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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5588 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1756/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.1532/2020 del Tribunale di Torre Annunziata vertente
TRA
(C.F. ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Poggiomarino alla S.P. San Giuseppe Striano n.31, in persona dell'amministratore unico
, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via Vesuvio 14/D, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Assunta Russo, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, ), con sede CP_1 P.IVA_2 in Salerno alla Località Scavate Case Rosse, elettivamente domiciliata in Salerno alla via
G. Angrisani n.2, presso lo studio dell'Avv. Lodovico Di Brita, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Alla udienza di precisazione delle conclusioni entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva Parte_1 Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la esponendo che: CP_1
- i rapporti tra le predette aziende avevano ad oggetto la verniciatura da parte della CP_1 di profili in alluminio forniti dalla allo stato
[...] Parte_1 primario;
- a tal fine a partire da marzo 2013 e fino a ottobre 2013 venivano consegnate dalla alla e depositati presso la sede di Parte_1 CP_1 quest'ultima società complessivamente n. 12.729 profili di alluminio allo stato primario e destinati alla verniciatura;
- veniva concordato che il pagamento da parte della Parte_1 sarebbe avvenuto ad ogni singola prestazione da parte della società e quantificato in CP_1 base al tipo di verniciatura eseguito e del numero dei profili lavorati;
- la onorava le singole prestazioni di verniciatura Parte_1 effettuate dalla sui prodotti da quest'ultima lavorati;
CP_1
- in data 29.10.2013 la società istante ritirava il proprio materiale ancora allo stato grezzo depositato presso la e non ancora lavorato, pari a n.
2.972 profili di alluminio;
CP_1
- prelevata la merce, veniva immediatamente effettuato un controllo sulla stessa e si rilevava che i profili n.2972 riconsegnati erano in cattivo stato, definitivamente compromessi nella qualità e non più verniciabili a regola d'arte;
- sempre in tale sede la riscontrava altresì che non Parte_1 erano stati restituiti tutti i profili consegnati;
infatti, complessivamente la Parte_1 aveva depositato presso la complessivamente n. 12.729
[...] CP_1 profili, laddove il numero dei profili di alluminio restituiti dalla tenuto conto di CP_1 quelli lavorati e di quelli restituiti allo stato grezzo, era pari complessivamente a n. 12439;
- nell'immediatezza, la effettuava contestazione Parte_1 verbale sia alla sia all'agente di quest'ultima sig. amentando sia la CP_1 Pt_2 mancata consegna dei n. 290 profili sia il cattivo stato di n.2972 profili riconsegnati.
Tanto premesso, chiedeva: “1) accogliere la domanda attrice;
per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità della in persona del Iegale rappresentante pro CP_1 tempore, per la mancata consegna di n. 290 profili nonché per i danni arrecati a n.2972 profili custoditi in cattivo modo e pertanto inutilizzabili;
2) condannare la convenuta CP_1 in persona del Iegale rappresentante pro tempore., al pagamento della somma pari
[...] ad E. 20.000,00, somma pari al valore di mercato di 2972 profili in alluminio riconsegnati in cattivo stato, totalmente ed irreversibilmente compromessi nella qualità, e non più utilizzabili, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
3) ordinare alla la restituzione CP_1
i n.290 profili mai restituiti ovvero il corrispondente valore' commerciale degli stessi pari ad
€.4.000,00, somma corrispondente al loro valore commerciale, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
4) condannare la in persona del al risarcimento CP_1 CP_2 dei danni patrimoniali sottoforma di mancato guadagno patiti dalla Parte_1 nella misura che sarà provata in corso di causa, ovvero in quella ritenuta di
[...] giustizia dall'On. Tribunale adito;
5) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarre al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.
Si costituiva la che formulava eccezioni di rito, a seguito delle quali veniva CP_1 disposta la rinnovazione dell'atto di citazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 29.07.2017 la contestava la CP_1 domanda, eccepiva la mancata contestazione dei vizi e contestava la quantificazioni sia del valore delle barre, sia del danno sofferto per la mancata riconsegna di alcune di esse.
Ammessa la prova articolata dalle parti erano raccolte le sole dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice, in quanto con ordinanza del 7.11.2019 il giudice dichiarava la CP_1 decaduta per non avere fornito la prova della intimazioni dei testi indicati ed ammessi;
[...] con la stessa ordinanza rigettava la richiesta formulata dall'attrice di consulenza tecnica di ufficio.
Con sentenza n.1532/2020 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento della metà delle spese del giudizio in favore della convenuta società, dichiarandole compensate per la restante metà.
Con atto notificato in data 19.4.2021 la proponeva appello avverso detta Parte_1 sentenza sulla base dei seguenti motivi: a) la on negava il fatto storico della domanda CP_1 ma “si è limitata ad invocare semplicemente la decadenza del diritto”; b) il giudice valutava non correttamente le risultanze processuali avendo essa invece fornito la prova dello stato di deterioramento di n.2972 profili d'alluminio e della causa dell'avvenuta ossidazione di essi, nonché della omessa consegna di n.290 profili di alluminio, come da dichiarazione dei testi e documenti di trasporto ritualmente depositati;
c) il giudice erroneamente non disponeva la richiesta consulenza tecnica di ufficio.
Chiedeva dunque : “1) accogliere il proposto appello;
e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1532/2020 emessa in data 21.10.2020 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Torre Annunziata nella persona del Giudice Palescandolo: 2) dichiarare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile di tutti i danni patiti dalla istante in conseguenza della mancata restituzione di n. 290 profili, nonché dei danni patiti in conseguenza della compromissione irreparabile di n. 2972 profili di proprietà della società istante - e non più utilizzabili per fatto e colpa della società convenuta;
per l'effetto 2) condannare a titolo di risarcimento dei danni, la convenuta società in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della Parte_1 della somma pari ad E. 22.000,00, di cui €. 2.000,00 per i n. 290 profili non
[...] riconsegnati ed €.20.000,00 per i danni riportati sui n.
2.972 profili restituiti in cattivo stato e non più riverniciabili, e dunque del tutto inutilizzabili, oltre il mancato guadagno, interessi e rivalutazione monetaria, dalla esigibilità delle prestazioni richieste al saldo, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, tenuto altresì conto del contegno processuale della convenuta società e del suo rifiuto all'invito di stipula di negoziazione ritenuto "inutilmente defaticante"; 5) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.
Si costituiva la la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex artt.342 e 348 bis c.p.c.; nel merito contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era assegnata in decisione con la concessione di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Sez.Un. 16.11.2017 n. 27199;
30.5.2018 n. 13535, 29.10.2018 n.27391, Sez.Un. 20.11.2018 n. 12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto
e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare
, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675).
Parimenti va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata.
La questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez. 3
- Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Per comprendere il tenore delle censure avanzate da parte appellante pare opportuno ricordare che il giudice di primo grado rigettava la domanda avanzata dalla Parte_1 di risarcimento danni arrecati a profili d'alluminio (n.2972) consegnati allo stato grezzo e poi restituiti alla in difetto di prova circa il momento preciso della consegna e Parte_1 della condizione dei profili d'alluminio.
Inoltre, anche a volere presumere il cattivo stato dei profili, mancava la prova circa il nesso di causalità tra la condizione degli stessi al momento della consegna e il loro deterioramento, mancava la prova delle condizioni del locale ove venivano custoditi, nonché che gli stessi non potessero essere ancora verniciabili a regola d'arte, richiedendosi a tal fine la necessità dell'espletamento di un ATP nell'immediatezza del ritiro.
Il giudice di prime cure rigettava anche la richiesta di restituzione di n.290 profili, ovvero del corrispondente valore commerciale, evidenziando che la insisteva Controparte_3 nell'indicare tale numero, anche in sede di comparsa conclusionale, benchè dal fax di contestazione, allegato dalla stessa parte attrice, il numero risultante fosse di 230, circostanza questa che certificava l'incertezza del quantitativo dei profili asseritamente non restituiti.
La contesta tale decisione sulla base dei seguenti motivi : 1) la on Controparte_3 CP_1 negava il fatto storico della domanda ma “si è limitata ad invocare semplicemente la decadenza del diritto” 2) il giudice valutava non correttamente le risultanze processuali avendo essa invece fornito la prova dello stato di deterioramento di n.2972 profili d'alluminio e della causa dell'avvenuta ossidazione di essi, nonché della omessa consegna di n.290 profili di alluminio, come da dichiarazione dei testi e documenti di trasporto ritualmente depositati;
3) erroneamente non disponeva la richiesta consulenza tecnica di ufficio;
4) erroneamente rigettava la domanda di restituzione di n.290 profili non consegnati, emergendo il numero esatto dei profili mancanti dai documenti depositati.
Vanno congiuntamente esaminati il primo e secondo motivo con il quale parte appellante contesta la decisione del giudice di prime cure laddove afferma “manca qualsiasi prova circa il nesso di causalità tra le condizioni degli stessi (profili) al momento della consegna ed il loro deterioramento. Manca qualsiasi prova delle condizioni del locale ove venivano custoditi
e l'efficienza dello stesso in merito all'asserito deterioramento”, sul presupposto che le suesposte circostanze fossero state debitamente provate alla luce delle dichiarazioni rese dai testi e che comunque la on avesse mai formulato contestazioni sul punto. CP_1
I motivi sono infondati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.09.2017 la ha CP_1 puntualmente contestato la condizione dei profili al momento della consegna, sostenendo che la non avesse dato prova che il deterioramento delle barre fosse Parte_1 avvenuto presso la CP_1 A fronte di tale contestazione la non ha adeguatamente fornito prova che Parte_1 al momento della consegna alla i profili di alluminio fossero in buono stato CP_1 omettendo quindi di assolvere al proprio onere probatorio.
Le dichiarazioni rese dai testi non provano lo stato dei profili al momento della consegna alla ma attengono a circostanze successive. CP_1
Il teste ffermava: “parecchi clienti si sono lamentati della verniciatura effettuata dalla Tes_1 ricordo che si staccava la vernice dalle barre;
dichiarava: “ho visto che le barre della CP_1
allo stato grezzo erano depositate sugli scaffali all'aperto senza alcuna Parte_1 protezione.; confermava che: “quando andammo a ritirare il materiale presso la CP_1 ricordo c'erano degli incaricati della stessa che prelevavano i predetti profili sugli CP_1 scaffali all'aperto; ricordo che nel prendere uno degli ultimi gruppi di profili posti sugli scaffali in alto, gli incaricati si bagnarono in quanto sugli stessi si era accumulata acqua CP_1 piovana in quanto ribadisco erano posti all'esterno e privi di copertura.”
Manca quindi la prova delle condizioni dei profili al momento della consegna e del nesso di causalità del deterioramento degli stessi con le modalità di custodia presso la CP_1
Parimenti è infondato il motivo con il quale parte appellante censura la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha così statuito: “manca qualsiasi prova che gli stessi non potessero essere più verniciabili a regola d'arte: queste circostanze avrebbero reso necessario un ATP nell'immediatezza del ritiro.”
Il motivo è infondato per non aver fornito parte appellante prova che i profili non fossero più verniciabili, risultando le testimonianze sul punto assai generiche.
Come ritenuto dal giudice di prime cure, era necessario richiedere un ATP nell'immediatezza del ritiro per impedire l'irrimediabile dispersione degli elementi probatori e accertare lo stato dei profili, nonché la causa del deterioramento degli stessi.
Esaminando poi la censura agitata con quarto motivo di appello avverso la statuizione a mezzo della quale il giudice di prime cure rigettava la domanda di restituzione dei 290 profili non consegnati, parte appellante ritiene che dai documenti depositati emerga il numero esatto dei profili mancanti.
Il motivo è infondato.
Dalle tabelle riepilogative depositate da parte appellante non si ricava in maniera chiara e precisa il numero dei profili asseritamente non consegnati.
A ciò deve aggiungersi che nel fax con il quale la contestava, quattro mesi Controparte_4 dopo il ritiro dei profili d'alluminio allo stato grezzo, la mancata consegna dei profili, indicava il quantitativo dei medesimi nella misura di 230 invece di 290. Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistente la prova della mancata consegna di n.290 profili.
Per tutte le ragioni fino a qui esposte, l'appello è infondato e l'impugnata sentenza va dunque confermata.
Segue per rigore di soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute dalla appellata.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n. 26297;
20.05.2020 n. 9263).
Le spese come liquidate vanno attribuite all'Avv. Lodovico Di Brita, dichiaratosi anticipatario.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato in data 19.4.2021 avverso la sentenza n. 1532/2020 Parte_1 del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di così provvede: CP_1
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.3.966,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.Lodovico Di Brita, procuratore anticipatario;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 16.10.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1756/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.1532/2020 del Tribunale di Torre Annunziata vertente
TRA
(C.F. ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Poggiomarino alla S.P. San Giuseppe Striano n.31, in persona dell'amministratore unico
, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via Vesuvio 14/D, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Assunta Russo, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, ), con sede CP_1 P.IVA_2 in Salerno alla Località Scavate Case Rosse, elettivamente domiciliata in Salerno alla via
G. Angrisani n.2, presso lo studio dell'Avv. Lodovico Di Brita, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Alla udienza di precisazione delle conclusioni entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva Parte_1 Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la esponendo che: CP_1
- i rapporti tra le predette aziende avevano ad oggetto la verniciatura da parte della CP_1 di profili in alluminio forniti dalla allo stato
[...] Parte_1 primario;
- a tal fine a partire da marzo 2013 e fino a ottobre 2013 venivano consegnate dalla alla e depositati presso la sede di Parte_1 CP_1 quest'ultima società complessivamente n. 12.729 profili di alluminio allo stato primario e destinati alla verniciatura;
- veniva concordato che il pagamento da parte della Parte_1 sarebbe avvenuto ad ogni singola prestazione da parte della società e quantificato in CP_1 base al tipo di verniciatura eseguito e del numero dei profili lavorati;
- la onorava le singole prestazioni di verniciatura Parte_1 effettuate dalla sui prodotti da quest'ultima lavorati;
CP_1
- in data 29.10.2013 la società istante ritirava il proprio materiale ancora allo stato grezzo depositato presso la e non ancora lavorato, pari a n.
2.972 profili di alluminio;
CP_1
- prelevata la merce, veniva immediatamente effettuato un controllo sulla stessa e si rilevava che i profili n.2972 riconsegnati erano in cattivo stato, definitivamente compromessi nella qualità e non più verniciabili a regola d'arte;
- sempre in tale sede la riscontrava altresì che non Parte_1 erano stati restituiti tutti i profili consegnati;
infatti, complessivamente la Parte_1 aveva depositato presso la complessivamente n. 12.729
[...] CP_1 profili, laddove il numero dei profili di alluminio restituiti dalla tenuto conto di CP_1 quelli lavorati e di quelli restituiti allo stato grezzo, era pari complessivamente a n. 12439;
- nell'immediatezza, la effettuava contestazione Parte_1 verbale sia alla sia all'agente di quest'ultima sig. amentando sia la CP_1 Pt_2 mancata consegna dei n. 290 profili sia il cattivo stato di n.2972 profili riconsegnati.
Tanto premesso, chiedeva: “1) accogliere la domanda attrice;
per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità della in persona del Iegale rappresentante pro CP_1 tempore, per la mancata consegna di n. 290 profili nonché per i danni arrecati a n.2972 profili custoditi in cattivo modo e pertanto inutilizzabili;
2) condannare la convenuta CP_1 in persona del Iegale rappresentante pro tempore., al pagamento della somma pari
[...] ad E. 20.000,00, somma pari al valore di mercato di 2972 profili in alluminio riconsegnati in cattivo stato, totalmente ed irreversibilmente compromessi nella qualità, e non più utilizzabili, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
3) ordinare alla la restituzione CP_1
i n.290 profili mai restituiti ovvero il corrispondente valore' commerciale degli stessi pari ad
€.4.000,00, somma corrispondente al loro valore commerciale, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
4) condannare la in persona del al risarcimento CP_1 CP_2 dei danni patrimoniali sottoforma di mancato guadagno patiti dalla Parte_1 nella misura che sarà provata in corso di causa, ovvero in quella ritenuta di
[...] giustizia dall'On. Tribunale adito;
5) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarre al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.
Si costituiva la che formulava eccezioni di rito, a seguito delle quali veniva CP_1 disposta la rinnovazione dell'atto di citazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 29.07.2017 la contestava la CP_1 domanda, eccepiva la mancata contestazione dei vizi e contestava la quantificazioni sia del valore delle barre, sia del danno sofferto per la mancata riconsegna di alcune di esse.
Ammessa la prova articolata dalle parti erano raccolte le sole dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice, in quanto con ordinanza del 7.11.2019 il giudice dichiarava la CP_1 decaduta per non avere fornito la prova della intimazioni dei testi indicati ed ammessi;
[...] con la stessa ordinanza rigettava la richiesta formulata dall'attrice di consulenza tecnica di ufficio.
Con sentenza n.1532/2020 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento della metà delle spese del giudizio in favore della convenuta società, dichiarandole compensate per la restante metà.
Con atto notificato in data 19.4.2021 la proponeva appello avverso detta Parte_1 sentenza sulla base dei seguenti motivi: a) la on negava il fatto storico della domanda CP_1 ma “si è limitata ad invocare semplicemente la decadenza del diritto”; b) il giudice valutava non correttamente le risultanze processuali avendo essa invece fornito la prova dello stato di deterioramento di n.2972 profili d'alluminio e della causa dell'avvenuta ossidazione di essi, nonché della omessa consegna di n.290 profili di alluminio, come da dichiarazione dei testi e documenti di trasporto ritualmente depositati;
c) il giudice erroneamente non disponeva la richiesta consulenza tecnica di ufficio.
Chiedeva dunque : “1) accogliere il proposto appello;
e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1532/2020 emessa in data 21.10.2020 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Torre Annunziata nella persona del Giudice Palescandolo: 2) dichiarare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile di tutti i danni patiti dalla istante in conseguenza della mancata restituzione di n. 290 profili, nonché dei danni patiti in conseguenza della compromissione irreparabile di n. 2972 profili di proprietà della società istante - e non più utilizzabili per fatto e colpa della società convenuta;
per l'effetto 2) condannare a titolo di risarcimento dei danni, la convenuta società in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della Parte_1 della somma pari ad E. 22.000,00, di cui €. 2.000,00 per i n. 290 profili non
[...] riconsegnati ed €.20.000,00 per i danni riportati sui n.
2.972 profili restituiti in cattivo stato e non più riverniciabili, e dunque del tutto inutilizzabili, oltre il mancato guadagno, interessi e rivalutazione monetaria, dalla esigibilità delle prestazioni richieste al saldo, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, tenuto altresì conto del contegno processuale della convenuta società e del suo rifiuto all'invito di stipula di negoziazione ritenuto "inutilmente defaticante"; 5) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.
Si costituiva la la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex artt.342 e 348 bis c.p.c.; nel merito contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era assegnata in decisione con la concessione di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Sez.Un. 16.11.2017 n. 27199;
30.5.2018 n. 13535, 29.10.2018 n.27391, Sez.Un. 20.11.2018 n. 12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto
e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare
, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675).
Parimenti va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata.
La questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez. 3
- Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Per comprendere il tenore delle censure avanzate da parte appellante pare opportuno ricordare che il giudice di primo grado rigettava la domanda avanzata dalla Parte_1 di risarcimento danni arrecati a profili d'alluminio (n.2972) consegnati allo stato grezzo e poi restituiti alla in difetto di prova circa il momento preciso della consegna e Parte_1 della condizione dei profili d'alluminio.
Inoltre, anche a volere presumere il cattivo stato dei profili, mancava la prova circa il nesso di causalità tra la condizione degli stessi al momento della consegna e il loro deterioramento, mancava la prova delle condizioni del locale ove venivano custoditi, nonché che gli stessi non potessero essere ancora verniciabili a regola d'arte, richiedendosi a tal fine la necessità dell'espletamento di un ATP nell'immediatezza del ritiro.
Il giudice di prime cure rigettava anche la richiesta di restituzione di n.290 profili, ovvero del corrispondente valore commerciale, evidenziando che la insisteva Controparte_3 nell'indicare tale numero, anche in sede di comparsa conclusionale, benchè dal fax di contestazione, allegato dalla stessa parte attrice, il numero risultante fosse di 230, circostanza questa che certificava l'incertezza del quantitativo dei profili asseritamente non restituiti.
La contesta tale decisione sulla base dei seguenti motivi : 1) la on Controparte_3 CP_1 negava il fatto storico della domanda ma “si è limitata ad invocare semplicemente la decadenza del diritto” 2) il giudice valutava non correttamente le risultanze processuali avendo essa invece fornito la prova dello stato di deterioramento di n.2972 profili d'alluminio e della causa dell'avvenuta ossidazione di essi, nonché della omessa consegna di n.290 profili di alluminio, come da dichiarazione dei testi e documenti di trasporto ritualmente depositati;
3) erroneamente non disponeva la richiesta consulenza tecnica di ufficio;
4) erroneamente rigettava la domanda di restituzione di n.290 profili non consegnati, emergendo il numero esatto dei profili mancanti dai documenti depositati.
Vanno congiuntamente esaminati il primo e secondo motivo con il quale parte appellante contesta la decisione del giudice di prime cure laddove afferma “manca qualsiasi prova circa il nesso di causalità tra le condizioni degli stessi (profili) al momento della consegna ed il loro deterioramento. Manca qualsiasi prova delle condizioni del locale ove venivano custoditi
e l'efficienza dello stesso in merito all'asserito deterioramento”, sul presupposto che le suesposte circostanze fossero state debitamente provate alla luce delle dichiarazioni rese dai testi e che comunque la on avesse mai formulato contestazioni sul punto. CP_1
I motivi sono infondati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.09.2017 la ha CP_1 puntualmente contestato la condizione dei profili al momento della consegna, sostenendo che la non avesse dato prova che il deterioramento delle barre fosse Parte_1 avvenuto presso la CP_1 A fronte di tale contestazione la non ha adeguatamente fornito prova che Parte_1 al momento della consegna alla i profili di alluminio fossero in buono stato CP_1 omettendo quindi di assolvere al proprio onere probatorio.
Le dichiarazioni rese dai testi non provano lo stato dei profili al momento della consegna alla ma attengono a circostanze successive. CP_1
Il teste ffermava: “parecchi clienti si sono lamentati della verniciatura effettuata dalla Tes_1 ricordo che si staccava la vernice dalle barre;
dichiarava: “ho visto che le barre della CP_1
allo stato grezzo erano depositate sugli scaffali all'aperto senza alcuna Parte_1 protezione.; confermava che: “quando andammo a ritirare il materiale presso la CP_1 ricordo c'erano degli incaricati della stessa che prelevavano i predetti profili sugli CP_1 scaffali all'aperto; ricordo che nel prendere uno degli ultimi gruppi di profili posti sugli scaffali in alto, gli incaricati si bagnarono in quanto sugli stessi si era accumulata acqua CP_1 piovana in quanto ribadisco erano posti all'esterno e privi di copertura.”
Manca quindi la prova delle condizioni dei profili al momento della consegna e del nesso di causalità del deterioramento degli stessi con le modalità di custodia presso la CP_1
Parimenti è infondato il motivo con il quale parte appellante censura la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha così statuito: “manca qualsiasi prova che gli stessi non potessero essere più verniciabili a regola d'arte: queste circostanze avrebbero reso necessario un ATP nell'immediatezza del ritiro.”
Il motivo è infondato per non aver fornito parte appellante prova che i profili non fossero più verniciabili, risultando le testimonianze sul punto assai generiche.
Come ritenuto dal giudice di prime cure, era necessario richiedere un ATP nell'immediatezza del ritiro per impedire l'irrimediabile dispersione degli elementi probatori e accertare lo stato dei profili, nonché la causa del deterioramento degli stessi.
Esaminando poi la censura agitata con quarto motivo di appello avverso la statuizione a mezzo della quale il giudice di prime cure rigettava la domanda di restituzione dei 290 profili non consegnati, parte appellante ritiene che dai documenti depositati emerga il numero esatto dei profili mancanti.
Il motivo è infondato.
Dalle tabelle riepilogative depositate da parte appellante non si ricava in maniera chiara e precisa il numero dei profili asseritamente non consegnati.
A ciò deve aggiungersi che nel fax con il quale la contestava, quattro mesi Controparte_4 dopo il ritiro dei profili d'alluminio allo stato grezzo, la mancata consegna dei profili, indicava il quantitativo dei medesimi nella misura di 230 invece di 290. Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistente la prova della mancata consegna di n.290 profili.
Per tutte le ragioni fino a qui esposte, l'appello è infondato e l'impugnata sentenza va dunque confermata.
Segue per rigore di soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute dalla appellata.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n. 26297;
20.05.2020 n. 9263).
Le spese come liquidate vanno attribuite all'Avv. Lodovico Di Brita, dichiaratosi anticipatario.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato in data 19.4.2021 avverso la sentenza n. 1532/2020 Parte_1 del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di così provvede: CP_1
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.3.966,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.Lodovico Di Brita, procuratore anticipatario;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 16.10.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio