Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 6540/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA (C.F. ) in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto, rilasciata in forza di convenzione legale, dall'Avv. Raffaele Marciano (C.F. ) con C.F._1 il quale elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio in Sant'Anastasia (NA), via Donizetti angolo via Primicerio n. 86 OPPONENTE E
c.f. Controparte_1
, p.iva n. , con sede in S.Egidio del M.BI (SA) alla via P.IVA_2 P.IVA_3
B.Guerritore, n.1, in persona del l.r.p.t., dott. , nato il [...] a CP_2
Bergamo (BG), c.f. e residente in [...]
Guariglia, n. 34, rapp.ta e difesa dall'Avv. Alfredo Cretella, nato a [...] il [...], c.f. , in virtù di mandato apposto a margine del la C.F._3 comparsa di costituzione, con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Succivo (Ce), alla via Trivio del Castagno n. 28 OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/2/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2004/2019, del 31/10/2019 e notificato il 31/10/2019, con il quale gli veniva ingiunto, nella qualità di Capofila del
[...]
, il pagamento, in favore della Controparte_3 [...]
della somma di € 26.000,00, oltre interessi e Controparte_1 spese”quale corrispettivo per l'accoglienza presso una delle case famiglia di una minore affetta da una grave patologia” , in forza di una serie di fatture relative agli anni 2014, 2015 e 2019.
N.R.G. 6540/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
In merito alle fatture n. 39 del 31.10.2014 e n. 01 del 28.02.2015, eccepiva che i Comuni facenti parte dell' , si rendevano inadempienti verso il Controparte_4 [...]
quale Ente Capofila, Tesoreria unica del Fondo Unico d'Ambito F.U.A., Parte_1 relativamente all'obbligo di trasferimento della rispettiva quota di compartecipazione, destinata alla realizzazione delle prestazioni previste dal Piano Sociale di Zona S1, nelle modalità e nei termini previsti dal regolamento obbligatorio F.U.A., per il mancato Part trasferimento dei fondi comunali al e per il pagamento delle prestazioni socio- sanitarie già effettuate in favore dei suoi utenti. Eccepiva, poi, che il credito di cui alle predette fatture mancava della copertura finanziaria prescritta per autorizzare l'impegno di spesa: nel caso di specie, non risultavano essere stati espressi i pareri di regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs n. 267/2000 e predisposta la necessaria copertura finanziaria ex art. 153, comma 5°, del D.Lgs n. 267/2000 Per le fatture n. 19, 40 e 47 emesse nell'anno 2019 e trasmesse al Piano di Zona S01_2, precisava che con Determina Dirigenziale n. 347 del 14.10.2019, il Piano di Zona S1_2 (di cui il è Ente capofila) provvedeva a liquidare le stesse per la Parte_1 complessiva somma di € 15.566,00, pertanto, in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Concludeva, dunque, chiedendo: 1) Nel merito, revocare o, comunque, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2004/2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, per i motivi e le ragioni sopra esposte;
2) Condannare la parte opposta alla refusione di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e Cpa, come per legge. In data 15/2/2020, si costituiva l' che Parte_3 evidenziava come i pagamenti fossero stati richiesti al non in Parte_1 proprio, ma quale ente capofila del Piano di Zona S1_01, di cui il Parte_1 era comune Capofila, assumendo per tale via tutte le responsabilità ed oneri consequenziali, che sono: la competenza ad incassare le somme dei vari comuni facenti parte del P.D.Z.; quella di effettuare il pagamento in loro nome e per loro conto a terzi fornitori;
quella di agire sia stragiudizialmente, che in giudizio nei confronti dei comuni morosi per recuperare le somme dovute a terzi fornitori;
quella di assumere la legittimazione passiva nel caso di azioni di recupero giudiziale proposte dai fornitori terzi. Quanto alla presunta irregolarità contabile del credito de quo agitur, per mancanza della copertura finanziaria e dell'assunzione dell'impegno di spesa da parte del Parte_1
evidenziava che i servizi oggetto di richiesta monitoria non rientrano tra quelli
[...] per cui si applica la disciplina generale sancita in materia dal T.U. Enti locali.
N.R.G. 6540/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Circa la dedotta mancata prova del servizio espletato evidenziava di aver prodotto copia conforme dei registri contabili, il verbale attestante l'inizio dell'accoglienza presso la Casa Famiglia “Oasi Betlemme”, in uno al provvedimento di collocamento in struttura, del Tribunale dei minori di Salerno. Parte opposta conferma l'avvenuto pagamento delle fatture n. 19, 40, e 47 del 2019 per
€ 15.566,00. Concludeva dunque chiedendo: voglia l'On.le Tribunale di Nocera Inferiore, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta e confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 2004/2019, limitandone l'efficacia alla somma eveniente dalle sole fatture n. 39/2014 per € 5.246,00 e n. 01/2015 per € 5.074,00; per un totale di € 10.320,00 oltre interessi al tasso di mora sulle stesse e sulle restanti tre fatte oggetto di ingiunzione, dal giorno dell'emissione fino al giorno del materiale pagamento. Spese diritti e onorari vinti con attribuzione allo scrivente procuratore per anticipo fattone. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei
N.R.G. 6540/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie deve ritenersi che parte opposta abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico, provando il titolo in base al quale richiede il pagamento, avendo prodotto copia conforme dei registri contabili, il verbale attestante l'inizio dell'accoglienza presso la Casa Famiglia “Oasi Betlemme”, in uno al provvedimento di collocamento in struttura, del Tribunale dei minori di Salerno. Con riguardo alle eccezioni sollevate in relazione alle fatture n. 39 del 31.10.2014 e n. 01 del 28.02.2015, va rilevato che, con riguardo all' , fino al Controparte_4
31/12/2016, il Piano di Zona era composto da dodici comuni con ente Capofila il con funzioni di coordinamento, responsabilità di gestione Parte_1 amministrativa e contabile dell'intero vecchio piano. Con lo scioglimento del pregresso ambito, la pendenza di fatture e servizi ancora da pagare permane la legittimazione dell'ente Capofila. La Legge Regione Campania n. 11 del 23.10.2007 all'art. 11 co. 3 lett. C) prevede che il piano di zona attribuisce, sino alla adozione di forme associative e modalità di gestione permanenti, ad uno dei comuni associati il ruolo di comune capofila d'ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano di zona. Inoltre, è sempre onere del capofila individuare le responsabilità e la quota del comune che ha usufruito delle prestazioni sociosanitarie. Del resto, la summenzionata legge all'art. 50, prevede anche l'istituzione di un Fondo Sociale Regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (comma 1), garantendo, in ogni caso, la copertura dei servizi regionali di sistema e dei livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale (comma 4). All'art. 52, poi, prevede la costituzione da parte dei comuni di un Fondo Unico di Ambito (FUA) per la realizzazione del piano di zona e, all'art.53. Parte opposta, invece si è limitata ad eccepire l'inadempienza degli altri Comuni, circostanza non provata e, comunque, assolutamente irrilevante ai fini del presente giudizio, poiché afferisce a rapporti meramente interni fra i Comuni che hanno stipulato e sottoscritto la convenzione e l' S1. CP_4
Le inadempienze eccepite devono dunque far capo tutte all'opponente che non ha vigilato sul versamento delle quote degli altri comuni, né tantomeno si è adoperato al recupero delle stesse. Tenuto all'adempimento è dunque certamente il come Comune Parte_1
Capofila dell'ex piano di zona S1. Con riguardo alle fatture n. 19, 40, e 47 del 2019 per € 15.566,00, le stesse risultano adempiute. Sebbene la determina di pagamento risulti datata 14/10/2019, e quindi anteriore al decreto ingiuntivo, non vi è prova della conoscenza della stessa da parte dell'opposta anteriormente al ricorso. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita
N.R.G. 6540/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, il Parte_1 nella qualità di Ente Capofila, va condannato, al pagamento, in favore dell' delle fatture n. 39/2014 per € 5.246,00 e n. Parte_3
01/2015 per € 5.074,00; per un totale di € 10.320,00 oltre interessi ex dlgs 231/02 sulle stesse e sulle restanti tre oggetto di ingiunzione, per le quali risulta corrisposta dal solo la sorta capitale, con decorrenza dalle singole scadenze al soddisfo. Pt_1
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
All'opposta sono dovute anche le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del
N.R.G. 6540/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito". All'opposta spettano altresì, per intero, le spese processuali relative al giudizio di opposizione, liquidate sulla base del decisum.
P.Q.M.
1.definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6540/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra nella qualità di Capofila del Piano di Zona Ambito Parte_1
Territoriale S1 e S1_2 ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA -
ogni contraria istanza disattesa così provvede: Parte_4
2. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto:
3.revoca il decreto ingiuntivo n. 2004/2019, del 31/10/2019;
4.in parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta condanna il nella qualità di Capofila Parte_1 Parte_5
al pagamento, in favore di
[...] [...]
della somma di € 10.320,00 oltre interessi Parte_6 ex dlgs 231/02 sulle fatture n. 39 del 31.10.2014 e n. 01 del 28.02.2015, e sulle fatture n. 19, 40 e 47 emesse nell'anno 2019, con decorrenza dalle singole scadenze al soddisfo;
Pa
5. condanna il nella qualità di Capofila del Piano Zona Parte_1
Ambito Territoriale S1 e S1_2, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite che si Parte_6 liquidano in € 145,50 per spese ed € 540,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del15%, oltre IVA e CPA, come per legge, per la fase monitoria;
Pa
6. condanna il nella qualità di Capofila del Piano Zona Parte_1
Ambito Territoriale S1 e S1_2, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite che si Parte_6 liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, per la presente fase.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 22/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6540/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6