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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.04.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg 3819 del 2022
TRA
rapp.to e difeso dall' avv. Gennaro Di Somma , Parte_1 come in atti Opponente- ricorrente E L'avv. rapp.to e difeso dall'Avv. Donatello Esposito Controparte_1
opposto – resistente nonché
rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'avv. Giuseppe Lullo interveniente volontario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.07.2022 il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 139\2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata sez. Lavoro, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore dell'avv.
[...]
ora dipendente in quiescenza del servizio legale del CP_1 Parte_1
, la somma di € 844,50 a titolo di compensi dovuti quale Avvocato
[...] interno nonché il pagamento delle spese di procedimento nella misura di € 400,00 , oltre oneri di legge. Ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del D.I. opposto per quanto esposto al punto 1) della parte di diritto e, per l'effetto, revocarlo
e/o annullarlo;
b) accertare e dichiarare nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta per la mancanza dei presupposti di legge e, per l'effetto, l'illegittimità del D.I. opposto e disporne l'annullamento per le ragioni di diritto sopra esposte;
c) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio. “ . Nello specifico ha eccepito:
- l'inammissibilità ed improcedibilità dell'ingiunzione di pagamento emessa in suo danno, in quanto la pretesa creditoria ingiunta non poteva essere accolta atteso che la stessa si fondava su un titolo, ovvero la determina dirigenziale n. 60 dell'11.3.2022 privo di efficacia e non più valido in quanto era stata oggetto di rettifica con una successiva determina n. 64 del 22.03.2022;
- l'infondatezza della pretesa creditoria per mancanza dei presupposti di legge e sostenendo che la limitazione del pagamento sarebbe dovuta in applicazione dell'art. 9 del DL n. 90/2014, convertito in L. n. 114/1014, e, in particolare, dei comma 1, 3, 6 e 7, laddove stabiliscono un tetto massimo, generale e poi individuale riferito al singolo dipendente, dei compensi liquidabili. Regolarmente instauratosi il contradditorio si è costituito in giudizio l'avv.
[...] sostenendo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione e CP_1 chiedendo, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare ha rappresentato di essersi attenuto nella quantificazione della somma dovuta , al comma 3 dell'art. 9 del DL n. 90/2014 che recita: “Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione” . In corso di giudizio si è costituito come interveniente volontario ai sensi dell'art. 419 cpc, l a sostegno della Controparte_2 conferma del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'Avv. e Controparte_1 con il consequenziale rigetto della opposizione proposta dal Parte_1
Il ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento. Parte_1
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'opposizione proposta dal è infondata e va pertanto rigettata Parte_1 per le argomentazioni di seguito esposte. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum di . Ai sensi dell'art. 419 cod. proc. civ., nelle controversie di CP_2 lavoro, è consentito l'intervento volontario ex art. 105 cod. proc. civ., ivi compreso quello volto a “sostenere le ragioni di alcuna delle parti” di chi “vi ha un proprio interesse”. Basti dire che è l'associazione rappresentativa della categoria CP_2 degli avvocati dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, la quale, come da Statuto,
“è associazione apartitica, senza fini di lucro, a carattere sindacale, ed opera in ogni sede a tutela degli interessi giuridici, morali ed economici, nonché della funzione, professionalità, dignità e autonomia degli avvocati iscritti agli elenchi speciali degli Albi tenuti dagli Ordini professionali territoriali, ed in generale degli avvocati degli Enti Pubblici” (art. 2 dello Statuto prodotto nel fascicolo di . Quanto CP_2 all'intervento volontario in giudizio, la giurisprudenza lo ha ritenuto ammissibile quando l'ente abbia il fine specifico di tutelare “un “gruppo” determinato, per quanto esteso, portatore di particolari interessi ritenuti meritevoli di tutela da una specifica legge” (Cass. Civ. n. 2237/2016) e quando nel processo siano coinvolti gli interessi di un soggetto certamente appartenente alla categoria di riferimento dell'ente (Consiglio di Stato n. 4814/20918, n. 1301/2012). Con determina dirigenziale adottata dal Capo Settore LL.PP. n. 145 del 25/05/2018 veniva conferito incarico all'Avv. del Servizio Legale Interno, Controparte_1 oggi in quiescenza, di rappresentare e difendere il nel giudizio Parte_1 per risarcimento danni da insidia stradale, promosso da c/ la Parte_2 ed innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (R.G. CP_3 Parte_1
n° 6374/2017) (sul punto valgano le premesse alla Determina nn. 60 del 2022, allegata al n. 2 del medesimo ricorso per decreto ingiuntivo). Il giudizio si concludeva favorevolmente per l'Ente con Sentenza n. 2583/2021 (all. 6 al ricorso Co introduttivo) ed anzi veniva condannata la .A.V. al pagamento delle spese di CP_4 giudizio in favore del per €. 2.000,00 oltre rimborso Parte_1 forfettario ed oneri accessori. Quindi veniva statuita la refusione delle competenze legali in favore del (senza distrazione). La parte soccombente Parte_1 provvedeva a mezzo della Compagnia Assicuratrice alla Parte_3 liquidazione mediante Bonifico Bancario intestato al Comune di Parte_1 dell'importo di € 2.300,00. Detto importo risulta incassato dallo stesso Ente con ordinativo n° 616 del 24/02/2022 (all. 5 al decreto ingiuntivo). L'art. 13 del Regolamento - Trattamento economico componenti Avvocati dell'Avvocatura – approvato con delibera di G.C. n. 16 del 16/02/2017 (all. 8 al decreto ingiuntivo) ha stabilito la corresponsione dei compensi professionali all'avvocato dipendente, secondo i criteri disciplinati dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, prevedendo che “nel rispetto di quanto previsto nell'art. 9, commi 1,3,5,7 della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia, sentenza o ordinanza, favorevole con recupero anche parziale delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate – che devono confluire (salvo un 10% acquisito al bilancio dell'Ente) sull'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente – sono ripartite secondo i seguenti criteri: - 90% a favore dell'Avvocato che ha curato la lite conclusa con sentenza favorevole;
- 10% acquisito al bilancio dell'Ente e imputato in un apposito capitolo finalizzato all'efficienza e funzionamento del Servizio Legale, anche per acquisto di beni, servizi e formazione, necessari per lo svolgimento dell'attività connessa”. Ciò posto, incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro e l'attività professionale espletata dall'avv. in favore del Controparte_1 Parte_1
, la pretesa dell'avvocato comunale dipendente alla corresponsione dei
[...] compensi professionali per sentenza favorevole all'Ente, con condanna alle spese
“recuperate”, trova il proprio fondamento direttamente dalla legislazione di settore e, nello specifico, dall'art. 9, comma 3, del D.L. n. 90/2014 e dall'art. 13 del Regolamento Comunale del Comune di - Trattamento economico Parte_1 componenti Avvocati dell'Avvocatura – approvato con delibera di G.C. n. 16 del
16/02/2017. Ne discende l'assoluta infondatezza dell'asserita carenza di titolo per l'avvenuta rettifica della determinazione di liquidazione n. 60/2022 ad opera della determina n. 64/2022. Ciò posto, la materia del contendere concerne il diritto dell'avv. a Controparte_1 chiedere la liquidazione dell'importo di €. 844,50 quale differenza per compensi professionali maturati per l'attività difensionale espletata. Invero, il con propria determina 60 del 11.03.2022, Parte_1 provvedeva a disporre la liquidazione della somma di €. 1.137,46, al netto delle somme trattenutesi a vario titolo in favore dell'avv. in data 22.03.2022, CP_1 adottava una nuova determina n. 64, con la quale, a rettifica della summenzionata determina n. 60, disponeva il pagamento della somma di €. 568,73, al netto delle somme trattenute a vario titolo , in luogo di quella effettivamente dovuta di €. 1.137,46, adducendo che la rettifica della liquidazione era avvenuta perché sarebbe stato superato il tetto massimo liquidabile tenuto conto delle pregresse liquidazioni già disposte .
Il Comune di menziona “il superamento di un tetto” , ma non fornisce Parte_1 alcuna prova delle presunte liquidazioni operate che avrebbero determinato il superamento del “tetto” massimo liquidabile tale da paralizzare la richiesta di pagamento . Difatti, l'Ente non ha provveduto a dare analitico conto delle presunte liquidazioni operate che avrebbero determinato il superamento del tetto massimo liquidabile e dunque alcuna prova risulta fornita. L' avv. , avvocato interno del ha svolto la sua CP_1 Parte_1 attività difensionale ottenendo la sentenza n.2583\2021 del Tribunale di Torre Annunziata, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del . La parte soccombente di detta sentenza Parte_1 provvedeva alla liquidazione mediante bonifico bancario intestato al Parte_1
. L'art. 13 del Regolamento Comunale del Comune di -
[...] Parte_1
Trattamento economico componenti Avvocati dell'Avvocatura – approvato con delibera di G.C. n. 16 del 16/02/2017 (all. 8) prevede che “nel rispetto di quanto previsto nell'art.9, commi 1,3,5,7 della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia, sentenza o ordinanza, favorevole con recupero anche parziale delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate – che devono confluire (salvo un 10% acquisito al bilancio dell'Ente) sull'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente – sono ripartite secondo i seguenti criteri: - 90% a favore dell'Avvocato che ha curato la lite conclusa con sentenza favorevole;
- 10% acquisito al bilancio dell'Ente e imputato in un apposito capitolo finalizzato all'efficienza e funzionamento del Servizio Legale, anche per acquisto di beni, servizi e formazione, necessari per lo svolgimento dell'attività connessa”. Dunque il riparto tra Avvocato ed Ente è incontestato , essendo sul punto la percentuale stabilita dal Regolamento comunale del 90% al Legale e del 10% all'Ente, ferme le ulteriori trattenute di Legge . L'art. 9 D.L. 90/2014, conv. nella L. 114/2014, disciplina i compensi professionali degli avvocati dipendenti di enti pubblici (oltre agli Avvocati dello Stato) ed espressamente stabilisce: “
1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione. (..).. 6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. 7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. (..). Tale norma, dunque, prevede tre diversi limiti (cd. tetti): 1) tetto retributivo individuale generale (art. 9, comma 1): anche i compensi professionali devono essere calcolati ai fini dell'art. 23 ter del D.L. 201/211, che fissa il limite massimo del trattamento economico annuo omnicomprensivo in quello del Primo Presidente della Corte di Cassazione, ossia pari ad € 240.000,00 (limite non oggetto di contestazione nel caso di specie); 2) tetto da stanziamento (art. 9, comma 6): i compensi professionali, nel caso di compensazione integrale delle spese di lite, possono essere corrisposti “nei limiti dello stanziamento previsto”, che “non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013”, (ipotesi non ricorrente nella specie); 3) tetto retributivo individuale specifico (art. 9, comma 7): i compensi professionali - sia quelli derivanti da sentenze favorevoli, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, sia quelli riconosciuti nei casi di compensazione integrale delle spese - possono essere corrisposti in modo da attribuire all'avvocato dipendente di un ente pubblico “una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo” ( il cui superamento non è stato provato) Orbene nulla ha provato il sul presunto superamento dei cd Parte_1 tetti e per tali ragioni l'opposizione non può essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non si ravvisano, invece, i presupposti per accogliere l'istanza risarcitoria pe responsabilità processuale aggravata. La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite nei confronti dell'UNAEP interventore.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 139/2022 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro;
- condanna il al pagamento in favore dell'Avv. Pt_1 Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in complessivi € 641,00 oltre maggiorazione CP_1 spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
- spese compensate nei confronti dell'UNAEP interventore. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, 3.4.25 Il Giudice Dr. Rosa Molè