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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FINOCCHIARO APRILE N. 1 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. LANI MAURO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LANI MARIA GRAZIA ) VIA C.F._1
FINOCCHIARO APRILE, 1 21100 VARESE;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
LEONARDO DA VINCI, 16 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO presso lo studio pagina 1 di 12 dell'avv. VERNAGLIONE BRUNO PAOLO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE INCIDENTALE/APPELLATO
(C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in VIA ADIGE, 6 20135 MILANO presso lo P.IVA_2
studio dell'avv. MONTANO MICHELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VALCAVI GIAN PAOLO ) VIA C.F._3
TOMMASO SALVINI,5 20122 MILANO;
QUALE SOC. CP_2
ACCOMAND. ILL.RESP. CP_3 Parte_2 Controparte_4
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ADIGE, 6
[...] C.F._4
20135 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTANO MICHELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VALCAVI GIAN PAOLO
( ) VIA TOMMASO SALVINI,5 20122 MILANO;
C.F._3
APPELLANTI INCIDENTALI
[...]
[...]
(C.F. Controparte_5
), elettivamente domiciliato in Via Vivaio, 24 20122 Milano presso lo P.IVA_3
studio dell'avv. ROMAGNOLI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ESPOSITO GIANFRANCESCO
( VIA VIVAIO 24 20100 MILANO;
C.F._5
pagina 2 di 12
(C.F. ), elettivamente Controparte_6 P.IVA_4
domiciliato in VIA PONTACCIO, 19 20121 MILANO presso lo studio dell'avv.
GIUDICI FRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via istruttoria: accogliere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in appello;
ammettere le prove testimoniali e i mezzi istruttori dedotti dalla parte attrice nella memoria ex art. 183
VI comma cpc n. 2 in atti di primo grado di parte attrice, qui da intendersi riportate e trascritte, e comunque dei capitoli di prova per testi individuati con i numeri 46,47,48,49,50,51 e 52, con i testi ivi indicati;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 786/2024, pubblicata il 10.08.2024, Rep. n. 1044/2024 del 10.08.2024, emessa dal Tribunale di Varese, II Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Donelli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 251372020, non notificata, condannare l'arch. e/o CP_1 l' , nonché, salvo il beneficium excussionis, il Controparte_2 socio illimitatamente responsabile sig. , tutti in solido, al pagamento in favore della CP_2 società attrice, per le ragioni di cui in atti, della somma di euro 78.768,39, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o quella diversa minor somma che potrà essere determinata anche in via equitativa. Comunque, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
- nel merito: respingere gli appelli incidentali proposti dai convenuti appellati arch. CP_1
e personalmente da quest'ultimo come socio Controparte_2 accomandatario, perché infondati in fatto e in diritto;
respingere altresì le richieste istruttorie formulate da e personalmente da quest'ultimo come Controparte_2 socio accomandatario, perché inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
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Per CP_1
respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato e, Parte_1 comunque, in accoglimento del formulato gravame incidentale, riformare la sentenza n. 786/2024 emessa dal Tribunale di Varese relativamente ai capi 1 e 4 nella parte in cui ha ritenuto accertata la responsabilità dell'odierno esponente in quanto non responsabile relativamente ai vizi indicati dalla per le motivazioni e ragioni esposte ed esponende e conseguentemente nella parte in cui Parte_1 compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado e pertanto respingere integralmente le domande formulate da Parte_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse in tutto e/o in parte responsabile l'Arch.
accertare la reale quantificazione dei danni subiti da e accertare il grado di CP_1 Parte_1 responsabilità imputabile a ciascuna delle parti in causa e conseguentemente determinare l'eventuale quota parte di danno in carico all'Arch. con conseguente condanna della terza chiamata CP_1 odierna appellata a garantire, manlevare e tenere indenne l'Arch. Controparte_5 da ogni onere, spesa legale e non, nonchè risarcimento del danno e altro che fosse tenuto a CP_1 pagare alla parte appellante in caso di condanna nell'odierno giudizio. Si richiamano le memorie ex art. 183, c. VI, c.p.c. vecchio rito depositate in primo grado e pertanto se ne richiamano i contenuti e le richieste istruttorie ivi avanzate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari sia del primo che del secondo grado di giudizio.
Per personalmente Controparte_7
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Milano adita, respinta ogni domanda ed eccezione avversaria e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare
a) In via preliminare:
- non disporsi la sospensione, per carenza dei relativi presupposti, dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
b) Nel merito:
- respingere in quanto inammissibile e/o infondato l'appello proposto, con conferma della sentenza impugnata;
c) Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in via d'appello incidentale, rivedere la pronuncia a pag. 11 della decisione circa la dedotta (co-) responsabilità dell' e CP_2 respingere, in quanto infondata, ogni domanda avanzata dall'Appellante nei confronti dell'
[...]
e del suo socio illimitatamente responsabile, poiché Controparte_2 destituite di ogni fondamento;
d) Nel merito, in via ulteriormente subordinata: in caso di accoglimento dell'appello principale e di condanna degli odierni esponenti in favore di condannare la Società a tenere indenne gli odierni Parte_1 Controparte_8 appellati dagli effetti della sentenza che verrà emessa a definizione del presente giudizio;
e) in via istruttoria, sempre subordinatamente all'accoglimento dell'appello principale: ammettere le prove per testi di cui ai capitoli 7), 8), 9), 10 e 11, dedotte con memoria 14 febbraio 2022 e qui riportati: 7) “Vero che, nell'esecuzione dei lavori affidati agli appellati, quest'ultimi si sono attenuti, nella posa dei materiali e nell'esecuzione dei lavori, a quanto definito in sede di capitolato o di volta in volta
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precisato dal Direttore dei Lavori, nonché dai tecnici di cui si è avvalsa l'Attrice, tra cui il Geom.
Responsabile dei lavori”; Pt_3
8) “Vero che, con particolare riferimento al lavoro di posa delle guaine affidato alle odierne esponenti, quest'ultime si sono attenute a quanto previsto in sede di capitolato, sia con riferimento al materiale utilizzato, che agli interventi realizzati”;
9) “Vero che il lavoro di impermeabilizzazione “dell'aiuola laterale della rampa carraia centrale” dell' è stata affidata, dalla Committente, alla ditta incaricata di posare la tubazione del CP_9 teleriscaldamento e, dunque, ad un soggetto diverso dalle Appellate”;
10) “Vero che la ditta a cui è stato affidato il lavoro di cui al capitolo di prova che precede, nel corso delle opere, ha demolito un muro già impermeabilizzato, causando infiltrazioni, che sono giunte sino all'ingresso del corsello”;
11) “Vero che la ditta di cui al capitolo di prova che precede è stata costretta alla ricostruzione del muro ed alla esecuzione delle opere di impermeabilizzazione, cui sono quindi estranei gli Appellati”, indicando a testi Geom. di Caronno Varesino e Geom. di Milano. Testimone_1 Testimone_2
f) In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese di causa per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_5
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello proposto dal in quanto Parte_1 inammissibile o comunque infondato e conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata.
IN SUBORDINE In ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado di seguito ritrascritte:
IN PRINCIPALITÀ Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla manleva NEL MERITO Rigettare per infondatezza la domanda proposta da nei confronti Arch. in quanto Parte_4 CP_1 infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata.
IN VIA GRADATA
Nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda avanzata da e della domanda di manleva svolta nei confronti di dall'Arch. Parte_1 CP_5 CP_1 contenere l'obbligo mallevatorio di entro gli scoperti ed i limiti contrattuali così come CP_5 previsti in polizza.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_8
Piaccia al'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, così giudicare:
1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare, per i motivi indicati in parte narrativa o come meglio ritenuto, l'interposta impugnazione;
per l'effetto: confermare la sentenza n. 786/2024 del Tribunale di Varese.
2) IN VIA SUBORDINATA, per il caso di mancato accoglimento della domanda sub 1):
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rigettare, per tutti i motivi indicati in parte narrativa o come meglio ritenuto, la domanda di garanzia e manleva azionata dalla e dal sig. Controparte_2 [...]
verso CP_2 Controparte_6
3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, per il denegato caso di mancato accoglimento delle domande sub 1) e sub 2): accertato e dichiarato, per i motivi indicati in parte narrativa o come meglio ritenuto, che l'unica Polizza invocabile nella presente fattispecie è la n. 065555408, accertare e dichiarare che la garanzia
“DecennalePostuma - Danni diretti all'immobile” di cui alla predetta Polizza opera esclusivamente: (i) entro il limite di indennizzo e previa deduzione dello scoperto così come specificati al par. III.4 che precede;
(ii) per i soli danni materiali e diretti subiti dall'immobile assicurato, esclusa in ogni caso qualsiasi copertura per eventuali danni di natura diversa e/o indiretta;
(iii) entro i limiti e nei termini (anche riguardo alle spese di giudizio) di cui alle ulteriori condizioni di Polizza e di Legge, respingendo ogni diversa domanda proposta dall' Controparte_2
e dal sig. nei confronti di
[...] CP_2 Controparte_6
4) Con vittoria di spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfaitario del 15% delle Spese generali di Studio nel rispetto del principio della soccombenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 deduceva quanto segue: Parte_1
– di aver conferito all'arch. l'incarico di progettista e di direttore dei lavori in relazione CP_1 all'edificazione di un edificio di quattro piani su un terreno di sua proprietà sito in Gavirate;
– di aver incaricato dell'esecuzione dei lavori l'impresa ; Controparte_2
- che, in data 24.1.2011, l'arch. comunicava all'impresa di verificare la presenza di CP_1 CP_2 infiltrazioni già riscontrate;
– che veniva rappresentato alla committente che il problema si sarebbe risolto con il completamento dei lavori;
– che in data 28.11.2014, il , costituito con la vendita degli appartamenti costituenti CP_10 l'edificio realizzato, segnalava la presenza di infiltrazioni d'acqua nel piano autorimesse;
– che l'arch. con la relazione del 12.1.2015 riconosceva l'esistenza dei vizi di costruzione CP_1 proponendo la sostituzione delle tubature per lo scarico di acque meteoriche, risultando insufficienti quelle realizzate;
-che l'impresa eseguiva le opere indicate dall'arch. nell'anno del 2016; CP_2 CP_1
-che le stesse non erano state risolutive;
-che nel 2017 dava incarico ad un altro professionista di individuare le cause delle Pt_1 infiltrazioni;
-che negli anni 2018-2019 altra impresa incaricata dall'attrice esegiuva le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi. Ciò posto, citava in giudizio l'arch. e l'impresa perchè venissero condannati, in Pt_1 CP_1 CP_2 solido fra loro, a titolo di responsabilità contrattuale e/o a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni sopportati dalla stessa per eliminare le cause delle infiltrazioni -pari ai costi di esecuzione dei lavori eseguiti da altra ditta e al compenso corrisposto al professionista incaricato di redigere il relativo progetto e di curarne l'esecuzione-.
pagina 6 di 12 Pa
si costituiva, eccependo l'insussistenza della sua responsabilità, in quanto: i) aveva assolto CP_1 diligentemente il proprio compito segnalando la presenza di infiltrazioni d'acqua con la lettera del 24.1.2011, essendo imputabile la persistenza del problema dal medesimo tempestivamente segnalato all'inerzia della committente che non aveva dato seguito alle indicazioni fornite per eliminarlo;
ii) non aveva mai riconosciuto le proprie responsabilità, essendosi limitato a formulare un'ipotesi su due possibili cause delle infiltrazioni, mai accertate nel contradditorio delle parti.
Chiamava, comunque, in manleva il proprio assicuratore CP_5
1.3 L'impresa deduceva l'insussistenza della propria responsabilità, avendo diligentemente eseguito CP_2
i lavori previsti dal progetto esecutivo. Proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento di quanto ancora dovuto per l'esecuzione dei lavori.
1.4 Chiamava in manleva la propria assicurazione . CP_6
2. Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 786/2024 pubblicata il
10.8.2024, ha rigettato entrambe le domande. Per quanto ancora di interesse, in merito alla domanda di
, ha ritenuto: 1) sussistente la responsabilità contrattuale dell'arch. in quanto il Pt_1 CP_1 medesimo aveva accertato l'insufficienza delle tubature del piano pilots a smaltire le acque meteoriche in giardino in assenza di collegamento delle stesse con la fognatura, e quella dell'impresa in CP_2 ragione degli interventi posti in essere dalla stessa per eliminare vizi dell'immobile realizzato, attivando l'assicurazione per gli specifici rischi;
2) insussistente la prova del danno, posto che le fatture prodotte da erano sprovviste di quietanza;
3) compensato le spese di lite fra le parti, ad Pt_1 eccezione di quelle della fase decisionale, che sono state poste a carico di , in quanto unica Pt_1 parte che non aveva accettato la proposta conciliativa del giudice ex art. 185 c.p.c.
3. ha proposto appello articolato in due motivi: Pt_1
3.1 con il primo motivo censura il ritenuto difetto di prova del danno, in quanto il tribunale, con una motivazione del tutto generica, ha rigettato le prove orali -reiterate con l'atto di appello- che, se ammesse, lo avrebbero provato;
3.2 con il secondo motivo censura la statuizione relativa alle spese di lite;
4. ha proposto appello incidentale. CP_1
4.1 con il primo motivo censura l'affermazione di responsabilità dell'appellante, in quanto nel corso dei sopralluoghi congiunti non era mai stata individuata una causa delle infiltrazioni d'acqua -essendo state formulate solo delle ipotesi-, e la pretesa di si fondava su documentazione di parte priva di Pt_1 valore probatorio, posto che non è mai stata svolta una ctu che abbia stabilito le cause delle rilevate infiltrazioni;
4.2 con il secondo motivo censura l'affermazione del tribunale che ha ritenuto superflua l'espletamento della ctu, posto che, in realtà, la stessa non potrebbe più essere eseguita, in quanto lo stato dei luoghi è stato ormai irrimediabilmente modificato dai lavori svolti unilateralmente da sulla base della Pt_1 consulenza di parte priva di valore probatorio;
4.3 con il terzo motivo censura la compensazione delle spese;
4.4 con il quarto motivo censura la prescrizione della domanda di manleva ritenuta assorbita dal tribunale.
pagina 7 di 12 5. ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale CP_2 con il quale, con un unico motivo, censura l'affermazione di responsabilità della medesima, in quanto il tribunale non ha tenuto conto che: i) ha eseguito scrupolosamente i lavori previsti dal progetto;
ii) le opere di impermeabilizzazione delle aiuole non erano state eseguite dalla medesima;
iii) l'impresa incaricata di realizzare il teleriscaldamento aveva demolito un muro già impermeabilizzato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello incidentale di e l'appello principale di vengono trattati congiuntamente in CP_1 Pt_1 quanto strettamente connessi.
1.1. Dall'esame della documentazione in atti relativa all'attività compiuta dall'arch. nel contradditorio delle parti risulta quanto segue: CP_1
– l'arch. con lettera in data 24.1.2011 -doc. 15 comunicava all'impresa appaltatrice CP_1 CP_1 CP_2 una serie di opere da ultimare, segnalando anche “un controllo degli stillicidi” provenienti dal piano di copertura dei box;
– il medesimo, con lettera del 12.1.2015 -doc. 16 all'esito di un sopralluogo eseguito in data CP_1 CP_ 10.12.2014 con l'ing. e il geom. in rappresentanza della , in merito ai fenomeni Pt_3 Pt_1 infiltrativi dalla soletta di copertura dell'autorimessa interrata, evidenziava che gli stessi risultavano più estesi e attivi: i) sui box interrati del lato ovest;
ii) nella zona lasciata scoperta dall'edificio soprastante, in particolare nella zona a cui corrispondeva al piano terreno il corsello che divideva la zona pavimentata dei pilotis -pilastri che sorreggono il piano terreno del fabbricato che costituisce un portico non destinato a fini abitativi- da quella adibita a giardino. Il medesimo ipotizzava “una non corretta esecuzione dei manti di impermeabilizzazione o un precoce degrado degli stessi”. Inoltre, rilevava che le macchie si trovavano a distanze ricorrenti “le macchie che si possono osservare appaiono distanziate ritmicamente tanto da indurre a pensare che vi siano imperfezioni nella saldatura dei teli impermebilizzanti in corrispondenza della loro sovrapposizione”. Chiedeva, quindi, all'impresa di rimuovere il terreno in CP_2 corrispondenza di tali punti onde osservare gli estradossi della soletta danneggiata;
– in seguito ad un secondo sopralluogo in data 18.9.2015, in presenza dell'arch. di CP_1 [...]
dell'ing. -ingegnere che aveva progettato la componente statica della CP_2 CP_12 CP_13 struttura -e del venivano circoscritte quattro zone distinte interessate dai fenomeni CP_14 infiltrativi: i) la prima zona situata al confine ovest, in cui un'impresa specializzata aveva realizzato la muratura interrata in verticale e l'impresa aveva realizzato la copertura e il manto di CP_2 impermeabilizzazione delle due strutture, in relazione alla quale l'ing. suggeriva che il CP_12 diverso comportamento delle due strutture avesse innescato delle tensioni che avessero causato strappi nei manti impermeabili;
ii) una seconda zona nel box 8 in corrispondenza del giunto di dilatazione strutturale;
iii) una terza zona in corrispondenza del corsello dell'autorimessa in cui le macchie non sembravano più attive;
iv) una quarta zona nella soletta in corrispondenza dell'arrivo della rampa di discesa in cui pareva che le infiltrazioni potesse essere state causate dalla non efficace sigillatura intorno ai tubi dell'impianto di teleriscaldamento. Per le prime due zone le parti si accordavano per la rimozione del terreno da parte dell'impresa “ A terreno rimosso verrà effettuato nuovo sopralluogo CP_2 per verificare se l'ipotesi elaborata venerdì sc attendibile, e quindi programmare interventi riparatori, oppure se indagare in altra direzione sulla causa degli ammaloramenti oggi in corso” lettera 22.9.2015, doc. 18
CP_1
pagina 8 di 12 – in seguito ad ulteriore sopralluogo congiunto in data 29.10.2015 -lettera arch. del 12.11.2015- CP_1 veniva rilevato quanto segue: i) in zona sud ovest: presenza di terreno fangoso fra il muro dell'autorimessa e i muri posti al confine con altre proprietà, con previsione di realizzazione di un pozzetto drenante;
ii) in zona pilotis:-) insufficienza delle tubature esistenti, in occasione di precipitazioni intense, che dovrebbero convogliare le acque meteoriche che si raccolgono nella parte cementata esposta disperdendola nella zona giardino;
-) sporcizia degli scarichi;
-) ipotesi che il ristagno di acqua nel giardino potesse provocare infiltrazioni -con previsione di realizzazione di tre nuovi scarichi pluviali verticali per ovviare al problema-; iii) giunto di dilatazione all'interno del box 8, in relazione al quale veniva consigliata di ripristinare la guaina impermeabile in zona orizzontale sopra il medesimo;
iv) infiltrazioni dal muro di contenimento della rampa carraia per cui veniva suggerita la realizzazione di un tubo di drenaggio dell'acqua dall'aiuola. Sulla base di quanto esposto non era univoca né la localizzazione delle infiltrazioni, né tantomeno la causa delle stesse. Infatti, venivano svolte mere ipotesi per spiegare le stesse con il suggerimento di possibili soluzioni, ma senza mai accertare la causa delle medesime e individuarle con precisione.
In particolare, nella lettera del 12.1.2015, veniva rilevato che le infiltrazioni dalla soletta del piano box rilevate nel 2011 non erano più attive, mentre venivano individuate solo due zone interessate alle infiltrazioni: i box della zona ovest e in corrispondenza del muro che al piano terreno divideva la parte cementata del piano pilotis non coperta e la parte a giardino. L'arch. formulava due ipotesi CP_1 alternative: non corretta posa dei manti di impermeabilizzazione ovvero il precoce degrado delle guaine. All'esito del sopralluogo del 18.9.2015, le zone interessate dalle infiltrazioni divenivano quattro. Inoltre, in merito alle infiltrazioni nei box della zona ovest, l'ing. -l'ingegnere strutturista che CP_12 aveva redatto il progetto statico dell'edificio- ipotizzava una diversa causa delle infiltrazione imputandole alle tensioni causate dal diverso comportamento delle due strutture -la parte verticale in cemento e quella orizzontale in laterizio- che erano state realizzate da due ditte diverse e che potevano aver danneggiato le guaine impermeabilizzanti. Venivano, quindi, individuate tre nuove zone: all'interno del box n.8 in corrispondenza di un giunto di dilatazione;
nel corsello dei box -zona nella quale le macchie non sembravano più attive- e in corrispondenza della rampa di uscita in prossimità dei tubi del teleriscaldamento. Nella stessa lettera si faceva espresso riferimento al fatto che quelle elaborate erano mere ipotesi da verificare dopo la rimozione del terreno. Neppure l'ultimo sopralluogo congiunto fra le parti del 29.10.2015 aveva esito risolutivo. Infatti, nella zona sud ovest -che dalla descrizione approssimativa sembrerebbe coincidere solo in parte con la zona ovest in cui si trovavano i box interessati dalle infiltrazioni precedentemente rilevate-, veniva individuato del terreno fangoso, anziché la prevista ghiaia. Tuttavia, al di là del suggerimento di realizzare un pozzetto drenante, non veniva specificato se la presenza di terreno fangoso era correlato all'individuazione di nuove infiltrazioni ovvero se lo stesso fosse da porre in correlazione con quelle precedentemente individuate all'interno dei box dell'area ovest, per le quali, in precedenza, era stata individuata un'altra possibile causa, senza indagare, ma neppure ipotizzare, se potessero essere concause o cause alternative. In relazione all'infiltrazione all'interno del box n. 8 veniva solo suggerito il ripristino della guaina impermeabile senza alcun accertamento della causa delle infiltrazioni.
pagina 9 di 12 Per la zona pilotis, veniva rilevata l'insufficienza delle tubature per disperdere l'acqua nel giardino, ma al contempo la parziale occlusione delle stesse e veniva ipotizzato che il ristagno di acqua nel giardino potesse causare infiltrazioni.
Quindi, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, il riconoscimento dell'insufficienza dei tubi di scarico dell'acqua dalla zona pilotis cementata non comportava alcun riconoscimento di responsabilità per l'arch. CP_1
La frase è stata riportata in sentenza estrapolandola dal contesto in cui era inserita. Infatti, nella stessa lettera in cui era riportata, era rimasta una mera ipotesi che le infiltrazioni d'acqua potessero essere causate dal ristagno d'acqua nel giardino ovvero nella parte cementata del piano pilotis. Infatti, in assenza di una precisa individuazione dei luoghi ove avvenivano le infiltrazioni e in assenza dell'accertamento delle singole cause delle stesse non è possibile imputare il loro verificarsi a condotte inadempienti o colpose del progettista -peraltro della sola parte architettonica- e del direttore dei lavori arch. CP_1
, infatti, ha proceduto unilateralmente a intervenire sulle problematiche infiltrative in assenza Pt_1 di un accertamento tecnico preventivo che individuasse, nel contradditorio delle parti, i punti in cui si verificavano e le cause delle stesse. La causa delle infiltrazioni su cui si fonda la domanda di è stata accertata in seguito ad Pt_1 accertamenti invasivi compiuti dall'ing. esposti nella consulenza di parte redatta dallo stesso CP_12 prodotta da . Pt_1 Tuttavia, l'ing. era stato il progettista della parte strutturale del fabbricato e almeno una delle CP_12 cause ipotizzate per una parte delle infiltrazioni riscontrate -quelle all'interno dei box del lato ovest- poteva astrattamente ricondurre quantomeno ad una corresponsabilità del medesimo.
Ciò inficia la valenza probatoria della consulenza di parte redatta dal medesimo che non può assumere neppure valenza indiziaria in merito all'accertamento delle cause delle infiltrazioni, in quanto realizzata da un soggetto portatore di un interesse proprio a escludere cause che comportassero una eventuale propria responsabilità. Gli ulteriori documenti prodotti da si riportano al contenuto della consulenza di parte Pt_1 richiamata.
La prova orale dedotta da è irrilevante al fine del decidere in quanto diretta a confermare fatti Pt_1 già oggetto di prova documentale ovvero circostanze fattuali da cui non sono né individuabili in modo preciso i luoghi delle infiltrazioni, né le cause delle stesse. Inoltre, le cause delle infiltrazioni non sono ora più accertabili mediante una ctu, in ragione dell'irrimediabile modifica dello stato di luoghi in conseguenza dei lavori fatti effettuare unilateralmente da . Pt_1 Pertanto, non ha assolto l'onere probatorio gravante sulla medesima di provare la causa delle Pt_1 infiltrazioni e quindi il nesso di causa fra le stesse e le condotte inadempienti e/o colpose del CP_1
Peraltro, diversamente da quanto affermato da nella comparsa conclusionale del presente Pt_1 giudizio, ha sin dall'atto di costituzione in primo grado contestato in modo diffuso e articolato la CP_1 propria responsabilità, affermando che non vi era stato alcun riconoscimento da parte sua della stessa e che l'attore non aveva assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante di provare la causa delle infiltrazioni -pag. 10-19 comparsa di costituzione in primo grado-. Né rileva il fatto che non abbia contestato i lavori effettuati unilateralmente da . Pt_1 Infatti, essi sono stati svolti all'insaputa di CP_1
pagina 10 di 12 Infatti, dopo il sopralluogo del 29.10.2015, il medesimo non ha più ricevuto alcuna comunicazione da se non la lettera di richiesta di risarcimento dei danni in data 3.9.2018 -doc.17 Pt_1 Parte_1
Tuttavia, quando si recava sul posto unitamente al tecnico dell'assicurazione per verificare i lavori da effettuare nel contradditorio delle parti, gli stessi risultavano già eseguiti -doc. 21 Parte_1
Pertanto, il fatto che nel presente giudizio non abbia contestato nel merito i lavori effettuati non ha alcun rilievo ai fini probatori, in quanto l'onere di contestazione sussiste solo per i fatti noti alla parte e non per quelli a essa ignoti – ex plurimis, Cass. n. 12064 del 08/05/2023 L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti-. Né, infine, rileva il fatto che l'impresa abbia eseguito lavori nel corso dell'anno 2016, in quanto CP_2 gli stessi non sono stati eseguiti su indicazione del Conti -peraltro nell'ultimo documento a firma del medesimo venivano semplicemente suggeriti lavori da effettuare senza avere individuato le cause delle infiltrazioni ma solo quali possibili rimedi alle stesse-.
Conclusivamente, in ragione di quanto esposto, deve essere accolto l'appello incidentale di CP_1
1.2 Peraltro, per ragioni strettamente connesse, deve essere rigettato anche l'appello principale di
. Pt_1
Infatti, anche qualora venisse assunta la prova testimoniale diretta a confermare il pagamento delle fatture non quietanziate prodotte, la stessa non avrebbe alcuna valenza risolutiva in ordine alla prova del danno. Infatti, in assenza dell'individuazione delle cause delle infiltrazioni non sarebbe comunque possibile individuare il nesso di causa ai sensi dell'art. 1223 c.c. fra l'evento danno e i danni conseguenti.
In altri termini, non sarebbe comunque possibile individuare quali fra i lavori fatti effettuare unilateralmente da fossero diretta conseguenza dei danni causati dalle infiltrazioni. Pt_1 Anche il secondo motivo dell'appello principale è infondato. Infatti, il rigetto della domanda giustifica, secondo il principio della causalità che , debba Pt_1 sopportare le spese delle parti chiamate in garanzia da quella nei cui confronti aveva svolto le domande risultate infondate.
2. L'appello incidentale condizionato di è, conseguentemente, assorbito. CP_2
3. In seguito all'accoglimento dell'appello incidentale di deve essere rivalutata la CP_1 regolamentazione delle spese anche del giudizio di primo grado fra e il medesimo. Pt_1
Pertanto, secondo il principio delle soccombenza e della causalità, deve essere condannata a Pt_1 pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio di CP_1
Le spese devono essere liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione per le cause di valore compreso fra 52.000 € e 260.000 €, secondo il disputatum, quanto al primo grado, in complessivi € 11.268,00 - di cui € 2.552 per studio;
€ 1.628 per la fase introduttiva;
€ 2.835 -nella misura della metà stante l'assenza di assunzione di prove- per fase di trattazione;
€ 4.253 per la fase decisoria- e, quanto al presente giudizio, in complessivi € 9.991,00 - di cui € 2.977 per studio;
€ 1.911 per la fase introduttiva;
€ 5.103 per la fase decisoria-.
pagina 11 di 12 Inoltre, , secondo il principio delle soccombenza e della causalità, deve essere condannata a Pt_1 pagare a , nonché a e a le spese di questo grado di giudizio, liquidate, CP_2 CP_5 CP_6 per ciascuna delle tre parti, come sopra specificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello incidentale di CP_1
2. rigetta l'appello principale di Parte_1
3. dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato di Controparte_2
e personalmente e, per l'effetto
[...] CP_2
4. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 786/2024 pubblicata il 10.8.2024;
5. rigetta la domanda nei confronti di per l'insussistenza della responsabilità del CP_1 medesimo in ordine ai vizi dell'opera dedotti nell'atto di citazione in primo grado;
6. condanna a pagare a le spese dei due gradi di giudizio che si liquidano, Parte_1 CP_1 quanto al primo grado, in complessivi € 11.268,00 e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 9.991,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
7. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_7 personalmente, nonché a e a le spese del CP_2 Controparte_5 CP_6 presente grado che si liquidano, per ciascuna delle tre parti, in complessivi € 9.991,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
8. conferma nel resto la sentenza appellata;
9. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- Parte_1 quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 30.4.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli
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