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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 13/11/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. UR D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott. Giulia DE LUCA Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1084/2023 R.G.
avente per oggetto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
promossa da
nata ad [...] il [...] e residente in [...], fraz. La Fabrique Parte_1
n.24 (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Marozzo del Foro di C.F._1
Aosta, con studio in Aosta, Via Porta Pretoria n. 19, presso cui è elettivamente domiciliata
Ricorrente
contro
nato in [...] il [...] (cod. fisc. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...](Ao), Fraz. La Fabrique n. 40/1, rappresentato e difeso dagli Avvocati
AR NO ( ) ed NO ON ( ) presso C.F._3 C.F._4
lo studio dei quali in Aosta (AO), Via G. Frutaz n. 1 è elettivamente domiciliato
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 25/04/1998, nel Comune di Quassolo (TO), e si sono Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio optando per il regime della comunione legale dei beni.
pagina 1 di 4 Il matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune Quassolo (TO) al n. 1, parte
I, anno 1998.
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata il [...] ad [...] e residente in Persona_1
Champedraz (AO), fraz. La Fabrique n. 24; nato il [...] ad [...] e Persona_2
residente in [...], fraz. La Fabrique n. 24.
Le parti si sono separate consensualmente davanti al Tribunale di Aosta che, con decreto cron. n.
504/2023, del 10/03/2023, RG n. 1231/2022, ha omologato la separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Con ordinanza del 14.3.2025, il GI ha mandato al PM per conclusioni riservandosi di riferire al
Collegio limitatamente alla decisione sullo status divorzile.
Con la stessa ordinanza, in via temporanea ed urgente, fermo l'affido condiviso a entrambi i genitori, il GI ha disposto il collocamento della figlia minore presso la madre in Persona_1
Nus, via del Risorgimento n. 47; ha disposto che il padre vedesse la figlia minore solo con l'ausilio dei Servizi psicosociali e in ambiente protetto, nel rispetto della volontà della minore,
con possibilità di liberalizzare gradualmente gli incontri ricorrendone le condizioni nel preminente interesse della minore;
ha quindi mandato ai Servizi psicosociali competenti per territorio di prendere in carico il nucleo familiare e in particolare la figlia minore, verificando le condizioni psicofisiche, evolutive e relazionali della minore e le condizioni della nuova situazione abitativa e di vita della minore e della madre presso il compagno di quest'ultima,
valutando le capacità e le risorse genitoriali, attivando ogni sostegno piscologico ed educativo ritenuto utile in favore della minore e dei genitori ed adeguato supporto alla genitorialità.
Tali prescrizioni conseguivano al rilievo che dagli atti del Tribunale per i Minorenni e dagli atti del procedimento penale prodotti risultava che la figlia era stata vittima di almeno un episodio di violenza fisica da parte del padre nel novembre 2022, aveva assistito nel medesimo contesto all'aggressione del padre ai danni della madre, aveva dovuto essere ospitata con la madre in struttura protetta prima della separazione, era stata successivamente coinvolta, sia pure indirettamente, a cavallo della separazione e dopo la separazione, tra il febbraio e l'aprile 2023,
nelle condotte persecutorie del padre in danno della madre.
pagina 2 di 4 Con sentenza parziale in punto status del 4.4.2025, il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/04/1998, nel Comune di Quassolo (TO), dai coniugi e ed Parte_1 Controparte_1
ha ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato di procedere all'annotazione della presente sentenza.
All'udienza del 23.4.2024 si è proceduto all'ascolto della minore.
Sono state prodotte diverse relazioni dei Servizi sull'andamento della presa in carico del nucleo e della minore ed in particolare quelle depositate il 20.5.2025 ed il 6.10.2025 hanno evidenziato la fattiva collaborazione delle parti nell'interesse della minore, positivi sviluppi quanto alla situazione psicodiagnostica della minore, il riavvicinamento di quest'ultima al padre.
Nelle more, la definizione del procedimento è stata più volte rinviata su richiesta delle parti in attesa dell'esito del monitoraggio e nell'intento di giungere ad una soluzione condivisa circa le condizioni del divorzio.
Per l'udienza cartolare del 14.10.2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte sulle condizioni del divorzio:
1)Dichiarare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre. I genitori, di comune accordo e tenendo conto delle
esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, stabiliranno autonomamente i tempi di
permanenza della minore presso ciascun genitore;
2) Dichiarare che il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo mensile al mantenimento della figlia minore la somma di € 200,00 (duecento/00),
importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di
ogni mese;
3) Dichiarare che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese
straordinarie da sostenersi per la figlia in conformità con quanto stabilito dal Protocollo
Tribunale Aosta.
pagina 3 di 4 L'accordo può essere recepito dal Tribunale in ragione del positivo percorso psicosociale seguito dalle parti e dalla minore e prevedendo esso adeguata disciplina dell'affido e del mantenimento della minore stessa.
Nel contempo, nell'interesse preminente della minore, va demandato ai Servizi di proseguire nell'attività di monitoraggio secondo quanto indicato nella relazione depositata il 6.10.2025 e nel dispositivo della sentenza.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni del divorzio
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero:
dato atto che con sentenza del 4.4.2025 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/04/1998, nel Comune di Quassolo (TO), dai coniugi e Parte_1
e si è ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu Controparte_1
celebrato di procedere all'annotazione della presente sentenza, dispone come da accordo delle parti sopra trascritto circa le condizioni del divorzio in punto affido e mantenimento della minore
. Persona_1
Manda ai Servizi territoriali di proseguire nelle attività indicate nella relazione depositata il
6.10.2025 (supporto e sostegno psico- emotivo della minore;
progetto educativo con attività
finalizzate a favorire un sereno rapporto tra la figlia e i genitori e la condivisione di regole e routine, in sinergia con il percorso psicologico, neuropsichiatrico e scolastico di;
Per_1
supporto educativo e sociale per entrambi i genitori mediante colloqui periodici al fine di rafforzare le competenze genitoriali e fornire sostegno nella gestione delle situazioni critiche).
Compensa le spese.
Aosta, 12.11.2025
Il Giudice estensore
Dott. UR D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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