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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/10/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.248/2022 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto “indebito_indennità NASPI” ha emesso, a seguito di dispositivo letto in udienza, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Guglielmo De Feis Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli e Nasso CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria il 24 giugno 2022 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 18 febbraio 2022 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la propria domanda vòlta ad ottenere la declaratoria di non debenza da parte di esso della somma di € 30.625,87, già corrispostagli a titolo di indennità di disoccupazione Parte_1 NASPI per il periodo dal 4.11.2026 al 19.11.2018, chiesta in restituzione dall' in data CP_1 13.8.2020 a seguito dell'annullamento in via giudiziale del provvedimento di licenziamento – che aveva originato lo stato di disoccupazione involontaria – con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro di esso Parte_1 chiedendo altresì in via subordinata – in 1° grado – accertare e dichiarare non dovute le somme eccedenti le dodici mensilità riconosciute dal Tribunale di Taranto con il provvedimento di annullamento del recesso e, in ogni caso, dichiarare l'eventuale credito dell' inesigibile sino CP_1 al momento della effettiva erogazione delle indennità risarcitoria da parte del datore di lavoro.
Come detto, il Giudice a quo rigettava integralmente la domanda.
Si è costituito in questa sede di gravame l' , che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, all'udienza del 22 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
L'appello è fondato.
Parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia errato allorquando ha respinto la tesi di esso tesi affermando che “l'annullamento del recesso datoriale ha determinato la Parte_1
1 ricostituzione del rapporto di lavoro ex tunc, per cui è da ritenere che sia venuto meno il presupposto dello stato di disoccupazione e , con esso, il diritto a percepire (e quindi nel caso di specie a trattenere) il trattamento previdenziale NASPI”. Nel caso in esame risulta che l'istante fu licenziato per motivi disciplinari in data 27.9.2016, e il licenziamento fu giudizialmente annullato il 26.7.2018. L'indennità NASPI fu corrisposta dall' dal 4.11.2026 al 19.11.2018. CP_1
Il fondamento della pronuncia del Giudice di primo grado si fonda sul presupposto che, attesochè l'indennità NASPI richiede, fra gli altri requisiti per l'erogazione, la involontaria perdita dell'occupazione, è evidente che essa è ben erogata per tutto il periodo di disoccupazione, e ciò l' ha ben fatto. Ma è noto che, con la sentenza che annulla il licenziamento e ordina la CP_1 reintegrazione nel posto di lavoro – ed è ciò che per acta emerge nel caso che qui occupa – il Giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a 12 mensilità.
Da ciò con richiamo di varia giurisprudenza, il Giudice di prime cure statuisce che “La pronuncia di illegittimità del licenziamento ha effetti retroattivi, che comportano la non interruzione del rapporto di lavoro. Assicurativo e previdenziale;
ne consegue che il datore di lavoro ha, pertanto, l'obbligo di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi per tutta la durata del periodo e l'eventuale ritardo, che dipendendo da un atto illegittimo annullato dal Giudice con sentenza reintegratoria d'illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia ex tunc, esponendo l'interessato all'azione di ripetizione a titolo d'indebito, da parte del soggetto erogatore, delle relative somma, che pertanto non possono configurarsi come un lucro compensabile con il danno (Cass. Civ. n. 154 dell'11.1.2012”, e “una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto con l'effettiva reintegrazione, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall' essendone venuti CP_2 meno i presupposti” (Cass. 15.2.2000 n. 6265 ed altre). Per tali motivi respingeva integralmente il ricorso.
---§§ooo§§---
Ora, in fatto e merito, il ricorrente presentava in data 30/09/2016 domanda di NASPI a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, intervenuta in data 27/09/2016 e, conseguentemente, percepiva l'indennità di disoccupazione per il periodo dal 04/11/2016 al 19/11/2018. Successivamente, con sentenza 4326/2019 il Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, disponeva l'annullamento del licenziamento di controparte e ordinava la reintegrazione dello stesso nel proprio posto di lavoro. Conseguentemente l' procedeva alla riliquidazione interamente a debito della domanda di CP_2 disoccupazione succitata, essendo venuto meno il requisito essenziale per accedere alla NASpI, ossia la cessazione del rapporto di lavoro.)
La questione si pone nei casi in cui, successivamente alla fruizione dell'indennità in questione, il lavoratore abbia ottenuto una sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento e ordina al datore di lavoro la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, oppure nel caso in cui venga pronunciata una sentenza che dichiara la nullità del termine apposto contratto di lavoro (con conseguente costituzione ex tunc di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato). In tali ipotesi, la ricostituzione giudiziale del rapporto di lavoro con efficacia retroattiva rende insussistente – dal punto di vista prettamente giuridico – il periodo di disoccupazione involontaria che ha giustificato l'erogazione dell'indennità.
2 IL quesito è se può pertanto l' chiedere la restituzione dell'indennità di disoccupazione sul CP_1 presupposto che essa, per effetto del successivo pronunciamento giudiziale, sia divenuta un indebito.
Ha preso in esame il predetto quesito l'ordinanza n. 22985 del 21 agosto 2024 con cui la Corte di Cassazione ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della medesima alle Sezioni Unite.
L'occasione è scaturita da un ricorso con cui l' ha impugnato una sentenza della Corte di CP_1 Appello di Perugia che aveva ritenuto illegittima la richiesta dell' di restituzione Controparte_3 dell'indennità di disoccupazione, che, successivamente alla scadenza del proprio rapporto di lavoro a tempo determinato, un lavoratore aveva percepito in ragione del proprio stato di disoccupazione involontaria. Lavoratore che, peraltro, aveva agito in giudizio, con esiti al medesimo favorevoli, al fine di veder dichiarata la nullità del termine apposto al proprio contratto di lavoro;
quest'ultimo aveva pertanto ottenuto una sentenza di accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal primo rapporto di lavoro a termine.
A fondamento della propria richiesta, l' aveva sostenuto che, in seguito Controparte_3 all'accertamento giurisdizionale, verrebbe meno lo stato di disoccupazione involontaria;
inoltre, l'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, al pagamento della quale il datore è condannato in caso di accertata nullità del termine, sarebbe di per sé idonea a ristorare il pregiudizio subito dal lavoratore nel periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale sia stata ordinata la ricostituzione del rapporto, con il corollario che l'indennità di disoccupazione diverrebbe indebita.
La Corte di Cassazione muove, innanzi tutto, da un riepilogo della disciplina normativa e da una rapida analisi delle proprie pronunce sul tema. Rammenta quindi come sia stato affermato da Cass. 11 giugno 1998 n. 5850 che “l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, proprio dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione stabilita dalla norma, sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento, impugnato dal lavoratore”.
Nella vigenza dell'art. 18 L. n. 300/1970 (nella versione anteriore alla riforma apportata dalla L. n. 92/2012), è stato altresì affermato (Cass. n. 18/10/2022 n. 30553) che l'indennità di disoccupazione spetti al lavoratore illegittimamente licenziato che, nonostante l'ordine di reintegrazione, non sia stato riammesso in servizio: ciò perché “lo stato di disoccupazione è pur sempre involontario, in quanto frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale e dunque l'erogazione della prestazione previdenziale mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata”. Un punto più volte ribadito da diverse pronunce è quello per cui l'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore costituisce un diritto e non anche un obbligo, con il corollario per cui la mancata impugnazione del licenziamento non fa venir meno il diritto all'indennità di disoccupazione, posto che “diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che non spetti l'indennità di disoccupazione ogni qual volta il lavoratore ometta di impugnare un licenziamento che pur si presenti manifestamente illegittimo oppure ogni qual volta transiga la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra”.
E' stato quindi precisato, più chiaramente, che il diritto alla ripetizione dell'indennità di disoccupazione sussista solo nel caso in cui la ricostituzione del rapporto, oltre che giuridica, sia stata anche economica, circostanza che non si verifica “nel caso in cui si accerti che la ricostituzione del rapporto non sia mai intervenuta ed il lavoratore non abbia ricevuto le proprie spettanze retributive” (Cass. n. 28295/2019).
3 La questione è stata rimessa all'esame delle Sezioni Unite.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 23876 del 2 agosto 2025, ha affrontato il nodo centrale della questione rimessa all'attenzione: ossia, stabilire se la successiva conversione del rapporto a tempo indeterminato e la condanna al pagamento dell'indennità ex art. 32 l. 183/2010 comportino l'obbligo – a carico del lavoratore – di restituire l'indennità di disoccupazione già percepita. Rileva questa Corte che i principi ivi enunciati ben possono riferirsi al licenziamento, a seguito del quale è stata corrisposta la NASPI, cui ha fatto seguito l'annullamento de licenziamento, come nel caso che qui occupa, seguìto dalla reintegrazione nel posto di lavoro e ricostituzione del sinallagma contrattuale.
Di seguito, l'iter motivazionale seguito dalle Sezioni Unite per dirimere la peculiare questione. Partendo dalla ricostruzione normativa disciplinante il trattamento di disoccupazione ordinaria, al fine di inquadrare precisamente la questione, i Giudici si sono soffermati sul concetto di “evento protetto”, affermando che “l'evento protetto dal trattamento di disoccupazione (sotto forma d'indennità di mobilità come d'indennità di disoccupazione) – si legge in Cass. n. 28295 del 2019
è la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ossia quella inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro non riconducibile alla volontà del lavoratore;
la sua funzione è quella di fornire, in tale situazione, ai lavoratori e alle loro famiglie, un sostegno al reddito in attuazione della previsione del secondo comma dell'art. 38 Cost“. Ciò si traduce nel fatto che l'indennità di disoccupazione è erogata al lavoratore che versa in stato di
“disoccupazione involontaria” in presenza dei presupposti (assicurativi e contributivi) previsti dalla legge in ragione di una situazione di fatto (ossia, la mancanza di lavoro e di retribuzione, involontaria) cui si connette, per presunzione di legge, una immediata situazione di bisogno che la prestazione vale a tutelare.
Ciò, a parer dei Giudici, a prescindere da qualunque considerazione in ordine alla legittimità del contratto e/o dell'atto che ha determinato la collocazione in mobilità o lo stato di disoccupazione involontaria. Una volta chiarito ciò, la Cassazione ha virato le proprie riflessioni su una distinzione ontologica necessaria per dirimere il caso di specie, e cioè la distinzione tra gli ambiti in cui operano (i) la tutela previdenziale e (ii) la tutela lavoristica condividendo principi di legittimità già affermati, secondo cui l'azione d'impugnazione giudiziale del licenziamento è volta alla costituzione di un diritto e non è espressione di un obbligo del lavoratore, “sicché l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi al momento dell'atto risolutivo perché, diversamente opinando, si finirebbe per negare la protezione previdenziale al lavoratore che, per qualsivoglia motivo, omettesse d'impugnare un licenziamento pur manifestamente illegittimo“.
“Dall'autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore assicurato e nel cui alveo si colloca CP_1 l'erogazione della prestazione previdenziale, esula ogni eventuale valutazione circa la fondatezza dell'azione coltivata dall'assicurato – d'impugnazione del licenziamento o di nullità del termine di durata del contratto di lavoro – che, ab origine, non esercita alcuna incidenza sul diritto alla prestazione“.
A parer delle SS.UU, infatti, ciò che fonda e giustifica l'erogazione della NASpI è esclusivamente la condizione di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finché questa perdura e l'ordinamento prevede decadenza e/o sospensione e/o riduzione dell'indennità quando tale situazione cessi o si attenui perché il lavoratore ha trovato nuovamente occupazione lavorativa.
Da tal ragionamento deriva immediatamente che se l'evento coperto dalla NASpI è la disoccupazione involontaria che ne costituisce, al contempo, il fatto costitutivo, “l'evento protetto
4 della tutela previdenziale e il relativo fatto costitutivo – la condizione di bisogno – non possono venir meno solo perché per effetto della decisione giudiziale, che accerta, come nella specie, la nullità del termine (NOTA: nel caso che qui occupa, la nullità del licenziamento, perfettamente coerente nei principi), deve ritenersi mai estinto il rapporto di lavoro (da ultimo, Cass. n. 602 del 2025), rapporto diverso e distinto dal rapporto previdenziale tra lavoratore ed “. Controparte_3
In buona sostanza, quanto osservato dalla Suprema Corte può tradursi come segue.
Se è vero che a seguito della declaratoria di nullità e conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro -cui va equiparato l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione- (“ripresa del sinallagma contrattuale, prestazione lavorativa e retribuzione“) dal momento della decisione giudiziale in poi, lo stato di disoccupazione involontaria viene meno;
è anche vero che ciò non può affermarsi in relazione allo stato di disoccupazione (e di bisogno) del lavoratore verificatosi – di fatto – tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro per opera del giudice. Peraltro, come correttamente affermano i Giudici, “la declaratoria di nullità del termine finale non ripristina, per il periodo antecedente, in mancanza della prestazione lavorativa l'obbligo retributivo – che viene sostituito dalla prestazione di disoccupazione, ad esso commisurata (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 22) – ma condanna il datore ad indennizzare il danno cagionato al lavoratore in misura non esorbitante, come nella specie, le dodici mensilità“.
Dunque, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito il seguente principio di diritto: “La condizione oggetto di protezione viene meno solo con il ripristino del sinallagma del rapporto lavorativo e della retribuzione, proprio perché, durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità, in mancanza della prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato;
la tutela contro la disoccupazione involontaria non potrà che essere diretta a compensare l'assenza della retribuzione e a garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore“.
Tanto basta, a giudizio di questa Corte, per ritenere fondato l'appello, ciò comportando la riforma della sentenza di primo grado. Va dunque dichiarato che il ricorrente nulla deve in restituzione all' della somma di € CP_1
30.625,87, già corrispostagli a titolo di indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal
4.11.2026 al 19.11.2018, L'assoluta novità della questione, avuto riguardo alla recentissima statuizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado di giudizio.
p.q.m.
Accoglie l'appello, e per l'effetto dichiara che nulla deve l'appellante all' in relazione alla CP_1 somma di € 30.625,87, già corrispostagli a titolo di indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 4.11.2026 al 19.11.2018.
Spese di primo e secondo grado integralmente compensate.
Taranto, 22 ottobre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto “indebito_indennità NASPI” ha emesso, a seguito di dispositivo letto in udienza, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Guglielmo De Feis Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli e Nasso CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria il 24 giugno 2022 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 18 febbraio 2022 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la propria domanda vòlta ad ottenere la declaratoria di non debenza da parte di esso della somma di € 30.625,87, già corrispostagli a titolo di indennità di disoccupazione Parte_1 NASPI per il periodo dal 4.11.2026 al 19.11.2018, chiesta in restituzione dall' in data CP_1 13.8.2020 a seguito dell'annullamento in via giudiziale del provvedimento di licenziamento – che aveva originato lo stato di disoccupazione involontaria – con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro di esso Parte_1 chiedendo altresì in via subordinata – in 1° grado – accertare e dichiarare non dovute le somme eccedenti le dodici mensilità riconosciute dal Tribunale di Taranto con il provvedimento di annullamento del recesso e, in ogni caso, dichiarare l'eventuale credito dell' inesigibile sino CP_1 al momento della effettiva erogazione delle indennità risarcitoria da parte del datore di lavoro.
Come detto, il Giudice a quo rigettava integralmente la domanda.
Si è costituito in questa sede di gravame l' , che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, all'udienza del 22 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
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L'appello è fondato.
Parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia errato allorquando ha respinto la tesi di esso tesi affermando che “l'annullamento del recesso datoriale ha determinato la Parte_1
1 ricostituzione del rapporto di lavoro ex tunc, per cui è da ritenere che sia venuto meno il presupposto dello stato di disoccupazione e , con esso, il diritto a percepire (e quindi nel caso di specie a trattenere) il trattamento previdenziale NASPI”. Nel caso in esame risulta che l'istante fu licenziato per motivi disciplinari in data 27.9.2016, e il licenziamento fu giudizialmente annullato il 26.7.2018. L'indennità NASPI fu corrisposta dall' dal 4.11.2026 al 19.11.2018. CP_1
Il fondamento della pronuncia del Giudice di primo grado si fonda sul presupposto che, attesochè l'indennità NASPI richiede, fra gli altri requisiti per l'erogazione, la involontaria perdita dell'occupazione, è evidente che essa è ben erogata per tutto il periodo di disoccupazione, e ciò l' ha ben fatto. Ma è noto che, con la sentenza che annulla il licenziamento e ordina la CP_1 reintegrazione nel posto di lavoro – ed è ciò che per acta emerge nel caso che qui occupa – il Giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a 12 mensilità.
Da ciò con richiamo di varia giurisprudenza, il Giudice di prime cure statuisce che “La pronuncia di illegittimità del licenziamento ha effetti retroattivi, che comportano la non interruzione del rapporto di lavoro. Assicurativo e previdenziale;
ne consegue che il datore di lavoro ha, pertanto, l'obbligo di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi per tutta la durata del periodo e l'eventuale ritardo, che dipendendo da un atto illegittimo annullato dal Giudice con sentenza reintegratoria d'illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia ex tunc, esponendo l'interessato all'azione di ripetizione a titolo d'indebito, da parte del soggetto erogatore, delle relative somma, che pertanto non possono configurarsi come un lucro compensabile con il danno (Cass. Civ. n. 154 dell'11.1.2012”, e “una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto con l'effettiva reintegrazione, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall' essendone venuti CP_2 meno i presupposti” (Cass. 15.2.2000 n. 6265 ed altre). Per tali motivi respingeva integralmente il ricorso.
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Ora, in fatto e merito, il ricorrente presentava in data 30/09/2016 domanda di NASPI a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, intervenuta in data 27/09/2016 e, conseguentemente, percepiva l'indennità di disoccupazione per il periodo dal 04/11/2016 al 19/11/2018. Successivamente, con sentenza 4326/2019 il Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, disponeva l'annullamento del licenziamento di controparte e ordinava la reintegrazione dello stesso nel proprio posto di lavoro. Conseguentemente l' procedeva alla riliquidazione interamente a debito della domanda di CP_2 disoccupazione succitata, essendo venuto meno il requisito essenziale per accedere alla NASpI, ossia la cessazione del rapporto di lavoro.)
La questione si pone nei casi in cui, successivamente alla fruizione dell'indennità in questione, il lavoratore abbia ottenuto una sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento e ordina al datore di lavoro la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, oppure nel caso in cui venga pronunciata una sentenza che dichiara la nullità del termine apposto contratto di lavoro (con conseguente costituzione ex tunc di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato). In tali ipotesi, la ricostituzione giudiziale del rapporto di lavoro con efficacia retroattiva rende insussistente – dal punto di vista prettamente giuridico – il periodo di disoccupazione involontaria che ha giustificato l'erogazione dell'indennità.
2 IL quesito è se può pertanto l' chiedere la restituzione dell'indennità di disoccupazione sul CP_1 presupposto che essa, per effetto del successivo pronunciamento giudiziale, sia divenuta un indebito.
Ha preso in esame il predetto quesito l'ordinanza n. 22985 del 21 agosto 2024 con cui la Corte di Cassazione ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della medesima alle Sezioni Unite.
L'occasione è scaturita da un ricorso con cui l' ha impugnato una sentenza della Corte di CP_1 Appello di Perugia che aveva ritenuto illegittima la richiesta dell' di restituzione Controparte_3 dell'indennità di disoccupazione, che, successivamente alla scadenza del proprio rapporto di lavoro a tempo determinato, un lavoratore aveva percepito in ragione del proprio stato di disoccupazione involontaria. Lavoratore che, peraltro, aveva agito in giudizio, con esiti al medesimo favorevoli, al fine di veder dichiarata la nullità del termine apposto al proprio contratto di lavoro;
quest'ultimo aveva pertanto ottenuto una sentenza di accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal primo rapporto di lavoro a termine.
A fondamento della propria richiesta, l' aveva sostenuto che, in seguito Controparte_3 all'accertamento giurisdizionale, verrebbe meno lo stato di disoccupazione involontaria;
inoltre, l'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, al pagamento della quale il datore è condannato in caso di accertata nullità del termine, sarebbe di per sé idonea a ristorare il pregiudizio subito dal lavoratore nel periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale sia stata ordinata la ricostituzione del rapporto, con il corollario che l'indennità di disoccupazione diverrebbe indebita.
La Corte di Cassazione muove, innanzi tutto, da un riepilogo della disciplina normativa e da una rapida analisi delle proprie pronunce sul tema. Rammenta quindi come sia stato affermato da Cass. 11 giugno 1998 n. 5850 che “l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, proprio dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione stabilita dalla norma, sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento, impugnato dal lavoratore”.
Nella vigenza dell'art. 18 L. n. 300/1970 (nella versione anteriore alla riforma apportata dalla L. n. 92/2012), è stato altresì affermato (Cass. n. 18/10/2022 n. 30553) che l'indennità di disoccupazione spetti al lavoratore illegittimamente licenziato che, nonostante l'ordine di reintegrazione, non sia stato riammesso in servizio: ciò perché “lo stato di disoccupazione è pur sempre involontario, in quanto frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale e dunque l'erogazione della prestazione previdenziale mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata”. Un punto più volte ribadito da diverse pronunce è quello per cui l'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore costituisce un diritto e non anche un obbligo, con il corollario per cui la mancata impugnazione del licenziamento non fa venir meno il diritto all'indennità di disoccupazione, posto che “diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che non spetti l'indennità di disoccupazione ogni qual volta il lavoratore ometta di impugnare un licenziamento che pur si presenti manifestamente illegittimo oppure ogni qual volta transiga la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra”.
E' stato quindi precisato, più chiaramente, che il diritto alla ripetizione dell'indennità di disoccupazione sussista solo nel caso in cui la ricostituzione del rapporto, oltre che giuridica, sia stata anche economica, circostanza che non si verifica “nel caso in cui si accerti che la ricostituzione del rapporto non sia mai intervenuta ed il lavoratore non abbia ricevuto le proprie spettanze retributive” (Cass. n. 28295/2019).
3 La questione è stata rimessa all'esame delle Sezioni Unite.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 23876 del 2 agosto 2025, ha affrontato il nodo centrale della questione rimessa all'attenzione: ossia, stabilire se la successiva conversione del rapporto a tempo indeterminato e la condanna al pagamento dell'indennità ex art. 32 l. 183/2010 comportino l'obbligo – a carico del lavoratore – di restituire l'indennità di disoccupazione già percepita. Rileva questa Corte che i principi ivi enunciati ben possono riferirsi al licenziamento, a seguito del quale è stata corrisposta la NASPI, cui ha fatto seguito l'annullamento de licenziamento, come nel caso che qui occupa, seguìto dalla reintegrazione nel posto di lavoro e ricostituzione del sinallagma contrattuale.
Di seguito, l'iter motivazionale seguito dalle Sezioni Unite per dirimere la peculiare questione. Partendo dalla ricostruzione normativa disciplinante il trattamento di disoccupazione ordinaria, al fine di inquadrare precisamente la questione, i Giudici si sono soffermati sul concetto di “evento protetto”, affermando che “l'evento protetto dal trattamento di disoccupazione (sotto forma d'indennità di mobilità come d'indennità di disoccupazione) – si legge in Cass. n. 28295 del 2019
è la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ossia quella inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro non riconducibile alla volontà del lavoratore;
la sua funzione è quella di fornire, in tale situazione, ai lavoratori e alle loro famiglie, un sostegno al reddito in attuazione della previsione del secondo comma dell'art. 38 Cost“. Ciò si traduce nel fatto che l'indennità di disoccupazione è erogata al lavoratore che versa in stato di
“disoccupazione involontaria” in presenza dei presupposti (assicurativi e contributivi) previsti dalla legge in ragione di una situazione di fatto (ossia, la mancanza di lavoro e di retribuzione, involontaria) cui si connette, per presunzione di legge, una immediata situazione di bisogno che la prestazione vale a tutelare.
Ciò, a parer dei Giudici, a prescindere da qualunque considerazione in ordine alla legittimità del contratto e/o dell'atto che ha determinato la collocazione in mobilità o lo stato di disoccupazione involontaria. Una volta chiarito ciò, la Cassazione ha virato le proprie riflessioni su una distinzione ontologica necessaria per dirimere il caso di specie, e cioè la distinzione tra gli ambiti in cui operano (i) la tutela previdenziale e (ii) la tutela lavoristica condividendo principi di legittimità già affermati, secondo cui l'azione d'impugnazione giudiziale del licenziamento è volta alla costituzione di un diritto e non è espressione di un obbligo del lavoratore, “sicché l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi al momento dell'atto risolutivo perché, diversamente opinando, si finirebbe per negare la protezione previdenziale al lavoratore che, per qualsivoglia motivo, omettesse d'impugnare un licenziamento pur manifestamente illegittimo“.
“Dall'autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore assicurato e nel cui alveo si colloca CP_1 l'erogazione della prestazione previdenziale, esula ogni eventuale valutazione circa la fondatezza dell'azione coltivata dall'assicurato – d'impugnazione del licenziamento o di nullità del termine di durata del contratto di lavoro – che, ab origine, non esercita alcuna incidenza sul diritto alla prestazione“.
A parer delle SS.UU, infatti, ciò che fonda e giustifica l'erogazione della NASpI è esclusivamente la condizione di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finché questa perdura e l'ordinamento prevede decadenza e/o sospensione e/o riduzione dell'indennità quando tale situazione cessi o si attenui perché il lavoratore ha trovato nuovamente occupazione lavorativa.
Da tal ragionamento deriva immediatamente che se l'evento coperto dalla NASpI è la disoccupazione involontaria che ne costituisce, al contempo, il fatto costitutivo, “l'evento protetto
4 della tutela previdenziale e il relativo fatto costitutivo – la condizione di bisogno – non possono venir meno solo perché per effetto della decisione giudiziale, che accerta, come nella specie, la nullità del termine (NOTA: nel caso che qui occupa, la nullità del licenziamento, perfettamente coerente nei principi), deve ritenersi mai estinto il rapporto di lavoro (da ultimo, Cass. n. 602 del 2025), rapporto diverso e distinto dal rapporto previdenziale tra lavoratore ed “. Controparte_3
In buona sostanza, quanto osservato dalla Suprema Corte può tradursi come segue.
Se è vero che a seguito della declaratoria di nullità e conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro -cui va equiparato l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione- (“ripresa del sinallagma contrattuale, prestazione lavorativa e retribuzione“) dal momento della decisione giudiziale in poi, lo stato di disoccupazione involontaria viene meno;
è anche vero che ciò non può affermarsi in relazione allo stato di disoccupazione (e di bisogno) del lavoratore verificatosi – di fatto – tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro per opera del giudice. Peraltro, come correttamente affermano i Giudici, “la declaratoria di nullità del termine finale non ripristina, per il periodo antecedente, in mancanza della prestazione lavorativa l'obbligo retributivo – che viene sostituito dalla prestazione di disoccupazione, ad esso commisurata (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 22) – ma condanna il datore ad indennizzare il danno cagionato al lavoratore in misura non esorbitante, come nella specie, le dodici mensilità“.
Dunque, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito il seguente principio di diritto: “La condizione oggetto di protezione viene meno solo con il ripristino del sinallagma del rapporto lavorativo e della retribuzione, proprio perché, durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità, in mancanza della prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato;
la tutela contro la disoccupazione involontaria non potrà che essere diretta a compensare l'assenza della retribuzione e a garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore“.
Tanto basta, a giudizio di questa Corte, per ritenere fondato l'appello, ciò comportando la riforma della sentenza di primo grado. Va dunque dichiarato che il ricorrente nulla deve in restituzione all' della somma di € CP_1
30.625,87, già corrispostagli a titolo di indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal
4.11.2026 al 19.11.2018, L'assoluta novità della questione, avuto riguardo alla recentissima statuizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado di giudizio.
p.q.m.
Accoglie l'appello, e per l'effetto dichiara che nulla deve l'appellante all' in relazione alla CP_1 somma di € 30.625,87, già corrispostagli a titolo di indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 4.11.2026 al 19.11.2018.
Spese di primo e secondo grado integralmente compensate.
Taranto, 22 ottobre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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