Art. 14.
I contributi stabiliti dall' articolo 5, lettera b), del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 , come modificato dall' articolo 40, lettera a), della legge 27 luglio 1967, n. 668 , sono commisurati al numero dei dipendenti ferroviari in servizio anziche' al numero dei dipendenti iscritti alle istituzioni dopolavoristiche.
I contributi stabiliti dall' articolo 5, lettera b), del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 , come modificato dall' articolo 40, lettera a), della legge 27 luglio 1967, n. 668 , sono commisurati al numero dei dipendenti ferroviari in servizio anziche' al numero dei dipendenti iscritti alle istituzioni dopolavoristiche.