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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 23.1.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.1713/2023 del R.G. Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 in proprio e nella qualità di ex rapp.te legale della società di Controparte_1 Parte_1
(C.F.: ), elett. te dom.to in San Giuseppe Vesuviano alla Via Vialonga
[...] P.IVA_1 N°25, presso lo studio dell'avv. Nicola Ranieri (C.F.: ) che lo rapp. ta C.F._2
e difende in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_2
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.3.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva che: in data 16/02/2023, ad istanza dell' sede di Castellammare di Stabia ed a mezzo CP_2 posta ordinaria, gli veniva notificata, nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della
, l' ordinanza ingiunzione n. OI-001177204 Controparte_3 Parte_1 (Prot.: .5101.08/02/2023.0039333), con la quale gli veniva contestata la violazione dell'art. CP_2
2, comma 1-bis, del decreto legge 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11.11.1983 n. 638 e ss.mm.i.; (all.1) che detto provvedimento veniva adottato da parte dell' di Castellammare sulla CP_2 scorta di: atto di accertamento prot. n. .2101.19/07/2018.0144682 del 03.08.2018 e prot. n. CP_2
.2101.19/07/2018.0144683 del 03.08.2018; CP_2 che con il predetto provvedimento veniva ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese;
(all.1) che, a seguito di accesso agli atti ex L.241/90 (all.3), veniva a conoscenza che tale severa sanzione era stata comminata dall' di Castellammare per presunti mancati CP_2 versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali in relazione ai periodi 12/2015 – 01/2016
– 04/2016 e 05/2016, per un importo totale di € 521,00. L'istante deduceva, tra l'altro, la illegittimità dell'ordinanza per violazione dell' art. 14 L.689/1981 e, in ogni caso, la sproporzione della somma ingiunta.
Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo, preliminarmente, lo jus superveniens ed evidenziando, poi, va di aver ricalcolato la sanzione;
evidenziava, infine, l' infondatezza delle eccezioni formulate. Alla odierna udienza, dopo l' audizione dei difensori, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
1 Preliminarmente, va rilevato che l' , in relazione all'ordinanza-ingiunzione oggetto CP_2 di causa ha provveduto alla rideterminazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Parte istante ha pagato l'importo rideterminazione, senza alcun riconoscimento ed insistendo per l'accoglimento del ricorso con condanna dell' alla restituzione di quanto CP_2 versato.
In ossequio del principio della ragione più liquida, si deve verificare se la violazione ipotizzata sia stata tempestivamente contestata al ricorrente.
A tal proposito, come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle perso-ne indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. L' art. 14 della legge 689 dell'81 impone il rispetto del termine dei 90 giorni per la contestazione dell'illecito, pena l'estinzione dell'obbligazione. CP_ L' eccepisce la mancata applicazione all'ordinanza ingiunzione della normativa succitata
Tuttavia, la tesi non convince. Ed invero, l'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili”, espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”. Proprio nel senso dell'applicabilità dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981, depone la circolare emanata dall' la n.32 CP_2 del 25.02.2022, avente ad oggetto “articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l' ha precisato che tra i motivi di CP_4 archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981. Nella specie, l'omissione contributiva contestata risale all'anno 2016 mentre l'atto di accertamento della violazione e di contestazione della sanzione amministrativa è stato notificato solo in data 3.8.2018, ben oltre, dunque, il termine di cui all'articolo 14 suddetto (cfr. allegato CP_ produzione dell' .
Il lungo lasso di tempo trascorso non consente di ritenere tempestiva la contestazione in oggetto con la conseguente estinzione dell'obbligazione, anche tenuto conto della mancata CP_ deduzione da parte dell' di profili specifici di particolare complessità dell'accertamento che potessero giustificare il ritardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata e, per l'effetto, condanna l' a restituire al ricorrente l'importo dallo stesso versato, pari ad euro 781,50; CP_2
2 CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite, sostenute da , che liquida in complessivi Euro 2.000, oltre iva e cpa come Parte_1 per legge, nonché rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 23.1.2025 IL GIUDICE dott.ssa Marianna Molinario
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