TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1529/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura CodiceFiscale_1
speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Roberto Cao, presso il quale è
elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
con sede legale in Reggio AR
Emilia, via Rochdale n. 5 (c.f. e partita I.V.A. n. ), in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata alla memoria difensiva, dall'avvocato
Gianfranco Meazza del Foro di Sassari, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, oltre che presso l'avvocato Carmen Loi
Convenuta
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “l'Ill.mo Giudice designando, voglia
disporre udienza per la discussione della causa, disponendo la
comparizione personale delle parti, e voglia così giudicare:
pagina 1 I. In via principale:
In virtù di quanto illustrato al precedente Capo I, accertare la
illegittimità/inefficacia dell'art. 23 del CCNL “Sezione Servizi Fiduciari
Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e di Servizi
fiduciari” nella sua paga base tabellare conglobata, con riferimento al livello D, per violazione dell'art. 36 della Costituzione e, di conseguenza,
accertare il diritto della ricorrente a fruire del trattamento economico
previsto dal CCNL Multiservizi (II livello), senza la 14° mensilità, per le
ragioni esposte in precedenza, o, in subordine, il CCNL Intersettoriale
Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi, VI livello profilo B o il
CCNL per i dipendenti dei proprietari di fabbricati, livello D1;
per l'effetto, condannare la resistente, AR
, in persona del legale rappresentante in carica, a riconoscere alla
[...]
ricorrente il detto trattamento economico con decorrenza dal 16.06.2018
e fino al 31.12.2021;
sempre per l'effetto, condannare la resistente, AR
, in persona del legale rappresentante in carica, a
[...]
corrispondere alla ricorrente le differenze retributive (comprensive di
tredicesima), quantificate e maturate dal 16.06.2018 al 31.12.2021 in
complessivi € 10.297,55 lordi o la diversa somma che dovesse accertarsi
in corso di giudizio, oltre interessi legali sulla somma rivalutata
decorrenti da ciascuna scadenza all'effettivo saldo. sempre per l'effetto, accertare anche il diritto dell'esponente a vedersi
ricalcolato il TFR con i criteri contenuti nel CCNL Multiservizi (art. 55)
e con condanna della resistente a riconoscerle il detto TFR maggiorato
al momento del suo transito in pensione.
B) In via meramente subordinata:
in virtù di quanto illustrato al precedente Capo II, accertare il diritto
della ricorrente a vedersi computato il contributo AFAC ex art. 24 CCNL
Servizi Fiduciari nella retribuzione oraria e quindi nelle maggiorazioni,
pagina 2 dal mese di giugno 2018 al mese di maggio 2021 incluso nonché nella
retribuzione differita (tredicesima) maturata fino al 2020;
per l'effetto, condannare la resistente, AR
, in persona del legale rappresentante in carica, a corrispondere le
[...]
differenze retributive così maturate, pari a complessivi € 173,39 lordi o
la diversa somma che dovesse accertarsi in corso di giudizio, oltre
interessi legali sulla somma rivalutata decorrenti da ciascuna scadenza
all'effettivo saldo.
C) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio e con
distrazione delle stesse a favore del sottoscritto avvocato antistatario che
dichiara di averle anticipate”.
Nell'interesse della convenuta: “la domanda è inammissibile/o infondata
e dovrà essere rigettata. Con vittoria di spese e onorari”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.5.2024 la signora Parte_1
ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di
[...]
Giudice del Lavoro, nei confronti dell' AR
per sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte.
[...]
A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di essere stata assunta in data sin dal 17.2.1983 da Cenza
s.r.l., corrente in Cagliari, impresa vincitrice dell'appalto di servizi di portierato e custodia presso vari presidi ospedalieri.
Per conto della Cenza, in particolare, aveva svolto mansioni di custode presso il Policlinico Universitario di Monserrato, ed era stata inquadrata nel II livello previsto dal C.C.N.L. Servizi di Pulizia – Multiservizi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part – time di n. 32 ore alla settimana (pari all'80%).
L'appalto relativo al servizio di custodia e portierato era cessato il 15 giugno 2018, in quanto la con mandataria – CP_2 Controparte_3
nei cui rapporti oggetto di causa, a far data dal 1.7.2023 è subentrata
pagina 3 l' - era risultata aggiudicataria della AR
nuova gara per l'affidamento del servizio.
In occasione del trasferimento del personale in forza della clausola sociale, aveva inteso assumere ex novo il personale Controparte_3
già nell'organico di Cenza, con l'inquadramento contrattuale previsto dal
C.C.N.L. da essa applicato, ovverosia il C.C.N.L. per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari (di seguito V.P.),
sezione servizi fiduciari, anziché il C.C.N.L. Multiservizi applicato da
Cenza.
Pertanto, la ricorrente aveva sottoscritto il nuovo contratto con per lo svolgimento di attività lavorativa a far data dal 16 CP_1
giugno 2018, a condizioni nettamente peggiorative.
La retribuzione oraria percepita, all'inizio del suo rapporto con la era la seguente: Controparte_3
retribuzione oraria lorda = € 5,38;
anzianità maturata = 0;
AFAC (in busta denominata “copertura economica”) = € 16,00
(80% di € 20,00).
In breve, si riconosceva uno stipendio mensile base, riparametrato al
100% (si consideri che la ricorrente è part-time all'80%), di € 950,00
lordi circa (€ 5,38/h x 173 ore + 20,00 AFAC), pari a circa € 665,00 netti mensili, considerando una detrazione di contributi previdenziali al 9,19%
e una tassazione IRPEF al 23%, nettamente inferiore non solamente al
C.C.N.L. Multiservizi, generalmente applicato al settore, ma anche ad altri C.C.N.L. che regolano fattispecie simili (come il C.C.N.L.
Proprietari di fabbricati).
Solamente dal mese di giugno 2021 (compreso) Controparte_3
aveva iniziato a considerare il contributo AFAC nella base oraria per il calcolo degli emolumenti maturati dall'esponente ex art. 24 C.C.N.L.
Servizi Fiduciari, anziché limitarsi a sommarlo alla retribuzione come
pagina 4 faceva prima. Tale omissione aveva determinato un'ulteriore minore retribuzione alla lavoratrice, pari ad euro 173,39.
Con comunicazione del 19.4.2022 aveva Controparte_3
informato la ricorrente che, con accordo sindacale del 3.8.2021, la CP_4
aggiudicataria dell'appalto Cat Sardegna, in cui ella era impiegata, si era impegnata ad aggiungere quanto segue al trattamento economico corrisposto ad ogni lavoratore impiegato all'appalto in oggetto:
a) un aumento retributivo lordo di € 90,00, da riproporzionale in caso di lavoro part time, con effetti su tutti i trattamenti differiti (ad es. 13° e
TFR);
b) l'indennità di presenza lorda oraria di € 1,82, corrisposta solamente in caso di effettiva presenza in servizio, che non avrà alcun effetto sulle retribuzioni indirette e differite (questa indennità sarebbe stata riconosciuta anche per il periodo di ferie);
c) entrambe le due voci sarebbero state riassorbite dai futuri aumenti contrattuali.
Tuttavia, tali incrementi avevano efficacia dal 1° gennaio 2022 e pertanto, per il periodo dal 16.6.2018 al 31.12.2021 la ricorrente aveva ricevuto un trattamento economico assolutamente difforme rispetto al minimo inderogabile derivato dall'applicazione dell'art. 36 della
Costituzione.
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha inteso proporre due distinte domande.
Con la prima domanda ha lamentato la violazione dell'art. 36 della
Costituzione, osservando come il nuovo trattamento retributivo corrisposto, nettamente inferiore rispetto a quello percepito durante la precedente gestione, non fosse rispettoso del dettato costituzionale, come riconosciuto dalla Suprema Corte (si citano le sentenze nn. 277113,
271134 e 27769 del 2.10.2023 e le sentenze nn. 283206, 283217 e
283238 del 10.10.2023), oltre che da alcune pronunce delle Corti di merito, ivi compreso questo Tribunale (si citano, in particolare: la
pagina 5 sentenza del Tribunale di Milano del 21.2.2023; le sentenze della Corte
d'Appello di Milano, Sez. lavoro, n. 961 del 5.1.2023 e n. 626, del
22.9.2022; la sentenza del Tribunale di Torino n. 1128/2019 del
9.8.2019; la sentenza del Tribunale di Milano n. 673 del 22.3.2022; le sentenze di questo Tribunale, dell'8.2.2024, e del 23.4.2024, nn. 593 e
594, pronunciate proprio contro la . Controparte_3
Ne discendeva che alla ricorrente spettava la differenza tra quanto avrebbe percepito con il livello II del C.C.N.L. Multiservizi, senza la quattordicesima, e quanto effettivamente erogato da CP_3
in busta paga, considerando anche i successivi incrementi
[...]
contrattuali del C.C.N.L. Multiservizi.
Tale differenza corrispondeva all'importo complessivo di € 10.297,55
lordi, come da conteggio allegato.
Con la seconda domanda, proposta in via meramente subordinata,
parte ricorrente ha inteso richiedere le differenze relative al contributo
AFAC a valere sulle retribuzioni maturate dal mese di giugno 2018 sino al mese di maggio 2021, oltre che sulla tredicesima mensilità.
2. La società convenuta ha resistito in giudizio.
Ha osservato come nel caso di specie non fosse ravvisabile la lamentata violazione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto la retribuzione minima applicata al rapporto di lavoro oggetto di causa era prevista da un contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
******
3. La domanda principale di cui al ricorso è fondata.
Questo Tribunale ritiene di dover dare continuità al proprio orientamento, espresso in particolare nelle sentenze citate da parte ricorrente.
Nelle predette sentenze si è avuto modo di osservare che la questione del rispetto del c.d. minimo costituzionale in relazione al trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. V.P., sezione servizi fiduciari,
pagina 6 pacificamente applicato dalla nel cui rapporto Controparte_3
oggetto di causa è succeduta la società convenuta, è stata affrontata in più
occasioni dalla giurisprudenza di merito ed è stata posta all'attenzione della Suprema Corte, la quale ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali
parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione
stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla
quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa
entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza
della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò anche se il rinvio alla
contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in
una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione
costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini
parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti
collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei
propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad
indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva
2022/2041/UE” (Cass. civ., sezione lavoro, sentenza n. 27711 del
2.10.2023).
La vicenda scrutinata dalla Suprema Corte riguardava una controversia - per tale aspetto analoga alla presente - nella quale si discuteva circa la non conformità ai parametri di cui al citato art. 36 della
Costituzione del trattamento retributivo applicato, corrispondente a quello previsto per il livello D della sezione servizi fiduciari del citato
C.C.N.L. V.P..
Nel cassare la sentenza di appello, che, in riforma di quella di primo grado, aveva respinto la domanda del lavoratore, la Suprema Corte ha richiamato ed ulteriormente sviluppato l'orientamento che, pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel
C.C.N.L. applicato dal datore di lavoro, non esclude di sottoporli a controllo e di doverli disapplicare allorché l'esito del giudizio di
pagina 7 conformità all'art. 36 si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice.
In ordine al caso specifico, la Suprema Corte ha rilevato che al lavoratore ricorrente erano stati applicati, nel corso del tempo, diversi
C.C.N.L. sempre peggiorativi, pur svolgendo egli sempre il medesimo lavoro nell'ambito dell'appalto, soggiungendo che, ciò nonostante, il giudice di merito si era sottratto a qualsiasi comparazione tra i diversi trattamenti retributivi indicati.
Di qui la cassazione della sentenza e l'enunciazione dei principi di diritto sopra riportati.
Come risulta dal contratto prodotto, la retribuzione della ricorrente viene determinata sulla base degli artt. 23 e 24 del C.C.N.L. V.P., sezione servizi fiduciari, per un lavoratore a tempo parziale con part – time all'80%, con inquadramento nel livello D.
A tale livello appartengono: “i lavoratori, adibiti ad operazioni di
media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui
esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità
tecnico- pratiche comunque acquisite (A titolo esemplificativo e non
esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la
fruizione di siti ed immobili;
(…) 3) Addetto all'attività di controllo degli
accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
(…) 7) Addetto alle
attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la
regolazione della fruizione dei siti ed immobili”).
Come è stato stabilito da ormai diverse pronunce giurisprudenziali
(solo per citarne alcune, v. Trib. Milano, sentenza n. 673/2022; App.
Milano, n. 653/2023 e n. 626/2022; Trib. Torino, n. 1128/2019 e n.
375/2022), benché si tratti dai minimi tabellari di un C.C.N.L. firmato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (il predetto contratto collettivo è stato infatti stipulato, per le organizzazioni dei lavoratori, da e , tale retribuzione viola i CP_5 CP_6
canoni di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione, come
pagina 8 desumibile per quanto attiene alla proporzionalità, dal confronto con gli altri C.C.N.L. astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo,
tra cui il Multiservizi invocato dal ricorrente, oltre che il C.C.N.L.
Proprietari Fabbricati e il C.C.N.L. Terziario (v. infra), e, per quanto attiene alla sufficienza, dall'essere tale retribuzione inferiore finanche al tasso di povertà assoluta individuato dall'ISTAT.
Nel procedere alla comparazione va precisato che la garanzia di cui all'art. 36 della Costituzione deve intendersi riferita non alle singole voci retributive comprese nel contratto collettivo, ma al trattamento economico globale, comprensivo dei soli titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (c.d. minimo costituzionale).
La nozione di minimo costituzionale comprende paga base, indennità
di contingenza, tredicesima mensilità ed anzianità di servizio del dipendente sul medesimo appalto e nel medesimo incarico, in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la giusta retribuzione dev'essere adeguata anche in proporzione all'anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza (cfr. App. Milano n.
626/2022 e l'ampia giurisprudenza ivi richiamata).
Ciò posto, dal confronto dei contratti collettivi di settore (ampiamente effettuato dalla citata giurisprudenza) e tenuto conto delle sole componenti retributive integranti il c.d. minimo costituzionale come sopra definito, risulta che:
- il C.C.N.L. Multiservizi assicura al lavoratore “addetto al controllo
degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici” di anzianità
professionale pari a quella del ricorrente (e pertanto di II livello) una retribuzione mensile lorda di euro 1.185,50 ed una retribuzione annua lorda di euro 15.385,50 (euro 1.185,50 per tredici mensilità;
pagina 9 - il C.C.N.L. Proprietari Fabbricati assicura ai “lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale” (livello D1) una retribuzione mensile lorda di euro 1.218,21 ed una retribuzione annua lorda di euro
15.836,73 (euro 1.218,21 per tredici mensilità);
- il C.C.N.L. Terziario, infine, assicura ai “lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, quali
“usciere, custode, portiere” (6° livello), una retribuzione mensile lorda di euro 1.375,49 ed una retribuzione annua lorda di euro 17.881,37 (euro
1.375,49 per tredici mensilità).
Il trattamento retributivo previsto in favore del lavoratore a tempo pieno inquadrato nel citato livello D, tenuto conto delle sole componenti retributive integranti il c.d. minimo costituzionale, prevede una retribuzione mensile lorda di euro 950,00 circa (di cui euro 930,00 a titolo di paga base ed euro 16,00 o euro 20,00 a titolo di “copertura economica VP”; si tratta di una voce prevista anche a titolo di acconto per i futuri aumenti contrattuali, da considerare in quanto stabilmente presente nella retribuzione) per tredici mensilità.
Il trattamento retributivo corrisposto sulla base del C.C.N.L V.P.,
sezione servizi fiduciari, per lo svolgimento a tempo pieno di attività di portierato e custodia, rappresentato da una retribuzione mensile lorda di euro 950,00, risulta, dunque, inferiore del 19,73% rispetto a quello riconosciuto dal C.C.N.L. Multiservizi, inferiore del 22,02% rispetto a quello attribuito dal C.C.N.L. Proprietari Fabbricati ed inferiore del
30,94% rispetto a quello previsto dal C.C.N.L. Terziario per mansioni corrispondenti o comunque analoghe.
Accertato, dunque, che il trattamento economico corrisposto alla ricorrente in base all'art. 23 C.C.N.L. V.P., sezione servizi fiduciari, non assicura una retribuzione rispettosa dei requisiti fissati dall'art. 36 della
Costituzione, e, conseguentemente, accertata la nullità del medesimo art. 23, in applicazione del principio di conservazione espresso dell'art. 1419,
pagina 10 secondo comma, c.c., occorre individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36 della Costituzione, in luogo di quella corrisposta.
A tal fine il Tribunale, recependo il citato orientamento giurisprudenziale (v. ancora App. Milano n. 626/2022), reputa corretto fare riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista dal C.C.N.L. Multiservizi,
pacificamente sottoscritto da “organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella
categoria” a mente dell'art. 7, comma 4, del D.L. 31 dicembre 2007 n.
248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31, e che prevede un trattamento economico idoneo a soddisfare tanto il requisito di proporzionalità (contemplando retribuzioni omogenee a quelle degli altri contratti collettivi applicabili nello stesso settore produttivo, a parità di mansioni e di orario di lavoro), quanto il requisito di sufficienza,
garantendo una retribuzione superiore alla soglia di povertà assoluta come individuata dall'ISTAT.
La scelta, quale parametro di commisurazione, del C.C.N.L.
Multiservizi anziché di altri contratti collettivi astrattamente applicabili
(quali i menzionati C.C.N.L. Proprietari Fabbricati e Terziario) appare la più adeguata nel caso di specie, per varie ragioni.
In primo luogo, il C.C.N.L. Multiservizi è quello indicato dalla lavoratrice nella propria domanda giudiziale quale parametro di quantificazione della retribuzione.
In secondo luogo, detto C.C.N.L., pur assicurando una retribuzione proporzionata e sufficiente, è quello che prevede gli importi inferiori rispetto agli altri due, per la remunerazione di mansioni analoghe: si tratta, perciò, del parametro retributivo che meno si discosta dagli importi contemplati dal C.C.N.L. V.P., sezione servizi fiduciari, pur adeguandoli al dettato costituzionale.
In terzo luogo, la declaratoria del II livello del C.C.N.L. Multiservizi è
la più affine, dal punto di vista descrittivo, a quella del livello
pagina 11 d'inquadramento dell'appellante (livello D del C.C.N.L. V.P., sezione servizi fiduciari).
In quarto luogo, il C.C.N.L. Multiservizi è il contratto collettivo che è
stato applicato alla ricorrente nell'ambito del medesimo appalto, dal precedente appaltatore, il che costituisce ulteriore elemento a conferma dell'adeguatezza della scelta in relazione alla fattispecie concreta.
Per tutte tali ragioni, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente di percepire le differenze retributive tra il trattamento percepito,
comprensivo di paga base, indennità di contingenza, tredicesima mensilità ed anzianità di servizio, e l'analogo trattamento retributivo annuo, non inferiore a tredici mensilità, della retribuzione spettante ad un lavoratore di pari anzianità di servizio del ricorrente, considerata la sua complessiva anzianità nell'appalto, inquadrato al II livello del C.C.N.L.
Multiservizi, per il periodo dal 16.6.2018 al 31.12.2021.
Di fronte ai conteggi della ricorrente, analitici e chiari, la società
datrice di lavoro non ha, per contro, formulato alcuna specifica contestazione circa l'esistenza di errori di calcolo.
Il difetto di contestazione specifica viene valorizzato in questa sede, ai sensi dell'art. 116, comma secondo, c.p.c., al fine di rafforzare il convincimento del Tribunale circa l'esattezza dei calcoli suddetti.
Alla ricorrente è quindi dovuto l'importo complessivo lordo di euro
10.297,55.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., al predetto importo accedono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge, con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Parte ricorrente ha inoltre diritto al ricalcolo del T.F.R. conseguente al riconoscimento della debenza del predetto importo.
In considerazione del pieno accoglimento della domanda proposta in via principale, non si fa luogo all'esame della domanda proposta in via subordinata.
pagina 12 4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della materia trattata e del valore della causa (si applica la tabella attualmente vigente per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Si esclude il compenso per la fase istruttoria, in quanto non tenutasi
(precisandosi che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M. “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”) e si dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna l' al pagamento AR
in favore di della somma di euro 10.297,55, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2) accerta e dichiara che ha diritto al ricalcolo del Parte_1
T.F.R. conseguente al riconoscimento della debenza della predetta somma;
3) condanna l' alla rifusione AR
delle spese processuali, che liquida in euro 3.800,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Roberto Cao.
Cagliari, 19.3.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 13