Articolo 1884 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1880Articolo 1885
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9 ottobre 2010
Art. 1884. Pensione privilegiata 1. Il trattamento pensionistico privilegiato e' corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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