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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/07/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 633/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) con l'avv. SIMONA Parte_1 C.F._1
STEFANUTTO ricorrente contro
) con l'avv. STELLA ALESSANDRA ed CP_1 C.F._2
ELISA SGUBIN resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi parziale sullo status con successiva rimessione della causa in istruttoria
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi parziale sullo status con successiva rimessione della causa in istruttoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.03.2025 e regolarmente notificato, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio il 19/09/2012 con
[...] CP_1
1 che dall'unione non erano nati figli e che i coniugi si erano separati consensualmente in data 16.12.2019 avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruda (UD), ha chiesto al Tribunale che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, essendosi verificate le condizioni di legge senza che nel frattempo si fosse ricostituita l'unità coniugale.
Si è costituita aderendo alla domanda di divorzio, ma pretendendo il CP_1 riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile.
Le procuratrici hanno depositato le memorie integrative di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Nel corso della prima udienza di comparizione delle parti avanti al giudice relatore sono state discusse possibilità conciliative della vertenza;
le parti, pur insistendo nelle istanze e deduzioni di cui agli atti, hanno chiesto al Tribunale che fosse pronunciata sentenza parziale di divorzio, con successiva rimessione in istruttoria della causa. La causa è stata rimessa dunque immediatamente al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”;
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, alla data del deposito del ricorso di divorzio erano certamente trascorsi oltre 6 mesi dall'accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruda in data 16.12.2019
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto
2 che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19/09/2012, in NEW YORK e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di RUDA dell'anno 2012 al n. 9 parte 2 serie C, da Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_1
16/05/1977;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruda (UD) competente di procedere all'annotazione della sentenza (atto n. 9 parte 2 serie C anno 2012);
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 30.06.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
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Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) con l'avv. SIMONA Parte_1 C.F._1
STEFANUTTO ricorrente contro
) con l'avv. STELLA ALESSANDRA ed CP_1 C.F._2
ELISA SGUBIN resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi parziale sullo status con successiva rimessione della causa in istruttoria
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi parziale sullo status con successiva rimessione della causa in istruttoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.03.2025 e regolarmente notificato, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio il 19/09/2012 con
[...] CP_1
1 che dall'unione non erano nati figli e che i coniugi si erano separati consensualmente in data 16.12.2019 avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruda (UD), ha chiesto al Tribunale che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, essendosi verificate le condizioni di legge senza che nel frattempo si fosse ricostituita l'unità coniugale.
Si è costituita aderendo alla domanda di divorzio, ma pretendendo il CP_1 riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile.
Le procuratrici hanno depositato le memorie integrative di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Nel corso della prima udienza di comparizione delle parti avanti al giudice relatore sono state discusse possibilità conciliative della vertenza;
le parti, pur insistendo nelle istanze e deduzioni di cui agli atti, hanno chiesto al Tribunale che fosse pronunciata sentenza parziale di divorzio, con successiva rimessione in istruttoria della causa. La causa è stata rimessa dunque immediatamente al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”;
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, alla data del deposito del ricorso di divorzio erano certamente trascorsi oltre 6 mesi dall'accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruda in data 16.12.2019
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto
2 che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19/09/2012, in NEW YORK e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di RUDA dell'anno 2012 al n. 9 parte 2 serie C, da Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_1
16/05/1977;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruda (UD) competente di procedere all'annotazione della sentenza (atto n. 9 parte 2 serie C anno 2012);
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 30.06.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
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