CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
Massime • 1
Integra il delitto di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen. la condotta di chi compie pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in detta fase o in prospettiva del successivo dibattimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente ad integrare il reato la circostanza che la persona offesa avesse sporto denuncia e fosse, quindi, inquadrabile nella categoria dei "dichiaranti processuali", ancorché avesse reso informazioni solo in fase di indagini preliminari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2023, n. 27382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27382 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27382 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati contestati che lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione e 10.000 euro di multa, disponendo, altresì, la confisca dell'abitazione sita in via Gervasi in Palermo. Ad IO RI si contestava di avere consumato diverse condotte di usura, di tentata estorsione, una condotta di intralcio alla giustizia ed una di esercizio abusivo del credito. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art 23-bis d.l. 28 10/12/2020 n. 137).: il decreto di citazione in appello sarebbe stato notificato senza alcun avvertimento che il giudizio si sarebbe celebrato nelle forme previste dalla disciplina emergenziale;
2.2 violazione di legge (art. 266 e ss. cod. proc. pen.): sarebbero state utilizzate le registrazioni effettuate dalla persona offesa, violando la disciplina delle intercettazioni prevista dagli art. 266 e ss. del codice di rito. 2.3. Violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine ai reati di usura consumati ai danni di UI EN;
mancherebbe la valutazione della coerenza della narrazione della persona offesa, che avrebbe reso dichiarazioni non coerenti nel corso delle indagini;
segnatamente: si contestava il fatto che non sarebbe stato valorizzato che tra RI e EN vi fosse un rapporto lecito relativo alla fornitura del ristorante dell'offeso; la genesi lecita dei rapporti tra RI e EN troverebbe conferma nei titoli emessi da EN (di numero esiguo e importo compatibile con la fornitura di pesce). 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle contestazioni di usura e esercizio abusivo di attività finanziaria: dalle prove raccolte sarebbe emerso un importo finanziato di euro tredicimila ed un importo restituito di euro quattordicimila;
non sarebbero state considerate le doglianze proposte con l'atto di appello relative alla sussistenza di patti usurai;
quanto alla vicenda estorsiva che coinvolgeva la casa di Mazara del Vallo si ribadiva che EN avrebbe riferito a RI una circostanza non corrispondente al vero, ovvero di avere in corso una trattativa per la vendita dell'immobile; EN sapeva - a differenza di RI - che la stipula di un atto di compravendita sarebbe stato impossibile perché una parte dell'immobile era abusivo e, dunque, proponeva a RI di assumersi l'onere economico della sanatoria;
difetterebbe pertanto la prova della accettazione della prestazione usuraria. In sintesi: si deduceva che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare con accuratezza le dichiarazioni dell'offeso, non avrebbe valorizzato la genesi lecita del rapporto ed avrebbe fornito una motivazione insufficiente in relazione alla conferma 2 della responsabilità per le condotte descritte nei capi di imputazione riguardanti le rinegoziazioni dei prestiti. „ 2.5. Violazione di legge (art. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione I afle esigi tentata estorsione: si deduceva che si tratterebbe di un unico tentativo di estorsione, tenuto conto che le ipotetiche minacce sarebbero sorrette da un'unica determinazione;
si deduceva, altresì, che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza di una condotta coercitiva idonea ad integrare la minaccia necessaria per ritenere sussistente il delitto di tentata estorsione. 2.6. Violazione di legge (art. 377 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alle contestazioni di intralcio alla giustizia: si deduceva che non sarebbero stati vagliati i motivi di appello con i quali si era sostenuta la non configurabilità del reato;
si ribadiva che per integrare il reato era necessario che la persona offesa avesse assunto la qualità di testimone, circostanza non sussistente all'epoca delle presunte pressioni su UI EN. 2.7. Violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla usura consumata ai danni di ON PA: non sarebbe stata accuratamente valutata la testimonianza della persona offesa, che avrebbe reso dichiarazioni solo circa un anno dopo i fatti, dopo essere stato compulsato dagli investigatori;
anche in questo caso all'origine del rapporto con il ricorrente vi sarebbe un'attività lecita di rivendita di macchine usate svolta da PA;
si contestava - quanto al capo 35) - che alla richiesta di riduzione delle rate per il pagamento degli interessi non sarebbe corrisposta una nuova pattuizione illecita, con conseguente insussistenza del reato. 2.8. Violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione all'usura consumata ai danni di RI CO: la persona offesa avrebbe fornito una descrizione dei fatti imprecisa, in quanto non sarebbe stato individuato il momento in cui era stato concesso il prestito con pattuizione di interessi usurai;
tale circostanza sarebbe decisiva in quanto determinante ai fini della identificazione della durata del rapporto ipoteticamente illecito e della individuazione del tasso di interesse applicato;
inoltre non sarebbe stato tenuto in considerazione il nuovo accordo intervenuto tra le parti, che escludeva l'applicazione di interessi;
2.9. violazione di legge (art. 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la mancata concessione delle attenuanti generiche ed, in generale, alla definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe stata effettuata senza valutare le modalità dell'azione, la gravità del danno, l'assenza di pregiudizi penali, né tantomeno la condotta antecedente e successiva al fatto oggetto del processo;
in particolare, non sarebbe stata valorizzata la conduzione da parte del ricorrente di un'attività lavorativa lecita;
2.10. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca ex 240-bis cod. pen.: non sarebbe stata considerata la successione ereditaria, né vi sarebbe stata alcuna 3 valutazione della acquisizione degli immobili in relazione al tempo in cui sarebbero stati consumati i reati, tenuto conto che l'arricchimento che derivava dai rapporti ipoteticamente usurai sarebbe modesto e la confisca sarebbe sproporzionata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo, che deduce una ipotetica violazione del diritto di difesa correlata alla mancata allegazione dell'avviso che il processo si sarebbe trattato con contraddittorio cartolare è manifestamente infondato. Nessuna norma prevede l'obbligo di avvisare le parti, che, invece, hanno l'onere di conoscere le norme processuali vigenti. Si riafferma cioèrfl mutamento del rito nella forma camerale non partecipata, avvenuto nelle more del giudizio e determinato dall'entrata in vigore del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, non deve essere comunicato all'imputato il quale può, comunque, esercitare, tramite il difensore, la facoltà di chiedere la trattazione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, dep. 2022, D., Rv. 282531 - 01). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.2.1. Circa il regime di utilizzabilità delle registrazioni effettuate dalla persona offesa il collegio riafferma (a) che lo statuto delle intercettazioni non è applicabile alla registrazione di conversazioni quando uno degli interlocutori è consapevole dato che in tal caso non viene in predicato la violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni, ma solo la violazione del diritto alla riservatezza che rispetto al primo gode di una tutela attenuata;
(b) che la registrazione da parte di interlocutore consapevole ha natura di "documento", se formata in ambito extraprocedimentale, mentre ha natura di "prova atipica" se è formata "durante il" o "in funzione del" procedimento. Tale prova atipica è utilizzabile nella misura in cui non viola i divieti che strutturano gli statuti delle prove tipiche e, segnatamente quelli che connotano la testimonianza e l'intercettazione. 1.2.2. Si tratta di una scelta ermeneutica generata dall'analisi dei contenuti delle sentenze emesse dalle Sezioni uniti nei casi "Torcasio" (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466 - 01) e "Prisco" (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 - 01) e, soprattutto, dai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2009. Di seguito il percorso giurisprudenziale tracciato dalle pronunce richiamate. Le Sezioni unite, nella sentenza "Torcasio" hanno affermato: (a) che deve escludersi che possa essere ricondotta nel concetto di intercettazione la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente 4 o che sia comunque ammessa ad assistervi. Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la terzietà del captante. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio); (b) che il codice identifica e definisce il "documento" in ragione della sua attitudine a "rappresentare", senza discriminare tra i differenti mezzi di rappresentazione e le differenti realtà rappresentate e senza operare alcuna distinzione tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni (cfr: Corte costituzionale, sentenza 142/92). La dichiarazione, per altro, considerata nella sua globalità, integra un fatto e la relativa registrazione documenta non soltanto la circostanza che un determinato soggetto ha parlato in un certo contesto spazio- temporale, ma anche che ha pronunciato quelle parole che risultano incise sul nastro, salva ovviamente ogni valutazione circa la genuinità del documento, la fedeltà della riproduzione e la veridicità delle dichiarazioni di scienza così come registrate;
(c) che la registrazione non deve violare le norme che regolano lo statuto della testimonianza, e, segnatamente quelle previsti dagli articoli 62 e 195, comma 4, cod. proc. pen., ovvero quella della ricezione di dichiarazioni indizianti rese, senza il rispetto delle garanzie difensive, dalla persona sottoposta ad indagini o dall'imputato (articolo 63 cod. proc. pen.), quella concernente le dichiarazioni dei confidenti della polizia e dei servizi di sicurezza (articolo 203 cod. proc pen.) e quella delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persone informate sui fatti, che devono essere obbligatoriamente verbalizzate e costituiscono la base della testimonianza che si forma in contraddittorio nel dibattimento. Tale principi, posti in reazione con lo statuto codicistico delle intercettazioni, ha indotto parte della giurisprudenza a ritenere che sono inutilizzabili, in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o di decreto dispositivo del pubblico ministero, le registrazioni fonografiche di conversazioni occultamente effettuate da uno degli interlocutori (nella specie, la vittima del reato) d'intesa con la polizia giudiziaria e attraverso strumenti di captazione dalla stessa forniti (Sez. 4, n. 48084 del 11/07/2017, B., Rv. 271059 - 01; Sez. 2, n. 42939 del 10/10/2012, Zupo, Rv. 253819; Sez. 6, n. 23742 del 07/04/2010, Matera, Rv. 247384), in quanto effettuate in violazione dello statuto delle intercettazioni posto a tutela del diritto alla segretezza delle comunicazioni tutelato dall'art. 15 della Costituzione. 5 Il collegio non condivide tale opzione ermeneutica in quanto si fonda sull'estensione dell'operatività dello statuto delle intercettazioni alla registrazione di conversazioni con interlocutore "consapevole". Registrazione che, invece, come chiarito autorevolmente dalle Sezioni Unite "Torcasio" non è qualificabile come intercettazione. Peraltro essendo uno degli interlocutori consapevole non è, peraltro, in predicato la violazione del diritto alla "segretezza" delle comunicazioni, ma solo il diritto alla "riservatezza", che ha una tutela attenuata rispetto a quello della segretezza delle comunicazioni e prevede la disponibilità delle informazioni da parte di chi legittimamente le detiene. Le Sezioni unite si sono nuovamente confrontate con il tema nel caso "Prisco", quando hanno valutato la utilizzabilità processuale delle videoregistrazioni effettuate in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico ed hanno affermato che (a) le videoriprese "non" effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen.; (b) le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 - 01). Quello che risulta dirimente è, tuttavia, quanto affermato dalla Corte costituzionale: i giudici della Consulta sono stati chiamati a valutare la compatibilità con la Carta fondamentale degli artt. 234 e 266 e seguenti del codice di procedura penale, nella parte in cui il «diritto vivente» - avrebbe incluso tra i documenti, anziché tra le intercettazioni, le registrazioni di conversazioni (telefoniche o tra presenti) effettuate da uno degli interlocutori o dei soggetti ammessi ad assistervi, all'insaputa degli altri, d'intesa con la polizia giudiziaria (ed eventualmente con strumenti da essa forniti), e comunque nell'ambito «di un procedimento penale già avviato». Nell'esaminare la questione la Corte costituzionale ha rilevato che, con la sentenza "Torcasio" le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato due principi: «da un lato, il carattere di prova documentale - e non di intercettazione - delle registrazioni effettuate da uno dei soggetti partecipanti o ammessi a presenziare alla conversazione, quali essi siano (ivi compreso, dunque, l'operatore di polizia giudiziaria): ciò in quanto mancherebbe, in simile ipotesi, uno dei requisiti tipici dell'intercettazione, ossia l'estraneità al colloquio del captante occulto. Dall'altro lato, l'inutilizzabilità come prova della registrazione fonografica effettuata clandestinamente da personale di polizia giudiziaria, rappresentativa di colloqui intercorsi tra lo stesso ed i suoi confidenti o persone informate sui fatti o indagati, in quanto l'utilizzazione aggirerebbe i divieti espressi dagli artt. 63, 6 comma 2, 191, 195, comma 4, e 203 cod. proc. pen. e volti a rendere impermeabile il processo da apporti probatori unilaterali degli organi investigativi». Hanno altresì rilevato che (a) la sentenza "Torcasio" non prende specificamente in considerazione né il caso il cui la registrazione non venga effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria, ma da un soggetto da essa "attrezzato"; né, correlativamente, l'ipotesi in cui l'agente "attrezzato" non si limiti a registrare la conversazione, ma trasmetta il suono ad una stazione esterna di ascolto gestita dalla polizia;
né, infine, il problema della compatibilità della qualificazione come prova documentale della registrazione fonografica effettuata dalla polizia giudiziaria con il concetto di «documento» accolto dal vigente codice di procedura penale;
(b) ma, soprattutto, che le Sezioni Unite che, nel caso "Prisco" hanno affermato che le norme sui documenti, contenute nel codice di rito si riferiscono esclusivamente ai documenti formati fuori (anche se non necessariamente prima) e comunque non in vista, né tantomeno in funzione del procedimento nel quale si chiede o si dispone che facciano ingresso. Requisito, questo, che costituisce un naturale portato del principio di separazione delle fasi: il vigente codice di rito, al fine di attuare i principi del processo accusatorio, ha infatti delineato una rigida separazione tra la fase delle indagini e quella del dibattimento, dettando una disciplina specifica e di segno restrittivo in tema di recupero, nella seconda sede, attraverso l'acquisizione della loro documentazione, dei contenuti degli atti formati nella prima;
(c) infine hanno rilevato che la sentenza del 2006 ha escluso che le videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini possano essere introdotte nel processo come «documenti»: esse costituiscono piuttosto «documentazione dell'attività investigativa», rimanendo perciò suscettibili di utilizzazione processuale solo se «riconducibili a un'altra categoria probatoria». Ed ha chiarito che tali videoriprese ove eseguite in luoghi non fruenti di protezione costituzionale - quali i luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico - sono utilizzabili nel processo come «prova atipica», ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen. In sintesi, la Corte ha ritenuto che il "diritto vivente" in ipotesi lesivo della Costituzione non era stato correttamente identificato dal giudice rimettente alla luce del combinato disposto dei principi affermati dalle sezioni unite "Torcasio" e "Prisco" e che avrebbe dovuto essere valutata l'estensione della soluzione offerta dalle sezioni unite "Prisco" per le videoregistrazioni, anche alla registrazione di conversazione effettuata nel corso del procedimento con la collaborazione della polizia giudiziaria. La Corte costituzionale ha poi affermato, in modo lapidario, che le norme sui documenti, contenute in detto codice, si riferiscono esclusivamente ai documenti formati fuori (anche se non necessariamente prima) e comunque non in vista, né tantomeno in funzione del procedimento nel quale si chiede o si dispone che facciano ingresso (Corte cost. n. 320 del 2009; nello stesso senso Sez. 2, n. 19158 dei 20/03/2015, Pitzulu, Rv. 263526). 7 1.2.3. Tanto premesso, non può riconoscersi alcuna violazione di legge nell'utilizzo delle registrazioni effettuate dalla persona offesa, incluse nell'articolato compendio probatorio posto a fondamento della condanna. La Corte di appello rilevava infatti che le registrazioni in questione confermavano in modo univoco le dichiarazioni «già di per sé univoche e autosufficienti» rese dalla persona offesa (pag. 6 della sentenza impugnata). 1.3. Le contestazioni allegate con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dirette a rilevare la carenza di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di UI EN non sono consentite. in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, rilevava che l'offeso aveva reso dichiarazioni credibili e che la sua progressione dichiarativa aveva uno sviluppo lineare e logico essendo caratterizzata da un prima esposizione del fatto nella sua essenzialità, effettuata in sede di denuncia e nella aggiunta di ulteriori dettagli nel corso delle dichiarazioni successive. La Corte di merito rilevava altresì che le dichiarazioni di UI EN trovavano numerose conferme negli esiti dei tabulati, nelle acquisizioni documentali e negli esiti delle intercettazioni. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale si faceva carico anche di analizzare le allegazioni proposte con la prima impugnazione. Segnatamente, veniva esaminata la rilevanza degli ipotetici accordi di natura lecita tra la vittima e il ricorrente: con valutazione di merito non rivisitabile in questa sede, in quanto priva di fratture logiche e coerente con le emergenze processuali, la Corte rilevava che la tesi alternativa proposta dalla difesa non risultava confermata da alcuna prova documentale, mentre gli elementi emersi e, segnatamente, i contenuti delle intercettazioni, davano univocamente conto di un rapporto usuraio. Quanto al riferimento al "pesce", che il ricorrente riteneva indicativo della natura lecita dei rapporti tra RI e EN, la Corte rilevava che lo stesso era emerso solo nelle conversazioni telefoniche e non in quelle tra presenti e che si configurava come un mero stratagemma, funzionale all'elusione delle indagini. La Corte si soffermava anche sulla ipotetica mancata accettazione delle proposte usuraie e riteneva corretta la valutazione di merito effettuata dal Tribunale, che, 8 valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, confermava la sussistenza delle rinnovazioni pattizie degli interessi dovuti (come veniva evidenziato dalla pag. 36 alla pag. 61 della sentenza di primo grado). Conclusivamente la Corte d'appello riteneva, confermando analoga valutazione del primo giudice, che era accertato il rapporto contrattuale di mutuo, avviato con il prestito della somma di euro 1500 nel mese di gennaio 2016, cui si aggiungevano dazioni per altri 11.000 euro, che tale rapporto evolveva in un prestito complessivo di euro 89.000 (quindi 76.500 a titoli di interesse con un tasso pari al 78,91% sicuramente usuraio). Con motivazione ineccepibile la Corte rilevava che l'entità del debito maturato, le modalità di accrescimento dello stesso, le incessanti richieste di saldo - che si concludevano con la richiesta estorsiva di trasferimento della proprietà di un immobile di pregio - e l'assenza di qualunque supporto documentale a sostegno del difetto di credibilità della persona offesa, non potevano che condurre a confermare l'accertamento di responsabilità (pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata). 1.5. Il quinto motivo di ricorso, con il quale si allegava la illegittimità della a contestazione di plurime condotte estorsive che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere ricondotte ad unità, è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che in tema di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione quando, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità, dovendosi invece ravvisare un unico reato, allorché i molteplici atti di minaccia costituiscano singoli momenti di un'unica azione (tra le altre: Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, Zacco, Rv. 277513 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello riteneva sicuramente integrati i tentativi di estorsione ascritti al ricorrente, rilevando come le condotte contestate fossero sicuramente idonee a produrre l'effetto coercitivo richiesto dalla fattispecie astratta (pag. 12 della sentenza impugnata). Con riguardo all'autonomia dei singoli episodi contestati, la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, rilevava che ogni singola richiesta estorsiva integrava un'autonoma ipotesi di tentativo poiché aveva ad oggetto somme di denaro diverse e si compiva in tempi diversi «in parallelo a ciascuna ipotesi di usura da rifinanziamento delle precedenti somme insolute» (pag. 12 della sentenza impugnata). 1.6. Anche il sesto motivo di ricorso che contesta la sussistenza dei presupposti per ritenere integrata la fattispecie di intralcio alla giustizia, prevista dall'art. 377 cod. pen., è manifestamente infondato. 9 Il collegio ribadisce che per configurare il delitto di intralcio alla giustizia, è richiesta la prioritaria assunzione della qualifica di "testimone" (Sez. 6, n. 45002 del 06/07/2018, Labate, Rv. 274222 - 01), e che il reato si configura anche quando il subornato ha reso, o è stato chiamato a rendere, dichiarazioni in fase investigativa. Con giurisprudenza che si condivide si è infatti affermato che Integra il reato di intralcio alla giustizia, previsto dall'art. 377 cod. pen., la condotta di chi compie pressioni e minacce sulla persona che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari al fine di indurla alla ritrattazione nella medesima fase ovvero in prospettiva del successivo dibattimento (Sez. 6, n. 17665 del 17/02/2016, Gilardi, Rv. 266796 - 01). Nel caso in esame UI EN aveva sporto denuncia, quindi era pacificamente inquadrabile come "dichiarante processuale" anche se aveva reso informazioni solo durante la fase investigativa: il che è sufficiente per ritenere integrato il reato contestato. 1.7. Le doglianze proposte con il settimo e l'ottavo motivo, che mirano a contestare la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori di ON PA e RI CO non sono consentite, in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello confermava la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalle persone offese con motivazione ineccepibile. Veniva, infatti, rilevato con riferimento al delitto commesso in pregiudizio di RI CO, che le dichiarazioni dell'offeso risultavano confermate dai contenuti delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni di IO EN. Del pari, in ordine al delitto commesso in pregiudizio di ON PA la Corte di appello rilevava che la persona offesa aveva riferito, con chiarezza, di aver ricevuto la somma di ottomila euro dall'imputato, accettando di restituirne ulteriori quattromilacinquecento a titolo di interessi: si trattava di dichiarazioni precise, logiche e coerenti con le acquisizioni investigative e, segnatamente con la denuncia di UI EN e con i contenuti delle intercettazioni ambientali tra IO RI;
concorrevano a consolidare il compendio probatorio anche gli appunti sequestrati in data 10 dicembre 2018 presso l'abitazione del ricorrente, che contenevano tabelle date e importi confermavano la piena attendibilità delle testimonianze contestate (pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione prova di fratture logiche e coerente con le emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.8. Le doglianze rivolte nei confronti della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate. Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del 10 soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, con motivazione che si sottrae ad ogni censura, la Corte d'appello confermava la valutazione del Tribunale, rilevando come le attenuanti atipiche non potessero essere riconosciute in considerazione della durata della condotta e della pervicacia criminale dimostrata dal ricorrente;
veniva rilevato che non era nessun elemento positivo sul quale fondare la concessione dell'invocato beneficio e che, anzi deponevano in senso contrario i precedenti vantati, la protrazione delle condotte per un rilevante periodo di tempo e la consistenza delle somme oggetto dei rapporti illeciti. 1.9. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le censure rivolte nei confronti della definizione del trattamento sanzionatorio. Il collegio riafferma che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. In coerenza con tali indicazioni, la Corte di appello rilevava che la sanzione individuata dal primo giudice fosse equa in considerazione della gravità del fatto, della sua protrazione temporale, della intensità del dolo, e della gravità delle minacce tracciando un percorso argomentativo rispettoso degli oneri motivazionali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di definizione del trattamento sanzionatorio. 1.10. L'ultimo motivo che contesta la motivazione posta a fondamento della conferma della confisca c.d. "di sproporzione" prevista dall'art. 240-bis cod. pen. è reiterativo, risolvendosi nella riproposizione delle medesime doglianze avanzate con la 11 prima impugnazione, senza il doveroso confronto con la dettagliata motivazione offerta dalla sentenza impugnata sui punti contestati. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507). Nel caso in esame la Corte di appello confermava la legittimità della confisca ritenendo che sussistesse sia il presupposto della sproporzione, che quello della "ragionevolezza temporale", tenuto conto che i beni vincolati avevano fatto ingresso nel patrimonio del ricorrente nel periodo in cui lo stesso era impegnato nell'attività usuraia. Segnatamente, rispetto alla confisca del 50% degli immobili siti in Palermo in via Gervasi (appartamento e negozio), appartenenti alla moglie di IO RI perché in regime di comunione legale il vincolo doveva essere confermato, in quanto tali immobili dovevano comunque intendersi nella piena disponibilità dell'imputato in difetto di ogni prova in ordine all'esercizio di attività lecita da parte della consorte. Infine, la Corte riteneva del tutto ininfluente la documentazione prodotta dalla difesa a sostegno del difetto di sproporzione, non potendosi escludere che le somme che avevano fatto lecitamente ingresso nel patrimonio di RI fossero destinate proprio alla concessione di prestiti usurai, sui quali lucrare ulteriori interessi, e comunque, essendo tali somme incompatibili con l'acquisto degli immobili confiscati (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione contestata non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitatívamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2023 L'estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27382 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati contestati che lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione e 10.000 euro di multa, disponendo, altresì, la confisca dell'abitazione sita in via Gervasi in Palermo. Ad IO RI si contestava di avere consumato diverse condotte di usura, di tentata estorsione, una condotta di intralcio alla giustizia ed una di esercizio abusivo del credito. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art 23-bis d.l. 28 10/12/2020 n. 137).: il decreto di citazione in appello sarebbe stato notificato senza alcun avvertimento che il giudizio si sarebbe celebrato nelle forme previste dalla disciplina emergenziale;
2.2 violazione di legge (art. 266 e ss. cod. proc. pen.): sarebbero state utilizzate le registrazioni effettuate dalla persona offesa, violando la disciplina delle intercettazioni prevista dagli art. 266 e ss. del codice di rito. 2.3. Violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine ai reati di usura consumati ai danni di UI EN;
mancherebbe la valutazione della coerenza della narrazione della persona offesa, che avrebbe reso dichiarazioni non coerenti nel corso delle indagini;
segnatamente: si contestava il fatto che non sarebbe stato valorizzato che tra RI e EN vi fosse un rapporto lecito relativo alla fornitura del ristorante dell'offeso; la genesi lecita dei rapporti tra RI e EN troverebbe conferma nei titoli emessi da EN (di numero esiguo e importo compatibile con la fornitura di pesce). 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle contestazioni di usura e esercizio abusivo di attività finanziaria: dalle prove raccolte sarebbe emerso un importo finanziato di euro tredicimila ed un importo restituito di euro quattordicimila;
non sarebbero state considerate le doglianze proposte con l'atto di appello relative alla sussistenza di patti usurai;
quanto alla vicenda estorsiva che coinvolgeva la casa di Mazara del Vallo si ribadiva che EN avrebbe riferito a RI una circostanza non corrispondente al vero, ovvero di avere in corso una trattativa per la vendita dell'immobile; EN sapeva - a differenza di RI - che la stipula di un atto di compravendita sarebbe stato impossibile perché una parte dell'immobile era abusivo e, dunque, proponeva a RI di assumersi l'onere economico della sanatoria;
difetterebbe pertanto la prova della accettazione della prestazione usuraria. In sintesi: si deduceva che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare con accuratezza le dichiarazioni dell'offeso, non avrebbe valorizzato la genesi lecita del rapporto ed avrebbe fornito una motivazione insufficiente in relazione alla conferma 2 della responsabilità per le condotte descritte nei capi di imputazione riguardanti le rinegoziazioni dei prestiti. „ 2.5. Violazione di legge (art. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione I afle esigi tentata estorsione: si deduceva che si tratterebbe di un unico tentativo di estorsione, tenuto conto che le ipotetiche minacce sarebbero sorrette da un'unica determinazione;
si deduceva, altresì, che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza di una condotta coercitiva idonea ad integrare la minaccia necessaria per ritenere sussistente il delitto di tentata estorsione. 2.6. Violazione di legge (art. 377 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alle contestazioni di intralcio alla giustizia: si deduceva che non sarebbero stati vagliati i motivi di appello con i quali si era sostenuta la non configurabilità del reato;
si ribadiva che per integrare il reato era necessario che la persona offesa avesse assunto la qualità di testimone, circostanza non sussistente all'epoca delle presunte pressioni su UI EN. 2.7. Violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla usura consumata ai danni di ON PA: non sarebbe stata accuratamente valutata la testimonianza della persona offesa, che avrebbe reso dichiarazioni solo circa un anno dopo i fatti, dopo essere stato compulsato dagli investigatori;
anche in questo caso all'origine del rapporto con il ricorrente vi sarebbe un'attività lecita di rivendita di macchine usate svolta da PA;
si contestava - quanto al capo 35) - che alla richiesta di riduzione delle rate per il pagamento degli interessi non sarebbe corrisposta una nuova pattuizione illecita, con conseguente insussistenza del reato. 2.8. Violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione all'usura consumata ai danni di RI CO: la persona offesa avrebbe fornito una descrizione dei fatti imprecisa, in quanto non sarebbe stato individuato il momento in cui era stato concesso il prestito con pattuizione di interessi usurai;
tale circostanza sarebbe decisiva in quanto determinante ai fini della identificazione della durata del rapporto ipoteticamente illecito e della individuazione del tasso di interesse applicato;
inoltre non sarebbe stato tenuto in considerazione il nuovo accordo intervenuto tra le parti, che escludeva l'applicazione di interessi;
2.9. violazione di legge (art. 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la mancata concessione delle attenuanti generiche ed, in generale, alla definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe stata effettuata senza valutare le modalità dell'azione, la gravità del danno, l'assenza di pregiudizi penali, né tantomeno la condotta antecedente e successiva al fatto oggetto del processo;
in particolare, non sarebbe stata valorizzata la conduzione da parte del ricorrente di un'attività lavorativa lecita;
2.10. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca ex 240-bis cod. pen.: non sarebbe stata considerata la successione ereditaria, né vi sarebbe stata alcuna 3 valutazione della acquisizione degli immobili in relazione al tempo in cui sarebbero stati consumati i reati, tenuto conto che l'arricchimento che derivava dai rapporti ipoteticamente usurai sarebbe modesto e la confisca sarebbe sproporzionata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo, che deduce una ipotetica violazione del diritto di difesa correlata alla mancata allegazione dell'avviso che il processo si sarebbe trattato con contraddittorio cartolare è manifestamente infondato. Nessuna norma prevede l'obbligo di avvisare le parti, che, invece, hanno l'onere di conoscere le norme processuali vigenti. Si riafferma cioèrfl mutamento del rito nella forma camerale non partecipata, avvenuto nelle more del giudizio e determinato dall'entrata in vigore del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, non deve essere comunicato all'imputato il quale può, comunque, esercitare, tramite il difensore, la facoltà di chiedere la trattazione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, dep. 2022, D., Rv. 282531 - 01). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.2.1. Circa il regime di utilizzabilità delle registrazioni effettuate dalla persona offesa il collegio riafferma (a) che lo statuto delle intercettazioni non è applicabile alla registrazione di conversazioni quando uno degli interlocutori è consapevole dato che in tal caso non viene in predicato la violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni, ma solo la violazione del diritto alla riservatezza che rispetto al primo gode di una tutela attenuata;
(b) che la registrazione da parte di interlocutore consapevole ha natura di "documento", se formata in ambito extraprocedimentale, mentre ha natura di "prova atipica" se è formata "durante il" o "in funzione del" procedimento. Tale prova atipica è utilizzabile nella misura in cui non viola i divieti che strutturano gli statuti delle prove tipiche e, segnatamente quelli che connotano la testimonianza e l'intercettazione. 1.2.2. Si tratta di una scelta ermeneutica generata dall'analisi dei contenuti delle sentenze emesse dalle Sezioni uniti nei casi "Torcasio" (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466 - 01) e "Prisco" (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 - 01) e, soprattutto, dai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2009. Di seguito il percorso giurisprudenziale tracciato dalle pronunce richiamate. Le Sezioni unite, nella sentenza "Torcasio" hanno affermato: (a) che deve escludersi che possa essere ricondotta nel concetto di intercettazione la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente 4 o che sia comunque ammessa ad assistervi. Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la terzietà del captante. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio); (b) che il codice identifica e definisce il "documento" in ragione della sua attitudine a "rappresentare", senza discriminare tra i differenti mezzi di rappresentazione e le differenti realtà rappresentate e senza operare alcuna distinzione tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni (cfr: Corte costituzionale, sentenza 142/92). La dichiarazione, per altro, considerata nella sua globalità, integra un fatto e la relativa registrazione documenta non soltanto la circostanza che un determinato soggetto ha parlato in un certo contesto spazio- temporale, ma anche che ha pronunciato quelle parole che risultano incise sul nastro, salva ovviamente ogni valutazione circa la genuinità del documento, la fedeltà della riproduzione e la veridicità delle dichiarazioni di scienza così come registrate;
(c) che la registrazione non deve violare le norme che regolano lo statuto della testimonianza, e, segnatamente quelle previsti dagli articoli 62 e 195, comma 4, cod. proc. pen., ovvero quella della ricezione di dichiarazioni indizianti rese, senza il rispetto delle garanzie difensive, dalla persona sottoposta ad indagini o dall'imputato (articolo 63 cod. proc. pen.), quella concernente le dichiarazioni dei confidenti della polizia e dei servizi di sicurezza (articolo 203 cod. proc pen.) e quella delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persone informate sui fatti, che devono essere obbligatoriamente verbalizzate e costituiscono la base della testimonianza che si forma in contraddittorio nel dibattimento. Tale principi, posti in reazione con lo statuto codicistico delle intercettazioni, ha indotto parte della giurisprudenza a ritenere che sono inutilizzabili, in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o di decreto dispositivo del pubblico ministero, le registrazioni fonografiche di conversazioni occultamente effettuate da uno degli interlocutori (nella specie, la vittima del reato) d'intesa con la polizia giudiziaria e attraverso strumenti di captazione dalla stessa forniti (Sez. 4, n. 48084 del 11/07/2017, B., Rv. 271059 - 01; Sez. 2, n. 42939 del 10/10/2012, Zupo, Rv. 253819; Sez. 6, n. 23742 del 07/04/2010, Matera, Rv. 247384), in quanto effettuate in violazione dello statuto delle intercettazioni posto a tutela del diritto alla segretezza delle comunicazioni tutelato dall'art. 15 della Costituzione. 5 Il collegio non condivide tale opzione ermeneutica in quanto si fonda sull'estensione dell'operatività dello statuto delle intercettazioni alla registrazione di conversazioni con interlocutore "consapevole". Registrazione che, invece, come chiarito autorevolmente dalle Sezioni Unite "Torcasio" non è qualificabile come intercettazione. Peraltro essendo uno degli interlocutori consapevole non è, peraltro, in predicato la violazione del diritto alla "segretezza" delle comunicazioni, ma solo il diritto alla "riservatezza", che ha una tutela attenuata rispetto a quello della segretezza delle comunicazioni e prevede la disponibilità delle informazioni da parte di chi legittimamente le detiene. Le Sezioni unite si sono nuovamente confrontate con il tema nel caso "Prisco", quando hanno valutato la utilizzabilità processuale delle videoregistrazioni effettuate in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico ed hanno affermato che (a) le videoriprese "non" effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen.; (b) le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 - 01). Quello che risulta dirimente è, tuttavia, quanto affermato dalla Corte costituzionale: i giudici della Consulta sono stati chiamati a valutare la compatibilità con la Carta fondamentale degli artt. 234 e 266 e seguenti del codice di procedura penale, nella parte in cui il «diritto vivente» - avrebbe incluso tra i documenti, anziché tra le intercettazioni, le registrazioni di conversazioni (telefoniche o tra presenti) effettuate da uno degli interlocutori o dei soggetti ammessi ad assistervi, all'insaputa degli altri, d'intesa con la polizia giudiziaria (ed eventualmente con strumenti da essa forniti), e comunque nell'ambito «di un procedimento penale già avviato». Nell'esaminare la questione la Corte costituzionale ha rilevato che, con la sentenza "Torcasio" le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato due principi: «da un lato, il carattere di prova documentale - e non di intercettazione - delle registrazioni effettuate da uno dei soggetti partecipanti o ammessi a presenziare alla conversazione, quali essi siano (ivi compreso, dunque, l'operatore di polizia giudiziaria): ciò in quanto mancherebbe, in simile ipotesi, uno dei requisiti tipici dell'intercettazione, ossia l'estraneità al colloquio del captante occulto. Dall'altro lato, l'inutilizzabilità come prova della registrazione fonografica effettuata clandestinamente da personale di polizia giudiziaria, rappresentativa di colloqui intercorsi tra lo stesso ed i suoi confidenti o persone informate sui fatti o indagati, in quanto l'utilizzazione aggirerebbe i divieti espressi dagli artt. 63, 6 comma 2, 191, 195, comma 4, e 203 cod. proc. pen. e volti a rendere impermeabile il processo da apporti probatori unilaterali degli organi investigativi». Hanno altresì rilevato che (a) la sentenza "Torcasio" non prende specificamente in considerazione né il caso il cui la registrazione non venga effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria, ma da un soggetto da essa "attrezzato"; né, correlativamente, l'ipotesi in cui l'agente "attrezzato" non si limiti a registrare la conversazione, ma trasmetta il suono ad una stazione esterna di ascolto gestita dalla polizia;
né, infine, il problema della compatibilità della qualificazione come prova documentale della registrazione fonografica effettuata dalla polizia giudiziaria con il concetto di «documento» accolto dal vigente codice di procedura penale;
(b) ma, soprattutto, che le Sezioni Unite che, nel caso "Prisco" hanno affermato che le norme sui documenti, contenute nel codice di rito si riferiscono esclusivamente ai documenti formati fuori (anche se non necessariamente prima) e comunque non in vista, né tantomeno in funzione del procedimento nel quale si chiede o si dispone che facciano ingresso. Requisito, questo, che costituisce un naturale portato del principio di separazione delle fasi: il vigente codice di rito, al fine di attuare i principi del processo accusatorio, ha infatti delineato una rigida separazione tra la fase delle indagini e quella del dibattimento, dettando una disciplina specifica e di segno restrittivo in tema di recupero, nella seconda sede, attraverso l'acquisizione della loro documentazione, dei contenuti degli atti formati nella prima;
(c) infine hanno rilevato che la sentenza del 2006 ha escluso che le videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini possano essere introdotte nel processo come «documenti»: esse costituiscono piuttosto «documentazione dell'attività investigativa», rimanendo perciò suscettibili di utilizzazione processuale solo se «riconducibili a un'altra categoria probatoria». Ed ha chiarito che tali videoriprese ove eseguite in luoghi non fruenti di protezione costituzionale - quali i luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico - sono utilizzabili nel processo come «prova atipica», ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen. In sintesi, la Corte ha ritenuto che il "diritto vivente" in ipotesi lesivo della Costituzione non era stato correttamente identificato dal giudice rimettente alla luce del combinato disposto dei principi affermati dalle sezioni unite "Torcasio" e "Prisco" e che avrebbe dovuto essere valutata l'estensione della soluzione offerta dalle sezioni unite "Prisco" per le videoregistrazioni, anche alla registrazione di conversazione effettuata nel corso del procedimento con la collaborazione della polizia giudiziaria. La Corte costituzionale ha poi affermato, in modo lapidario, che le norme sui documenti, contenute in detto codice, si riferiscono esclusivamente ai documenti formati fuori (anche se non necessariamente prima) e comunque non in vista, né tantomeno in funzione del procedimento nel quale si chiede o si dispone che facciano ingresso (Corte cost. n. 320 del 2009; nello stesso senso Sez. 2, n. 19158 dei 20/03/2015, Pitzulu, Rv. 263526). 7 1.2.3. Tanto premesso, non può riconoscersi alcuna violazione di legge nell'utilizzo delle registrazioni effettuate dalla persona offesa, incluse nell'articolato compendio probatorio posto a fondamento della condanna. La Corte di appello rilevava infatti che le registrazioni in questione confermavano in modo univoco le dichiarazioni «già di per sé univoche e autosufficienti» rese dalla persona offesa (pag. 6 della sentenza impugnata). 1.3. Le contestazioni allegate con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dirette a rilevare la carenza di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di UI EN non sono consentite. in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, rilevava che l'offeso aveva reso dichiarazioni credibili e che la sua progressione dichiarativa aveva uno sviluppo lineare e logico essendo caratterizzata da un prima esposizione del fatto nella sua essenzialità, effettuata in sede di denuncia e nella aggiunta di ulteriori dettagli nel corso delle dichiarazioni successive. La Corte di merito rilevava altresì che le dichiarazioni di UI EN trovavano numerose conferme negli esiti dei tabulati, nelle acquisizioni documentali e negli esiti delle intercettazioni. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale si faceva carico anche di analizzare le allegazioni proposte con la prima impugnazione. Segnatamente, veniva esaminata la rilevanza degli ipotetici accordi di natura lecita tra la vittima e il ricorrente: con valutazione di merito non rivisitabile in questa sede, in quanto priva di fratture logiche e coerente con le emergenze processuali, la Corte rilevava che la tesi alternativa proposta dalla difesa non risultava confermata da alcuna prova documentale, mentre gli elementi emersi e, segnatamente, i contenuti delle intercettazioni, davano univocamente conto di un rapporto usuraio. Quanto al riferimento al "pesce", che il ricorrente riteneva indicativo della natura lecita dei rapporti tra RI e EN, la Corte rilevava che lo stesso era emerso solo nelle conversazioni telefoniche e non in quelle tra presenti e che si configurava come un mero stratagemma, funzionale all'elusione delle indagini. La Corte si soffermava anche sulla ipotetica mancata accettazione delle proposte usuraie e riteneva corretta la valutazione di merito effettuata dal Tribunale, che, 8 valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, confermava la sussistenza delle rinnovazioni pattizie degli interessi dovuti (come veniva evidenziato dalla pag. 36 alla pag. 61 della sentenza di primo grado). Conclusivamente la Corte d'appello riteneva, confermando analoga valutazione del primo giudice, che era accertato il rapporto contrattuale di mutuo, avviato con il prestito della somma di euro 1500 nel mese di gennaio 2016, cui si aggiungevano dazioni per altri 11.000 euro, che tale rapporto evolveva in un prestito complessivo di euro 89.000 (quindi 76.500 a titoli di interesse con un tasso pari al 78,91% sicuramente usuraio). Con motivazione ineccepibile la Corte rilevava che l'entità del debito maturato, le modalità di accrescimento dello stesso, le incessanti richieste di saldo - che si concludevano con la richiesta estorsiva di trasferimento della proprietà di un immobile di pregio - e l'assenza di qualunque supporto documentale a sostegno del difetto di credibilità della persona offesa, non potevano che condurre a confermare l'accertamento di responsabilità (pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata). 1.5. Il quinto motivo di ricorso, con il quale si allegava la illegittimità della a contestazione di plurime condotte estorsive che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere ricondotte ad unità, è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che in tema di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione quando, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità, dovendosi invece ravvisare un unico reato, allorché i molteplici atti di minaccia costituiscano singoli momenti di un'unica azione (tra le altre: Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, Zacco, Rv. 277513 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello riteneva sicuramente integrati i tentativi di estorsione ascritti al ricorrente, rilevando come le condotte contestate fossero sicuramente idonee a produrre l'effetto coercitivo richiesto dalla fattispecie astratta (pag. 12 della sentenza impugnata). Con riguardo all'autonomia dei singoli episodi contestati, la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, rilevava che ogni singola richiesta estorsiva integrava un'autonoma ipotesi di tentativo poiché aveva ad oggetto somme di denaro diverse e si compiva in tempi diversi «in parallelo a ciascuna ipotesi di usura da rifinanziamento delle precedenti somme insolute» (pag. 12 della sentenza impugnata). 1.6. Anche il sesto motivo di ricorso che contesta la sussistenza dei presupposti per ritenere integrata la fattispecie di intralcio alla giustizia, prevista dall'art. 377 cod. pen., è manifestamente infondato. 9 Il collegio ribadisce che per configurare il delitto di intralcio alla giustizia, è richiesta la prioritaria assunzione della qualifica di "testimone" (Sez. 6, n. 45002 del 06/07/2018, Labate, Rv. 274222 - 01), e che il reato si configura anche quando il subornato ha reso, o è stato chiamato a rendere, dichiarazioni in fase investigativa. Con giurisprudenza che si condivide si è infatti affermato che Integra il reato di intralcio alla giustizia, previsto dall'art. 377 cod. pen., la condotta di chi compie pressioni e minacce sulla persona che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari al fine di indurla alla ritrattazione nella medesima fase ovvero in prospettiva del successivo dibattimento (Sez. 6, n. 17665 del 17/02/2016, Gilardi, Rv. 266796 - 01). Nel caso in esame UI EN aveva sporto denuncia, quindi era pacificamente inquadrabile come "dichiarante processuale" anche se aveva reso informazioni solo durante la fase investigativa: il che è sufficiente per ritenere integrato il reato contestato. 1.7. Le doglianze proposte con il settimo e l'ottavo motivo, che mirano a contestare la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori di ON PA e RI CO non sono consentite, in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello confermava la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalle persone offese con motivazione ineccepibile. Veniva, infatti, rilevato con riferimento al delitto commesso in pregiudizio di RI CO, che le dichiarazioni dell'offeso risultavano confermate dai contenuti delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni di IO EN. Del pari, in ordine al delitto commesso in pregiudizio di ON PA la Corte di appello rilevava che la persona offesa aveva riferito, con chiarezza, di aver ricevuto la somma di ottomila euro dall'imputato, accettando di restituirne ulteriori quattromilacinquecento a titolo di interessi: si trattava di dichiarazioni precise, logiche e coerenti con le acquisizioni investigative e, segnatamente con la denuncia di UI EN e con i contenuti delle intercettazioni ambientali tra IO RI;
concorrevano a consolidare il compendio probatorio anche gli appunti sequestrati in data 10 dicembre 2018 presso l'abitazione del ricorrente, che contenevano tabelle date e importi confermavano la piena attendibilità delle testimonianze contestate (pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione prova di fratture logiche e coerente con le emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.8. Le doglianze rivolte nei confronti della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate. Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del 10 soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, con motivazione che si sottrae ad ogni censura, la Corte d'appello confermava la valutazione del Tribunale, rilevando come le attenuanti atipiche non potessero essere riconosciute in considerazione della durata della condotta e della pervicacia criminale dimostrata dal ricorrente;
veniva rilevato che non era nessun elemento positivo sul quale fondare la concessione dell'invocato beneficio e che, anzi deponevano in senso contrario i precedenti vantati, la protrazione delle condotte per un rilevante periodo di tempo e la consistenza delle somme oggetto dei rapporti illeciti. 1.9. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le censure rivolte nei confronti della definizione del trattamento sanzionatorio. Il collegio riafferma che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. In coerenza con tali indicazioni, la Corte di appello rilevava che la sanzione individuata dal primo giudice fosse equa in considerazione della gravità del fatto, della sua protrazione temporale, della intensità del dolo, e della gravità delle minacce tracciando un percorso argomentativo rispettoso degli oneri motivazionali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di definizione del trattamento sanzionatorio. 1.10. L'ultimo motivo che contesta la motivazione posta a fondamento della conferma della confisca c.d. "di sproporzione" prevista dall'art. 240-bis cod. pen. è reiterativo, risolvendosi nella riproposizione delle medesime doglianze avanzate con la 11 prima impugnazione, senza il doveroso confronto con la dettagliata motivazione offerta dalla sentenza impugnata sui punti contestati. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507). Nel caso in esame la Corte di appello confermava la legittimità della confisca ritenendo che sussistesse sia il presupposto della sproporzione, che quello della "ragionevolezza temporale", tenuto conto che i beni vincolati avevano fatto ingresso nel patrimonio del ricorrente nel periodo in cui lo stesso era impegnato nell'attività usuraia. Segnatamente, rispetto alla confisca del 50% degli immobili siti in Palermo in via Gervasi (appartamento e negozio), appartenenti alla moglie di IO RI perché in regime di comunione legale il vincolo doveva essere confermato, in quanto tali immobili dovevano comunque intendersi nella piena disponibilità dell'imputato in difetto di ogni prova in ordine all'esercizio di attività lecita da parte della consorte. Infine, la Corte riteneva del tutto ininfluente la documentazione prodotta dalla difesa a sostegno del difetto di sproporzione, non potendosi escludere che le somme che avevano fatto lecitamente ingresso nel patrimonio di RI fossero destinate proprio alla concessione di prestiti usurai, sui quali lucrare ulteriori interessi, e comunque, essendo tali somme incompatibili con l'acquisto degli immobili confiscati (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione contestata non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitatívamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2023 L'estensore Il Presidente