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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1438/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1438/2022
Oggi 03/04/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi: per per delega dell'avv. VINGOLO Parte_1
VINCENZO, l'avv. , la quale si riporta a tutti i propri Controparte_1 scritti difensivi e, in particolare, alla memoria conclusiva autorizzata;
chiede che la causa sia decisa;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la d ecisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1438/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VINGOLO VINCENZO
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. in data 14/2/2022,
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
l (in seguito ), per ivi sentir Controparte_3 Controparte_2 CP_4 accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore in ordine alla produzione del sinistro in premessa
e, per l'effetto, condannarlo, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi €34.198,50 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed i nteressi nella misura di legge sulla somma rivalutata. pagina 2 di 9 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario […]».
A fondamento della propria domanda, ha dedotto:
− che, in data 10/9/2020, si era recata presso il “Poliambulatorio
[...]
” Distretto E), sito nei pressi di via Raffele Guariglia a CP_5 CP_6
, insieme al marito, per far valutare gli esiti di un CP_2 Controparte_7 accertamento medico;
− che, a causa delle procedure di controllo dovute alla pandemia, per entrare e uscire dal poliambulatorio vi era un unico accesso alla struttura posto lungo il vialetto destinato al parcheggio delle autovetture;
− che al termine dell'incontro, verso le ore 11:15 circa, nel percorrere a piedi il vialetto interno all'area di parcheggio del “Poliambulatorio”, giunta nei pressi del cancello d'uscita, era caduta a terra a causa di un'insidiosa crepa, situata nei pressi di un tombino, presente nell'asfalto dissestato;
− che detta situazione di pericolo non era segnalata né risultava visibile, sia per la sua conformazione, sia per la presenza di fogliame sparso presente sul manto stradale;
− che veniva soccorsa dal marito e un altro signore che la aiutavano a rialzarsi da terra e, successivamente, interveniva un medico del Poliambulatorio che, nel prestarle i primi soccorsi, riscontrava una probabile frattura alla spalla;
− che veniva sottoposta a un esame radiologico alla spalla e al gomito destro presso il centro di diagnostica “ ” dove veniva rilevata una “frattura del Per_1 collo omero destro, discretamente ingranata ed angolata mediamente”
− che successivamente, presso il Pronto Soccorso degli OO. RR. San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di , le veniva diagnosticata una CP_2
“frattura pluriframmentaria collo dell'omero dx” con prognosi di 30 giorni;
− che il proprio consulente tecnico, dott. , nella sua relazione medico - Per_2 legale ha valutato che, a causa del sinistro de quo, essa attrice ha subito lesioni personali dalle quali sono residuati postumi permanenti nella misura del 12%
(ed una invalidità temporanea totale di 30 giorni;
una invalidità temporanea parziale -in seguito ITP- da calcolare al 75% per 60 giorni;
una ITP d a calcolare al 50% per 30 giorni;
una ITP da calcolare al 25% per 30 giorni;
) per un danno pagina 3 di 9 monetizzabile nell'importo di €33.396,501, calcolato in base alle cd. tabelle di riferimento del Tribunale di Milano del 2021;
− di aver sostenuto la spesa di €802,00 per la necessaria fisioterapia;
− che l' è, pertanto, responsabile ex art. 2052 cod. civ.; CP_4
− che con comunicazione inviata a mezzo p.e.c. il 14/09/2020, mai riscontrata, l'odierna attrice chiedeva all l'integrale risarcimento Controparte_4 dei danni patiti a seguito del sinistro de quo;
− che la procedura di mediazione presso l'Organismo di Mediazione
“Mediaforense s.r.l.” si concludeva con esito negativo per la mancata comparizione dell' . CP_4
Ha, pertanto, rassegnato le conclusioni sopra riportate.
l non si è costituita, Controparte_3 Controparte_4 restando contumace.
La causa è stata istruita mediante escussione testi e C.T.U. medico -legale. È stata, poi, rinviata alla data odierna per la precisazione delle con clusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ.
1.1. Tanto premesso in punto di fatto, deve precisarsi che la fattispecie invocata da parte attorea si inquadra in un'ipotesi di responsabilità oggettiva del custode del bene ex art. 2051 cod. civ. dal quale sarebbe derivato il danno da lei subìto.
1.2. Tale invocazione postula una ripartizione degli oneri probatori che, seppur favorevole per il danneggiato, non lo esime dalla rigorosa dimostrazione del fatto storico comprensivo della qualità di custode del bene foriero dei danni della parte convenuta e del nesso causale fra il pregiudizio subito e l'evento dedotto.
1.3. Mentre, pone a carico della parte convenuta la dimostrazione della sussistenza di un caso fortuito volto ad interrompere il nesso causale fra il danno e l'evento, mandandola esente da responsabilità.
1.4. Infatti, l'art. 2051 cod. civ., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione pagina 4 di 9 che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto c ausale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.
1.5. La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., pertanto, trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra l a res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
1.6. In definitiva, il fondamento di siffatta responsabilità è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
1.7. La prova del nesso causale grava necessariamente sull'attore -danneggiato ed essa non va intesa quale dimostrazione dell'evento dannoso, ma quale prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia per il proprio dinamismo.
1.8. La Suprema Corte, in tal senso afferma: «Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia ,cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, i l possessore
o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni ,e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno (come, nella specie ,la strada resa scivolosa dall'elemento esterno costituito dalla neve divenuta ghiacc iata), costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dim ostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode» (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 25243 del 29/11/2006).
1.9. In merito alla legittimazione passiva all'azione intrapresa, si rammenta pagina 5 di 9 che il potere effettivo e dinamico sulla cosa, al quale la legge ricollega la responsabilità, è generalmente rappresentato dall'espressione "gove rno della cosa". Tale criterio è un elemento qualificante la custodia e si concretizza nella
"disponibilità immediata sulla cosa"; tale disponibilità di fatto, inoltre, non può essere disgiunta dalla "disponibilità giuridica" delle condizioni di uso e di conservazione della cosa (C., S.U., 12019/1991; C. 3739/2023; C. 8408/2022;
C., ord., 1108/2021).
1.10. Nel caso in esame, la qualità di custode in capo all'A.S.L. si CP_2 può evincere dalla documentazione in atti, in particolare dall'avviso di cottimo fiduciario ex art. 125 comma 8 D.lgs. 163/06 (all.to n. 10), con il quale è stata messo al bando l'affidamento dei lavori di rifacimento del manto stradale proprio dell'area antistante al Poliambulatorio di , ove è caduta l'attrice CP_5 che l , odierna convenuta, avesse la custodia della strada oggetto Controparte_4 del sinistro, in quanto il potere di appaltare detti lavori presuppone sia la disponibilità materiale del bene sia l'obbligo giuridico di manutenzione o quantomeno di segnalazione del dissesto presen te sul manto stradale.
1.11. Tale obbligo, quantomeno di segnalazione, deve ritenersi ancora più stringente quando, per far fronte alle restrizioni dovute alla pandemia Sars -
Covid 19, è stato necessario creare percorsi distinti per l'accesso e l'uscita dallo stesso Poliambulatorio, privi di marciapiedi o, comunque, di tracciati specificatamente destinato al passaggio pedonale.
1.12. E invero, anche dalle foto del viale è facilmente riscontrabile l'assenza di un marciapiedi o percorso pedonale.
1.13. La circostanza per cui il viale luogo del sinistro fosse l'unico passaggio consentito è stata altresì confermata anche dal teste escusso,
il quale riferisce: « Preciso che l'ingresso era consentito Controparte_7 solo dal vialetto interno e io aspettavo mia moglie alla porta d'ingresso dell'edificio. Insieme ci siamo poi avviati all'uscita, io sono andato incontro a mia moglie che era uscita dall'ambulatorio e abbiamo percorso insieme il vialetto interno che porta all'uscita a lato ovest. In prossimità del cancello uscita, a circa 10 mt prima, mia moglie, che mi precedeva di pochi centimetri,
è improvvisamente crollata a terra, cadendo sul lato destro».
2. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, risulta adeguatamente provato pagina 6 di 9 il nesso eziologico tra l'evento lesivo e l'elemento causale, ovvero tra le lesioni riportate dall'attrice e la caduta verificatasi a causa del dissesto sul manto stradale.
2.1. Sulla base della produzione documentale di parte attorea, in particolare dai referti medici allegati, nonché dalla relazione perital e elaborata dal C.T.U. medico-legale può ritenersi, con un alto grado di probabilità logica e statistica, che l'unico elemento causale integrante l'evento lesivo dedotto in citazione sia individuabile nel tratto di strada dissestato.
2.2. Il teste escusso ha anche confermato sia la dinamica del sinistro sia lo stato dei luoghi: «Dopo averla soccorsa ho guardato meglio il vialetto ed ho notato che c'erano delle sconnessioni in prossimità di una caditoia che stavamo attraversando. Preciso che le condizioni del vi aletto non sono ottimali ma in prossimità della caditoia c'erano delle crepe evidenti, che venivano confuse da fogliame che era caduto a terra. C'è, infatti, un albero molto grande e ci sono delle siepi in prossimità»
2.3. Infine, con la relazione peritale reda tta in corso di causa, il C.T.U., rispondendo ai quesiti, ha svolto una ricostruzione fattuale degli eventi attraverso una sintetica, ma accurata, analisi della documentazione allegata in atti e valutando l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo occorso e il danno subito dall'attrice.
2.4. A pag. 12 della relazione si legge: «Dagli accertamenti medico-legali prodotti ed unitamente alla documentazione sanitaria esaminata, risulta che,
a seguito dell'evento del 10/9/2020, l'attrice, Signora Persona_3 riportava una frattura pluriframmentaria del collo omero destro.
Allo stato attuale, sussistono lesioni biologiche, temporanee e permanenti. La lesione riportata dall'attrice è da considerarsi conseguenza diretta dell'evento di cui è causa, essendo rispettate tutti i criteri del nesso di causalità».
2.5. Orbene, in presenza di tale ricostruzione e all'esito delle risultanze istruttorie, si ritiene che il danno sofferto dall'attrice sia eziologicamente riconducibile all'evento lesivo, visto le condizioni di dissesto del manto stradale e l'impossibilità, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, di utilizzare un percorso prettamente pedonale.
3. Passando alla liquidazione del danno, riscontrato dalla documentazione pagina 7 di 9 medica in atti e dalla visita dell'a ttrice da parte del c.t.u., l'ausiliario ha risposto ai quesiti sottopostigli nel modo che segue: « Sono residuati postumi meritevoli di considerazione medico -legale consistenti in danno estetico lieve quantificabili nella misura del 14% (quattordici p.c.) ;
8) la malattia traumatica ha determinato una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% di 45 giorni ed un'ulteriore inabilità temporanea parziale al 25% di 45 giorni».
3.1. Pertanto, facendo applicazione delle ultime Tabelle del Tribunale di
Milano («Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal
Tribunale di Milano sono munite di efficacia para -normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.»,
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8532 del 06/05/2020):
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 74 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 3.091,34
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno non patrimoniale risarcibile € 27.482,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.293,75
Totale danno biologico temporaneo € 7.331,25
Totale generale: € 34.813,25
3.3. Vanno aggiunte altresì le spese documentate così come rilevato dal C.T.U.
« è giustificata la spesa documentata per la fisiokinesiterapia pari a euro
pagina 8 di 9 502/00.
Non ho ricevuto osservazioni alla bozza inoltrata alla parte».
3.4. Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 34.813,25 oltre interessi compensativi sulla predetta somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi ed ulteriori interessi sulla somma c osì complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta
– fino al saldo;
oltre danno patrimoniale dato della spese mediche documentate.
3.3. Le spese seguono la soccombenza, ma sono liquidate ai minimi, visto il minore sforzo difensivo in assenza di difese avverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice
- a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 34.813,25, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi compensativi sulla predetta somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi ed ulteriori interessi sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della pre sente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, della somma di €502,00;
B) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese vive, € 3.809,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
C) Pone le spese di c.t.u. a def initivo carico della parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
3 aprile 2025 La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1438/2022
Oggi 03/04/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi: per per delega dell'avv. VINGOLO Parte_1
VINCENZO, l'avv. , la quale si riporta a tutti i propri Controparte_1 scritti difensivi e, in particolare, alla memoria conclusiva autorizzata;
chiede che la causa sia decisa;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la d ecisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1438/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VINGOLO VINCENZO
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. in data 14/2/2022,
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
l (in seguito ), per ivi sentir Controparte_3 Controparte_2 CP_4 accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore in ordine alla produzione del sinistro in premessa
e, per l'effetto, condannarlo, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi €34.198,50 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed i nteressi nella misura di legge sulla somma rivalutata. pagina 2 di 9 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario […]».
A fondamento della propria domanda, ha dedotto:
− che, in data 10/9/2020, si era recata presso il “Poliambulatorio
[...]
” Distretto E), sito nei pressi di via Raffele Guariglia a CP_5 CP_6
, insieme al marito, per far valutare gli esiti di un CP_2 Controparte_7 accertamento medico;
− che, a causa delle procedure di controllo dovute alla pandemia, per entrare e uscire dal poliambulatorio vi era un unico accesso alla struttura posto lungo il vialetto destinato al parcheggio delle autovetture;
− che al termine dell'incontro, verso le ore 11:15 circa, nel percorrere a piedi il vialetto interno all'area di parcheggio del “Poliambulatorio”, giunta nei pressi del cancello d'uscita, era caduta a terra a causa di un'insidiosa crepa, situata nei pressi di un tombino, presente nell'asfalto dissestato;
− che detta situazione di pericolo non era segnalata né risultava visibile, sia per la sua conformazione, sia per la presenza di fogliame sparso presente sul manto stradale;
− che veniva soccorsa dal marito e un altro signore che la aiutavano a rialzarsi da terra e, successivamente, interveniva un medico del Poliambulatorio che, nel prestarle i primi soccorsi, riscontrava una probabile frattura alla spalla;
− che veniva sottoposta a un esame radiologico alla spalla e al gomito destro presso il centro di diagnostica “ ” dove veniva rilevata una “frattura del Per_1 collo omero destro, discretamente ingranata ed angolata mediamente”
− che successivamente, presso il Pronto Soccorso degli OO. RR. San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di , le veniva diagnosticata una CP_2
“frattura pluriframmentaria collo dell'omero dx” con prognosi di 30 giorni;
− che il proprio consulente tecnico, dott. , nella sua relazione medico - Per_2 legale ha valutato che, a causa del sinistro de quo, essa attrice ha subito lesioni personali dalle quali sono residuati postumi permanenti nella misura del 12%
(ed una invalidità temporanea totale di 30 giorni;
una invalidità temporanea parziale -in seguito ITP- da calcolare al 75% per 60 giorni;
una ITP d a calcolare al 50% per 30 giorni;
una ITP da calcolare al 25% per 30 giorni;
) per un danno pagina 3 di 9 monetizzabile nell'importo di €33.396,501, calcolato in base alle cd. tabelle di riferimento del Tribunale di Milano del 2021;
− di aver sostenuto la spesa di €802,00 per la necessaria fisioterapia;
− che l' è, pertanto, responsabile ex art. 2052 cod. civ.; CP_4
− che con comunicazione inviata a mezzo p.e.c. il 14/09/2020, mai riscontrata, l'odierna attrice chiedeva all l'integrale risarcimento Controparte_4 dei danni patiti a seguito del sinistro de quo;
− che la procedura di mediazione presso l'Organismo di Mediazione
“Mediaforense s.r.l.” si concludeva con esito negativo per la mancata comparizione dell' . CP_4
Ha, pertanto, rassegnato le conclusioni sopra riportate.
l non si è costituita, Controparte_3 Controparte_4 restando contumace.
La causa è stata istruita mediante escussione testi e C.T.U. medico -legale. È stata, poi, rinviata alla data odierna per la precisazione delle con clusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ.
1.1. Tanto premesso in punto di fatto, deve precisarsi che la fattispecie invocata da parte attorea si inquadra in un'ipotesi di responsabilità oggettiva del custode del bene ex art. 2051 cod. civ. dal quale sarebbe derivato il danno da lei subìto.
1.2. Tale invocazione postula una ripartizione degli oneri probatori che, seppur favorevole per il danneggiato, non lo esime dalla rigorosa dimostrazione del fatto storico comprensivo della qualità di custode del bene foriero dei danni della parte convenuta e del nesso causale fra il pregiudizio subito e l'evento dedotto.
1.3. Mentre, pone a carico della parte convenuta la dimostrazione della sussistenza di un caso fortuito volto ad interrompere il nesso causale fra il danno e l'evento, mandandola esente da responsabilità.
1.4. Infatti, l'art. 2051 cod. civ., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione pagina 4 di 9 che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto c ausale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.
1.5. La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., pertanto, trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra l a res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
1.6. In definitiva, il fondamento di siffatta responsabilità è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
1.7. La prova del nesso causale grava necessariamente sull'attore -danneggiato ed essa non va intesa quale dimostrazione dell'evento dannoso, ma quale prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia per il proprio dinamismo.
1.8. La Suprema Corte, in tal senso afferma: «Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia ,cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, i l possessore
o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni ,e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno (come, nella specie ,la strada resa scivolosa dall'elemento esterno costituito dalla neve divenuta ghiacc iata), costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dim ostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode» (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 25243 del 29/11/2006).
1.9. In merito alla legittimazione passiva all'azione intrapresa, si rammenta pagina 5 di 9 che il potere effettivo e dinamico sulla cosa, al quale la legge ricollega la responsabilità, è generalmente rappresentato dall'espressione "gove rno della cosa". Tale criterio è un elemento qualificante la custodia e si concretizza nella
"disponibilità immediata sulla cosa"; tale disponibilità di fatto, inoltre, non può essere disgiunta dalla "disponibilità giuridica" delle condizioni di uso e di conservazione della cosa (C., S.U., 12019/1991; C. 3739/2023; C. 8408/2022;
C., ord., 1108/2021).
1.10. Nel caso in esame, la qualità di custode in capo all'A.S.L. si CP_2 può evincere dalla documentazione in atti, in particolare dall'avviso di cottimo fiduciario ex art. 125 comma 8 D.lgs. 163/06 (all.to n. 10), con il quale è stata messo al bando l'affidamento dei lavori di rifacimento del manto stradale proprio dell'area antistante al Poliambulatorio di , ove è caduta l'attrice CP_5 che l , odierna convenuta, avesse la custodia della strada oggetto Controparte_4 del sinistro, in quanto il potere di appaltare detti lavori presuppone sia la disponibilità materiale del bene sia l'obbligo giuridico di manutenzione o quantomeno di segnalazione del dissesto presen te sul manto stradale.
1.11. Tale obbligo, quantomeno di segnalazione, deve ritenersi ancora più stringente quando, per far fronte alle restrizioni dovute alla pandemia Sars -
Covid 19, è stato necessario creare percorsi distinti per l'accesso e l'uscita dallo stesso Poliambulatorio, privi di marciapiedi o, comunque, di tracciati specificatamente destinato al passaggio pedonale.
1.12. E invero, anche dalle foto del viale è facilmente riscontrabile l'assenza di un marciapiedi o percorso pedonale.
1.13. La circostanza per cui il viale luogo del sinistro fosse l'unico passaggio consentito è stata altresì confermata anche dal teste escusso,
il quale riferisce: « Preciso che l'ingresso era consentito Controparte_7 solo dal vialetto interno e io aspettavo mia moglie alla porta d'ingresso dell'edificio. Insieme ci siamo poi avviati all'uscita, io sono andato incontro a mia moglie che era uscita dall'ambulatorio e abbiamo percorso insieme il vialetto interno che porta all'uscita a lato ovest. In prossimità del cancello uscita, a circa 10 mt prima, mia moglie, che mi precedeva di pochi centimetri,
è improvvisamente crollata a terra, cadendo sul lato destro».
2. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, risulta adeguatamente provato pagina 6 di 9 il nesso eziologico tra l'evento lesivo e l'elemento causale, ovvero tra le lesioni riportate dall'attrice e la caduta verificatasi a causa del dissesto sul manto stradale.
2.1. Sulla base della produzione documentale di parte attorea, in particolare dai referti medici allegati, nonché dalla relazione perital e elaborata dal C.T.U. medico-legale può ritenersi, con un alto grado di probabilità logica e statistica, che l'unico elemento causale integrante l'evento lesivo dedotto in citazione sia individuabile nel tratto di strada dissestato.
2.2. Il teste escusso ha anche confermato sia la dinamica del sinistro sia lo stato dei luoghi: «Dopo averla soccorsa ho guardato meglio il vialetto ed ho notato che c'erano delle sconnessioni in prossimità di una caditoia che stavamo attraversando. Preciso che le condizioni del vi aletto non sono ottimali ma in prossimità della caditoia c'erano delle crepe evidenti, che venivano confuse da fogliame che era caduto a terra. C'è, infatti, un albero molto grande e ci sono delle siepi in prossimità»
2.3. Infine, con la relazione peritale reda tta in corso di causa, il C.T.U., rispondendo ai quesiti, ha svolto una ricostruzione fattuale degli eventi attraverso una sintetica, ma accurata, analisi della documentazione allegata in atti e valutando l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo occorso e il danno subito dall'attrice.
2.4. A pag. 12 della relazione si legge: «Dagli accertamenti medico-legali prodotti ed unitamente alla documentazione sanitaria esaminata, risulta che,
a seguito dell'evento del 10/9/2020, l'attrice, Signora Persona_3 riportava una frattura pluriframmentaria del collo omero destro.
Allo stato attuale, sussistono lesioni biologiche, temporanee e permanenti. La lesione riportata dall'attrice è da considerarsi conseguenza diretta dell'evento di cui è causa, essendo rispettate tutti i criteri del nesso di causalità».
2.5. Orbene, in presenza di tale ricostruzione e all'esito delle risultanze istruttorie, si ritiene che il danno sofferto dall'attrice sia eziologicamente riconducibile all'evento lesivo, visto le condizioni di dissesto del manto stradale e l'impossibilità, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, di utilizzare un percorso prettamente pedonale.
3. Passando alla liquidazione del danno, riscontrato dalla documentazione pagina 7 di 9 medica in atti e dalla visita dell'a ttrice da parte del c.t.u., l'ausiliario ha risposto ai quesiti sottopostigli nel modo che segue: « Sono residuati postumi meritevoli di considerazione medico -legale consistenti in danno estetico lieve quantificabili nella misura del 14% (quattordici p.c.) ;
8) la malattia traumatica ha determinato una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% di 45 giorni ed un'ulteriore inabilità temporanea parziale al 25% di 45 giorni».
3.1. Pertanto, facendo applicazione delle ultime Tabelle del Tribunale di
Milano («Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal
Tribunale di Milano sono munite di efficacia para -normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.»,
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8532 del 06/05/2020):
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 74 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 3.091,34
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno non patrimoniale risarcibile € 27.482,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.293,75
Totale danno biologico temporaneo € 7.331,25
Totale generale: € 34.813,25
3.3. Vanno aggiunte altresì le spese documentate così come rilevato dal C.T.U.
« è giustificata la spesa documentata per la fisiokinesiterapia pari a euro
pagina 8 di 9 502/00.
Non ho ricevuto osservazioni alla bozza inoltrata alla parte».
3.4. Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 34.813,25 oltre interessi compensativi sulla predetta somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi ed ulteriori interessi sulla somma c osì complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta
– fino al saldo;
oltre danno patrimoniale dato della spese mediche documentate.
3.3. Le spese seguono la soccombenza, ma sono liquidate ai minimi, visto il minore sforzo difensivo in assenza di difese avverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice
- a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 34.813,25, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi compensativi sulla predetta somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi ed ulteriori interessi sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della pre sente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, della somma di €502,00;
B) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese vive, € 3.809,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
C) Pone le spese di c.t.u. a def initivo carico della parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
3 aprile 2025 La Giudice
Grazia Roscigno
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