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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3055/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3055/2020, riservata in decisione all'udienza del 26.3.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
TRA
(CF: ) rapp.to e difeso dall' Avv. Mario Parte_1 C.F._1
Aniello Ercolino (C.F. ), elettivamente domiciliato nel suo Studio C.F._2 in Mugnano del Cardinale alla Via Campo n° 15
PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata ai Controparte_1 C.F._3 fini del presente giudizio in Avellino, alla Piazzetta Enrico Cocchia n. 5, presso lo studio dell'avv. Aniello Abate (CF ), che la rappresenta e difende. C.F._4
PEC: Email_2
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI: Per Appellante: come da note di trattazione scritta
Per Appellante incidentale: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1078/20, il Tribunale di Avellino ha così provveduto: a) è stata dichiarata aperta la successione di in in data 17.12.2008 e di Persona_1 Per_2
in in data 14.7.2010; b) è stato disposto che la divisione Parte_2 Per_2 dei beni oggetto della causa, siti in meglio descritti e identificati nelle relazioni Per_2 depositate nella causa dal CTU architetto , avvenisse come segue (la Persona_3 planimetria a cui è stato fatto riferimento è quella allegata alla relazione del CTU, depositata telematicamente il 1.3.2019): PRIMA PORZIONE a Controparte_1
Fabbricato di Via Municipio n. 27 area esterna scoperta;
cantina al piano interrato, con accesso dal vano scala in comune;
autorimessa al piano interrato, con accesso dall'area scoperta e dal vano scala in comune;
abitazione al piano terra, con accessi dall'area scoperta e dal vano scala in comune;
Porzione di fabbricato di Via Roma n. 31; locale – soffitta al piano secondo (oltre i 3/7 del terreno, al quale, tuttavia, essa ha rinunciato); il tutto per un valore di € 180.950,00, con un conguaglio di € 3,00; SECONDA
PORZIONE a : Fabbricato di Via Municipio n. 27 abitazione al piano Parte_1 primo, con accesso dal vano scala in comune;
Porzione di fabbricato di Via Roma n. 31; locale ad uso abitativo al piano terra;
Vm (LOTTO 2) = € 180.944,00; c) è stata rigettata ogni altra domanda;
d) sono state liquidate le spese processuali come segue: quelle sostenute da parte attrice in € 267,00 per spese vive ed € 10.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quelle sostenute dal convenuto, complessivamente in € 10.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all'avv. Aniello Abate;
e) sono state poste le spese come sopra liquidate e gli oneri per
CTU a carico dei condividenti, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione alla comunione;
f) sono state autorizzate trascrizioni, frazionamenti, volture, altre annotazioni, in coerenza con la presente sentenza, con esonero dei pubblici ufficiali da ogni responsabilità.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 9 luglio 2020, con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2020, ha proposto appello, accompagnato da Parte_1 contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, deducendo a sostegno cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il Tribunale ha erroneamente valutato la divisibilità dell'immobile sito in Via Municipio n. 27, in aderendo a un vecchio orientamento giurisprudenziale che considerava lo Per_2 scioglimento della comunione ereditaria come atto avente esclusiva efficacia dichiarativa e non traslativa. Tuttavia, ha evidenziato l'appellante che le Sezioni Unite della Cassazione hanno superato questa impostazione, stabilendo che lo scioglimento della comunione ereditaria produce effetti indipendentemente dalla morte del de cuius e deve essere considerato come atto tra vivi. Pertanto, la divisione di un immobile abusivo non può essere disposta senza la regolarità edilizia, che è condizione dell'azione di divisione.
L'immobile oggetto di divisione, dunque, non avendo ancora concluso l'iter di sanatoria e presentando difformità edilizie e catastali, sarebbe indivisibile.
2.2. Con il secondo motivo, ha osservato che il Giudice di primo grado Parte_1 ha aderito alla relazione del CTU, che ha prodotto un solo progetto di divisione, concentrandosi sulla necessità di creare quote di identico valore, ma trascurando la formazione di porzioni suscettibili di autonomo godimento.
A parere dell'appellante, tale impostazione ha danneggiato il convenuto , che non Pt_1 può usufruire liberamente di parti fondamentali dell'immobile, come cantina, garage e area esterna, con notevole deprezzamento dello stesso.
2.3. L'appellante critica la sentenza di primo grado, altresì, per aver aderito completamente alla relazione del CTU, da considerarsi lacunosa e irragionevole. Ha evidenziato al riguardo che la divisione dell'asse ereditario effettuata non soddisfa le parti e arreca un grave pregiudizio a , che vede deprezzata la sua quota. Parte_1
Ha sottolineato l'importanza del conguaglio in denaro per una divisione equa e proporzionale dei beni, come previsto dagli articoli 720 e 728 del Codice Civile.
2.4 Con il quarto motivo, l'appellante si è lamentato del fatto che il Giudice di Primo
Grado ha rigettato le istanze di prove orali avanzate dal convenuto , Parte_1 ritenendole generiche e relative a circostanze da provarsi documentalmente. Tuttavia, secondo l'appellante, la prova testimoniale era stata articolata specificatamente e minuziosamente, rispettando i requisiti dell'articolo 244 del c.p.c.
2.5 Con l'ultimo motivo di gravame, ha dedotto che il Giudice ha Parte_1 trascurato elementi che avrebbero potuto portare a una decisione diversa, evidenziando una insufficienza nel ragionamento logico.
3. nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1 formulato da , proponendo, altresì, appello incidentale. Parte_1
3.1. L'appellante incidentale ha sostenuto che la sentenza di primo grado è stata resa in violazione dell'art 1102 e s.s c.c, degli artt. 723, 820, 821c.c nonché dell'art. 2043 c.c., risultando affetta da vizio di errata valutazione ed interpretazione di una prova decisiva ex artt. 115 e 116 c.p.c in relazione alle diffide e solleciti ritualmente inviati dalla deducente al fratello perché liberasse i beni ereditari detenuti sine titulo e/o corrispondesse quanto dovuto per l'occupazione illecita.
La germana non ha mai espresso alcun consenso all'uso esclusivo da parte di CP_1 dei beni dell'asse ereditario, essendo comprovata documentalmente Parte_1
l'opposizione ferma ed incondizionata della deducente a tale abusiva situazione.
Il giudice, quindi, ha disatteso e/o non ha correttamente interpretato una prova documentale come le diffide citate per cui la sentenza sul punto deve essere riformata, essendo stata resa in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
L'appellante incidentale, in virtù di ciò, ha sostenuto che si debba condannare il signor a rendere nei confronti dell'istante il conto della gestione e dello Parte_1 sfruttamento esclusivo dei beni ereditari illegittimamente detenuti e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento delle somme che risulteranno dovute, alla restituzione dei frutti percepiti e, comunque, a corrispondere all'attrice un equo indennizzo per la suddetta illecita occupazione.
4. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 9 settembre 2020 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 9 luglio 2020.
6. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
7. Ancora in via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero della Corte da qualsivoglia delibazione al riguardo.
8. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello principale proposto da non è fondato e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi. Parte_1
9. Con la prima doglianza, ha dedotto che il Tribunale ha fornito una Parte_1 erronea valutazione delle norme di diritto relativamente alla divisibilità dell'immobile sito in alla via Municipio n. 27, aderendo ad un risalente orientamento Per_2 giurisprudenziale in virtù del quale lo scioglimento della comunione ereditaria era inteso come atto avente esclusiva efficacia dichiarativa, e non traslativa, in quanto conclusivo della vicenda successoria da considerarsi iniziata con la morte del precedente proprietario.
L'appellante ha evidenziato che il pregresso orientamento si basava principalmente sulla retroattività dello scioglimento della comunione ereditaria, previsto dall'articolo 757 cod. civ. e, per tale motivo, sosteneva che questa forma di divisione dovesse considerarsi non interessata dalle rigide sanzioni di nullità previste dall'articolo 40, secondo comma, della
Legge n. 47 del 1985, in quanto atto mortis causa. La norma in parola dispone, infatti, che gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali sono nulli, e non possono essere stipulati, se non risultino per dichiarazione del venditore gli estremi della concessione o della concessione in sanatoria, o se non venga allegata copia della domanda di condono edilizio con gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione (fanno eccezione gli atti relativi a opere iniziate prima del 02/09/1967, per le quali in luogo della suddetta documentazione può essere prodotta una autodichiarazione). ha poi evidenziato che le Sezioni Unite hanno deciso di superare questa Pt_1 impostazione, osservando che lo scioglimento della comunione ereditaria produce i suoi effetti indipendentemente dalla morte del de cuius, operando unicamente in forza del consenso tra i condividenti, se espresso nelle forme di legge. Quindi, se la divisione testamentaria è indubbiamente un negozio mortis causa, che ha la sua fonte nella volontà del testatore e nella sua morte, con conseguente apertura della successione, la divisione tra gli eredi invece non può che essere considerata come atto tra vivi, perché produce i suoi effetti indipendentemente dalla morte del de cuius.
Venendo alle conclusioni raggiunte da Cass. S.U. 25021/19, lo ha osservato che Pt_1 la pronuncia sopra richiamata ha ritenuto che anche l'art. 40 della L. 47/1985, seppure non menzioni espressamente gli atti di scioglimento della comunione, come fa invece l'art. 46 del D.P.R. 380/2001, si applica a tali atti, e pertanto la sanzione della nullità colpisce anche gli atti stipulati prima dell'entrata in vigore del TU edilizia, in vigenza della L.
47/1985, nonché che la nullità in questione concernente gli atti di scioglimento della comunione è applicabile tanto agli atti concernenti la comunione ordinaria che a quelli concernenti la comunione formatasi a seguito di successione ereditaria (c.d. “comunione ereditaria”), dal momento che anche questi possono essere assimilati all'interno della categoria degli atti “inter vivos” contemplati da entrambe le norme in discorso.
Con riferimento al caso di specie, ha pertanto osservato che il fabbricato situato in Via
Municipio n. 27, seppur provvisto di concessione del 12.06.21985 e successiva domanda di sanatoria (pag. 47 della relazione del CTU), non ha ancora concluso l'iter definitivo, con il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, quale provvedimento finale per la legittimazione dell'immobile (pag. 48 relazione del CTU). Inoltre, sempre relativamente al predetto immobile, non vi è conformità edilizia (pagina 49 della relazione del CTU) così come non vi è conformità catastale, a seguito della non corrispondenza tra i dati degli intestatari con le quote di proprietà e quelle degli effettivi proprietari (pag. 50.52 della relazione del CTU). Tanto risulta e si evince anche dalla relazione del CTP Ing.
[...]
il quale a pagina 11 precisa che la richiesta di condono è stata presentata, ma Per_4 non ancora definita, così come precisa che le ulteriori difformità edilizie, che non rientrano nell'istanza di sanatoria, comportano l'impossibilità di poterle definire se non con ulteriore SCIA da presentarsi. Dunque, a parere dell'appellante, si tratterebbe di un immobile totalmente illegittimo e completamente indivisibile. Al riguardo, la Corte anzitutto osserva che non può trovare condivisione l'affermazione fatta dall'appellante circa l'adesione da parte del primo giudice ad un precedente e superato orientamento giurisprudenziale in tema di scioglimento delle comunioni relative ad edifici.
Ed invero, il Tribunale, nell'affermare la divisibilità dell'immobile sito in via Municipio n.
27 in ha espressamente, richiamato i principi pronunciati dalla Corte di Per_2
Cassazione a Sezioni Unite nella importante sentenza n. 25021 del 2019, sopra riportata, facendo peraltro corretta applicazione degli stessi.
Difatti, come affermato altresì dalla stessa parte appellante nel primo motivo di gravame, la Corte di Cassazione, nella richiamata pronunzia, ha affermato che gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.
Tale nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17
e 40, che va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato" (Cass., Sez. Un., n. 8230 del 22/03/2019).
Trattasi di una nullità che costituisce la sanzione per la violazione di norme imperative in materia urbanistico-ambientale, dettate a tutela dell'interesse generale all'ordinato assetto del territorio (cfr. Cass., Sez. 1, n. 13969 del 24/06/2011); ciò spiega perchè tale nullità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un., n. 23825 del
11/11/2009; Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019).
In definitiva, la nullità scaturisce dalla mancata dichiarazione nell'atto degli estremi del titolo abilitativo dell'edificio, e non dal carattere illecito dell'edificio in sè (la nullità, tuttavia, non è impedita dalla dichiarazione di un titolo abilitativo inesistente;
mentre la mancata dichiarazione del titolo abilitativo esistente può essere emendata - D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 46, comma 4, e L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 3 - con atto successivo che contenga la dichiarazione prescritta).
Consegue da quanto innanzi che correttamente il primo giudice ha ritenuto divisibile l'immobile in parola, avendo il CTU accertato la esistenza, con riferimento allo stesso, di una concessione edilizia del 12 giugno 1985 prot. 1681, registro costruzioni n. 1009 per
“la costruzione di un fabbricato da adibirsi e ad uso di civile abitazione”, nonché di una domanda in sanatoria ai sensi della L. 47/85 per opere abusive ad uso residenziale con allegata ricevuta della seconda rata di oblazione in data 31.12.1986, prot. 4599.
Dunque, trattandosi di una mera nullità testuale, come sopra osservato, avendo il CTU accertato l'esistenza della richiesta di sanatoria e della ricevuta della seconda rata di oblazione, alcuna nullità poteva essere rilevata dal giudice, non rilevando la circostanza della mancata conclusione dell'iter, con il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
Non va sottaciuto che il CTU, a seguito di confronto tra la documentazione urbanistico – edilizia rilasciata in copia dall'UTC di e lo stato di fatto rilevato in sito, ha Per_2 evidenziato che la richiesta di sanatoria ex L. 47/85, non ancora definita, può ancora oggi legittimare il fabbricato in oggetto nello stato di fatto in cui si trova, ad eccezione di due interventi eseguiti successivamente senza autorizzazione, riscontrati nel corso dei sopralluoghi peritali, che di seguito, sinteticamente, si riportano: nel piano interrato, realizzazione di un locale wc con relativa dotazione impiantistica idrico - sanitaria ed elettrica, annesso al locale autorimessa;
al piano primo, diversa articolazione funzionale degli ambienti dell'abitazione (spostamento dell'angolo cucina dal salone alla sala - pranzo) nell'ambito della conforme divisione planimetrica dell'abitazione; rifacimento del wc e realizzazione di un secondo wc nel locale – deposito, ubicati nella zona notte dell'abitazione.
E però, al riguardo, si osserva che lo stesso consulente ha rappresentato che, una volta definita la pratica di condono edilizio ex 47/85 e s.m.i., le modifiche interne eseguite nell'autorimessa del piano interrato e nell'abitazione del piano primo, potranno essere regolarizzate mediante presentazione di SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 22 del DPR
380/2001 e s.m.i. in quanto trattasi, con particolare riferimento alla realizzazione del nuovo wc nell'autorimessa, di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001, conformi alle norme urbanistico – edilizie vigenti.
Dunque, trattandosi di mere difformità che potranno essere regolarizzate attraverso una presentazione di una SCIA in sanatoria, non può ritenersi che le stesse determinino la nullità della presente divisione, non trovando applicazione le disposizioni di cui al D.P.R.
n. 380 del 2001, art. 46 ed alla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40.
Quanto alla dedotta difformità catastale, a seguito della non corrispondenza tra i dati degli intestatari con le quote di proprietà e quelle degli effettivi proprietari (pag. 50.52 della relazione del CTU), si rileva l'irrilevanza di tali deduzioni ai fini della presente divisione, venendo in rilievo al più nella fase esecutiva.
Consegue da quanto innanzi che il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
10. Il secondo, il terzo ed il quinto motivo di appello proposti da vanno Parte_1 trattati congiuntamente siccome intimamente connessi.
10.1 Ed invero, con il secondo motivo di appello, si è lamentato del Parte_1 fatto che il primo giudice, pur avendo richiesto al momento della formulazione dei quesiti al consulente di predisporre più progetti di divisione dell'asse ereditario nella maniera più congrua e confacente alla gestione e al godimento dei beni, prevedendo altresì ipotesi di conguaglio in danaro ex articolo 728 c.c., il perito incaricato ha redatto un unico progetto di divisione, concentrando il suo lavoro nella imprescindibile necessità di creare quote di identico valore, dimenticando completamente quanto previsto nei quesiti formulati dal giudice in palese violazione dell'articolo 727 c.c. Dunque, a parere dell'appellante, la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui il giudice di primo grado ha interamente aderito alle conclusioni del CTU danneggiando il convenuto il quale non potrebbe usufruire liberamente di parti fondamentali al godimento dell'immobile con notevole deprezzamento dello stesso. Nel medesimo motivo di gravame, l'appellante ha altresì contestato i criteri di valutazione dell'intero asse ereditario, rifacendosi ai valori indicati nella propria consulenza di parte. 10.2. Con il terzo motivo di appello, lo ha contestato la formazione delle quote Pt_1 rappresentando che lo stesso vive stabilmente in EL (AV) e in quanto dipendente della Comunità Montana del Vallo di Lauro e Baianese, per esigenze lavorative, necessita della cantina o quantomeno del vano garage/autorimessa per depositare sia i mezzi, sia gli attrezzi necessari ed indispensabili per l'esercizio della propria attività lavorativa, per depositare la legna, indispensabile per il riscaldamento;
ed ancora in quanto comproprietario del fondo di terreno retrostante, fondo che soltanto l'attrice ha espressamente rinunciato in corso di causa, lo utilizza e lo coltiva, per cui necessita poter accedere allo stesso attraverso l'area esterna cui si raggiunge un cancello di ingresso al fondo di terreno stesso (pagina 68 par.
4.4 della relazione del CTU). Al contrario risiede a Milano e non nutre interesse alcuno per lo sfruttamento di Controparte_1 detti vani e di dette pertinenze, (la cantina, il garage, l'area scoperta, il terreno) avendo per quest'ultimo bene completamente rinunciato alla sua divisione.
Del pari ha censurato la scelta di frazionare l'immobile sito in Via Roma n. 31, il quale, essendo di modestissime dimensioni, ben potrebbe essere attribuito ad uno solo dei coeredi, consentendo la creazione di quote assai più equilibrate da un punto di vista pratico, mentre eventuali scompensi sotto il profilo del valore potrebbero trovare rimedio in un conguaglio in danaro, proprio come prospettato nei quesiti dal Giudice di prime cure.
Fondandosi, dunque, sulla propria relazione di parte, l'appellante ha impugnato la valutazione dell'asse ereditario fornendo una diversa quantificazione dello stesso pari ad €
267,985,00, con una quota per ognuno pari ad € 133.992,00, e proponendo la seguente divisione in due porzioni: C1) prima porzione a appartamento al Controparte_1 piano terra ( valore € 69.878,00) intero fabbricato di Via Roma n° 31 ( valore € 7830,00) intera cantina ( valore € 17.788,00) ½ del garage/autorimessa ( valore € 15,617,00) ½ per un totale di € 115.403,00 restando comuni ed indivise le aree esterne, il lastrico solare e le altre parti;
C2) seconda porzione a : appartamento di Via Municipio n° Parte_1
27 al primo piano ( valore € 136,965,00) ½ del garage/autorimessa ( valore € 15,617,00) per un totale di € 152,582,00 restando comuni ed indivise le aree esterne, il lastrico solare e le altre parti. In definitiva, con un conguaglio a carico di per € 37.179,00, secondo Parte_1
l'appellante, la divisione dei beni equa, risulta proporzionale, con porzioni omogenee e completamente realizzabile senza alcun deprezzamento per gli immobili tutti.
10.3. Con il quinto motivo di appello, ha osservato che la motivazione Parte_1 posta a base della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e contraddittoria, dal momento che non offrirebbe una precisa e puntuale applicazione delle norme di diritto sulle quali si fonda, in palese disapplicazione di quanto emerso alla prova documentale per quanto esposto nei precedenti motivi.
10.4 Tali doglianze sono infondate e vanno disattese per le seguenti ragioni.
10.5. Anzitutto, la Corte ritiene che non possono trovare condivisione le deduzioni svolte dalla parte appellante con riferimento al dedotto errore di valutazione dell'asse ereditario commesso dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado.
Ed invero, quest'ultimo, al fine di offrire una stima più idonea ed il più possibile vicina alla determinazione del valore rispondente alle reali condizioni di mercato, ha utilizzato il metodo sintetico diretto – comparativo, confortato, poi, dai dati forniti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio, riferiti ai valori della zona centrale di EL (AV) del primo semestre 2018, dai dati delle quotazione dei valori agricoli medi riferiti ai terreni della Provincia di Avellino – zona 1 forniti dal Decreto Regione
Campania n. 69 del 13/03/2018, nonché ha assunto attendibili informazioni presso operatori del settore dell'edilizia.
Tale metodo di indagine appare condotto con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile, sicchè correttamente il Tribunale ha posto le relative risultanze a fondamento della sua decisione.
Quanto alle contestazioni circa la valutazione dei beni formulate da Parte_1 altresì nell'atto di appello cui, per brevità, si rimanda, occorre richiamare nuovamente la consulenza depositata nel giudizio di primo grado ove il consulente, a fronte le medesime contestazioni formulate in appello dallo ha precisato altresì che i valori desunti Pt_1 risultano, peraltro, coerenti con i dati forniti dalla banca dati dell'Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell'Agenzia del Territorio per la zona centrale di EL (AV).
10.6. Ritenuta, pertanto, corretta la valutazione dei beni operata dal CTU alla luce del metodo utilizzato, al fine di esaminare il motivo di gravame in oggetto nella parte in cui lo ha contestato la formazione delle quote recepita in sentenza dal Tribunale, Pt_1 occorre premettere quanto segue con riferimento agli artt. 720 e 727 c.c. in tema di formazione delle quote ereditarie.
Ed invero, il diritto di ciascun comunista di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 cod. civ., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché il frazionamento non richieda accorgimenti ed operazioni troppo costose e complesse o, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, ancorché in regime di condominio edilizio, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero comporterebbero una più o meno grave deviazione dalla naturale utilizzazione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione (Cass., Sez. 2, 15/12/2016, n. 25888; Cass., Sez. 2, 23/4/1979, n. 2285), ciò al fine di evitare che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero (Cass., Sez. 2, 28/5/2007, n. 12406; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n.
4233).
Pertanto, l'indagine sulla comoda o non comoda divisibilità, al fine del riconoscimento o meno, in sede di divisione giudiziale, del diritto di ciascun partecipante di ottenere la sua quota in natura, deve essere non solo rigorosa, ma deve anche essere condotta alla stregua del criterio oggettivo costituito dalla concreta possibilità o meno di ripartire il bene medesimo, nella sua attuale consistenza e destinazione, senza pregiudizio per il suo valore economico, ed in modo tale che la porzione da attribuirsi a ciascun condividente configuri un'entità autonoma e funzionale, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass., Sez. 2, 9/11/1977, n. 4738; Cass., Sez. 2, 29/5/2007,
n. 12498).
Nel caso in esame, il Giudice di primo grado, nel procedere alla divisione del compendio immobiliare, ha assegnato a ciascun condividente la quota di proprietà così come individuata dal progetto divisionale predisposto dal consulente tecnico d'ufficio con l'elaborato peritale nei termini che seguono: PRIMA PORZIONE a Controparte_1 Fabbricato di Via Municipio n. 27 area esterna scoperta;
cantina al piano interrato, con accesso dal vano scala in comune;
autorimessa al piano interrato, con accesso dall'area scoperta e dal vano scala in comune;
abitazione al piano terra, con accessi dall'area scoperta e dal vano scala in comune;
Porzione di fabbricato di Via Roma n. 31; locale – soffitta al piano secondo (oltre i 3/7 del terreno, al quale, tuttavia, essa ha rinunciato); il tutto per un valore di € 180.950,00, con un conguaglio di € 3,00; SECONDA
PORZIONE a , Fabbricato di Via Municipio n. 27 abitazione al piano Parte_1 primo, con accesso dal vano scala in comune;
Porzione di fabbricato di Via Roma n. 31; locale ad uso abitativo al piano terra;
Vm (LOTTO 2) = € 180.944,00.
Ebbene, alcuna censura può essere mossa al progetto divisionale elaborato dal consulente tecnico d'ufficio, dal momento che ha consentito al Tribunale non solo di attribuire a ciascun condividente la proprietà di porzioni suscettibili di autonomo godimento, ma anche la piena proprietà di immobili già di fatto in uso a ciascuno (il primo piano in via
Municipio 27 in in uso a ed il piano terra in uso a Per_2 Parte_1 CP_1
, evitando una alterazione nello stato di possesso dei cespiti, nonché il
[...] procrastinarsi della definizione del giudizio divisionale con espletamento delle operazioni di sorteggio delle quote.
Ed, invero, attesa la consistenza dell'asse, composto da due fabbricati di valore non omogeneo, l'assegnazione delle quote relative a ciascun fabbricato in favore di entrambe le parti condividenti assicura il rispetto del criterio di omogeneità delle stesse di cui all'art. 727 c.c., non potendo nemmeno condividersi l'assunto secondo cui la ridotta entità del conguaglio non sia criterio ispiratore della scelta più appropriata del giudice.
Né appare condivisibile il progetto di divisione formulato dalla parte appellante in quanto,
a parte il rilievo che presuppone una stima diversa degli immobili che non appare corretta secondo le precedenti deduzioni, lascia in comune tra i condividenti il garage autorimessa e le aree esterne (attraverso le quali peraltro si accede all'immobile sito al piano terra assegnato anche sulla scorta della proposta dell'appellante a . Controparte_1
Né ai fini della presente divisione possono tenersi conto di esigenze personali dello in ordine allo sfruttamento della cantina e del locale autorimessa, non essendo le Pt_1 stesse compatibili con un razionale progetto di divisione alla luce della stima offerta da
CTU. Peraltro, non va sottaciuto che la giurisprudenza, ha chiarito che il contenuto del diritto dei condividendi ad una porzione di beni immobili comuni, qualitativamente omogenea all'intero consiste nella proporzionale divisione degli immobili considerati nel genere, contrapposti agli altri generi patrimoniali (mobili e crediti), e non in un frazionamento quotistico delle singole entità immobiliari (fabbricati, terreni, ecc.) comprese nella massa da dividere;
sicchè non è censurabile la divisione che abbia incluso nelle porzioni dei condividenti parti equivalenti di beni immobili, ancorchè diversi nella consistenza delle singole entità (cfr. Cass. 6-12-2013 n. 27405; Cass, 12/01/2015, n.218).
Quanto alla deduzione circa la creazione a carico del fondo di sua proprietà di una interclusione, la stessa, oltre a non essere pacifica siccome contestata dalla parte appellata, non può essere oggetto di esame in quanto estranea al thema decidendum. Difatti, avendo la parte appellata rinunziato a tale bene in corso di causa, il giudice di primo grado non ha incluso lo stesso nel progetto divisionale impugnato.
Consegue da quanto innanzi che i presenti motivi di gravame non possono trovare accoglimento.
10.7. Del pari deve essere disatteso il quarto motivo di appello in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale da parte del primo giudice.
A tal uopo, si osserva che la Suprema Corte ha anche di recente ribadito (Cassazione civile sez. II, 13/05/2025, n.12791) che le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione.
La Cassazione ha altresì precisato che quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco.
Può quindi reputarsi che un primo discrimen necessario al fine di ravvisare nella mancata riproposizione delle istanze istruttorie una presunzione di rinuncia alle stesse, sia l'esistenza o meno di un esplicito provvedimento di diniego dei mezzi di prova da parte dell'istruttorie, sebbene adottato con provvedimento sempre suscettibile di rivisitazione al momento della decisione.
In tal senso appare utile il richiamo a Cass. n. 33103/2021, che, nel richiamare i precedenti in materia, ha precisato che, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi.
In tale precedente, moderando il rigore di alcune precedenti affermazioni (cfr. Cass. n.
5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n. 16290/2016; Cass. n. 2093/2013, sebbene non del tutto pertinente, in quanto riferita alla mancata reiterazione delle domande ed eccezioni, e non anche alle richieste istruttorie, per le quali è invece possibile una delibazione negativa (ancorché non definitiva da parte del giudice), è stato quindi confermato che in generale deve ritenersi che la mancata riproposizione delle richieste istruttorie generi una presunzione di abbandono, a fronte di un provvedimento di diniego dell'istruttore, a meno che, dalla valutazione complessiva della condotta della parte, non possa escludersi l'operatività di detta presunzione giudiziale, per l'esistenza di un diverso contegno, comunque confermativo della volontà di tenere ferme le deduzioni istruttorie e di sollecitare, sebbene implicitamente, una rivalutazione della prima deliberazione espressa sul punto.
La soluzione che impone, a fronte di un provvedimento di diniego dei mezzi istruttori, di dover sollecitare una rivalutazione non appare poi di per sé in contrasto con l'art. 111
Cost., ed in particolare con il principio alla durata ragionevole del processo, in quanto proprio la delibazione, sia pure provvisoria, del giudice sulle istanze istruttorie, in assenza di una reazione, non necessariamente esplicita della parte, consente di ritenere che vi sia stata una sostanziale acquiescenza sulla stessa, e pone la questione al di fuori del tema ancora sottoposto alla decisione del giudice, assicurando quindi uno sfoltimento delle questioni da affrontare, con un indubbio appagamento dell'esigenza di economia e con un risparmio delle risorse decisionali del giudice, che, a voler diversamente opinare, sarebbe egualmente tenuto a dare risposta alle richieste istruttorie, sebbene già offerta in precedenza, ed ancorché la parte non mostri di dolersi delle ragioni poste a fondamento del diniego di ammissione delle prove.
Tornando alla vicenda in esame, il Tribunale con ordinanza del 18.10.2019, dopo aver dichiarato l'inammissibilità della prova articolata siccome afferente circostanze documentali, ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza,
l'appellante, dopo aver fatto generico riferimento ai temi sui quali sarebbero stati chiamati a riferire i testi e dopo aver ricordato che il giudice non aveva ammesso le prove invitando le parti a precisare le conclusioni per una successiva udienza, ha formulato le sue conclusioni senza contestare l'assunto del Tribunale che ha ritenuto la inammissibilità della prova. Tale condotta, lungi dal sorreggere una implicita richiesta di revisione del giudizio di superfluità della prova, per essere stata reputata la causa matura per la decisione, avalla piuttosto la convinzione circa la possibilità ravvisare nel silenzio sul punto in sede di conclusioni, una situazione legittimante l'equipollenza di tale condotta ad una rinuncia alla reiterazione delle richieste di prova.
Consegue da quanto innanzi che dovendosi ritenere che la parte appellante abbia implicitamente rinunciato alle prove testimoniali articolate nel giudizio di primo grado il presente motivo di appello non può trovare accoglimento.
11. Va a questo punto esaminato l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Parte appellante ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui, pur riconoscendo l'uso esclusivo ed escludente da parte del germano di alcuni beni Pt_1 dell'asse ereditario (immobile di via Municipio), il giudice ha rigettato la domanda di rendiconto spiegata da perché la stessa non avrebbe mai manifestato Controparte_1 la volontà di tenere per sé i predetti beni, ricevendo il correlativo rifiuto di , sicché Pt_1 non sarebbe configurabile alcun danno.
Espressamente la censura attiene alle seguenti parti della sentenza alle pagg. 9 e 10:
[…..Va, inoltre, rigettata la domanda di rendicontazione proposta dalla parte attrice……… Va poi detto che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso……….Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune” (Cass. civ., Sez. II, 9 febbraio 2015, n° 2423). Tanto premesso, va osservato che una domanda di questo tipo è stata proposta nel proprio atto introduttivo da parte attrice (v. punto 3 delle conclusioni formulate in citazione al quale si legge che parte attrice ha chiesto di ordinare al convenuto la Parte_1 restituzione di tutti gli utili ed i frutti naturali e civili percepiti in virtù del possesso sino ad oggi esercitato sui beni ereditari oppure in via alternativa condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori per la medesima causale;
) e, quindi, soltanto su questa è necessario soffermarsi. Tale domanda va rigettata, perché la proposizione della stessa nell'atto introduttivo non è stata accompagnata dalla manifestazione dell'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e neppure è stata effettuata allegazione né nell'atto di citazione, né tantomeno nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.° 1, c.p.c. di specifici episodi in cui le attrici avrebbero manifestato tale intenzione ed il godimento diretto non gli sarebbe stato consentito da uno dei convenuti. Tali considerazioni sono tali da rendere irrilevante l'esame delle risultanze della C.T.U. espletata con riferimento a questo specifico aspetto”.
A fondamento dell'appello incidentale, la ha dedotto che la sentenza, nelle parti Pt_1 sopra richiamate, è stata resa in violazione dell'art. 1102 e s.s.. c.c., degli artt. 723, 820 e
821 c.c., nonché dell'art. 2043 c.c., risultando, altresì, affetta da vizio di errata valutazione ed interpretazione di una prova decisiva ex artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alle diffide e solleciti ritualmente inviati dalla deducente al fratello perché liberasse i beni ereditari detenuti sine titulo e/o corrispondesse quanto dovuto per l'occupazione illecita (vedi note avv. Preziosi del 2009/2010 in atti).
Tale motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi. Ed invero, dall'esame della missiva del 29/7/2010, la cui ricezione da parte dell'appellante, oltre a non essere contestata, risulta essere documentalmente provata, si evince che ha invitato e diffidato il germano alla consegna entro il termine di 15 Controparte_1 giorni di tutte le chiavi di accesso agli immobili siti in alla via municipio (cfr. Per_2 nota agli atti, allegata al presente giudizio di appello). Dunque, vi è in atti la prova della richiesta nei confronti del fratello da parte della di ottenere la disponibilità degli Pt_1 immobili siti in via Municipio.
Dalla espletata CTU e dalle difese delle parti, è poi emerso, che l'appellante ha ottenuto il possesso dell'immobile sito al piano terra di 112 mq, mentre ha Parte_1 mantenuto la disponibilità dell'immobile sito al primo piano, adibito a residenza personale, pari a 206,00 mq.
Pertanto, spetta all'appellante la corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento dell'immobile in questione.
In merito alla quantificazione dell'indennità, la giurisprudenza più recente ha chiarito che
"ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato" (cfr. Cassazione n.
20394/2013 e Cassazione n. 17876/2019).
In conformità al suesposto principio, dunque, poiché parte appellante è comproprietaria dell'immobile nella misura di ½, l'indennità ad essa spettante può essere ragguagliato alla metà del relativo valore locativo per il tempo in cui essa è stata illegittimamente esclusa dal godimento del bene.
Dalla CTU espletata nel corso del procedimento di primo grado, è poi risultato che il corrispettivo di locazione mensile dell'immobile in questione è pari a: € 2,50/m2 x 206,00
m2 = € 515,00, sicché la somma dovuta a dal germano viene così CP_1 Pt_1 determinata: canone di locazione mensile (€. 2,50 x 206,00) € 515,00 X mesi di occupazione (luglio 2010 – luglio 2020) 120 = TOTALE € 61.800. Dunque, tenuto conto che alla stessa, spetta la metà della somma in questione, va condannato Parte_1 al versamento in favore di della somma di € 31.400,00. Controparte_1 A tal fine occorre osservare che tali valutazioni del CTU possono tranquillamente essere poste a base della presente decisione siccome, confortate dai dati forniti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio, riferiti ai valori di locazione della zona centrale di EL (AV).
Nulla, viceversa, spetta all'istante con riferimento all'immobile sito in via Roma, non essendovi prova del godimento di tale immobile da parte dello (di Parte_1 contro, dalla CTU espletata, l'immobile è risultato disabitato e, dunque, di fatto inutilizzato) ed in assenza di qualsivoglia richiesta e/o diffida da parte della appellante con riferimento all'immobile in oggetto (la missiva del 29.7.2010 fa riferimento solo all'immobile sito in via Municipio, mentre quella del 29.4.2009 costituisce un mero invito ad un incontro per discutere della successione).
All'importo complessivo spetta la rivalutazione a partire dalla quantificazione operata dal
CTU (1.3.2019) al soddisfo considerata la natura di debito di valore del danno.
Competono altresì interessi a ristoro del danno da ritardato pagamento, in relazione all'ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti sul risarcimento che andava a suo tempo corrisposto;
tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell'arricchimento, nella misura legale da calcolarsi con riferimento ad ogni singola annualità e via via rivalutata sino al soddisfo (Cass. n. 11736/2013).
Dalla data della sentenza decorrono interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo.
12. La modifica della sentenza di primo grado con riferimento alla fase contenziosa, ferme restando le spese poste a carico della massa per il giudizio di divisione, comporta la formulazione delle spese del primo grado in ordine alla domanda di pagamento dei frutti formulata da Ed invero, il giudice di appello, allorché riformi in tutto Controparte_1
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale" (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890;
Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877; Cassazione civile sez. III, 21/06/2024,
n.17222). Le stesse sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00 valori minimi considerata l'esiguità dell'attività svolta con riferimento alla fase contenziosa).
13. La totale soccombenza di nel presente grado comporta la sua Parte_1 condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M.
10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione indeterminabile da € 26.001,00 ad €
52.000,00 valori medi, eccetto fase istruttoria non concretamente svolta).
13.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante , in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 1078/2020, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
a) in riforma del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 31.400,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
b) ad integrazione del capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 per la fase contenziosa che liquida in € 3.809,00 per compensi oltre
[...] rimborso spese generali nella misura del 15% Iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Aniello Abate, dichiaratosi antistatario;
c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna al pagamento delle spese di lite per il presente grado Parte_1
che liquida in € 6.946,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% Iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Aniello Abate dichiaratosi antistatario;
4) dà atto che è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3055/2020, riservata in decisione all'udienza del 26.3.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
TRA
(CF: ) rapp.to e difeso dall' Avv. Mario Parte_1 C.F._1
Aniello Ercolino (C.F. ), elettivamente domiciliato nel suo Studio C.F._2 in Mugnano del Cardinale alla Via Campo n° 15
PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata ai Controparte_1 C.F._3 fini del presente giudizio in Avellino, alla Piazzetta Enrico Cocchia n. 5, presso lo studio dell'avv. Aniello Abate (CF ), che la rappresenta e difende. C.F._4
PEC: Email_2
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI: Per Appellante: come da note di trattazione scritta
Per Appellante incidentale: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1078/20, il Tribunale di Avellino ha così provveduto: a) è stata dichiarata aperta la successione di in in data 17.12.2008 e di Persona_1 Per_2
in in data 14.7.2010; b) è stato disposto che la divisione Parte_2 Per_2 dei beni oggetto della causa, siti in meglio descritti e identificati nelle relazioni Per_2 depositate nella causa dal CTU architetto , avvenisse come segue (la Persona_3 planimetria a cui è stato fatto riferimento è quella allegata alla relazione del CTU, depositata telematicamente il 1.3.2019): PRIMA PORZIONE a Controparte_1
Fabbricato di Via Municipio n. 27 area esterna scoperta;
cantina al piano interrato, con accesso dal vano scala in comune;
autorimessa al piano interrato, con accesso dall'area scoperta e dal vano scala in comune;
abitazione al piano terra, con accessi dall'area scoperta e dal vano scala in comune;
Porzione di fabbricato di Via Roma n. 31; locale – soffitta al piano secondo (oltre i 3/7 del terreno, al quale, tuttavia, essa ha rinunciato); il tutto per un valore di € 180.950,00, con un conguaglio di € 3,00; SECONDA
PORZIONE a : Fabbricato di Via Municipio n. 27 abitazione al piano Parte_1 primo, con accesso dal vano scala in comune;
Porzione di fabbricato di Via Roma n. 31; locale ad uso abitativo al piano terra;
Vm (LOTTO 2) = € 180.944,00; c) è stata rigettata ogni altra domanda;
d) sono state liquidate le spese processuali come segue: quelle sostenute da parte attrice in € 267,00 per spese vive ed € 10.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quelle sostenute dal convenuto, complessivamente in € 10.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all'avv. Aniello Abate;
e) sono state poste le spese come sopra liquidate e gli oneri per
CTU a carico dei condividenti, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione alla comunione;
f) sono state autorizzate trascrizioni, frazionamenti, volture, altre annotazioni, in coerenza con la presente sentenza, con esonero dei pubblici ufficiali da ogni responsabilità.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 9 luglio 2020, con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2020, ha proposto appello, accompagnato da Parte_1 contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, deducendo a sostegno cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il Tribunale ha erroneamente valutato la divisibilità dell'immobile sito in Via Municipio n. 27, in aderendo a un vecchio orientamento giurisprudenziale che considerava lo Per_2 scioglimento della comunione ereditaria come atto avente esclusiva efficacia dichiarativa e non traslativa. Tuttavia, ha evidenziato l'appellante che le Sezioni Unite della Cassazione hanno superato questa impostazione, stabilendo che lo scioglimento della comunione ereditaria produce effetti indipendentemente dalla morte del de cuius e deve essere considerato come atto tra vivi. Pertanto, la divisione di un immobile abusivo non può essere disposta senza la regolarità edilizia, che è condizione dell'azione di divisione.
L'immobile oggetto di divisione, dunque, non avendo ancora concluso l'iter di sanatoria e presentando difformità edilizie e catastali, sarebbe indivisibile.
2.2. Con il secondo motivo, ha osservato che il Giudice di primo grado Parte_1 ha aderito alla relazione del CTU, che ha prodotto un solo progetto di divisione, concentrandosi sulla necessità di creare quote di identico valore, ma trascurando la formazione di porzioni suscettibili di autonomo godimento.
A parere dell'appellante, tale impostazione ha danneggiato il convenuto , che non Pt_1 può usufruire liberamente di parti fondamentali dell'immobile, come cantina, garage e area esterna, con notevole deprezzamento dello stesso.
2.3. L'appellante critica la sentenza di primo grado, altresì, per aver aderito completamente alla relazione del CTU, da considerarsi lacunosa e irragionevole. Ha evidenziato al riguardo che la divisione dell'asse ereditario effettuata non soddisfa le parti e arreca un grave pregiudizio a , che vede deprezzata la sua quota. Parte_1
Ha sottolineato l'importanza del conguaglio in denaro per una divisione equa e proporzionale dei beni, come previsto dagli articoli 720 e 728 del Codice Civile.
2.4 Con il quarto motivo, l'appellante si è lamentato del fatto che il Giudice di Primo
Grado ha rigettato le istanze di prove orali avanzate dal convenuto , Parte_1 ritenendole generiche e relative a circostanze da provarsi documentalmente. Tuttavia, secondo l'appellante, la prova testimoniale era stata articolata specificatamente e minuziosamente, rispettando i requisiti dell'articolo 244 del c.p.c.
2.5 Con l'ultimo motivo di gravame, ha dedotto che il Giudice ha Parte_1 trascurato elementi che avrebbero potuto portare a una decisione diversa, evidenziando una insufficienza nel ragionamento logico.
3. nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1 formulato da , proponendo, altresì, appello incidentale. Parte_1
3.1. L'appellante incidentale ha sostenuto che la sentenza di primo grado è stata resa in violazione dell'art 1102 e s.s c.c, degli artt. 723, 820, 821c.c nonché dell'art. 2043 c.c., risultando affetta da vizio di errata valutazione ed interpretazione di una prova decisiva ex artt. 115 e 116 c.p.c in relazione alle diffide e solleciti ritualmente inviati dalla deducente al fratello perché liberasse i beni ereditari detenuti sine titulo e/o corrispondesse quanto dovuto per l'occupazione illecita.
La germana non ha mai espresso alcun consenso all'uso esclusivo da parte di CP_1 dei beni dell'asse ereditario, essendo comprovata documentalmente Parte_1
l'opposizione ferma ed incondizionata della deducente a tale abusiva situazione.
Il giudice, quindi, ha disatteso e/o non ha correttamente interpretato una prova documentale come le diffide citate per cui la sentenza sul punto deve essere riformata, essendo stata resa in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
L'appellante incidentale, in virtù di ciò, ha sostenuto che si debba condannare il signor a rendere nei confronti dell'istante il conto della gestione e dello Parte_1 sfruttamento esclusivo dei beni ereditari illegittimamente detenuti e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento delle somme che risulteranno dovute, alla restituzione dei frutti percepiti e, comunque, a corrispondere all'attrice un equo indennizzo per la suddetta illecita occupazione.
4. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 9 settembre 2020 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 9 luglio 2020.
6. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
7. Ancora in via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero della Corte da qualsivoglia delibazione al riguardo.
8. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello principale proposto da non è fondato e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi. Parte_1
9. Con la prima doglianza, ha dedotto che il Tribunale ha fornito una Parte_1 erronea valutazione delle norme di diritto relativamente alla divisibilità dell'immobile sito in alla via Municipio n. 27, aderendo ad un risalente orientamento Per_2 giurisprudenziale in virtù del quale lo scioglimento della comunione ereditaria era inteso come atto avente esclusiva efficacia dichiarativa, e non traslativa, in quanto conclusivo della vicenda successoria da considerarsi iniziata con la morte del precedente proprietario.
L'appellante ha evidenziato che il pregresso orientamento si basava principalmente sulla retroattività dello scioglimento della comunione ereditaria, previsto dall'articolo 757 cod. civ. e, per tale motivo, sosteneva che questa forma di divisione dovesse considerarsi non interessata dalle rigide sanzioni di nullità previste dall'articolo 40, secondo comma, della
Legge n. 47 del 1985, in quanto atto mortis causa. La norma in parola dispone, infatti, che gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali sono nulli, e non possono essere stipulati, se non risultino per dichiarazione del venditore gli estremi della concessione o della concessione in sanatoria, o se non venga allegata copia della domanda di condono edilizio con gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione (fanno eccezione gli atti relativi a opere iniziate prima del 02/09/1967, per le quali in luogo della suddetta documentazione può essere prodotta una autodichiarazione). ha poi evidenziato che le Sezioni Unite hanno deciso di superare questa Pt_1 impostazione, osservando che lo scioglimento della comunione ereditaria produce i suoi effetti indipendentemente dalla morte del de cuius, operando unicamente in forza del consenso tra i condividenti, se espresso nelle forme di legge. Quindi, se la divisione testamentaria è indubbiamente un negozio mortis causa, che ha la sua fonte nella volontà del testatore e nella sua morte, con conseguente apertura della successione, la divisione tra gli eredi invece non può che essere considerata come atto tra vivi, perché produce i suoi effetti indipendentemente dalla morte del de cuius.
Venendo alle conclusioni raggiunte da Cass. S.U. 25021/19, lo ha osservato che Pt_1 la pronuncia sopra richiamata ha ritenuto che anche l'art. 40 della L. 47/1985, seppure non menzioni espressamente gli atti di scioglimento della comunione, come fa invece l'art. 46 del D.P.R. 380/2001, si applica a tali atti, e pertanto la sanzione della nullità colpisce anche gli atti stipulati prima dell'entrata in vigore del TU edilizia, in vigenza della L.
47/1985, nonché che la nullità in questione concernente gli atti di scioglimento della comunione è applicabile tanto agli atti concernenti la comunione ordinaria che a quelli concernenti la comunione formatasi a seguito di successione ereditaria (c.d. “comunione ereditaria”), dal momento che anche questi possono essere assimilati all'interno della categoria degli atti “inter vivos” contemplati da entrambe le norme in discorso.
Con riferimento al caso di specie, ha pertanto osservato che il fabbricato situato in Via
Municipio n. 27, seppur provvisto di concessione del 12.06.21985 e successiva domanda di sanatoria (pag. 47 della relazione del CTU), non ha ancora concluso l'iter definitivo, con il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, quale provvedimento finale per la legittimazione dell'immobile (pag. 48 relazione del CTU). Inoltre, sempre relativamente al predetto immobile, non vi è conformità edilizia (pagina 49 della relazione del CTU) così come non vi è conformità catastale, a seguito della non corrispondenza tra i dati degli intestatari con le quote di proprietà e quelle degli effettivi proprietari (pag. 50.52 della relazione del CTU). Tanto risulta e si evince anche dalla relazione del CTP Ing.
[...]
il quale a pagina 11 precisa che la richiesta di condono è stata presentata, ma Per_4 non ancora definita, così come precisa che le ulteriori difformità edilizie, che non rientrano nell'istanza di sanatoria, comportano l'impossibilità di poterle definire se non con ulteriore SCIA da presentarsi. Dunque, a parere dell'appellante, si tratterebbe di un immobile totalmente illegittimo e completamente indivisibile. Al riguardo, la Corte anzitutto osserva che non può trovare condivisione l'affermazione fatta dall'appellante circa l'adesione da parte del primo giudice ad un precedente e superato orientamento giurisprudenziale in tema di scioglimento delle comunioni relative ad edifici.
Ed invero, il Tribunale, nell'affermare la divisibilità dell'immobile sito in via Municipio n.
27 in ha espressamente, richiamato i principi pronunciati dalla Corte di Per_2
Cassazione a Sezioni Unite nella importante sentenza n. 25021 del 2019, sopra riportata, facendo peraltro corretta applicazione degli stessi.
Difatti, come affermato altresì dalla stessa parte appellante nel primo motivo di gravame, la Corte di Cassazione, nella richiamata pronunzia, ha affermato che gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.
Tale nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17
e 40, che va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato" (Cass., Sez. Un., n. 8230 del 22/03/2019).
Trattasi di una nullità che costituisce la sanzione per la violazione di norme imperative in materia urbanistico-ambientale, dettate a tutela dell'interesse generale all'ordinato assetto del territorio (cfr. Cass., Sez. 1, n. 13969 del 24/06/2011); ciò spiega perchè tale nullità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un., n. 23825 del
11/11/2009; Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019).
In definitiva, la nullità scaturisce dalla mancata dichiarazione nell'atto degli estremi del titolo abilitativo dell'edificio, e non dal carattere illecito dell'edificio in sè (la nullità, tuttavia, non è impedita dalla dichiarazione di un titolo abilitativo inesistente;
mentre la mancata dichiarazione del titolo abilitativo esistente può essere emendata - D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 46, comma 4, e L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 3 - con atto successivo che contenga la dichiarazione prescritta).
Consegue da quanto innanzi che correttamente il primo giudice ha ritenuto divisibile l'immobile in parola, avendo il CTU accertato la esistenza, con riferimento allo stesso, di una concessione edilizia del 12 giugno 1985 prot. 1681, registro costruzioni n. 1009 per
“la costruzione di un fabbricato da adibirsi e ad uso di civile abitazione”, nonché di una domanda in sanatoria ai sensi della L. 47/85 per opere abusive ad uso residenziale con allegata ricevuta della seconda rata di oblazione in data 31.12.1986, prot. 4599.
Dunque, trattandosi di una mera nullità testuale, come sopra osservato, avendo il CTU accertato l'esistenza della richiesta di sanatoria e della ricevuta della seconda rata di oblazione, alcuna nullità poteva essere rilevata dal giudice, non rilevando la circostanza della mancata conclusione dell'iter, con il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
Non va sottaciuto che il CTU, a seguito di confronto tra la documentazione urbanistico – edilizia rilasciata in copia dall'UTC di e lo stato di fatto rilevato in sito, ha Per_2 evidenziato che la richiesta di sanatoria ex L. 47/85, non ancora definita, può ancora oggi legittimare il fabbricato in oggetto nello stato di fatto in cui si trova, ad eccezione di due interventi eseguiti successivamente senza autorizzazione, riscontrati nel corso dei sopralluoghi peritali, che di seguito, sinteticamente, si riportano: nel piano interrato, realizzazione di un locale wc con relativa dotazione impiantistica idrico - sanitaria ed elettrica, annesso al locale autorimessa;
al piano primo, diversa articolazione funzionale degli ambienti dell'abitazione (spostamento dell'angolo cucina dal salone alla sala - pranzo) nell'ambito della conforme divisione planimetrica dell'abitazione; rifacimento del wc e realizzazione di un secondo wc nel locale – deposito, ubicati nella zona notte dell'abitazione.
E però, al riguardo, si osserva che lo stesso consulente ha rappresentato che, una volta definita la pratica di condono edilizio ex 47/85 e s.m.i., le modifiche interne eseguite nell'autorimessa del piano interrato e nell'abitazione del piano primo, potranno essere regolarizzate mediante presentazione di SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 22 del DPR
380/2001 e s.m.i. in quanto trattasi, con particolare riferimento alla realizzazione del nuovo wc nell'autorimessa, di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001, conformi alle norme urbanistico – edilizie vigenti.
Dunque, trattandosi di mere difformità che potranno essere regolarizzate attraverso una presentazione di una SCIA in sanatoria, non può ritenersi che le stesse determinino la nullità della presente divisione, non trovando applicazione le disposizioni di cui al D.P.R.
n. 380 del 2001, art. 46 ed alla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40.
Quanto alla dedotta difformità catastale, a seguito della non corrispondenza tra i dati degli intestatari con le quote di proprietà e quelle degli effettivi proprietari (pag. 50.52 della relazione del CTU), si rileva l'irrilevanza di tali deduzioni ai fini della presente divisione, venendo in rilievo al più nella fase esecutiva.
Consegue da quanto innanzi che il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
10. Il secondo, il terzo ed il quinto motivo di appello proposti da vanno Parte_1 trattati congiuntamente siccome intimamente connessi.
10.1 Ed invero, con il secondo motivo di appello, si è lamentato del Parte_1 fatto che il primo giudice, pur avendo richiesto al momento della formulazione dei quesiti al consulente di predisporre più progetti di divisione dell'asse ereditario nella maniera più congrua e confacente alla gestione e al godimento dei beni, prevedendo altresì ipotesi di conguaglio in danaro ex articolo 728 c.c., il perito incaricato ha redatto un unico progetto di divisione, concentrando il suo lavoro nella imprescindibile necessità di creare quote di identico valore, dimenticando completamente quanto previsto nei quesiti formulati dal giudice in palese violazione dell'articolo 727 c.c. Dunque, a parere dell'appellante, la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui il giudice di primo grado ha interamente aderito alle conclusioni del CTU danneggiando il convenuto il quale non potrebbe usufruire liberamente di parti fondamentali al godimento dell'immobile con notevole deprezzamento dello stesso. Nel medesimo motivo di gravame, l'appellante ha altresì contestato i criteri di valutazione dell'intero asse ereditario, rifacendosi ai valori indicati nella propria consulenza di parte. 10.2. Con il terzo motivo di appello, lo ha contestato la formazione delle quote Pt_1 rappresentando che lo stesso vive stabilmente in EL (AV) e in quanto dipendente della Comunità Montana del Vallo di Lauro e Baianese, per esigenze lavorative, necessita della cantina o quantomeno del vano garage/autorimessa per depositare sia i mezzi, sia gli attrezzi necessari ed indispensabili per l'esercizio della propria attività lavorativa, per depositare la legna, indispensabile per il riscaldamento;
ed ancora in quanto comproprietario del fondo di terreno retrostante, fondo che soltanto l'attrice ha espressamente rinunciato in corso di causa, lo utilizza e lo coltiva, per cui necessita poter accedere allo stesso attraverso l'area esterna cui si raggiunge un cancello di ingresso al fondo di terreno stesso (pagina 68 par.
4.4 della relazione del CTU). Al contrario risiede a Milano e non nutre interesse alcuno per lo sfruttamento di Controparte_1 detti vani e di dette pertinenze, (la cantina, il garage, l'area scoperta, il terreno) avendo per quest'ultimo bene completamente rinunciato alla sua divisione.
Del pari ha censurato la scelta di frazionare l'immobile sito in Via Roma n. 31, il quale, essendo di modestissime dimensioni, ben potrebbe essere attribuito ad uno solo dei coeredi, consentendo la creazione di quote assai più equilibrate da un punto di vista pratico, mentre eventuali scompensi sotto il profilo del valore potrebbero trovare rimedio in un conguaglio in danaro, proprio come prospettato nei quesiti dal Giudice di prime cure.
Fondandosi, dunque, sulla propria relazione di parte, l'appellante ha impugnato la valutazione dell'asse ereditario fornendo una diversa quantificazione dello stesso pari ad €
267,985,00, con una quota per ognuno pari ad € 133.992,00, e proponendo la seguente divisione in due porzioni: C1) prima porzione a appartamento al Controparte_1 piano terra ( valore € 69.878,00) intero fabbricato di Via Roma n° 31 ( valore € 7830,00) intera cantina ( valore € 17.788,00) ½ del garage/autorimessa ( valore € 15,617,00) ½ per un totale di € 115.403,00 restando comuni ed indivise le aree esterne, il lastrico solare e le altre parti;
C2) seconda porzione a : appartamento di Via Municipio n° Parte_1
27 al primo piano ( valore € 136,965,00) ½ del garage/autorimessa ( valore € 15,617,00) per un totale di € 152,582,00 restando comuni ed indivise le aree esterne, il lastrico solare e le altre parti. In definitiva, con un conguaglio a carico di per € 37.179,00, secondo Parte_1
l'appellante, la divisione dei beni equa, risulta proporzionale, con porzioni omogenee e completamente realizzabile senza alcun deprezzamento per gli immobili tutti.
10.3. Con il quinto motivo di appello, ha osservato che la motivazione Parte_1 posta a base della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e contraddittoria, dal momento che non offrirebbe una precisa e puntuale applicazione delle norme di diritto sulle quali si fonda, in palese disapplicazione di quanto emerso alla prova documentale per quanto esposto nei precedenti motivi.
10.4 Tali doglianze sono infondate e vanno disattese per le seguenti ragioni.
10.5. Anzitutto, la Corte ritiene che non possono trovare condivisione le deduzioni svolte dalla parte appellante con riferimento al dedotto errore di valutazione dell'asse ereditario commesso dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado.
Ed invero, quest'ultimo, al fine di offrire una stima più idonea ed il più possibile vicina alla determinazione del valore rispondente alle reali condizioni di mercato, ha utilizzato il metodo sintetico diretto – comparativo, confortato, poi, dai dati forniti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio, riferiti ai valori della zona centrale di EL (AV) del primo semestre 2018, dai dati delle quotazione dei valori agricoli medi riferiti ai terreni della Provincia di Avellino – zona 1 forniti dal Decreto Regione
Campania n. 69 del 13/03/2018, nonché ha assunto attendibili informazioni presso operatori del settore dell'edilizia.
Tale metodo di indagine appare condotto con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile, sicchè correttamente il Tribunale ha posto le relative risultanze a fondamento della sua decisione.
Quanto alle contestazioni circa la valutazione dei beni formulate da Parte_1 altresì nell'atto di appello cui, per brevità, si rimanda, occorre richiamare nuovamente la consulenza depositata nel giudizio di primo grado ove il consulente, a fronte le medesime contestazioni formulate in appello dallo ha precisato altresì che i valori desunti Pt_1 risultano, peraltro, coerenti con i dati forniti dalla banca dati dell'Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell'Agenzia del Territorio per la zona centrale di EL (AV).
10.6. Ritenuta, pertanto, corretta la valutazione dei beni operata dal CTU alla luce del metodo utilizzato, al fine di esaminare il motivo di gravame in oggetto nella parte in cui lo ha contestato la formazione delle quote recepita in sentenza dal Tribunale, Pt_1 occorre premettere quanto segue con riferimento agli artt. 720 e 727 c.c. in tema di formazione delle quote ereditarie.
Ed invero, il diritto di ciascun comunista di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 cod. civ., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché il frazionamento non richieda accorgimenti ed operazioni troppo costose e complesse o, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, ancorché in regime di condominio edilizio, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero comporterebbero una più o meno grave deviazione dalla naturale utilizzazione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione (Cass., Sez. 2, 15/12/2016, n. 25888; Cass., Sez. 2, 23/4/1979, n. 2285), ciò al fine di evitare che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero (Cass., Sez. 2, 28/5/2007, n. 12406; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n.
4233).
Pertanto, l'indagine sulla comoda o non comoda divisibilità, al fine del riconoscimento o meno, in sede di divisione giudiziale, del diritto di ciascun partecipante di ottenere la sua quota in natura, deve essere non solo rigorosa, ma deve anche essere condotta alla stregua del criterio oggettivo costituito dalla concreta possibilità o meno di ripartire il bene medesimo, nella sua attuale consistenza e destinazione, senza pregiudizio per il suo valore economico, ed in modo tale che la porzione da attribuirsi a ciascun condividente configuri un'entità autonoma e funzionale, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass., Sez. 2, 9/11/1977, n. 4738; Cass., Sez. 2, 29/5/2007,
n. 12498).
Nel caso in esame, il Giudice di primo grado, nel procedere alla divisione del compendio immobiliare, ha assegnato a ciascun condividente la quota di proprietà così come individuata dal progetto divisionale predisposto dal consulente tecnico d'ufficio con l'elaborato peritale nei termini che seguono: PRIMA PORZIONE a Controparte_1 Fabbricato di Via Municipio n. 27 area esterna scoperta;
cantina al piano interrato, con accesso dal vano scala in comune;
autorimessa al piano interrato, con accesso dall'area scoperta e dal vano scala in comune;
abitazione al piano terra, con accessi dall'area scoperta e dal vano scala in comune;
Porzione di fabbricato di Via Roma n. 31; locale – soffitta al piano secondo (oltre i 3/7 del terreno, al quale, tuttavia, essa ha rinunciato); il tutto per un valore di € 180.950,00, con un conguaglio di € 3,00; SECONDA
PORZIONE a , Fabbricato di Via Municipio n. 27 abitazione al piano Parte_1 primo, con accesso dal vano scala in comune;
Porzione di fabbricato di Via Roma n. 31; locale ad uso abitativo al piano terra;
Vm (LOTTO 2) = € 180.944,00.
Ebbene, alcuna censura può essere mossa al progetto divisionale elaborato dal consulente tecnico d'ufficio, dal momento che ha consentito al Tribunale non solo di attribuire a ciascun condividente la proprietà di porzioni suscettibili di autonomo godimento, ma anche la piena proprietà di immobili già di fatto in uso a ciascuno (il primo piano in via
Municipio 27 in in uso a ed il piano terra in uso a Per_2 Parte_1 CP_1
, evitando una alterazione nello stato di possesso dei cespiti, nonché il
[...] procrastinarsi della definizione del giudizio divisionale con espletamento delle operazioni di sorteggio delle quote.
Ed, invero, attesa la consistenza dell'asse, composto da due fabbricati di valore non omogeneo, l'assegnazione delle quote relative a ciascun fabbricato in favore di entrambe le parti condividenti assicura il rispetto del criterio di omogeneità delle stesse di cui all'art. 727 c.c., non potendo nemmeno condividersi l'assunto secondo cui la ridotta entità del conguaglio non sia criterio ispiratore della scelta più appropriata del giudice.
Né appare condivisibile il progetto di divisione formulato dalla parte appellante in quanto,
a parte il rilievo che presuppone una stima diversa degli immobili che non appare corretta secondo le precedenti deduzioni, lascia in comune tra i condividenti il garage autorimessa e le aree esterne (attraverso le quali peraltro si accede all'immobile sito al piano terra assegnato anche sulla scorta della proposta dell'appellante a . Controparte_1
Né ai fini della presente divisione possono tenersi conto di esigenze personali dello in ordine allo sfruttamento della cantina e del locale autorimessa, non essendo le Pt_1 stesse compatibili con un razionale progetto di divisione alla luce della stima offerta da
CTU. Peraltro, non va sottaciuto che la giurisprudenza, ha chiarito che il contenuto del diritto dei condividendi ad una porzione di beni immobili comuni, qualitativamente omogenea all'intero consiste nella proporzionale divisione degli immobili considerati nel genere, contrapposti agli altri generi patrimoniali (mobili e crediti), e non in un frazionamento quotistico delle singole entità immobiliari (fabbricati, terreni, ecc.) comprese nella massa da dividere;
sicchè non è censurabile la divisione che abbia incluso nelle porzioni dei condividenti parti equivalenti di beni immobili, ancorchè diversi nella consistenza delle singole entità (cfr. Cass. 6-12-2013 n. 27405; Cass, 12/01/2015, n.218).
Quanto alla deduzione circa la creazione a carico del fondo di sua proprietà di una interclusione, la stessa, oltre a non essere pacifica siccome contestata dalla parte appellata, non può essere oggetto di esame in quanto estranea al thema decidendum. Difatti, avendo la parte appellata rinunziato a tale bene in corso di causa, il giudice di primo grado non ha incluso lo stesso nel progetto divisionale impugnato.
Consegue da quanto innanzi che i presenti motivi di gravame non possono trovare accoglimento.
10.7. Del pari deve essere disatteso il quarto motivo di appello in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale da parte del primo giudice.
A tal uopo, si osserva che la Suprema Corte ha anche di recente ribadito (Cassazione civile sez. II, 13/05/2025, n.12791) che le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione.
La Cassazione ha altresì precisato che quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco.
Può quindi reputarsi che un primo discrimen necessario al fine di ravvisare nella mancata riproposizione delle istanze istruttorie una presunzione di rinuncia alle stesse, sia l'esistenza o meno di un esplicito provvedimento di diniego dei mezzi di prova da parte dell'istruttorie, sebbene adottato con provvedimento sempre suscettibile di rivisitazione al momento della decisione.
In tal senso appare utile il richiamo a Cass. n. 33103/2021, che, nel richiamare i precedenti in materia, ha precisato che, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi.
In tale precedente, moderando il rigore di alcune precedenti affermazioni (cfr. Cass. n.
5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n. 16290/2016; Cass. n. 2093/2013, sebbene non del tutto pertinente, in quanto riferita alla mancata reiterazione delle domande ed eccezioni, e non anche alle richieste istruttorie, per le quali è invece possibile una delibazione negativa (ancorché non definitiva da parte del giudice), è stato quindi confermato che in generale deve ritenersi che la mancata riproposizione delle richieste istruttorie generi una presunzione di abbandono, a fronte di un provvedimento di diniego dell'istruttore, a meno che, dalla valutazione complessiva della condotta della parte, non possa escludersi l'operatività di detta presunzione giudiziale, per l'esistenza di un diverso contegno, comunque confermativo della volontà di tenere ferme le deduzioni istruttorie e di sollecitare, sebbene implicitamente, una rivalutazione della prima deliberazione espressa sul punto.
La soluzione che impone, a fronte di un provvedimento di diniego dei mezzi istruttori, di dover sollecitare una rivalutazione non appare poi di per sé in contrasto con l'art. 111
Cost., ed in particolare con il principio alla durata ragionevole del processo, in quanto proprio la delibazione, sia pure provvisoria, del giudice sulle istanze istruttorie, in assenza di una reazione, non necessariamente esplicita della parte, consente di ritenere che vi sia stata una sostanziale acquiescenza sulla stessa, e pone la questione al di fuori del tema ancora sottoposto alla decisione del giudice, assicurando quindi uno sfoltimento delle questioni da affrontare, con un indubbio appagamento dell'esigenza di economia e con un risparmio delle risorse decisionali del giudice, che, a voler diversamente opinare, sarebbe egualmente tenuto a dare risposta alle richieste istruttorie, sebbene già offerta in precedenza, ed ancorché la parte non mostri di dolersi delle ragioni poste a fondamento del diniego di ammissione delle prove.
Tornando alla vicenda in esame, il Tribunale con ordinanza del 18.10.2019, dopo aver dichiarato l'inammissibilità della prova articolata siccome afferente circostanze documentali, ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza,
l'appellante, dopo aver fatto generico riferimento ai temi sui quali sarebbero stati chiamati a riferire i testi e dopo aver ricordato che il giudice non aveva ammesso le prove invitando le parti a precisare le conclusioni per una successiva udienza, ha formulato le sue conclusioni senza contestare l'assunto del Tribunale che ha ritenuto la inammissibilità della prova. Tale condotta, lungi dal sorreggere una implicita richiesta di revisione del giudizio di superfluità della prova, per essere stata reputata la causa matura per la decisione, avalla piuttosto la convinzione circa la possibilità ravvisare nel silenzio sul punto in sede di conclusioni, una situazione legittimante l'equipollenza di tale condotta ad una rinuncia alla reiterazione delle richieste di prova.
Consegue da quanto innanzi che dovendosi ritenere che la parte appellante abbia implicitamente rinunciato alle prove testimoniali articolate nel giudizio di primo grado il presente motivo di appello non può trovare accoglimento.
11. Va a questo punto esaminato l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Parte appellante ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui, pur riconoscendo l'uso esclusivo ed escludente da parte del germano di alcuni beni Pt_1 dell'asse ereditario (immobile di via Municipio), il giudice ha rigettato la domanda di rendiconto spiegata da perché la stessa non avrebbe mai manifestato Controparte_1 la volontà di tenere per sé i predetti beni, ricevendo il correlativo rifiuto di , sicché Pt_1 non sarebbe configurabile alcun danno.
Espressamente la censura attiene alle seguenti parti della sentenza alle pagg. 9 e 10:
[…..Va, inoltre, rigettata la domanda di rendicontazione proposta dalla parte attrice……… Va poi detto che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso……….Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune” (Cass. civ., Sez. II, 9 febbraio 2015, n° 2423). Tanto premesso, va osservato che una domanda di questo tipo è stata proposta nel proprio atto introduttivo da parte attrice (v. punto 3 delle conclusioni formulate in citazione al quale si legge che parte attrice ha chiesto di ordinare al convenuto la Parte_1 restituzione di tutti gli utili ed i frutti naturali e civili percepiti in virtù del possesso sino ad oggi esercitato sui beni ereditari oppure in via alternativa condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori per la medesima causale;
) e, quindi, soltanto su questa è necessario soffermarsi. Tale domanda va rigettata, perché la proposizione della stessa nell'atto introduttivo non è stata accompagnata dalla manifestazione dell'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e neppure è stata effettuata allegazione né nell'atto di citazione, né tantomeno nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.° 1, c.p.c. di specifici episodi in cui le attrici avrebbero manifestato tale intenzione ed il godimento diretto non gli sarebbe stato consentito da uno dei convenuti. Tali considerazioni sono tali da rendere irrilevante l'esame delle risultanze della C.T.U. espletata con riferimento a questo specifico aspetto”.
A fondamento dell'appello incidentale, la ha dedotto che la sentenza, nelle parti Pt_1 sopra richiamate, è stata resa in violazione dell'art. 1102 e s.s.. c.c., degli artt. 723, 820 e
821 c.c., nonché dell'art. 2043 c.c., risultando, altresì, affetta da vizio di errata valutazione ed interpretazione di una prova decisiva ex artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alle diffide e solleciti ritualmente inviati dalla deducente al fratello perché liberasse i beni ereditari detenuti sine titulo e/o corrispondesse quanto dovuto per l'occupazione illecita (vedi note avv. Preziosi del 2009/2010 in atti).
Tale motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi. Ed invero, dall'esame della missiva del 29/7/2010, la cui ricezione da parte dell'appellante, oltre a non essere contestata, risulta essere documentalmente provata, si evince che ha invitato e diffidato il germano alla consegna entro il termine di 15 Controparte_1 giorni di tutte le chiavi di accesso agli immobili siti in alla via municipio (cfr. Per_2 nota agli atti, allegata al presente giudizio di appello). Dunque, vi è in atti la prova della richiesta nei confronti del fratello da parte della di ottenere la disponibilità degli Pt_1 immobili siti in via Municipio.
Dalla espletata CTU e dalle difese delle parti, è poi emerso, che l'appellante ha ottenuto il possesso dell'immobile sito al piano terra di 112 mq, mentre ha Parte_1 mantenuto la disponibilità dell'immobile sito al primo piano, adibito a residenza personale, pari a 206,00 mq.
Pertanto, spetta all'appellante la corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento dell'immobile in questione.
In merito alla quantificazione dell'indennità, la giurisprudenza più recente ha chiarito che
"ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato" (cfr. Cassazione n.
20394/2013 e Cassazione n. 17876/2019).
In conformità al suesposto principio, dunque, poiché parte appellante è comproprietaria dell'immobile nella misura di ½, l'indennità ad essa spettante può essere ragguagliato alla metà del relativo valore locativo per il tempo in cui essa è stata illegittimamente esclusa dal godimento del bene.
Dalla CTU espletata nel corso del procedimento di primo grado, è poi risultato che il corrispettivo di locazione mensile dell'immobile in questione è pari a: € 2,50/m2 x 206,00
m2 = € 515,00, sicché la somma dovuta a dal germano viene così CP_1 Pt_1 determinata: canone di locazione mensile (€. 2,50 x 206,00) € 515,00 X mesi di occupazione (luglio 2010 – luglio 2020) 120 = TOTALE € 61.800. Dunque, tenuto conto che alla stessa, spetta la metà della somma in questione, va condannato Parte_1 al versamento in favore di della somma di € 31.400,00. Controparte_1 A tal fine occorre osservare che tali valutazioni del CTU possono tranquillamente essere poste a base della presente decisione siccome, confortate dai dati forniti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio, riferiti ai valori di locazione della zona centrale di EL (AV).
Nulla, viceversa, spetta all'istante con riferimento all'immobile sito in via Roma, non essendovi prova del godimento di tale immobile da parte dello (di Parte_1 contro, dalla CTU espletata, l'immobile è risultato disabitato e, dunque, di fatto inutilizzato) ed in assenza di qualsivoglia richiesta e/o diffida da parte della appellante con riferimento all'immobile in oggetto (la missiva del 29.7.2010 fa riferimento solo all'immobile sito in via Municipio, mentre quella del 29.4.2009 costituisce un mero invito ad un incontro per discutere della successione).
All'importo complessivo spetta la rivalutazione a partire dalla quantificazione operata dal
CTU (1.3.2019) al soddisfo considerata la natura di debito di valore del danno.
Competono altresì interessi a ristoro del danno da ritardato pagamento, in relazione all'ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti sul risarcimento che andava a suo tempo corrisposto;
tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell'arricchimento, nella misura legale da calcolarsi con riferimento ad ogni singola annualità e via via rivalutata sino al soddisfo (Cass. n. 11736/2013).
Dalla data della sentenza decorrono interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo.
12. La modifica della sentenza di primo grado con riferimento alla fase contenziosa, ferme restando le spese poste a carico della massa per il giudizio di divisione, comporta la formulazione delle spese del primo grado in ordine alla domanda di pagamento dei frutti formulata da Ed invero, il giudice di appello, allorché riformi in tutto Controparte_1
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale" (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890;
Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877; Cassazione civile sez. III, 21/06/2024,
n.17222). Le stesse sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00 valori minimi considerata l'esiguità dell'attività svolta con riferimento alla fase contenziosa).
13. La totale soccombenza di nel presente grado comporta la sua Parte_1 condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M.
10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione indeterminabile da € 26.001,00 ad €
52.000,00 valori medi, eccetto fase istruttoria non concretamente svolta).
13.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante , in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 1078/2020, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
a) in riforma del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 31.400,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
b) ad integrazione del capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 per la fase contenziosa che liquida in € 3.809,00 per compensi oltre
[...] rimborso spese generali nella misura del 15% Iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Aniello Abate, dichiaratosi antistatario;
c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna al pagamento delle spese di lite per il presente grado Parte_1
che liquida in € 6.946,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% Iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Aniello Abate dichiaratosi antistatario;
4) dà atto che è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello