Ordinanza collegiale 15 giugno 2016
Ordinanza collegiale 27 agosto 2021
Sentenza 29 giugno 2022
Sentenza 30 giugno 2022
Ordinanza collegiale 22 novembre 2024
Decreto decisorio 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/06/2022, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2022
N. 01090/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02726/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2015, proposto da
Claudio Luigi Leuci, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Leuci e Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Camera di Commercio di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bartolo Ravenna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione n. 44 del 24/7/2015 di Giunta della Camera di Commercio di Lecce,
di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali,
ove occorra, e per quanto di interesse,
nella misura in cui sono stati richiamati in vita con tale delibera: della nota C.C.I.A.A. prot. n. 28148 del 21/10/2014, delle deliberazioni di Giunta camerale n. 162/2008, n.166 del 27/9/2010, n.149 del 31/7/2012 n.11/2013, n. 231/2013, del Piano industriale di cui alla deliberazione n.187 del 5/12/2014, della determinazione dirigenziale n.166 del 15/3/2013, di tutti i Piani occupazionali e dei provvedimenti della Camera di Commercio di Lecce di approvazione e rideterminazione delle dotazioni organiche per gli anni dal 2008 ad oggi, della nota prot. n.3102 del 26/1/2009 del Segretario Generale della Camera di Commercio, delle deliberazioni di Consiglio camerale n. 11 del 26/7/10 e n. 6 del 28/4/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 2726/2015 in esame, il dott. Leuci chiede l’annullamento della deliberazione 24.07.2015 n. 44 della Giunta della C.C.I.A.A. di Lecce e degli altri provvedimenti a questa presupposti lamentando, in sostanza, che tale deliberazione non assolveva all’obbligo di eseguire il giudicato ad egli favorevole (sentenze n.3061/2015 del Consiglio di Stato e n.2057 del Tar Puglia Lecce sez.II) , ossia lo scorrimento della graduatoria funzionale alla copertura di uno dei posti dirigenziali in vacanza organica.
1.2. Il 12.5.2021 si è costituito in giudizio l’Ente camerale eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con successiva ordinanza collegiale, dopo aver proceduto - ai soli fini istruttori - alla riunione dei ricorsi n.2726/2015 e n. 428/2016, questo Tribunale ha disposto, non essendo ancora la causa matura per la decisione:
“- che la Camera di Commercio resistente produca una dettagliata relazione di chiarimenti in ordine alle retribuzioni individuali di riferimento per i dipendenti della Camera di Commercio per il profilo/i professionale/i che il ricorrente avrebbe potuto conseguire a titolo di stipendio tabellare e di compensi aggiuntivi dal 6.10.2008 fino alla data di immissione in servizio del medesimo; ai bandi di concorso - con specificazione dei relativi requisiti – indetti negli anni in questione per la nomina a Segretario Generale;
- che il ricorrente indichi gli incarichi professionali svolti negli anni in questione e i relativi compensi, producendo le relative dichiarazioni dei redditi e/o ricevute fiscali.”
All’udienza pubblica del 19 maggio – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Come eccepito dalla difesa camerale (in assenza di contestazioni, sul punto, del ricorrente) il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1.Giova una breve ricostruzione della vicenda.
Con determinazione del dirigente n. 635 del 5 agosto 2003, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce bandiva un concorso pubblico per la copertura di 2 posti a dirigente, approvando la relativa graduatoria finale con delibera di Giunta camerale n. 79 del 22 marzo 2004.
Dopo alcuni anni, la Camera resistente bandiva una nuova selezione per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato (cinque anni) con deliberazione n. 163 del 6 ottobre 2008, la quale veniva impugnata, insieme a tutti gli atti susseguenti, inclusi quelli con i quali il concorso si è concluso, innanzi a questo T.A.R. Lecce (R.g. n. 1753/2008), da parte del Dott. Claudio Luigi Leuci (quinto della graduatoria del 2004).
Il ricorso del Dott. Leuci veniva accolto dal T.A.R. Puglia –Lecce, con sentenza n. 1329 del 19 luglio 2012, confermata in sede di appello, da parte del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6906 del 20 dicembre 2013, stante la mancanza di un'adeguata motivazione che giustificasse il bandirsi di una nuova selezione, rispetto allo scorrimento della graduatoria preesistente del 2004.
In pendenza del contenzioso amministrativo sopra richiamato, la Camera resistente bandiva un secondo concorso, attinente alla copertura, questa volta a tempo indeterminato e in via definitiva, di una terza posizione dirigenziale (terza delle tre contemplate nella pianta organica, oltre alle due coperte, appunto, col concorso bandito nel 2003 e concluso nel 2004).
Anche tale selezione veniva impugnata dal dott. Leuci, ottenendo, una sentenza di annullamento da parte del T.A.R. Lecce (R.g. n. 617/2013), la n. 884 del 31 marzo 2014. Quest’ultima sentenza veniva impugnata e confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1921 del 14 aprile 2015.
Il Dott. Leuci, in pendenza del secondo contenzioso di merito avviato, e prima ancora che fosse emessa la sentenza di appello n. 1921/2015, proponeva un ricorso, innanzi a questo T.A.R., per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 del cod. proc. amm., del giudicato sulla sentenza n. 1329/2012, confermata in appello con la sentenza n. 6153/2013, ed anche tale nuovo ricorso veniva accolto, con la sentenza n. 2057 del 31 luglio 2014, interessata anche essa da un appello, rigettato con la sentenza n. 3061 del 17 giugno 2015.
In seguito, questo Tribunale, sempre su istanza del Dott. Leuci, con ordinanza n. 2377 del 10 luglio 2015, nominava un Commissario ad acta che si sostituisse alla Camera rimasta inadempiente, individuandola nella figura del Prefetto di Lecce, che a sua volta delegava il Viceprefetto Dott.ssa Sergi.
Al giudicato formatosi il Commissario dava attuazione con il decreto n. 82431/2015 del 22 ottobre 2015. Tale decreto provvedeva alla copertura della posizione dirigenziale in organico mediante lo scorrimento della graduatoria del 2004, come previsto dal giudicato, ma selezionando direttamente il Dott. Leuci, per saltum, pur non essendo questi il soggetto meglio collocato, vista la migliore collocazione di altri due soggetti (il Dott. Galeota e la Dott.ssa Falcone, rispettivamente al terzo e al quarto posto in graduatoria).
Pertanto, la Camera proponeva sempre innanzi a questo Tribunale un reclamo, ex art. 112, comma 6, del cod. proc. amm., (R.g. n. 3565/2015), chiedendo l'annullamento del decreto commissariale, nonché l'esatta ottemperanza del giudicato formatosi. Contro il decreto commissariale proponeva un ricorso ordinario innanzi al T.A.R. Puglia –Lecce (R.g. n. 3170/2015) anche il Dott. Andrea Galeota, primo dei candidati idonei nella graduatoria del 2004, interessato ad ottenere uno scorrimento ordinario di questa ultima, con conseguente sua assunzione nel ruolo della Camera.
Alle iniziative citate e proposte dalla Camera e dal Dott. Galeota si aggiungeva una nuova iniziativa proposta dal Dott. Leuci, mediante un reclamo ai sensi dell'art. 114, comma 6, del cod. proc. amm. proposto nell'ambito del procedimento di ottemperanza citato (R.g. n. 914/2014), avente ad oggetto non solo il decreto commissariale più volte menzionato (reo di aver ottemperato soltanto in parte il giudicato formatosi), ma anche una serie di provvedimenti amministrativi, tra i quali la delibera della Giunta Camerale n. 44 del 24 luglio 2015; atti e provvedimenti, peraltro, già oggetto di autonomo ricorso, proposto sempre dal Dott. Leuci, pendente innanzi al T.A.R. Puglia - Lecce (R.g. n. 2726/2015).
Nello stesso reclamo il Dott. Leuci chiedeva altresì la condanna della Camera al risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Il T.A.R. adito anzitutto rigettava la domanda cautelare formulata dal Dott. Galeota, con ordinanza n. 50 del 21 gennaio 2016, avverso la quale era interposto appello cautelare ex art. 62 del cod. proc. amm. (Sez. V - R.g. n. 2380/2016; camera di consiglio 25 maggio 2016) e, il 5 febbraio 2016, emetteva anche le seguenti pronunce: 1) la sentenza n. 265/2016, con la quale veniva dichiarata la irricevibilità per tardività del reclamo proposto dalla Camera resistente (R.g. n. 3565/2015); 2) la sentenza n. 263/2016, di accoglimento parziale del reclamo del Dott. Leuci (R.g. n. 914/2014), previa conversione in nuovo ricorso per l'ottemperanza, con declaratoria dell'obbligo dell’Ente Camerale di immettere in servizio il Dott. Leuci, rigettando, però, la domanda di risarcimento del danno proposta dal Dott. Leuci.
Entrambe le sentenze richiamate divenivano oggetto di appello da parte della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Lecce (Sez. V — R.g. n. 221/2016 e 222/2016). Anche il Dott. Galeota proponeva appello (Sez. V — R.g. n. 220/2016) contro la sentenza n, 263/2016, nella parte in cui disponeva la immediata assunzione del Dott. Leuci.
La sentenza n. 263/2016, con riguardo al capo di sentenza sfavorevole con il quale il T.A.R. adito aveva respinto la domanda risarcitoria presentata dal dott. Leuci, non veniva appellata da quest’ultimo.
Nel frattempo, con provvedimento del 22 ottobre 2015 n. 82431/2015, il Commissario ad acta incaricato dal Tribunale ha provveduto alla copertura della posizione dirigenziale in organico mediante lo scorrimento della graduatoria del 2004, come previsto dal giudicato, selezionando direttamente il Dott. Leuci, per saltum, pur non essendo questi il soggetto meglio collocato; successivamente, come risulta dagli atti depositati in giudizio dalla Camera di Commercio resistente il 12.05.2021, il dott. Leuci è stato assunto presso l’Ente camerale, in esecuzione delle citate sentenze, in data 10.07.2017 e con successive deliberazioni della Giunta Camerale quest’ultima ha adeguato la programmazione e la dotazione organica dell’Ente.
2.2. Effettuata tale ricostruzione, può pacificamente condividersi l’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla difesa camerale, sia perchè la deliberazione n. 44 del 24/7/2015 della Camera di Commercio di Lecce era già venuta meno per effetto della sentenza di annullamento n.236/2016 del T.AR. Lecce, (in quanto elusiva del giudicato favorevole al Leuci), confermata dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 1904/2017, sia perché, nelle more, il dottor Leuci, è stato assunto presso l’Ente camerale.
In definitiva, alcun interesse può residuare in capo al ricorrente dall’impugnativa degli atti impugnati, risultando pacifico che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, alla stregua della situazione in fatto o in diritto sopravvenuta a quella esistente al tempo della proposizione del gravame.
Osserva, inoltre, il Tribunale che non residuano neppure aspetti risarcitori, sia perché non lamentati, sia perché, con separato giudizio n.428/2016 deciso in pari data, il ricorrente ha proposto un autonomo e nuovo ricorso, innanzi questo Tribunale, che, sebbene strutturato come nuovo ricorso per l'ottemperanza, ex artt. 112 del cod. proc. amm., contiene anche richieste risarcitorie.
3. In definitiva, nessuna utilità può residuare in capo al ricorrente dalla prosecuzione del presente giudizio il quale deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giustificati motivi (fra cui la peculiarità e complessità della controversia oltre che l’accoglimento dell’eccezione di improcedibilità del ricorso spiegata dalla difesa camerale) per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO