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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2024, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 2919/2019
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - 3^ Sezione civile in composizione monocratica in persona della Dott.ssa Francesca Sicilia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c, nella causa iscritta al n. 2919 del Ruolo Affari
Contenzioso Civile dell'anno 2019, avente ad oggetto “azione di simulazione e revocatoria ex art. 2901 c.c.”, a seguito della discussione orale dell'udienza del 21.02.2024 del cui verbale il presente provvedimento deve intendersi parte integrante con conclusioni in atti
TRA
Parte_1
, in persona del curatore, Dott.ssa , rapp.to e
[...] Parte_2 difeso dall'avv.to prof. Clemente Pecoraro;
ATTORE
E
, (C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giuseppe Marotta;
CONVENUTA
NONCHE'
(CF. , Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Tribunale di Salerno Foglio n. 2 di 23
CONCLUSIONI: cfr. verbale di udienza del 21.03.2024
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
e (C.F. , affinchè: “- in via Controparte_2 C.F._2 principale, accerti i presupposti per la nullità del contratto di compravendita del 28 maggio 2014 tra e e dichiari CP_2 Controparte_1 la nullità dello stesso;
- in via subordinata, accerti i presupposti per la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c. del contratto di compravendita del
28 maggio 2014 tra e e, per l'effetto, dichiari la CP_2 Controparte_1 revoca del predetto contratto ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dunque
l'inopponibile al;
- in ogni Parte_1 caso, con vittoria di spese e competenze legali”.
In particolare, la curatela attrice rappresentava che: con sentenza n. 27 del 15.7.17 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il fallimento della la società Parte_1 [...]
era stata amministrata dal 28.8.2006 Parte_1 da fino alla messa in scioglimento e contestuale Controparte_2 liquidazione;
che la curatela era stata autorizzata dal Giudice Delegato ad esperire azione di responsabilità avverso , quale Controparte_2 amministratore/liquidatore della nonché a Parte_1 costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dell'amministratore – liquidatore per i fatti di bancarotta rilevati dalla
Procura della Repubblica;
che con atto di cessione di immobile del
28.5.2014, posto in essere da in favore della figlia Controparte_2
aveva svuotato il patrimonio del Controparte_1 Controparte_2 debitore e compromesso le ragioni dei creditori;
che sussistevano i presupposti perché fosse dichiarata la nullità dell'atto di cessione
Tribunale di Salerno Foglio n. 3 di 23
immobiliare del 28.5.14 per simulazione assoluta;
che in ogni caso sussistevano i presupposti di cui all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta in data 30.9.19,
[...] contestando in toto la domanda, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito dichiarare: 1) in rito, l'incompetenza per materia e funzionale per territorio del Tribunale adito, con affermazione della competenza del Tribunale di Napoli Sezione specializzata per le imprese;
2) nel merito rigettare la domanda di accertamento dei presupposti per la nullità dell'atto di compravendita del 28.5.2014 tra e Controparte_2 in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto Controparte_1 per i motivi esposti e rigettare la domanda revocatoria così come avanzata nei confronti degli odierni convenuti in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto per i motivi esposti;
con vittoria di spese e compensi di legge del presente giudizio”.
A fondamento della difesa la convenuta escludeva che Controparte_2 fosse a conoscenza di qualsivoglia pregiudizio arrecabile a terzi in ragione dell'atto di cessione del 28.5.14, sia perché lo squilibrio patrimoniale si sarebbe verificato successivamente all'atto di cessione del 28.5.14, sia in ragione della grave condizione neuropsicologica di cui era affetto. Inoltre, assumeva che essa stessa non Controparte_2 poteva essere a conoscenza della presunta lesività dell'atto di compravendita in quanto estranea agli affari dell'azienda la cui crisi non si era verificata al momento del trasferimento e comunque in ragione dell'accertata incapacità del padre, . Controparte_2
Non si costituiva in giudizio , sebbene ritualmente Controparte_2 citato, con conseguente dichiarazione della sua contumacia all'udienza di prima comparizione delle parti del 2.10.19 in cui venivano concessi i termini ex art. 183 VI c.p.c.
Tribunale di Salerno Foglio n. 4 di 23
Depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e all'udienza del 27.1.21 il
Giudice dichiarava l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dal convenuto d'incompetenza ai sensi dell'art. 38 c.p.c. in quanto l'eccipiente si era costituito tardivamente in data 30.9.2019 (l'udienza indicata in citazione era l'1.10.2019, differita d'ufficio al 2.10.2019); rigettava le richieste di prova orale articolate dalla parte convenuta;
ordinava al convenuto di esibire le dichiarazioni dei redditi dal 2013 al
2015; rinviava al 7.7.21 per l'esame della documentazione depositata e la decisione sull'ammissione della c.t.u..
All'udienza del 7.7.21, il Giudice, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. disponeva che l' competente per territorio trasmettesse Organizzazione_1 all'Avv. Pecoraro copia delle dichiarazioni dei redditi del 2013, 2014 e
2015 di (CF ed in data 5.11.21 Controparte_2 C.F._2 veniva depositata dall'attore dichiarazione dell' Organizzazione_1 attestante che dalle interrogazioni della banca dati del Sistema
Informatico dell'Anagrafe Tributaria risultava che (C.F. Controparte_2
per gli anni 2013 – 2014 – 2015 non aveva C.F._2 presentato alcuna dichiarazione dei redditi né aver percepito alcun emolumento.
Con ordinanza dell'1.6.23, il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.04.2023, confermava l'ordinanza del 27.01.2021; rigettava la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, formulata dalla parte convenuta nelle memorie istruttorie depositate in CP_2 data 29.11.2019, in quanto esplorativa ai fini della decisione;
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.3.2024.
In data 2.10.23 veniva depositato dal Fallimento attore copia del provvedimento con il quale il Giudice Delegato ha autorizzato la revoca del Fallimento dal gratuito patrocinio.
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In data 17.1.24 il Giudice ha fissato l'udienza del 21.2.2024 per la discussione assegnando termine per note conclusive e riepilogative fino a dieci giorni antecedenti. All'udienza del 21.2.2024 parte istante ha chiesto rimessione in termini ai fini del deposito della bozza di ctu e della prossima relazione definitiva del CTU relativa al giudizio pendente presso il Tribunale delle Imprese di Napoli, indicata in atti e controparte costituita ha chiesto termine per controdedurre;
il giudice ha rimesso in termini parte istante ai fini del deposito della documentazione indicata ed ha assegnato a controparte termine per controdedurre fino alla successiva udienza del 21.3.24 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea è fondata e, pertanto, va, accolta per le motivazioni che di seguito si esporranno.
L'attore ha agito in via principale per l'accertamento della simulazione assoluta e in via subordinata per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 28.5.14.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono, come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente, in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede nella circostanza che, nel primo caso, è l'attrice a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una “species iuris” piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti
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infondata o, comunque, da rigettare, esamini l'ulteriore richiesta (cfr.
Cass. n. 21083/2016).
Con riferimento alle differenze, “La azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse, per contenuto e finalità. La prima, infatti, mira ad accertare la esistenza di un negozio apparente, la seconda tende a ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche della esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione” (cfr. Cassazione civile sez.
II, 02/08/2019, n.20875; Corte appello Napoli sez. III, 26/07/2022,
n.3528).
“La simulazione si ha quando v'è difformità tra volontà effettiva delle parti e quanto dalle stesse dichiarato;
essa può essere assoluta o relativa
a seconda che le parti pongano in essere un contratto senza l'intenzione di costituire alcun rapporto, oppure vogliano costituirne uno diverso da quello poi effettivamente posto in essere”. (Corte appello Roma sez. III,
29/12/2021, n.8546).
Dunque, per l'accertamento della simulazione dedotta occorre poi provare che lo stesso atto negoziale sia stato soltanto apparente (cfr.
Cass. n. 13345/2015).
“Al contrario, il negozio impugnato con l'azione revocatoria esiste ed è realmente voluto, per cui l'azione revocatoria è finalizzata a renderlo inefficace al fine di ricostruire la garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore” (Tribunale Arezzo, 02/11/2021, n.894).
“Qualora gli elementi presuntivi accertati (nella specie: mancato pagamento del prezzo, mancato sollecito di esso, permanenza dell'immobile nella disponibilità della società alienante, interscambiabilità dei ruoli amministrativi della società contraenti) costituiscano altrettanti indici sintomatici idonei a dimostrare la simulazione assoluta dell'atto
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dispositivo, lo stesso non può essere soggetto ad azione revocatoria” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 26/11/2019, n.30849).
Legittimati ad agire con l'azione di simulazione sono i terzi che siano attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione (artt. 1415 secondo comma e 1416 secondo comma c.c.).
La prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori può essere data con ogni mezzo (art. 1417 c.c.), senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni. Invero, il giudice deve prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria, procedendo ad un loro esame globale ed unitario e non distinto e separato (cfr. Cass. n. 171/1980).
Tanto precisato, premessa la legittimazione ad agire del Parte_1 rispetto all'azione di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita, quale terzo creditore, va osservato che non risulta dimostrata la natura simulata della compravendita immobiliare intercorsa in data 28.5.2014 tra e la figlia Controparte_2 [...]
(all. 5 fasc. di parte attrice) e, conseguentemente, la relativa CP_1 domanda di nullità deve essere rigettata.
Invero, nella fattispecie, sebbene le peculiari modalità di pagamento del corrispettivo (versato dall'acquirente al venditore in contanti già anteriormente al 2006 cfr. art. 6 punto n. 2 del contratto di compravendita) ed il legame di parentela esistente tra le parti, non vi sono idonei elementi probatori per sostenere che le stesse non abbiano voluto il contratto traslativo in esame e la produzione dei relativi effetti.
Va, invece, considerata fondata la subordinata azione tesa alla declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Giova rammentare che l'azione revocatoria qui invocata da parte attorea rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere
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atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Va rilevato, inoltre, che “La L. Fall., art. 66, comma 1, prevede espressamente che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile". Il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ex art. 66, la quale, pur nella particolarità Pt_3 del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c.. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto
a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (se non nei termini in cui gli stessi vanno verificati) a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.” (Cassazione civile sez. I, 22/11/2021, n.36033).
L'art. 66 L.F. ripropone, dunque, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza con quest'ultima è
l'ambito di efficacia, in quanto, la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione; i presupposti e l'efficacia dell'azione sono invece le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento. (Cass.
7.05.2015 n. 9170).
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L'azione esercitata dal Curatore conserva, dunque, tutti gli elementi costitutivi richiesti dall'art. 2901 c.c. e cioè l'esistenza del credito, il presupposto oggettivo dell'eventus damni e quelli soggettivi del consilium fraudis o della scientia damni. (cfr. Corte di Appello di Messina
12.1.2022 n. 30).
Inoltre, con particolare riferimento all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2022, n. 1489), ha avuto recentemente modo di ribadire, con la sentenza che “il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” ( in tal senso anche Cass. 2253/2015, nonché Cass.
19515/2019, Cass. 3871/2019, Cass. 2336/2018, Cass.
1366/2017; Cass. 1902/2015; Cass. 8931/2013, Cass.
26331/2008 e Cass. 9092/1998).
Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
1) Preesistenza di un credito
Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione - di una ragione o aspettativa di credito in capo
Tribunale di Salerno Foglio n. 10 di 23
all'attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass. S.U. ordinanza n.9440/2004; Cass. Sent. N.
12678/2001; Cass. Sent. N. 12144/1999).
Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n. 7452/00; n. 2104/00).
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, parte attrice ha agito in ragione di un'aspettativa di credito, avendo la stessa allegato la pretesa risarcitoria connessa al danno derivante da mala gestio, in ragione della condotta posta in essere, a far data dall'anno 2011, dall'amministratore della dichiarata fallita Parte_1 in data 15.5.17 con sentenza n. 27/2017 dal Tribunale di Salerno, ( cfr. all. 1 fascicolo di parte attrice), per cui è stata autorizzata e successivamente intrapresa, dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione
Imprese, azione di responsabilità, ex art. 146 l.f., (cfr. all. 2 del fascicolo di parte attrice) che ha dato vita al giudizio avente R.G. n. 15765/2020.
Sul punto, occorre rammentare come la giurisprudenza ormai pacifica, all'indomani della già citata pronuncia delle Sezioni Unite del S.C.
(Cass. SS.UU. n. 9440/04, la quale, tra l'altro, contempla espressamente anche l'ipotesi del credito risarcitorio per mala gestio fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società, affermi che “l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria
Tribunale di Salerno Foglio n. 11 di 23
avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. n. 1893/12;
n. 9855/14; n. 11471/03); fermo, comunque, restando che “l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finchè l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (Cass. n. 17257/13; n. 9855/14).
La lettura estensiva della norma, in coerenza con il suo inquadramento tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del credito, trova giustificazione nelle esigenze di tutela del credito, che appaiono egualmente meritevoli di considerazione sia che il credito eventuale tragga origine da un negozio, sia che nasca da un fatto illecito, rivestendo eguale dignità le due posizioni creditorie, e meritando quindi entrambe l'accesso alla tutela conservativa somministrata dall'art. 2901
c.c., nel caso in cui il debitore, in pendenza del giudizio di accertamento del credito, compia atti di disposizione del patrimonio suscettivi di pregiudicare le ragioni del creditore” (Cass. SS.UU. n. 9440/04).
La sussistenza di un'aspettativa concreta (poi tramutatasi in diritto di credito) al momento dell'introduzione del presente giudizio si apprezza anche in punto di anteriorità del diritto di credito rispetto all'atto dispositivo posto in essere dagli odierni convenuti.
Con espresso riferimento alla domanda di revocatoria va osservato che, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, condiviso da questo Giudice, secondo cui “Il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento dell'insorgenza del credito e non a quello successivo del suo accertamento giudiziale, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile”. (cfr. Corte di Appello di Venezia 15/03/2023), "... sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato (cfr., ex multis: Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019; Sentenza n. 1968 del
Tribunale di Salerno Foglio n. 12 di 23
27/01/2009; Sentenza n. 12678 del 17/10/2001; Sentenza n. 8013 del
02/09/1996)...." (cfr. Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 116/2023 del
03-02-2023).
In particolare, nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito (cfr. Cass. n. 11121/2020).
Nel caso di specie, le condotte in ragione delle quali è stata intrapresa l'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti di
[...] risalgono già al 2006, fino ad accentuarsi nel periodo 2011- CP_2
2012-2013 in cui lo stesso, nella sua qualità di amministratore della
(dal 2006 al 2015), poneva in essere Parte_1 operazioni e/o comportamenti di mala gestio, come può evincersi dalle domande di ammissione al passivo di (all.
7-bis del Controparte_3 fascicolo di parte attrice e all. 15 delle memorie II termine ex art. 183 VI co c.p.c) evidenzianti il mancato versamento di tasse ed imposte della società poi fallita già a partire già dal 2006 e soprattutto negli esercizi
2011-12-13.
E', invero, all'esito di tali condotte omissive che l'aspettativa di credito risarcitorio si è originata.
Ne consegue che l'atto di compravendita immobiliare del 28.5.14 risulta successivo al sorgere delle ragioni creditorie.
Oltre alla considerazione secondo la quale il credito è consacrato dalla sentenza di Fallimento n. 27/2017 Controparte_4
, emessa dal Tribunale di Salerno – sez. fallimentare, la
[...]
TE ha, in ogni caso, prodotto documentazione idonea a provare un'esposizione debitoria consistente e preesistente alla stipula dell'atto impugnato, avendo la stessa allegato:
Tribunale di Salerno Foglio n. 13 di 23
1) bilancio al 31.12.2013 cfr. all 6 fascicolo di parte attrice);
2) bilancio al 31.12.2014 (cfr. all 6 bis fascicolo di parte attrice);
3) bilancio finale di liquidazione al 31.12.2015 (all 6 ter fascicolo di parte attrice);
4) verbale di stato passivo da cui risulta che: il creditore è Org_2 stato ammesso per l'importo di € 176.077,71 con domanda tempestiva
(cfr. all. 7 fascicolo di parte attrice) e per l'importo di € 67.058,79 con domanda tardiva (cfr. all. 7 bis fascicolo di parte attrice); che il creditore
è stato ammesso al passivo per € 69.845,57; che il Organizzazione_3 creditore è stato ammesso al passivo per € Org_4
83.400,00.
Può dunque ritenersi sufficientemente dimostrata l'esistenza di ragioni creditorie consistenti, accertate ai sensi degli art. 93 e ss. l. fall., nonché di ragioni creditorie anche preesistenti agli atti dispositivi.
2) Esistenza di un atto dispositivo
Sempre dal punto di vista oggettivo, è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone.
A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la prova dell'atto dispositivo emerge per tabulas dall'atto di compravendita per Notar Persona_1 del 28.5.14 intervenuto tra e la figlia Controparte_2 [...]
trascritto ai R.R.II di Salerno il 29.5.14 ai nn. CP_1
18439/15521.
Tribunale di Salerno Foglio n. 14 di 23
La compravendita di immobili, infatti, integra un atto dispositivo di carattere traslativo del diritto di proprietà su beni in favore dell'acquirente, idoneo a provocare una modificazione peggiorativa nel patrimonio del dante causa e, come tale, suscettibile di revocatoria. Il periculum damni infatti può attenere tanto a profili quantitativi quanto a profili qualitativi e dunque sia all'entità della garanzia patrimoniale, sia alla qualità dei beni che ne formano oggetto: "qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di un bene facilmente aggredibile esecutivamente e non distraibile dal debitore (es.: un immobile) con bene distraibile (es.: denaro) o non altrettanto facilmente aggredibile dal creditore" (Tribunale Lecce, 21/01/2019, n.187).
Orbene, risulta sussistente il secondo requisito di operatività della tutela ex art. 2901 c.c..
3) Eventus damni
Accertata la sussistenza in capo all'odierna attrice di una ragione di credito anteriore all'atto dispositivo, deve procedersi all'accertamento dell'ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, il cd. eventus damni.
Il periculum damni o eventus damni, che qualifica l'atto di disposizione come fraudolento nella misura in cui reca attuale pregiudizio alle ragioni dei creditori oppure è semplicemente in grado di pregiudicarli in via potenziale (in tal senso è sufficiente un mero pericolo di danno), va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione.
Si deve rammentare che l'onere di provare l'elemento c.d. "oggettivo" dell'azione revocatoria - così come quello "soggettivo"- grava su chi agisce in revocatoria e, dunque, nel caso di specie, sulla TE del
. Tale prova può ritenersi raggiunta anche per mezzo Parte_4 di presunzioni semplici, ai sensi dell'art.2729 c.c. (arg. da Cass.civ.
n.2748/2005).
Tribunale di Salerno Foglio n. 15 di 23
Il periculum damni o eventus damni è interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera elastica ed orientata al favor creditori, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione sia in grado di rendere più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. civ.
18/06/2019 n. 16221; Cass. civ. 19/7/2018, n. 19207, Cass. civ.
3/2/2015, n. 1902).
In particolare, con riferimento a tale presupposto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. (cfr., Corte di Appello Messina
12.1.2022 n. 30; Cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; Cass. civ., 29.3.2007,
n. 7767; Cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).
“A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. n. 1896 del 2012).
“Ai fini del verificarsi del presupposto dell'eventus damni è poi necessario che la curatela dimostri non solo il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto revocando, ma anche che quest'ultimo abbia oggettivamente reso più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. A tal proposito deve aggiungersi che
“in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato,
Tribunale di Salerno Foglio n. 16 di 23
il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass. 9565/2018, Cass.
19515/2019, Cass. 8931/2013). Sicché il principio normalmente applicato in tema di revocatoria ordinaria, secondo cui l'inesistenza del rischio di incapienza incombe sul convenuto (cfr. Cass. 2651/2013), non può trovare applicazione quando tale azione sia proposta dal fallimento”.
(cfr. Trib. Napoli Nord, 06.02.2023 n. 497).
Ciò detto, deve rilevarsi che l'atto di trasferimento del 28.5.14 impugnato ha certamente mutato qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del debitore, rendendo molto improbabile la soddisfazione dei creditori del avendo la TE dimostrato che non ci CP_2 sono ulteriori beni di cui lo stesso risulti essere proprietario, se non di una quota di comproprietà di un terreno priva di valore rilevante (cfr. all. 20 e 20-bis alle memorie II termine di parte attrice), a nulla potendo rilevare l'assegnazione operata in suo favore dalla società fallita in data
16.03.2016, in quanto oggetto di revocatoria per effetto di sentenza passata in giudicato resa in favore del (21 e 21-bis). Parte_1
La TE ha, altresì, provato che la vendita immobiliare del 28.5.14 è avvenuta quando non aveva alcuna capacità Controparte_2 reddituale, come dimostrato dalla dichiarazione resa dall' Org_1
su ordine di esibizione, attestante che “per gli
[...] CP_2 CP_2 anni 2013-2014-2015 risulta non aver presentato alcuna dichiarazione
Tribunale di Salerno Foglio n. 17 di 23
dei redditi né aver percepito alcun emolumento” (cfr. attestazione depositata da parte attrice in data 5.11.21).
D'altra parte, , non costituendosi in giudizio, nulla ha CP_2 ritenuto di dover eccepire sul punto.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, può ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni.
4) Scientia damni
L'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito richiede anche il presupposto della scientia damni.
Il presupposto della scientia damni implica la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740
c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. Civ., 1.6.2000, n. 7262).
Alla conoscenza del pregiudizio deve essere equiparata naturalmente la sua conoscibilità, cosicché l'ignoranza dovuta a colpa grave va considerata al pari della conoscenza effettiva (cfr. Cass. n. 2748/2005).
Tale consapevolezza si connota in ragione della collocazione temporale dell'atto: qualora infatti l'atto di disposizione sia anteriore all'assunzione dell'obbligazione, è necessario fornire la prova ulteriore che questo sia stato preordinato dal debitore in vista del sorgere del rapporto obbligatorio allo scopo di precostituirsi l'inadempimento.
L'ampiezza dell'elemento soggettivo dipende anche dal carattere gratuito o oneroso dell'atto. Qualora il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della sua sola consapevolezza ai sensi
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dell'art. 2901 co. 1 n. 1) cod. civ., mentre irrilevante è lo stato psicologico del terzo, il cui interesse è recessivo rispetto a quello del creditore che mira a evitare un danno. Qualora invece l'atto sia a titolo oneroso, non può prescindersi dalla prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, della partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del creditore (cd. Participatio fraudis).
L'onere della prova incombente sul creditore agente può essere assolto anche mediante prove diverse da quelle dirette e dunque partendo da elementi presuntivi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito
(cfr. Cass. civ. 18/06/2019, n.16221; Corte appello Genova,
03/11/2020, n. 1020). Il ragionamento presuntivo può essere condotto
“seguendo tre diverse direttrici: - presunzioni oggettive, consistenti nella palese – o comunque agevolmente conoscibile – esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; - presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
- presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)” (Tribunale Latina, 07/09/2020
n.1619). Nel caso di atti a titolo oneroso, la giurisprudenza è favorevole al ricorso alle presunzioni semplici anche per fornire la prova non agevole della partecipatio fraudis del terzo (Cass. Civ. 18\01\2019
n.1286).
Con particolare riferimento alla prova della consapevolezza da parte del terzo, va rilevato che, secondo la suprema Corte di Cassazione “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo
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la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Ord. n.
28423 del 15/10/2021; in tal senso anche Tribunale Piacenza sez. I,
09/02/2023, n.67).
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, in considerazione dell'accertata anteriorità del credito rispetto al compimento degli atti pregiudizievoli, ai fini dell'accoglimento della domanda è quindi sufficiente la prova che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie nel momento in cui sono stati posti in essere gli atti dispositivi.
A tal proposito, si osserva che, non può esservi alcun dubbio che il debitore, , già solo in ragione della sua qualità Controparte_2 amministratore unico della società fallita dal 2006 e fino allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società, (cfr. all. 3 fascicolo di parte attrice), già dal 2006 e soprattutto dal 2011 fosse consapevole del pregiudizio che stava arrecando ai creditori, nel momento in cui stipulava l'atto di compravendita immobiliare del 2014.
In ogni caso, sulla scorta delle risultanze dell'espletata istruttoria documentale, indizi gravi, precisi e concordanti nel senso della consapevolezza dell'eventus damni da parte dell'alienante possono essere rinvenuti:
- nella collocazione temporale dell'atto dispositivo posto in essere dopo che l'amministratore della società fallita aveva posto in essere atti di mala gestio, tali da determinare un processo penale a carico dell'amministratore-liquidatore per i fatti di bancarotta rilevati dalla
Procura della Repubblica (cfr. all. 4 fascicolo di parte attrice);
- nel rapporto di parentela che lega tra loro le parti della compravendita, padre e figlia;
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- nel ruolo ricoperto da all'interno della compagine Controparte_2 sociale: amministratore unico dal 2006, divenutone liquidatore con la messa in liquidazione della società nel 2015 (cfr. all. 3 fascicolo di parte attrice);
- nella conoscibilità, sempre alla luce del ruolo svolto, della situazione di dissesto finanziario della società, titolare di un credito, ancorchè eventuale e subordinato all'esito di una vicenda contenziosa instauranda nei suoi confronti;
- nella collocazione temporale dell'atto dispositivo posto in essere dopo che per l'anno 2013 non aveva presentato alcuna Controparte_2 dichiarazione dei redditi né aver percepito alcun emolumento (cfr. dichiarazione resa dall' all. 23 depositato in data Organizzazione_1
5.11.21 da parte attrice);
- nelle peculiari modalità di pagamento posto che dall'art. 6 punto n. 2 dell'atto di vendita del 28.5.14 si evince che il pagamento del corrispettivo, pari ad € 70.000,00 sarebbe avvenuto in contanti, in più rate, in data antecedente al 2006, allorquando l'acquirente avrebbe avuto l'età di 20 anni (cfr. all. 5 fascicolo di parte attrice).
Conseguentemente, si ritiene raggiunta la prova dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della revocabilità dell'atto di compravendita del 28.5.14, ovvero che il debitore alienante era consapevole del fatto che l'atto di compravendita del recasse un pregiudizio alle ragioni creditorie, ritenuto non provato, a parere di questo Giudice, il dedotto stato di incapacità del per “facile distraibilità” a sostegno della CP_2 mancata consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio che avrebbe arrecato al ceto creditorio.
Inoltre, manca la prova, incombente su parte convenuta, che la vendita del 28.5.14 fosse in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori, a nulla potendo valere le copie dei libretti postali intestati alla
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moglie di ed ai suoi genitori ( Controparte_2 Persona_2 [...]
e ), da cui è possibile desumere soltanto il prelievo Per_3 Persona_4 di somme effettuato dagli intestatari, in alcun modo riconducibili all'atto di compravendita del 2014.
D'altra parte, lo stesso rogito notarile del 28.5.14 non dà atto della presunta estinzione del debito di nei confronti della Controparte_2 moglie.
Ma anche la terza acquirente, figlia del debitore, può Controparte_1 ben ritenersi consapevole del pregiudizio arrecato all'attore dall'atto di compravendita del 28.5.14.
Invero, per le medesime ragioni (rapporto di parentela;
peculiari modalità del trasferimento;
assenza di ulteriori beni in capo al debitore) appare inverosimile che la convenuta non fosse consapevole del pregiudizio che sarebbe derivato dall'atto di compravendita in suo favore, in quanto, con tale atto dispositivo, il padre si spogliava degli unici beni immobili di cui era proprietario.
Tutte le circostanze rappresentate, dunque, inducono ad una ragionevole presunzione di fatto di conoscenza delle reciproche situazioni patrimoniali.
In conclusione, la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita immobiliare del 28.5.14 deve trovare accoglimento e conseguentemente deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita del 28.5.14, trascritto a Salerno il 29.5.14 ai nn.
18439/15521.
All'accoglimento della domanda segue l'ordine di trascrizione della relativa sentenza.
In punto di spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM
147/2022, secondo valori medi, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa, atteso che non è possibile
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determinare con esattezza il valore effettivo dell'intera operazione economica per cui si agisce in revocatoria, per tutte le fasi, con riduzione nella misura del 50% per la fase decisionale (in ragione della semplificazione della decisione assunta ex art. 281 sexies c.pc.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Francesca Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda revocatoria proposta dal nei Parte_1 confronti di , ogni altra Controparte_5 domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di accertamento della nullità dell'atto di nullità del contratto di compravendita del 28 maggio 2014, trascritto a Salerno il 29.5.14 ai nn. 18439/15521;
2) ACCOGLIE la domanda di revocatoria e per l'effetto DICHIARA
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e art. 66 L.F., nei confronti della massa dei creditori del Parte_1
, dichiarato dal Tribunale di Salerno con sentenza n.
[...]
27/2017, dell'atto di compravendita del 28 maggio 2014, trascritto a
Salerno il 29.5.14 ai nn. 18439/15521;
3) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del Fallimento attore che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 6.163,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) ORDINA al Conservatore dei R.R. II. competente per territorio di trascrivere la presente pronunzia, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Salerno, 21.03.2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sicilia
Tribunale di Salerno
Foglio n. 23 di 23
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - 3^ Sezione civile in composizione monocratica in persona della Dott.ssa Francesca Sicilia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c, nella causa iscritta al n. 2919 del Ruolo Affari
Contenzioso Civile dell'anno 2019, avente ad oggetto “azione di simulazione e revocatoria ex art. 2901 c.c.”, a seguito della discussione orale dell'udienza del 21.02.2024 del cui verbale il presente provvedimento deve intendersi parte integrante con conclusioni in atti
TRA
Parte_1
, in persona del curatore, Dott.ssa , rapp.to e
[...] Parte_2 difeso dall'avv.to prof. Clemente Pecoraro;
ATTORE
E
, (C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giuseppe Marotta;
CONVENUTA
NONCHE'
(CF. , Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Tribunale di Salerno Foglio n. 2 di 23
CONCLUSIONI: cfr. verbale di udienza del 21.03.2024
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
e (C.F. , affinchè: “- in via Controparte_2 C.F._2 principale, accerti i presupposti per la nullità del contratto di compravendita del 28 maggio 2014 tra e e dichiari CP_2 Controparte_1 la nullità dello stesso;
- in via subordinata, accerti i presupposti per la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c. del contratto di compravendita del
28 maggio 2014 tra e e, per l'effetto, dichiari la CP_2 Controparte_1 revoca del predetto contratto ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dunque
l'inopponibile al;
- in ogni Parte_1 caso, con vittoria di spese e competenze legali”.
In particolare, la curatela attrice rappresentava che: con sentenza n. 27 del 15.7.17 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il fallimento della la società Parte_1 [...]
era stata amministrata dal 28.8.2006 Parte_1 da fino alla messa in scioglimento e contestuale Controparte_2 liquidazione;
che la curatela era stata autorizzata dal Giudice Delegato ad esperire azione di responsabilità avverso , quale Controparte_2 amministratore/liquidatore della nonché a Parte_1 costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dell'amministratore – liquidatore per i fatti di bancarotta rilevati dalla
Procura della Repubblica;
che con atto di cessione di immobile del
28.5.2014, posto in essere da in favore della figlia Controparte_2
aveva svuotato il patrimonio del Controparte_1 Controparte_2 debitore e compromesso le ragioni dei creditori;
che sussistevano i presupposti perché fosse dichiarata la nullità dell'atto di cessione
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immobiliare del 28.5.14 per simulazione assoluta;
che in ogni caso sussistevano i presupposti di cui all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta in data 30.9.19,
[...] contestando in toto la domanda, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito dichiarare: 1) in rito, l'incompetenza per materia e funzionale per territorio del Tribunale adito, con affermazione della competenza del Tribunale di Napoli Sezione specializzata per le imprese;
2) nel merito rigettare la domanda di accertamento dei presupposti per la nullità dell'atto di compravendita del 28.5.2014 tra e Controparte_2 in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto Controparte_1 per i motivi esposti e rigettare la domanda revocatoria così come avanzata nei confronti degli odierni convenuti in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto per i motivi esposti;
con vittoria di spese e compensi di legge del presente giudizio”.
A fondamento della difesa la convenuta escludeva che Controparte_2 fosse a conoscenza di qualsivoglia pregiudizio arrecabile a terzi in ragione dell'atto di cessione del 28.5.14, sia perché lo squilibrio patrimoniale si sarebbe verificato successivamente all'atto di cessione del 28.5.14, sia in ragione della grave condizione neuropsicologica di cui era affetto. Inoltre, assumeva che essa stessa non Controparte_2 poteva essere a conoscenza della presunta lesività dell'atto di compravendita in quanto estranea agli affari dell'azienda la cui crisi non si era verificata al momento del trasferimento e comunque in ragione dell'accertata incapacità del padre, . Controparte_2
Non si costituiva in giudizio , sebbene ritualmente Controparte_2 citato, con conseguente dichiarazione della sua contumacia all'udienza di prima comparizione delle parti del 2.10.19 in cui venivano concessi i termini ex art. 183 VI c.p.c.
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Depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e all'udienza del 27.1.21 il
Giudice dichiarava l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dal convenuto d'incompetenza ai sensi dell'art. 38 c.p.c. in quanto l'eccipiente si era costituito tardivamente in data 30.9.2019 (l'udienza indicata in citazione era l'1.10.2019, differita d'ufficio al 2.10.2019); rigettava le richieste di prova orale articolate dalla parte convenuta;
ordinava al convenuto di esibire le dichiarazioni dei redditi dal 2013 al
2015; rinviava al 7.7.21 per l'esame della documentazione depositata e la decisione sull'ammissione della c.t.u..
All'udienza del 7.7.21, il Giudice, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. disponeva che l' competente per territorio trasmettesse Organizzazione_1 all'Avv. Pecoraro copia delle dichiarazioni dei redditi del 2013, 2014 e
2015 di (CF ed in data 5.11.21 Controparte_2 C.F._2 veniva depositata dall'attore dichiarazione dell' Organizzazione_1 attestante che dalle interrogazioni della banca dati del Sistema
Informatico dell'Anagrafe Tributaria risultava che (C.F. Controparte_2
per gli anni 2013 – 2014 – 2015 non aveva C.F._2 presentato alcuna dichiarazione dei redditi né aver percepito alcun emolumento.
Con ordinanza dell'1.6.23, il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.04.2023, confermava l'ordinanza del 27.01.2021; rigettava la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, formulata dalla parte convenuta nelle memorie istruttorie depositate in CP_2 data 29.11.2019, in quanto esplorativa ai fini della decisione;
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.3.2024.
In data 2.10.23 veniva depositato dal Fallimento attore copia del provvedimento con il quale il Giudice Delegato ha autorizzato la revoca del Fallimento dal gratuito patrocinio.
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In data 17.1.24 il Giudice ha fissato l'udienza del 21.2.2024 per la discussione assegnando termine per note conclusive e riepilogative fino a dieci giorni antecedenti. All'udienza del 21.2.2024 parte istante ha chiesto rimessione in termini ai fini del deposito della bozza di ctu e della prossima relazione definitiva del CTU relativa al giudizio pendente presso il Tribunale delle Imprese di Napoli, indicata in atti e controparte costituita ha chiesto termine per controdedurre;
il giudice ha rimesso in termini parte istante ai fini del deposito della documentazione indicata ed ha assegnato a controparte termine per controdedurre fino alla successiva udienza del 21.3.24 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea è fondata e, pertanto, va, accolta per le motivazioni che di seguito si esporranno.
L'attore ha agito in via principale per l'accertamento della simulazione assoluta e in via subordinata per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 28.5.14.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono, come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente, in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede nella circostanza che, nel primo caso, è l'attrice a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una “species iuris” piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti
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infondata o, comunque, da rigettare, esamini l'ulteriore richiesta (cfr.
Cass. n. 21083/2016).
Con riferimento alle differenze, “La azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse, per contenuto e finalità. La prima, infatti, mira ad accertare la esistenza di un negozio apparente, la seconda tende a ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche della esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione” (cfr. Cassazione civile sez.
II, 02/08/2019, n.20875; Corte appello Napoli sez. III, 26/07/2022,
n.3528).
“La simulazione si ha quando v'è difformità tra volontà effettiva delle parti e quanto dalle stesse dichiarato;
essa può essere assoluta o relativa
a seconda che le parti pongano in essere un contratto senza l'intenzione di costituire alcun rapporto, oppure vogliano costituirne uno diverso da quello poi effettivamente posto in essere”. (Corte appello Roma sez. III,
29/12/2021, n.8546).
Dunque, per l'accertamento della simulazione dedotta occorre poi provare che lo stesso atto negoziale sia stato soltanto apparente (cfr.
Cass. n. 13345/2015).
“Al contrario, il negozio impugnato con l'azione revocatoria esiste ed è realmente voluto, per cui l'azione revocatoria è finalizzata a renderlo inefficace al fine di ricostruire la garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore” (Tribunale Arezzo, 02/11/2021, n.894).
“Qualora gli elementi presuntivi accertati (nella specie: mancato pagamento del prezzo, mancato sollecito di esso, permanenza dell'immobile nella disponibilità della società alienante, interscambiabilità dei ruoli amministrativi della società contraenti) costituiscano altrettanti indici sintomatici idonei a dimostrare la simulazione assoluta dell'atto
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dispositivo, lo stesso non può essere soggetto ad azione revocatoria” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 26/11/2019, n.30849).
Legittimati ad agire con l'azione di simulazione sono i terzi che siano attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione (artt. 1415 secondo comma e 1416 secondo comma c.c.).
La prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori può essere data con ogni mezzo (art. 1417 c.c.), senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni. Invero, il giudice deve prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria, procedendo ad un loro esame globale ed unitario e non distinto e separato (cfr. Cass. n. 171/1980).
Tanto precisato, premessa la legittimazione ad agire del Parte_1 rispetto all'azione di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita, quale terzo creditore, va osservato che non risulta dimostrata la natura simulata della compravendita immobiliare intercorsa in data 28.5.2014 tra e la figlia Controparte_2 [...]
(all. 5 fasc. di parte attrice) e, conseguentemente, la relativa CP_1 domanda di nullità deve essere rigettata.
Invero, nella fattispecie, sebbene le peculiari modalità di pagamento del corrispettivo (versato dall'acquirente al venditore in contanti già anteriormente al 2006 cfr. art. 6 punto n. 2 del contratto di compravendita) ed il legame di parentela esistente tra le parti, non vi sono idonei elementi probatori per sostenere che le stesse non abbiano voluto il contratto traslativo in esame e la produzione dei relativi effetti.
Va, invece, considerata fondata la subordinata azione tesa alla declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Giova rammentare che l'azione revocatoria qui invocata da parte attorea rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere
Tribunale di Salerno Foglio n. 8 di 23
atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Va rilevato, inoltre, che “La L. Fall., art. 66, comma 1, prevede espressamente che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile". Il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ex art. 66, la quale, pur nella particolarità Pt_3 del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c.. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto
a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (se non nei termini in cui gli stessi vanno verificati) a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.” (Cassazione civile sez. I, 22/11/2021, n.36033).
L'art. 66 L.F. ripropone, dunque, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza con quest'ultima è
l'ambito di efficacia, in quanto, la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione; i presupposti e l'efficacia dell'azione sono invece le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento. (Cass.
7.05.2015 n. 9170).
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L'azione esercitata dal Curatore conserva, dunque, tutti gli elementi costitutivi richiesti dall'art. 2901 c.c. e cioè l'esistenza del credito, il presupposto oggettivo dell'eventus damni e quelli soggettivi del consilium fraudis o della scientia damni. (cfr. Corte di Appello di Messina
12.1.2022 n. 30).
Inoltre, con particolare riferimento all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2022, n. 1489), ha avuto recentemente modo di ribadire, con la sentenza che “il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” ( in tal senso anche Cass. 2253/2015, nonché Cass.
19515/2019, Cass. 3871/2019, Cass. 2336/2018, Cass.
1366/2017; Cass. 1902/2015; Cass. 8931/2013, Cass.
26331/2008 e Cass. 9092/1998).
Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
1) Preesistenza di un credito
Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione - di una ragione o aspettativa di credito in capo
Tribunale di Salerno Foglio n. 10 di 23
all'attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass. S.U. ordinanza n.9440/2004; Cass. Sent. N.
12678/2001; Cass. Sent. N. 12144/1999).
Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n. 7452/00; n. 2104/00).
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, parte attrice ha agito in ragione di un'aspettativa di credito, avendo la stessa allegato la pretesa risarcitoria connessa al danno derivante da mala gestio, in ragione della condotta posta in essere, a far data dall'anno 2011, dall'amministratore della dichiarata fallita Parte_1 in data 15.5.17 con sentenza n. 27/2017 dal Tribunale di Salerno, ( cfr. all. 1 fascicolo di parte attrice), per cui è stata autorizzata e successivamente intrapresa, dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione
Imprese, azione di responsabilità, ex art. 146 l.f., (cfr. all. 2 del fascicolo di parte attrice) che ha dato vita al giudizio avente R.G. n. 15765/2020.
Sul punto, occorre rammentare come la giurisprudenza ormai pacifica, all'indomani della già citata pronuncia delle Sezioni Unite del S.C.
(Cass. SS.UU. n. 9440/04, la quale, tra l'altro, contempla espressamente anche l'ipotesi del credito risarcitorio per mala gestio fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società, affermi che “l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria
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avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. n. 1893/12;
n. 9855/14; n. 11471/03); fermo, comunque, restando che “l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finchè l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (Cass. n. 17257/13; n. 9855/14).
La lettura estensiva della norma, in coerenza con il suo inquadramento tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del credito, trova giustificazione nelle esigenze di tutela del credito, che appaiono egualmente meritevoli di considerazione sia che il credito eventuale tragga origine da un negozio, sia che nasca da un fatto illecito, rivestendo eguale dignità le due posizioni creditorie, e meritando quindi entrambe l'accesso alla tutela conservativa somministrata dall'art. 2901
c.c., nel caso in cui il debitore, in pendenza del giudizio di accertamento del credito, compia atti di disposizione del patrimonio suscettivi di pregiudicare le ragioni del creditore” (Cass. SS.UU. n. 9440/04).
La sussistenza di un'aspettativa concreta (poi tramutatasi in diritto di credito) al momento dell'introduzione del presente giudizio si apprezza anche in punto di anteriorità del diritto di credito rispetto all'atto dispositivo posto in essere dagli odierni convenuti.
Con espresso riferimento alla domanda di revocatoria va osservato che, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, condiviso da questo Giudice, secondo cui “Il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento dell'insorgenza del credito e non a quello successivo del suo accertamento giudiziale, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile”. (cfr. Corte di Appello di Venezia 15/03/2023), "... sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato (cfr., ex multis: Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019; Sentenza n. 1968 del
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27/01/2009; Sentenza n. 12678 del 17/10/2001; Sentenza n. 8013 del
02/09/1996)...." (cfr. Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 116/2023 del
03-02-2023).
In particolare, nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito (cfr. Cass. n. 11121/2020).
Nel caso di specie, le condotte in ragione delle quali è stata intrapresa l'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti di
[...] risalgono già al 2006, fino ad accentuarsi nel periodo 2011- CP_2
2012-2013 in cui lo stesso, nella sua qualità di amministratore della
(dal 2006 al 2015), poneva in essere Parte_1 operazioni e/o comportamenti di mala gestio, come può evincersi dalle domande di ammissione al passivo di (all.
7-bis del Controparte_3 fascicolo di parte attrice e all. 15 delle memorie II termine ex art. 183 VI co c.p.c) evidenzianti il mancato versamento di tasse ed imposte della società poi fallita già a partire già dal 2006 e soprattutto negli esercizi
2011-12-13.
E', invero, all'esito di tali condotte omissive che l'aspettativa di credito risarcitorio si è originata.
Ne consegue che l'atto di compravendita immobiliare del 28.5.14 risulta successivo al sorgere delle ragioni creditorie.
Oltre alla considerazione secondo la quale il credito è consacrato dalla sentenza di Fallimento n. 27/2017 Controparte_4
, emessa dal Tribunale di Salerno – sez. fallimentare, la
[...]
TE ha, in ogni caso, prodotto documentazione idonea a provare un'esposizione debitoria consistente e preesistente alla stipula dell'atto impugnato, avendo la stessa allegato:
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1) bilancio al 31.12.2013 cfr. all 6 fascicolo di parte attrice);
2) bilancio al 31.12.2014 (cfr. all 6 bis fascicolo di parte attrice);
3) bilancio finale di liquidazione al 31.12.2015 (all 6 ter fascicolo di parte attrice);
4) verbale di stato passivo da cui risulta che: il creditore è Org_2 stato ammesso per l'importo di € 176.077,71 con domanda tempestiva
(cfr. all. 7 fascicolo di parte attrice) e per l'importo di € 67.058,79 con domanda tardiva (cfr. all. 7 bis fascicolo di parte attrice); che il creditore
è stato ammesso al passivo per € 69.845,57; che il Organizzazione_3 creditore è stato ammesso al passivo per € Org_4
83.400,00.
Può dunque ritenersi sufficientemente dimostrata l'esistenza di ragioni creditorie consistenti, accertate ai sensi degli art. 93 e ss. l. fall., nonché di ragioni creditorie anche preesistenti agli atti dispositivi.
2) Esistenza di un atto dispositivo
Sempre dal punto di vista oggettivo, è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone.
A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la prova dell'atto dispositivo emerge per tabulas dall'atto di compravendita per Notar Persona_1 del 28.5.14 intervenuto tra e la figlia Controparte_2 [...]
trascritto ai R.R.II di Salerno il 29.5.14 ai nn. CP_1
18439/15521.
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La compravendita di immobili, infatti, integra un atto dispositivo di carattere traslativo del diritto di proprietà su beni in favore dell'acquirente, idoneo a provocare una modificazione peggiorativa nel patrimonio del dante causa e, come tale, suscettibile di revocatoria. Il periculum damni infatti può attenere tanto a profili quantitativi quanto a profili qualitativi e dunque sia all'entità della garanzia patrimoniale, sia alla qualità dei beni che ne formano oggetto: "qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di un bene facilmente aggredibile esecutivamente e non distraibile dal debitore (es.: un immobile) con bene distraibile (es.: denaro) o non altrettanto facilmente aggredibile dal creditore" (Tribunale Lecce, 21/01/2019, n.187).
Orbene, risulta sussistente il secondo requisito di operatività della tutela ex art. 2901 c.c..
3) Eventus damni
Accertata la sussistenza in capo all'odierna attrice di una ragione di credito anteriore all'atto dispositivo, deve procedersi all'accertamento dell'ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, il cd. eventus damni.
Il periculum damni o eventus damni, che qualifica l'atto di disposizione come fraudolento nella misura in cui reca attuale pregiudizio alle ragioni dei creditori oppure è semplicemente in grado di pregiudicarli in via potenziale (in tal senso è sufficiente un mero pericolo di danno), va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione.
Si deve rammentare che l'onere di provare l'elemento c.d. "oggettivo" dell'azione revocatoria - così come quello "soggettivo"- grava su chi agisce in revocatoria e, dunque, nel caso di specie, sulla TE del
. Tale prova può ritenersi raggiunta anche per mezzo Parte_4 di presunzioni semplici, ai sensi dell'art.2729 c.c. (arg. da Cass.civ.
n.2748/2005).
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Il periculum damni o eventus damni è interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera elastica ed orientata al favor creditori, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione sia in grado di rendere più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. civ.
18/06/2019 n. 16221; Cass. civ. 19/7/2018, n. 19207, Cass. civ.
3/2/2015, n. 1902).
In particolare, con riferimento a tale presupposto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. (cfr., Corte di Appello Messina
12.1.2022 n. 30; Cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; Cass. civ., 29.3.2007,
n. 7767; Cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).
“A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. n. 1896 del 2012).
“Ai fini del verificarsi del presupposto dell'eventus damni è poi necessario che la curatela dimostri non solo il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto revocando, ma anche che quest'ultimo abbia oggettivamente reso più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. A tal proposito deve aggiungersi che
“in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato,
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il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass. 9565/2018, Cass.
19515/2019, Cass. 8931/2013). Sicché il principio normalmente applicato in tema di revocatoria ordinaria, secondo cui l'inesistenza del rischio di incapienza incombe sul convenuto (cfr. Cass. 2651/2013), non può trovare applicazione quando tale azione sia proposta dal fallimento”.
(cfr. Trib. Napoli Nord, 06.02.2023 n. 497).
Ciò detto, deve rilevarsi che l'atto di trasferimento del 28.5.14 impugnato ha certamente mutato qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del debitore, rendendo molto improbabile la soddisfazione dei creditori del avendo la TE dimostrato che non ci CP_2 sono ulteriori beni di cui lo stesso risulti essere proprietario, se non di una quota di comproprietà di un terreno priva di valore rilevante (cfr. all. 20 e 20-bis alle memorie II termine di parte attrice), a nulla potendo rilevare l'assegnazione operata in suo favore dalla società fallita in data
16.03.2016, in quanto oggetto di revocatoria per effetto di sentenza passata in giudicato resa in favore del (21 e 21-bis). Parte_1
La TE ha, altresì, provato che la vendita immobiliare del 28.5.14 è avvenuta quando non aveva alcuna capacità Controparte_2 reddituale, come dimostrato dalla dichiarazione resa dall' Org_1
su ordine di esibizione, attestante che “per gli
[...] CP_2 CP_2 anni 2013-2014-2015 risulta non aver presentato alcuna dichiarazione
Tribunale di Salerno Foglio n. 17 di 23
dei redditi né aver percepito alcun emolumento” (cfr. attestazione depositata da parte attrice in data 5.11.21).
D'altra parte, , non costituendosi in giudizio, nulla ha CP_2 ritenuto di dover eccepire sul punto.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, può ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni.
4) Scientia damni
L'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito richiede anche il presupposto della scientia damni.
Il presupposto della scientia damni implica la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740
c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. Civ., 1.6.2000, n. 7262).
Alla conoscenza del pregiudizio deve essere equiparata naturalmente la sua conoscibilità, cosicché l'ignoranza dovuta a colpa grave va considerata al pari della conoscenza effettiva (cfr. Cass. n. 2748/2005).
Tale consapevolezza si connota in ragione della collocazione temporale dell'atto: qualora infatti l'atto di disposizione sia anteriore all'assunzione dell'obbligazione, è necessario fornire la prova ulteriore che questo sia stato preordinato dal debitore in vista del sorgere del rapporto obbligatorio allo scopo di precostituirsi l'inadempimento.
L'ampiezza dell'elemento soggettivo dipende anche dal carattere gratuito o oneroso dell'atto. Qualora il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della sua sola consapevolezza ai sensi
Tribunale di Salerno Foglio n. 18 di 23
dell'art. 2901 co. 1 n. 1) cod. civ., mentre irrilevante è lo stato psicologico del terzo, il cui interesse è recessivo rispetto a quello del creditore che mira a evitare un danno. Qualora invece l'atto sia a titolo oneroso, non può prescindersi dalla prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, della partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del creditore (cd. Participatio fraudis).
L'onere della prova incombente sul creditore agente può essere assolto anche mediante prove diverse da quelle dirette e dunque partendo da elementi presuntivi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito
(cfr. Cass. civ. 18/06/2019, n.16221; Corte appello Genova,
03/11/2020, n. 1020). Il ragionamento presuntivo può essere condotto
“seguendo tre diverse direttrici: - presunzioni oggettive, consistenti nella palese – o comunque agevolmente conoscibile – esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; - presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
- presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)” (Tribunale Latina, 07/09/2020
n.1619). Nel caso di atti a titolo oneroso, la giurisprudenza è favorevole al ricorso alle presunzioni semplici anche per fornire la prova non agevole della partecipatio fraudis del terzo (Cass. Civ. 18\01\2019
n.1286).
Con particolare riferimento alla prova della consapevolezza da parte del terzo, va rilevato che, secondo la suprema Corte di Cassazione “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo
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la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Ord. n.
28423 del 15/10/2021; in tal senso anche Tribunale Piacenza sez. I,
09/02/2023, n.67).
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, in considerazione dell'accertata anteriorità del credito rispetto al compimento degli atti pregiudizievoli, ai fini dell'accoglimento della domanda è quindi sufficiente la prova che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie nel momento in cui sono stati posti in essere gli atti dispositivi.
A tal proposito, si osserva che, non può esservi alcun dubbio che il debitore, , già solo in ragione della sua qualità Controparte_2 amministratore unico della società fallita dal 2006 e fino allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società, (cfr. all. 3 fascicolo di parte attrice), già dal 2006 e soprattutto dal 2011 fosse consapevole del pregiudizio che stava arrecando ai creditori, nel momento in cui stipulava l'atto di compravendita immobiliare del 2014.
In ogni caso, sulla scorta delle risultanze dell'espletata istruttoria documentale, indizi gravi, precisi e concordanti nel senso della consapevolezza dell'eventus damni da parte dell'alienante possono essere rinvenuti:
- nella collocazione temporale dell'atto dispositivo posto in essere dopo che l'amministratore della società fallita aveva posto in essere atti di mala gestio, tali da determinare un processo penale a carico dell'amministratore-liquidatore per i fatti di bancarotta rilevati dalla
Procura della Repubblica (cfr. all. 4 fascicolo di parte attrice);
- nel rapporto di parentela che lega tra loro le parti della compravendita, padre e figlia;
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- nel ruolo ricoperto da all'interno della compagine Controparte_2 sociale: amministratore unico dal 2006, divenutone liquidatore con la messa in liquidazione della società nel 2015 (cfr. all. 3 fascicolo di parte attrice);
- nella conoscibilità, sempre alla luce del ruolo svolto, della situazione di dissesto finanziario della società, titolare di un credito, ancorchè eventuale e subordinato all'esito di una vicenda contenziosa instauranda nei suoi confronti;
- nella collocazione temporale dell'atto dispositivo posto in essere dopo che per l'anno 2013 non aveva presentato alcuna Controparte_2 dichiarazione dei redditi né aver percepito alcun emolumento (cfr. dichiarazione resa dall' all. 23 depositato in data Organizzazione_1
5.11.21 da parte attrice);
- nelle peculiari modalità di pagamento posto che dall'art. 6 punto n. 2 dell'atto di vendita del 28.5.14 si evince che il pagamento del corrispettivo, pari ad € 70.000,00 sarebbe avvenuto in contanti, in più rate, in data antecedente al 2006, allorquando l'acquirente avrebbe avuto l'età di 20 anni (cfr. all. 5 fascicolo di parte attrice).
Conseguentemente, si ritiene raggiunta la prova dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della revocabilità dell'atto di compravendita del 28.5.14, ovvero che il debitore alienante era consapevole del fatto che l'atto di compravendita del recasse un pregiudizio alle ragioni creditorie, ritenuto non provato, a parere di questo Giudice, il dedotto stato di incapacità del per “facile distraibilità” a sostegno della CP_2 mancata consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio che avrebbe arrecato al ceto creditorio.
Inoltre, manca la prova, incombente su parte convenuta, che la vendita del 28.5.14 fosse in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori, a nulla potendo valere le copie dei libretti postali intestati alla
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moglie di ed ai suoi genitori ( Controparte_2 Persona_2 [...]
e ), da cui è possibile desumere soltanto il prelievo Per_3 Persona_4 di somme effettuato dagli intestatari, in alcun modo riconducibili all'atto di compravendita del 2014.
D'altra parte, lo stesso rogito notarile del 28.5.14 non dà atto della presunta estinzione del debito di nei confronti della Controparte_2 moglie.
Ma anche la terza acquirente, figlia del debitore, può Controparte_1 ben ritenersi consapevole del pregiudizio arrecato all'attore dall'atto di compravendita del 28.5.14.
Invero, per le medesime ragioni (rapporto di parentela;
peculiari modalità del trasferimento;
assenza di ulteriori beni in capo al debitore) appare inverosimile che la convenuta non fosse consapevole del pregiudizio che sarebbe derivato dall'atto di compravendita in suo favore, in quanto, con tale atto dispositivo, il padre si spogliava degli unici beni immobili di cui era proprietario.
Tutte le circostanze rappresentate, dunque, inducono ad una ragionevole presunzione di fatto di conoscenza delle reciproche situazioni patrimoniali.
In conclusione, la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita immobiliare del 28.5.14 deve trovare accoglimento e conseguentemente deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita del 28.5.14, trascritto a Salerno il 29.5.14 ai nn.
18439/15521.
All'accoglimento della domanda segue l'ordine di trascrizione della relativa sentenza.
In punto di spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM
147/2022, secondo valori medi, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa, atteso che non è possibile
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determinare con esattezza il valore effettivo dell'intera operazione economica per cui si agisce in revocatoria, per tutte le fasi, con riduzione nella misura del 50% per la fase decisionale (in ragione della semplificazione della decisione assunta ex art. 281 sexies c.pc.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Francesca Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda revocatoria proposta dal nei Parte_1 confronti di , ogni altra Controparte_5 domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di accertamento della nullità dell'atto di nullità del contratto di compravendita del 28 maggio 2014, trascritto a Salerno il 29.5.14 ai nn. 18439/15521;
2) ACCOGLIE la domanda di revocatoria e per l'effetto DICHIARA
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e art. 66 L.F., nei confronti della massa dei creditori del Parte_1
, dichiarato dal Tribunale di Salerno con sentenza n.
[...]
27/2017, dell'atto di compravendita del 28 maggio 2014, trascritto a
Salerno il 29.5.14 ai nn. 18439/15521;
3) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del Fallimento attore che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 6.163,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) ORDINA al Conservatore dei R.R. II. competente per territorio di trascrivere la presente pronunzia, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Salerno, 21.03.2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sicilia
Tribunale di Salerno
Foglio n. 23 di 23