Articolo 1 della Legge 25 marzo 1997, n. 78
Articolo 2
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13 marzo 1997
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11 febbraio 2000
Art. 1. 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, prevista dal regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191 , e successive modificazioni, e' soppressa.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)) .
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalita' di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 332 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431 . Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)) .
5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente e' autorizzato ad emanare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati, sia con operatori interessati per attivare le nuove modalita' di emissione, distribuzione, vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole citta' o in delimitate aree geografiche.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2000
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