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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5329/2023
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , data di nascita 02/03/1969, Paese Parte_1 C.F._1 di provenienza: GEORGIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. BITONTI ANGELA
MARIA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 14/04/2023, la ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatole il 18/03/2023 e adottato dalla Controparte_1
con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale. Ha chiesto il
[...]
Pag. 1 di 14 riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, quella complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
29/04/2025, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltata davanti alla Commissione in data 24/01/2024,
ha dichiarato di essere nata ad [...] e di essersi trasferita Parte_1 all'età di tre anni a Kutaisi, ove ha vissuto sino alla data della partenza, ossia fino al
22/03/2021. Ha raccontato di aver frequentato il conservatorio diplomandosi in pianoforte e di aver lavorato come insegnante di musica in un asilo. Vedova dal 2013 con un figlio che ora ha trent'anni - a sua volta sposato e con una figlia e attualmente stabilitosi a Kutaisi - ha aggiunto di conoscere diverse lingue, di essere cristiana ortodossa e di non aver mai svolto attività politica.
In merito alle ragioni di espatrio, ha detto di essere partita perché vessata dal suo compagno: ha spiegato che, dopo la morte del marito, aveva avuto problemi economici che l'avevano spinta a lasciare l'insegnamento e a cercare altri lavori più redditizi. In quel periodo, aveva conosciuto un uomo con il quale aveva intrapreso una relazione sfociata nella convivenza.
Tuttavia, con il passare del tempo, il legame si era progressivamente deteriorato e il compagno, che spesso beveva e si ubriacava, era diventato possessivo, geloso e spesso anche aggressivo, tanto che ha riportato un episodio significativo in cui l'uomo le aveva scagliato contro a un oggetto pesante causandole la frattura di un dente. Nonostante avesse tentato di allontanarsi, lui aveva cominciato a pedinarla, seguendola in macchina nei suoi spostamenti e, venuto a conoscenza tramite un amico poliziotto del luogo in cui si era rifugiata, l'aveva sequestrata e rinchiusa in casa per due giorni senza cibo e telefono. Si era quindi rivolta a sua sorella che, mettendola in contatto con un'amica, le aveva proposto di trasferirsi in Italia.
Ha concluso l'audizione sostenendo che, in caso di rimpatrio, l'ex compagno potrebbe rintracciarla e farle del male.
Pag. 2 di 14 DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene esaminata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, il Giudice istruttore ha ritenuto necessario riascoltare la ricorrente al fine di approfondire soprattutto gli aspetti più sensibili emersi nel racconto offerto in sede amministrativa. In data 15/03/2024 è stata dunque espletata l'audizione giudiziale della richiedente, la quale ha sostanzialmente confermato quanto riferito in sede amministrativa, aggiungendo qualche altra informazione significativa.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
02/03/2023 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dalla ricorrente, rilevando che “la vicenda posta a base dell'espatrio, destituita di elementi effettivi di riscontro esterno, non appare ammissibile al beneficio dell'onere agevolato della prova, essendo inficiata nella sua attendibilità dai seguenti aspetti di incoerenza, di contraddizione, di vaghezza o di implausibilità”, evidenziando che la ricorrente, chiamata ad approfondire taluni aspetti della vicenda, avrebbe fornito della risposte “inadeguate”. La ha concluso ritenendo che “ad CP_1 esito di protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
Pag. 3 di 14 Lo status di rifugiato politico. Non sussistano i presupposti della protezione ex art. 7 D.lgs.
251/2007, atteso che non sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta ed implacabile.
È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese4.
In sostanza detto riconoscimento presuppone la verifica dei seguenti elementi essenziali: a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o dove domicilia, se apolide); d) la circostanza per cui la persona, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato5, o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, priva dei caratteri di effettività. 4 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che e cosi fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi e percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 5 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”. Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.
Pag. 4 di 14 Nel caso di specie questi elementi non sono ravvisabili.
Invero, dalle dichiarazioni rese in sede sia amministrativa, sia giurisdizionale è emersa una vicenda che, seppur verosimile, presenta talune incongruenze e molte zone d'ombra che destrutturano il timore di rimpatrio rappresentato dalla ricorrente e richiesto dalla disposizione sopra richiamata per il riconoscimento della protezione internazionale.
In entrambe le audizioni la donna ha genericamente tratteggiato la figura dell'ex compagno come uomo geloso e possessivo, dedito al consumo eccessivo di alcol e incline alla violenza.
Tuttavia, nel raccontare le vessazioni subite, ha utilizzato per lo più frasi stereotipate, riportando unicamente due esempi di violenza, uno dei quali, in particolare (il sequestro subito per due giorni) con esito anche rocambolesco. In particolare, mentre in sede amministrativa ha riferito che un giorno l'uomo le aveva scagliato un oggetto pesante, causandole la frattura di un dente, e che, un'altra volta, venuto a conoscenza del luogo ove si trovava, l'aveva sequestrata in casa per due giorni privandola di cibo e telefono, in sede giudiziale ha invece riportato soltanto quest'ultimo episodio, peraltro fornendone una versione in parte differente. Infatti, alla Commissione la ricorrente aveva detto che era stato lo stesso compagno ad accompagnarla a casa della madre, ove, grazie all'aiuto di sua sorella, era riuscita ad organizzare l'espatrio; nel corso dell'ascolto condotto dal giudice relatore ha dichiarato, invece, di essere stata sequestrata per tre giorni e di essere riuscita a liberarsi grazie all'aiuto di un'amica che, recatasi con un fabbro, sarebbe riuscita ad aprire la porta dell'abitazione e a condurla a casa della madre. Ha poi chiarito che aveva ricevuto ausilio all'espatrio da questa stessa amica, che le aveva acquistato il biglietto aereo per l'Italia.
Ad alimentare dubbi sulla effettiva condizione di vita della ricorrente v'è poi un'ulteriore incongruenza che emerge dal confronto fra le dichiarazioni rese nel corso delle due audizioni: la donna, in un primo momento, ha sostenuto che al momento dell'espatrio era disoccupata, perché il compagno, eroso della sua irrefrenabile gelosia, le impediva di lavorare, e, poi, ha precisato di aver lavorato in pasticceria sino al momento della partenza.
Invero, a fronte delle incongruenze evidenziate, risulta poco credibile la scelta della richiedente di non denunciare la violenza domestica per il solo fatto che il suo compagno fosse amico di un poliziotto, preferendo affrontare direttamente l'espatrio e lasciando nel
Paese d'origine suo figlio e la sua famiglia.
Pag. 5 di 14 Del resto, fonti accreditare riferiscono che la GI è oggi fornita di strumenti normativi e di risorse materiali volte a tutelare le vittime di violenza domestica, ritenendo la stessa una grave questione cui porre rimedio onde evitare che siano ripetute condotte che violano i diritti umani.6
La GI ha posto in essere diverse strategie di lotta contro la violenza domestica e, a partire dal 2006, sono state introdotte misure di protezione temporanee, come l'assegnazione di un alloggio in favore delle vittime di violenza e misure restrittive in danno degli autori delle violenze, ossia strumenti che consentono alle donne che ne siano vittima di ottenere tutela immediata.7 Inoltre, una riforma del codice penale del 2012 ha specificatamente criminalizzato la violenza domestica, riportandola nell'ambito dei delitti commessi nei confronti di un membro della famiglia (includendovi anche il convivente) e, nel maggio 2017, la GI ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.8
In tale contesto ordinamentale va da ultimo evidenziato che, nella vicenda oggetto di esame,
è stata la stessa ricorrente ad ammettere di temere il reimpatrio per ragioni principalmente economiche, non riuscendo nel suo Paese a trovare un'occupazione redditizia che le consente di sostenere anche le cure mediche della madre.
Poste le ragioni rappresentate, non può dunque riconoscersi alla ricorrente nemmeno il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 comma 5, D.lgs. 251/2007 ss.mm.9.
La protezione internazionale sussidiaria. Escluso dunque lo status di rifugiato, non vi sono nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze 6 OFPRA, Les femmes victimes de violences conjugales, 8 avril 2018, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/9.didr_georgie_les_femmes_victimes_de_violences_conj
Email_1 7 Law of GI On Elimination of Domestic Violence, Protection and Support of Victims of Domestic Violence,
25 May 2006, in https://matsne.gov.ge/en/document/download/26422/2/en/pdf 8 GI Ratifies the Istanbul Convention, 19.05.2017 CP_3 https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2017/05/georgia-ratifies-the-istanbul-convention 9 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”.
Pag. 6 di 14 suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla e nemmeno in sede giudiziale;
in ogni caso, valgono le stesse Controparte_1 considerazioni già affrontate per lo status di rifugiato.
A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»10.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria introdotta dalla lett.
c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”11.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia12 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
Dopo un referendum tenutosi il 31 marzo 1991, la GI ha dichiarato la sua indipendenza dall'Unione Sovietica il 9 aprile 1991. Da allora, ha vissuto tensioni e conflitti con guerre secessioniste combattute in Ossezia del Sud e Abkhazia, eventi che hanno causato migliaia di morti, migliaia di sfollati e hanno creato una situazione politicamente instabile, con territori soggetti all'autorità di governi separatisti: in particolare l'Ossezia del
Sud, che ha una popolazione di circa 35.500 abitanti, ha formalmente dichiarato
Pag. 7 di 14 l'indipendenza dalla GI durante il conflitto armato tra le forze georgiane e le forze separatiste dell'Ossezia del Sud nel 1991-1992 (il conflitto si è concluso nell'estate del 1992, quando le parti in conflitto hanno concordato il dispiegamento di forze di pace congiunte che comprendevano anche truppe russe); come l'Ossezia del Sud, anche l'Abkhazia ha combattuto un conflitto separatista con la GI nel 1992-1994 (l'Abkhazia, che ha una popolazione di circa 250.000 abitanti, si è dichiarata indipendente con la promulgazione della sua costituzione nel 1994 e poi formalmente nel 1999).
Il conflitto georgiano-abcaso si è concluso con la firma del cosiddetto Accordo di Mosca nel 1994, che prevedeva anche il dispiegamento della forza di pace della Comunità degli
Stati Indipendenti. Tra il 1993 e il 2008, numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) hanno fatto riferimento all'”Abkhazia, Repubblica di
GI”, affermando la sovranità e l'integrità territoriale della GI. Pur facendo formalmente parte della GI, sia l'Abkhazia che l'Ossezia del Sud sono da allora sotto il controllo di governi separatisti13.
Dopo un periodo di pesanti combattimenti tra le forze georgiane e quelle dell'Ossezia del
Sud, le truppe russe sono entrate in Ossezia del Sud l'8 agosto 2008. I combattimenti hanno coinvolto le forze russe, georgiane, dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia. Durante
l'intervento, le truppe russe si sono spostate oltre i confini tradizionali dell'Ossezia del Sud
e hanno lanciato attacchi vicino alla capitale georgiana. Le forze russe sono riuscite a sconfiggere le principali forze georgiane, costringendole a ritirarsi.
Il 10 agosto, i russi hanno consolidato la loro posizione in Ossezia del Sud. La Russia è entrata in GI anche attraverso l'Abkhazia e ha scacciato le forze georgiane presenti, assumendo il pieno controllo della regione. Il 12 agosto 2008, GI e Russia hanno firmato l'accordo di cessate il fuoco mediato dall'UE.
All'indomani del conflitto del 2008, l'Abkhazia e l'Ossezia del Sud hanno ribadito la loro dichiarazione di indipendenza dalla GI. Il 26 agosto 2008 la Russia li ha riconosciuti come Stati indipendenti. Dal 2008, solo Russia, e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
Per_
hanno riconosciuto l'indipendenza di Abkhazia e Ossezia del Sud. L'Unione Europea
e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) hanno
Pag. 8 di 14 condannato il riconoscimento. Il diritto internazionale generale determina se un'entità secessionista possiede la statualità. Si discute se il riconoscimento sia un criterio. Le truppe russe sono presenti nelle regioni secessioniste sin dalla guerra. L'Abkhazia e l'Ossezia del
Sud hanno firmato trattati con la Russia che le consentono di mantenere basi militari nelle regioni. Nel corso del tempo, la Russia ha aumentato il suo esercizio di controllo in termini militari, politici ed economici, anche con la firma del Trattato di alleanza e partenariato strategico con l'Abkhazia nel 2014 e del Trattato di alleanza e integrazione con l'Ossezia del
Sud nel 2015.
L'Abkhazia e l'Ossezia del Sud hanno firmato trattati con la Russia che consentono di mantenere basi militari nelle regioni. Le truppe russe sono presenti da allora e la Russia ha aumentato il suo controllo in termini militari, politici ed economici, anche con la firma del
Trattato di alleanza e partenariato strategico con l'Abkhazia nel 2014 e del Trattato di alleanza e integrazione con l'Ossezia del Sud nel 2015. Le regioni dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale occupate dalla Russia sono rimaste fuori dal controllo del governo centrale e le autorità de facto sono sostenute dalle forze russe. La cessazione delle ostilità dal 2008 è rimasta in vigore, ma le guardie russe hanno limitato il movimento delle popolazioni locali14.
Nel luglio 2016, è stato stipulato l'accordo EU-GI Association Agreement che prevede impegni di riforme nazionale in cambio di un regime di liberalizzazione dei visti e di accesso al mercato dell'Unione Europea e che dimostra l'intenzione della GI di muoversi nella direzione dell'Unione Europea.15 Nel 2020, si sono tenute le elezioni parlamentari, in occasione delle quali, secondo gli osservatori internazionali, le libertà fondamentali sono state rispettate nonostante vi siano state accuse di pressioni sugli elettori.16
Dal punto di vista della sicurezza, non vengono segnalate situazioni critiche, sebbene rimangano irrisolte le situazioni conflittuali riguardanti le due regioni separatiste georgiane,
l'Abkhazia e l'Ossezia meridionale.17 14 USDOS – Dipartimento di Stato USA : 2021 Country Report on Human Rights Practices: GI, 12 aprile
2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071138.html 15 Bertelsmann Stiftung, BTI 2020 Country Report — GI. : Bertelsmann Stiftung, 2020 CP_4 https://www.ecoi.net/en/file/local/2029512/country_report_2020_GEO.pdf 16 USDOS – Dipartimento di Stato USA : 2021 Country Report on Human Rights Practices: GI, 12 aprile
2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071138.html ; Freedom House: Freedom in the World 2022 - GI, 28 February 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2068730.html 17 USDOS – US Department of State: 2021 Country Report on Human Rights Practices: GI, 12 April 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071138.html
Pag. 9 di 14 Nel 2022 e sino al maggio di quest'anno, la situazione lungo le linee di separazione con l'Ossezia del Sud e l'Abkhazia separatista è rimasta calma;
durante il mese non sono state segnalate detenzioni o costruzioni di recinzioni lungo le linee di separazione18.
Le tensioni politiche in GI per via della guerra in Ucraina sono rimaste elevate, in particolare nell'Ossezia del Sud, dove il governo ha programmato e poi rinviato il referendum sull'adesione alla Russia. La situazione politica è rimasta tesa per tutto il mese, poiché l'opposizione ha continuato ad accusare la leadership di non mostrare sufficiente sostegno all'Ucraina, anche allineandosi maggiormente agli alleati occidentali su posizioni chiave relative all'invasione russa. Il tribunale di Tbilisi ha condannato il 16 maggio il direttore del canale televisivo dell'opposizione a tre anni e mezzo di CP_5 reclusione per abuso di potere. Lo stesso giorno, le ONG locali hanno dichiarato che la cauzione o altre pene più lievi potrebbero sostituire la pena detentiva, mentre i gruppi internazionali per i diritti umani e hanno Controparte_6 Controparte_7 espresso preoccupazione per la sentenza19.
In generale, le criticità segnalate riguardano violazioni dei diritti umani, in particolare contro la libertà di espressione, libertà di riunione pacifica e di associazione. e crimini che coinvolgono violenza o minacce nei confronti di persone e attivisti LGBTIQ. 20
Nel 2022, ACLED ha segnalato 21 eventi rilevanti in totale (di cui 20 rivolte e un episodio di violenza nei confronti dei civili), nessuno delle quali ha causato vittime21.
Nel 2023 ACLED ha segnalato 21 eventi rilevanti in totale (di cui 10 rivolte e 11 episodi di violenza nei confronti dei civili), che hanno causato in totale 2 vittime22.
Nel 2024 ACLED ha segnalato 21 episodi di violenza contro i civili che hanno causato una vittima23.
Alla luce delle informazioni ottenute, seppur si riscontrino nel paese alcune criticità, non si ritiene esistente in GI alcuna situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.lgs. 251/2007 e né che sussista 18 Crisis Group, GI, May 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-alerts-and-may-trends-
2022#georgia 19 Crisis Group, GI, May 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-alerts-and-may-trends-
2022#georgia 20 USDOS – Dipartimento di Stato USA: 2021 Country Report on Human Rights Practices: GI, 12 aprile
2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071138.html 21 ACLED, dashboard GI, (01.01.2022-31.12.2022), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 22 ACLED, dashboard GI, 01.01.2023-31.12.2023), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
23 ACLED, dashboard GI, (01.01.2024-31.12.2024), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
Pag. 10 di 14 pertanto il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità. Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa – facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato la disposizione sopra richiamata per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore, 11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani
e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria24.
La norma impone una valutazione a parametri vincolati e a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare importanza la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale, oltre alla permanenza di legami familiari culturali o sociali nel Paese
d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di
Strasburgo25.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di
Pag. 11 di 14 reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”26, la ricorrente ha prodotto:
- Copia contratto a tempo determinato stipulato con per il periodo Parte_2 decorrente dal 21/09/2022 al 20/01/2023 con le buste paga da settembre a dicembre 2022 e gennaio 2023 di ammontare complessivo pari a euro 3.813,64;
- Denuncia INPS rapporto di lavoro domestico e copia contratto a tempo indeterminato stipulato con a partire dal 05/06/2023 con allegate buste paga da Controparte_8 giugno a dicembre 2023 e da gennaio a settembre 2024 di ammontare complessivo pari a circa euro 17.728,00;
- Denuncia INPS rapporto di lavoro domestico, copia contratto a tempo indeterminato stipulato con con decorrenza dal 01/02/2023, comunicazione di Parte_3 cessazione del rapporto di lavoro 21/02/2023 e certificazione unica dei compensi da lavoro domestico del 2023;
- Denuncia INPS rapporto di lavoro domestico, copia contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con decorrente dal 09/03/2023 e Parte_4 comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del 13/03/2023;
- Copia contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con decorrente Parte_5 dal 23/10/2024 con allegate buste paga dei mesi da ottobre a e dicembre 2024 e da gennaio a marzo 2025 di ammontare complessivo pari a euro 6.311,87;
- Certificazione UNICA del 04/04/2025 emessa da . Parte_5
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti27, è possibile ritenere che la ricorrente abbia intrapreso un percorso di integrazione lavorativa nel Paese
Pag. 12 di 14 ospitante iniziato nel 2022 e proseguito in via continuativa e costante, che le ha consentito nello stesso arco temporale di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. In base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa rappresentata da un contratto a tempo indeterminato- può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana28, lo svolgimento di attività volontariato29, i legami sociali e familiari30; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute31.
Sul punto, la ricorrente ha depositato:
- Certificato di residenza emesso dal Comune di Matera il 13/01/2023;
Pag. 13 di 14 - Autocertificazione nella quale attesta di essere iscritta e di frequentare il corso di lingua italiana presso il C.P.I.A. di Matera;
- Attestato di conoscenza della lingua italiana emesso dal C.T.P. di Matera in data
21/05/2024.
Ebbene, alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, è possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e
8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. SPESE compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Sergio Di Paola Marisa Attollino
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 10 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 11 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 12 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 13 LA, GI (accessed on June 2022), https://www.rulac.org/browse/conflicts/military-occupation-of-
Email_2 24 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 25 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 26 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 27 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 28 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 29 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 30 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 31 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , data di nascita 02/03/1969, Paese Parte_1 C.F._1 di provenienza: GEORGIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. BITONTI ANGELA
MARIA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 14/04/2023, la ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatole il 18/03/2023 e adottato dalla Controparte_1
con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale. Ha chiesto il
[...]
Pag. 1 di 14 riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, quella complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
29/04/2025, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltata davanti alla Commissione in data 24/01/2024,
ha dichiarato di essere nata ad [...] e di essersi trasferita Parte_1 all'età di tre anni a Kutaisi, ove ha vissuto sino alla data della partenza, ossia fino al
22/03/2021. Ha raccontato di aver frequentato il conservatorio diplomandosi in pianoforte e di aver lavorato come insegnante di musica in un asilo. Vedova dal 2013 con un figlio che ora ha trent'anni - a sua volta sposato e con una figlia e attualmente stabilitosi a Kutaisi - ha aggiunto di conoscere diverse lingue, di essere cristiana ortodossa e di non aver mai svolto attività politica.
In merito alle ragioni di espatrio, ha detto di essere partita perché vessata dal suo compagno: ha spiegato che, dopo la morte del marito, aveva avuto problemi economici che l'avevano spinta a lasciare l'insegnamento e a cercare altri lavori più redditizi. In quel periodo, aveva conosciuto un uomo con il quale aveva intrapreso una relazione sfociata nella convivenza.
Tuttavia, con il passare del tempo, il legame si era progressivamente deteriorato e il compagno, che spesso beveva e si ubriacava, era diventato possessivo, geloso e spesso anche aggressivo, tanto che ha riportato un episodio significativo in cui l'uomo le aveva scagliato contro a un oggetto pesante causandole la frattura di un dente. Nonostante avesse tentato di allontanarsi, lui aveva cominciato a pedinarla, seguendola in macchina nei suoi spostamenti e, venuto a conoscenza tramite un amico poliziotto del luogo in cui si era rifugiata, l'aveva sequestrata e rinchiusa in casa per due giorni senza cibo e telefono. Si era quindi rivolta a sua sorella che, mettendola in contatto con un'amica, le aveva proposto di trasferirsi in Italia.
Ha concluso l'audizione sostenendo che, in caso di rimpatrio, l'ex compagno potrebbe rintracciarla e farle del male.
Pag. 2 di 14 DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene esaminata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, il Giudice istruttore ha ritenuto necessario riascoltare la ricorrente al fine di approfondire soprattutto gli aspetti più sensibili emersi nel racconto offerto in sede amministrativa. In data 15/03/2024 è stata dunque espletata l'audizione giudiziale della richiedente, la quale ha sostanzialmente confermato quanto riferito in sede amministrativa, aggiungendo qualche altra informazione significativa.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
02/03/2023 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dalla ricorrente, rilevando che “la vicenda posta a base dell'espatrio, destituita di elementi effettivi di riscontro esterno, non appare ammissibile al beneficio dell'onere agevolato della prova, essendo inficiata nella sua attendibilità dai seguenti aspetti di incoerenza, di contraddizione, di vaghezza o di implausibilità”, evidenziando che la ricorrente, chiamata ad approfondire taluni aspetti della vicenda, avrebbe fornito della risposte “inadeguate”. La ha concluso ritenendo che “ad CP_1 esito di protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
Pag. 3 di 14 Lo status di rifugiato politico. Non sussistano i presupposti della protezione ex art. 7 D.lgs.
251/2007, atteso che non sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta ed implacabile.
È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese4.
In sostanza detto riconoscimento presuppone la verifica dei seguenti elementi essenziali: a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o dove domicilia, se apolide); d) la circostanza per cui la persona, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato5, o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, priva dei caratteri di effettività. 4 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che e cosi fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi e percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 5 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”. Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.
Pag. 4 di 14 Nel caso di specie questi elementi non sono ravvisabili.
Invero, dalle dichiarazioni rese in sede sia amministrativa, sia giurisdizionale è emersa una vicenda che, seppur verosimile, presenta talune incongruenze e molte zone d'ombra che destrutturano il timore di rimpatrio rappresentato dalla ricorrente e richiesto dalla disposizione sopra richiamata per il riconoscimento della protezione internazionale.
In entrambe le audizioni la donna ha genericamente tratteggiato la figura dell'ex compagno come uomo geloso e possessivo, dedito al consumo eccessivo di alcol e incline alla violenza.
Tuttavia, nel raccontare le vessazioni subite, ha utilizzato per lo più frasi stereotipate, riportando unicamente due esempi di violenza, uno dei quali, in particolare (il sequestro subito per due giorni) con esito anche rocambolesco. In particolare, mentre in sede amministrativa ha riferito che un giorno l'uomo le aveva scagliato un oggetto pesante, causandole la frattura di un dente, e che, un'altra volta, venuto a conoscenza del luogo ove si trovava, l'aveva sequestrata in casa per due giorni privandola di cibo e telefono, in sede giudiziale ha invece riportato soltanto quest'ultimo episodio, peraltro fornendone una versione in parte differente. Infatti, alla Commissione la ricorrente aveva detto che era stato lo stesso compagno ad accompagnarla a casa della madre, ove, grazie all'aiuto di sua sorella, era riuscita ad organizzare l'espatrio; nel corso dell'ascolto condotto dal giudice relatore ha dichiarato, invece, di essere stata sequestrata per tre giorni e di essere riuscita a liberarsi grazie all'aiuto di un'amica che, recatasi con un fabbro, sarebbe riuscita ad aprire la porta dell'abitazione e a condurla a casa della madre. Ha poi chiarito che aveva ricevuto ausilio all'espatrio da questa stessa amica, che le aveva acquistato il biglietto aereo per l'Italia.
Ad alimentare dubbi sulla effettiva condizione di vita della ricorrente v'è poi un'ulteriore incongruenza che emerge dal confronto fra le dichiarazioni rese nel corso delle due audizioni: la donna, in un primo momento, ha sostenuto che al momento dell'espatrio era disoccupata, perché il compagno, eroso della sua irrefrenabile gelosia, le impediva di lavorare, e, poi, ha precisato di aver lavorato in pasticceria sino al momento della partenza.
Invero, a fronte delle incongruenze evidenziate, risulta poco credibile la scelta della richiedente di non denunciare la violenza domestica per il solo fatto che il suo compagno fosse amico di un poliziotto, preferendo affrontare direttamente l'espatrio e lasciando nel
Paese d'origine suo figlio e la sua famiglia.
Pag. 5 di 14 Del resto, fonti accreditare riferiscono che la GI è oggi fornita di strumenti normativi e di risorse materiali volte a tutelare le vittime di violenza domestica, ritenendo la stessa una grave questione cui porre rimedio onde evitare che siano ripetute condotte che violano i diritti umani.6
La GI ha posto in essere diverse strategie di lotta contro la violenza domestica e, a partire dal 2006, sono state introdotte misure di protezione temporanee, come l'assegnazione di un alloggio in favore delle vittime di violenza e misure restrittive in danno degli autori delle violenze, ossia strumenti che consentono alle donne che ne siano vittima di ottenere tutela immediata.7 Inoltre, una riforma del codice penale del 2012 ha specificatamente criminalizzato la violenza domestica, riportandola nell'ambito dei delitti commessi nei confronti di un membro della famiglia (includendovi anche il convivente) e, nel maggio 2017, la GI ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.8
In tale contesto ordinamentale va da ultimo evidenziato che, nella vicenda oggetto di esame,
è stata la stessa ricorrente ad ammettere di temere il reimpatrio per ragioni principalmente economiche, non riuscendo nel suo Paese a trovare un'occupazione redditizia che le consente di sostenere anche le cure mediche della madre.
Poste le ragioni rappresentate, non può dunque riconoscersi alla ricorrente nemmeno il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 comma 5, D.lgs. 251/2007 ss.mm.9.
La protezione internazionale sussidiaria. Escluso dunque lo status di rifugiato, non vi sono nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze 6 OFPRA, Les femmes victimes de violences conjugales, 8 avril 2018, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/9.didr_georgie_les_femmes_victimes_de_violences_conj
Email_1 7 Law of GI On Elimination of Domestic Violence, Protection and Support of Victims of Domestic Violence,
25 May 2006, in https://matsne.gov.ge/en/document/download/26422/2/en/pdf 8 GI Ratifies the Istanbul Convention, 19.05.2017 CP_3 https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2017/05/georgia-ratifies-the-istanbul-convention 9 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”.
Pag. 6 di 14 suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla e nemmeno in sede giudiziale;
in ogni caso, valgono le stesse Controparte_1 considerazioni già affrontate per lo status di rifugiato.
A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»10.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria introdotta dalla lett.
c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”11.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia12 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
Dopo un referendum tenutosi il 31 marzo 1991, la GI ha dichiarato la sua indipendenza dall'Unione Sovietica il 9 aprile 1991. Da allora, ha vissuto tensioni e conflitti con guerre secessioniste combattute in Ossezia del Sud e Abkhazia, eventi che hanno causato migliaia di morti, migliaia di sfollati e hanno creato una situazione politicamente instabile, con territori soggetti all'autorità di governi separatisti: in particolare l'Ossezia del
Sud, che ha una popolazione di circa 35.500 abitanti, ha formalmente dichiarato
Pag. 7 di 14 l'indipendenza dalla GI durante il conflitto armato tra le forze georgiane e le forze separatiste dell'Ossezia del Sud nel 1991-1992 (il conflitto si è concluso nell'estate del 1992, quando le parti in conflitto hanno concordato il dispiegamento di forze di pace congiunte che comprendevano anche truppe russe); come l'Ossezia del Sud, anche l'Abkhazia ha combattuto un conflitto separatista con la GI nel 1992-1994 (l'Abkhazia, che ha una popolazione di circa 250.000 abitanti, si è dichiarata indipendente con la promulgazione della sua costituzione nel 1994 e poi formalmente nel 1999).
Il conflitto georgiano-abcaso si è concluso con la firma del cosiddetto Accordo di Mosca nel 1994, che prevedeva anche il dispiegamento della forza di pace della Comunità degli
Stati Indipendenti. Tra il 1993 e il 2008, numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) hanno fatto riferimento all'”Abkhazia, Repubblica di
GI”, affermando la sovranità e l'integrità territoriale della GI. Pur facendo formalmente parte della GI, sia l'Abkhazia che l'Ossezia del Sud sono da allora sotto il controllo di governi separatisti13.
Dopo un periodo di pesanti combattimenti tra le forze georgiane e quelle dell'Ossezia del
Sud, le truppe russe sono entrate in Ossezia del Sud l'8 agosto 2008. I combattimenti hanno coinvolto le forze russe, georgiane, dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia. Durante
l'intervento, le truppe russe si sono spostate oltre i confini tradizionali dell'Ossezia del Sud
e hanno lanciato attacchi vicino alla capitale georgiana. Le forze russe sono riuscite a sconfiggere le principali forze georgiane, costringendole a ritirarsi.
Il 10 agosto, i russi hanno consolidato la loro posizione in Ossezia del Sud. La Russia è entrata in GI anche attraverso l'Abkhazia e ha scacciato le forze georgiane presenti, assumendo il pieno controllo della regione. Il 12 agosto 2008, GI e Russia hanno firmato l'accordo di cessate il fuoco mediato dall'UE.
All'indomani del conflitto del 2008, l'Abkhazia e l'Ossezia del Sud hanno ribadito la loro dichiarazione di indipendenza dalla GI. Il 26 agosto 2008 la Russia li ha riconosciuti come Stati indipendenti. Dal 2008, solo Russia, e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
Per_
hanno riconosciuto l'indipendenza di Abkhazia e Ossezia del Sud. L'Unione Europea
e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) hanno
Pag. 8 di 14 condannato il riconoscimento. Il diritto internazionale generale determina se un'entità secessionista possiede la statualità. Si discute se il riconoscimento sia un criterio. Le truppe russe sono presenti nelle regioni secessioniste sin dalla guerra. L'Abkhazia e l'Ossezia del
Sud hanno firmato trattati con la Russia che le consentono di mantenere basi militari nelle regioni. Nel corso del tempo, la Russia ha aumentato il suo esercizio di controllo in termini militari, politici ed economici, anche con la firma del Trattato di alleanza e partenariato strategico con l'Abkhazia nel 2014 e del Trattato di alleanza e integrazione con l'Ossezia del
Sud nel 2015.
L'Abkhazia e l'Ossezia del Sud hanno firmato trattati con la Russia che consentono di mantenere basi militari nelle regioni. Le truppe russe sono presenti da allora e la Russia ha aumentato il suo controllo in termini militari, politici ed economici, anche con la firma del
Trattato di alleanza e partenariato strategico con l'Abkhazia nel 2014 e del Trattato di alleanza e integrazione con l'Ossezia del Sud nel 2015. Le regioni dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale occupate dalla Russia sono rimaste fuori dal controllo del governo centrale e le autorità de facto sono sostenute dalle forze russe. La cessazione delle ostilità dal 2008 è rimasta in vigore, ma le guardie russe hanno limitato il movimento delle popolazioni locali14.
Nel luglio 2016, è stato stipulato l'accordo EU-GI Association Agreement che prevede impegni di riforme nazionale in cambio di un regime di liberalizzazione dei visti e di accesso al mercato dell'Unione Europea e che dimostra l'intenzione della GI di muoversi nella direzione dell'Unione Europea.15 Nel 2020, si sono tenute le elezioni parlamentari, in occasione delle quali, secondo gli osservatori internazionali, le libertà fondamentali sono state rispettate nonostante vi siano state accuse di pressioni sugli elettori.16
Dal punto di vista della sicurezza, non vengono segnalate situazioni critiche, sebbene rimangano irrisolte le situazioni conflittuali riguardanti le due regioni separatiste georgiane,
l'Abkhazia e l'Ossezia meridionale.17 14 USDOS – Dipartimento di Stato USA : 2021 Country Report on Human Rights Practices: GI, 12 aprile
2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071138.html 15 Bertelsmann Stiftung, BTI 2020 Country Report — GI. : Bertelsmann Stiftung, 2020 CP_4 https://www.ecoi.net/en/file/local/2029512/country_report_2020_GEO.pdf 16 USDOS – Dipartimento di Stato USA : 2021 Country Report on Human Rights Practices: GI, 12 aprile
2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071138.html ; Freedom House: Freedom in the World 2022 - GI, 28 February 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2068730.html 17 USDOS – US Department of State: 2021 Country Report on Human Rights Practices: GI, 12 April 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071138.html
Pag. 9 di 14 Nel 2022 e sino al maggio di quest'anno, la situazione lungo le linee di separazione con l'Ossezia del Sud e l'Abkhazia separatista è rimasta calma;
durante il mese non sono state segnalate detenzioni o costruzioni di recinzioni lungo le linee di separazione18.
Le tensioni politiche in GI per via della guerra in Ucraina sono rimaste elevate, in particolare nell'Ossezia del Sud, dove il governo ha programmato e poi rinviato il referendum sull'adesione alla Russia. La situazione politica è rimasta tesa per tutto il mese, poiché l'opposizione ha continuato ad accusare la leadership di non mostrare sufficiente sostegno all'Ucraina, anche allineandosi maggiormente agli alleati occidentali su posizioni chiave relative all'invasione russa. Il tribunale di Tbilisi ha condannato il 16 maggio il direttore del canale televisivo dell'opposizione a tre anni e mezzo di CP_5 reclusione per abuso di potere. Lo stesso giorno, le ONG locali hanno dichiarato che la cauzione o altre pene più lievi potrebbero sostituire la pena detentiva, mentre i gruppi internazionali per i diritti umani e hanno Controparte_6 Controparte_7 espresso preoccupazione per la sentenza19.
In generale, le criticità segnalate riguardano violazioni dei diritti umani, in particolare contro la libertà di espressione, libertà di riunione pacifica e di associazione. e crimini che coinvolgono violenza o minacce nei confronti di persone e attivisti LGBTIQ. 20
Nel 2022, ACLED ha segnalato 21 eventi rilevanti in totale (di cui 20 rivolte e un episodio di violenza nei confronti dei civili), nessuno delle quali ha causato vittime21.
Nel 2023 ACLED ha segnalato 21 eventi rilevanti in totale (di cui 10 rivolte e 11 episodi di violenza nei confronti dei civili), che hanno causato in totale 2 vittime22.
Nel 2024 ACLED ha segnalato 21 episodi di violenza contro i civili che hanno causato una vittima23.
Alla luce delle informazioni ottenute, seppur si riscontrino nel paese alcune criticità, non si ritiene esistente in GI alcuna situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.lgs. 251/2007 e né che sussista 18 Crisis Group, GI, May 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-alerts-and-may-trends-
2022#georgia 19 Crisis Group, GI, May 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-alerts-and-may-trends-
2022#georgia 20 USDOS – Dipartimento di Stato USA: 2021 Country Report on Human Rights Practices: GI, 12 aprile
2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071138.html 21 ACLED, dashboard GI, (01.01.2022-31.12.2022), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 22 ACLED, dashboard GI, 01.01.2023-31.12.2023), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
23 ACLED, dashboard GI, (01.01.2024-31.12.2024), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
Pag. 10 di 14 pertanto il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità. Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa – facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato la disposizione sopra richiamata per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore, 11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani
e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria24.
La norma impone una valutazione a parametri vincolati e a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare importanza la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale, oltre alla permanenza di legami familiari culturali o sociali nel Paese
d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di
Strasburgo25.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di
Pag. 11 di 14 reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”26, la ricorrente ha prodotto:
- Copia contratto a tempo determinato stipulato con per il periodo Parte_2 decorrente dal 21/09/2022 al 20/01/2023 con le buste paga da settembre a dicembre 2022 e gennaio 2023 di ammontare complessivo pari a euro 3.813,64;
- Denuncia INPS rapporto di lavoro domestico e copia contratto a tempo indeterminato stipulato con a partire dal 05/06/2023 con allegate buste paga da Controparte_8 giugno a dicembre 2023 e da gennaio a settembre 2024 di ammontare complessivo pari a circa euro 17.728,00;
- Denuncia INPS rapporto di lavoro domestico, copia contratto a tempo indeterminato stipulato con con decorrenza dal 01/02/2023, comunicazione di Parte_3 cessazione del rapporto di lavoro 21/02/2023 e certificazione unica dei compensi da lavoro domestico del 2023;
- Denuncia INPS rapporto di lavoro domestico, copia contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con decorrente dal 09/03/2023 e Parte_4 comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del 13/03/2023;
- Copia contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con decorrente Parte_5 dal 23/10/2024 con allegate buste paga dei mesi da ottobre a e dicembre 2024 e da gennaio a marzo 2025 di ammontare complessivo pari a euro 6.311,87;
- Certificazione UNICA del 04/04/2025 emessa da . Parte_5
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti27, è possibile ritenere che la ricorrente abbia intrapreso un percorso di integrazione lavorativa nel Paese
Pag. 12 di 14 ospitante iniziato nel 2022 e proseguito in via continuativa e costante, che le ha consentito nello stesso arco temporale di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. In base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa rappresentata da un contratto a tempo indeterminato- può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana28, lo svolgimento di attività volontariato29, i legami sociali e familiari30; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute31.
Sul punto, la ricorrente ha depositato:
- Certificato di residenza emesso dal Comune di Matera il 13/01/2023;
Pag. 13 di 14 - Autocertificazione nella quale attesta di essere iscritta e di frequentare il corso di lingua italiana presso il C.P.I.A. di Matera;
- Attestato di conoscenza della lingua italiana emesso dal C.T.P. di Matera in data
21/05/2024.
Ebbene, alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, è possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e
8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. SPESE compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Sergio Di Paola Marisa Attollino
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 10 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 11 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 12 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 13 LA, GI (accessed on June 2022), https://www.rulac.org/browse/conflicts/military-occupation-of-
Email_2 24 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 25 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 26 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 27 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 28 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 29 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 30 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 31 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400