CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5795 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott. Stefano Celentano Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2266/2025 del R.G.A.C. pendente
TRA
, (partita Iva , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante p.t.), , nato a [...] il Parte_2
28.04.1965 (C.F. ); , nato a [...] il C.F._1 Parte_3
3.02.1979 (C.F. ), in proprio e quale erede di (C.F. C.F._2 Persona_1
); , nato a [...] il [...], (C.F. C.F._3 Parte_4
), in proprio e quale erede di (C.F. C.F._4 Persona_1
), , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Parte_5
), nato a [...] il [...] (C.F. C.F._5 Parte_6
, nato a [...] il [...] (C.F. C.F._6 Parte_6
in proprio e quale erede di (C.F. C.F._7 Persona_1
), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._3 giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv.to Maurizio De Martino (C.F.
e dall'Avv.to Maria Gaeta (C.F. ; C.F._8 C.F._9
APPELLANTI
1 P. IVA in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv.to NI HI (c.f. ); C.F._10
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA n. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3
del procuratore speciale in persona della Dr.ssa , giusta procura a rogito Controparte_3
Notaio del 17.04.2023, rep. 42423, racc. 21712, rappresentata e difesa, in virtù di Per_2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv.to
NI HI (c.f. ); C.F._10
APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Controparte_4
(P.IVA n. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_4 dagli avv.ti Maurizio De Martino (C.F. e Gaeta Maria (C.F. C.F._8
; C.F._9
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9748/2022 pubblicata il
3.11.2022.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con un primo atto di appello , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. e , in proprio e Persona_1 Parte_4 quale erede di , , nato a [...] il Persona_1 Parte_5 Parte_6
16.04.1973 in proprio e quale erede di e nato a [...]_1 Parte_6 il 27.01.1964 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 9748/2022, pubblicata in data
3/11/2022 dal Tribunale di Napoli, la quale aveva: 1) revocato il decreto ingiuntivo n.
9724/2017 emesso dal Tribunale di Napoli e condannato i predetti appellanti al pagamento in favore della della somma di euro 985.109,20 Controparte_2
oltre interessi legali dalla data del 12.09.2016 al soddisfo;
2) dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla;
3) Controparte_4
2 rigettato le restanti domande proposte dalle parti;
4) compensato tra le parti le spese processuali e di c.t.u.
Gli appellanti, in riforma della sentenza impugnata, hanno chiesto di: accogliere lo spiegato appello ed in riforma della Sentenza impugnata, accertare e dichiarare che i versamenti Parte effettuati dalla anno tutti natura ripristinatoria e che pertanto non si è incorsi in alcun termine prescrizionale e per l'effetto rideterminare il saldo eventualmente dovuto;
per i motivi sopra esposti accogliere il presente appello ed in parziale riforma della Sentenza impugnata accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. 741645395 in quanto stipulato con la sola finalità di azzeramento di un inesistente saldo negativo di conto corrente e dunque, stipulato in mancanza di causa concreta ed in violazione della previsione di cui all'art. 1344 cod. civ. e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte
per i motivi sopra esposti accogliere il presente appello ed in parziale riforma della
Sentenza impugnata accertare e dichiarare la nullità assoluta del contratto di fideiussione e per l'effetto dichiarare integralmente liberati da qualsiasi obbligazione scaturente dal rapporto tra la e la banca Parte_1
i signori , , in proprio e quale Controparte_2 Parte_2 Parte_3 erede del sig. (C.F. ); , in Persona_1 C.F._3 Parte_4
proprio e quale erede del sig. (C.F. ); Persona_1 C.F._3 Parte_5
(C.F. ); (C.F.
[...] Parte_6 C.F._6 Parte_6
in proprio e quale erede del sig. ovvero in via in C.F._7 Persona_1
via subordinata rispetto alla superiore eccezione di nullità assoluta dei contratti di fideiussione, accertare e dichiarare, per i motivi su esposti, la nullità parziale, l'inefficacia,
l'invalidità e la scadenza dei contratti di fideiussione, per le ragioni indicate nella specifica sezione. Parte Accertare e dichiarare che con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dalla dai Garanti è pendente il giudizio, pendente presso codesto Tribunale di Napoli, Recante
R.G. 4176/2021, di guisa che la parte della sentenza riportata con il motivo n. 7 non può formare giudicato tra le parti.
In ogni caso, condannare l'Appellata al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado giudizio, oltre spese generali, C.P.A ed IVA da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
3 Con un separato atto, avverso la medesima sentenza, ha proposto appello anche la “
[...]
la quale, invece, cha chiesto di: accertare la Controparte_1 mancata contestazione in primo grado, da parte della delle competenze Pt_1
girocontate dal conto n. 2111.32 sul conto corrente principale n. 12019.52, nonché accertare il mancato assolvimento, sempre da parte della dell'onere probatorio Parte_1
rappresentato dal deposito degli estratti conto e delle staffe di liquidazione integrali del predetto conto n. 2111.32.
Inoltre, accertare che le competenze provenienti dal c/c n. 2111.32 andavano lasciate annotate con la medesima data contabile che emerge dagli estratti di conto corrente e, quindi disporsi un nuovo ricalcolo ove detti addebiti siano lasciati alla data contabile risultante dagli estratti conto.
In subordine aderire, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli ad una delle quattro ipotesi fornite dal CTU nella relazione integrativa depositata in data 30/05/2022
(identificate nel presente atto con la denominazione da 1bis a 4bis) ove le competenze del c/c 2111.32 non vengono eliminate dal saldo di conto ma inserite alla fine dei ricalcoli senza alcuna capitalizzazione delle stesse.
Accertare la piena validità e la regolare pattuizione di tutte le commissioni addebitate dalla banca e applicate sugli affidamenti concessi (commissione di massimo scoperto, commissione di istruttoria veloce e corrispettivo sull'accordato).
In via subordinata, nel caso in cui la Corte ritenga di dover accertare la non corretta pattuizione della commissione di massimo scoperto nell'ambito del contratto di apertura del conto corrente del 21/07/2004, accertare la regolare pattuzione della commissione di istruttoria veloce e del corrispettivo sull'accordato nell'ambito delle lettere di credito del
20/06/2013 e del 07/03/2014.
Per l'effetto voglia disporre un nuovo ricalcolo peritale del conto ove sia ordinato al consulente nominato in primo grado o ad un nuovo consulente che la Corte riterrà di nominare, di lasciare intatti gli addebiti effettuati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto, commissione di istruttoria veloce e corrispettivo sull'accordato.
In subordine conferire incarico peritale integrativo indicando al consulente di lasciare intatti gli addebiti effettuati dalla banca a titolo di commissione di istruttoria veloce e corrispettivo sull'accordato.
4 Accertare la presenza in atti degli estratti conto integrali del c/c n. 12019.52, depositati Contr dalla banca all'atto della costituzione in giudizio nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1969/18, poi riunito al giudizio recante RG 23028/16.
Per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado, accertando che le uniche ipotesi di ricalcolo da utilizzare ai fini della decisione finale, in caso di accoglimento parziale della domanda di parte attrice/opponente, sono esclusivamente le ipotesi di ricalcolo effettuare sull'intera movimentazione di conto ossia le seguenti ipotesi di ricalcolo: ipotesi 1, ipotesi
3, ipotesi 1 bis, ipotesi 3 bis.
Accertare la piena fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale formulata in primo Contr grado dalla banca con riferimento a tutti i rapporti contestati ed in riforma della sentenza di primo grado, aderendo all'ipotesi di ricalcolo identificata alla n. 3 bis ove si accerta un saldo debitore finale complessivo ricalcolato di - € 1.147.177,15 (al quale andrà poi sommata l'ulteriore saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario distinto con il nr. 741645395 pari ad € 477.350,63) per due ragioni di motivi.
Accertare la regolare pattuizione della clausola di capitalizzazione trimestrale presente nel contratto di conto corrente n. 12019.52 sottoscritto tra la e la in data CP_6 Pt_1
21/07/2004.
Accertare la tardività del deposito del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
02/05/2005, effettuato dai garanti attori/opponenti solo in allegato alla memoria conclusionale depositata in data 20/12/2021 e per tale motivo accertare l'inutilizzabilità di tale documentazione nell'ambito dell'esame dell'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, rigettandola per carenza di prova.
In ogni caso, qualsiasi sia l'ipotesi di ricalcolo formulata in primo grado che la Corte ritenga fare propria, ai saldi debitori ricalcolati dovrà sempre aggiunto, ai fini dell'accertamento del saldo dare/avere complessivo, l'ulteriore saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario distinto con il nr. 741645395 concesso in data 20/06/2013 dalla (per originari € 600.000,00) pari ad € Controparte_2
477.350,63 il cui diritto di credito della banca (e dunque della cessionaria) non è stato in alcun modo messo in discussione nel giudizio di primo grado né è stato oggetto di indagine peritale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
5 Le parti appellate si sono costituite in giudizio contestando la fondatezza dell'appello, di cui hanno chiesto il rigetto.
Il giudizio iscritto a seguito dell'appello proposto dalla è stato iscritto con RG n. CP_1
2293/23 e, con provvedimento del 10.4.2024, è stato riunito al presente procedimento.
All'udienza del 5.11.2025, svolta secondo le modalità di cui dell'art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il termine perentorio del 5.11.2025, pur essendo stata data regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza mediante le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 309/181
c.p.c. all'udienza del 12.11.2025.
All'udienza del 12.11.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
Rilevato che nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il termine perentorio del
5.11.2025 pur essendo stata data regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza mediante le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e in conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 12.11.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l.
25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2016), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Ucci Michele Caccese
7