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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
Orlando Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8138/2023 promossa da:
, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori
[...]
e , Persona_1 Persona_2 [...]
in proprio e quale esercente la potestà Parte_1
genitoriale sulla figlia minore Persona_3 [...]
CP_9 Controparte_10 Controparte_11
, Controparte_12 Parte_2 [...]
, in proprio e quale Parte_3 Parte_4
esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_4
,
[...] Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dagli Avv.ti IC De
Simone, Francesco Nardocci e Valeria Saitta
ricorrenti
contro
Controparte_13
convenuto contumace
e con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 28.03.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nato il [...]; nata il [...]; Controparte_1 CP_2
nato il [...]; , nato il [...]; Controparte_3 Controparte_4
nata il [...]; nata il Controparte_5 Controparte_6
12/12/1989; nata il [...]; , nato il CP_7 Controparte_8
06/11/1968; e , nate, rispettivamente, il Persona_1 Persona_2
16/07/2008 e il 12/05/2005- entrambe rappresentate dal padre e dalla madre
[...]
nata il [...]; Persona_5 Parte_1 [...]
nata il [...]- rappresentata dalla madre e dal padre Persona_3 [...]
nato il [...]; nata il Persona_6 Controparte_9 Controparte_10
24/10/1967; nata il [...]; nato il Controparte_11 Controparte_12
06/09/2000; , nata il [...]; Parte_2 Parte_3
nato il [...]; nato il [...]; Parte_4 Persona_4
nata il [...]- rappresentata dal padre e dalla madre
[...] Persona_7
nato il [...];
[...] Parte_5 Parte_6
nata il [...]; tutti nati in Brasile, adivano il Tribunale di Venezia
[...]
chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Persona_8
), nato il [...] a [...], figlio di e di Parte_3 Parte_7
cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Brasile senza mai Persona_9
naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 14.10.2024 veniva rinviata d'ufficio al 04.11.2024 ex art. 127 ter cpc;
con successive ordinanze datate, rispettivamente, 09.12.2024 e 03.02.2025,
2 la causa veniva ulteriormente rinviata al 10.04.2025 rilevato che: il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza del 31.08.2024 risultavano notificati oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza stessa ivi indicato;
“da un primo esame del ricorso e della documentazione allegata emerge che i ricorrenti sono oltre
20 sicché è necessario, al fine di un corretto e agile esame della domanda, integrare le date delle nascite e dei matrimoni fondanti la linea di discendenza dall'avo capostipite comune”; la notifica e l'integrazione documentale così disposte venivano, la prima, rinnovata in data 28.01.2025, la seconda, effettuata in data 27.02.2025; richiamate, quindi, le conclusioni precisate dai soli ricorrenti con note scritte depositate il 28.03.2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_13
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamati, riprodotti e provati sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 3 nonché che le procure alle liti rilasciate dai quattro minori odierni ricorrenti- , Persona_1
, e risultano Persona_2 Persona_3 Persona_4
correttamente effettuate da ambo i genitori esercenti la patria potestà.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36
3 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , era nato in [...], da cui Persona_8
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_8
brasiliano e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis ai suoi figli, IC e , che l'avevano a propria Parte_8
volta trasmessa ai loro discendenti, sicché anche questi ultimi sono cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi sono stati tre casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione: infatti, le nipoti dell'avo - e sono nate, Pt_9 Pt_10 Parte_11
rispettivamente, il 19.07.1936, il 10.06.1938, il 29.06.1942.
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna ex art. 1 lg. 555/1912, sia perché l'art. 10
4 della medesima legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere, attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i sessi e i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento), salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Tale pronuncia della Corte del 25.02.2009, n. 4466/2009, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, ha infatti risolto il contrasto di orientamenti in merito alla perdita ed al mancato acquisto della cittadinanza, derivanti tutti dalla
5 previgente disciplina prevista dalla legge n. 555/1912, enunciando il seguente principio di diritto “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Appare evidente come il caso di specie sia identico a quello oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata sicché, in applicazione dei medesimi principi di diritto, il diritto alla cittadinanza in capo ai ricorrenti va accertato e riconosciuto.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna, non costituisce impedimento.
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza
6 italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo e, pertanto, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Al riguardo, va rilevato i ricorrenti hanno dato prova di aver di aver avviato- senza successo- il procedimento per la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile.
In ogni caso risulta fatto notorio che le liste di attesa presso le rappresentanze diplomatiche brasiliane hanno una previsione di evasione superiore ai dieci anni dalla data di presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_13
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
7 “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_13
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_13
- accerta e dichiara che (C.F. , Controparte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], ivi residente in [...], Sn. Rural,
Lacerdópolis/SC (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. ), nata in CP_2 C.F._2
Brasile il 26/05/1980, ivi residente in [...]n 244, Santa Tereza,
Joaçaba/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. ), Controparte_3 C.F._3
nato in [...] il [...], ivi residente in [...]n 15, Jardim
Itália, Joaçaba/SC (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. ), Controparte_4 C.F._4
nato in [...] il [...], ivi residente in [...]. , n. Persona_10 Per_11
1770, ap 41, Joaçaba/SC (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
8 - accerta e dichiara che (C.F. Controparte_5
), nata in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._5
Albino Albano n. 217, Escolinha Guaramirim/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_8
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. ), Controparte_6 C.F._6
nata in [...] il [...], ivi residente in [...]de Oliveira Flores n. 271,
Jardim Itália, Joaçaba/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. ), nata in CP_7 C.F._7
Brasile il 26/09/1998, ivi residente in [...], Sn. Rural, Lacerdópolis/SC
(Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_8
), nato in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._8
Pereira Alves n. 655, Jardim Cidade Alta, Joaçaba/SC (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_8
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. ), nata in Persona_1 C.F._9
Brasile il 16/07/2008, ivi residente in [...]n. 655, Jardim
Cidade Alta, Joaçaba/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_2
), nata in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._10
Pereira Alves n. 655, Jardim Cidade Alta, Joaçaba/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_8
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_1
, nata in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._11
Slongo n. 30, Centro, Lacerdópolis/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
9 - accerta e dichiara che (C.F. Persona_3
, nata in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._12
Slongo n. 30, Centro, Lacerdópolis/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. ), Controparte_9 C.F._13
nato in [...] il [...], ivi residente in [...]n. 336, Centro,
Capinzal/SC (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. ), Controparte_10 C.F._14
nata in [...] il [...], ivi residente in [...]n. 17,
Centro, Ouro/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. , Controparte_11 C.F._15
nata in [...] il [...], ivi residente in [...]n. 1163,
Centro, Ouro/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_12
), nato in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._16
AL IN n. 17, Centro, Ouro/SC (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_8
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_2
), nata in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._17
Pereira n. 74, ap 501, Pioneiros Balneário, Camboriú/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_3
), nato in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._18
Romualdo de Barros n. 965, ap. 307 b, , (Brasile), è Per_12 Persona_13
cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
10 - accerta e dichiara che (C.F. ), Parte_4 C.F._19
nato in [...] il [...], ivi residente in [...]n. 120, ap. 138, , Curitiba/PR (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per Per_14
discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_4
), nata in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._20
Clementino Bettega n. 120, ap. 138, , Curitiba/PR (Brasile), è cittadina Per_14
italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_5
), nato in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._21
Clementino Bettega n. 120, ap. 138, , Curitiba/PR (Brasile), è cittadino Per_14
italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_6
), nata in [...] il [...], ivi residente in [...]n. C.F._22
31, Reunidas, Caçador/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_13
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 23/06/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
Orlando Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8138/2023 promossa da:
, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori
[...]
e , Persona_1 Persona_2 [...]
in proprio e quale esercente la potestà Parte_1
genitoriale sulla figlia minore Persona_3 [...]
CP_9 Controparte_10 Controparte_11
, Controparte_12 Parte_2 [...]
, in proprio e quale Parte_3 Parte_4
esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_4
,
[...] Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dagli Avv.ti IC De
Simone, Francesco Nardocci e Valeria Saitta
ricorrenti
contro
Controparte_13
convenuto contumace
e con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 28.03.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nato il [...]; nata il [...]; Controparte_1 CP_2
nato il [...]; , nato il [...]; Controparte_3 Controparte_4
nata il [...]; nata il Controparte_5 Controparte_6
12/12/1989; nata il [...]; , nato il CP_7 Controparte_8
06/11/1968; e , nate, rispettivamente, il Persona_1 Persona_2
16/07/2008 e il 12/05/2005- entrambe rappresentate dal padre e dalla madre
[...]
nata il [...]; Persona_5 Parte_1 [...]
nata il [...]- rappresentata dalla madre e dal padre Persona_3 [...]
nato il [...]; nata il Persona_6 Controparte_9 Controparte_10
24/10/1967; nata il [...]; nato il Controparte_11 Controparte_12
06/09/2000; , nata il [...]; Parte_2 Parte_3
nato il [...]; nato il [...]; Parte_4 Persona_4
nata il [...]- rappresentata dal padre e dalla madre
[...] Persona_7
nato il [...];
[...] Parte_5 Parte_6
nata il [...]; tutti nati in Brasile, adivano il Tribunale di Venezia
[...]
chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Persona_8
), nato il [...] a [...], figlio di e di Parte_3 Parte_7
cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Brasile senza mai Persona_9
naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 14.10.2024 veniva rinviata d'ufficio al 04.11.2024 ex art. 127 ter cpc;
con successive ordinanze datate, rispettivamente, 09.12.2024 e 03.02.2025,
2 la causa veniva ulteriormente rinviata al 10.04.2025 rilevato che: il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza del 31.08.2024 risultavano notificati oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza stessa ivi indicato;
“da un primo esame del ricorso e della documentazione allegata emerge che i ricorrenti sono oltre
20 sicché è necessario, al fine di un corretto e agile esame della domanda, integrare le date delle nascite e dei matrimoni fondanti la linea di discendenza dall'avo capostipite comune”; la notifica e l'integrazione documentale così disposte venivano, la prima, rinnovata in data 28.01.2025, la seconda, effettuata in data 27.02.2025; richiamate, quindi, le conclusioni precisate dai soli ricorrenti con note scritte depositate il 28.03.2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_13
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamati, riprodotti e provati sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 3 nonché che le procure alle liti rilasciate dai quattro minori odierni ricorrenti- , Persona_1
, e risultano Persona_2 Persona_3 Persona_4
correttamente effettuate da ambo i genitori esercenti la patria potestà.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36
3 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , era nato in [...], da cui Persona_8
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_8
brasiliano e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis ai suoi figli, IC e , che l'avevano a propria Parte_8
volta trasmessa ai loro discendenti, sicché anche questi ultimi sono cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi sono stati tre casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione: infatti, le nipoti dell'avo - e sono nate, Pt_9 Pt_10 Parte_11
rispettivamente, il 19.07.1936, il 10.06.1938, il 29.06.1942.
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna ex art. 1 lg. 555/1912, sia perché l'art. 10
4 della medesima legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere, attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i sessi e i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento), salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Tale pronuncia della Corte del 25.02.2009, n. 4466/2009, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, ha infatti risolto il contrasto di orientamenti in merito alla perdita ed al mancato acquisto della cittadinanza, derivanti tutti dalla
5 previgente disciplina prevista dalla legge n. 555/1912, enunciando il seguente principio di diritto “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Appare evidente come il caso di specie sia identico a quello oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata sicché, in applicazione dei medesimi principi di diritto, il diritto alla cittadinanza in capo ai ricorrenti va accertato e riconosciuto.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna, non costituisce impedimento.
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza
6 italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo e, pertanto, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Al riguardo, va rilevato i ricorrenti hanno dato prova di aver di aver avviato- senza successo- il procedimento per la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile.
In ogni caso risulta fatto notorio che le liste di attesa presso le rappresentanze diplomatiche brasiliane hanno una previsione di evasione superiore ai dieci anni dalla data di presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_13
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
7 “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_13
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_13
- accerta e dichiara che (C.F. , Controparte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], ivi residente in [...], Sn. Rural,
Lacerdópolis/SC (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. ), nata in CP_2 C.F._2
Brasile il 26/05/1980, ivi residente in [...]n 244, Santa Tereza,
Joaçaba/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. ), Controparte_3 C.F._3
nato in [...] il [...], ivi residente in [...]n 15, Jardim
Itália, Joaçaba/SC (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. ), Controparte_4 C.F._4
nato in [...] il [...], ivi residente in [...]. , n. Persona_10 Per_11
1770, ap 41, Joaçaba/SC (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
8 - accerta e dichiara che (C.F. Controparte_5
), nata in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._5
Albino Albano n. 217, Escolinha Guaramirim/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_8
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. ), Controparte_6 C.F._6
nata in [...] il [...], ivi residente in [...]de Oliveira Flores n. 271,
Jardim Itália, Joaçaba/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. ), nata in CP_7 C.F._7
Brasile il 26/09/1998, ivi residente in [...], Sn. Rural, Lacerdópolis/SC
(Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_8
), nato in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._8
Pereira Alves n. 655, Jardim Cidade Alta, Joaçaba/SC (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_8
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. ), nata in Persona_1 C.F._9
Brasile il 16/07/2008, ivi residente in [...]n. 655, Jardim
Cidade Alta, Joaçaba/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_2
), nata in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._10
Pereira Alves n. 655, Jardim Cidade Alta, Joaçaba/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_8
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_1
, nata in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._11
Slongo n. 30, Centro, Lacerdópolis/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
9 - accerta e dichiara che (C.F. Persona_3
, nata in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._12
Slongo n. 30, Centro, Lacerdópolis/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. ), Controparte_9 C.F._13
nato in [...] il [...], ivi residente in [...]n. 336, Centro,
Capinzal/SC (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. ), Controparte_10 C.F._14
nata in [...] il [...], ivi residente in [...]n. 17,
Centro, Ouro/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. , Controparte_11 C.F._15
nata in [...] il [...], ivi residente in [...]n. 1163,
Centro, Ouro/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_12
), nato in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._16
AL IN n. 17, Centro, Ouro/SC (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_8
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_2
), nata in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._17
Pereira n. 74, ap 501, Pioneiros Balneário, Camboriú/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_3
), nato in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._18
Romualdo de Barros n. 965, ap. 307 b, , (Brasile), è Per_12 Persona_13
cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
10 - accerta e dichiara che (C.F. ), Parte_4 C.F._19
nato in [...] il [...], ivi residente in [...]n. 120, ap. 138, , Curitiba/PR (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per Per_14
discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_4
), nata in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._20
Clementino Bettega n. 120, ap. 138, , Curitiba/PR (Brasile), è cittadina Per_14
italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_5
), nato in [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._21
Clementino Bettega n. 120, ap. 138, , Curitiba/PR (Brasile), è cittadino Per_14
italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
Persona_8
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_6
), nata in [...] il [...], ivi residente in [...]n. C.F._22
31, Reunidas, Caçador/SC (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_13
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 23/06/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
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