Articolo 7 della Legge 23 giugno 1961, n. 520
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 luglio 1961
Art. 7.
Al momento della cessazione del rapporto, al personale a contratto avente almeno un anno di servizio e' corrisposta una indennita' commisurata da una mensilita' della retribuzione, in godimento all'atto della cessazione stessa, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.
L'indennita' non e' dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lett. b), c) e d) dell'articolo 5, ed e' ridotta di un terzo in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.
Nel caso di decesso l'indennita' e' corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa e ai figli minori.
Entrata in vigore il 20 luglio 1961