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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1106/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI WILLIAM e dell'avv. GUALTIERI CP_1
CHIARA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in VIA PROVINCIALE
N.24/A, VIANO (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI VANIA, elettivamente Controparte_2
domiciliata presso lo studio del difensore in VIA GALLIANO n. 2/2, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
21/03/2025.
La resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
24/03/2025.
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 05/04/2024, chiedeva, ex art. 250 c.c., di essere autorizzato CP_1
a riconoscere la minore nata a [...] il [...], riconosciuta Persona_1
dalla sola madre e di stabilire che la minore aggiungesse il cognome Controparte_2 paterno a quello materno, con conseguente assunzione del cognome ”. Persona_2
Il ricorrente narrava di aver avuto una relazione sentimentale con da cui era Controparte_2
nato, in data 05/05/2021, il figlio , le cui condizioni di affidamento e di mantenimento, Persona_3
dopo la prima separazione di fatto delle parti, erano state regolate dal decreto di questo Tribunale del
04/11/2021, reso su conclusioni congiunte, nelle quali le parti avevano concordato testualmente le seguenti condizioni:
“1) Il minore , nato a [...] in data [...]è affidato in via condivisa ad Persona_3 entrambi i genitori e collocato, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo vorrà, in accordo con la madre, e comunque almeno due giorni alla settimana con modalità che tengano conto allo stato della tenerissima età del minore;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, CP_1 CP_2 la somma mensile di € 350,00 con rivalutazione ISTAST annuale;
4) Saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore ed individuate secondo il Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia”.
Il ricorrente riferiva che, successivamente al decreto del 04/11/2021, egli si era riconciliato con la
[...]
e che, dalla ritrovata relazione affettiva, nel mese di marzo 2023 la aveva CP_2 Controparte_2
concepito la figlia poi nata in data [...]. Per_1
Il lamentava il fatto che la non gli avesse ancora concesso il consenso per il CP_1 Controparte_2
riconoscimento della figlia pur essendo egli indiscusso padre biologico della minore, e che la Per_1
non rispettasse il calendario di frequentazione che regolava i diritti di visita dell'altro Controparte_2
figlio previsto dal summenzionato decreto. Per_3
Il ricorrente sosteneva pertanto che sussistessero tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 250 comma 4 c.c., e di essere stato quindi costretto ad agire giudizialmente per poter dare corso al proprio riconoscimento, aggiungere alla figlia il proprio cognome, ed ottenere ogni provvedimento Per_1
necessario alla piena esplicazione della propria genitorialità (affidamento condiviso, diritti di visita, ed un contributo di mantenimento di entrambi i figli e che egli proponeva nella misura Per_3 Per_1
pagina 2 di 12 complessiva di € 300,00 al mese, ridotto ad € 200,00 mensili dal mese di gennaio 2025, ferma restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie).
Chiedeva infine un aumento dei diritti di visita con riguardo al figlio (due giorni a settimana Per_3
con pernottamento e fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina), chiedendo altresì di estendere detto calendario anche alla figlia Per_1
Con ricorso depositato il 05/04/2024, iscritto al n. RG 1108/2024, introduceva sempre CP_1 innanzi all'intestato Tribunale altro procedimento parallelo nel quale chiedeva la modifica delle condizioni statuite dal summenzionato decreto di questo Tribunale del 04/11/2021, rassegnando sul punto le medesime conclusioni contenute nel ricorso RG 1106/2024.
Le due cause, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, venivano riunite.
Si costituiva in giudizio la , la quale prestava il consenso al riconoscimento paterno Controparte_2
della figlia minore da parte del chiedeva, a modifica del precedente decreto del Per_1 CP_1
04/11/2021, disporsi l'affidamento esclusivo dei due figli e e visite paterne dei minori Per_3 Per_1
in forma protetta organizzate dai Servizi Sociali, nonché un contributo di mantenimento di e Per_1
da porre a carico del padre pari ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle Per_3
spese straordinarie.
Affermava che il abusasse di sostanze alcoliche, con conseguente emersione di stati di CP_1
aggressività; che in data 29/02/2024 ella lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia, e che in una seconda occasione aveva sporto denuncia nei suoi confronti nel mese di agosto 2024, a seguito di un episodio di aggressione fisica avvenuto il 22 agosto 2024, durante il quale il al termine di CP_1 una discussione, l'avrebbe aggredita fisicamente tirandola per i capelli e scaraventandola contro il muro, alla presenza dei due figli minori, provocandole lesioni alla schiena e alla testa con ecchimosi su tutto il corpo e con prognosi di 12 giorni.
All'udienza del 01/10/2024 le parti, personalmente presenti, venivano sentite dal giudice.
La confermava il proprio consenso al riconoscimento di da parte del Controparte_2 Per_1 CP_1
Quest'ultimo negava di abusare di sostanze alcoliche;
negava altresì di aver aggredito la ex compagna
(“non è vero che abuso di sostanze alcoliche. Questo è impossibile, per il tipo di lavoro che faccio, vengo infatti sottoposto periodicamente a visite mediche e controlli sia per gli stupefacenti che per
l'alcol, lavoro come manutentore ad alta quota;
inoltre, ho una vita sportiva intensa. La dinamica di quello che è accaduto lo scorso agosto non è stata come è stata descritta dalla mia ex compagna nella denuncia, non è vero che le ho tirato i capelli, non ho commesso violenze nei suoi confronti, lei mi aveva strappato il cellulare di mano, e io l'ho ripreso”).
pagina 3 di 12 Il Giudice relatore, con ordinanza del 01/10/2024, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- disponeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambe le parti con suo Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
- a modifica del decreto di questo Tribunale del 04/11/2021, demandava ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di regolamentare le modalità ed i tempi delle visite tra il ed i due figli e disponendo un monitoraggio da parte del Servizio CP_1 Per_3 Per_1
Sociale sui nuclei familiari di entrambe le parti;
- a modifica del decreto di questo Tribunale del 04/11/2021, poneva a carico del l'obbligo CP_1
di corrispondere alla , a titolo di contributo al mantenimento dei due minori Controparte_2
e a decorrere dal 01/10/2024, la somma mensile di € 550,00 (€ 350 per Per_3 Per_1
ed € 200 per , rivalutabili annualmente su base Istat, da versare entro il giorno Per_3 Per_1
20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo aggiornato per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
La causa veniva istruita tramite acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali, che già avevano in carico il nucleo familiare, corredata da informativa dell'educatrice domiciliare e da certificato del
SerDp.
Alla successiva udienza del 18 febbraio 2025, il procuratore del riferiva che la compagna del CP_1
ricorrente, sig.ra fosse deceduta, e che il ricorrente fosse rimasto a vivere da solo con i Persona_4
due figli e a Baiso (RE). Per_5 Per_6
I procuratori delle parti confermavano che il già avesse riconosciuto la figlia minore e CP_1 Per_1
che al cognome della madre ( ) fosse stato aggiunto quello del padre ( . Controparte_2 CP_1
Veniva pertanto fissata al 22/05/2025 l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
All'udienza del 22/05/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
2.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che sia cessata la materia del contendere sulla domanda proposta dal ex art. 250 c.c. di autorizzazione al riconoscimento paterno della minore CP_1 Persona_1
nata a Reggio Emilia il [...], in [...] riconosciuta dalla sola madre
[...] Controparte_2
pagina 4 di 12 nonché sulla domanda proposta sempre dal di aggiungere il proprio cognome alla CP_2 CP_1
figlia Per_1
Infatti, come documentato dalla parte resistente con deposito telematico del 24/03/2025, e come confermato dalle stesse parti in udienza e dai Servizi Sociali nella loro relazione, la madre ha prestato il consenso al riconoscimento paterno;
la figlia è stata riconosciuta anche dal padre ed ha assunto Per_1 anche il cognome aggiungendolo al cognome materno. CP_1
3.
Fatte queste premesse, la controversia verte sui due figli minori della coppia, e il Per_3 Per_1
primo nato il [...] (4 anni di età), e la seconda nata il [...] (1 anno di età).
Le condizioni di affidamento, visite e mantenimento del figlio , prima dell'instaurazione del Per_3
presente giudizio, erano regolate dal decreto di questo Tribunale del 04/11/2021 (reso su conclusioni congiunte), il quale tra l'altro aveva disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con suo collocamento prevalente presso la madre.
Pur avendo domandato la , nella propria comparsa di costituzione, l'affidamento Controparte_2
esclusivo di e , in sede di precisazione delle conclusioni la stessa ha aderito alla Per_1 Per_3
domanda del ricorrente di affidamento condiviso.
Le parti concordano dunque sul regime di affidamento condiviso nonché sulla collocazione prevalente di entrambi i minori presso la madre, e non vi è motivo per disattendere tali richieste, peraltro conformi, in punto di regime di affidamento e di collocazione, a quanto già statuito in relazione al figlio con il precedente decreto del 04/11/2021. Per_3
L'affidamento condiviso, già in essere con riguardo a , va pertanto ora esteso anche nei Per_3
confronti di e va altresì confermato il collocamento prevalente dei due minori presso la madre. Per_1
Quanto alla disciplina dei diritti di visita paterni, ciò che è emerso dagli atti di causa è stata una conflittualità altalenante tra i genitori e la loro estrema difficoltà di gestire in modo autonomo l'esercizio dei diritti di visita del padre, spesso occasione, quando le parti sono entrate in contatto tra loro, di accesi contrasti ai quali anche i minori sono stati esposti.
Dall'indagine psico-sociale svolta dai Servizi Sociali è emerso inoltre che:
- il calendario di frequentazione tra il padre ed il figlio stabilito dal Tribunale, in via Per_3
provvisoria, nel procedimento RG 1108/2024 con ordinanza del 16/07/2024 ( due giorni a settimana presso l'abitazione della madre ) è stato scarsamente rispettato dalle parti, avendo il padre incontrato il minore “con una frequenza non regolare e discontinua”;
pagina 5 di 12 - la tendenza della coppia ad organizzarsi in autonomia per quanto riguarda le frequentazioni padre- figli;
- la frequente alternanza tra momenti di conflittualità e di alleanza ed una relazione altalenante ed ambivalente tra i due genitori;
- le fragilità riscontrate anche in capo alla che necessita di accompagnamento e Controparte_2
supporto, alternando la stessa, nella relazione altalenante con il periodi in cui i rapporti CP_1 sono distesi (ed in cui ella pare favorire i contatti padre-figli, “arrivando ad organizzare anche momenti non previsti dagli incontri vigilati e dichiarando di assumersi la completa responsabilità della gestione in assenza dell'educatrice”), a periodi in cui invece il rapporto tra i due è conflittuale e che portano la a voler sospendere gli incontri padre-figli. Controparte_2
Quanto alla collocazione abitativa del ricorrente, egli vive nel Comune di Baiso (RE), a circa 30 Km di distanza da Reggio Emilia, con i suoi due figli e nati nel 2013 e nel 2015, di 10 e 12 Per_5 Per_6
anni di età, avuti dalla relazione con la sua compagna convivente la quale, come Persona_4
riferito da entrambe le parti e dai loro procuratori in udienza, è di recente deceduta.
I Servizi Sociali, nella loro relazione psico-sociale, all'esito della visita domiciliare presso la casa del ricorrente, hanno osservato con riguardo ai due minori e Per_3 Per_1
“Ad oggi l'inserimento di due ulteriori bambini in così tenera età ……. richiederebbe un'organizzazione di spazi … e dei tempi quotidiani (ad esempio tempi di accompagnamento, di preparazione, di accudimento aggiuntivi a quelli dei due figli più grandi e della signora ) che Per_4
potrebbe risultare ulteriormente gravosa sulla quotidianità già complessa, che il sig. si sta CP_1 trovando ad affrontare”; difficoltà che, è verosimile ritenere, siano destinate ad aggravarsi in ragione della recente scomparsa della compagna convivente madre dei due figli maggiori Persona_4
e Per_5 Per_6
Gli operatori del Servizio Sociale hanno inoltre riportato, nelle loro valutazioni conclusive, che “il padre (come da relazione dell'educatrice in allegato) talvolta si è mostrato poco pratico nell'organizzazione della quotidianità e nell'accudimento di base di bambini molto piccoli”, e che “ad oggi potrebbe risultare complesso per il sig. gestire in autonomia quattro bambini di età CP_1 differenti e con esigenze specifiche molto diverse” (si consideri infatti che i due figli maggiori nati dalla relazione con e hanno l'età di 10 e 12 anni, mentre e Persona_4 Per_5 Per_6 Per_1
, nati dalla relazione con la , hanno l'età rispettivamente di un anno e di Per_3 Controparte_2
quattro anni).
Posto che la decisione sui diritti di visita deve aver esclusivo riguardo al preminente interesse dei minori, i quali devono vedersi garantire un certo equilibrio ed un certo grado di stabilità soprattutto pagina 6 di 12 quando sono ancora in tenera età, si ritiene maggiormente tutelante per e demandare al Per_1 Per_3
Servizio Sociale il compito di regolamentare le modalità ed i tempi delle visite da parte del padre, così come già stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, e ciò anche in ragione delle fragilità che, come si è detto, i Servizi Sociali hanno riscontrato in capo ad entrambi i genitori;
fragilità che inevitabilmente vanno ad incidere anche sull'organizzazione delle visite dei figli.
I Servizi Sociali, rilevata l'elevata complessità della situazione osservata nel nucleo e l'ambivalenza della relazione tra la ed il hanno condivisibilmente concluso ritenendo utile: Controparte_2 CP_1
“- proseguire nel sostenere lo sviluppo di un legame di attaccamento tra padre e figli che sia caratterizzato da continuità e indipendente dalla relazione altalenante e ambivalente tra i due genitori;
- accompagnare il percorso, data la tenerissima età dei minori, soprattutto di , con figura di Per_1
riferimento che siano di supporto alla genitorialità (educatrice ed equipe socio-psico-educativa);
- proseguire nel monitoraggio e nell'accompagnamento della madre al percorso di sostegno alla genitorialità;
- contestualizzare l'osservazione padre-figli anche in ambienti esterni di carattere neutro ed in assenza della figura materna;
- mantenere un monitoraggio rispetto alla tenuta nel tempo di un percorso del padre presso il SerDp;
- mantenere un monitoraggio ed accompagnare eventuali evoluzioni della situazione famigliare del sig.
”. CP_1
Si condividono le conclusioni dei Servizi Sociali, in quanto rese all'esito di un'indagine psico-sociale approfondita e di una relazione adeguatamente motivata.
In particolare, il monitoraggio rispetto al ricorrente è giustificato, tra l'altro, dai sospetti di abuso di sostanze alcoliche più volte sollevati dalla , che hanno trovato riscontro, seppur a Controparte_2 livello indiziario, nella relazione dell'educatrice allegata all'indagine psico-sociale del Servizio Sociale
(“desidero sottolineare un aspetto: pur non avendo strumenti per una valutazione certa, CP_1 sembrava odorare di alcol durante l'incontro…”).
Quanto invece alla prosecuzione degli interventi di sostegno e di monitoraggio sull'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della , il monitoraggio e gli interventi di Controparte_2 supporto si giustificano, tra l'altro, in ragione dell'atteggiamento altalenante tenuto dalla stessa, incidente anche sull'esercizio del diritto di visita da parte del padre, così esemplificato nella relazione psico-sociale del Servizio Sociale che di seguito si riporta:
“A titolo di esempio, la signora pare necessitare di accompagnamento nel problematizzare il fatto che la sua altalenante relazione personale con il sig. vada ad influire sul rapporto dei minori con lo CP_1
stesso. Infatti, la signora nei periodi in cui i rapporti tra lei ed risultano distesi pare favorire i CP_1
pagina 7 di 12 contatti padre-figli, arrivando ad organizzare anche momenti non previsti dagli incontri vigilati e dichiarando di assumersi la completa responsabilità della gestione in assenza dell'educatrice, tuttavia nei periodi in cui il rapporto tra i due è conflittuale sarebbe stata decisione della signora il sospendere gli incontri padre-figli ”.
Va dunque demandato ai Servizi Sociali, oltre al compito di regolamentare i tempi e le modalità delle visite del padre, anche il compito di proseguire negli interventi di sostegno alla genitorialità e nelle attività di monitoraggio già in atto, come da incarico meglio specificato in dispositivo.
4.
Venendo alla questione economica del mantenimento dei due minori e il decreto di Per_3 Per_1
questo Tribunale del 04/11/2021, recependo le conclusioni congiunte delle parti, aveva posto a carico del padre, per il mantenimento del solo figlio , un assegno mensile di € 350,00, oltre al 50% Per_3
delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha ora concluso dichiarandosi disponibile a versare, per il mantenimento dei due figli e , un assegno mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di contro la Per_1 Per_3 resistente ha concluso domandando un contributo di mantenimento per e pari ad € Per_1 Per_3
700,00 al mese (€ 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ha cinque figli: due maggiorenni ( di 20 anni, e Controparte_2 Persona_7 Persona_8
di 18 anni ), il minore (riconosciuto esclusivamente dalla madre), ed infine Persona_9
e nati dalla relazione intercorsa con l'odierno ricorrente. Per_1 Per_3
Ella percepisce un reddito da lavoro modesto, che come risulta dalla più recente dichiarazione dei redditi prodotta in atti (Mod. 730 per l'anno di imposta 2022), è pari a 10.251,00 euro, corrispondenti a
854,25 euro al mese.
Quanto alle spese a suo carico, ha documentato un mutuo fondiario cointestato con il fratello, la cui rata mensile ammonta ad € 556,00.
Migliori appaiono le condizioni economiche del ricorrente.
Rispetto all'epoca dell'accordo raggiunto a novembre 2021 recepito nel summenzionato decreto del
04/11/2021 (che per il mantenimento del solo figlio aveva posto a carico del padre un assegno Per_3 mensile di € 350,00), i redditi del ricorrente sono aumentati: all'epoca, infatti, il Modello 730 del
(Mod. 730/2021) riportava un reddito complessivo, al netto dell' imposta netta e delle CP_1 addizionali irpef dovute, pari ad € 28.036,00 (reddito complessivo € 39.035 - meno imposta netta €
9.850 – meno addizionali irpef di € 674 e di € 271), mentre il Modello Unico PF/ 2023 per l'anno di pagina 8 di 12 imposta 2022, presentato quindi successivamente al decreto 04/11/2021, riporta un reddito complessivo annuo netto più alto, pari ad € 41.106,00.
Risulta in particolare documentato che, dall'anno 2022, il percepisca, oltre al reddito da lavoro CP_1
dipendente, anche un reddito da locazione, come si evince dai due contratti di locazione dallo stesso prodotti: il primo, con decorrenza dal 01/10/2021, con canone di locazione pari ad € 450,00 al mese, ed il secondo con decorrenza dal 01/04/2024 con canone di locazione pari ad € 250,00 al mese.
Si osserva che il ricorrente ha prodotto, per l'ultimo anno di imposta documentato (2023), soltanto la
Certificazione Unica del 2024 relativa all'anno di imposta 2023, la quale tuttavia, come noto, riporta il solo reddito di lavoro corrisposto dal datore di lavoro, ma non gli altri redditi (ad es. da proprietà immobiliari e da locazione) di cui l'interessato usufruisce.
Pertanto, la Certificazione Unica del 2024 relativa all'anno di imposta 2023 non fornisce un quadro completo della condizione economica del ricorrente, dal momento che, riportando il solo reddito da lavoro corrisposto dal datore di lavoro, non esclude che l'interessato possa percepire altri redditi da altre fonti, quali ad esempio, come nel caso concreto, i redditi di locazione.
La Certificazione Unica 2024 attesta comunque un reddito da lavoro pari ad € 36.605,02; detraendo la ritenuta d'imposta Irpef di € 8.548,95, l'addizionale regionale all'irpef di € 625,08, l'acconto (€ 84,67) ed il saldo (€ 168,37) dell'addizione comunale all'irpef, si ottiene un reddito da lavoro netto di €
27.177,95, ossia uno stipendio mensile netto di € 2.264,82 per dodici mesi.
Se a quest'ultimo importo aggiungiamo i due canoni mensili di € 450 e di € 250 lordi (al netto dell'imposta pari ad un totale di circa € 630,00 al mese), si ottiene un reddito mensile netto percepito dal ricorrente pari a circa € 2.900,00.
Occorre di contro considerare che il abbia a suo intero carico (a seguito della morte della CP_1
compagna il mantenimento di altri due figli ( e , di 10 e di 12 anni di Persona_4 Per_5 Per_6
età. Deve inoltre farsi carico delle spese di trasporto relative agli spostamenti in autovettura a Reggio
Emilia per vedere i figli e : la sede del suo datore di lavoro è infatti a Fiorano Per_1 Per_3
Modenese e la sua residenza, sita a Baiso, dista circa 30 Km da quella dei due bambini che vivono a
Reggio Emilia.
Se dunque la domanda del ricorrente di pagare per il mantenimento di e l'importo Per_1 Per_3
mensile di soli € 200,00 è con tutta evidenza carente per difetto, se non altro perché non rispecchia le potenzialità reddituali del ricorrente e non tiene conto della significativa disparità reddituale tra le parti e dei tempi di permanenza dei minori di gran lunga prevalenti presso la madre, dall'altro la domanda della resistente (€ 700,00 mensili) appare sproporzionata in eccesso, poiché non tiene conto delle pagina 9 di 12 esigenze ancora limitate di due bambini dell'età di 4 anni e 1 anno, e delle spese di mantenimento di cui il deve farsi carico per gli altri due figli e CP_1 Per_6 Per_5
Tenuto conto quindi delle considerazioni sopra svolte e dei parametri previsti dall'art. 337 ter comma 4
c.c., si stima equo porre a carico del padre un contributo di mantenimento dei due minori e Per_3 nella misura mensile di € 600,00 (€ 300 per ciascun figlio); in questa quantificazione a far data Per_1
dalla presente sentenza, rimanendo il pregresso regolato come da provvedimenti temporanei ed urgenti.
Rimane ferma la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie al 50% ciascuno.
Quanto all'erogazione dell'assegno unico, si sottolinea come esso debba seguire la sua disciplina legislativa, la quale prevede che, in caso di affidamento condiviso, per i genitori separati, l'importo vada ripartito nella misura del 50% ad ognuno di essi, salvo specifico diverso accordo, che tuttavia nella specie manca.
Vigendo pertanto l'affidamento condiviso, l'assegno unico continuerà ad essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
Infine, la pretesa della resistente, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, di veder retroagire, tramite domanda di condanna di pagamento degli arretrati, il concorso paterno al mantenimento di ad epoca antecedente alla domanda giudiziale e, segnatamente, al momento Per_1
della nascita della minore (25/12/2023) sino al giorno del riconoscimento, è infondata.
La domanda è innanzitutto, con tutta evidenza, generica (“tutti gli arretrati relativi al mantenimento della figlia dal momento della nascita….sino al giorno del riconoscimento”). Per_1
Inoltre la , asserendo di aver assunto l'onere di mantenimento della figlia Controparte_2 Per_1 anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore nel periodo antecedente al riconoscimento (dalla nascita della figlia sino al giorno del riconoscimento), ha proposto domanda di regresso sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali (riguardando la domanda rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia tra i genitori nei riguardi della figlia), cosicché trattandosi di rimborso di spese già sostenute, esse avrebbero devono essere adeguatamente provate, anche in via presuntiva, nel loro an e nel loro quantum da parte della stessa resistente, quale genitore che ha allegato
(genericamente) di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato secondo le regole generali dell'azione di regresso. Non è possibile dunque chiederne la rifusione semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento fissata all'esito del presente procedimento, con la conseguenza che, non avendo la resistente assolto l'onere probatorio a suo carico, la sua domanda di corresponsione degli arretrati deve essere respinta.
pagina 10 di 12 5.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'accordo sull'affidamento condiviso intervenuto in sede di precisazione delle conclusioni, il venir meno della materia del contendere sulla domanda ex art. 250 c.c. di autorizzazione al riconoscimento paterno della figlia e la reciproca soccombenza Per_1
sulla questione economica del mantenimento della prole, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda del ricorrente di autorizzazione al riconoscimento della figlia e sul cognome di Per_1 Per_1
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con loro Per_3 Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
3) a modifica del capo 2 del decreto di questo Tribunale del 04/11/2021, demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di regolamentare le modalità ed i tempi delle visite tra CP_1
ed i minori , nato a [...] in data [...], e
[...] Persona_3 Persona_10
nata a [...] in data [...];
[...]
4) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di:
- proseguire nel sostenere lo sviluppo di un legame di attaccamento tra il padre ed i figli e Per_1
che sia caratterizzato da continuità ed indipendente dalla relazione altalenante ed ambivalente Per_3
tra i due genitori;
- accompagnare il percorso di supporto alla genitorialità (tramite figure quali educatrice ed equipe socio-psico-educativa);
- proseguire nel monitoraggio e nell'accompagnamento della madre al percorso di sostegno alla genitorialità;
- contestualizzare l'osservazione padre-figli anche in ambienti esterni di carattere neutro ed in assenza della figura materna;
- mantenere un monitoraggio rispetto alla tenuta nel tempo di un percorso del padre presso il SerDp;
- mantenere un monitoraggio ed accompagnare le evoluzioni della situazione familiare del sig. CP_1
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Controparte_2 contributo al mantenimento dei due minori e la somma mensile di € 600,00 (€ 300 per Per_3 Per_1
ciascun figlio), rivalutabili annualmente su base Istat, da versare entro il giorno 20 di ogni mese (in pagina 11 di 12 questa quantificazione a far data dalla presente sentenza, rimanendo il pregresso regolato come da provvedimenti temporanei ed urgenti), oltre all'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo aggiornato per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
6) dispone che l'assegno unico segua la sua disciplina prevista ex lege in caso di affidamento condiviso;
7) respinge la domanda della resistente di pagamento degli arretrati relativi al mantenimento della figlia
Per_1
8) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per gli incombenti di cui ai capi 3) e 4) del dispositivo (Servizio Sociale di Reggio Emilia, Polo Ovest).
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
12 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1106/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI WILLIAM e dell'avv. GUALTIERI CP_1
CHIARA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in VIA PROVINCIALE
N.24/A, VIANO (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI VANIA, elettivamente Controparte_2
domiciliata presso lo studio del difensore in VIA GALLIANO n. 2/2, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
21/03/2025.
La resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
24/03/2025.
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 05/04/2024, chiedeva, ex art. 250 c.c., di essere autorizzato CP_1
a riconoscere la minore nata a [...] il [...], riconosciuta Persona_1
dalla sola madre e di stabilire che la minore aggiungesse il cognome Controparte_2 paterno a quello materno, con conseguente assunzione del cognome ”. Persona_2
Il ricorrente narrava di aver avuto una relazione sentimentale con da cui era Controparte_2
nato, in data 05/05/2021, il figlio , le cui condizioni di affidamento e di mantenimento, Persona_3
dopo la prima separazione di fatto delle parti, erano state regolate dal decreto di questo Tribunale del
04/11/2021, reso su conclusioni congiunte, nelle quali le parti avevano concordato testualmente le seguenti condizioni:
“1) Il minore , nato a [...] in data [...]è affidato in via condivisa ad Persona_3 entrambi i genitori e collocato, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo vorrà, in accordo con la madre, e comunque almeno due giorni alla settimana con modalità che tengano conto allo stato della tenerissima età del minore;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, CP_1 CP_2 la somma mensile di € 350,00 con rivalutazione ISTAST annuale;
4) Saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore ed individuate secondo il Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia”.
Il ricorrente riferiva che, successivamente al decreto del 04/11/2021, egli si era riconciliato con la
[...]
e che, dalla ritrovata relazione affettiva, nel mese di marzo 2023 la aveva CP_2 Controparte_2
concepito la figlia poi nata in data [...]. Per_1
Il lamentava il fatto che la non gli avesse ancora concesso il consenso per il CP_1 Controparte_2
riconoscimento della figlia pur essendo egli indiscusso padre biologico della minore, e che la Per_1
non rispettasse il calendario di frequentazione che regolava i diritti di visita dell'altro Controparte_2
figlio previsto dal summenzionato decreto. Per_3
Il ricorrente sosteneva pertanto che sussistessero tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 250 comma 4 c.c., e di essere stato quindi costretto ad agire giudizialmente per poter dare corso al proprio riconoscimento, aggiungere alla figlia il proprio cognome, ed ottenere ogni provvedimento Per_1
necessario alla piena esplicazione della propria genitorialità (affidamento condiviso, diritti di visita, ed un contributo di mantenimento di entrambi i figli e che egli proponeva nella misura Per_3 Per_1
pagina 2 di 12 complessiva di € 300,00 al mese, ridotto ad € 200,00 mensili dal mese di gennaio 2025, ferma restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie).
Chiedeva infine un aumento dei diritti di visita con riguardo al figlio (due giorni a settimana Per_3
con pernottamento e fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina), chiedendo altresì di estendere detto calendario anche alla figlia Per_1
Con ricorso depositato il 05/04/2024, iscritto al n. RG 1108/2024, introduceva sempre CP_1 innanzi all'intestato Tribunale altro procedimento parallelo nel quale chiedeva la modifica delle condizioni statuite dal summenzionato decreto di questo Tribunale del 04/11/2021, rassegnando sul punto le medesime conclusioni contenute nel ricorso RG 1106/2024.
Le due cause, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, venivano riunite.
Si costituiva in giudizio la , la quale prestava il consenso al riconoscimento paterno Controparte_2
della figlia minore da parte del chiedeva, a modifica del precedente decreto del Per_1 CP_1
04/11/2021, disporsi l'affidamento esclusivo dei due figli e e visite paterne dei minori Per_3 Per_1
in forma protetta organizzate dai Servizi Sociali, nonché un contributo di mantenimento di e Per_1
da porre a carico del padre pari ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle Per_3
spese straordinarie.
Affermava che il abusasse di sostanze alcoliche, con conseguente emersione di stati di CP_1
aggressività; che in data 29/02/2024 ella lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia, e che in una seconda occasione aveva sporto denuncia nei suoi confronti nel mese di agosto 2024, a seguito di un episodio di aggressione fisica avvenuto il 22 agosto 2024, durante il quale il al termine di CP_1 una discussione, l'avrebbe aggredita fisicamente tirandola per i capelli e scaraventandola contro il muro, alla presenza dei due figli minori, provocandole lesioni alla schiena e alla testa con ecchimosi su tutto il corpo e con prognosi di 12 giorni.
All'udienza del 01/10/2024 le parti, personalmente presenti, venivano sentite dal giudice.
La confermava il proprio consenso al riconoscimento di da parte del Controparte_2 Per_1 CP_1
Quest'ultimo negava di abusare di sostanze alcoliche;
negava altresì di aver aggredito la ex compagna
(“non è vero che abuso di sostanze alcoliche. Questo è impossibile, per il tipo di lavoro che faccio, vengo infatti sottoposto periodicamente a visite mediche e controlli sia per gli stupefacenti che per
l'alcol, lavoro come manutentore ad alta quota;
inoltre, ho una vita sportiva intensa. La dinamica di quello che è accaduto lo scorso agosto non è stata come è stata descritta dalla mia ex compagna nella denuncia, non è vero che le ho tirato i capelli, non ho commesso violenze nei suoi confronti, lei mi aveva strappato il cellulare di mano, e io l'ho ripreso”).
pagina 3 di 12 Il Giudice relatore, con ordinanza del 01/10/2024, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- disponeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambe le parti con suo Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
- a modifica del decreto di questo Tribunale del 04/11/2021, demandava ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di regolamentare le modalità ed i tempi delle visite tra il ed i due figli e disponendo un monitoraggio da parte del Servizio CP_1 Per_3 Per_1
Sociale sui nuclei familiari di entrambe le parti;
- a modifica del decreto di questo Tribunale del 04/11/2021, poneva a carico del l'obbligo CP_1
di corrispondere alla , a titolo di contributo al mantenimento dei due minori Controparte_2
e a decorrere dal 01/10/2024, la somma mensile di € 550,00 (€ 350 per Per_3 Per_1
ed € 200 per , rivalutabili annualmente su base Istat, da versare entro il giorno Per_3 Per_1
20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo aggiornato per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
La causa veniva istruita tramite acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali, che già avevano in carico il nucleo familiare, corredata da informativa dell'educatrice domiciliare e da certificato del
SerDp.
Alla successiva udienza del 18 febbraio 2025, il procuratore del riferiva che la compagna del CP_1
ricorrente, sig.ra fosse deceduta, e che il ricorrente fosse rimasto a vivere da solo con i Persona_4
due figli e a Baiso (RE). Per_5 Per_6
I procuratori delle parti confermavano che il già avesse riconosciuto la figlia minore e CP_1 Per_1
che al cognome della madre ( ) fosse stato aggiunto quello del padre ( . Controparte_2 CP_1
Veniva pertanto fissata al 22/05/2025 l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
All'udienza del 22/05/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
2.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che sia cessata la materia del contendere sulla domanda proposta dal ex art. 250 c.c. di autorizzazione al riconoscimento paterno della minore CP_1 Persona_1
nata a Reggio Emilia il [...], in [...] riconosciuta dalla sola madre
[...] Controparte_2
pagina 4 di 12 nonché sulla domanda proposta sempre dal di aggiungere il proprio cognome alla CP_2 CP_1
figlia Per_1
Infatti, come documentato dalla parte resistente con deposito telematico del 24/03/2025, e come confermato dalle stesse parti in udienza e dai Servizi Sociali nella loro relazione, la madre ha prestato il consenso al riconoscimento paterno;
la figlia è stata riconosciuta anche dal padre ed ha assunto Per_1 anche il cognome aggiungendolo al cognome materno. CP_1
3.
Fatte queste premesse, la controversia verte sui due figli minori della coppia, e il Per_3 Per_1
primo nato il [...] (4 anni di età), e la seconda nata il [...] (1 anno di età).
Le condizioni di affidamento, visite e mantenimento del figlio , prima dell'instaurazione del Per_3
presente giudizio, erano regolate dal decreto di questo Tribunale del 04/11/2021 (reso su conclusioni congiunte), il quale tra l'altro aveva disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con suo collocamento prevalente presso la madre.
Pur avendo domandato la , nella propria comparsa di costituzione, l'affidamento Controparte_2
esclusivo di e , in sede di precisazione delle conclusioni la stessa ha aderito alla Per_1 Per_3
domanda del ricorrente di affidamento condiviso.
Le parti concordano dunque sul regime di affidamento condiviso nonché sulla collocazione prevalente di entrambi i minori presso la madre, e non vi è motivo per disattendere tali richieste, peraltro conformi, in punto di regime di affidamento e di collocazione, a quanto già statuito in relazione al figlio con il precedente decreto del 04/11/2021. Per_3
L'affidamento condiviso, già in essere con riguardo a , va pertanto ora esteso anche nei Per_3
confronti di e va altresì confermato il collocamento prevalente dei due minori presso la madre. Per_1
Quanto alla disciplina dei diritti di visita paterni, ciò che è emerso dagli atti di causa è stata una conflittualità altalenante tra i genitori e la loro estrema difficoltà di gestire in modo autonomo l'esercizio dei diritti di visita del padre, spesso occasione, quando le parti sono entrate in contatto tra loro, di accesi contrasti ai quali anche i minori sono stati esposti.
Dall'indagine psico-sociale svolta dai Servizi Sociali è emerso inoltre che:
- il calendario di frequentazione tra il padre ed il figlio stabilito dal Tribunale, in via Per_3
provvisoria, nel procedimento RG 1108/2024 con ordinanza del 16/07/2024 ( due giorni a settimana presso l'abitazione della madre ) è stato scarsamente rispettato dalle parti, avendo il padre incontrato il minore “con una frequenza non regolare e discontinua”;
pagina 5 di 12 - la tendenza della coppia ad organizzarsi in autonomia per quanto riguarda le frequentazioni padre- figli;
- la frequente alternanza tra momenti di conflittualità e di alleanza ed una relazione altalenante ed ambivalente tra i due genitori;
- le fragilità riscontrate anche in capo alla che necessita di accompagnamento e Controparte_2
supporto, alternando la stessa, nella relazione altalenante con il periodi in cui i rapporti CP_1 sono distesi (ed in cui ella pare favorire i contatti padre-figli, “arrivando ad organizzare anche momenti non previsti dagli incontri vigilati e dichiarando di assumersi la completa responsabilità della gestione in assenza dell'educatrice”), a periodi in cui invece il rapporto tra i due è conflittuale e che portano la a voler sospendere gli incontri padre-figli. Controparte_2
Quanto alla collocazione abitativa del ricorrente, egli vive nel Comune di Baiso (RE), a circa 30 Km di distanza da Reggio Emilia, con i suoi due figli e nati nel 2013 e nel 2015, di 10 e 12 Per_5 Per_6
anni di età, avuti dalla relazione con la sua compagna convivente la quale, come Persona_4
riferito da entrambe le parti e dai loro procuratori in udienza, è di recente deceduta.
I Servizi Sociali, nella loro relazione psico-sociale, all'esito della visita domiciliare presso la casa del ricorrente, hanno osservato con riguardo ai due minori e Per_3 Per_1
“Ad oggi l'inserimento di due ulteriori bambini in così tenera età ……. richiederebbe un'organizzazione di spazi … e dei tempi quotidiani (ad esempio tempi di accompagnamento, di preparazione, di accudimento aggiuntivi a quelli dei due figli più grandi e della signora ) che Per_4
potrebbe risultare ulteriormente gravosa sulla quotidianità già complessa, che il sig. si sta CP_1 trovando ad affrontare”; difficoltà che, è verosimile ritenere, siano destinate ad aggravarsi in ragione della recente scomparsa della compagna convivente madre dei due figli maggiori Persona_4
e Per_5 Per_6
Gli operatori del Servizio Sociale hanno inoltre riportato, nelle loro valutazioni conclusive, che “il padre (come da relazione dell'educatrice in allegato) talvolta si è mostrato poco pratico nell'organizzazione della quotidianità e nell'accudimento di base di bambini molto piccoli”, e che “ad oggi potrebbe risultare complesso per il sig. gestire in autonomia quattro bambini di età CP_1 differenti e con esigenze specifiche molto diverse” (si consideri infatti che i due figli maggiori nati dalla relazione con e hanno l'età di 10 e 12 anni, mentre e Persona_4 Per_5 Per_6 Per_1
, nati dalla relazione con la , hanno l'età rispettivamente di un anno e di Per_3 Controparte_2
quattro anni).
Posto che la decisione sui diritti di visita deve aver esclusivo riguardo al preminente interesse dei minori, i quali devono vedersi garantire un certo equilibrio ed un certo grado di stabilità soprattutto pagina 6 di 12 quando sono ancora in tenera età, si ritiene maggiormente tutelante per e demandare al Per_1 Per_3
Servizio Sociale il compito di regolamentare le modalità ed i tempi delle visite da parte del padre, così come già stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, e ciò anche in ragione delle fragilità che, come si è detto, i Servizi Sociali hanno riscontrato in capo ad entrambi i genitori;
fragilità che inevitabilmente vanno ad incidere anche sull'organizzazione delle visite dei figli.
I Servizi Sociali, rilevata l'elevata complessità della situazione osservata nel nucleo e l'ambivalenza della relazione tra la ed il hanno condivisibilmente concluso ritenendo utile: Controparte_2 CP_1
“- proseguire nel sostenere lo sviluppo di un legame di attaccamento tra padre e figli che sia caratterizzato da continuità e indipendente dalla relazione altalenante e ambivalente tra i due genitori;
- accompagnare il percorso, data la tenerissima età dei minori, soprattutto di , con figura di Per_1
riferimento che siano di supporto alla genitorialità (educatrice ed equipe socio-psico-educativa);
- proseguire nel monitoraggio e nell'accompagnamento della madre al percorso di sostegno alla genitorialità;
- contestualizzare l'osservazione padre-figli anche in ambienti esterni di carattere neutro ed in assenza della figura materna;
- mantenere un monitoraggio rispetto alla tenuta nel tempo di un percorso del padre presso il SerDp;
- mantenere un monitoraggio ed accompagnare eventuali evoluzioni della situazione famigliare del sig.
”. CP_1
Si condividono le conclusioni dei Servizi Sociali, in quanto rese all'esito di un'indagine psico-sociale approfondita e di una relazione adeguatamente motivata.
In particolare, il monitoraggio rispetto al ricorrente è giustificato, tra l'altro, dai sospetti di abuso di sostanze alcoliche più volte sollevati dalla , che hanno trovato riscontro, seppur a Controparte_2 livello indiziario, nella relazione dell'educatrice allegata all'indagine psico-sociale del Servizio Sociale
(“desidero sottolineare un aspetto: pur non avendo strumenti per una valutazione certa, CP_1 sembrava odorare di alcol durante l'incontro…”).
Quanto invece alla prosecuzione degli interventi di sostegno e di monitoraggio sull'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della , il monitoraggio e gli interventi di Controparte_2 supporto si giustificano, tra l'altro, in ragione dell'atteggiamento altalenante tenuto dalla stessa, incidente anche sull'esercizio del diritto di visita da parte del padre, così esemplificato nella relazione psico-sociale del Servizio Sociale che di seguito si riporta:
“A titolo di esempio, la signora pare necessitare di accompagnamento nel problematizzare il fatto che la sua altalenante relazione personale con il sig. vada ad influire sul rapporto dei minori con lo CP_1
stesso. Infatti, la signora nei periodi in cui i rapporti tra lei ed risultano distesi pare favorire i CP_1
pagina 7 di 12 contatti padre-figli, arrivando ad organizzare anche momenti non previsti dagli incontri vigilati e dichiarando di assumersi la completa responsabilità della gestione in assenza dell'educatrice, tuttavia nei periodi in cui il rapporto tra i due è conflittuale sarebbe stata decisione della signora il sospendere gli incontri padre-figli ”.
Va dunque demandato ai Servizi Sociali, oltre al compito di regolamentare i tempi e le modalità delle visite del padre, anche il compito di proseguire negli interventi di sostegno alla genitorialità e nelle attività di monitoraggio già in atto, come da incarico meglio specificato in dispositivo.
4.
Venendo alla questione economica del mantenimento dei due minori e il decreto di Per_3 Per_1
questo Tribunale del 04/11/2021, recependo le conclusioni congiunte delle parti, aveva posto a carico del padre, per il mantenimento del solo figlio , un assegno mensile di € 350,00, oltre al 50% Per_3
delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha ora concluso dichiarandosi disponibile a versare, per il mantenimento dei due figli e , un assegno mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di contro la Per_1 Per_3 resistente ha concluso domandando un contributo di mantenimento per e pari ad € Per_1 Per_3
700,00 al mese (€ 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ha cinque figli: due maggiorenni ( di 20 anni, e Controparte_2 Persona_7 Persona_8
di 18 anni ), il minore (riconosciuto esclusivamente dalla madre), ed infine Persona_9
e nati dalla relazione intercorsa con l'odierno ricorrente. Per_1 Per_3
Ella percepisce un reddito da lavoro modesto, che come risulta dalla più recente dichiarazione dei redditi prodotta in atti (Mod. 730 per l'anno di imposta 2022), è pari a 10.251,00 euro, corrispondenti a
854,25 euro al mese.
Quanto alle spese a suo carico, ha documentato un mutuo fondiario cointestato con il fratello, la cui rata mensile ammonta ad € 556,00.
Migliori appaiono le condizioni economiche del ricorrente.
Rispetto all'epoca dell'accordo raggiunto a novembre 2021 recepito nel summenzionato decreto del
04/11/2021 (che per il mantenimento del solo figlio aveva posto a carico del padre un assegno Per_3 mensile di € 350,00), i redditi del ricorrente sono aumentati: all'epoca, infatti, il Modello 730 del
(Mod. 730/2021) riportava un reddito complessivo, al netto dell' imposta netta e delle CP_1 addizionali irpef dovute, pari ad € 28.036,00 (reddito complessivo € 39.035 - meno imposta netta €
9.850 – meno addizionali irpef di € 674 e di € 271), mentre il Modello Unico PF/ 2023 per l'anno di pagina 8 di 12 imposta 2022, presentato quindi successivamente al decreto 04/11/2021, riporta un reddito complessivo annuo netto più alto, pari ad € 41.106,00.
Risulta in particolare documentato che, dall'anno 2022, il percepisca, oltre al reddito da lavoro CP_1
dipendente, anche un reddito da locazione, come si evince dai due contratti di locazione dallo stesso prodotti: il primo, con decorrenza dal 01/10/2021, con canone di locazione pari ad € 450,00 al mese, ed il secondo con decorrenza dal 01/04/2024 con canone di locazione pari ad € 250,00 al mese.
Si osserva che il ricorrente ha prodotto, per l'ultimo anno di imposta documentato (2023), soltanto la
Certificazione Unica del 2024 relativa all'anno di imposta 2023, la quale tuttavia, come noto, riporta il solo reddito di lavoro corrisposto dal datore di lavoro, ma non gli altri redditi (ad es. da proprietà immobiliari e da locazione) di cui l'interessato usufruisce.
Pertanto, la Certificazione Unica del 2024 relativa all'anno di imposta 2023 non fornisce un quadro completo della condizione economica del ricorrente, dal momento che, riportando il solo reddito da lavoro corrisposto dal datore di lavoro, non esclude che l'interessato possa percepire altri redditi da altre fonti, quali ad esempio, come nel caso concreto, i redditi di locazione.
La Certificazione Unica 2024 attesta comunque un reddito da lavoro pari ad € 36.605,02; detraendo la ritenuta d'imposta Irpef di € 8.548,95, l'addizionale regionale all'irpef di € 625,08, l'acconto (€ 84,67) ed il saldo (€ 168,37) dell'addizione comunale all'irpef, si ottiene un reddito da lavoro netto di €
27.177,95, ossia uno stipendio mensile netto di € 2.264,82 per dodici mesi.
Se a quest'ultimo importo aggiungiamo i due canoni mensili di € 450 e di € 250 lordi (al netto dell'imposta pari ad un totale di circa € 630,00 al mese), si ottiene un reddito mensile netto percepito dal ricorrente pari a circa € 2.900,00.
Occorre di contro considerare che il abbia a suo intero carico (a seguito della morte della CP_1
compagna il mantenimento di altri due figli ( e , di 10 e di 12 anni di Persona_4 Per_5 Per_6
età. Deve inoltre farsi carico delle spese di trasporto relative agli spostamenti in autovettura a Reggio
Emilia per vedere i figli e : la sede del suo datore di lavoro è infatti a Fiorano Per_1 Per_3
Modenese e la sua residenza, sita a Baiso, dista circa 30 Km da quella dei due bambini che vivono a
Reggio Emilia.
Se dunque la domanda del ricorrente di pagare per il mantenimento di e l'importo Per_1 Per_3
mensile di soli € 200,00 è con tutta evidenza carente per difetto, se non altro perché non rispecchia le potenzialità reddituali del ricorrente e non tiene conto della significativa disparità reddituale tra le parti e dei tempi di permanenza dei minori di gran lunga prevalenti presso la madre, dall'altro la domanda della resistente (€ 700,00 mensili) appare sproporzionata in eccesso, poiché non tiene conto delle pagina 9 di 12 esigenze ancora limitate di due bambini dell'età di 4 anni e 1 anno, e delle spese di mantenimento di cui il deve farsi carico per gli altri due figli e CP_1 Per_6 Per_5
Tenuto conto quindi delle considerazioni sopra svolte e dei parametri previsti dall'art. 337 ter comma 4
c.c., si stima equo porre a carico del padre un contributo di mantenimento dei due minori e Per_3 nella misura mensile di € 600,00 (€ 300 per ciascun figlio); in questa quantificazione a far data Per_1
dalla presente sentenza, rimanendo il pregresso regolato come da provvedimenti temporanei ed urgenti.
Rimane ferma la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie al 50% ciascuno.
Quanto all'erogazione dell'assegno unico, si sottolinea come esso debba seguire la sua disciplina legislativa, la quale prevede che, in caso di affidamento condiviso, per i genitori separati, l'importo vada ripartito nella misura del 50% ad ognuno di essi, salvo specifico diverso accordo, che tuttavia nella specie manca.
Vigendo pertanto l'affidamento condiviso, l'assegno unico continuerà ad essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
Infine, la pretesa della resistente, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, di veder retroagire, tramite domanda di condanna di pagamento degli arretrati, il concorso paterno al mantenimento di ad epoca antecedente alla domanda giudiziale e, segnatamente, al momento Per_1
della nascita della minore (25/12/2023) sino al giorno del riconoscimento, è infondata.
La domanda è innanzitutto, con tutta evidenza, generica (“tutti gli arretrati relativi al mantenimento della figlia dal momento della nascita….sino al giorno del riconoscimento”). Per_1
Inoltre la , asserendo di aver assunto l'onere di mantenimento della figlia Controparte_2 Per_1 anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore nel periodo antecedente al riconoscimento (dalla nascita della figlia sino al giorno del riconoscimento), ha proposto domanda di regresso sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali (riguardando la domanda rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia tra i genitori nei riguardi della figlia), cosicché trattandosi di rimborso di spese già sostenute, esse avrebbero devono essere adeguatamente provate, anche in via presuntiva, nel loro an e nel loro quantum da parte della stessa resistente, quale genitore che ha allegato
(genericamente) di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato secondo le regole generali dell'azione di regresso. Non è possibile dunque chiederne la rifusione semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento fissata all'esito del presente procedimento, con la conseguenza che, non avendo la resistente assolto l'onere probatorio a suo carico, la sua domanda di corresponsione degli arretrati deve essere respinta.
pagina 10 di 12 5.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'accordo sull'affidamento condiviso intervenuto in sede di precisazione delle conclusioni, il venir meno della materia del contendere sulla domanda ex art. 250 c.c. di autorizzazione al riconoscimento paterno della figlia e la reciproca soccombenza Per_1
sulla questione economica del mantenimento della prole, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda del ricorrente di autorizzazione al riconoscimento della figlia e sul cognome di Per_1 Per_1
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con loro Per_3 Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
3) a modifica del capo 2 del decreto di questo Tribunale del 04/11/2021, demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di regolamentare le modalità ed i tempi delle visite tra CP_1
ed i minori , nato a [...] in data [...], e
[...] Persona_3 Persona_10
nata a [...] in data [...];
[...]
4) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di:
- proseguire nel sostenere lo sviluppo di un legame di attaccamento tra il padre ed i figli e Per_1
che sia caratterizzato da continuità ed indipendente dalla relazione altalenante ed ambivalente Per_3
tra i due genitori;
- accompagnare il percorso di supporto alla genitorialità (tramite figure quali educatrice ed equipe socio-psico-educativa);
- proseguire nel monitoraggio e nell'accompagnamento della madre al percorso di sostegno alla genitorialità;
- contestualizzare l'osservazione padre-figli anche in ambienti esterni di carattere neutro ed in assenza della figura materna;
- mantenere un monitoraggio rispetto alla tenuta nel tempo di un percorso del padre presso il SerDp;
- mantenere un monitoraggio ed accompagnare le evoluzioni della situazione familiare del sig. CP_1
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Controparte_2 contributo al mantenimento dei due minori e la somma mensile di € 600,00 (€ 300 per Per_3 Per_1
ciascun figlio), rivalutabili annualmente su base Istat, da versare entro il giorno 20 di ogni mese (in pagina 11 di 12 questa quantificazione a far data dalla presente sentenza, rimanendo il pregresso regolato come da provvedimenti temporanei ed urgenti), oltre all'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo aggiornato per i procedimenti in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
6) dispone che l'assegno unico segua la sua disciplina prevista ex lege in caso di affidamento condiviso;
7) respinge la domanda della resistente di pagamento degli arretrati relativi al mantenimento della figlia
Per_1
8) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per gli incombenti di cui ai capi 3) e 4) del dispositivo (Servizio Sociale di Reggio Emilia, Polo Ovest).
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
12 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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