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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. GIANMICHELE MARCELLI Presidente Rel.
Dott. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dott. CESARE MARZIALI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 529 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura speciale dall'Avv. Christian Artale e dall'Avv. Simone
Facchinetti ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Facchinetti in Varedo (MB), Via
Torino n. 3/5
- APPELLANTE
–
E
(P.I.: ) e (P.I.: CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
), entrambe in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate P.IVA_3
e difese per procura speciale dall'Avv. Isabella Forlani e dall'Avv. Francesco Coli, ed elettivamente domiciliate presso lo studio della prima in Pesaro (PU), Via Rossi n. 130/2
- APPELLATE –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 319/2023, pubblicata in data
6.05.2023 in materia di vendita di cose mobili CONCLUSIONI: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pesaro adito con la sentenza in epigrafe rigettava la domanda proposta da
[...]
volta a ottenere la condanna di e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in via solidale e/o alternativa e/o concorrente tra loro, al risarcimento del danno subito in
[...]
relazione ai vizi di progettazione delle pale eoliche che l'attrice aveva acquistato da CP_1
e quantificato in euro 1.778.988,00 oltre Iva. L'attrice, che dopo aver acquistato le pale le
[...]
aveva rivendute ad altre sette società, aveva agito in qualità di cessionaria dei crediti risarcitori;
tuttavia, il giudice di prime cure aveva ritenuto il difetto di titolarità del diritto in capo alla stessa, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria. impugnava la suddetta pronuncia e, previo accertamento dei difetti di Parte_1
progettazione delle pale eoliche oggetto di compravendita e della responsabilità ex art. 1490 c.c. di ed ex art. 1218 c.c. di chiedeva la condanna Controparte_1 Controparte_2
delle stesse in via solidale e/o alternativa e/o concorrente al risarcimento del danno subito, quantificato in euro 1.778.988,00 oltre Iva o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello proposto, con conferma della sentenza impugnata;
riproponevano inoltre ex art. 346
c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte.
L'appellante prospettava le doglianze di seguito indicate.
Con il primo motivo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la carenza di legittimazione attiva in capo alla per non avere questa offerto la prova Parte_1
scritta dell'intervenuta cessione dei crediti risarcitori. Lamentava inoltre l'errore in cui era in corso il giudice di prime cure laddove aveva ritenuto che il contratto di cessione del credito prodotto con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. integrasse una nuova domanda, quando invece doveva riconoscersi ad esso valore confermativo dell'originaria cessione conclusa tra le parti.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata non ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_1
bensì ha rilevato, in capo alla stessa, il difetto di titolarità del diritto sostanziale. Ciò, non
[...]
tanto e non solo perché non è stata offerta la prova delle cessioni del credito, ma perché il giudice di prime cure ha ritenuto provato il contrario, ovvero la conservazione del diritto al risarcimento in capo alle società sub-acquirenti: ha sostenuto infatti che le “deleghe” prodotte quali prove delle cessioni integrassero dei mandati con rappresentanza, i quali per definizione presuppongono il mantenimento, in capo al rappresentato, della titolarità del diritto o dei diritti che il rappresentante ha l'obbligo di esercitare in nome e per conto del primo.
Tanto precisato, posto che con la sopraindicata censura intende tuttora affermare Parte_1
di aver ottenuto il trasferimento in proprio favore dei crediti risarcitori delle società sub-acquirenti e dunque di essere titolare degli stessi, occorre esaminare se abbia offerto prova della cessione: se è vero che la cessione del credito non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem tantum, parte appellante non ha comunque provato il perfezionamento della fattispecie traslativa dei crediti.
Sulla base dell'esame delle deleghe prodotte unitamente all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, deve infatti ritenersi, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, che le sette società sub-acquirenti non abbiano voluto cedere i propri crediti risarcitori a favore della
[...]
bensì conferire alla stessa un mandato con rappresentanza per l'esercizio dei diritti Parte_1
risarcitori nei confronti della Controparte_1
La qualificazione dei sette contratti in questione in termini di altrettanti mandati, può essere desunta, in applicazione delle regole di cui agli artt. 1362 ss. c.c., sia dal tenore letterale delle singole clausole sia dalla lettura sistematica delle stesse.
I contratti, tutti identici tra loro nei contenuti e diversi solo per la parte mandante, precisano dapprima l'oggetto dei negozi, individuandolo in un incarico di gestione della pretesa risarcitoria vantata nei confronti della venditrice (la società che, di volta in volta, riveste la figura di mandante,
“conferisce mandato alla società […] per la gestione della controversia nata Parte_1 contro la società ), per poi specificare gli effetti che le parti hanno inteso produrre Controparte_1
mediante la sottoscrizione degli stessi, ovvero l'esercizio di diritti, da parte della mandataria, in nome e per conto della mandante (“la società potrà agire in mio nome e conto, Parte_1 rato e valido l'operato, al fine di ottenere il miglior risarcimento dalla società costruttrice della pala eolica difettosa” nonché “così come ivi delegata – potrà incaricare tecnici, periti, avvocati e altri professionisti volti a ottenere quanto sopra”).
Assume inoltre rilevanza, ai fini della suddetta qualificazione, la clausola con cui le società sub- acquirenti riconoscono a favore di una somma pari al 5% del risarcimento “in Parte_1
caso di transazione e/o positivo esito delle trattative stragiudiziali/mediazione/giudizio”: non essendo previsto un obbligo di trasferimento del risarcimento, una volta ottenuto, dalla Parte_1
alle società sub-acquirenti, tale clausola si spiega soltanto ritenendo che tale risarcimento
[...]
spetti direttamente alle società sub-acquirenti, in quanto soggetti titolari del credito. Né la cessione può dirsi provata sulla base della scrittura del 27.04.2021, formata dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado e prodotta con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3
c.p.c..
Anche a non volerlo qualificare come autonoma cessione sopravvenuta, in quanto tale integrante una domanda nuova inammissibile, si ritiene che tale negozio non possa comunque assumere quel valore ricognitivo-accertativo che le parti stipulanti, e dunque l'odierna appellante che l'ha prodotto in giudizio, hanno inteso assegnargli, al fine di provare che i contratti precedentemente sottoscritti integrano delle cessioni del credito e che dunque già con gli stessi le società sub-acquirenti hanno inteso trasferire alla i loro crediti risarcitori. Parte_1
Stante quanto sopra affermato in relazione alla natura dei suddetti contratti, si ritiene al contrario che il negozio di accertamento in questione corrobori proprio la loro qualificazione in termini di mandati. I due isolati e sintetici cenni ad una pretesa cessione del credito (“confermano […] di aver ceduto il relativo credito” e “confermano la intervenuta cessione del credito”) assumono infatti valore recessivo rispetto al contenuto complessivo del negozio, nel quale sono riportate per intero alcune clausole già incluse nei precedenti mandati, ed in particolare quelle che fanno riferimento al diritto di di agire in nome e per conto delle società sub-acquirenti e di incaricare, Parte_1 così “delegata”, i professionisti utili a ottenere il risarcimento: tali clausole sarebbero state del tutto superflue se tra le parti fosse realmente intervenuta una cessione, posto che l'acquisizione del credito risarcitorio in capo alla avrebbe comportato di per sé il diritto della Parte_1
stessa, in quanto titolare, di esercitare tutte le azioni utili al soddisfacimento della pretesa risarcitoria.
Con il secondo motivo l'appellante impugnava la sentenza di primo grado per difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove richieste.
Il motivo è infondato.
Occorre richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione” (Cass. Civ., ord. n. 34639/2023).
L'odierna parte appellante depositava infatti in data 14.11.2022 note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, nelle quali si riportava al foglio di precisazione delle conclusioni depositato nella medesima data: dall'esame di tale documento non si evince alcun riferimento alle istanze istruttorie già avanzate e respinte dal giudice di prime cure, al contrario l'allora parte attrice faceva in quella sede “riserva di articolare idonei mezzi istruttori, entro gli assegnandi termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.”.
Con il terzo motivo l'appellante censurava la sentenza impugnata per difetto di motivazione in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
Quanto alla condanna, si rileva che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che ha condotto al rigetto totale delle pretese avanzate dall'allora parte attrice;
con riferimento al quantum, si osserva che il giudicante ha individuato lo scaglione corretto in relazione al valore della domanda e, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha liquidato le spese entro il limite del minimo e del massimo tariffario, non necessitando pertanto tale statuizione di una specifica motivazione (cfr. ex multis, Cass. Civ., sent. n. 20289/2015).
Le spese di lite del presente grado vanno liquidate in applicazione del medesimo principio della soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.
Per quanto sopra esposto, ogni ulteriore questione assorbita, la Corte di Appello rigetta l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e di tutte in persona dei
[...] Controparte_1 Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante a rifondere a ciascuna delle appellate le spese di lite del grado, spese liquida in euro 34.001,00, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
Ancona, così deciso li 18.03.2025
Il Presidente Est.
Dott. Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. GIANMICHELE MARCELLI Presidente Rel.
Dott. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dott. CESARE MARZIALI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 529 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura speciale dall'Avv. Christian Artale e dall'Avv. Simone
Facchinetti ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Facchinetti in Varedo (MB), Via
Torino n. 3/5
- APPELLANTE
–
E
(P.I.: ) e (P.I.: CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
), entrambe in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate P.IVA_3
e difese per procura speciale dall'Avv. Isabella Forlani e dall'Avv. Francesco Coli, ed elettivamente domiciliate presso lo studio della prima in Pesaro (PU), Via Rossi n. 130/2
- APPELLATE –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 319/2023, pubblicata in data
6.05.2023 in materia di vendita di cose mobili CONCLUSIONI: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pesaro adito con la sentenza in epigrafe rigettava la domanda proposta da
[...]
volta a ottenere la condanna di e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in via solidale e/o alternativa e/o concorrente tra loro, al risarcimento del danno subito in
[...]
relazione ai vizi di progettazione delle pale eoliche che l'attrice aveva acquistato da CP_1
e quantificato in euro 1.778.988,00 oltre Iva. L'attrice, che dopo aver acquistato le pale le
[...]
aveva rivendute ad altre sette società, aveva agito in qualità di cessionaria dei crediti risarcitori;
tuttavia, il giudice di prime cure aveva ritenuto il difetto di titolarità del diritto in capo alla stessa, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria. impugnava la suddetta pronuncia e, previo accertamento dei difetti di Parte_1
progettazione delle pale eoliche oggetto di compravendita e della responsabilità ex art. 1490 c.c. di ed ex art. 1218 c.c. di chiedeva la condanna Controparte_1 Controparte_2
delle stesse in via solidale e/o alternativa e/o concorrente al risarcimento del danno subito, quantificato in euro 1.778.988,00 oltre Iva o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello proposto, con conferma della sentenza impugnata;
riproponevano inoltre ex art. 346
c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte.
L'appellante prospettava le doglianze di seguito indicate.
Con il primo motivo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la carenza di legittimazione attiva in capo alla per non avere questa offerto la prova Parte_1
scritta dell'intervenuta cessione dei crediti risarcitori. Lamentava inoltre l'errore in cui era in corso il giudice di prime cure laddove aveva ritenuto che il contratto di cessione del credito prodotto con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. integrasse una nuova domanda, quando invece doveva riconoscersi ad esso valore confermativo dell'originaria cessione conclusa tra le parti.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata non ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_1
bensì ha rilevato, in capo alla stessa, il difetto di titolarità del diritto sostanziale. Ciò, non
[...]
tanto e non solo perché non è stata offerta la prova delle cessioni del credito, ma perché il giudice di prime cure ha ritenuto provato il contrario, ovvero la conservazione del diritto al risarcimento in capo alle società sub-acquirenti: ha sostenuto infatti che le “deleghe” prodotte quali prove delle cessioni integrassero dei mandati con rappresentanza, i quali per definizione presuppongono il mantenimento, in capo al rappresentato, della titolarità del diritto o dei diritti che il rappresentante ha l'obbligo di esercitare in nome e per conto del primo.
Tanto precisato, posto che con la sopraindicata censura intende tuttora affermare Parte_1
di aver ottenuto il trasferimento in proprio favore dei crediti risarcitori delle società sub-acquirenti e dunque di essere titolare degli stessi, occorre esaminare se abbia offerto prova della cessione: se è vero che la cessione del credito non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem tantum, parte appellante non ha comunque provato il perfezionamento della fattispecie traslativa dei crediti.
Sulla base dell'esame delle deleghe prodotte unitamente all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, deve infatti ritenersi, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, che le sette società sub-acquirenti non abbiano voluto cedere i propri crediti risarcitori a favore della
[...]
bensì conferire alla stessa un mandato con rappresentanza per l'esercizio dei diritti Parte_1
risarcitori nei confronti della Controparte_1
La qualificazione dei sette contratti in questione in termini di altrettanti mandati, può essere desunta, in applicazione delle regole di cui agli artt. 1362 ss. c.c., sia dal tenore letterale delle singole clausole sia dalla lettura sistematica delle stesse.
I contratti, tutti identici tra loro nei contenuti e diversi solo per la parte mandante, precisano dapprima l'oggetto dei negozi, individuandolo in un incarico di gestione della pretesa risarcitoria vantata nei confronti della venditrice (la società che, di volta in volta, riveste la figura di mandante,
“conferisce mandato alla società […] per la gestione della controversia nata Parte_1 contro la società ), per poi specificare gli effetti che le parti hanno inteso produrre Controparte_1
mediante la sottoscrizione degli stessi, ovvero l'esercizio di diritti, da parte della mandataria, in nome e per conto della mandante (“la società potrà agire in mio nome e conto, Parte_1 rato e valido l'operato, al fine di ottenere il miglior risarcimento dalla società costruttrice della pala eolica difettosa” nonché “così come ivi delegata – potrà incaricare tecnici, periti, avvocati e altri professionisti volti a ottenere quanto sopra”).
Assume inoltre rilevanza, ai fini della suddetta qualificazione, la clausola con cui le società sub- acquirenti riconoscono a favore di una somma pari al 5% del risarcimento “in Parte_1
caso di transazione e/o positivo esito delle trattative stragiudiziali/mediazione/giudizio”: non essendo previsto un obbligo di trasferimento del risarcimento, una volta ottenuto, dalla Parte_1
alle società sub-acquirenti, tale clausola si spiega soltanto ritenendo che tale risarcimento
[...]
spetti direttamente alle società sub-acquirenti, in quanto soggetti titolari del credito. Né la cessione può dirsi provata sulla base della scrittura del 27.04.2021, formata dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado e prodotta con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3
c.p.c..
Anche a non volerlo qualificare come autonoma cessione sopravvenuta, in quanto tale integrante una domanda nuova inammissibile, si ritiene che tale negozio non possa comunque assumere quel valore ricognitivo-accertativo che le parti stipulanti, e dunque l'odierna appellante che l'ha prodotto in giudizio, hanno inteso assegnargli, al fine di provare che i contratti precedentemente sottoscritti integrano delle cessioni del credito e che dunque già con gli stessi le società sub-acquirenti hanno inteso trasferire alla i loro crediti risarcitori. Parte_1
Stante quanto sopra affermato in relazione alla natura dei suddetti contratti, si ritiene al contrario che il negozio di accertamento in questione corrobori proprio la loro qualificazione in termini di mandati. I due isolati e sintetici cenni ad una pretesa cessione del credito (“confermano […] di aver ceduto il relativo credito” e “confermano la intervenuta cessione del credito”) assumono infatti valore recessivo rispetto al contenuto complessivo del negozio, nel quale sono riportate per intero alcune clausole già incluse nei precedenti mandati, ed in particolare quelle che fanno riferimento al diritto di di agire in nome e per conto delle società sub-acquirenti e di incaricare, Parte_1 così “delegata”, i professionisti utili a ottenere il risarcimento: tali clausole sarebbero state del tutto superflue se tra le parti fosse realmente intervenuta una cessione, posto che l'acquisizione del credito risarcitorio in capo alla avrebbe comportato di per sé il diritto della Parte_1
stessa, in quanto titolare, di esercitare tutte le azioni utili al soddisfacimento della pretesa risarcitoria.
Con il secondo motivo l'appellante impugnava la sentenza di primo grado per difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove richieste.
Il motivo è infondato.
Occorre richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione” (Cass. Civ., ord. n. 34639/2023).
L'odierna parte appellante depositava infatti in data 14.11.2022 note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, nelle quali si riportava al foglio di precisazione delle conclusioni depositato nella medesima data: dall'esame di tale documento non si evince alcun riferimento alle istanze istruttorie già avanzate e respinte dal giudice di prime cure, al contrario l'allora parte attrice faceva in quella sede “riserva di articolare idonei mezzi istruttori, entro gli assegnandi termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.”.
Con il terzo motivo l'appellante censurava la sentenza impugnata per difetto di motivazione in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
Quanto alla condanna, si rileva che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che ha condotto al rigetto totale delle pretese avanzate dall'allora parte attrice;
con riferimento al quantum, si osserva che il giudicante ha individuato lo scaglione corretto in relazione al valore della domanda e, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha liquidato le spese entro il limite del minimo e del massimo tariffario, non necessitando pertanto tale statuizione di una specifica motivazione (cfr. ex multis, Cass. Civ., sent. n. 20289/2015).
Le spese di lite del presente grado vanno liquidate in applicazione del medesimo principio della soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.
Per quanto sopra esposto, ogni ulteriore questione assorbita, la Corte di Appello rigetta l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e di tutte in persona dei
[...] Controparte_1 Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante a rifondere a ciascuna delle appellate le spese di lite del grado, spese liquida in euro 34.001,00, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
Ancona, così deciso li 18.03.2025
Il Presidente Est.
Dott. Gianmichele Marcelli