Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8683/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Stefania Coco;
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C. F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Grillo;
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Lanza;
NONCHE' CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e CP_3 C.F._3 CP_4
, nata a [...] il [...] (C.F.: ),
[...] C.F._4 [...]
, tutti contumaci;
Controparte_5
E CON L'INTERVENTO VOLONTARIO DI
, nata a [...] il [...] (C. F.: ), rappresentata CP_6 CodiceFiscale_5
e difesa dall'avv. Roberto Di Salvo;
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c. p. c. il sig. premettendo di essere conduttore Parte_1 dell'appartamento sito in Catania, via Vagliasindi n. 12, piano 3 giusto contratto di locazione, ha convenuto in giudizio i sig.ri al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia CP_1
l'Ill. Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso, acquisire la relazione del CTU, Ing.
[...]
, resa nell'ATP, avente R.G. n. 10766/2016, di cui in premessa;
ordinare ai sigg.ri Per_1 CP_1
[...] CP_3 CP_4
l'esecuzione dei lavori di ripristino dell'immobile, sì come quantificata dal CTU, o, in subordine, disporre l'esecuzione dei lavori per il ripristino dello stato dei luoghi all'interno dell'immobile locato al sig. ordinare l'esecuzione dei lavori così come stabiliti nella CTU, nominando, se del Pt_1 caso, un Direttore dei Lavori, che ne verifichi la esecuzione a regola d'arte; ordinare ai sigg.ri
, e ordinare il rimborso di tutte le spese sostenute Controparte_1 CP_3 CP_4 per l'ATP, ivi inclusi le spese del CTP, ing. nonché quelle liquidate a favore del Persona_2
CTU, complessivamente pari ad €. 1.931,57; condannare i sigg.ri , Controparte_1 CP_3
e al risarcimento dei danni patiti in via equitativa, nella misura che verrà stabilita CP_4 dall'Ill.mo Decidente, anche in ordine alla inerzia dei resistenti, e, pertanto, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
A sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente ha dedotto che: nel mese di giugno del 2014, nell'appartamento dalla stessa condotto in locazione, si manifestavano dei fenomeni di infiltrazione riguardanti cieli soprastanti i propri ballatoi in corrispondenza della cucina, prospiciente sul lato interno del palazzo, e sul ballatoio posto sulla interessando la camera da letto e quella Controparte_5 adiacente, nonché nel corridoio, in corrispondenza del vano bagno dell'appartamento al piano superiore;
dei fenomeni verificatisi il ricorrente dava notizia all'Amministratore condominiale, alla proprietaria dell'immobile locato ed ai proprietari dell'immobile sovrastante sig.ri in CP_1 considerazione della gravità della situazione, che aveva necessitato dell'intervento dei Vigili del fuoco, e stante l'immobilismo ed il disinteresse mostrato dalle parti notiziate, aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 10766/2016 r. g. nei confronti del
[...]
e dei sig.ri al fine di accertare le cause delle infiltrazioni verificatesi Controparte_5 CP_1 nell'immobile locato e le responsabilità degli stessi;
il C.T.U. Ing. nominato in seno al Per_1 predetto giudizio, così concludeva nel proprio elaborato peritale “in considerazione del fatto che i lavori sopra descritti riguardano esclusivamente i ballatoi aggettanti e il pilastro, ma solo in corrispondenza dell'ancoraggio della ringhiera, si ritiene siano competenza esclusiva del resistente signor e non del ” e suggeriva “nell'attesa che vengano eseguiti i lavori si CP_1 CP_5 suggerisce di mettere in sicurezza i sottoballatoi con idonee reti, opportunamente ancorate alle ringhiere”; nonostante le rassegnate conclusioni i sig.ri rimanevano inerti. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il sig. il quale, nel contestare Controparte_1 la domanda spiegata dallo ha declinato qualsivoglia responsabilità in ordine ai fatti di causa;
Pt_1 ha altresì chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la al fine di essere Controparte_2 manlevato da quest'ultima in ipotesi di accoglimento della domanda dispiegata da parte ricorrente.
Mutato il rito, chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, la compagnia assicurativa, terza chiamata, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto di manleva affermato dal nonché l'inoperatività CP_1 della garanzia assicurativa;
nel merito ha contestato in toto la domanda proposta dallo Pt_1
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed esperimento di C. T. U. a cura dell'Ing. al quale è stato dato mandato dal g. i., Persona_3 diverso dall'odierno decidente, di attestare, anche sulla base della precedente A.T.P., “la riferibilità delle doglianze attoree all'immobile della parte convenuta e se a tali eventuali cause concorrano altri elementi ovvero altre concause, quantificando i danni”. Il c. t. u. nominato, all'esito delle operazioni peritali, ha accertato, dandone atto nel proprio elaborato peritale, che una parte dei danni lamentati in domanda dallo deriva dalla colonna montante Pt_1 di scarico.
All'udienza tenuta in data 1° giugno 2021, sulle conclusioni delle parti pervenute a mezzo di
“preverbali”, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c. p. c. per lo scambio delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
Con ordinanza emessa in data 30 settembre 2021, l'allora g. i. ha dedotto quanto segue: “riscontrato che il perito ha accertato che una parte dei danni lamentati in domanda deriva dalla colonna montante di scarico la quale…potrebbe quindi logicamente essere fruita anche dagli appartamenti sottostanti;
ritenuto però del tutto verosimile…che essa abbia natura condominiale ex art. 1117 c. c.; ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, che il processo si svolga anche nei confronti del;
ritenuto, infatti, evidente che, ove la colonna fosse condominiale e la sentenza fosse CP_5 pronunciata solo verso i convenuti sarebbe inidonea a riparare il lamentato danno di talché risulta opportuna, pur non sussistendo un litisconsorzio necessario, la chiamata iussu iudicis del
”. Indi, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ordinando la chiamata del terzo CP_5
a cura di parte attrice. Controparte_5
Con comparsa depositata in data 15 giugno 2023 ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio la sig.ra la quale, premettendo di essere proprietaria dell'appartamento CP_6 concesso in locazione allo ha rassegnato le seguenti conclusioni: “chiede a codesto Ill.mo Pt_1
Tribunale, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento in oggetto, condannare i sigg.ri
ed il sito in Catania - ciascuno per le proprie CP_1 CP_5 Controparte_5 responsabilità accertate dal CTU - all'esecuzione dei lavori diretti ad eliminare le cause delle infiltrazioni nonchè al ripristino dell'immobile che ha subito importanti danni al suo interno così come è stato accertato in sede di A.T.P. e, successivamente, dal C.T.U. ing. nel presente Per_3 giudizio”.
Evocato in giudizio, il non si è costituito sicché ne è stata dichiarata la contumacia CP_5 all'udienza del 20 giugno 2023.
Alla medesima udienza il nuovo g. i., odierno decidente, ha invitato le parti a interloquire in ordine alla qualificazione da assegnare alle domande di cui al ricorso, tenendo conto della circostanza che si verte in ispecie di domanda proveniente da un conduttore.
All'udienza del 18 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
Lo nel proprio libello introduttivo, si è dichiarato detentore avente il godimento personale, Pt_1 stante la qualità di conduttore, dell'immobile di cui il medesimo ha dedotto il danneggiamento per effetto di infiltrazioni idriche ed in tale qualità ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti per effetto delle lamentate infiltrazioni.
Sul punto si rende, pertanto, assolutamente necessario procedere alla previa qualificazione giuridica della domanda proposta da parte attrice. In merito va, quindi, precisato che l'art. 1585 c. c. consente al conduttore di agire direttamente nei confronti di un terzo che arrechi molestia al proprio godimento della cosa.
La giurisprudenza e la dottrina assolutamente pacifiche sul punto hanno avuto poi modo di specificare che le molestie previste dall'art. 1585 co. 2 c. c. (e che consentono al conduttore di agire direttamente nei confronti del terzo) non sono quelle di diritto, bensì quelle di mero fatto.
Una tipica ipotesi di molestia di fatto, nel senso voluto dalla norma in commento, è stata individuata, quindi, proprio nelle infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante a quello locato (Cass. n. 1693/2010, Cass. n. 12220/2003, Cass. n. 12089/1990, Cass. n. 5859/1982).
Stante il silenzio dell'art. 1585 c. c. in proposito, ci si è interrogati, poi, sul tipo di rimedio esperibile dal conduttore nel caso di molestie di fatto. Stante la stessa ratio ispiratrice della norma in commento ed in virtù della sua interpretazione sistematica, è possibile agevolmente concludersi che il conduttore, vittima di molestie di fatto, è legittimato all'esperimento dell'azione di responsabilità ex art. 2043 c. c. tramite la quale potrà ottenere dal terzo il risarcimento del danno sofferto dal proprio patrimonio in seguito alla diminuzione di godimento dovuta all'abusiva ingerenza del terzo.
Ed invero, nell'ottica dell'art. 1585 c. c., è interesse del conduttore quello di conservare il pacifico godimento dell'immobile locato, cosicché le molestie di mero fatto che altri arrechino al detto diritto possono trovare ristoro risarcitorio solo se si ripercuotono sul detto pacifico godimento.
In tale ottica (e nell'ottica della legittimazione diretta del conduttore prevista dall'art. 1585 c. c.) i danni materiali arrecati all'immobile concesso in godimento (ossia alla sua consistenza materiale e alle sue strutture) non possono venire in considerazione in quanto tali (ossia quali danni emergenti direttamente prodottisi nella sfera patrimoniale del conduttore), bensì in quanto fonte di danni incidenti sul diritto di godimento dell'immobile da parte del conduttore, atti a minare il pacifico godimento di fatto da parte sua (con onere di prospettazione e probatorio che non può che incombere proprio in capo al conduttore istante). Così, in via esemplificativa, spetterà al conduttore prospettare e provare il venir meno (totale o parziale) del proprio diritto di godimento in seguito alle molestie di fatto e la riconducibilità causale da tale situazione di danni prodottisi nella propria sfera giuridica, quali eventuali canoni di locazione pagati nel frattempo del ripristino degli immobili (in caso di sua totale inutilizzabilità), ovvero di quelli pagati per sopperire alle proprie esigenze abitative nel frattempo delle riparazioni (se superiori al canone di locazione ordinariamente dovuto in forza del contratto di locazione stipulato per l'immobile danneggiato), e simili. Ebbene, nel caso di specie, nulla di tutto ciò ha, non solo provato, ma radicalmente neppure allegato lo Pt_1
Ed invero, lo stesso, nella quantificazione dei danni asseritamente patiti, si è rifatto alla perizia redatta in seno al procedimento di ATP quantificante i costi occorrenti per il ripristino dei locali e delle strutture degli ambienti interessati dai dedotti fenomeni infiltrativi, del tutto omettendo di considerare, tuttavia, che i detti costi potrebbero concretare, tutt'al più, un danno emergente ricadente nella sfera giuridico-patrimoniale del proprietario del detto immobile e non già di esso attore, quale mero detentore cui spetta il diritto personale di godimento del medesimo immobile.
In definitiva, nell'ottica dell'azione risarcitoria spettante direttamente al conduttore ex art. 1585 c. c., il danneggiamento dell'immobile locato non è esso stesso il danno-conseguenza ultimo che questi possa rivendicare direttamente nei confronti del terzo, bensì esso costituisce solo uno dei presupposti da cui poter inferire la diminuzione (o il radicale venir meno) del diritto di godimento sull'immobile spettante al conduttore medesimo, in base alla cui situazione quest'ultimo potrà agire in prima persona per ottenere il ristoro dei danni (se debitamente allegati e dimostrati, anche in via presuntiva) eziologicamente discendenti dal detto diminuito (o radicalmente escluso) godimento e direttamente prodottisi nella propria sfera giuridica.
Parimenti, allora, l'elemento oggettivo dell'illecito va ricercato, non nel nesso eziologico che lega l'asserita molestia di fatto e danni riportati dalle strutture dell'immobile locato, bensì nel nesso eziologico sussistente tra eventuali danni riportati dal medesimo immobile e riduzione (o totale negazione) del diritto di godimento spettante all'istante conduttore.
Tanto premesso, nel caso di specie, come innanzi già detto, lo nel rivendicare il risarcimento Pt_1 dei danni per il ripristino delle strutture degli immobili da lui detenuto in semplice godimento personale (per gli asseriti danni riportati per effetto dei dedotti fenomeni di infiltrazione idrica), ha manifestato il suo palese difetto di titolarità attiva nel richiedere un tal tipo di risarcimento, trattandosi evidentemente di danni rivendicabili, tutt'al più, dal proprietario dello stesso immobile da ripristinare e non già dal conduttore.
Di contro, quest' ultimo, non ha né allegato né dimostrato in che modo i dedotti danni si siano ripercossi sul suo diritto di godimento del medesimo immobile, in che modo lo abbiano menomato od escluso e quali siano state le eventuali conseguenze pregiudizievoli (di natura patrimoniale o non patrimoniale) a lui direttamente derivanti da una tale ipotetica lesione.
Da tutto quanto sopra dedotto discende che la domanda proposta da non può trovare Parte_1 accoglimento.
Secondo soccombenza, il sig. va condannato a rifondere il convenuto delle spese Pt_1 CP_1 di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo alle quattro fasi espletate e ai corrispondenti parametri del d. m. 55/2014, sì come aggiornati al d. m. 147/2022 (valore della causa compreso nello scaglione tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.220,00).
Quanto alla domanda dispiegata dalla sig.ra con comparsa di intervento depositata in CP_6 data 15 giugno 2023 la stessa va accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente va osservato che l'intervento spiegato dalla , volto non solo a sostenere le CP_6 ragioni ed istanze dell'attore ma anche a far valere posizioni e diritti propri – nella veste di Pt_1 proprietaria dell'immobile interessato dai fenomeni infiltrativi di cui è causa – nei confronti delle parti convenute, non può non ritenersi ammissibile posto che la domanda dalla stessa proposta, volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità risarcitoria e la condanna al ristoro dei danni asseritamente subiti in conseguenza delle infiltrazioni di acque meteoriche, è indubbiamente connessa e strettamente dipendente da quanto già costituiva oggetto del giudizio.
Tanto chiarito e passando all'esame del merito, deve procedersi comunque all'accertamento delle responsabilità per i fatti di causa e per i danni subiti dall'interveniente in virtù della necessaria e corretta imputazione delle poste risarcitorie.
Va in primo luogo rilevato come i fenomeni infiltrativi riscontrati nell'appartamento dell'interveniente siano dimostrati in atti attraverso la produzione dei rilievi fotografici versati dalle parti.
In materia il principio fondamentale è dato dall'art. 2051 c.c. che stabilisce la responsabilità del custode per le cose custodite, salva la prova del caso fortuito. Se ne deduce che in caso di parti comuni del (come appunto il tetto ed i lastrici solari di copertura) i danni provocati dalle CP_5 infiltrazioni vanno attribuiti a chi ha le cose in custodia, e dunque al , a meno che esso CP_5 non provi il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile ed eccezionale.
La questione assume connotati più complessi qualora il terrazzo o il lastrico solare siano di proprietà esclusiva di uno dei condomini. In tali casi il proprietario dell'area da cui è scaturito il fenomeno è anch'egli considerato custode, perché grava sullo stesso l'obbligo di effettuare la manutenzione periodica e di effettuare tutti gli interventi necessari ad evitare che il suo terrazzo diventi una fonte di danno per gli appartamenti sottostanti. Ed allora può correttamente parlarsi di una responsabilità concorrente tra il proprietario dell'immobile ed il condominio. Sul punto la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione (Cass. n. 9449/2016) stante la quale, anche quando l'uso della terrazza o del lastrico solare è esclusivo, e quindi non comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni negli appartamenti sottostanti non risponde solo il proprietario, quale custode, ma anche il , che rimane comunque tenuto a svolgere tutte le azioni necessarie per la conservazione CP_5 in buono stato delle parti comuni. Ad avviso della Suprema Corte, infatti “la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo va attratta nell'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ… è configurabile anche una concorrente responsabilità del , nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli obblighi CP_5 conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ., ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.” Dunque, la Suprema Corte di Cassazione conclude enunciando il seguente principio di diritto “in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sia il , in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di CP_5 parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello, ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ). Il concorso di tali responsabilità, e salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 cod. civ., il quale pone le spese di riparazione
o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi al condominio”.
Alla luce della citata sentenza per stabilire la misura della responsabilità in capo ai soggetti coinvolti soccorre, dunque, la norma prevista dall'art. art. 1126 del Codice civile, in base al quale le spese di riparazione o di ricostruzione dei terrazzi o lastrici solari sono poste per un terzo a carico del proprietario esclusivo e per i restanti due terzi a carico del , con suddivisione delle spese CP_5 totali tra tutti i condomini (dunque compresi i danneggiati) in base ai valori di proprietà espressi nelle tabelle millesimali.
Tanto premesso, nel caso di specie il C. t. u. nominato Ing. - con motivazione pienamente Per_3 condivisibile, dalla quale l'odierno decidente non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, ha accertato che l'insorgenza dei fenomeni lamentati dall'interveniente derivano da una serie di concause. Segnatamente, a pag. 8 dell'elaborato peritale si legge: “A seguito del saggio tecnico che ha comportato la dismissione della fascia di marmo perimetrale in corrispondenza delle due porzioni
“scoperte” della terrazza a livello di pertinenza dell'appartamento del resistente, cioè segnatamente nelle due parti aggettanti su e sul cortile interno, si è accertato che in tali fasce Controparte_5 perimetrali la sottostante impermeabilizzazione (in ogni caso vetusta e poco funzionale) non è estesa per tutta la larghezza delle fasce perimetrali che è pari a circa 15 cm, ma per solo per circa 10 cm;
altresì, che l'esistente impermeabilizzazione è priva di adeguato risvolto verticale sul frontalino;
pertanto, tale circostanza costituisce causa delle infiltrazioni nei due “sottoballatoi” (cioè nell'intradosso delle parti aggettanti della terrazza al piano quarto), che coprono i ballatoi di pertinenza dell'appartamento del ricorrente.” È dunque in un difetto di impermealizzazione che va individuata una delle cause concorrenti dei fenomeni infiltrativi, per la cui eliminazione, e in considerazione del fatto che qui viene in rilievo un elemento strutturale sottostante (sul quale la custodia non può esercitarsi nelle medesime forme ipotizzabili per la copertura esterna e in relazione alla quale è invece operante il dovere di controllo in capo all'amministratore di condominio ai sensi del citato art. 1130 co. 1 n. 4 c. c. e la cui riparazione richiede la necessaria collaborazione del condominio e del proprietario esclusivo), soccorrono i principi di diritto sopra enucleati sicché sia i costi per il rifacimento della terrazza (specificatamente indicati nell'elaborato peritale) che quella per la riparazione dei danni vanno imputati per i 2/3 al condominio e per 1/3 ai proprietari esclusivi sig.ri
CP_1
A pag. 7 dell'elaborato peritale si legge: “A seguito l'inondamento idraulico della grondaia perimetrale della parte aggettante su della terrazza dell'appartamento del resistente, Controparte_5 si è accertato che la stessa grondaia perde in vari punti;
da uno in particolare, l'acqua fuoriesce imbibendo prima il pilastro esterno e prossimo all'appartamento condotto dal ricorrente, infiltrandosi poi all'interno della camera da letto di tale unità abitativa al piano terzo, ove sono riscontrate macchie di umidità esattamente in corrispondenza del detto pilastro;
pertanto, la grondaia di detta parte della terrazza del resistente costituisce causa dei detti danni così riscontrati all'interno della camera da letto dell'appartamento del ricorrente. Per la riparazione della stessa, sì da eliminare altra concausa dei fenomeni infiltrativi lamentati, il c. t. u. indica dettagliatamente le lavorazioni da eseguire. Orbene, al fine di individuare il soggetto tenuto all'esecuzione di tali lavori, occorre richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27154/2014 ove si legge che “le grondaie, così come i doccioni e i canali di scarico delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune sono parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 c. c. e, pertanto, le spese necessarie per la loro riparazione, manutenzione o sostituzione vanno ripartite tra tutti i condomini”. Ne consegue, che l'obbligo di riparazione della grondaia perimetrale ed il conseguente obbligo di risarcimento dei danni arrecati all'appartamento ad essa eziologicamente riferibili (ed indicati nella relazione peritale) grava CP_6 sul Controparte_5
A pag. 9 dell'elaborato peritale si legge “A seguito del saggio tecnico in corrispondenza del tratto della colonna montante di scarico che insiste nel corridoio dell'appartamento condotto dal ricorrente, si è accertato che la tubazione presentava due perdite: una dovuta ad un foro in corrispondenza della parte sommitale, l'altra dovuta allo scollamento della giunzione tra due tratti di tubazione in corrispondenza di una parte più inferiore e prossima al pavimento del corridoio. Nel tratto di detta colonna montante che insiste per tutta altezza nel bagno dell'appartamento del resistente, non si è riscontrata alcuna perdita a pavimento. Pertanto, le perdite di detta tubazione di scarico costituiscono causa dei danni accertati nel corridoio dell'appartamento condotto dal ricorrente”. Con riguardo alla colonna montante di scarico valgono le considerazioni di cui sopra sicché è il tenuto all'effettuazione dei lavori sulla stessa e al risarcimento alla CP_5 CP_6 dei danni ad essa riferibili.
È per altro verso valida, idonea a garantire integralmente l'assicurato e operativa, anche sul piano temporale, la copertura assicurativa invocata dal convenuto . L'invocata garanzia Controparte_1 riguarda infatti il danno, oggetto del presente giudizio, arrecato dall'assicurato a terzi, non l'umidità, lo stillicidio e altre circostanze dipendenti da cause intrinseche allo stesso immobile danneggiato. L' , detratta la non contestata franchigia di € 150,00, deve quindi manlevare il Controparte_7 di tutto quanto dovuto a parte interveniente in forza del presente provvedimento. CP_1
In conclusione, i convenuti vanno condannati, in primo luogo e per quanto di competenza in relazione al bene su cui intervenire, all'esecuzione delle opere indicate e specificate nella C. t. u. redatta dall'Ing. . Per_3
In convenuti vanno altresì condannati al risarcimento danni in favore della sì come CP_6 quantificato dal c. t. u. in euro 3.000. Poiché si verte in ispecie in tema di obbligazione di valore e non di valuta, tale importo va anzitutto devalutato dal dì dell'accertamento (inverno 2020) al dì di produzione del danno (giugno 2014). Indi l'importo va rivalutato, anno per anno, fino al dì di pubblicazione della presente decisione, secondo gli indici Istat di riferimento. In difetto di prospettazione, non vanno liquidati di interessi compensativi.
Secondo soccombenza, i convenuti e la terza chiamata vanno condannati a rifondere la sig.ra CP_6 delle spese di lite, da liquidarsi in Euro 2.552,00 per compensi, liquidati in base ai parametri previsti dal D. M. 55/2014 (sì come aggiornati con D. M. 147/2022), per le quattro fasi espletate, ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.220,00 secondo il criterio del decisum ex art. 5, co. 1, del D. M. 55 cit., oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Le spese (liquidate secondo gli stessi criteri) seguono infine anche la soccombenza della CP_2
che ha chiesto il rigetto della fondata azione di garanzia, nei confronti del .
[...] Controparte_1
P. Q. M
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6949/2020 R.G.:
1. Rigetta la domanda proposta da condanna a rifondere Parte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.430,00 oltre c. p. Controparte_1
a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.; 2. in accoglimento della domanda di parte interveniente sig.ra , condanna i CP_6 sig.ri ed il all'esecuzione dei lavori, di rispettiva CP_1 Controparte_5 competenza, atti ad eliminare le cause delle lamentate infiltrazioni e sì come specificati nella c. t. u. redatta dall'Ing. cui si rinvia per i dettagli tecnici;
Per_3
3. condanna i convenuti a versare alla sig.ra la somma di euro 3.000 a titolo di CP_6 risarcimento del danno sì come quantificata nella c. t. u. con devalutazione e rivalutazione come da parte motiva;
4. dichiara tenuta e condanna l' a manlevare, detratta la franchigia di € Controparte_7
150,00, il sig. delle somme dal medesimo dovute in favore Controparte_1 dell'interveniente anche a titolo di spese processuali;
5. condanna i convenuti, nonché l' in solido tra di loro, al pagamento in Controparte_7 favore di parte interveniente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, c. p .a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge;
6. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti, nonché l' Controparte_7 in solido tra di loro. Catania, 16 giugno 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo