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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/04/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4108/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Presidente Dott. Antonio Buccaro, in funzione di Giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 4108/2020 promossa da:
TRA
, (C.F., , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Michele Padalino, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Foggia al viale
Francia n. 24
Appellante
CONTRO
, (P.IVA, ), in persona del procuratore del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, dott. (C.F., ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Federico Giusto, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore Avv. Caterina
in Avellino P.zza Della Libertà n. 39 Parte_2
Appellato
CONTRO Cont
, (C.F., , dom.ta ex lege presso in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., in Milano, c.so Sempione n.39
Appellato contumace
CONTRO Cont
, (C.F./ P.IVA, , dom.ta ex lege presso in persona del legale CP_4 P.IVA_3
rappresentante p.t., in Milano, c.so Sempione n.39
Appellato contumace
CONTRO
pagina 1 di 11 Cont
, (P.I., ), dom.ta ex lege presso in persona del legale rappresentante p.t., CP_5 P.IVA_4
in Milano, c.so Sempione n.39
Appellato contumace
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 gennaio 2025, tenuta secondo il modello della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante, , ha convenuto in Parte_1 giudizio, l' l' , , e CP_1 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 CP_5
[...
impugnando la sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Foggia, n. 350/2020, depositata in data 18.06.2020.
1.In fatto, l'odierno appellante, , ha evocato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Foggia, i già citati convenuti al fine di sentire condannare l' al pagamento della somma di euro CP_1
6.632,44 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura Mercedes, classe B, tg.
ES913ZS, di sua proprietà e privo di assicurazione, a seguito del sinistro occorso in data 18.01.2018, ore 20,00 circa.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto:
- che, mentre percorreva, tenendo regolarmente la destra, la via Castelluccio con direzione Strada
Statale n. 16, veniva in collisione con l'autovettura Volkswagen, transitante nel senso opposto di marcia con direzione Segezia;
- che la sua auto veniva attinta nella parte anteriore dall'autovettura Volkswagen Passat, tg.
P4041KA, in proprietà a assicurato con la ma condotta da Controparte_7 CP_5
, la quale, entrata nella curva ad alta velocità, invadeva la carreggiata Controparte_3
opposta di transito e ne causava, quindi, il sinistro;
- che tentava di evitare l'impatto sterzando e frenando, ma non vi riusciva;
- che sono stati vani i tentativi di bonario componimento;
parte attrice ha chiesto, pertanto, di: “accertare che il sinistro è avvenuto con le modalità indicate in narrativa e per esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura pertanto condannare CP_8
Cont l' in persona del legale rapp.te al risarcimento nei confronti dell'attore di tutti i danni subiti nell'incidente per cui vi è causa, per la somma complessiva di euro 6632,44, oltre fermo tecnico, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo o a quella somma maggiore o
pagina 2 di 11 minore che sarà accertata in corso di giudizio. Voglia infine dichiarare l'emananda sentenza quale atto di accertamento nei confronti dei convenuti , Con vittoria di Controparte_3 CP_5 competenze per l'attività stragiudiziale di costituzione in mora, corrispondenza interlocutoria ed invito alla stipulazione di convenzione in negoziazione assistita nonché spese e competenze di causa oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”. Contr Nel costituirsi in giudizio, l' a eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva;
ha contestato, altresì, nel merito la domanda, sia sotto il profilo dell'an che del quantum del danno, in quanto parte istante non ha fornito alcuna prova circa la responsabilità del conducente del veicolo estero;
non ha superato, in subordine, la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., limitandosi a una generica descrizione della dinamica del sinistro.
I convenuti, e e benché regolarmente citati, Controparte_3 Controparte_7 CP_5
non si sono costituiti;
ne è stata, quindi, dichiarata la loro contumacia.
Il giudizio di primo grado, consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione di un teste e nell'espletamento di CTU tecnica, è stato definito con sentenza n. 350/2020 R.G. n. 50/2019, emessa dal Giudice di Pace di Foggia, il quale ha dichiarato la pari responsabilità di entrambi le parti per il sinistro in causa, accogliendo parzialmente la domanda attorea e condannando la convenuta al pagamento di euro 1612,50, a titolo di risarcimento danni, nonché rimborso delle spese anticipate, pagamento spese di lite di giudizio, competenze e spese di CTU.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
impugnata.
Più precisamente, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado, per le seguenti motivazioni: “1) Violazione ed errata applicazione dell'art. 2054 codice civile, comma 2; 2) Erronea interpretazione e valutazione degli esiti istruttori e pertanto violazione degli artt.li 115 e 116 c.p.c.; 3)
Mancato riconoscimento del fermo tecnico di gg 3 (stimato dal CTU) con omissione di motivazione e pronuncia sulla questione”.
In particolare, l'appellante si duole di come il Giudice di prime cure abbia valutato e motivato, a suo dire in modo errato, le risultanze istruttorie, eludendo le dichiarazioni rese dalla testimone, Tes_1
durante l'espletamento dell'istruttoria tenutasi all'udienza del 06.03.2019.
[...]
L'appellante deduce come il teste attraverso le sue dichiarazioni abbia provato pienamente il suo tentativo di evitare l'impatto e, dunque, abbia dimostrato l'assenza di responsabilità nell'occorso sinistro. L'appellante, altresì, deduce che il medesimo non era nella possibilità di avvistare l'auto antagonista, in quanto quest'ultima proveniente da una curva, la quale viaggiava ad elevata velocità invadendo la corsia opposta di marcia.
pagina 3 di 11 Sul quantum, parte appellante si duole di come il giudice di prime cure, oltre a dimezzare il risarcimento per colpa concorsuale, abbia omesso la pronuncia e motivazione circa la ripetizione del danno da fermo tecnico (pari a giorni tre).
Parte appellante ha chiesto, nelle conclusioni: “1) disporre l'acquisizione e deposito del fascicolo
d'Ufficio del proc. 50/19, Giudice di Pace di Foggia, dott.ssa Rocco;
2) accogliere l'appello, e per
l'effetto riformare la sentenza n. 350/20 del GDP di Foggia, nelle parti indicate e per le ragioni suesposte (eliminazione concorso di colpa del 50%, pronuncia su danno da fermo tecnico e riconoscimento della predetta voce di danno); in subordine, qualora il Tribunale adito ritenga vi sia colpa concorsuale del sig. , ridurne il grado a carico del medesimo rispetto a quello Parte_1 accertato dal Giudice di Pace;
3) condannare in favore dell'appellante, al risarcimento CP_1
della residua somma di euro 2057,39, inclusa iva e fermo tecnico come analiticamente determinata per
l'intero in comparsa conclusionale di primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro al soddisfo o a quella somma minore ritenuta di Giustizia;
4) dichiarare l'emenanda sentenza quale atto di accertamento nei confronti dei convenuti , , CP_5 Controparte_3
; 5) Condannare al pagamento delle spese competenze legali del Giudizio Controparte_7 CP_1 di Appello nei confronti dell'Erario”.
Si è costituita l' , la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_9 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, altresì, chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado e, in subordine, in caso di riforma della quota di corresponsabilità nella determinazione dell'evento dannoso, confermarsi comunque il quantum stimato in primo grado per i danni.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 18.01.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte appellante ha, poi, depositato comparsa conclusionale, insistendo nell'accoglimento delle richieste e conclusioni avanzate nei precedenti atti difensivi, previo rigetto delle richieste e conclusioni avversarie, oltre al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio nei confronti dell'Erario, in favore del proprio procuratore;
in caso di accoglimento della domanda e di revoca del gratuito patrocinio, condannare controparte alla rifusione delle competenze legali nei confronti del proprio procuratore.
********
pagina 4 di 11 2. In rito, si osserva che il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata dall' . CP_1 Controparte_6
A tal riguardo, si rileva, in particolare, che l'odierno appellante, in osservanza dell'art. 342 co. 1, c.p.c., ha specificamente indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, le circostanze da cui sarebbe derivata l'erroneità della pronuncia e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.
Occorre precisare che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n. 134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate.
Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile.
Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass.
05.02.2015 n.2143; Cass., 05.05.2017 n.10916; Cass. 14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto, in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che, l'appello, come proposto, è certamente ammissibile in quanto l'appellante, in termini discorsivi, ha compiutamente individuato le parti della decisione che intendono contestare esplicitandone le ragioni, così ponendo l'appellata in condizione di comprendere adeguatamente le doglianze e prendere posizione ed al Tribunale di valutare la fondatezza o meno delle stesse.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' parte appellata, è da CP_1
ritenersi priva di fondamento.
3. Orbene, si passa ad esaminare, nel merito, l'appello e considerato che le censure mosse risultano tutte orientate a minare la valutazione degli elementi della fattispecie invocata e del materiale probatorio, oltreché delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito se ne svolgerà
pagina 5 di 11 una trattazione unitaria, in applicazione del principio della ragione più liquida, con conseguente assorbimento di tutto quanto non esplicitamente trattato.
Nel merito, l'appello è infondato e va disatteso confermando la sentenza di primo grado per le ragioni che si vanno ad esporre.
Si premette come la fattispecie in questione attenga alla materia dei sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli a motori e natanti e la natura extracontrattuale della responsabilità pone a carico della parte che intenda ottenere una pronuncia con attribuzione di responsabilità esclusiva in capo alla controparte ed il relativo risarcimento del danno, l'onere di provare il fatto costitutivo, il danno subito ed il nesso causale tra il primo ed il secondo.
Va aggiunto che in subiecta materia, il legislatore ha anche previsto una presunzione di corresponsabilità, disciplinata dall'art. 2054 co. 2 c.c., che attenua il predetto rigore probatorio ordinariamente previsto a carico del solo soggetto che agisce in giudizio in forza della generale previsione di cui all'art. 2697 c.c., di modo che in caso di raggiungimento della prova del verificarsi del sinistro ad opera di parte attrice, la detta presunzione deve sempre e comunque trovare applicazione ove non venga fornita la prova della responsabilità esclusiva o prevalente della controparte.
La detta presunzione presuppone che parte attrice dia comunque dimostrazione del fatto, del danno e del nesso causale, elementi tutti indispensabili per poter ritenere provato il verificarsi del sinistro che costituisce presupposto imprescindibile di operatività della richiamata presunzione di corresponsabilità.
Ciò posto, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, si deve affermare che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054, co. 2 c.c.
Ne consegue che la valutazione del giudice di primo grado secondo cui la causa del sinistro è da ascrivere alla colpa concorrente di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, merita infatti di essere pienamente condivisa, proprio all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie.
Difatti, sul conducente di un veicolo senza guida di rotaie, che abbia arrecato a cose o persone un danno derivante dalla circolazione del veicolo, incombe l'onere di provare di aver tenuto una condotta idonea ad impedire la verificazione dell'evento, ovvero di aver assunto una condotta che gli abbia consentito di attuare tutte le manovre di emergenza necessarie ed opportune volte a evitare il verificarsi dell'evento dannoso (cfr., Cass. civ., sent. n. 21056/2004; Cass. civ., sent. n. 20814/2004).
Muovendo da tali considerazioni parte appellante aveva pertanto l'onere di provare, nel corso del primo grado di giudizio, i detti presupposti al fine di vedere riconosciuta la responsabilità del veicolo antagonista per ottenere una pronuncia di condanna di quest'ultimo e della compagnia garante per la r.c. al risarcimento dei danni dedotti in atti.
pagina 6 di 11 Tanto premesso, in primo luogo, va rilevato come la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni dell'unico testimone che ha assistito al sinistro stradale, il quale, tuttavia, ha fornito una dichiarazione alquanto sommaria.
Sul punto, sebbene non si dubiti, in accordo con la costante giurisprudenza di merito, che la prova di un fatto quale un sinistro stradale possa essere fornita anche attraverso un solo testimone, è parimenti indubitabile che, in tali fattispecie, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali (che devono essere particolarmente precise e puntuali oltreché circostanziate), all'interno dell'intera cornice probatoria delineatasi dall'istruttoria, dovrà essere operata con particolare prudenza, soprattutto laddove si tratti di un incidente in cui non siano intervenuti, come nella specie, né il 118 né le forze dell'ordine.
Ciò posto, il predetto teste ha reso dichiarazioni alquanto generiche e nulla ha riferito circa gli elementi rilevanti la fattispecie invocata (tra cui la condotta di guida dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro).
Infatti, con riferimento alla teste giova rilevare che, quest'ultima, all'udienza del Testimone_1
06.03.2018, ha fornito la seguente dichiarazione: “preciso che ero trasportata dall'autovettura condotta da mio nipote e ci trovavamo su via Castelluccio e stavamo andando verso la Statale e seguivamo a circa venti metri una Mercedes bianca che transitava davanti a noi nella stessa direzione;
ad un certo punto ho visto un'auto nera che procedeva in direzione opposta di quella auto, in curva ha invaso la corsia percorsa dalla Mercedes e si scontravano in modo frontale;
ho visto che prima dell'impatto il conducente la Mercedes ha tentato di evitare l'urto senza riuscirvi;
ci fermavamo e scendevamo dall'autovettura per vedere cosa era successo e constatavo che la Mercedes subiva danni
a tutta la parte frontale e precisamente cofano, fanali, air bag;
preciso che anche l'altra autovettura aveva subito dei danni anche se di minima entità; ricordo che la signora aveva un accento straniero e ammetteva la propria responsabilità; ricordo che la Mercedes aveva una andatura normale mentre
l'auto nera che veniva di fronte procedeva ad elevata velocità; finché sono rimasta sul posto non sono intervenute autorità poi visto che non si era fatto male nessuno siamo andati via”.
Di tale testimonianza, parte appellante ritiene sia fondamentale ai fini della riconducibilità dell'esclusiva responsabilità, nell'occorso sinistro, al conducente l'autovettura antagonista e della sua sussistenza.
Ciò posto, pur risultando provato l'impatto tra le due autovetture, non sono invece emersi in corso di causa sufficienti elementi probatori per l'esatta graduazione delle colpe: la dinamica dell'incidente descritta dall'unico teste escusso non consente, infatti, di constatare ed asserire che il conducente dell'autovettura di parte attrice abbia effettivamente posto in essere manovre di emergenza, laddove la pagina 7 di 11 frontalità dell'impatto, così come accertato, tra le due autovetture non può accordarsi con una deviazione di emergenza da parte del conducente di parte attrice.
D'altronde, il teste si limita a riferire “che prima dell'impatto il conducente la Mercedes ha tentato di evitare l'urto senza riuscirvi”.
A ciò si aggiunga come la dichiarazione di aver assistito al sinistro ad una distanza di 20 mt dà la misura della fragilità in termini di attendibilità della dichiarazione genericamente resa in ordine ai fatti di causa.
In definitiva, il teste non indica né descrive la precisa dinamica dell'asserito sinistro, non fornendo prova concreta ai fini del superamento di presunzione della corresponsabilità.
Ebbene, nel caso di specie, non risulta in alcun modo provato, in sede testimoniale, che la vittima del sinistro stradale avesse assunto una condotta prudente, improntata al rispetto delle norme del C.d.S.
Non può non rivelarsi, dunque, come la dichiarazione resa nel corso dell'istruttoria dall'unico testimone di parte attrice riferisca in modo generico e superficiale, non permettendo di ritenere provato una specifica responsabilità del veicolo antagonista in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, né di dimostrare una condotta diligente dell'attore; specie se si considerano come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere responsabilità esclusiva e, conseguentemente, risarcimento dei danni subiti.
Da ultimo, desta ulteriore perplessità la circostanza per la quale, nonostante i danni ai mezzi coinvolti a seguito dell'incidente lamentato, non siano state allertate le forze dell'ordine.
Va sottolineato, inoltre, come l'attore, a monte, non abbia fornito neppure in termini di allegazione una chiara ed esatta ricostruzione delle rispettive condotte oggetto di causa, non fornendo i dettagli sulle modalità del sinistro, ovvero sulle rispettive condotte, sia sulle proprie, sia del convenuto, subito prima e subito dopo il danno evento.
Ebbene, alla luce di quanto ut supra illustrato, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, deve affermarsi che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta o una responsabilità concorrente inferiore alla misura del 50% in favore dell'appellante.
Occorre ulteriormente rammentare, difatti, che il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta, dello scontro tra veicoli e introduce la presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti, la quale tanto può operare ove l'onere di allegazione e prova in ordine allo scontro tra i veicoli, che ne costituisce l'antecedente logico giuridico, siano assolti.
pagina 8 di 11 In definitiva, parte appellante non ha assolto al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata.
Dunque, è da ritenersi infondata qualsivoglia censura mossa nei riguardi delle valutazioni istruttorie compiute dal giudice di primo grado, che correttamente ha valutato e confrontato le dichiarazioni in narrativa e la deposizione testimoniale, concludendo per la carenza di riscontri probatori in ordine alla condotta diligente e prudente tenuta dall'odierna appellante.
La valutazione del giudice di primo grado secondo cui la causa del sinistro è da ascrivere alla colpa concorrente di entrambe le parti coinvolte nel sinistro, merita, pertanto, di essere pienamente condivisa, proprio all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie.
Ne consegue che all'esito della ricostruzione dei fatti esposti, deve ritenersi confermato il concorso di colpa di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro di cui è causa nella misura del 50%; la detta valutazione trova giustificazione nell'assenza di prove in grado di dimostrare la diversa dinamica dell'evento richiesta dall'appellante e il rispetto delle norme del C.d.S., nonché dei criteri di diligenza e prudenza.
Ad abundantiam, anche nella perizia del CTU, ing. , (cfr., fascicolo di primo grado), cui Persona_1 si riferisce: “in mancanza di documentazione fotografica inerente il veicolo di controparte, nonché di dati ed elementi di valenza oggettiva quali ad esempio quelli che potrebbero emergere dalla consultazione di un rapporto di Incidente stradale (nello specifico, tracce di frenata al suolo, scarrocciaento, posizione statica finale dei mezzi, ecc.) si ribadisce l'impossibilità a procedere a una ricostruzione analitica (dal fondamento scientifico) e di dettaglio della dinamica del sinistro”, ciò sottolinea la mancata possibilità di ritenere provata una specifica responsabilità del veicolo antagonista in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, più precisamente di dimostrare una condotta diligente dell'attore nel caso che ci occupa.
La domanda risulta, quindi – a conferma di quanto affermato dal GdP e con assorbimento di tutto quanto non ulteriormente esaminato in ordine agli ulteriori motivi di appello da dichiararsi assorbiti -, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per l'accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie, già evidenziata nella sentenza di primo grado.
In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo anche in questa sede l'esame del quantum debeatur e si ritiene di confermarsi che dall'esame complessivo delle risultanze emerge forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie di cui il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità
pagina 9 di 11 esclusiva in capo alla conducente convenuta o una responsabilità concorrente inferiore alla misura del
50% in favore di parte appellante.
La resa motivazione già basta a rigettare l'appello e la domanda così come formulata ed a confermare la sentenza di primo grado e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello, i quali restano integralmente assorbiti dalle ragioni di rigetto già esposte.
4. Venendo alle spese di lite del presente giudizio d'appello – che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) – vista la soccombenza dell'appellante - esse vanno poste a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e andranno pagate personalmente alla parte appellata.
Infatti, l'appellante va condannato personalmente al pagamento delle spese, atteso che, pur essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perche "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (Cass. civ., Sez. VI - 3, 19/06/2012, n. 10053; Cass. civ. Sez. III, 10/12/2012, n. 22381). Le spese tra l'appellante e gli appellati contumaci devono essere dichiarate irripetibili.
5. Da ultimo, ai sensi dell'art.13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_3 Controparte_7 CP_5
regolarmente citati e non costituiti;
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, anche quanto al capo delle spese;
- per l'effetto, condanna personalmente l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per compenso professionale in € 1.701,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti degli appellati contumaci.
pagina 10 di 11 - provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi professionali al difensore della parte attrice ammessa al gratuito patrocinio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 08.04.2025
Il Presidente estensore
Dott. Antonio Buccaro
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Presidente Dott. Antonio Buccaro, in funzione di Giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 4108/2020 promossa da:
TRA
, (C.F., , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Michele Padalino, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Foggia al viale
Francia n. 24
Appellante
CONTRO
, (P.IVA, ), in persona del procuratore del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, dott. (C.F., ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Federico Giusto, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore Avv. Caterina
in Avellino P.zza Della Libertà n. 39 Parte_2
Appellato
CONTRO Cont
, (C.F., , dom.ta ex lege presso in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., in Milano, c.so Sempione n.39
Appellato contumace
CONTRO Cont
, (C.F./ P.IVA, , dom.ta ex lege presso in persona del legale CP_4 P.IVA_3
rappresentante p.t., in Milano, c.so Sempione n.39
Appellato contumace
CONTRO
pagina 1 di 11 Cont
, (P.I., ), dom.ta ex lege presso in persona del legale rappresentante p.t., CP_5 P.IVA_4
in Milano, c.so Sempione n.39
Appellato contumace
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 gennaio 2025, tenuta secondo il modello della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante, , ha convenuto in Parte_1 giudizio, l' l' , , e CP_1 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 CP_5
[...
impugnando la sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Foggia, n. 350/2020, depositata in data 18.06.2020.
1.In fatto, l'odierno appellante, , ha evocato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Foggia, i già citati convenuti al fine di sentire condannare l' al pagamento della somma di euro CP_1
6.632,44 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura Mercedes, classe B, tg.
ES913ZS, di sua proprietà e privo di assicurazione, a seguito del sinistro occorso in data 18.01.2018, ore 20,00 circa.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto:
- che, mentre percorreva, tenendo regolarmente la destra, la via Castelluccio con direzione Strada
Statale n. 16, veniva in collisione con l'autovettura Volkswagen, transitante nel senso opposto di marcia con direzione Segezia;
- che la sua auto veniva attinta nella parte anteriore dall'autovettura Volkswagen Passat, tg.
P4041KA, in proprietà a assicurato con la ma condotta da Controparte_7 CP_5
, la quale, entrata nella curva ad alta velocità, invadeva la carreggiata Controparte_3
opposta di transito e ne causava, quindi, il sinistro;
- che tentava di evitare l'impatto sterzando e frenando, ma non vi riusciva;
- che sono stati vani i tentativi di bonario componimento;
parte attrice ha chiesto, pertanto, di: “accertare che il sinistro è avvenuto con le modalità indicate in narrativa e per esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura pertanto condannare CP_8
Cont l' in persona del legale rapp.te al risarcimento nei confronti dell'attore di tutti i danni subiti nell'incidente per cui vi è causa, per la somma complessiva di euro 6632,44, oltre fermo tecnico, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo o a quella somma maggiore o
pagina 2 di 11 minore che sarà accertata in corso di giudizio. Voglia infine dichiarare l'emananda sentenza quale atto di accertamento nei confronti dei convenuti , Con vittoria di Controparte_3 CP_5 competenze per l'attività stragiudiziale di costituzione in mora, corrispondenza interlocutoria ed invito alla stipulazione di convenzione in negoziazione assistita nonché spese e competenze di causa oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”. Contr Nel costituirsi in giudizio, l' a eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva;
ha contestato, altresì, nel merito la domanda, sia sotto il profilo dell'an che del quantum del danno, in quanto parte istante non ha fornito alcuna prova circa la responsabilità del conducente del veicolo estero;
non ha superato, in subordine, la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., limitandosi a una generica descrizione della dinamica del sinistro.
I convenuti, e e benché regolarmente citati, Controparte_3 Controparte_7 CP_5
non si sono costituiti;
ne è stata, quindi, dichiarata la loro contumacia.
Il giudizio di primo grado, consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione di un teste e nell'espletamento di CTU tecnica, è stato definito con sentenza n. 350/2020 R.G. n. 50/2019, emessa dal Giudice di Pace di Foggia, il quale ha dichiarato la pari responsabilità di entrambi le parti per il sinistro in causa, accogliendo parzialmente la domanda attorea e condannando la convenuta al pagamento di euro 1612,50, a titolo di risarcimento danni, nonché rimborso delle spese anticipate, pagamento spese di lite di giudizio, competenze e spese di CTU.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
impugnata.
Più precisamente, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado, per le seguenti motivazioni: “1) Violazione ed errata applicazione dell'art. 2054 codice civile, comma 2; 2) Erronea interpretazione e valutazione degli esiti istruttori e pertanto violazione degli artt.li 115 e 116 c.p.c.; 3)
Mancato riconoscimento del fermo tecnico di gg 3 (stimato dal CTU) con omissione di motivazione e pronuncia sulla questione”.
In particolare, l'appellante si duole di come il Giudice di prime cure abbia valutato e motivato, a suo dire in modo errato, le risultanze istruttorie, eludendo le dichiarazioni rese dalla testimone, Tes_1
durante l'espletamento dell'istruttoria tenutasi all'udienza del 06.03.2019.
[...]
L'appellante deduce come il teste attraverso le sue dichiarazioni abbia provato pienamente il suo tentativo di evitare l'impatto e, dunque, abbia dimostrato l'assenza di responsabilità nell'occorso sinistro. L'appellante, altresì, deduce che il medesimo non era nella possibilità di avvistare l'auto antagonista, in quanto quest'ultima proveniente da una curva, la quale viaggiava ad elevata velocità invadendo la corsia opposta di marcia.
pagina 3 di 11 Sul quantum, parte appellante si duole di come il giudice di prime cure, oltre a dimezzare il risarcimento per colpa concorsuale, abbia omesso la pronuncia e motivazione circa la ripetizione del danno da fermo tecnico (pari a giorni tre).
Parte appellante ha chiesto, nelle conclusioni: “1) disporre l'acquisizione e deposito del fascicolo
d'Ufficio del proc. 50/19, Giudice di Pace di Foggia, dott.ssa Rocco;
2) accogliere l'appello, e per
l'effetto riformare la sentenza n. 350/20 del GDP di Foggia, nelle parti indicate e per le ragioni suesposte (eliminazione concorso di colpa del 50%, pronuncia su danno da fermo tecnico e riconoscimento della predetta voce di danno); in subordine, qualora il Tribunale adito ritenga vi sia colpa concorsuale del sig. , ridurne il grado a carico del medesimo rispetto a quello Parte_1 accertato dal Giudice di Pace;
3) condannare in favore dell'appellante, al risarcimento CP_1
della residua somma di euro 2057,39, inclusa iva e fermo tecnico come analiticamente determinata per
l'intero in comparsa conclusionale di primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro al soddisfo o a quella somma minore ritenuta di Giustizia;
4) dichiarare l'emenanda sentenza quale atto di accertamento nei confronti dei convenuti , , CP_5 Controparte_3
; 5) Condannare al pagamento delle spese competenze legali del Giudizio Controparte_7 CP_1 di Appello nei confronti dell'Erario”.
Si è costituita l' , la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_9 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, altresì, chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado e, in subordine, in caso di riforma della quota di corresponsabilità nella determinazione dell'evento dannoso, confermarsi comunque il quantum stimato in primo grado per i danni.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 18.01.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte appellante ha, poi, depositato comparsa conclusionale, insistendo nell'accoglimento delle richieste e conclusioni avanzate nei precedenti atti difensivi, previo rigetto delle richieste e conclusioni avversarie, oltre al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio nei confronti dell'Erario, in favore del proprio procuratore;
in caso di accoglimento della domanda e di revoca del gratuito patrocinio, condannare controparte alla rifusione delle competenze legali nei confronti del proprio procuratore.
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pagina 4 di 11 2. In rito, si osserva che il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata dall' . CP_1 Controparte_6
A tal riguardo, si rileva, in particolare, che l'odierno appellante, in osservanza dell'art. 342 co. 1, c.p.c., ha specificamente indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, le circostanze da cui sarebbe derivata l'erroneità della pronuncia e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.
Occorre precisare che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n. 134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate.
Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile.
Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass.
05.02.2015 n.2143; Cass., 05.05.2017 n.10916; Cass. 14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto, in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che, l'appello, come proposto, è certamente ammissibile in quanto l'appellante, in termini discorsivi, ha compiutamente individuato le parti della decisione che intendono contestare esplicitandone le ragioni, così ponendo l'appellata in condizione di comprendere adeguatamente le doglianze e prendere posizione ed al Tribunale di valutare la fondatezza o meno delle stesse.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' parte appellata, è da CP_1
ritenersi priva di fondamento.
3. Orbene, si passa ad esaminare, nel merito, l'appello e considerato che le censure mosse risultano tutte orientate a minare la valutazione degli elementi della fattispecie invocata e del materiale probatorio, oltreché delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito se ne svolgerà
pagina 5 di 11 una trattazione unitaria, in applicazione del principio della ragione più liquida, con conseguente assorbimento di tutto quanto non esplicitamente trattato.
Nel merito, l'appello è infondato e va disatteso confermando la sentenza di primo grado per le ragioni che si vanno ad esporre.
Si premette come la fattispecie in questione attenga alla materia dei sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli a motori e natanti e la natura extracontrattuale della responsabilità pone a carico della parte che intenda ottenere una pronuncia con attribuzione di responsabilità esclusiva in capo alla controparte ed il relativo risarcimento del danno, l'onere di provare il fatto costitutivo, il danno subito ed il nesso causale tra il primo ed il secondo.
Va aggiunto che in subiecta materia, il legislatore ha anche previsto una presunzione di corresponsabilità, disciplinata dall'art. 2054 co. 2 c.c., che attenua il predetto rigore probatorio ordinariamente previsto a carico del solo soggetto che agisce in giudizio in forza della generale previsione di cui all'art. 2697 c.c., di modo che in caso di raggiungimento della prova del verificarsi del sinistro ad opera di parte attrice, la detta presunzione deve sempre e comunque trovare applicazione ove non venga fornita la prova della responsabilità esclusiva o prevalente della controparte.
La detta presunzione presuppone che parte attrice dia comunque dimostrazione del fatto, del danno e del nesso causale, elementi tutti indispensabili per poter ritenere provato il verificarsi del sinistro che costituisce presupposto imprescindibile di operatività della richiamata presunzione di corresponsabilità.
Ciò posto, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, si deve affermare che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054, co. 2 c.c.
Ne consegue che la valutazione del giudice di primo grado secondo cui la causa del sinistro è da ascrivere alla colpa concorrente di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, merita infatti di essere pienamente condivisa, proprio all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie.
Difatti, sul conducente di un veicolo senza guida di rotaie, che abbia arrecato a cose o persone un danno derivante dalla circolazione del veicolo, incombe l'onere di provare di aver tenuto una condotta idonea ad impedire la verificazione dell'evento, ovvero di aver assunto una condotta che gli abbia consentito di attuare tutte le manovre di emergenza necessarie ed opportune volte a evitare il verificarsi dell'evento dannoso (cfr., Cass. civ., sent. n. 21056/2004; Cass. civ., sent. n. 20814/2004).
Muovendo da tali considerazioni parte appellante aveva pertanto l'onere di provare, nel corso del primo grado di giudizio, i detti presupposti al fine di vedere riconosciuta la responsabilità del veicolo antagonista per ottenere una pronuncia di condanna di quest'ultimo e della compagnia garante per la r.c. al risarcimento dei danni dedotti in atti.
pagina 6 di 11 Tanto premesso, in primo luogo, va rilevato come la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni dell'unico testimone che ha assistito al sinistro stradale, il quale, tuttavia, ha fornito una dichiarazione alquanto sommaria.
Sul punto, sebbene non si dubiti, in accordo con la costante giurisprudenza di merito, che la prova di un fatto quale un sinistro stradale possa essere fornita anche attraverso un solo testimone, è parimenti indubitabile che, in tali fattispecie, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali (che devono essere particolarmente precise e puntuali oltreché circostanziate), all'interno dell'intera cornice probatoria delineatasi dall'istruttoria, dovrà essere operata con particolare prudenza, soprattutto laddove si tratti di un incidente in cui non siano intervenuti, come nella specie, né il 118 né le forze dell'ordine.
Ciò posto, il predetto teste ha reso dichiarazioni alquanto generiche e nulla ha riferito circa gli elementi rilevanti la fattispecie invocata (tra cui la condotta di guida dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro).
Infatti, con riferimento alla teste giova rilevare che, quest'ultima, all'udienza del Testimone_1
06.03.2018, ha fornito la seguente dichiarazione: “preciso che ero trasportata dall'autovettura condotta da mio nipote e ci trovavamo su via Castelluccio e stavamo andando verso la Statale e seguivamo a circa venti metri una Mercedes bianca che transitava davanti a noi nella stessa direzione;
ad un certo punto ho visto un'auto nera che procedeva in direzione opposta di quella auto, in curva ha invaso la corsia percorsa dalla Mercedes e si scontravano in modo frontale;
ho visto che prima dell'impatto il conducente la Mercedes ha tentato di evitare l'urto senza riuscirvi;
ci fermavamo e scendevamo dall'autovettura per vedere cosa era successo e constatavo che la Mercedes subiva danni
a tutta la parte frontale e precisamente cofano, fanali, air bag;
preciso che anche l'altra autovettura aveva subito dei danni anche se di minima entità; ricordo che la signora aveva un accento straniero e ammetteva la propria responsabilità; ricordo che la Mercedes aveva una andatura normale mentre
l'auto nera che veniva di fronte procedeva ad elevata velocità; finché sono rimasta sul posto non sono intervenute autorità poi visto che non si era fatto male nessuno siamo andati via”.
Di tale testimonianza, parte appellante ritiene sia fondamentale ai fini della riconducibilità dell'esclusiva responsabilità, nell'occorso sinistro, al conducente l'autovettura antagonista e della sua sussistenza.
Ciò posto, pur risultando provato l'impatto tra le due autovetture, non sono invece emersi in corso di causa sufficienti elementi probatori per l'esatta graduazione delle colpe: la dinamica dell'incidente descritta dall'unico teste escusso non consente, infatti, di constatare ed asserire che il conducente dell'autovettura di parte attrice abbia effettivamente posto in essere manovre di emergenza, laddove la pagina 7 di 11 frontalità dell'impatto, così come accertato, tra le due autovetture non può accordarsi con una deviazione di emergenza da parte del conducente di parte attrice.
D'altronde, il teste si limita a riferire “che prima dell'impatto il conducente la Mercedes ha tentato di evitare l'urto senza riuscirvi”.
A ciò si aggiunga come la dichiarazione di aver assistito al sinistro ad una distanza di 20 mt dà la misura della fragilità in termini di attendibilità della dichiarazione genericamente resa in ordine ai fatti di causa.
In definitiva, il teste non indica né descrive la precisa dinamica dell'asserito sinistro, non fornendo prova concreta ai fini del superamento di presunzione della corresponsabilità.
Ebbene, nel caso di specie, non risulta in alcun modo provato, in sede testimoniale, che la vittima del sinistro stradale avesse assunto una condotta prudente, improntata al rispetto delle norme del C.d.S.
Non può non rivelarsi, dunque, come la dichiarazione resa nel corso dell'istruttoria dall'unico testimone di parte attrice riferisca in modo generico e superficiale, non permettendo di ritenere provato una specifica responsabilità del veicolo antagonista in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, né di dimostrare una condotta diligente dell'attore; specie se si considerano come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere responsabilità esclusiva e, conseguentemente, risarcimento dei danni subiti.
Da ultimo, desta ulteriore perplessità la circostanza per la quale, nonostante i danni ai mezzi coinvolti a seguito dell'incidente lamentato, non siano state allertate le forze dell'ordine.
Va sottolineato, inoltre, come l'attore, a monte, non abbia fornito neppure in termini di allegazione una chiara ed esatta ricostruzione delle rispettive condotte oggetto di causa, non fornendo i dettagli sulle modalità del sinistro, ovvero sulle rispettive condotte, sia sulle proprie, sia del convenuto, subito prima e subito dopo il danno evento.
Ebbene, alla luce di quanto ut supra illustrato, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, deve affermarsi che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta o una responsabilità concorrente inferiore alla misura del 50% in favore dell'appellante.
Occorre ulteriormente rammentare, difatti, che il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta, dello scontro tra veicoli e introduce la presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti, la quale tanto può operare ove l'onere di allegazione e prova in ordine allo scontro tra i veicoli, che ne costituisce l'antecedente logico giuridico, siano assolti.
pagina 8 di 11 In definitiva, parte appellante non ha assolto al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata.
Dunque, è da ritenersi infondata qualsivoglia censura mossa nei riguardi delle valutazioni istruttorie compiute dal giudice di primo grado, che correttamente ha valutato e confrontato le dichiarazioni in narrativa e la deposizione testimoniale, concludendo per la carenza di riscontri probatori in ordine alla condotta diligente e prudente tenuta dall'odierna appellante.
La valutazione del giudice di primo grado secondo cui la causa del sinistro è da ascrivere alla colpa concorrente di entrambe le parti coinvolte nel sinistro, merita, pertanto, di essere pienamente condivisa, proprio all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie.
Ne consegue che all'esito della ricostruzione dei fatti esposti, deve ritenersi confermato il concorso di colpa di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro di cui è causa nella misura del 50%; la detta valutazione trova giustificazione nell'assenza di prove in grado di dimostrare la diversa dinamica dell'evento richiesta dall'appellante e il rispetto delle norme del C.d.S., nonché dei criteri di diligenza e prudenza.
Ad abundantiam, anche nella perizia del CTU, ing. , (cfr., fascicolo di primo grado), cui Persona_1 si riferisce: “in mancanza di documentazione fotografica inerente il veicolo di controparte, nonché di dati ed elementi di valenza oggettiva quali ad esempio quelli che potrebbero emergere dalla consultazione di un rapporto di Incidente stradale (nello specifico, tracce di frenata al suolo, scarrocciaento, posizione statica finale dei mezzi, ecc.) si ribadisce l'impossibilità a procedere a una ricostruzione analitica (dal fondamento scientifico) e di dettaglio della dinamica del sinistro”, ciò sottolinea la mancata possibilità di ritenere provata una specifica responsabilità del veicolo antagonista in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, più precisamente di dimostrare una condotta diligente dell'attore nel caso che ci occupa.
La domanda risulta, quindi – a conferma di quanto affermato dal GdP e con assorbimento di tutto quanto non ulteriormente esaminato in ordine agli ulteriori motivi di appello da dichiararsi assorbiti -, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per l'accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie, già evidenziata nella sentenza di primo grado.
In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo anche in questa sede l'esame del quantum debeatur e si ritiene di confermarsi che dall'esame complessivo delle risultanze emerge forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie di cui il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità
pagina 9 di 11 esclusiva in capo alla conducente convenuta o una responsabilità concorrente inferiore alla misura del
50% in favore di parte appellante.
La resa motivazione già basta a rigettare l'appello e la domanda così come formulata ed a confermare la sentenza di primo grado e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello, i quali restano integralmente assorbiti dalle ragioni di rigetto già esposte.
4. Venendo alle spese di lite del presente giudizio d'appello – che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) – vista la soccombenza dell'appellante - esse vanno poste a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e andranno pagate personalmente alla parte appellata.
Infatti, l'appellante va condannato personalmente al pagamento delle spese, atteso che, pur essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perche "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (Cass. civ., Sez. VI - 3, 19/06/2012, n. 10053; Cass. civ. Sez. III, 10/12/2012, n. 22381). Le spese tra l'appellante e gli appellati contumaci devono essere dichiarate irripetibili.
5. Da ultimo, ai sensi dell'art.13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_3 Controparte_7 CP_5
regolarmente citati e non costituiti;
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, anche quanto al capo delle spese;
- per l'effetto, condanna personalmente l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per compenso professionale in € 1.701,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti degli appellati contumaci.
pagina 10 di 11 - provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi professionali al difensore della parte attrice ammessa al gratuito patrocinio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 08.04.2025
Il Presidente estensore
Dott. Antonio Buccaro
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