TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5114/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5114/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Nello De Parte_1
Stefano, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 19.04.2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_1 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione, e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.g. 7983/2022, all'odierna udienza, visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 26.03.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 22.02.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data
19.04.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendo invalido nella misura del 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento in quanto “è ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua” (cfr. Ctu Dott.ssa del 12.02.2024). Persona_1
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dal CTU, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetto, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale.
Come precisato dal consulente “In merito all'indennità di accompagnamento, come detto, la normativa in materia prevede che, l'indennità di accompagnamento venga riconosciuta quando l'inabile si trova nella condizione di non deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Nel caso di specie, la deambulazione autonoma è possibile in maniera autonoma, anche se la stessa avviene con lieve zoppia dell'arto inferiore destro, ed in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, si ritiene che tutte le attività alla base dei sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) possano essere effettuate in autosufficienza, in quanto si precisa non sia presente alcun decadimento cognitivo, ma solo un lieve rallentamento ideo-motorio. In conclusione, il complesso morboso presentato dal ricorrente non è di entità tale da determinare i predetti requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento”.
Con riguardo poi all'incidenza del trattamento ormonale e della radioterapia sulla deambulazione o sull'autonomia del paziente come adeguatamente motivato dal consulente in risposta alle controdeduzioni “(…) l'esistenza di un effetto collaterale episodico quale nel caso di specie il riscontro di sanguinamento rettale, che ha giustamente richiesto degli approfondimenti strumentali di cui uno nel settembre del 2022 ed un altro nel gennaio 2023, non si automatizzi con la corresponsione del beneficio dell'indennità di accompagnamento che resta sempre vincolato all'evidenza clinica di non deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c., né tale aggravamento può ricavarsi dalla certificazione medica depositata contestualmente al ricorso.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che il ricorrente è affetto da patologie (Esiti di radioterapia della prostata per carcinoma;
Sindrome ansioso depressiva;
Osteodiscoartrosi) che determinano un'invalidità nella misura del 100%, ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Stante il superamento del limite reddituale ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 152 disp att. c.p.c. le spese di lite del giudizio di ATP, determinate in ossequio alle disposizioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli avvocati ai CP_ sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., (considerato che l' si è costituito in giudizio con l'assistenza dei propri funzionari) e del presente giudizio di opposizione sono a carico del ricorrente e si liquidano nella misura complessivamente indicata nel dispositivo. Le spese di consulenza tecnica, anche relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida per la fase dell'accertamento tecnico preventivo nella misura complessiva di € 960,00 e per la fase di opposizione nella misura di € 1.100,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Le spese di CTU sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Aversa, il 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5114/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Nello De Parte_1
Stefano, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 19.04.2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_1 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione, e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.g. 7983/2022, all'odierna udienza, visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 26.03.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 22.02.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data
19.04.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendo invalido nella misura del 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento in quanto “è ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua” (cfr. Ctu Dott.ssa del 12.02.2024). Persona_1
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dal CTU, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetto, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale.
Come precisato dal consulente “In merito all'indennità di accompagnamento, come detto, la normativa in materia prevede che, l'indennità di accompagnamento venga riconosciuta quando l'inabile si trova nella condizione di non deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Nel caso di specie, la deambulazione autonoma è possibile in maniera autonoma, anche se la stessa avviene con lieve zoppia dell'arto inferiore destro, ed in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, si ritiene che tutte le attività alla base dei sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) possano essere effettuate in autosufficienza, in quanto si precisa non sia presente alcun decadimento cognitivo, ma solo un lieve rallentamento ideo-motorio. In conclusione, il complesso morboso presentato dal ricorrente non è di entità tale da determinare i predetti requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento”.
Con riguardo poi all'incidenza del trattamento ormonale e della radioterapia sulla deambulazione o sull'autonomia del paziente come adeguatamente motivato dal consulente in risposta alle controdeduzioni “(…) l'esistenza di un effetto collaterale episodico quale nel caso di specie il riscontro di sanguinamento rettale, che ha giustamente richiesto degli approfondimenti strumentali di cui uno nel settembre del 2022 ed un altro nel gennaio 2023, non si automatizzi con la corresponsione del beneficio dell'indennità di accompagnamento che resta sempre vincolato all'evidenza clinica di non deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c., né tale aggravamento può ricavarsi dalla certificazione medica depositata contestualmente al ricorso.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che il ricorrente è affetto da patologie (Esiti di radioterapia della prostata per carcinoma;
Sindrome ansioso depressiva;
Osteodiscoartrosi) che determinano un'invalidità nella misura del 100%, ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Stante il superamento del limite reddituale ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 152 disp att. c.p.c. le spese di lite del giudizio di ATP, determinate in ossequio alle disposizioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli avvocati ai CP_ sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., (considerato che l' si è costituito in giudizio con l'assistenza dei propri funzionari) e del presente giudizio di opposizione sono a carico del ricorrente e si liquidano nella misura complessivamente indicata nel dispositivo. Le spese di consulenza tecnica, anche relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida per la fase dell'accertamento tecnico preventivo nella misura complessiva di € 960,00 e per la fase di opposizione nella misura di € 1.100,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Le spese di CTU sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Aversa, il 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano