Sentenza 19 aprile 2025
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- 1. Impatto del tempo sui dirittiStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 10 settembre 2025
Nel panorama giuridico italiano, il trascorrere del tempo non è un fattore neutro, ma un elemento capace di incidere profondamente sulla vita dei diritti soggettivi, potendone determinare l'estinzione o la perdita della possibilità di esercizio. Gli istituti che governano questa dinamica sono prescrizione e decadenza. Sebbene entrambi si fondino sul mancato esercizio di un diritto entro un termine prestabilito, rispondono a finalità diverse e sono regolati da principi distinti, la cui comprensione è cruciale per ogni operatore del diritto. PRESCRIZIONE: SANZIONE PER INERZIA E GARANZIA DI CERTEZZA La prescrizione è l'istituto che conduce all'estinzione di un diritto qualora il suo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
n.276/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 276/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2
col patrocinio dell'Avv. Giovanni D'Angelo
- Parte opponente-
nei confronti di:
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
col patrocinio dell'Avv. Vito Zumbo.
- Parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto opposizione a precetto, come specificato infra.
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
In data 02/02/2023 è stato notificato a e , ad Parte_1 Parte_2
istanza di , atto di precetto con cui è stato intimato il pagamento della Controparte_1
Pag. 1 di 7
Quindi, e hanno proposto opposizione ex art. Parte_1 Parte_2
617 C.P.C. convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di TT , Controparte_1 contestando il diritto di quest'ultimo a procedere all'esecuzione forzata per i seguenti motivi: illegittimità e/o inesistenza, formale o sostanziale, del diritto azionato in executivis; irregolarità formale del titolo;
irregolarità parziale del quantum del credito intimato.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito vantato da CP_1
in forza della sentenza parziale n. 174/2009 emessa dal Tribunale di TT.
[...]
Hanno chiesto quindi: “In accoglimento della presente opposizione, stante la sussistenza dei gravi motivi, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo contestato: sentenza parziale n. 174/2009 emessa e pubblicata in udienza ex art. 281 sexies. dal Tribunale di TT il 03.06.2009, per intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c.. 2. Conseguentemente dichiarare la invalidità formale del precetto relativamente alla quantificazione del credito azionato, e delle competenze legali.
3. Condannare il creditore opposto al pagamento delle spese di lite”.
Con comparsa depositata in data 06/06/2023, si è costituito in giudizio CP_1
, il quale, ritenuta l'infondatezza e l'inammissibilità dell'opposizione, ha chiesto il
[...]
rigetto della stessa, con vittoria di spese e compensi.
Poi, all'udienza del 7/06/2023, parte opponente ha insistito nella sospensione della provvisoria esecutività del titolo per intervenuta prescrizione del diritto, mentre controparte si è opposta.
Quindi, il G.I., con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
07/06/2023, riqualificando l'opposizione ai sensi dell'art. 615 CPC, ha rigettato l'istanza di sospensione alla luce della produzione documentale e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, all'udienza del 25/03/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, rinunciando ai termini ex art. 190 CPC e la causa è stata posta in decisione.
*****
Pag. 2 di 7 L'opposizione proposta da non può trovare accoglimento, in quanto Controparte_1
infondata per come appresso esposto.
1. Sulla prescrizione del diritto di credito.
L'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Invero, secondo quanto disposto dall'art. 2935 CC “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Secondo detta disposizione, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto pur essendo perfetto e potendo essere fatto valere, non viene esercitato dal suo titolare.
In combinazione con siffatta regola generale, operante nel campo del diritto sostanziale, deve distinguersi il caso in cui il diritto è controverso e diventa oggetto di accertamento nell'ambito di un giudizio.
Allora, la prescrizione decorre non già dalla pubblicazione della sentenza eventualmente provvisoriamente esecutiva, ma dal momento in cui il diritto accertato diventa definitivo, con il passaggio in giudicato della sentenza.
Pertanto, sebbene una sentenza provvisoriamente esecutiva possa essere azionata immediatamente a seguito della pubblicazione, il diritto con essa accertato potrebbe subire delle modifiche in sede di impugnazione.
De deriva che, solo con il passaggio in giudicato, una sentenza è capace di incidere definitivamente nella sfera giuridica delle parti ed il diritto accertato diventa perfetto ed eseguibile.
Quanto affermato è coerente con quanto disposto dall'art. 2953 CC secondo cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Detta disposizione pone la regola della prescrizione decennale da "actio iudicati”, in base alla quale i diritti prescrittibili in un tempo più breve del decennio sono assoggettati alla prescrizione decennale dal momento in cui sono accertati con un giudicato di condanna, con la conseguenza che la prescrizione comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza e non dal momento in cui sia possibile l'esecuzione della stessa, né da quello della sua pubblicazione.
Pag. 3 di 7 Sul punto è esplicativo quanto affermato dalla Suprema Corte: “la prescrizione decennale da actio iudicati, prevista dall'art. 2953 c.c., decorre, ai sensi del combinato disposto degli artt.
2935 e 2953 c.c. non dal giorno in cui è possibile l'esecuzione della sentenza (nel qual caso decorrerebbe anche per effetto di sentenza di 1^ grado provvisoriamente esecutiva), né dal giorno della sua pubblicazione ma dal momento del passaggio in giudicato della stessa. Non è
l'esistenza né l'esecutività della sentenza in sé che determina l'applicabilità del termine decennale della prescrizione, ma il giudicato, con la conseguenza che finché c'è solo la sentenza ma non ancora il giudicato non opera il termine di prescrizione decennale da actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. (v. Cass. n. 13081 del 2004)“ (Cassazione civile sez. III,
10/07/2014, n.15765).
Secondo un'interpretazione sistematica dell'art. 2935 CC e dell'art. 2953 CC, deve ritenersi che anche quando viene emessa una sentenza di condanna in relazione a diritti per i quali è prevista la prescrizione ordinaria decennale, la prescrizione del diritto accertato decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e non già dal momento in cui potrebbe essere eseguita in via provvisoria.
Diversamente opinando, si determinerebbe una disparità di trattamento in favore dei diritti con prescrizione breve.
Il che è sicuramente contrario all'intento del Legislatore.
Piuttosto, deve ritenersi che la precisazione contenuta all'art.2953 circa la prescrizione breve voglia esprimere il seguente principio: diritti a prescrizione breve e diritti a prescrizione ordinaria sono parificati, quanto a tempo della prescrizione, ove vengano consacrati in sentenza irrevocabile.
E, a ben guardare, le diverse prescrizioni hanno un significato sul piano del diritto sostanziale, laddove il Legislatore ha reputato che le diverse categorie attribuissero al creditore un tempo maggiore o minore per far valere il proprio diritto.
Così, se le parti hanno inteso vincolarsi stipulando un contratto, è ragionevole che la posizione passiva di obbligazione perduri più a lungo.
Mentre invece, nelle situazioni in cui l'obbligazione nasce da fonte diversa che necessita di prova ravvicinata nel tempo (si pensi, in via esemplificativa, alle obbligazioni nascenti da fatto illecito) ovvero rispetto a quelle in cui sia pregnante la periodicità del pagamento (si pensi, in
Pag. 4 di 7 via esemplificativa, ai canoni di locazione), è ragionevole che l'obbligazione perda forza più rapidamente.
Pertanto, allorché il diritto non sia controverso, la prescrizione decorre dal tempo in cui può essere fatto valere.
Si pensi, ad esempio, al contratto sottoposto a condizione sospensiva: il diritto potrà essere fatto valere a partire dalla realizzazione della condizione.
Ma se un diritto è controverso, diventa irrilevante la fonte sul piano sostanziale, divenendo invece rilevante che venga eliminata ogni incertezza sulla sua esistenza e sulla sua consistenza.
Tale funzione, nel nostro ordinamento, è attribuita alla definitività dell'accertamento, che avviene appunto con il passaggio in giudicato della sentenza (art.2909 CC).
Ciò premesso, in relazione al caso in esame, il termine di prescrizione è stato interrotto dall'opposta con l'invio della raccomandata ricevuta il 9.8.2019 e dall'intervento nel processo esecutivo n.39/2016 RGE, recante data 19.11.2019.
In particolare, quest'ultimo atto deve ritenersi equiparabile alla domanda introduttiva del giudizio, con gli effetti previsti dall'art.2943 CC (in tal senso, si veda quanto statuito, più recentemente, da Cassazione civile sez. III, 09/07/2020, n.14602).
Posto che il passaggio in giudicato deve farsi risalire al 4.6.2010, termine annuale dal 4.6.2009 in ossequio al disposto dell'art.327 CPC nella formulazione antecedente la riforma apportata con Legge 69/2009, il termine deve intendersi validamente interrotto.
2. Quantificazione del dovuto.
Gli opponenti hanno contestato l'esattezza delle somme e la prescrizione già decorsa con specifico riferimento agli interessi.
Tuttavia, parte opponente ha esplicitato le proprie doglianze solo con le memorie conclusive.
Nell'atto di citazione, si è limitata a un'unica deduzione sul punto: “La presente opposizione si estende anche alla irregolarità formale del titolo, ed alla errata quantificazione del credito azionato con la conseguente irregolarità del precetto, anche sotto il profilo delle competenze legali”.
Pag. 5 di 7 Inoltre, sempre con le memorie conclusive, parte opponente ha prodotto un documento a sostegno di una diversa quantificazione della caparra.
Quest'ultima produzione è inammissibile in quanto allegata ben oltre le barriere preclusive, trattandosi di un documento di gran lunga più antico della data di introduzione del presente giudizio, ragion per cui non sarebbe nemmeno configurabile un'ipotesi di implicita istanza di remissione in termini.
Per quanto riguarda le contestazioni del quantum, le stesse sono generiche e non può esserne ammessa la specificazione a opera delle note conclusive.
Invero, in sede di prima udienza le parti non hanno chiesto termini per le memorie ex art.183 sesto comma CPC, potendo avvalersi con la n.1, del potere di precisare il motivo di opposizione adducendo, come nel caso in esame, la prescrizione degli interessi.
Dunque, la specificazione tardiva è inammissibile in quanto inevitabilmente lesiva del diritto di difesa dell'altra parte.
*****
In conclusione, l'opposizione va rigettata anche sotto il profilo della determinazione del credito.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (in considerazione dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria, il numero esiguo di udienze in cui si è esaurito il procedimento, l'assenza di attività istruttoria) di cui al
DM55/2014 come modificato dal DM147/2022, per scaglione di valore.
In considerazione della dichiarazione ex art.93 CPC, va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di TT, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. RIGETTA L'OPPOSIZIONE;
II. CONDANNA GLI OPPONENTI ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN
FAVORE DI , DA DISTRARSI IN FAVORE DEL Controparte_1
Pag. 6 di 7 PROCURATORE ANTISTATARIO AVV. VITO ZUMBO, CHE SI LIQUIDANO IN
EURO 3.809,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
Così deciso, il 19 Aprile 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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