Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 729 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. DE MEIS LUIGI e
Controparte_1
Avv. COSTANTINI LUCA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 1009 del 2020 con cui il Tribunale di Cassino ha deciso quanto segue: “SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.18.06.2009 n.69, ha modificato, tra l‟altro, l‟art. 132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza –art.132 n.4 c.p.c. -, che la motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più lo svolgimento del processo, per cui deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione, pertanto basta ricordare: Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva CP_1 [...] innanzi al Tribunale di Cassino, sezione Parte_1 distaccata di Sora, al fine di vedere accolte le proprie richieste così formulate “voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, svolti i più opportuni accertamenti, condannare il convenuto Parte_1
[...] CP_1 per i titoli sopra dedotti, oltre interessi legali per i primi trenta giorni dalla data di maturazione di ogni singola componente del credito complessivo e gli interessi moratori ex d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, per il periodo successivo fino al giorno dell'effettivo pagamento, con la condanna del convenuto anche alla rifusione delle spese di lite con accessori di legge”. A sostegno delle proprie richieste la società attrice rappresentava che il
[...] aveva acquitato presso il proprio esercizio commerciale merce Pt_1 varia per la propria officina e su tali circostanze di fatto e produceva documentazione varia.
Si costituiva il con comparsa di risposta con la quale contestava Pt_1 integralmente le tesi e le richieste avanzate dalla società attrice e sollevava eccezione di in competenza per territorio del giudice adito e di nullità della citazione. Istruita la causa con l‟interrogatoio formale, la prova orale e la CTU contabile la causa viene oggi per le conclsioni e lette le momorie depositatae dalle parti viene trattenuta per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che di seguito si diranno. Prima di entrare nel merito della domanda va esaminata l‟eccezione di incompetenza per territorio, mentre quella di nullità della citazione per genericità dell‟atto ci si riporta a quanto già detto dal precedente istruttore. L‟attore sul punto ha dimostrato che gli acquisti ed i pagamenti avvenivano presso il suo esercizio commeciale in Sora e pertanto si ritiene ex art.lo 20 cpc che sancisce la competenza del luogo in cui è sorta l‟obbligazione o la stessa deve essere eseguita inoltre come sottolineato da autorevole dottrina, l „20 c.p.c. va inteso nel senso che “esiste una possibilità di scelta tra più giudici, i quali sono tutti competenti: la facoltà di scelta tra di essi spetta, naturalmente, a chi inizia la causa, mentre il convenuto non ha che da prendere atto di questa scelta. Ciò a differenza di quanto accade per i fori esclusivi, ove la competenza del foro speciale esclude quella del foro generale nel senso che competente è solo quello speciale” (cfr. C. MANDRIOLI, Diritto Processuale Civile, Torino, XV edizione, pagg. 237-238). Nel merito. La parte attrcie ha dimostrato sia documentalmente che con i testi escussi che tra leparti vi è stato un contratto di fornitura e/o vendita Nel periodo pag. 2/5 che va dal mese di luglio del 2006 al mese di giugno del 2008, in tale periodo la vendeva al su richiesta di questi, CP_1 Pt_1 numerosi articoli che utilizzava nella propria attività di Parte_2 carrozziere e di volta in volta forniva indicazioni analitiche sulle autovetture che doveva riparare. Le forniture a cui si fa riferimento sono avvenute con consegna diretta all‟interno dei locali della (ubicati in Sora, Via Salceto), presso la CP_1 quale il si recava personalmente per il ritiro della merce, sul Pt_1 punto hanno riferito i testi escussi sulla cui attendibilià non vi è motivo di dubitare. In ordine alla documentazione fiscale prodotta da parte attricie l‟esame contabile delegato all‟ausiliario ha rilevato che il credito della Pt_3 ammonta ad €. 27028,16 ma che risultano anche due schede di reso per €. 1276,92 che vanno compensate pertanto come riferisce il CTU il venduto derivante dalle schede di vendita ammonta ad €. 25751,24. Ne discende che avendo l‟attrice provato sia il rapporto contrattuale che il credito naturalemnte nella somma ridotta e non avendoil convenuto dato prova del pagamento quest‟ultimo va condannato al pagamento della somma di €25751,94. La somma è produttrice degli interessi previsti per le transazioni commerciali ex adl. 231/2002 dalla introduzione del giudizio al soddisfo. Alla condanna segue la condanna alla spese anche quelle di CTU.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede: dichiara accertato che il credito vantatao dalla e condannato CP_1 [...]
al pagamento della somma di €25751,94. Parte_1
La somma è produttrice degli interessi previsti per le transazioni commerciali ex adl. 231/2002 dalla introduzione del giudizio al soddisfo.
Ccondanna il convenuto al pagamento in Parte_1 favore dell‟ avv. Luca Costantini dichiaratosi antistatario della CP_1 delle spese di giudizio quantificate in €. 300,00 per spese ed €. 4000,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e magg. Come per legge. Pone definitivamente a carico del convenuto Parte_1 le spese di CTU.” La parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/5 Fatta applicazione del principio della ragione più liquida, rileva la Corte che l'appello appare fondato. La censura dell'appellante che attiene all'inattendibilità dei testi deve essere accolta. Osserva la Corte che, oltre alle ragioni soggettive di sospetto che riguardano i rapporti di parentela e di dipendenza dei testi con la parte che li ha evocati - che pure non paiono infondate - quel che non può trascurarsi di valutare è l'assoluta inverosimiglianza che costoro potessero avere memoria dei singoli acquisti effettuati perlomeno cinque anni prima dal
[...]
Pt_1
Si tratta di diverse centinaia di articoli, di cui molti di modesto valore, che sarebbero stati acquistati nel periodo compreso tra luglio 2006 e giugno 2008, vale a dire nell'arco di ben due anni. Ne discende che le deposizioni testimoniali assunte in primo grado, poiché riguardano una grande moltitudine di acquisti asseritamente eseguiti in un arco temporale molto lungo e trascorso da diversi anni non possono essere ritenute attendibili. D'altro canto, malgrado l'assunto di parte attrice fosse che la merce era stata ritirata dal presso la sede della società (cfr. Pt_1 comparsa conclusionale in primo grado “Le forniture a cui si fa riferimento sono avvenute con consegna diretta all'interno dei locali della CP_1
(ubicati in Sora, Via Salceto), presso la quale il si recava Pt_1 personalmente per il ritiro della merce.”), la stessa non si è premurata di chiedere ricevuta della consegna della merce. E, considerato che si tratta di un soggetto che si occupa professionalmente della vendita, appare perlomeno singolare che per un così lungo lasso di tempo non abbia ritenuto opportuno tutelarsi in tal senso.
Né si può trascurare di rilevare l'assenza di una sola missiva volta a richiedere il pagamento non soltanto rimasto inevaso per due anni, ma reiteratamente inevaso per gli acquisti succedutisi in un così lungo arco di tempo. Da ultimo, anche la condotta del venditore non rientrerebbe nei canoni della prassi commerciale, tenuto conto che malgrado l'asserito reiterato mancato pagamento avrebbe continuato a consegnare la merce venduta per un così lungo lasso di tempo. Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge la domanda proposta dalla (ora ); CP_1 Controparte_1
pag. 4/5 condanna il alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
nella misura che liquida in euro 5.000,00, quanto al primo
[...] grado ed euro 6.000,00, quanto al secondo grado oltre, spese generali ed oneri di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.1.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 5/5