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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/06/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RE
PRIMA SEZIONE
R.G. 2491/2013
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. INVERNIZZI PAOLO Parte_1 P.IVA_1
LIBERO attore e
assistito e difeso RO dall'Avv. MIRRI PAOLO ACHILLE convenuto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 27.6.1974, la (allora, RO [...]
) accoglieva il ricovero del minore , nato ad RO Persona_1
Ortelle (LE) il 12.3.1964 ed ivi residente al momento dell'ingresso, in quanto affetto sin dalla nascita da una severa ed invalidante forma di disabilità psichica, con sintomi riferibili ad oligofrenia cerebropatica ed irrequietezza psico-motoria, per il cui contenimento si rendeva necessario disporre una degenza stabile in ambiente protetto, idoneo a garantire le relative essenziali cure.
Il ricovero del sig. veniva espressamente richiesto ed autorizzato dalla Regione Per_1
Puglia, mediante l'allora competente Ufficio del Medico Provinciale di con Pt_1 conseguente assunzione d'impegno al pagamento della retta da parte del Ministero della
Sanità.
Negli anni, in costanza della permanenza del paziente presso l' RO
, gli oneri economici venivano successivamente ottemperati dalla
[...] [...]
per poi essere adempiuti, a seguito delle disposizioni Controparte_2
Cont contenute nella L.R. Puglia n. 2/1986, dall' e dall' Parte_2 CP_4 Parte_3
da ultimo traslati sull' subentrata per procedimento di fusione
[...] CP_5 alla cessata Tuttavia, l' ben presto Parte_4 CP_5 interrompeva il rimborso del dovuto.
Con ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente n. 754/2013 (R.G. n. 1442/2013), emesso dal Tribunale di RE la intimava RO all' di provvedere al pagamento della somma di € Controparte_6
33.631,96, per rimborso rette di ricovero dell'ospite , per il periodo Persona_1
1.12.2011-31.3.2013, oltre agli interessi legali dalle date di scadenza delle fatture all'effettivo soddisfo.
Cont Avverso detto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo l' di proponeva Pt_1 opposizione e si costituiva in giudizio l'opposta.
Successivamente il giudice - avuta notizia, dalla RO
, della pronuncia n. 627/2013 del 7-8.11.2013 emessa dal Tribunale di RE, tra
[...]
Cont le medesime parti, con cui l' di era stata condannata al pagamento delle rette Pt_1 per il medesimo ospite relativamente ad un diverso periodo temporale - non volendo, con una decisione di segno contrario, creare un contrasto di giudicati, ritenendo presenti i presupposti per disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c., prendendo atto dell'impugnazione promossa dall' alla sentenza n. CP_5
627/2013, con atto d'appello notificato in data 8.5.2014, visto l'art. 295 c.p.c., sospendeva il presente giudizio.
La Corte d'Appello di Brescia, nel giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di RE n. 627/2013, dopo aver disposto nuova CTU, in applicazione della normativa e del pressoché costante orientamento giurisprudenziale di merito e pag. 2/7 legittimità, con la sentenza n. 1311/2017 del 7.9.2017, respingeva il gravame, confermava la sentenza di primo grado e condannava l' alla rifusione delle CP_5 spese legali.
Avverso la summenzionata decisione di secondo grado L' promuoveva CP_5 ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione (RG 27350/2017), proponendo tre distinti motivi:
1) pretesa “violazione o falsa applicazione dell'art. 133, co. 1, lett. c) Codice Amministrativo
(D.lgs 104/2010) – violazione o falsa applicazione dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 del
Codice Amministrativo (D.lgs 104/2010) – (art. 360, 1° comma, n. 1, cp.c.)”;
2) pretesa “violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. – violazione o falsa applicazione dell'art. 19, comma 13, della L.R. 33 del 2009 e dell'art. 13 della L.R. 31 del
1997, come interpretata dalla circolare di Regione BA n. 9 del 3 Febbraio 1999
(art. 360, I° comma, n. 3 c.p.c.”;
3) pretesa “violazione della norma di cui agli artt.
8-bis, 8-ter, 8-ter e 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”.
A totale contestazione dei suddetti motivi, seguiva la notifica del controricorso e la costituzione, in sede di legittimità, della RO
[...]
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20401/2019 del
4.6.2019, depositata in Cancelleria il 26.7.2019, se, da una parte, rigettavano la prima censura, con conferma in subiecta materia della giurisdizione dell'A.G.O., accoglievano il secondo motivo, ritenendo assorbito il terzo, in merito alla carenza di legittimazione passiva dell' quale residenza originaria del ricoverato, CP_5 Pt_1 cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, con compensazione delle spese di lite.
Di conseguenza, l' in data 19.11.2019, richiedeva la notifica, nei riguardi della CP_5
dell'atto di citazione in riassunzione RO ex art. 392 c.p.c., con il quale si chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, quale Giudice di rinvio designato dalla Corte pag. 3/7 di Cassazione con la sentenza n. 20401/2019 depositata in data 26.07.2019, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla medesima Suprema Corte e respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - in accoglimento dell'opposizione proposta dichiarare nullo, inammissibile ovvero gradatamente annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo n. 249/12 D.I., reso dal Tribunale di RE, il 15 marzo 2012 e notificato il successivo 24.02.2012, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- conseguentemente e per l'effetto condannare RO
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme
[...]
complessivamente corrisposte da in forza della provvisoria esecutività del CP_5
decreto opposto, nonché, limitatamente alle spese e competenze di giudizio, in forza delle due sentenza n. 624/2013 del Tribunale di RE n. 1311/2017 della Corte di
Appello di Brescia, … - con vittoria di spese e compensi anche dei precedenti gradi di merito ad esclusione di quello di legittimità espressamente compensate”.
A seguito della riassunzione dell' la Corte d'Appello di Brescia, con la CP_5 decisione n. 599/2022 del 12.5.2022 (RG 1398/2019), dovendosi uniformare al principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione con l'arresto n. Cont 20401/2019 dove si stabiliva che: “… la responsabile della obbligazione ex lege non sia più quella di originaria residenza, ma quella della residenza attuale, ovvero del luogo in cui il paziente risiede nel periodo in cui ha fruito della prestazione, della quale si chiede il compenso …”, condannava la RO alla restituzione delle rette ricevute dall' dovendosi riconoscere in fattispecie - CP_5
a dispetto di quanto in precedenza sostenuto dalla costante prevalente giurisprudenza - la legittimazione passiva dell' quale Azienda Sanitaria di residenza Controparte_7 dell'ospite al tempo delle rette insolute.
Passata in giudicato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 599/2022, l' CP_5
con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato il 10.3.2023, procedeva alla riassunzione
[...] del presente contenzioso a suo tempo sospeso.
All'udienza del 12 dicembre 2024 le parti precisavano le conclusioni e la giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 4/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierno giudizio l'opposta fa valere nei confronti della RO convenuta il proprio diritto - derivante da obbligazione ex lege - al CP_5 rimborso della quota di costi sostenuti per la degenza del ricoverato , malato Persona_2 psichico, non coperta dal contributo erogato dalla regione BA (euro 69,00 giornalieri oltre euro 71,50 già versati dal SSR BA).
Come anticipato, parallelamente a questo giudizio era stato incardinato dinnanzi a questo
Tribunale analogo giudizio, tra le medesime parti, deciso con sentenza n. 627 del 2013 del 7-8/11/2013), che affermava la fondatezza della domanda della CP_1 riconoscendo, contrariamente alla tesi attorea, che l'onere economico gravava interamente sull' quale asl del luogo di residenza del al momento del CP_5 Per_1 suo ricovero, dunque anche per la differenza rispetto a quanto già versato dalla regione
BA (parte poi regolabile in sede di compensazione interregionale).
Il giudice precedente titolare del presente fascicolo, con provvedimento che oggi pienamente si condivide e conferma, rilevava che la controversia decisa con la citata sentenza fosse strettamente connessa a quella odierna, oltre che soggettivamente, per il titolo e parzialmente per l'oggetto alla presente, sussistendo tra le due un nesso di pregiudizialità dipendenza, posto che in entrambe le cause la faceva CP_1 valere la medesima causa petendi, relativa al medesimo unico rapporto soggettivo nei confronti del medesimo soggetto, vale a dire l'obbligazione ex lege gravante sull' CP_5
in parola derivante dalla vigente legislazione applicabile al caso di specie, e
[...] parte dell'oggetto immediato, cioè il rimborso della quota non già coperta dal sistema regionale di sanità, mentre l'unica differenza era che in ciascuna delle due cause la chiedeva il rimborso delle rette per diversi periodi di degenza del . CP_1 Per_1
Riteneva dunque che l'ordinamento non potesse tollerare che questa controversia - formalmente incardinata su autonomo processo - potesse essere definita con pronuncia di segno diverso da quella che si sarebbe formata nell'altro procedimento già deciso in primo grado, e ciò con particolare riguardo a sussistenza e contenuti del titolo azionato dalla Pertanto, al fine di scongiurare il rischio di un CP_1 contrasto tra giudicati, visto l'art. 295 c.p.c., sospendeva il procedimento.
pag. 5/7 Alla luce di tale doverosi presupposti, non può che essere ritenuto applicabile il principio reso dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 20401/20191, relativo “alla Cont individuazione, sulla base delle leggi applicabili, della obbligata a corrispondere il corrispettivo alla società provata che ha erogato la prestazione di assistenza con prevalenza Cont socio-sanitaria al paziente in condizioni di disabilità psichica, se sia la di originaria residenza del malato al momento del suo primo ricovero presso la struttura (trattandosi di pazienti con gravi disabilità psichiche, si tratta in genere di strutture di lungodegenza), o la Cont di residenza del paziente nel periodo in relazione la quale si richiedono le prestazioni”.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, previa adeguata interpretazione della normativa Regionale della BA (art. 19, comma 13, della L.R.
BA n.33 del 1999 ed ancor prima art 13, comma 17, L.R. BA n.31 del
1997), nonché di ulteriori riferimenti normativi, espressamente richiamati nella sentenza), che nella fattispecie odierna le dette norme regionali “non impongano alcun radicamento della obbligazione in capo all'originario luogo di residenza del paziente, ma che, qualora questi, stabilmente ricoverato presso una struttura, abbia conseguentemente spostato nel Comune ove si trova la struttura la sua residenza………., la Cont
responsabile della obbligazione ex lege non sia più quella di originaria, ma quella della residenza attuale, ovvero del luogo in cui il paziente risiede nel periodo in cui ha fruito della prestazione della quale si chiede il compenso”.
Tale principio è stato ripreso dalla Corte di Appello di Brescia, la quale ha affermato che la Cont obbligata a regolare il corrispettivo per le prestazioni offerte al paziente deve Per_1 individuarsi in quella in cui il medesimo paziente risulti residente al momento della erogata Cont prestazione, ossia la di RE (oggi , poiché, come accertato e CP_7 comunque incontestato, il paziente , nell'arco temporale cui inerisce la Persona_1 richiesta di pagamento contestata, e comunque ininterrottamente sin dal 05.03.1976 risulta residente nel Comune di Sospiro (Cr).
pag. 6/7 Per tali ragioni il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite vengono interamente compensate in ragione della sussistenza di precedenti contrastanti
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 754/2013 emesso dal Tribunale di RE,
2) compensa interamente le spese di lite.
15/06/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 7/7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cassazione civile sez. III, 28/11/2017, n. 28318 , Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 30.10.2013, n. 24433).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RE
PRIMA SEZIONE
R.G. 2491/2013
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. INVERNIZZI PAOLO Parte_1 P.IVA_1
LIBERO attore e
assistito e difeso RO dall'Avv. MIRRI PAOLO ACHILLE convenuto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 27.6.1974, la (allora, RO [...]
) accoglieva il ricovero del minore , nato ad RO Persona_1
Ortelle (LE) il 12.3.1964 ed ivi residente al momento dell'ingresso, in quanto affetto sin dalla nascita da una severa ed invalidante forma di disabilità psichica, con sintomi riferibili ad oligofrenia cerebropatica ed irrequietezza psico-motoria, per il cui contenimento si rendeva necessario disporre una degenza stabile in ambiente protetto, idoneo a garantire le relative essenziali cure.
Il ricovero del sig. veniva espressamente richiesto ed autorizzato dalla Regione Per_1
Puglia, mediante l'allora competente Ufficio del Medico Provinciale di con Pt_1 conseguente assunzione d'impegno al pagamento della retta da parte del Ministero della
Sanità.
Negli anni, in costanza della permanenza del paziente presso l' RO
, gli oneri economici venivano successivamente ottemperati dalla
[...] [...]
per poi essere adempiuti, a seguito delle disposizioni Controparte_2
Cont contenute nella L.R. Puglia n. 2/1986, dall' e dall' Parte_2 CP_4 Parte_3
da ultimo traslati sull' subentrata per procedimento di fusione
[...] CP_5 alla cessata Tuttavia, l' ben presto Parte_4 CP_5 interrompeva il rimborso del dovuto.
Con ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente n. 754/2013 (R.G. n. 1442/2013), emesso dal Tribunale di RE la intimava RO all' di provvedere al pagamento della somma di € Controparte_6
33.631,96, per rimborso rette di ricovero dell'ospite , per il periodo Persona_1
1.12.2011-31.3.2013, oltre agli interessi legali dalle date di scadenza delle fatture all'effettivo soddisfo.
Cont Avverso detto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo l' di proponeva Pt_1 opposizione e si costituiva in giudizio l'opposta.
Successivamente il giudice - avuta notizia, dalla RO
, della pronuncia n. 627/2013 del 7-8.11.2013 emessa dal Tribunale di RE, tra
[...]
Cont le medesime parti, con cui l' di era stata condannata al pagamento delle rette Pt_1 per il medesimo ospite relativamente ad un diverso periodo temporale - non volendo, con una decisione di segno contrario, creare un contrasto di giudicati, ritenendo presenti i presupposti per disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c., prendendo atto dell'impugnazione promossa dall' alla sentenza n. CP_5
627/2013, con atto d'appello notificato in data 8.5.2014, visto l'art. 295 c.p.c., sospendeva il presente giudizio.
La Corte d'Appello di Brescia, nel giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di RE n. 627/2013, dopo aver disposto nuova CTU, in applicazione della normativa e del pressoché costante orientamento giurisprudenziale di merito e pag. 2/7 legittimità, con la sentenza n. 1311/2017 del 7.9.2017, respingeva il gravame, confermava la sentenza di primo grado e condannava l' alla rifusione delle CP_5 spese legali.
Avverso la summenzionata decisione di secondo grado L' promuoveva CP_5 ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione (RG 27350/2017), proponendo tre distinti motivi:
1) pretesa “violazione o falsa applicazione dell'art. 133, co. 1, lett. c) Codice Amministrativo
(D.lgs 104/2010) – violazione o falsa applicazione dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 del
Codice Amministrativo (D.lgs 104/2010) – (art. 360, 1° comma, n. 1, cp.c.)”;
2) pretesa “violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. – violazione o falsa applicazione dell'art. 19, comma 13, della L.R. 33 del 2009 e dell'art. 13 della L.R. 31 del
1997, come interpretata dalla circolare di Regione BA n. 9 del 3 Febbraio 1999
(art. 360, I° comma, n. 3 c.p.c.”;
3) pretesa “violazione della norma di cui agli artt.
8-bis, 8-ter, 8-ter e 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”.
A totale contestazione dei suddetti motivi, seguiva la notifica del controricorso e la costituzione, in sede di legittimità, della RO
[...]
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20401/2019 del
4.6.2019, depositata in Cancelleria il 26.7.2019, se, da una parte, rigettavano la prima censura, con conferma in subiecta materia della giurisdizione dell'A.G.O., accoglievano il secondo motivo, ritenendo assorbito il terzo, in merito alla carenza di legittimazione passiva dell' quale residenza originaria del ricoverato, CP_5 Pt_1 cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, con compensazione delle spese di lite.
Di conseguenza, l' in data 19.11.2019, richiedeva la notifica, nei riguardi della CP_5
dell'atto di citazione in riassunzione RO ex art. 392 c.p.c., con il quale si chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, quale Giudice di rinvio designato dalla Corte pag. 3/7 di Cassazione con la sentenza n. 20401/2019 depositata in data 26.07.2019, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla medesima Suprema Corte e respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - in accoglimento dell'opposizione proposta dichiarare nullo, inammissibile ovvero gradatamente annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo n. 249/12 D.I., reso dal Tribunale di RE, il 15 marzo 2012 e notificato il successivo 24.02.2012, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- conseguentemente e per l'effetto condannare RO
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme
[...]
complessivamente corrisposte da in forza della provvisoria esecutività del CP_5
decreto opposto, nonché, limitatamente alle spese e competenze di giudizio, in forza delle due sentenza n. 624/2013 del Tribunale di RE n. 1311/2017 della Corte di
Appello di Brescia, … - con vittoria di spese e compensi anche dei precedenti gradi di merito ad esclusione di quello di legittimità espressamente compensate”.
A seguito della riassunzione dell' la Corte d'Appello di Brescia, con la CP_5 decisione n. 599/2022 del 12.5.2022 (RG 1398/2019), dovendosi uniformare al principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione con l'arresto n. Cont 20401/2019 dove si stabiliva che: “… la responsabile della obbligazione ex lege non sia più quella di originaria residenza, ma quella della residenza attuale, ovvero del luogo in cui il paziente risiede nel periodo in cui ha fruito della prestazione, della quale si chiede il compenso …”, condannava la RO alla restituzione delle rette ricevute dall' dovendosi riconoscere in fattispecie - CP_5
a dispetto di quanto in precedenza sostenuto dalla costante prevalente giurisprudenza - la legittimazione passiva dell' quale Azienda Sanitaria di residenza Controparte_7 dell'ospite al tempo delle rette insolute.
Passata in giudicato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 599/2022, l' CP_5
con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato il 10.3.2023, procedeva alla riassunzione
[...] del presente contenzioso a suo tempo sospeso.
All'udienza del 12 dicembre 2024 le parti precisavano le conclusioni e la giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 4/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierno giudizio l'opposta fa valere nei confronti della RO convenuta il proprio diritto - derivante da obbligazione ex lege - al CP_5 rimborso della quota di costi sostenuti per la degenza del ricoverato , malato Persona_2 psichico, non coperta dal contributo erogato dalla regione BA (euro 69,00 giornalieri oltre euro 71,50 già versati dal SSR BA).
Come anticipato, parallelamente a questo giudizio era stato incardinato dinnanzi a questo
Tribunale analogo giudizio, tra le medesime parti, deciso con sentenza n. 627 del 2013 del 7-8/11/2013), che affermava la fondatezza della domanda della CP_1 riconoscendo, contrariamente alla tesi attorea, che l'onere economico gravava interamente sull' quale asl del luogo di residenza del al momento del CP_5 Per_1 suo ricovero, dunque anche per la differenza rispetto a quanto già versato dalla regione
BA (parte poi regolabile in sede di compensazione interregionale).
Il giudice precedente titolare del presente fascicolo, con provvedimento che oggi pienamente si condivide e conferma, rilevava che la controversia decisa con la citata sentenza fosse strettamente connessa a quella odierna, oltre che soggettivamente, per il titolo e parzialmente per l'oggetto alla presente, sussistendo tra le due un nesso di pregiudizialità dipendenza, posto che in entrambe le cause la faceva CP_1 valere la medesima causa petendi, relativa al medesimo unico rapporto soggettivo nei confronti del medesimo soggetto, vale a dire l'obbligazione ex lege gravante sull' CP_5
in parola derivante dalla vigente legislazione applicabile al caso di specie, e
[...] parte dell'oggetto immediato, cioè il rimborso della quota non già coperta dal sistema regionale di sanità, mentre l'unica differenza era che in ciascuna delle due cause la chiedeva il rimborso delle rette per diversi periodi di degenza del . CP_1 Per_1
Riteneva dunque che l'ordinamento non potesse tollerare che questa controversia - formalmente incardinata su autonomo processo - potesse essere definita con pronuncia di segno diverso da quella che si sarebbe formata nell'altro procedimento già deciso in primo grado, e ciò con particolare riguardo a sussistenza e contenuti del titolo azionato dalla Pertanto, al fine di scongiurare il rischio di un CP_1 contrasto tra giudicati, visto l'art. 295 c.p.c., sospendeva il procedimento.
pag. 5/7 Alla luce di tale doverosi presupposti, non può che essere ritenuto applicabile il principio reso dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 20401/20191, relativo “alla Cont individuazione, sulla base delle leggi applicabili, della obbligata a corrispondere il corrispettivo alla società provata che ha erogato la prestazione di assistenza con prevalenza Cont socio-sanitaria al paziente in condizioni di disabilità psichica, se sia la di originaria residenza del malato al momento del suo primo ricovero presso la struttura (trattandosi di pazienti con gravi disabilità psichiche, si tratta in genere di strutture di lungodegenza), o la Cont di residenza del paziente nel periodo in relazione la quale si richiedono le prestazioni”.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, previa adeguata interpretazione della normativa Regionale della BA (art. 19, comma 13, della L.R.
BA n.33 del 1999 ed ancor prima art 13, comma 17, L.R. BA n.31 del
1997), nonché di ulteriori riferimenti normativi, espressamente richiamati nella sentenza), che nella fattispecie odierna le dette norme regionali “non impongano alcun radicamento della obbligazione in capo all'originario luogo di residenza del paziente, ma che, qualora questi, stabilmente ricoverato presso una struttura, abbia conseguentemente spostato nel Comune ove si trova la struttura la sua residenza………., la Cont
responsabile della obbligazione ex lege non sia più quella di originaria, ma quella della residenza attuale, ovvero del luogo in cui il paziente risiede nel periodo in cui ha fruito della prestazione della quale si chiede il compenso”.
Tale principio è stato ripreso dalla Corte di Appello di Brescia, la quale ha affermato che la Cont obbligata a regolare il corrispettivo per le prestazioni offerte al paziente deve Per_1 individuarsi in quella in cui il medesimo paziente risulti residente al momento della erogata Cont prestazione, ossia la di RE (oggi , poiché, come accertato e CP_7 comunque incontestato, il paziente , nell'arco temporale cui inerisce la Persona_1 richiesta di pagamento contestata, e comunque ininterrottamente sin dal 05.03.1976 risulta residente nel Comune di Sospiro (Cr).
pag. 6/7 Per tali ragioni il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite vengono interamente compensate in ragione della sussistenza di precedenti contrastanti
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 754/2013 emesso dal Tribunale di RE,
2) compensa interamente le spese di lite.
15/06/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 7/7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cassazione civile sez. III, 28/11/2017, n. 28318 , Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 30.10.2013, n. 24433).