CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n.635/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 9 novembre 2023,
da
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante dott. , rappresentata e difesa come da mandato unito Parte_2 telematicamente al ricorso in appello dall'avv. Matteo Azzolin (pec:
e dall'avv. Francesca Scalco (pec: Email_1
, Email_2 appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa per mandato a margine CP_1 C.F._1 del ricorso ex art. 414 c.p.c. dagli avv. G. Paolo Lando
( e Cristina Allegro Email_3
( , Email_4
appellata
1 Oggetto: sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza n. 402/2024 d.d.
28.09.2023, notificata in data 10.10.2023.-
In punto: contratto a termine;
conversione in rapporto a tempo indeterminato, indennità risarcitoria. -
CONCLUSIONI:
Parte_1
“Rigettarsi integralmente le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto, per le causali tutte di cui in premesse.
2. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con la maggiorazione prevista ex D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n.37/2018”.
: CP_1
In via principale:
- Dichiararsi inammissibili, per le ragioni di cui in narrativa, i motivi di appello di Parte_1
[...]
In subordine:
- Respingersi, per i motivi di cui in narrativa, i motivi di appello di in Parte_1 quanto infondati e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n° 402/2023 del Tribunale di
Vicenza;
Nell'ipotesi di accoglimento dei motivi avversari:
- Accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, il diritto di precedenza della ricorrente nelle assunzioni a tempo indeterminato e a termine presso la sede di Thiene e a tempo indeterminato presso la sede di Palermo, effettuate dalla società resistente entro la data del
17/12/2022, condannare la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore della sig.ra , CP_1 da parametrarsi alle retribuzioni percipiende con riferimento alla retribuzione globale di fatto di euro 1.778,50 o a quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa.
- Con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e art. 1284 c.c.;
- Con rifusione integrale del compenso professionale per entrambi i gradi del giudizio con distrazione in favore dei procuratori costituiti che hanno anticipato le spese e non riscosso alcun compenso professionale”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza accoglieva il ricorso proposto da – in relazione al contratto di lavoro a tempo determinato Parte_3 alle dipendenze della resistente per il periodo dal 18.03.2021 al Parte_1
17.12.2021, così statuendo in parte dispositiva:
1) accerta e dichiara la conversione del contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti, produttivo di effetti dal 18/3/2021, in contratto a tempo indeterminato e conseguentemente condanna la resistente a ripristinare Parte_1 il rapporto di lavoro con la ricorrente e a corrispondere alla stessa CP_1 una indennità risarcitoria pari ad € 12.463,50 con maggiorazione di interessi come per legge e rivalutazione monetaria su base istat con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto fino all'effettivo saldo;
2) condanna a rimborsare le spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano in complessivi € 3.700,00 oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.) con distrazione della somma in favore dei difensori
Il giudice berico, in parte motiva, così argomentava:
a) osservato come la ricorrente abbia, tra le altre cose, contestato la validità/efficacia del contratto di lavoro a termine – quello produttivo di effetti - in considerazione della <<mancanza di forma scritta anteriore all'assunzione e per omessa insufficiente inadeguata valutazione dei rischi in applicazione della normativa tutela salute sicurezza lavoratori>> ed abbia quindi affermato il proprio <<diritto alla tutela di cui all'art. 28 dlgs 81 2015, ovvero, trasformazione conversione del contratto a termine in tempo indeterminato con ripristino riassunzione nel posto lavoro e diritto al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura compresa tra 2,5 12 mensilità dell'ultima retribuzione riferimento per il calcolo trattamento fine rapporto>>;
b) ritenuto, come argomentato dalla parte ricorrente con nota d.d. 03.03.2023, che
“l'omessa/insufficiente/inadeguata valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” era sufficientemente dettagliata nel ricorso ex art. 414 c.p.c., tanto che sulla stessa la parte resistente ha preso esplicita posizione negando che l'inadeguata valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori abbia quale conseguenza l'applicazione della tutela di cui all'art. 28 Dlgs 81/2015;
3 c) ritenuta pertanto la intempestiva produzione (solo con nota d.d. 06.01.2023 peraltro non preventivamente autorizzata) del DVR da parte della resistente, sulla quale incombeva il relativo onere della prova;
DVR in ogni caso non acquisibile d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c. posto che tale norma non detta regola derogatoria rispetto al principio della domanda ed all'onere di allegazione dei fatti rilevanti che sempre incombe sulle parti;
d) ritenuta pertanto, indimostrata l'adozione del DVR da parte del convenuto in momento precedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro per cui è causa (questa essendo verità processuale); ne deriva l'accoglibilità della domanda alla luce della previsione dell'art. 20, D.lgs. 81/2015 secondo cui “L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa […] da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” ed in base al quale violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato>>.
2. Impugna la sentenza formulando due (2) motivi di appello, con il Parte_1 quale si duole dell'erroneità della sentenza sotto il duplice profilo, dell'assenza di allegazione nel ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'assenza del DVR e della tempestività della sua produzione in giudizio in corso di causa.
Nell'auspicato accoglimento dei motivi di gravame, insiste nell'accoglimento delle eccezioni rimaste assorbite in primo grado, relative:
a) all'inesistenza dell'obbligo di redigere un DVR specifico per rischio VI;
b) all'infondatezza della pretesa di controparte di aver iniziato il rapporto di lavoro a termine prima della sottoscrizione del contratto di assunzione;
c) alla mancata violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo interminato di cui all'art. 24 del Dlgs. n. 81/2015.
2.1. Con il primo motivo fa valere la violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. e la conseguente falsa applicazione degli artt. 20 e 28 del Dlgs. n. 81/2015, in relazione all'eccezione avversaria di omessa/insufficiente/inadeguata valutazione dei rischi.
Espone che a fronte di un'allegazione generica- laddove, peraltro, il ricorso art. 414 c.p.c. si dilungava in relazione ai rischi da contagio COVID-19 - la censura della ricorrente circa la carente valutazione di rischi doveva essere correttamente riferita allo specifico rischio epidemico, e pertanto all'assenza del corrispondente e specifico DVR VI, documento che l'utilizzatrice non era tenuta a predisporre.
4 2.2. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, insiste sull'acquisizione ai sensi degli art. 421 e 437 c.p.c. del DVR generale nonché del DVR per rischi specifici, incluso il rischio biologico da VI prodotti nel corso del giudizio di primo grado con nota d.d. 06.03.2023.
Evidenzia che trattasi di documenti tutti dotati di data certa ex art. 28 T.U. Sicurezza, anteriore alla stipula del contratto a termine impugnato.
3. Radicatosi il contradditorio eccepisce, in via preliminare, Parte_3
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. per non avere l'appellante indicato il capo della decisione di primo grado che viene impugnato e conclude comunque nel merito per il suo rigetto.
Nelle denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello insiste nell'accoglimento delle eccezioni rimaste assorbite in primo grado relative:
a) all'obbligo di redigere un DVR specifico per rischio VI;
b) alla violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo interminato di cui all'art. 24 del Dlgs. n. 81/2015
3.1. Sul primo motivo di gravame difende la sentenza ribadendo la specificità dell'allegazione svolta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. circa la mancata redazione del DVR con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. n. 81/2015.
3.2. Sul secondo motivo di gravame evidenzia come i poteri officiosi non siamo esercitabili per eludere il principio della domanda e dell'onere di allegazione dei fatti rilevanti che sempre incombe sulle parti”.
3.2.1. Dunque, nel caso di specie, l'acquisizione d'ufficio dei DVR non andrebbe ad integrare alcuna
“pista probatoria” esistente, sanerebbe solo le decadenze in cui è incorsa la Società circa gli oneri di allegazione e prova sulla medesima incombente.
3.2.2. Ribadisce, peraltro, come i documenti denominati DVR - prodotti con nota d.d. 06.03.2023 - sono comunque privi di data certa anteriore alla sottoscrizione del contratto a termine impugnato in giudizio dalla lavoratrice con la conseguenza che il motivo avversario sulla produzione del DVR è, oltre che infondato, anche irrilevante
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza, tentata invano la conciliazione, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 3 luglio 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare, ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata va rigettata poiché parte appellante ha dapprima premesso il contenuto della sentenza e poi indicato le ragioni di fatto e di diritto, poste a fondamento della propria impugnazione.
5 La norma di cui al combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., come statuito dalle Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 27199/2017, non deve essere interpretata in senso formalistico ma nel senso che per l'appello è necessario che siano comprensibili i punti della decisione in contestazione.
Parte appellante ha nel proprio atto contestato gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado ai fini dell'accoglimento del ricorso, argomenti compresi dalla controparte che si è difesa sulle censure dimostrando di essere stata posta nella condizione di conoscere i punti in contestazione.
Invero dalla lettura complessiva dell'atto di appello emergono con sufficiente chiarezza quali sono le parti della sentenza appellate, le modifiche richieste alla sentenza del primo giudice, le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
6. Superata l'eccezione preliminare, l'appello va esaminato nel merito e va rigettato per le ragioni appresso indicate che assorbono ogni altra questione.
7. I motivi di appello sono infondati e possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione,
8. Ritiene il Collegio di condividere la decisione del giudice di primo grado riguardo alla sufficiente specificità dell'allegazione di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. con riferimento all'omessa valutazione dei rischi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori come si desume dalla seguente deduzione: “Nullità/illegittimità del contratto di lavoro a termine e della relativa proroga …. per omessa/insufficiente/inadeguata valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” (pag. 4 ricorso ex art. 414 c.p.c.)
L'allegazione – che riporta il testo dell'art. 20 del Dlgs. n. 81/2025 – è, pertanto, sufficientemente specifica, riferendosi alla mancata/insufficiente/inadeguata valutazione dei rischi (tutti i rischi, nessuno escluso) come previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (art. 28 del Dlgs. n. 81/2008).
Invero la deduzione attorea non poteva essere, invece, interpretata con riferimento alla sola valutazione del rischio biologico per VI in quanto:
a) la doglianza in esame contiene l'indicazione del termine “rischi” al plurale (con nessuna esclusione di rischi) e non fa alcun riferimento al rischio biologico collegato al VI;
b) nella premessa in fatto del ricorso ex art. 414 c.p.c., il contagio al VI veniva riferito al periodo di svolgimento del contratto di somministrazione con Controparte_2
6 (non oggetto di impugnazione in sede giudiziale), mentre l'omessa valutazione del rischio è pacificamente riferita al successivo contratto a termine concluso direttamente con .. Parte_1
Essendo l'allegazione (assenza di DVR) specifica e tempestiva era quindi onere di parte convenuta contestare tempestivamente in memoria ex art. 416 c.p.c. la deduzione e/o produrre il DVR (cfr. Cass. n. 25667/2023 per un caso analogo a quello in scrutinio nonché
Cass. n. 951/2024).
9. L'acquisizione del DVR non è peraltro indispensabile ai fini della decisione della causa essendo privi della c.d. “data certa”.
9.1. Osserva la Corte che nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, secondo comma c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. Cass. S.U. n. 10790/2017, Cass. n. 21683/2019).
9.2. Va, innanzitutto, ricordato che ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato, come peraltro statuito con l'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. n. 81/2015 che stabilisce:
Divieti
“1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
c) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
9.3. L'art. 28 comma 2° del Dlgs. n. 81/2008 recita:
9.4. Oggetto della valutazione dei rischi.
2.Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del
7 documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
9.5. Orbene, il documento di cui si chiede l'acquisizione prodotto con nota d.d. 06.03.2023 comproverebbe solo che in data 30.10.2020 è stata redatta la revisione della valutazione dei rischi.
Ma non v'è alcun atto che indichi esattamente se e in che in data certa antecedente alla stipula del contratto a termine d.d. 18.03.2021 era stato stipulato analogo documento e quale fosse il suo contenuto.
8 9.6. Attestando una “revisione” deduce che ciò lascia intendere che una valutazione era stata eseguita anche in anni precedenti e aveva articolato prova per testi per comprovarlo.
Ma la prova richiesta, per come era stata formulata a verbale dell'udienza d.d. 28.04.2023 –
“Circa la data certa parte convenuta rileva come il DVR ne sia dotato ai sensi dell'art. 28
TU sicurezza;
in via di subordine chiede che vengano ammessi capitoli di prova al fine della prova della sottoscrizione del DVR così da essere certi della data di sua predisposizione”, oltre a non essere stata espressamente riproposta con il gravame, non è comunque idonea a stabilire la data di redazione del documento né il suo esatto contenuto.
9.7. Sotto tale aspetto è significativo il fatto che - al fine di assicurare la reale, effettiva e sicura redazione del documento, l'art. 28 comma 2 del Dlgs. n. 81/2008 - il legislatore abbia prescritto che il DVR debba “data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro” (cfr. Corte di Appello Venezia n. 635/2022 d.d.
03.04.2023 punto 8.1.)
Come ben si evince dal tenore dell'art. 28 cit. il documento deve indicare le attività lavorative che si svolgono nell'impresa, i pericoli collegati a ciascuna di esse, i rischi per la salute e la sicurezza cui è esposto ogni lavoratore nell'esercizio delle proprie mansioni.
Il documento deve, inoltre, riportare le misure di prevenzione adottate per la sicurezza e l'igiene sul lavoro e le misure ritenute opportune per tutelare maggiormente il personale da rischi di incidenti sul lavoro.
9.8. Ne consegue che mancando la prova certa che parte datoriale avesse provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto a termine intercorso con la lavoratrice, redigendo un documento con il contenuto e le caratteristiche prescritte dall'art. 28. cit., l'acquisizione della documentazione non può dirsi indispensabile e dirimenti ai fini della decisone della causa.
10. Pertanto, la clausola di apposizione del termine deve ritenersi nulla - per le ragioni esposte ai punti 8 e 9 che precedono - come già affermato dal giudice berico.
11. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 secondo i parametri prossimi ai valori medi avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile), all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed alle tariffe professionali vigenti,), con distrazione a favore degli avv.ti LANDO Gianpaolo e ALLEGRO
Cristina antistatari.
12. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
9
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv.ti.
LANDO Gian Paolo e ALLEGRO Cristina;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 03.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
10