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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dott. Giovanni D'Onofrio, in funzione di GIUDICE
UNICO, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n°388 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2015, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra
C.F. P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. signor rappresentata dagli Parte_1
avvocati Nunzio Mazzocchi e Maria Vigliotta che la rappresenta e la difende, in virtù di procura in atti;
attrice e
n.q. di Agente Generale dell' Controparte_1 Controparte_2
rapp.to e difeso dall'Avv. Angelo COCOZZA giusta
[...]
procura in atti;
convenuto
Conclusioni : come in atti .
In fatto e in diritto.
Con atto di citazione l'Attrice chiedeva la condanna della società
in persona del signor quale agente CP_2 Controparte_1
generale con sede in Caserta, per il pagamento della somma di €
762.417,68 dovute per indennità sostitutive del preavviso, indennità
dell'incremento monte premi dei rami diversi dal ramo vita, indennità
sugli incassi ramo danni, indennità in base delle provvigioni rami danni, provvigioni spettanti su premi incassati dopo la cessazione nonché danno all'immagine, tutte dovute per le ragioni precisate in narrativa con allegati conteggi e notificati unitamente all'atto di citazione.
Parte attrice deduceva che il rapporto continuativo con Parte_1
era sorto il 13/01/2003 data in cui era stato nominato Parte_1
sub-agente con qualifica di agente di Città, in data 21/05/2004 era stato nominato sub-agente Assib@ank di De OS e PA N. Sas e, in data 24/05/2010, sub-agente mentre il 24/01/2011 Parte_1
l'incarico era stato conferito alla società Assipa di CO PA &
C. Sas. In data 31/03/2014 l'Agente Generale aveva Controparte_1
comunicato lo scioglimento del contratto di subagenzia e la revoca con effetto dal 01/04/2014 del mandato di agenzia di città e, in data 16/04/2014, aveva interrotto con effetto immediato il rapporto in corso, essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione anche temporanea dello stesso, dal momento la subagenzia avrebbe, Pt_1
a dire di parte convenuta, iniziato una attività di sviamento della clientela e che l'ex subagente era rimasto in possesso dei Pt_1
timbri e tali timbri sarebbero stati utilizzati per creare nella clientela confusione nella identificazione del rapporto assicurativo. Negando la sussistenza di tali profili, concludeva per l'accoglimento della domanda.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il convenuto n.q. di Agente Generale dell'Agenzia Controparte_1 [...]
che negava si trattasse di un rapporto unitario dal CP_2
momento, essendo intervenuto con soggetti anche societari differenti, e concludeva per il rigetto dell'avversa domanda ,
previo mutamento del rito, con ogni statuizione consequenziale per il governo delle spese anche ex art. 96 c.c. per la temerarietà
dell'azione proposta”; in via riconvenzionale chiedeva al comparente la somma complessiva di € 250.000,00 per danno d'immagine causata dall'avversa condotta di sviamento di clientela.
Era stata disattesa con ordinanza dell'11/5/2015 l' eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro dal momento che il rapporto contrattuale di subagenzia per cui è
causa era stato stipulato tra la e la Assipa di Controparte_2
CO PA & C., s.a.s., come confermato dalla stessa parte attrice e dalla stessa parte convenuta.
Espletate ctu, all'udienza del 27.06.2024, il giudice riservava la decisione senza termini. La domanda è solo parzialmente fondata nei limiti che si indicheranno.
In via pregiudiziale deve essere disattesa l'eccezione di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., formulata da parte convenuta, non controvertendosi in materia disciplinata dall'art. 409 c.p.c. n. 3.
Come noto, ai fini della individuazione del giudice competente,
occorre distinguere se il rapporto di agenzia si sia svolto mediante un'organizzazione di lavoro a carattere prevalentemente personale ed autonomo ovvero mediante un'organizzazione di prevalente lavoro altrui e dunque imprenditoriale;
il requisito del lavoro prevalentemente personale manca, con conseguente insussistenza della competenza del giudice del lavoro, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia esercitata da una società, anche se di persone o irregolare ovvero di fatto poiché, in tal caso, l'attività medesima non è riferibile a persone fisiche e, quindi, non riveste così come richiesto dall'art. 409, n. 3, c.p.c. carattere prevalentemente personale (Corte di cassazione n. 32100 del 31 ottobre 2022; Corte
di cassazione n. 3029 del 16 febbraio 2015 ; Cass., 28 dicembre 2006,
n. 27576; Cass., 19 aprile 2011, n. 8940): nella specie, emerge pacificamente ex actis che dal 24/01/2011 i rapporti contrattuali di agenzia con la sono stati intrattenuti con la Controparte_2
, società in accomandita semplice. Pt_1
Nel merito, occorre ribadire che il rapporto contrattuale che può
essere fatto valere nel presente giudizio è unicamente quello sorto il 26.01.2011 ed interrotto il 31.03.2014. Precisamente in data
13.01.2003 era sottoscritto il contratto di subagenzia tra l'
[...] in persona del l.r.p.t. e Controparte_3 Pt_1
; in data 21.05.2004, terminato il precedente rapporto, era
[...]
sottoscritto un nuovo contratto di subagenzia tra l'
[...]
in persona del l.r.p.t. e la Controparte_3 [...]
in persona del l.r.p.t.; in data 24.05.2010 a Controparte_4
seguito di cessazione del vecchio contratto tra l'Agenza generale e la di DE OS & PAPA S.a.s., era sottoscritto CP_3 CP_4
un nuovo contratto di subagenzia tra l' Controparte_3
in persona del l.r.p.t. e conclusivamente
[...] Parte_1
in data 26.01.2011, a seguito di cessazione del precedente contratto sottoscritto tra l' e veniva Controparte_3 Parte_1
sottoscritto il contratto di subagenzia tra l'
[...]
in persona del l.r.p.t. e la ASSIPA di Controparte_3
CO PA S.a.s. in persona del l.r.p.t.
Dunque, i subagenti , la Parte_1 Controparte_4
in persona del l.r.p.t. e ASSIPA di CO PA s.a.s. in persona del l.r.p.t. sono persone giuridiche e fisiche totalmente distinte ed agli atti non risultano patti negoziali o clausole contrattuali dalle quali possa desumersi la sussistenza di continuità
contrattuale tra i differenti accordi distinti sotto il profilo soggettivo e non collegati da alcuna clausola : come si ricava dalla lettura dei differenti contratti in tutti e in particolare nell'ultimo risulta essere espressamente previsto che “la presente lettera di nomina annulla e sostituisce ogni diversa pattuizione scritta e\o accordo orale e dalla presente data il suo rapporto con questa agenzia generale sarà regolato esclusivamente dalla presente lettera di nomina e dai suoi allegati ( cfr. in atti ). Non può
dunque che concludersi per l'insussistenza di collegamenti tra l'ultimo contratto e i precedenti.
Ciò posto, occorre altresì rilevare che non sussistono i presupposti del recesso per giusta causa pure avanzato da parte convenuta.
Sul punto, è possibile rilevare che, con lettera a/r del 31.03.2014,
n.q. di Agente Generale dell' Controparte_1 Controparte_2
invocando l'art. 14, lettera A accordo ANAGINA e
[...]
del 1986, comunicava il recesso dal rapporto di sub-Agenzia CP_5
con l'Attrice Assipa sas e successivamente, con ulteriore lettera a/r del 16.04.2014, contestava gravi violazioni all'attrice, ai sensi dell'art. 21 Accordo Nazionale Agenti e Subagenti, ed esercitava il recesso per giusta causa. Parte convenuta fonda tale assunto sul presupposto che controparte abbia tenuto una condotta contraria alla lealtà dal momento che lamentava che Parte_1
il 14.04.2014, aveva incaricato suo collaboratore, al Persona_1
ritiro di alcuni duplicati di attestato di rischio assicurativi, con sviamento della clientela tramite “una forte migrazione degli
stessi” verso società di assicurazioni concorrenti con ritenzione di timbri e altro materiale dell'agenzia generale e col trattenimento di due assegni .
Non colgono nel segno le doglianze di parte convenuta sul presupposto di un comportamento illegittimo della tale da Controparte_6
giustificare un recesso per giusta causa. Risulta in primo luogo evidente che la consegna dei due assegni, con apposizione dei timbri delle poco tempo dopo la prima comunicazione Controparte_7 di recesso del 31.03.14( pertanto in vigenza del preavviso di 2 mesi riconosciuto), rientrava nella definizione degli affari correnti e,
essendo tratti a favore del convenuto alcun paventato danno CP_1
poteva conseguire allo stesso. Inoltre, relativamente alla presunta
“ forte migrazione” dei clienti verso altre compagnie assicurative concorrenti, il convenuto non prova, mediante allegazione di idonea documentazione, se il numero delle richieste dei duplicati assicurativi dei clienti, di cui lamenta lo sviamento,
rappresentasse una anomalia rispetto alle precedenti gestioni eccedendo il fisiologico passaggio di clienti ad altre compagnie assicurative ( nella specie , risultano soltanto 11 richieste di duplicati).
Preso dunque atto del fatto che ai fini delle pretese di parte attrice occorre aver riguardo al solo ultimo contratto, non sussistendo gli estremi del recesso per giusta causa, occorre considerare ai fini del riconoscimento dell'indennizzo di parte istante la seconda ipotesi di calcolo operata dal ctu dott.
che correttamente tiene conto del rapporto di gestione Per_2
limitatamente al contratto del 2011. Prendendo in considerazione ed aderendo alla espletata consulenza tecnica, considerato unicamente il periodo 24/01/2011 -01/04/2014, non sussistendo il recesso per giusta causa, parte attrice avrà diritto di conseguire i seguenti importi: Indennità sostitutiva di preavviso ex art.15,
4°comma per €8.298,87, Indennità di risoluzione ex art.16, 3° comma per €4.961,35, indennità in base alle provvigioni rami danni ex art. provvigioni dopo la cessazione del rapporto €3.553,59 per la complessiva somma di € 22.595,20 ( il ctu con motivazioni condivisibili ha poi negato il riconoscimento delle ulteriori due voci indennità sull'incremento monte premi dei rami diversi dal ramo vita , art. 28\29 ramo responsabilità civile auto, furto , incendio,
infortuni, malattie rischi diversi in quanto non sono stati documentati il monte premi iniziale e quello finale e con riguardo all' indennità sugli incassi ramo danni – art. 30 non è stato documentato l'ammontare complessivo dei premi incassati nei diversi rami ( cfr. , amplius in ctu anche con riguardo alle riposte alle osservazioni ai ctp).
Vanno poi disattese le domande risarcitorie per danno all'immagine avanzate da entrambe le parti e rimaste indimostrate. Va infine accolta la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta avanzata in virtù di “rilievi, spese, rivalse, assegni impagati
ed anticipazioni per un totale di € 4.085,65” indicando come documento a fondamento di tale richiesta l'allegato 24 della comparsa di costituzione e risposta “estratto conto con specifica credito
Agente Generale € 4.085,65 con allegate 189 pagine”. A fronte CP_1
della pretesa del complessivo credito per “rilievi, spese, rivalse,
assegni impagati ed anticipazioni” , alcuna posizione risulta essere stata assunta da controparte che non ha contestato in alcun modo l'avversa pretesa che per ciò solo andrà accolta. Quanto infine alle spese processuali, compensate per 1\2 , seguono per il resto la soccombenza come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
persona del legale rappresentante p.t. signor nei Parte_1
confronti n.q. di Agente Generale dell' Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1°) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna n.q. di Agente Generale dell' Controparte_1 Controparte_2
al pagamento di € 22.595,20 oltre interessi legali
[...]
dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2°) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta e per l'effetto condanna parte attrice al pagamento di euro € 4.085,65 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale
al soddisfo;
rigetta le ulteriori domande;
compensa per 2\3 le spese di lite e per il resto condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5000,00 di cui euro 500,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avvocati Mazzocchi e Vigliotta;
compensa per 2\3 le spese di ctu, ponendole per il resto definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 10.06.2025.
il giudice 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 per €2.845,25, Indennità ramo vita ex art. 32 per €2.936,14,