Sentenza 21 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2004, n. 13527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13527 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, STEFANIA SOTGIA, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA DR, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO STROZZIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n, 654/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 18/12/01 R.G.N. 594/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/04/04 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d'Appello di L'Aquila l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo con la quale era stato riconosciuto il diritto di SI EA all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal marzo 1993. Contestava l'insussistenza del requisito contributivo e l'infondatezza nel merito della domanda. L'appellato contrastava il gravame e la Corte d'Appello, in parziale accoglimento dello stesso riconosceva il diritto alle prestazioni con decorrenza dal 1^ giugno 1999, sul rilievo che infondata era l'eccezione di carenza del requisito contributivo, avendo il SI prodotto l'estratto contributivo emesso il 12/10/00 dal quale risultavano i periodi lavorati con la conseguente contribuzione;
generica invece era l'eccezione dell'INPS sul preteso difetto dei requisiti contributivi;
in virtù dell'art. 1 della L. n. 222/84 per l'assegno di invalidità era prevista una graduale elevazione nel tempo del requisito di contribuzione, per cui "la lapidaria dichiarazione dell'INPS non rende ragione del periodo a cui la stessa si riferisce". Peraltro, l'eccezione appariva defatigatoria in considerazione del fatto che in primo grado nulla aveva eccepito in proposito l'INPS.
Nel merito, il CTU nominato in secondo grado aveva rilevato che nel complesso quadro morboso a carico dell'assicurato la patologia prevalente era quella di natura psichiatrica, consistente in una forma depressiva che nel tempo aveva assumo le caratteristiche di depressione maggiore con sintonici atipici di tipo psicotico (ossessivi, paranoidei) tali da configurare un quadro borderline tra nevrosi e psicosi e tra depressione e disturbi del pensiero;
patologia che era già presente dal 1993 all'epoca del primo ricovero ed era proseguita nel periodo successivo con alterne vicende, fino a raggiungere lo stato invalidante nel maggio 1999, quando erano sopravvenuti elementi indicativi di decadimento celebrale, con deficit cognitivi e simbolici.
Le conclusioni del CTU meritavano di essere condivise e quindi la prestazione doveva essere riconosciuta dal 1 giugno 1999. Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione l'INPS fondato su un solo motivo. Resiste il SI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 4 l. n. 222 del 1984 e vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) deduce il ricorrente che in appello l'istituto ha dedotto che "alla data del 20 maggio 2000, il SI non ha ancora maturato il requisito contributivo previsto dalla legge (v. doc.ne all.)", sulla base di questa eccezione è sorto per la Corte d'appello l'obbligo di procedere ad una corretta e puntuale verifica della sussistenza della provvista contributiva;
il Giudice d'appello, invece, non ha saputo valutare le documentazioni in atto perché nel quinquennio antecedente la domanda esecutiva e cioè nel periodo 29/9/87 al 28/2/92 l'assicurato poteva far valere solo 96 contributi settimanali in luogo dei 156 richiesti dalla legge;
i periodi contributivi successivi alla detta domanda non possono essere considerati validi ai fini della maturazione del requisito contributivo. Il giudice ha motivato la sua decisione in maniera insufficiente e non ha chiarito in relazione a quale periodo e a fronte di quali e quanti contributi il SI avrebbe maturato il requisito contributivo;
in caso di incertezza il giudice ha il potere-dovere di procedere ad una consulenza tecnica.
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente va rilevato che il controricorso è tardivo: il ricorso è stato notificato in data 10/4/02 mentre il controricorso è stato notificato il 28/10/02 ben oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c.. Nel merito, si osserva, che la sentenza impugnata respinge l'eccezione di carenza del requisito contributivo sollevata dall'INPS per due ragioni: perché a fronte della eccezione dell'Istituto che "alla data del 20 maggio 2000, il SI non ha ancora perfezionato il requisito contributivo previsto dalla legge (v. doc.ne. all.)" il ricorrente "ha prodotto l'estratto contributivo emesso il 12/10/00 dal quale risultano i periodi lavorati con la conseguente contribuzione"; perché l'eccezione appare "del tutto defatigatoria in questa sede" posto che "in primo grado nulla ha eccepito l'INPS in proposito". In ordine alla prima ragione si osserva che l'Istituto (come è confermato dallo stesso ricorso) non ha aggiunto nessun'altra specificazione in relazione alla data della domanda amministrativa e quindi all'epoca nella quale era necessario controllare la sussistenza o meno della provvista contributiva. La Corte territoriale ha effettuato il controllo, in relazione alla eccezione proposta, ed ha risposto affermando che, a fronte della produzione da parte dell'assistito di un estratto contributivo emesso il 12/10/00 l'eccezione dell'INPS è "del tutto generica" e che la stessa non da "ragione del periodo cui la stessa si riferisce", cosa che invece è necessaria, "in considerazione...(della) graduale elevazione nel tempo del requisito di contribuzione" prevista dalla L. n. 222/84. Da questa motivazione appare evidente che l'INPS in sede di merito non ha fornito al giudice gli elementi di fatto necessari per effettuare quel controllo più approfondito che viene invocato in questa sede.
In proposito si osserva che anche l'eccezione impropria deve essere circostanziata e deve fornire al giudice di merito tutti gli elementi di fatto necessari per la decisione;
elementi che non possono essere indicati per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha già avuto occasione di affermare che "la mancanza del requisito minimo di contribuzione necessario per la prestazione previdenziale, pur costituendo oggetto non di un'eccezione in senso proprio ma di una mera difesa (relativa al difetto di un fatto costitutivo del diritto fatto valere "ex adverso") ... non è deducibile - in quanto implicante nuovi accertamenti di fatto - per la prima volta in sede di legittimità" (cass. n. 9607 del 20/09/93). In questa sede l'I.N.P.S. indica fatti e presupposti completamente diversi da quelli prospettati in sede di merito e quindi propone una nuova eccezione di carenza di contribuzione. Quella proposta in sede di merito si riferisce alla carenza retributiva "alla data del 20 maggio 2000" in ordine alla quale ha congruamente risposto la Corte territoriale richiamando "l'estratto contributivo emesso il 12/10/00" dal quale risultano "i periodi lavorati, con la conseguente contribuzione". In questa sede invece l'istituto eccepisce la mancanza di contributi "nel quinquennio antecedente la domanda amministrativa e perciò dal 29/9/87 al 28/9/92", nel quale l'assicurato avrebbe avuto solo 96 contributi, invece dei 156 richiesti;
ed aggiunge inoltre che l'assicurato "successivamente alla domanda amministrativa non può far valere periodi contributivi utili alla maturazione del requisito contributivo". Propone cioè l'INPS in questa sede quella specificazione relativa al "periodo cui la (eccezione) si riferisce", che è sicuramente mancata in sede di merito;
aggiunge poi un diverso profilo di censura (sulla non utilizzabilità dei periodi contributivi successivi alla domanda amministrativa) che assume la caratteristica di un'eccezione nuova, perché fondata su un fatto non dedotto in sede di merito (che la domanda è stata proposta nel 1992) e anzi in contrasto con quanto eccepito in appello in ordine alla mancanza del requisito contributivo alla data del 29/5/00. si tratta di una specificazione e di una eccezione non deducibili per la prima volta, in sede di legittimità, in quanto comportano nuovi accertamenti di fatto. Nulla infine dice il ricorrente in ordine alla seconda ragione della decisione relativa alla mancata contestazione nel giudizio di primo grado del requisito contributivo, e quindi anche sotto questo profilo deve affermarsi la inammissibilità del ricorso. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, perché il controricorso è tardivo ed il ricorrente non ha partecipato alla discussione orale.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara che il ricorso è inammissibile e che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004