Articolo 14 della Legge 10 luglio 1984, n. 292
Articolo 13Articolo 15
Versione
29 luglio 1984
Art. 14.
I contributi stabiliti dall' articolo 5, lettera b), del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 , come modificato dall' articolo 40, lettera a), della legge 27 luglio 1967, n. 668 , sono commisurati al numero dei dipendenti ferroviari in servizio anziche' al numero dei dipendenti iscritti alle istituzioni dopolavoristiche.
Entrata in vigore il 29 luglio 1984