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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 12/02/2026, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2396/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SB VA, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20478/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 1 - Sede Napoli
Email_4elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_5ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012147821000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170076055938001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170103072438001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170108218065000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180078293173000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190003309983000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 546/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio. Ricorrente_1Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio. I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice monocratico fissando per la trattazione l'udienza del 19/3/25.
A tale udienza è stata rilevata la competenza collegiale e gli atti son ostati trasmessi al Presidente di sezione, che ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 14/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente e la Camera di Commercio hanno depositato delle memorie illustrative.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica delle cartelle sottese, la prescrizione dei tributi e la decadenza dalla pretesa.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione controdeduce di aver ritualmente notificato le cartelle di pagamento e chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione, anche per effetto della notifica di ulteriori atti interruttivi.
L'Agenzia delle Entrate eccepisce che la cartelle di pagamento è stata notificata e chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli osserva di aver notificato l'avviso di accertamento e deduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Camera di Commercio preliminarmente eccepisce la tardività della costituzione del ricorrente e il suo difetto di legittimazione attiva, dato che la cartella è stata emessa nei confronti della Ricorrente_1Caffetteria del Corso di e C. Sas;
quindi, deduce che le cartelle sono state regolarmente notificate e che non è maturata la prescrizione
Con una memoria illustrativa il ricorrente eccepisce la nullità delle notifiche delle cartelle fatte ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Con una memoria illustrativa la Camera di Commercio insiste nelle sue deduzioni.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dato che il ricorrente si è tempestivamente costituito in data 14/10/25, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso avvenuta il 17/9/25.
Analogamente, è infondata la censura relativa al difetto di legittimazione attiva dato che, contrariamente a quanto dedotto dalla Camera di Commercio, l'intimazione impugnata non è stata emessa nei confronti della Caffetteria del Corso di Ricorrente_1 e C. Sas ma nei confronti del ricorrente e a questi notificata in proprio.
Quanto al merito, priva di pregio è la doglianza relativa all'omessa notifica delle cartelle prodromiche. Sul punto, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato che in data
12/10/22 è stata notificata l'intimazione d pagamento n. 2021900377666000 relativa a tutte le cartelle sottese all'atto impugnato. L'intervenuta prova della regolare notifica di detta intimazione preclude ogni questione attinente alle cartelle sottese, ovvero ai presunti difetti di notifica e alla decadenza dalla pretesa. Infatti, il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati.
Pertanto, eventuali vizi attinenti alle cartelle di pagamento non possono essere fatti valere con
l'impugnazione dell'odierna intimazione di pagamento, dato che l'omessa impugnazione della precedente intimazione n. 2021900377666000 nel termine di legge le ha rese ormai inoppugnabili
(Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004).
Infondata, quindi, è anche l'eccezione di prescrizione. Infatti, la notifica dell'intimazione n.
2021900377666000 ha interrotto i relativi termini che, quindi, alla data di notifica dell'atto impugnato
(19/6/24) non erano ancora decorsi.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.500,00 per ciascuna delle parti resistenti Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate -
DP I di Napoli e ADM di Napoli, oltre accessori di legge se dovuti, e in complessivi € 300,00 per la Camera di Commercio di Napoli, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2026
Il giudice estensore Il presidente
MI RI SA ZZ
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SB VA, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20478/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 1 - Sede Napoli
Email_4elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_5ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012147821000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170076055938001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170103072438001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170108218065000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180078293173000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190003309983000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 546/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio. Ricorrente_1Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio. I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice monocratico fissando per la trattazione l'udienza del 19/3/25.
A tale udienza è stata rilevata la competenza collegiale e gli atti son ostati trasmessi al Presidente di sezione, che ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 14/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente e la Camera di Commercio hanno depositato delle memorie illustrative.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica delle cartelle sottese, la prescrizione dei tributi e la decadenza dalla pretesa.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione controdeduce di aver ritualmente notificato le cartelle di pagamento e chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione, anche per effetto della notifica di ulteriori atti interruttivi.
L'Agenzia delle Entrate eccepisce che la cartelle di pagamento è stata notificata e chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli osserva di aver notificato l'avviso di accertamento e deduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Camera di Commercio preliminarmente eccepisce la tardività della costituzione del ricorrente e il suo difetto di legittimazione attiva, dato che la cartella è stata emessa nei confronti della Ricorrente_1Caffetteria del Corso di e C. Sas;
quindi, deduce che le cartelle sono state regolarmente notificate e che non è maturata la prescrizione
Con una memoria illustrativa il ricorrente eccepisce la nullità delle notifiche delle cartelle fatte ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Con una memoria illustrativa la Camera di Commercio insiste nelle sue deduzioni.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dato che il ricorrente si è tempestivamente costituito in data 14/10/25, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso avvenuta il 17/9/25.
Analogamente, è infondata la censura relativa al difetto di legittimazione attiva dato che, contrariamente a quanto dedotto dalla Camera di Commercio, l'intimazione impugnata non è stata emessa nei confronti della Caffetteria del Corso di Ricorrente_1 e C. Sas ma nei confronti del ricorrente e a questi notificata in proprio.
Quanto al merito, priva di pregio è la doglianza relativa all'omessa notifica delle cartelle prodromiche. Sul punto, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato che in data
12/10/22 è stata notificata l'intimazione d pagamento n. 2021900377666000 relativa a tutte le cartelle sottese all'atto impugnato. L'intervenuta prova della regolare notifica di detta intimazione preclude ogni questione attinente alle cartelle sottese, ovvero ai presunti difetti di notifica e alla decadenza dalla pretesa. Infatti, il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati.
Pertanto, eventuali vizi attinenti alle cartelle di pagamento non possono essere fatti valere con
l'impugnazione dell'odierna intimazione di pagamento, dato che l'omessa impugnazione della precedente intimazione n. 2021900377666000 nel termine di legge le ha rese ormai inoppugnabili
(Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004).
Infondata, quindi, è anche l'eccezione di prescrizione. Infatti, la notifica dell'intimazione n.
2021900377666000 ha interrotto i relativi termini che, quindi, alla data di notifica dell'atto impugnato
(19/6/24) non erano ancora decorsi.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.500,00 per ciascuna delle parti resistenti Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate -
DP I di Napoli e ADM di Napoli, oltre accessori di legge se dovuti, e in complessivi € 300,00 per la Camera di Commercio di Napoli, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2026
Il giudice estensore Il presidente
MI RI SA ZZ