Sentenza 23 novembre 2023
Parere definitivo 16 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 23/11/2023, n. 17395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17395 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2023
N. 17395/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10002/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10002 del 2020, proposto dalla Diocesi Copto Ortodossa di San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina, via del Tempio di Giove, 21;
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. della Determina Dirigenziale n. QI/1188/2020 del 25.8.2020 di Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica notificata in data 13.10.2020, recante la reiezione dell'istanza di condono n. 0/569801 del 10.12.2004 relativa alla realizzazione di una tettoia di mq. 234,50 aperta dell'immobile (N.C.E.U. Fg. 1167, part. 62, sub 504) adibito a copertura di un'area interna al comprensorio immobiliare, senza alcun incremento di superficie e volumetria, nonché
2. di ogni altro atto lesivo precedente, presupposto, successivo, conseguente e consequenziale e, in ogni caso lesivo, dell'interesse della diocesi ricorrente all'ottenimento del condono dell'opera ivi incluso, ove occorra, l'ignota e richiamata Relazione di Valutazione prot. n. 60386 del 6.4.2018 e l'ignota e richiamata Relazione istruttoria del 21.6.2018 (prot. 10614); il tutto, con la contestuale
condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento danni in forma specifica con l'emissione e/o il riconoscimento del titolo edilizio in sanatoria ovvero, in via subordinata, a riaprire il procedimento e a riesaminare, ora per allora, l'istanza di condono;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il presente gravame ha ad oggetto la legittimità del provvedimento di rigetto adottato dal Comune di Roma Capitale sulla istanza di condono edilizio ex legge 326/2003 e legge regionale 12/2004 in epigrafe indicata relativa alla “ realizzazione di una tettoia a copertura dell’ingresso principale ” sull’immobile sito in Roma, in via Laurentiana n. 1571;
- sull’immobile in questione sono state presentate altre tre istanze di condono edilizio aventi ad oggetto un ampliamento volumetrico e la realizzazione di due tettoie;
- la ricorrente espone in punto di fatto che l’istanza di condono per cui è giudizio concerne la “ tettoia aperta sui lati deputata a fornire copertura dall’alto all’ingresso principale della Diocesi, senza alcun incremento superficiale e volumetrico ” con dimensioni pari a mq. 234,50 come in epigrafe indicato;
- il provvedimento di diniego, che fa espresso riferimento alla realizzazione di una tettoria di mq. 234,50, è stato adottato in considerazione dell’insistenza di vincoli sull’area oggetto delle opere abusive (nella specie “ Beni Paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. a) del Codice - c -D.M. 25/01/2010-Beni Paesaggistici ex art 134, comma 1, lett. b) del Codice – m - agg.to rif.to Dlgs. 42/2004, Beni paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. c) del Codice – a – a.a.i., P.T.P. 15/5 Decima Trigoria TL b/10 ”) con conseguente insanabilità delle opere ex art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2004;
- avverso tale provvedimento la ricorrente deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere in quanto: l’Amministrazione avrebbe adottato il provvedimento di diniego sulla scorta di un inesistente aumento di volumetria, posto che si sarebbe in realtà in presenza di una tettoia di modeste dimensioni avente natura pertinenziale, e non avrebbe svolto alcun accertamento istruttorio al fine di verificare la reale consistenza dell’intervento; la realizzazione della tettoia rientrerebbe nell’ambito dei c.d. abusi minori (manutenzione straordinaria), con conseguente illegittimità del provvedimento adottato che, sulla scorta di una erronea valutazione di insanabilità ex lege delle opere, avrebbe omesso di acquisire il parere delle Autorità deputate alla tutela dei vincoli insistenti sull’area; l’Amministrazione ha indicato la sussistenza di un triplice regime vincolistico senza tuttavia specificare la natura del vincolo ex art. 142, lett. b), d.lgs. 42/04 che rinvia all’art.142 lett. m) del medesimo d. lgs. (zona di interesse archeologico), omettendo l’indicazione e/o il riferimento alle Tavole o alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), con conseguente difetto di motivazione;
- si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso, attesa la riconducibilità di una tettoia di così ampie dimensioni nell’ambito dei c.d. abusi maggiori con conseguente insanabilità ex lege delle opere abusive, deducendo altresì il superamento dei limiti volumetrici previsti dalla legge (con un evidente riferimento all’istanza di condono relativa all’ampliamento di volumetria sul medesimo fabbricato estranea al presente giudizio);
- con memoria tempestivamente depositata il ricorrente ha ribadito le ragioni poste a sostegno del ricorso, riportando, anch’egli, considerazioni concernenti le altre istanze di condono di cui si è detto in premessa, come tali non pertinenti ai fatti di cui al presente giudizio (in particolare chiede disporsi una verificazione sull’incremento di volumetria dedotto dalla resistente Amministrazione che, come detto, è estraneo al presente giudizio);
- alla pubblica udienza del 14 novembre 2023 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale;
Ritenuto che la questione centrale oggetto di giudizio concerne l’esatta qualificazione giuridica delle opere abusive di cui all’istanza di condono ai fini dell’applicazione della disciplina normativa in materia di c.d. terzo condono edilizio;
Considerato che:
- secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/01, nella misura in cui realizza l’inserimento di nuovi elementi ed impianti ed è quindi subordinata al regime del permesso a costruire, ai sensi dell’art. 10, comma primo, lettera c), dello stesso d.P.R. laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce (Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2023, n. 8504); del resto, in fattispecie analoghe a quelle per cui si procede, la giurisprudenza ha precisato che “ non sussiste la natura pertinenziale nel caso in cui sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata un’opera qualsiasi, quale può essere ad esempio una tettoia, che ne alteri la sagoma ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 5153/2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 72/2018). È stato, altresì, chiarito, che “ la realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione, richiedendo quindi il permesso di costruire, allorché difetti dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 72/2018 cit.);
Ritenuto che l’intervento oggetto dell’istanza di condono appare riconducibile agli interventi che modificano la sagoma o il prospetto del fabbricato cui inerisce, nel senso chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata;
Considerato al riguardo che, sebbene la domanda di condono rechi genericamente nell’oggetto la “realizzazione di una tettoia a copertura dell’ingresso principale”, è incontestato e, dunque, pacifico tra le parti, come in premessa evidenziato, che si sia in presenza di una copertura di dimensioni consistenti; parte ricorrente, del resto, pur avendo argomentato sulla natura modesta e pertinenziale dell’opera abusiva realizzata, non ha addotto alcun elemento dimostrativo a sostegno dell’assunto ed anzi non ha contestato il provvedimento dell’Amministrazione nella parte in cui attribuisce alla tettoia una dimensione di 234,50 mq; appaiono in tal senso infondate le censure mosse all’Amministrazione che non avrebbe svolto un’adeguata istruttoria, a fronte di un’istanza così genericamente formulata e di deduzioni difensive, relative al carattere modesto della tettoia, che in base al principio dispositivo e di vicinanza della prova potevano essere agevolmente dimostrate dalla ricorrente; non assume del resto alcuna rilevanza nel presente giudizio la questione relativa alla volumetria dell’opera, posto che si è in presenza di una tettoia aperta ai lati, con conseguente inutilità di un’eventuale verificazione sul punto, sollecitata in memoria dalla ricorrente e verosimilmente riferita all’ampliamento volumetrico oggetto di una diversa istanza di condono relativa al medesimo immobile;
Considerato altresì che:
- sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269 del 2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, integrate dalle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria ( ex plurimis , in termini: Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2015, n. 2705; 4 aprile 2017 n. 4225; 13 ottobre 2017, n. 10336; 11 luglio 2018, n. 7752; 24 gennaio 2019, n. 931; 9 luglio 2019, n. 9131; 13 marzo 2019, n. 4572; 2 dicembre 2019 n. 13758; 7 gennaio 2020, n. 90; 2 marzo 2020, n. 2743; 26 marzo 2020 n. 2660; 7 maggio 2020, n. 7487; 18 agosto 2020, n. 9252; Sez. Stralcio, 7 giugno 2022 n. 7384; 15 luglio 2022, n. 10072; Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020 n. 425), mentre per le altre tipologie di abusi, riconducibili alle tipologie di illecito di cui ai nn. 1, 2 e 3, del menzionato Allegato, interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive; la norma statale di cui all’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269 del 2003 è chiara nell’indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere; in senso ancor più restrittivo è intervenuta la legge regionale della Regione Lazio n. 12 del 2004, la quale, all’art. 3, comma 1, lettera b), prevede la non sanabilità delle opere realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali;
- quanto alla completezza della motivazione del provvedimento gravato, giova ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, “ il richiamo al vincolo paesaggistico insistente sull’area su cui sono stati realizzati gli abusi edilizi e alle caratteristiche di questi ultimi costituisce in primo luogo motivazione sufficiente a fondare i dinieghi di condono impugnati ” (cfr. Cons. di Stato, sez. VII, 29 novembre 2022, n. 10495), con conseguente carattere vincolato del provvedimento di rigetto e sostanziale inutilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica; a nulla rileva la circostanza che l’Amministrazione non avrebbe correttamente indicato la natura del vincolo di cui ex lett. b) che rinvia all’art.142 lett. m) del d.lgs. 42/2004 (zona di interesse archeologico), atteso che la presenza dii altri vincoli compiutamente identificati è idonea ex se a sostenere l’impianto motivazionale del provvedimento;
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso avverso il provvedimento di diniego di condono va rigettato stante l’infondatezza delle censure proposte;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO