Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2719 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. CECCHINI MARCO;
matrimonio celebrato in CESENA il 25/03/2000 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
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P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate: A. Dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio concordatario trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cesena al N. 18, Parte 2, Serie A, anno 2000). B. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, liberi ciascuno di essi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a non intromettersi l'uno nella vita dell'altra, pur ribadendo l'impegno reciproco a trovare accordi condivisi per assicurare una crescita serena dei figli. C. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE: La casa coniugale, di proprietà esclusiva del SI. , resterà temporaneamente assegnata alla SI.ra CP_1
, la quale continuerà ad abitarvi con il figlio e la IG Parte_1 Per_1 minore fino a quando questa non avrà raggiunto l'indipendenza economica Per_2 secondo quanto stabilito dai principi in materia di famiglia. Il SI. si impegnerà a trasferire altrove la propria residenza entro e CP_1 non oltre 24 mesi dalla omologa della separazione. In particolare, la SI.ra assume l'obbligo di stipulare, a decorrere da Parte_1 quando non risulterà più sussistente polizza assicurativa legata al rapporto di mutuo attualmente in essere, in favore del SI. , proprietario dell'immobile CP_1 adibito a casa familiare, con diritto di surroga in favore di questo e di riscossione con privilegio assoluto, polizza assicurativa con adeguato massimale, pari almeno al valore corrispondente al costo di ricostruzione dell'immobile, presso compagnia assicurativa di primaria importanza e di gradimento al proprietario per incendio ed i danni a persone o cose che possano avvenire entro l'immobile e comunque nelle sue pertinenze nonché per ricorso vicini e danni all'intero fabbricato ed anche per responsabilità genitoriale, con spesa esclusiva a carico della stessa.
2 Allo stato, la SI.ra sussistendo già polizza assicurativa, si impegna a Parte_1 rimborsare al SI. il costo del premio da questi annualmente sostenuto. CP_1
Al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica della IG minore , la SI.ra si impegnerà ad immettere Per_2 Parte_1 immediatamente il SI. nel possesso dell'immobile. CP_1
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE D. AFFIDO CONGIUNTO: La IG minore resterà affidata Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza della stessa presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla IG, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la IG , relative all'istruzione, Per_2 all'educazione e alla salute verranno, invece, assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, ciò al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IG con ciascuno di loro;
si impegnano, Per_2 inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della IG, impegnandosi altresì a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. E. COLLOCAMENTO E BIGENITORIALITÀ: La IG minore manterrà la propria residenza anagrafica presso la casa del padre, assegnata temporaneamente alla madre, posta a Sarsina (FC), località Pieve di Rivoschio, in Via Ottava Brigata Garibaldi n. 11. Quanto all'esercizio del diritto di frequentazione, tenuto conto dell'età adolescenziale di che va via via assumendo maggiore autonomia ed Per_2 indipendenza, si assume come i rapporti padre-IG, con acquiescenza della madre, possano essere tra loro determinati autonomamente, con assunzione di decisioni anche quotidiane. In linea di principio, tuttavia, il padre potrà vedere e tenere con sé la IG, nei giorni e periodi seguenti: I. nei WEEK-END, il padre potrà vedere e tenere con sé la IG a fine settimana alternati, dalle ore 17:30 del venerdì fino alla mattina del lunedì, accompagnandola a scuola;
II. il padre potrà, inoltre, vedere e tenere con sé la IG, nei seguenti GIORNI INFRASETTIMANALI nei quali la IG è collocata con la madre: nella settimana che si conclude col week-end di sua pertinenza, la IG è collocata con il padre anche la giornata del martedì, fino alla mattina successiva;
nella settimana che si
3 conclude invece con il week-end di pertinenza della madre la IG è collocata con il padre anche le giornate del martedì, del mercoledì e del giovedì, fino alla mattina successiva;
III. il genitore cui è affidata la IG in un dato giorno/periodo in base al presente accordo dovrà occuparsi della IG ad ogni effetto, curandone la gestione integrale per quell'intera giornata o per quell'intero periodo di collocazione presso di sé, anche indirettamente nei propri orari di lavoro (tramite l'aiuto di terzi, a distanza, ecc.), fino al successivo affidamento all'altro genitore dalla mattina successiva;
nei giorni/tempi in cui la IG è collocata presso un genitore, quest'ultimo dovrà anche curare insieme alla IG gli adempimenti necessari a garantire lei il materiale che servirà il giorno seguente;
IV. nel periodo delle VACANZE ESTIVE la IG trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
V. più in generale, quanto all'apporto dei nonni nell'aiuto alla gestione della IG, ciascun genitore sin d'ora consente la FREQUENTAZIONE NONNI-NIPOTE, come peraltro è sempre accaduto;
VI. durante le VACANZE PASQUALI la minore trascorrerà tre giorni con la madre e tre giorni con il padre, comprendendovi il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo alternativamente ogni anno;
VII. le FESTIVITÀ NATALIZIE e di fine anno andranno trascorse dai genitori con la IG come segue: il giorno di Natale la IG resterà a pranzo con la madre e a cena col padre, mentre il giorno successivo (S. Stefano) resterà a pranzo col padre e a cena con la madre. L'anno successivo resterà, invece, il giorno di Natale a pranzo col padre e a cena con la madre ed il giorno di S. Stefano a pranzo con la madre e a cena col padre, e così via, in alternanza, anno per anno. La IG, salvo quanto sopra stabilito per i giorni di Natale e S. Stefano, resterà altresì dal 27 Dicembre al primo giorno dell'anno nuovo con la madre e dal 2 al 7 gennaio col padre, mentre l'anno successivo dal 27 Dicembre al primo gennaio col padre e dal 2 al 7 gennaio con la madre, e così via in alternanza anno per anno;
VIII. la minore potrà trascorrere, inoltre, la FESTA DELLA MAMMA e del PAPÀ con i rispettivi genitori così come per i COMPLEANNI DEI GENITORI;
IX. DURANTE L'ANNO SCOLASTICO il padre potrà facoltativamente tenere con sé per una settimana consecutiva compatibilmente con gli impegni Per_2 scolastici della IG;
il relativo periodo dovrà essere comunicato alla madre con almeno un mese di preavviso. Ogni variazione, anche minima, dovrà essere concordata tra le parti con la massima disponibilità reciproca. F. MANTENIMENTO: Il SI. a far data dal deposito del presente ricorso, CP_1 verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento della IG Parte_1
la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 30 di ogni mese, tramite Per_2 bonifico bancario su conto corrente IBAN [...] intestato
4 a , con rivalutazione annuale ISTAT decorso un anno Parte_1 dall'omologazione della separazione. Gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti e trattenuti dalla madre. In relazione all'eventuale contributo mensile denominato “assegno unico per i figli e la famiglia”, previsto dalla Legge Delega n. 46, pubblicata in G.U. del 06/04/2021, i genitori stabiliscono che tale “bonus” per la IG resterà assegnato interamente alla madre. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di revisione delle presenti condizioni in ipotesi di mutamento dei sussidi erogati o di variazione delle condizioni reddituali di ciascun genitore. Quanto, invece, alle SPESE STRAORDINARIE, ciascun genitore rimborserà all'altro il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della IG , dietro semplice presentazione del documento Per_2 fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa, ripetizioni, ecc.). Preventivo accordo che sarà, invece, necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché per quelle di natura sportiva e ricreativa che dovessero superare l'importo di € 100,00.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, facendo in ogni caso interamente rinvio ai dettami propri del Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
in ogni caso compresi anche i tickets del S.S.N.;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola o dopo-scuola), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportive-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi), oltre all'acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto), oltre quelle relative di bollo ed assicurazione. ALTRE DISPOSIZIONI G. ALTRE DISPOSIZIONI: Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso/assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto, della carta di identità e di ogni altro necessario documento valevole per l'espatrio della IG minore e sulla possibilità di
5 ciascuno di essi di portare la IG all'estero, in assenza dell'altro genitore, nei rispettivi periodi di vacanza. Qualora uno dei genitori decidesse di trascorrere periodi di vacanze all'estero con la IG avrà in ogni caso l'obbligo di comunicarlo con congruo preavviso all'altro genitore, indicando destinazioni, date e tempi del soggiorno. H. ESCLUSIONE DEL MANTENIMENTO TRA CONIUGI: I coniugi rinunziano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento per se stessi, essendo entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti. I. COMPENSAZIONE DELLE SPESE LEGALI: Spese legali compensate tra le parti. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (N. 18, Parte 2, Serie A, anno 2000). PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 18/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
6 N. R.G. 2719/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2719/2024 V.G., pendente tra
CP_1
Assistito e difeso dall'avv. CECCHINI MARCO e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. CECCHINI MARCO
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 03/12/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
7 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 18/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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