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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/09/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 975/2022 avente ad oggetto: contratto di interest rate swap promossa da:
(C.F. P.I. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
speciale dott. elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Federico Restano e Maria Parte_2
Olympia Pene Vidari, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Matteo Di Pumpo CP_2
e Andreea Ioana Rus, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza di precisazione delle conclusioni del 10.6.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 19 PER PARTE APPELLANTE:
Voglia la Corte Ecc.ma; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dichiarata l'inammissibilità delle domande di nullità (mancanza contratto quadro, violazione della forma scritta e nullità ex art. 30 TUF), formulate da nelle proprie Controparte_1
conclusioni, che, rigettate dal Tribunale, non hanno formato oggetto di appello incidentale, nonché di ulteriori domande di nullità che abbiano l'effetto di ampliare il thema decidendum rispetto al giudizio di primo grado;
nel merito, in via principale: accogliere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino in Parte_1 data 28 marzo 2022, n. 1330/2022 e, per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza:
-respingere tutte le domande formulate da controparte, perché infondate in fatto e in diritto;
-dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire ad la somma di € 797.453,10, versata in esecuzione della Parte_1
sentenza del Tribunale di Torino in data 28 marzo 2022, n. 1330/2022, oltre interessi con decorrenza dal 23 giugno 2022 sino al saldo effettivo;
rigettare l'appello incidentale proposto da in quanto infondato;
Controparte_1
nel merito, in via subordinata:
-nella denegata ipotesi di reiezione dei primi quattro motivi, accogliere il quinto motivo formulato da avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 28 marzo 2022, n. 1330/2022 Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza, dichiarare tenuta e condannare
[...]
a corrispondere gli interessi legali ex art. 2033 cod. civ. con decorrenza dal 10 luglio Parte_1
2008 con riferimento ai pagamenti effettuati in data antecedente e dai singoli pagamenti con riferimento agli addebiti successivi sino al saldo effettivo, ovvero, in via di ulteriore subordine, oltre interessi legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. decorrenti dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
-conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a restituire ad le somme che, per effetto della Parte_1 riforma della sentenza impugnata, risulteranno non dovute ed in eccesso rispetto al pagamento di €
797.453,10, effettuato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino in data 28 marzo 2022, n.
1330/2022, oltre interessi con decorrenza dal 23 giugno 2022 sino al saldo effettivo;
in via istruttoria: istanze formulate nella comparsa conclusionale 7.12.2023 (richiamate all'udienza
10.6.2025).
pagina 2 di 19 Con il favore di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
L'Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita voglia rigettare l'impugnazione proposta da Parte_1
in quanto inammissibile e/o infondata per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e
[...]
risposta in appello (pagine 7-42, paragrafi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10).
In subordine, in caso di accoglimento anche di un solo motivo di gravame proposto dall'appellante, insiste per l'accoglimento delle ulteriori domande di nullità e/o di inadempimento proposte nel giudizio di primo grado, dichiarate assorbite nella sentenza di primo grado e ribadite nella comparsa di costituzione in appello (cfr. pagine 42-53, paragrafi 11, 12, 13 e 14).
In ogni caso, insiste per l'accoglimento dell'appello incidentale per i motivi esposti nell'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato in data 24.01.2020, conveniva in giudizio Controparte_1
chiedendo di dichiarare la nullità o l'annullamento del contratto di interest rate Parte_1
swap denominato “collar premio frazionato” n. 1006230138 stipulato in data 23.6.2010, per vizio di forma scritta ad substantiam, per vizio di causa e per violazione di norme imperative, o in subordine di dichiararne la risoluzione per grave inadempimento della controparte, e di condannare la convenuta alla restituzione di quanto versato in forza dello swap, a titolo di indebito oggettivo ovvero a titolo di risarcimento dei danni, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Parte attrice deduceva che: (ora aveva stipulato CP_3 Parte_3 Controparte_1
con (ora il derivato OTC con Controparte_4 Parte_1 Pt_4 nozionale di riferimento pari a iniziali € 5.490.000,00, con decorrenza dal 30.6.2010 e scadenza al
30.6.2025; il derivato aveva generato perdite a carico della società sempre più rilevanti, con differenziali negativi per la complessiva somma di € 567.971,86, e alla data di stipula presentava costi impliciti pari a € 102.265,29; il contratto era nullo per violazione della forma scritta ad substantiam poiché mancava un contratto quadro per le operazioni in derivati OTC e per assenza dell'ordine validamente impartito da e della conferma scritta di esecuzione da parte della banca;
era altresì CP_1
nullo per mancanza della causa contrattuale, in difetto di un rischio sottostante da coprire, di una effettiva capacità di copertura, e per mancata indicazione del mark to market e dei costi impliciti;
era inoltre nullo per mancata previsione dello ius poenitendi ex art. 30 TUF;
era inefficace per violazione pagina 3 di 19 degli obblighi del mandatario ex art. 1711 c.c.; vi era conflitto di interessi della banca quale consulente dell'attrice e controparte contrattuale allo stesso tempo;
la banca aveva violato gli obblighi di diligenza, professionalità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 21 TUF, nonché gli obblighi informativi, di astensione e di adeguatezza di cui al Reg. n. 16190/2007; aveva agito con dolo ex artt. 1439 e CP_5
1440 c.c. perché la sua condotta era stata finalizzata al conseguimento di un proprio lucro a danno di
, inconsapevolmente tratta in errore;
la stessa si era resa inadempiente ex art. 1453 c.c. perché CP_1
aveva venduto un prodotto con finalità assolutamente differenti rispetto a quelle rappresentate alla società (aliud pro alio); e comunque sussisteva il grave inadempimento ai fini della risoluzione, perché la condotta della namca era inficiata da numerosi profili di illiceità ed illegittimità, con ingiusto danno all'attrice.
costituendosi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per Parte_1
mancanza di prova della catena di passaggi in forza dei quali la stessa potesse essere qualificata successore di European Aeresol Can s.p.a.; nel merito contestava le deduzioni e domande dell'attrice, di cui chiedeva il rigetto, rilevando che: il contratto era stato regolarmente stipulato in data 23.6.2010, previa sottoscrizione dell'accordo quadro, con ordine inoltrato per iscritto e confermato per iscritto dalla Banca;
i derivati c.d. speculativi erano pienamente legittimi, anche sotto il profilo causale, e pertanto l'assenza di funzione di copertura non poteva determinare alcuna invalidità del contratto derivato;
peraltro il derivato aveva funzione di copertura rispetto al leasing con tasso di interesse variabile, sottoscritto da European Aerosol Can s.p.a. nel 2007, come modificato nel 2010, con riferimento al caso di eccessivo rialzo dei tassi Euribor;
l'omessa indicazione del market to market e dei costi impliciti non poteva essere causa di nullità del contratto;
alla società erano stati illustrati tutti gli elementi utili per valutare il contratto e per determinare il mark to market;
la banca aveva costantemente comunicato all'attrice il valore corrente del derivato;
difettavano i presupposti per invocare l'art. 30 comma 6 TUF;
erano infondate le ulteriori censure di controparte;
in ogni caso era decorso il termine di prescrizione ex art. 1442 c.c. in relazione alla domanda di annullamento del contratto;
parte attrice non aveva dimostrato la sussistenza di un nesso causale tra la propria scelta di concludere il derivato e gli asseriti inadempimenti della relativamente alla domanda di CP_6
condanna, non erano stati provati gli importi che la società affermava di avere pagato.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1330/2022 pubblicata il 28.3.2022, rilevava che:
-sussisteva la legittimazione attiva di parte attrice, adeguatamente dimostrata mediante le produzioni documentali e confermata dal fatto che la stessa convenuta stava addebitando i flussi del derivato all'attrice;
pagina 4 di 19 -erano manifestamente infondate le domande di nullità/invalidità (di natura preliminare rispetto all'esame delle caratteristiche strutturali del derivato) formulate (i) per l'asserita assenza del contratto quadro, avendo la banca prodotto il contratto quadro, stipulato contestualmente al derivato, (ii) per difetto di forma, in quanto la convenuta aveva provato l'esistenza dell'ordine telefonico con la relativa conferma scritta, come da clausola contrattuale, (iii) per mancata previsione della possibilità per il cliente di recedere nel caso di offerta fuori sede ex art. 30 TUF, avendo parte attrice sottoscritto il contratto proposto dalla banca in seguito ad una lunga interlocuzione tra le parti e non sussistendo, quindi, l'abuso del c.d. “effetto sorpresa” in danno del cliente;
-erano fondate le censure di nullità per assenza della causa in concreto a fronte della mancata correlazione fra derivato e rischio sottostante e quella per difetto di effettiva capacità di copertura del derivato, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure di nullità formulate (tra cui quella relativa al mark to market) in applicazione del principio processuale della ragione più liquida;
-nel caso di specie la volontà delle parti era manifestamente quella di sottoscrivere uno swap di copertura rispetto ad un rischio sottostante (il rischio di oscillazione dei tassi del leasing immobiliare stipulato tra le parti in data 18.5.2007 e modificato il 6.7.2010) e non erano rilevanti le considerazioni della convenuta circa la liceità dei derivati puramente speculativi;
-dalle risultanze della c.t.u. emergeva l'insussistenza di un rapporto di elevata correlazione tra swap e leasing, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità, poiché il primo CP_5
maturava i flussi a livello trimestrale mentre i canoni di leasing dovevano essere pagati mensilmente, inoltre i rispettivi tassi di riferimento (pur essendo entrambi ancorati all'Euribor a tre mesi) erano oggettivamente diversi sia in punto data di rilevazione (l'Euribor del derivato andava rilevato due giorni prima dell'inizio di ogni periodo di ammortamento, mentre l'Euribor del leasing andava rilevato il giorno stesso della maturazione del periodo di ammortamento), sia soprattutto in punto tasso rilevante (il derivato rilevava semplicemente l'Euribor a tre mesi, mentre il tasso variabile rilevante per il leasing era dato dalla “differenza che il EURIBOR 3 mesi Spot, preso quale tasso di riferimento periodico (TP) del costo del denaro, farà registrare rispetto al EURIBOR 3 mesi Spot rilevato con valuta il 06.07.2010, pari a 0,7900, preso quale tasso di riferimento base (TB) del presente atto”; doveva quindi essere dichiarata la nullità del derivato per insussistenza dell'elevata correlazione con il leasing sottostante richiesta per la sua validità, con immeritevolezza e assenza di causa in concreto;
-ulteriore motivo di nullità era il difetto di alea per mancanza sostanziale del rischio oggetto di copertura;
il derivato oggetto di causa aveva sostanzialmente la funzione di sterilizzare il rischio di oscillazione dei tassi nel caso in cui il tasso variabile pattuito avesse superato il 4,40%; in sede contrattuale la banca non aveva offerto alcuna documentazione in punto prospettive dei tassi per tutto pagina 5 di 19 l'arco temporale di durata del derivato (15 anni) e sulla base della c.t.u. (svolta affidandosi alle previsioni dei principali operatori di mercato, BCE ed Eurirs) si evinceva che secondo una prospettiva ex ante, il superamento teorico del tasso di interesse massimo del 4,40% non sarebbe mai avvenuto
(sulla base dei tassi Eurirs) o sarebbe avvenuto solo verso la fine del periodo contrattuale laddove i valori di riferimenti sarebbero stati di importo trascurabile (sulla base di tassi BCE); pertanto il derivato era stato strutturato con caratteristiche tali da determinare con elevatissime probabilità ingenti perdite in danno del cliente, il quale a seconda dei modelli utilizzati, o non avrebbe mai avuto alcun beneficio dal derivato, oppure lo avrebbe avuto per importi modestissimi, in alcun modo comparabili con il vantaggio goduto dalla banca;
-l'accoglimento della domanda principale di nullità del contratto di swap per difetto di causa comportava l'assorbimento delle domande subordinate di annullamento per dolo e di risoluzione contrattuale, oltre che delle ulteriori domande di nullità;
-essendo il contratto nullo, i pagamenti effettuati da parte attrice dovevano essere considerati indebiti, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto, nella misura provata da mediante la documentazione prodotta e le valutazioni della c.t.u. di € 599.002,54; CP_1
-non potevano invece essere riconosciuti, in quanto non documentati da parte attrice e contestati dalla convenuta, i pagamenti relativi alle scadenze del 31.12.2012 e 31.12.2013 per complessivi € 27.199,40, né quelli in corso di causa del 31.12.2020, 31.3.2021, 30.6.2021 per € 40.173,64;
-sull'importo erano dovuti gli interessi a decorrere dalla data della domanda, non avendo parte attrice adeguatamente provato la malafede della banca;
in particolare gli interessi erano dovuti dal 10.7.2018, data della prima costituzione in mora documentata;
il saggio doveva essere determinato ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c.; non poteva invece essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Dichiarava conseguentemente la nullità del contratto derivato per difetto di causa in concreto e condannava a restituire a parte attrice la somma di € 599.002,54, oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dal 10.7.2018 con riferimento ai pagamenti effettuati in data antecedente e con decorrenza dal singolo pagamento per gli addebiti avvenuti in data successiva;
poneva a carico della convenuta le spese di c.t.u. e il rimborso dei 2/3 delle spese processuali in favore di controparte, compensando tra le parti 1/3 delle spese.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza Controparte_1
del Tribunale, di cui chiedeva la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 6 di 19 costituendosi, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, Parte_1
chiedendo di confermare sul punto la sentenza impugnata;
in subordine proponeva appello incidentale condizionato per il caso di accoglimento dei motivi di appello principale, riformulando le domande di nullità, annullamento e risoluzione non esaminate in quanto ritenute assorbite dal Tribunale;
proponeva altresì appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza in punto importo oggetto di condanna, per il motivo di seguito illustrato;
formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
II. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata, risultando l'appello sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di sentenza impugnata,
i motivi di doglianza ed il diverso percorso argomentativo prospettato per giungere ad una diversa decisione.
III. L'appello proposto da è articolato in cinque motivi di gravame. Controparte_1
I primi quattro motivi, attinenti alla dichiarazione di nullità del contratto derivato per difetto di causa in concreto, vengono trattati congiuntamente in quanto presentano profili di connessione.
Con il primo motivo – “erroneità della statuizione del Tribunale relativa alla nullità dello swap per insussistenza delle finalità di copertura – L'elevata correlazione tra il Leasing e il Derivato” –
l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto insussistente una elevata correlazione tra il contratto derivato e il contratto di leasing, allegando che: il Tribunale ha equivocato il requisito dell'elevata correlazione, pretendendo un'assoluta identità di tutte le caratteristiche tecnico-finanziarie che non trova riscontro normativo e giurisprudenziale, e si è limitato a rilevare il mero dato formale delle diversità tra i contratti senza verificare se le stesse potessero in concreto inficiare la funzione di copertura (rispetto al rischio di forte aumento del tasso di interesse variabile del leasing, mantenendolo all'interno di un intervallo prefissato tra un livello minimo e uno massimo); nel caso di specie sussiste l'elevata correlazione, tenuto conto della coincidenza dei periodi di durata, dell'importo del nozionale e del capitale mutuato, dell'indicizzazione di entrambi i tassi al tasso variabile Euribor 3 mesi;
le differenze riscontrate nella periodicità del pagamento dei flussi e nella metodologia di rilevazione dei tassi di riferimento, non inficiano la funzione del derivato, consentendo in ogni caso di mantenere l'onerosità del debito derivante dal leasing entro un tasso massimo, ponendo il derivato un cap al variare del medesimo parametro di riferimento del leasing;
l'ammortamento trimestrale, anziché mensile, dell'importo nozionale non ha comportato un disallineamento tale da escludere ogni funzione di copertura;
infatti anche il derivato seguiva un ammortamento amortizing con un graduale aumento del nozionale in ammortamento fino alla scadenza del 30.6.2025, coincidente con quella del leasing,
pagina 7 di 19 sostanzialmente in linea con quello che alla data di stipula del derivato era l'ammortamento del leasing;
riguardo alle date di rilevazione dei tassi, a differenza di quanto affermato dal Tribunale anche nel leasing la rilevazione del tasso avviene trimestralmente, come risulta dall'art. 10 delle condizioni generali, precisamente all'inizio di ciascun trimestre per tutto il trimestre successivo (e per il derivato due giorni prima dell'inizio di ogni trimestre); la differenza di due giorni nella rilevazione del tasso applicabile, in entrambi i contratti, per il trimestre successivo, non si può ritenere che escluda l'elevata correlazione;
identiche considerazioni valgono relativamente alla diversa periodicità di scambio dei flussi, tenuto conto che sia per il leasing che per il derivato i tassi vengono calcolati su base annua (360 giorni) e che la suddivisione dei flussi in rate mensili ovvero trimestrali non può comportare un effettivo disallineamento;
relativamente ai tassi di riferimento, il Tribunale li ha erroneamente ritenuti tassi “oggettivamente diversi”, ma in entrambi i contratti tutto ruota intorno all'Euribor 3 mesi, il quale, oltre a regolare la data di rilevazione e il periodo di applicazione del tasso, è indicato come parametro per la determinazione dei tassi sia nel leasing che nel derivato;
la variazione del tasso Euribor 3 mesi comporta una variazione dei tassi di entrambi i contratti e in caso di rialzo dell'Euribor 3 mesi superiore al 3,80%, l'opzione cap avrebbe consentito di controbilanciare i maggiori oneri del leasing con i flussi ricevuti dalla banca.
Con il secondo motivo – “erroneità della statuizione del Tribunale relativa alla nullità del collar per assenza della finalità di copertura” – l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto che la mancanza di finalità di copertura comporti la nullità del derivato, deducendo che: i derivati speculativi sono legittimi sotto il profilo causale e lo swap è meritevole di tutela sia che le parti abbiano perseguito un fine di copertura sia che abbiano perseguito un fine speculativo;
pertanto dall'asserita assenza di funzione di copertura non può discendere la nullità del derivato, in quanto essa non attiene direttamente alla causa di tale contratto.
Con il terzo motivo – “erroneità della statuizione del Tribunale relativa alla nullità dello swap per difetto di causa in concreto e della ricostruzione della causa del contratto”- l'appellante censura la sentenza con riferimento alla ricostruzione della causa in concreto del contratto derivato, allegando che: il Tribunale ha erroneamente ritenuto, in applicazione dei principi della c.d. causa in concreto, che la determinazione del tasso a carico del cliente possa essere rilevante ai fini della validità del derivato sotto il profilo causale;
ha così elevato ad elementi caratterizzanti della causa aspetti, quale la corretta individuazione dei tassi di riferimento per il calcolo dei differenziali oggetto di scambio, che sono ad essa del tutto estranei;
infatti affermare che lo scambio del rischio è la causa del contratto di swap, svilisce la causa del contratto, facendo assurgere quella che è l'alea normale ad elemento causale della fattispecie;
la causa tipica dello swap è piuttosto costituita dallo scambio di flussi finanziari in base alle pagina 8 di 19 variazioni dei tassi, mentre lo scambio reciproco dei rischi commerciali è elemento esterno al negozio e ne connota la natura tendenzialmente aleatoria;
ed è irrilevante che i tassi di riferimento stabiliti si siano rivelati lontani da quelli di mercato, rientrando ciò nell'alea tipica del contratto.
Con il quarto motivo – “erroneità della statuizione del Tribunale relativa alla nullità dello swap sotto il profilo dell'assenza di rischio in capo ad ”- l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza CP_1
perché, anche aderendo alla teoria della causa in concreto, il contratto non può ritenersi nullo non essendovi totale assenza di aleatorietà; deduce che il Tribunale, una volta accertata l'esistenza di un'alea bilaterale, ancorché sbilanciata, non avrebbe potuto dichiarare la nullità del derivato, ma avrebbe dovuto respingere detta domanda;
le statuizioni della sentenza sono altresì errate “in fatto”, in quanto si fondano su un'arbitraria e frettolosa lettura delle risultanze di causa e della c.t.u.; contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il valore del cap e del floor deve essere considerato al netto dello spread dello 0,60%, in quanto quest'ultimo rappresenta il corrispettivo per l'acquisto delle opzioni cap e floor, da pagarsi in maniera frazionata nel corso della durata del derivato;
e, come accertato dal c.t.u., alla data di stipula del derivato le previsioni disponibili sul mercato erano di notevole crescita dell'Euribor 3 mesi, che sarebbe stato, per la maggior parte della durata del derivato
(2017-2025), superiore alla soglia del 4,40%; parimenti corretta è stata la previsione di applicare il floor a partire dal 30.6.2013, al fine di consentire alla società di ottenere un vantaggio sia in termini di fissazione del tasso massimo di copertura, sia al fine di ridurre l'ammontare del premio per l'acquisto dell'opzione cap.
L'appellata rileva l'infondatezza dei motivi richiamando le Controparte_1
argomentazioni della sentenza del Tribunale, svolte in accoglimento delle proprie tesi difensive, con allegazioni che formano parte integrante della motivazione che segue.
I motivi sono infondati.
Appare opportuno premettere che non viene esaminata la domanda di nullità del contratto per mancata indicazione del mark to market, dei costi impliciti e degli scenari probabilistici, formulata da CP_1
in primo grado e ritenuta assorbita (in applicazione del principio della ragione più liquida) nella sentenza impugnata, con decisione non oggetto di appello incidentale ma solo di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
Nel contratto derivato oggetto di causa, la volontà delle parti era manifestamente quella di sottoscrivere uno swap di copertura rispetto ad un rischio sottostante (il rischio del leasing immobiliare a tasso variabile stipulato tra le parti in data 18.5.2007 e modificato il 6.7.2010); sono pertanto irrilevanti le pagina 9 di 19 deduzioni svolte nel secondo motivo di appello circa la liceità dei derivati puramente speculativi;
come rilevato dal c.t.u. l'operazione è stata esplicitamente posta in essere dalla società per ridurre la rischiosità di base della locazione finanziaria;
la validità causale del contratto va valutata alla luce della funzione economico sociale concretamente attribuita al negozio dalle parti, che è una funzione di copertura e non una funzione meramente speculativa.
L'elevata correlazione tra derivato e leasing rileva quindi sotto il profilo causale e di validità del contratto derivato, in quanto essendo la funzione economico sociale perseguita dalle parti quella di coprire il rischio del leasing, l'assenza di elevata correlazione priva il derivato della sua funzione causale.
Come statuito da Cass. civ. 19013/2017, “Nel valutare la meritevolezza degli interessi perseguiti con un contratto derivato, il Giudice non può prescindere dalle prescrizioni normative di cui all'art. 21 TUF
(obbligo per l'intermediario di comportarsi con correttezza e diligenza) e all'art. 26, Reg. CONSOB n.
11522/98, nonché, per i contratti derivati con funzione di copertura, alla verifica dell'effettivo rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob con la Determinazione del 26 febbraio 1999, n. 99013791”; in tale determinazione sono indicate le seguenti caratteristiche che deve avere un derivato per CP_5 essere di copertura: l'operazione sia esplicitamente posta in essere per ridurre la rischiosità di base;
vi sia un'elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso interesse, tipologia etc.) dell'oggetto della copertura ed il derivato utilizzato a questo fine.
Sono prive di fondamento le censure alla sentenza svolte nel primo motivo;
la c.t.u., i cui rilievi non sono specificamente contestati, ha infatti evidenziato che “non vi è un'elevata correlazione riguardo le seguenti caratteristiche:
- l'ammortamento del derivato è trimestrale mentre l'ammortamento del leasing è mensile;
- lo scambio dei flussi sul derivato è trimestrale mentre il pagamento del canone del leasing è mensile;
- la data di rilevazione del tasso variabile sul derivato, cioè l'Euribor 3 mesi, è effettuata due giorni prima l'inizio di ogni periodo, mentre per il leasing è la “…differenza che il EURIBOR 3 mesi Spot, preso quale tasso di riferimento periodico (TP) del costo del denaro, farà registrare rispetto al
EURIBOR 3 mesi Spot rilevato con valuta il 06.07.201 O, pari a 0,7900, preso quale tasso di riferimento base (TB) del presente atto…”.
Ha in particolare spiegato che:
-“per quanto riguarda le scadenze dello scambio dei flussi ed il pagamento degli interessi: il piano di ammortamento del nozionale prevedeva che le scadenze dello scambio dei flussi fosse stabilito per la fine del trimestre solare, cioè fine Marzo, fine Giugno, fine Settembre e fine Dicembre di ogni anno,
pagina 10 di 19 mentre la scadenza del pagamento del canone sul capitale mutuato era mensile e previsto per il primo giorno di ogni mese”;
-“per quanto riguarda il tasso per la parte (gamba) variabile del contratto derivato rispetto al tasso leasing non è correttamente allineato: infatti la società con l'operazione relativa alla locazione finanziaria paga lo spread del 0,90% più il differenziale del tasso Euribor 3 mesi spot rilevato in data 6
Luglio 2010 pari al 0,79% con il tasso Euribor 3 mesi spot…che determina per il primo periodo di applicazione il tasso del 1,69% nominale annuo…La banca invece, come previsto nel contratto derivato
(Allegato n. 14), pagava al cliente il tasso variabile Euribor 3 mesi rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la scadenza. Pertanto vi è una evidente differenza nella metodologia di rilevazione del tasso
Euribor che ragionevolmente può comportare un disallineamento tra i due risultati…bisogna tenere conto che nello scambio complessivo dei flussi variabili non vi è perfetta simmetria in quanto ovviamente la banca non “rimborsa” lo spread sul leasing…Da ciò si può concludere che il tasso variabile riconosciuto dalla banca al cliente riguardo il contratto derivato non è correttamente allineato con il tasso che la European Aerosol Can S.p.A. pagava sulla locazione finanziaria sia per la differente metodologia di rilevazione sia perché non includeva una componente importante del tasso finale”;
-“per quanto riguarda la gamba fissa del derivato lo scrivente ricorda che il derivato aveva l'opzione collar e che la società si era impegnata a pagare trimestralmente:
- per il periodo dal 30 Giugno 2010 al 28 Giugno 2013 il tasso dello 0,60% + Euribor 3 mesi ed il tasso massimo del 4,40%;
- per il periodo dal 28 Giugno 2013 al 30 Giugno 2025 il tasso minimo dell'1,85% e il tasso massimo del 4,40%”;
…è chiaro che il costo del derivato si somma allo spread pagato sull'operazione di leasing…In sintesi,
l'operazione finanziaria nel suo complesso costa al cliente, fino al 28 Giugno 2013, la somma dello
0,90% sul leasing più lo spread dello 0,60% + Euribor 3 mesi (con l'avvertenza che in assenza di floor il tasso totale potrebbe assumere valori inferiori all'1,50%) ed il tasso massimo del 5,30%, mentre per il periodo successivo costa il tasso minimo del 2,75% fino al massimo del 5,30%.
Al costo complessivo dell'operazione finanziaria va inoltre sommata algebricamente una variabile… data dal differenziale della diversa modalità di calcolo del tasso Euribor”.
Contrariamente a quanto allegato dall'appellante, il Tribunale non ha preteso un'assoluta identità di tutte le caratteristiche tecnico-finanziarie dei due contratti;
ha invece correttamente accertato, sulla base delle risultanze della c.t.u. e del disallineamento evidenziato, l'assenza di elevata correlazione
(malgrado la correlazione in punto nozionale e in punto durata dei due contratti), in considerazione del fatto che il derivato maturava i flussi a livello trimestrale mentre i canoni di leasing dovevano essere pagina 11 di 19 pagati mensilmente, con significativo e potenzialmente rilevante disaccoppiamento fra i rispettivi flussi;
e che i tassi erano oggettivamente diversi, sia in punto data di rilevazione, sia in punto tasso rilevante;
infatti, come evidenziato dalla c.t.u., il tasso variabile riconosciuto dalla banca al cliente con il derivato non era “correttamente allineato” con il tasso che la cliente pagava sul leasing “sia per la differente metodologia di rilevazione sia perché non includeva una componente importante del tasso finale”.
Le contrarie considerazioni svolte dall'appellante sono generiche e comunque infondate, in quanto non tengono conto dell'accertamento peritale.
Come rilevato dall'appellata, poiché la funzione perseguita era quella di cautelarsi rispetto al rischio di rialzo del tasso di interesse Euribor 3 mesi pagato sull'indebitamento sottostante, la rilevazione del tasso applicato e la periodicità di scambio sono gli indici maggiormente significativi per dimostrare l'efficacia del derivato a perseguire la funzione di copertura dal rialzo dei tassi di interesse.
Sono altresì infondate le deduzioni svolte dall'appellante nel quarto motivo;
la c.t.u. infatti, in risposta al quesito “se al momento della sottoscrizione del derivato gli scenari probabilistici relativi al futuro andamento dei tassi rilevanti in questo giudizio fossero coerenti con il meccanismo di copertura concordato, ovvero in altre parole se il rischio oggetto di copertura fosse effettivamente esistente
(rectius ritenuto esistente dagli operatori di mercato) al momento della stipulazione del derivato (con valutazione, dunque, ex ante)”, ha rilevato che:
-la banca non ha fornito in sede contrattuale alcuna indicazione circa le prospettive dei tassi nell'arco temporale dei 15 anni in cui il contratto derivato avrebbe esplicato i suoi effetti (così come ha omesso ogni indicazione in punto mark to market e costi impliciti);
-sono stati utilizzati due diversi parametri;
utilizzando il parametro consistente nella curva dei tassi di interesse attesi secondo le previsioni redatte dalla Banca Centrale Europea, si sarebbe verificata una crescita tendenziale e prospettica dei tassi di interesse ad un livello leggermente superiore al tasso massimo del 4,40% solo a partire dalla metà dell'anno 2017; mentre i tassi forward calcolati sulla base dei tassi Eurirs (tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria
Europea e pari alla media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nella UE quotano l'intererst rate swap), non avrebbero mai superato il tasso massimo del 4,40% indicato nel contratto per tutta la durata del contratto derivato;
“in entrambi le analisi non sarebbe avvenuto, oppure sarebbe avvenuto solamente verso la fine del periodo contrattuale, il superamento teorico del tasso di interesse massimo del 4,40%”;
-pertanto “posizionare il tasso massimo del contratto derivato pari al 4,40%... non era corretto in quanto il rischio teorico di aumento dei tassi non era equamente ripartito fra le parti poiché il rischio di pagina 12 di 19 aumento dei tassi oltre tale soglia era sostanzialmente e teoricamente spostato verso la fine del periodo contrattuale, laddove i valori di riferimento (nozionale e debito residuo) sarebbero stati peraltro di importo trascurabile”;
-“il rischio, sulla base delle previsioni della Banca Centrale Europea e del tasso forward, era fortemente squilibrato a favore della banca”; calcolando i flussi teorici che sarebbero stati addebitati/accreditati alla società nel corso della durata del contratto di copertura, risulta che al cliente sarebbero stati complessivamente addebitati differenziali negativi che oscillavano da € 147.038,64 (utilizzando i tassi previsti dalla Banca Centrale Europea) a € 274.035,05 (utilizzando i tassi forward calcolati sulla base dei tassi Eurirs).
Pertanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il derivato era stato strutturato con caratteristiche ex ante tali da determinare, con elevatissime probabilità, ingenti perdite in danno del cliente, il quale, a seconda dei modelli utilizzati, o non avrebbe mai avuto alcun beneficio dal derivato, oppure lo avrebbe avuto per importi modestissimi, in alcun modo comparabili con il vantaggio goduto dalla Banca.
Il contratto di swap, contratto atipico in cui il giudizio di immeritevolezza di cui all'art.1322 c.2 c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, è nullo per difetto di alea, ovvero per sostanziale mancanza del rischio oggetto di copertura;
l'assenza del rischio, o la dimensione minima dello stesso, implica l'assenza della causa del contratto.
Le ulteriori contrarie considerazioni svolte dall'appellante nei motivi terzo e quarto sono generiche e comunque infondate, in quanto non tengono conto delle risultanze della c.t.u. che ha già ampiamente considerato tutte le condizioni del contratto derivato, anche con riferimento alle pattuizioni floor e cap
e alla struttura c.d. amortizing del nozionale del derivato (nel quale il valore nozionale viene ridotto in modo incrementale passando da una riduzione di circa € 60.000 per le prime scadenze a oltre € 120.000 per le ultime scadenze), nonché le diverse osservazioni dei c.t.p., giungendo alle condivisibili conclusioni che sono state illustrate.
Le istanze di prova orale riproposte in appello non vengono ammesse in quanto le circostanze indicate nei capi sono irrilevanti.
Con il quinto motivo - “erroneità della statuizione del Tribunale relativa al riconoscimento degli interessi legali di mora ex art. 1284, quarto comma, cod. civ.”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto gli interessi spettanti sulle somme da restituire, sotto i seguenti profili:
a) erroneo riconoscimento del saggio degli interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., anziché nella misura legale ordinaria, rilevando che la ratio dell'art. 1284 comma 4 c.c. è quella di pagina 13 di 19 scoraggiare l'inadempimento e perseguire un effetto deflattivo del contenzioso, che la norma può trovare applicazione solo con riguardo ad obbligazioni contrattuali, che la stessa non si applica nel caso
(come quello di specie) in cui la restituzione dell'indebito discende dalla nullità del contratto, che in tal caso infatti la restituzione non consegue all'inadempimento di un obbligo pattiziamente assunto né sussiste la ratio di colpire l'inadempienza, e la fonte dell'obbligazione restitutoria non può essere individuata nel contratto (che in forza della retroattività della dichiarazione di nullità non ha mai prodotto effetti nell'ordinamento);
b) erronea decorrenza degli interessi dal 10.7.2018 (data della lettera di costituzione in mora), anziché dalla data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, a fronte dell'univoco dato testuale dell'art. 1284 comma 4 c.c. che àncora la decorrenza degli interessi al
“momento in cui è proposta domanda giudiziale”.
L'appellata rileva l'infondatezza del motivo, dettando l'art. 1284 comma 4 c.c. una regola generale, applicabile a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle di fonte contrattuale, ed essendo generiche e prive di pregio le argomentazioni di parte appellante in ordine alla decorrenza degli interessi;
in subordine chiede che siano riconosciuti gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della lettera di diffida fino alla notificazione dell'atto di citazione e gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di notifica della domanda giudiziale al soddisfo.
Il profilo a) del motivo è infondato.
Il tasso di interesse applicabile è quello di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., così come statuito dalla condivisibile pronuncia Cass. civ. 61/2023, secondo cui:
-la disposizione di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento;
-depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio; la norma è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite;
si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu "deflattiva" del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura pagina 14 di 19 dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre;
-nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato "saggio degli interessi", cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni;
-pertanto “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già
a delimitarne il campo d'applicazione”.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, invocando un precedente orientamento giurisprudenziale, gli interessi al tasso maggiorato sono quindi dovuti anche per le obbligazioni di fonte non contrattuale, quali sono le obbligazioni nascenti da pagamento d'indebito; la clausola di salvezza iniziale contenuta nell'art. 1284 comma 4 c.c., che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura (“Se le parti non ne hanno determinato la misura…”), vale soltanto ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della norma, e non invece a delimitarne il campo d'applicazione alle sole obbligazioni aventi fonte in un atto di autonomia privata, capace di dettare regole ad hoc sul saggio di interessi.
Tale orientamento giurisprudenziale di legittimità, cui questa Corte ha già aderito (cfr., tra le altre, sentenza C.App. Torino sezione prima n.255/2025), è stato recentemente confermato da Cass. civ.
7677/2025, che ha così statuito:
-“il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione”;
-“il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, 4 comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte”; dovendo, per altro verso, accertarsi "se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata";
pagina 15 di 19 -“A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4 co., c.c., qualunque ne sia la relativa fonte”.
Il profilo b) del motivo di appello è fondato.
L'art. 1284 comma 4 c.c. fa esplicito riferimento all'applicazione del saggio degli interessi ivi previsto, solo “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”.
A fronte di tale chiaro e inequivoco dato normativo, gli interessi al tasso maggiorato sono dovuti solo a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, non dalla lettera di messa in mora come ritenuto dal Tribunale.
Nello stesso senso, Cass. civ. 61/2023 ha rilevato, trattando dei differenti campi di applicazione degli artt. 1224 e 1284 comma 4 c.c., che mentre l'art. 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno della mora, anche se anteriore all'inizio del processo, l'art. 1284 comma 4 c.c. riguarda invece solo “il periodo successivo all'inizio del processo”.
Pertanto ai sensi dell'art. 2033 c.c. sono dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla costituzione in mora (10.7.2018) per i pagamenti effettuati in data antecedente, mentre per i pagamenti avvenuti in data successiva gli interessi decorrono dalla data del singolo pagamento;
e, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., sono dovuti gli interessi al tasso maggiorato ivi previsto dal
24.1.2020 (data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
La sentenza di primo grado viene conseguentemente riformata sul punto.
Alla riforma della sentenza consegue il diritto dell'appellante alla restituzione della maggior somma versata alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado (€ 797.453,10, doc. E), rispetto a quanto risulta dovuto con la presente pronuncia;
con gli interessi legali dalla data del pagamento
23.6.2022 al saldo.
IV. A fronte del rigetto dei motivi di appello principale relativi alla dichiarazione di nullità del contratto di swap, non viene esaminato l'appello incidentale condizionato, proposto dall'appellata per il solo caso di accoglimento di detti motivi di appello principale (attenendo a ulteriori profili di nullità, oltre che all'annullabilità e risoluzione, del contratto).
V. L'appellata propone appello incidentale con cui censura la sentenza per “Violazione degli artt. 2033
e 1418 co. II cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. da parte del Tribunale di Torino”, nella parte in cui ha escluso dalla condanna restitutoria i pagamenti relativi alle scadenze del
31.12.2012 e 31.12.2013 per complessivi € 27.199,40 e i pagamenti in corso di causa relativi alle pagina 16 di 19 scadenze del 31.12.2020, 31.3.2021, 30.6.2021 per complessivi € 40.173,64; allega che: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i pagamenti in questione dovessero essere documentati, violando gli artt. 167
e 115 c.p.c.; a fronte della domanda di ripetizione della somma di € 626.837,81, comprensiva della somma di € 27.199,40 per le scadenze 31.12.2012 e 31.12.2013, la banca non ha dedotto o contestato espressamente e tempestivamente alcunché circa il mancato pagamento di tale importo;
la mancata contestazione dei fatti posti da parte attrice a fondamento della domanda, implica che gli stessi devono considerarsi incontroversi e non richiedenti dimostrazione;
anzi, il consulente tecnico della banca ha confermato l'ammontare dei differenziali a debito;
e d'altronde se i flussi non fossero stati pagati, la banca avrebbe proposto domanda riconvenzionale per il pagamento;
parimenti, non necessitava di prova il pagamento dei flussi scaduti in corso di causa per € 40.173,64, conteggiati dal c.t.u., non avendo la banca contestato alcunché in relazione alla quantificazione e all'avvenuto pagamento, né in ordine alla domanda di condanna proposta in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice;
pertanto tali pagamenti devono ritenersi non contestati e la sentenza deve essere riformata sul punto, con condanna della banca alla restituzione di € 67.373,04 oltre interessi.
eccepisce l'infondatezza dell'appello incidentale, evidenziando che il quantum della Parte_1
pretesa restitutoria è stato tempestivamente contestato per mancanza di prova dei pagamenti, così come ritenuto dal Tribunale.
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità della nuova domanda proposta da con la seconda CP_1 comparsa conclusionale nel presente giudizio di appello, di condanna della controparte “alla rifusione di € 91.503,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria, somma corrispondente ai differenziali negativi corrisposti da a successivamente a quelli riconosciuti dalla sentenza di primo grado ivi CP_1 Pt_1
inclusi gli interessi di mora applicati dalla Banca”, nella parte in cui fa riferimento a differenziali ulteriori rispetto a quelli oggetto del motivo di appello;
la domanda è inammissibile in quanto tardivamente proposta solo in sede di atti conclusivi nel giudizio di appello, così come eccepito da
. Parte_1
Si rileva altresì l'inammissibilità (parimenti eccepita) delle nuove produzioni documentali effettuate con la medesima seconda comparsa conclusionale come All. H, all'asserito fine di provare i pagamenti successivi a quelli riconosciuti nella sentenza, trattandosi di documenti inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto prodotti dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie del primo grado di giudizio e solo in sede di atti conclusivi nel giudizio d'appello, senza neppure allegare una giustificazione circa la tardiva produzione.
pagina 17 di 19 L'appello è infondato.
La banca, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha espressamente e tempestivamente contestato il quantum della pretesa restitutoria dell'attrice ed eccepito la mancanza di prova dei pagamenti CP_1 allegati (cfr. comparsa di costituzione: “Con riferimento alle domande di condanna di parte attrice, la ribadisce che sono del tutto contestati gli importi che la Società afferma – ma non prova – di CP_6 aver pagato alla (mentre grava sull'attore il relativo onere)”). CP_6
Analoga contestazione è stata svolta in comparsa conclusionale, a seguito della domanda di condanna formulata da controparte in sede di precisazione delle conclusioni (avvenuta con note scritte) comprensiva dei differenziali con scadenze in corso di causa, ove la banca (oltre a ribadire quanto già eccepito in comparsa di costituzione) ha aggiunto che “Sotto il profilo del quantum la domanda potrebbe essere accolta per i soli differenziali effettivamente versati e non per quelli oggetto di
“calcolo” da parte del CTU in assenza di prova”.
Non sussiste pertanto la non contestazione rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. e i pagamenti dovevano essere provati da parte attrice , quali fatti posti a fondamento della CP_1
domanda di ripetizione;
ed è pacifico che non ha documentato detti pagamenti, non avendo CP_1
censurato la sentenza nella parte in cui accerta la mancanza di documentazione sul punto (così come peraltro evidenziato dal c.t.u.) e avendo poi prodotto documentazione inammissibile proprio all'asserito fine di fornire tale prova.
Nessun riconoscimento di avvenuto pagamento è stato effettuato dal consulente di parte della banca, che ha fatto riferimento ai differenziali netti a debito della società e non ai pagamenti effettuati.
VI. Tenendo conto complessivamente dell'esito della causa, le spese di lite (tanto del giudizio di primo grado quanto del giudizio di appello) vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3 e poste per la restante quota dei 2/3 a carico di la cui soccombenza è prevalente a seguito della Parte_1
dichiarazione di nullità del contratto derivato e degli obblighi di ripetizione.
Le spese per il presente giudizio di appello vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 520.000,01 a €
1.000.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 5.706,00 per fase di studio, € 3.318,00 per fase introduttiva, € 9.487,00 per fase decisionale, per totali € 18.511,00 per compensi;
la quota dei 2/3 a carico dell'appellante principale è pertanto di € 12.340,67; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Per il giudizio di primo grado rimane ferma la liquidazione già effettuata dal Tribunale.
pagina 18 di 19 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.1330/2022 del Tribunale di Torino pubblicata il 28.3.2022,
-condanna a corrispondere a sulla somma di Parte_1 Controparte_1
€ 599.002,54, gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. con decorrenza dal 10.7.2018 con riferimento ai pagamenti effettuati in data antecedente e dal singolo pagamento per quelli avvenuti in data successiva, fino al 24.1.2020; e gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 24.1.2020 al saldo;
-conferma per il resto la sentenza del Tribunale.
Rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
Dichiara tenuta e condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1
maggior somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado rispetto a quanto risulta dovuto con la presente pronuncia;
con gli interessi legali dal 23.6.2022 al saldo.
Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio d'appello nella misura di 1/3 e condanna
[...]
al pagamento della restante quota dei 2/3 delle spese processuali a favore di Parte_1 [...]
quota che liquida in € 12.340,67 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese Controparte_1
in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12.9.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 975/2022 avente ad oggetto: contratto di interest rate swap promossa da:
(C.F. P.I. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
speciale dott. elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Federico Restano e Maria Parte_2
Olympia Pene Vidari, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Matteo Di Pumpo CP_2
e Andreea Ioana Rus, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza di precisazione delle conclusioni del 10.6.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 19 PER PARTE APPELLANTE:
Voglia la Corte Ecc.ma; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dichiarata l'inammissibilità delle domande di nullità (mancanza contratto quadro, violazione della forma scritta e nullità ex art. 30 TUF), formulate da nelle proprie Controparte_1
conclusioni, che, rigettate dal Tribunale, non hanno formato oggetto di appello incidentale, nonché di ulteriori domande di nullità che abbiano l'effetto di ampliare il thema decidendum rispetto al giudizio di primo grado;
nel merito, in via principale: accogliere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino in Parte_1 data 28 marzo 2022, n. 1330/2022 e, per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza:
-respingere tutte le domande formulate da controparte, perché infondate in fatto e in diritto;
-dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire ad la somma di € 797.453,10, versata in esecuzione della Parte_1
sentenza del Tribunale di Torino in data 28 marzo 2022, n. 1330/2022, oltre interessi con decorrenza dal 23 giugno 2022 sino al saldo effettivo;
rigettare l'appello incidentale proposto da in quanto infondato;
Controparte_1
nel merito, in via subordinata:
-nella denegata ipotesi di reiezione dei primi quattro motivi, accogliere il quinto motivo formulato da avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 28 marzo 2022, n. 1330/2022 Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza, dichiarare tenuta e condannare
[...]
a corrispondere gli interessi legali ex art. 2033 cod. civ. con decorrenza dal 10 luglio Parte_1
2008 con riferimento ai pagamenti effettuati in data antecedente e dai singoli pagamenti con riferimento agli addebiti successivi sino al saldo effettivo, ovvero, in via di ulteriore subordine, oltre interessi legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. decorrenti dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
-conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a restituire ad le somme che, per effetto della Parte_1 riforma della sentenza impugnata, risulteranno non dovute ed in eccesso rispetto al pagamento di €
797.453,10, effettuato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino in data 28 marzo 2022, n.
1330/2022, oltre interessi con decorrenza dal 23 giugno 2022 sino al saldo effettivo;
in via istruttoria: istanze formulate nella comparsa conclusionale 7.12.2023 (richiamate all'udienza
10.6.2025).
pagina 2 di 19 Con il favore di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
L'Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita voglia rigettare l'impugnazione proposta da Parte_1
in quanto inammissibile e/o infondata per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e
[...]
risposta in appello (pagine 7-42, paragrafi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10).
In subordine, in caso di accoglimento anche di un solo motivo di gravame proposto dall'appellante, insiste per l'accoglimento delle ulteriori domande di nullità e/o di inadempimento proposte nel giudizio di primo grado, dichiarate assorbite nella sentenza di primo grado e ribadite nella comparsa di costituzione in appello (cfr. pagine 42-53, paragrafi 11, 12, 13 e 14).
In ogni caso, insiste per l'accoglimento dell'appello incidentale per i motivi esposti nell'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato in data 24.01.2020, conveniva in giudizio Controparte_1
chiedendo di dichiarare la nullità o l'annullamento del contratto di interest rate Parte_1
swap denominato “collar premio frazionato” n. 1006230138 stipulato in data 23.6.2010, per vizio di forma scritta ad substantiam, per vizio di causa e per violazione di norme imperative, o in subordine di dichiararne la risoluzione per grave inadempimento della controparte, e di condannare la convenuta alla restituzione di quanto versato in forza dello swap, a titolo di indebito oggettivo ovvero a titolo di risarcimento dei danni, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Parte attrice deduceva che: (ora aveva stipulato CP_3 Parte_3 Controparte_1
con (ora il derivato OTC con Controparte_4 Parte_1 Pt_4 nozionale di riferimento pari a iniziali € 5.490.000,00, con decorrenza dal 30.6.2010 e scadenza al
30.6.2025; il derivato aveva generato perdite a carico della società sempre più rilevanti, con differenziali negativi per la complessiva somma di € 567.971,86, e alla data di stipula presentava costi impliciti pari a € 102.265,29; il contratto era nullo per violazione della forma scritta ad substantiam poiché mancava un contratto quadro per le operazioni in derivati OTC e per assenza dell'ordine validamente impartito da e della conferma scritta di esecuzione da parte della banca;
era altresì CP_1
nullo per mancanza della causa contrattuale, in difetto di un rischio sottostante da coprire, di una effettiva capacità di copertura, e per mancata indicazione del mark to market e dei costi impliciti;
era inoltre nullo per mancata previsione dello ius poenitendi ex art. 30 TUF;
era inefficace per violazione pagina 3 di 19 degli obblighi del mandatario ex art. 1711 c.c.; vi era conflitto di interessi della banca quale consulente dell'attrice e controparte contrattuale allo stesso tempo;
la banca aveva violato gli obblighi di diligenza, professionalità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 21 TUF, nonché gli obblighi informativi, di astensione e di adeguatezza di cui al Reg. n. 16190/2007; aveva agito con dolo ex artt. 1439 e CP_5
1440 c.c. perché la sua condotta era stata finalizzata al conseguimento di un proprio lucro a danno di
, inconsapevolmente tratta in errore;
la stessa si era resa inadempiente ex art. 1453 c.c. perché CP_1
aveva venduto un prodotto con finalità assolutamente differenti rispetto a quelle rappresentate alla società (aliud pro alio); e comunque sussisteva il grave inadempimento ai fini della risoluzione, perché la condotta della namca era inficiata da numerosi profili di illiceità ed illegittimità, con ingiusto danno all'attrice.
costituendosi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per Parte_1
mancanza di prova della catena di passaggi in forza dei quali la stessa potesse essere qualificata successore di European Aeresol Can s.p.a.; nel merito contestava le deduzioni e domande dell'attrice, di cui chiedeva il rigetto, rilevando che: il contratto era stato regolarmente stipulato in data 23.6.2010, previa sottoscrizione dell'accordo quadro, con ordine inoltrato per iscritto e confermato per iscritto dalla Banca;
i derivati c.d. speculativi erano pienamente legittimi, anche sotto il profilo causale, e pertanto l'assenza di funzione di copertura non poteva determinare alcuna invalidità del contratto derivato;
peraltro il derivato aveva funzione di copertura rispetto al leasing con tasso di interesse variabile, sottoscritto da European Aerosol Can s.p.a. nel 2007, come modificato nel 2010, con riferimento al caso di eccessivo rialzo dei tassi Euribor;
l'omessa indicazione del market to market e dei costi impliciti non poteva essere causa di nullità del contratto;
alla società erano stati illustrati tutti gli elementi utili per valutare il contratto e per determinare il mark to market;
la banca aveva costantemente comunicato all'attrice il valore corrente del derivato;
difettavano i presupposti per invocare l'art. 30 comma 6 TUF;
erano infondate le ulteriori censure di controparte;
in ogni caso era decorso il termine di prescrizione ex art. 1442 c.c. in relazione alla domanda di annullamento del contratto;
parte attrice non aveva dimostrato la sussistenza di un nesso causale tra la propria scelta di concludere il derivato e gli asseriti inadempimenti della relativamente alla domanda di CP_6
condanna, non erano stati provati gli importi che la società affermava di avere pagato.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1330/2022 pubblicata il 28.3.2022, rilevava che:
-sussisteva la legittimazione attiva di parte attrice, adeguatamente dimostrata mediante le produzioni documentali e confermata dal fatto che la stessa convenuta stava addebitando i flussi del derivato all'attrice;
pagina 4 di 19 -erano manifestamente infondate le domande di nullità/invalidità (di natura preliminare rispetto all'esame delle caratteristiche strutturali del derivato) formulate (i) per l'asserita assenza del contratto quadro, avendo la banca prodotto il contratto quadro, stipulato contestualmente al derivato, (ii) per difetto di forma, in quanto la convenuta aveva provato l'esistenza dell'ordine telefonico con la relativa conferma scritta, come da clausola contrattuale, (iii) per mancata previsione della possibilità per il cliente di recedere nel caso di offerta fuori sede ex art. 30 TUF, avendo parte attrice sottoscritto il contratto proposto dalla banca in seguito ad una lunga interlocuzione tra le parti e non sussistendo, quindi, l'abuso del c.d. “effetto sorpresa” in danno del cliente;
-erano fondate le censure di nullità per assenza della causa in concreto a fronte della mancata correlazione fra derivato e rischio sottostante e quella per difetto di effettiva capacità di copertura del derivato, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure di nullità formulate (tra cui quella relativa al mark to market) in applicazione del principio processuale della ragione più liquida;
-nel caso di specie la volontà delle parti era manifestamente quella di sottoscrivere uno swap di copertura rispetto ad un rischio sottostante (il rischio di oscillazione dei tassi del leasing immobiliare stipulato tra le parti in data 18.5.2007 e modificato il 6.7.2010) e non erano rilevanti le considerazioni della convenuta circa la liceità dei derivati puramente speculativi;
-dalle risultanze della c.t.u. emergeva l'insussistenza di un rapporto di elevata correlazione tra swap e leasing, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità, poiché il primo CP_5
maturava i flussi a livello trimestrale mentre i canoni di leasing dovevano essere pagati mensilmente, inoltre i rispettivi tassi di riferimento (pur essendo entrambi ancorati all'Euribor a tre mesi) erano oggettivamente diversi sia in punto data di rilevazione (l'Euribor del derivato andava rilevato due giorni prima dell'inizio di ogni periodo di ammortamento, mentre l'Euribor del leasing andava rilevato il giorno stesso della maturazione del periodo di ammortamento), sia soprattutto in punto tasso rilevante (il derivato rilevava semplicemente l'Euribor a tre mesi, mentre il tasso variabile rilevante per il leasing era dato dalla “differenza che il EURIBOR 3 mesi Spot, preso quale tasso di riferimento periodico (TP) del costo del denaro, farà registrare rispetto al EURIBOR 3 mesi Spot rilevato con valuta il 06.07.2010, pari a 0,7900, preso quale tasso di riferimento base (TB) del presente atto”; doveva quindi essere dichiarata la nullità del derivato per insussistenza dell'elevata correlazione con il leasing sottostante richiesta per la sua validità, con immeritevolezza e assenza di causa in concreto;
-ulteriore motivo di nullità era il difetto di alea per mancanza sostanziale del rischio oggetto di copertura;
il derivato oggetto di causa aveva sostanzialmente la funzione di sterilizzare il rischio di oscillazione dei tassi nel caso in cui il tasso variabile pattuito avesse superato il 4,40%; in sede contrattuale la banca non aveva offerto alcuna documentazione in punto prospettive dei tassi per tutto pagina 5 di 19 l'arco temporale di durata del derivato (15 anni) e sulla base della c.t.u. (svolta affidandosi alle previsioni dei principali operatori di mercato, BCE ed Eurirs) si evinceva che secondo una prospettiva ex ante, il superamento teorico del tasso di interesse massimo del 4,40% non sarebbe mai avvenuto
(sulla base dei tassi Eurirs) o sarebbe avvenuto solo verso la fine del periodo contrattuale laddove i valori di riferimenti sarebbero stati di importo trascurabile (sulla base di tassi BCE); pertanto il derivato era stato strutturato con caratteristiche tali da determinare con elevatissime probabilità ingenti perdite in danno del cliente, il quale a seconda dei modelli utilizzati, o non avrebbe mai avuto alcun beneficio dal derivato, oppure lo avrebbe avuto per importi modestissimi, in alcun modo comparabili con il vantaggio goduto dalla banca;
-l'accoglimento della domanda principale di nullità del contratto di swap per difetto di causa comportava l'assorbimento delle domande subordinate di annullamento per dolo e di risoluzione contrattuale, oltre che delle ulteriori domande di nullità;
-essendo il contratto nullo, i pagamenti effettuati da parte attrice dovevano essere considerati indebiti, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto, nella misura provata da mediante la documentazione prodotta e le valutazioni della c.t.u. di € 599.002,54; CP_1
-non potevano invece essere riconosciuti, in quanto non documentati da parte attrice e contestati dalla convenuta, i pagamenti relativi alle scadenze del 31.12.2012 e 31.12.2013 per complessivi € 27.199,40, né quelli in corso di causa del 31.12.2020, 31.3.2021, 30.6.2021 per € 40.173,64;
-sull'importo erano dovuti gli interessi a decorrere dalla data della domanda, non avendo parte attrice adeguatamente provato la malafede della banca;
in particolare gli interessi erano dovuti dal 10.7.2018, data della prima costituzione in mora documentata;
il saggio doveva essere determinato ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c.; non poteva invece essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Dichiarava conseguentemente la nullità del contratto derivato per difetto di causa in concreto e condannava a restituire a parte attrice la somma di € 599.002,54, oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dal 10.7.2018 con riferimento ai pagamenti effettuati in data antecedente e con decorrenza dal singolo pagamento per gli addebiti avvenuti in data successiva;
poneva a carico della convenuta le spese di c.t.u. e il rimborso dei 2/3 delle spese processuali in favore di controparte, compensando tra le parti 1/3 delle spese.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza Controparte_1
del Tribunale, di cui chiedeva la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 6 di 19 costituendosi, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, Parte_1
chiedendo di confermare sul punto la sentenza impugnata;
in subordine proponeva appello incidentale condizionato per il caso di accoglimento dei motivi di appello principale, riformulando le domande di nullità, annullamento e risoluzione non esaminate in quanto ritenute assorbite dal Tribunale;
proponeva altresì appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza in punto importo oggetto di condanna, per il motivo di seguito illustrato;
formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
II. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata, risultando l'appello sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di sentenza impugnata,
i motivi di doglianza ed il diverso percorso argomentativo prospettato per giungere ad una diversa decisione.
III. L'appello proposto da è articolato in cinque motivi di gravame. Controparte_1
I primi quattro motivi, attinenti alla dichiarazione di nullità del contratto derivato per difetto di causa in concreto, vengono trattati congiuntamente in quanto presentano profili di connessione.
Con il primo motivo – “erroneità della statuizione del Tribunale relativa alla nullità dello swap per insussistenza delle finalità di copertura – L'elevata correlazione tra il Leasing e il Derivato” –
l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto insussistente una elevata correlazione tra il contratto derivato e il contratto di leasing, allegando che: il Tribunale ha equivocato il requisito dell'elevata correlazione, pretendendo un'assoluta identità di tutte le caratteristiche tecnico-finanziarie che non trova riscontro normativo e giurisprudenziale, e si è limitato a rilevare il mero dato formale delle diversità tra i contratti senza verificare se le stesse potessero in concreto inficiare la funzione di copertura (rispetto al rischio di forte aumento del tasso di interesse variabile del leasing, mantenendolo all'interno di un intervallo prefissato tra un livello minimo e uno massimo); nel caso di specie sussiste l'elevata correlazione, tenuto conto della coincidenza dei periodi di durata, dell'importo del nozionale e del capitale mutuato, dell'indicizzazione di entrambi i tassi al tasso variabile Euribor 3 mesi;
le differenze riscontrate nella periodicità del pagamento dei flussi e nella metodologia di rilevazione dei tassi di riferimento, non inficiano la funzione del derivato, consentendo in ogni caso di mantenere l'onerosità del debito derivante dal leasing entro un tasso massimo, ponendo il derivato un cap al variare del medesimo parametro di riferimento del leasing;
l'ammortamento trimestrale, anziché mensile, dell'importo nozionale non ha comportato un disallineamento tale da escludere ogni funzione di copertura;
infatti anche il derivato seguiva un ammortamento amortizing con un graduale aumento del nozionale in ammortamento fino alla scadenza del 30.6.2025, coincidente con quella del leasing,
pagina 7 di 19 sostanzialmente in linea con quello che alla data di stipula del derivato era l'ammortamento del leasing;
riguardo alle date di rilevazione dei tassi, a differenza di quanto affermato dal Tribunale anche nel leasing la rilevazione del tasso avviene trimestralmente, come risulta dall'art. 10 delle condizioni generali, precisamente all'inizio di ciascun trimestre per tutto il trimestre successivo (e per il derivato due giorni prima dell'inizio di ogni trimestre); la differenza di due giorni nella rilevazione del tasso applicabile, in entrambi i contratti, per il trimestre successivo, non si può ritenere che escluda l'elevata correlazione;
identiche considerazioni valgono relativamente alla diversa periodicità di scambio dei flussi, tenuto conto che sia per il leasing che per il derivato i tassi vengono calcolati su base annua (360 giorni) e che la suddivisione dei flussi in rate mensili ovvero trimestrali non può comportare un effettivo disallineamento;
relativamente ai tassi di riferimento, il Tribunale li ha erroneamente ritenuti tassi “oggettivamente diversi”, ma in entrambi i contratti tutto ruota intorno all'Euribor 3 mesi, il quale, oltre a regolare la data di rilevazione e il periodo di applicazione del tasso, è indicato come parametro per la determinazione dei tassi sia nel leasing che nel derivato;
la variazione del tasso Euribor 3 mesi comporta una variazione dei tassi di entrambi i contratti e in caso di rialzo dell'Euribor 3 mesi superiore al 3,80%, l'opzione cap avrebbe consentito di controbilanciare i maggiori oneri del leasing con i flussi ricevuti dalla banca.
Con il secondo motivo – “erroneità della statuizione del Tribunale relativa alla nullità del collar per assenza della finalità di copertura” – l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto che la mancanza di finalità di copertura comporti la nullità del derivato, deducendo che: i derivati speculativi sono legittimi sotto il profilo causale e lo swap è meritevole di tutela sia che le parti abbiano perseguito un fine di copertura sia che abbiano perseguito un fine speculativo;
pertanto dall'asserita assenza di funzione di copertura non può discendere la nullità del derivato, in quanto essa non attiene direttamente alla causa di tale contratto.
Con il terzo motivo – “erroneità della statuizione del Tribunale relativa alla nullità dello swap per difetto di causa in concreto e della ricostruzione della causa del contratto”- l'appellante censura la sentenza con riferimento alla ricostruzione della causa in concreto del contratto derivato, allegando che: il Tribunale ha erroneamente ritenuto, in applicazione dei principi della c.d. causa in concreto, che la determinazione del tasso a carico del cliente possa essere rilevante ai fini della validità del derivato sotto il profilo causale;
ha così elevato ad elementi caratterizzanti della causa aspetti, quale la corretta individuazione dei tassi di riferimento per il calcolo dei differenziali oggetto di scambio, che sono ad essa del tutto estranei;
infatti affermare che lo scambio del rischio è la causa del contratto di swap, svilisce la causa del contratto, facendo assurgere quella che è l'alea normale ad elemento causale della fattispecie;
la causa tipica dello swap è piuttosto costituita dallo scambio di flussi finanziari in base alle pagina 8 di 19 variazioni dei tassi, mentre lo scambio reciproco dei rischi commerciali è elemento esterno al negozio e ne connota la natura tendenzialmente aleatoria;
ed è irrilevante che i tassi di riferimento stabiliti si siano rivelati lontani da quelli di mercato, rientrando ciò nell'alea tipica del contratto.
Con il quarto motivo – “erroneità della statuizione del Tribunale relativa alla nullità dello swap sotto il profilo dell'assenza di rischio in capo ad ”- l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza CP_1
perché, anche aderendo alla teoria della causa in concreto, il contratto non può ritenersi nullo non essendovi totale assenza di aleatorietà; deduce che il Tribunale, una volta accertata l'esistenza di un'alea bilaterale, ancorché sbilanciata, non avrebbe potuto dichiarare la nullità del derivato, ma avrebbe dovuto respingere detta domanda;
le statuizioni della sentenza sono altresì errate “in fatto”, in quanto si fondano su un'arbitraria e frettolosa lettura delle risultanze di causa e della c.t.u.; contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il valore del cap e del floor deve essere considerato al netto dello spread dello 0,60%, in quanto quest'ultimo rappresenta il corrispettivo per l'acquisto delle opzioni cap e floor, da pagarsi in maniera frazionata nel corso della durata del derivato;
e, come accertato dal c.t.u., alla data di stipula del derivato le previsioni disponibili sul mercato erano di notevole crescita dell'Euribor 3 mesi, che sarebbe stato, per la maggior parte della durata del derivato
(2017-2025), superiore alla soglia del 4,40%; parimenti corretta è stata la previsione di applicare il floor a partire dal 30.6.2013, al fine di consentire alla società di ottenere un vantaggio sia in termini di fissazione del tasso massimo di copertura, sia al fine di ridurre l'ammontare del premio per l'acquisto dell'opzione cap.
L'appellata rileva l'infondatezza dei motivi richiamando le Controparte_1
argomentazioni della sentenza del Tribunale, svolte in accoglimento delle proprie tesi difensive, con allegazioni che formano parte integrante della motivazione che segue.
I motivi sono infondati.
Appare opportuno premettere che non viene esaminata la domanda di nullità del contratto per mancata indicazione del mark to market, dei costi impliciti e degli scenari probabilistici, formulata da CP_1
in primo grado e ritenuta assorbita (in applicazione del principio della ragione più liquida) nella sentenza impugnata, con decisione non oggetto di appello incidentale ma solo di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
Nel contratto derivato oggetto di causa, la volontà delle parti era manifestamente quella di sottoscrivere uno swap di copertura rispetto ad un rischio sottostante (il rischio del leasing immobiliare a tasso variabile stipulato tra le parti in data 18.5.2007 e modificato il 6.7.2010); sono pertanto irrilevanti le pagina 9 di 19 deduzioni svolte nel secondo motivo di appello circa la liceità dei derivati puramente speculativi;
come rilevato dal c.t.u. l'operazione è stata esplicitamente posta in essere dalla società per ridurre la rischiosità di base della locazione finanziaria;
la validità causale del contratto va valutata alla luce della funzione economico sociale concretamente attribuita al negozio dalle parti, che è una funzione di copertura e non una funzione meramente speculativa.
L'elevata correlazione tra derivato e leasing rileva quindi sotto il profilo causale e di validità del contratto derivato, in quanto essendo la funzione economico sociale perseguita dalle parti quella di coprire il rischio del leasing, l'assenza di elevata correlazione priva il derivato della sua funzione causale.
Come statuito da Cass. civ. 19013/2017, “Nel valutare la meritevolezza degli interessi perseguiti con un contratto derivato, il Giudice non può prescindere dalle prescrizioni normative di cui all'art. 21 TUF
(obbligo per l'intermediario di comportarsi con correttezza e diligenza) e all'art. 26, Reg. CONSOB n.
11522/98, nonché, per i contratti derivati con funzione di copertura, alla verifica dell'effettivo rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob con la Determinazione del 26 febbraio 1999, n. 99013791”; in tale determinazione sono indicate le seguenti caratteristiche che deve avere un derivato per CP_5 essere di copertura: l'operazione sia esplicitamente posta in essere per ridurre la rischiosità di base;
vi sia un'elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso interesse, tipologia etc.) dell'oggetto della copertura ed il derivato utilizzato a questo fine.
Sono prive di fondamento le censure alla sentenza svolte nel primo motivo;
la c.t.u., i cui rilievi non sono specificamente contestati, ha infatti evidenziato che “non vi è un'elevata correlazione riguardo le seguenti caratteristiche:
- l'ammortamento del derivato è trimestrale mentre l'ammortamento del leasing è mensile;
- lo scambio dei flussi sul derivato è trimestrale mentre il pagamento del canone del leasing è mensile;
- la data di rilevazione del tasso variabile sul derivato, cioè l'Euribor 3 mesi, è effettuata due giorni prima l'inizio di ogni periodo, mentre per il leasing è la “…differenza che il EURIBOR 3 mesi Spot, preso quale tasso di riferimento periodico (TP) del costo del denaro, farà registrare rispetto al
EURIBOR 3 mesi Spot rilevato con valuta il 06.07.201 O, pari a 0,7900, preso quale tasso di riferimento base (TB) del presente atto…”.
Ha in particolare spiegato che:
-“per quanto riguarda le scadenze dello scambio dei flussi ed il pagamento degli interessi: il piano di ammortamento del nozionale prevedeva che le scadenze dello scambio dei flussi fosse stabilito per la fine del trimestre solare, cioè fine Marzo, fine Giugno, fine Settembre e fine Dicembre di ogni anno,
pagina 10 di 19 mentre la scadenza del pagamento del canone sul capitale mutuato era mensile e previsto per il primo giorno di ogni mese”;
-“per quanto riguarda il tasso per la parte (gamba) variabile del contratto derivato rispetto al tasso leasing non è correttamente allineato: infatti la società con l'operazione relativa alla locazione finanziaria paga lo spread del 0,90% più il differenziale del tasso Euribor 3 mesi spot rilevato in data 6
Luglio 2010 pari al 0,79% con il tasso Euribor 3 mesi spot…che determina per il primo periodo di applicazione il tasso del 1,69% nominale annuo…La banca invece, come previsto nel contratto derivato
(Allegato n. 14), pagava al cliente il tasso variabile Euribor 3 mesi rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la scadenza. Pertanto vi è una evidente differenza nella metodologia di rilevazione del tasso
Euribor che ragionevolmente può comportare un disallineamento tra i due risultati…bisogna tenere conto che nello scambio complessivo dei flussi variabili non vi è perfetta simmetria in quanto ovviamente la banca non “rimborsa” lo spread sul leasing…Da ciò si può concludere che il tasso variabile riconosciuto dalla banca al cliente riguardo il contratto derivato non è correttamente allineato con il tasso che la European Aerosol Can S.p.A. pagava sulla locazione finanziaria sia per la differente metodologia di rilevazione sia perché non includeva una componente importante del tasso finale”;
-“per quanto riguarda la gamba fissa del derivato lo scrivente ricorda che il derivato aveva l'opzione collar e che la società si era impegnata a pagare trimestralmente:
- per il periodo dal 30 Giugno 2010 al 28 Giugno 2013 il tasso dello 0,60% + Euribor 3 mesi ed il tasso massimo del 4,40%;
- per il periodo dal 28 Giugno 2013 al 30 Giugno 2025 il tasso minimo dell'1,85% e il tasso massimo del 4,40%”;
…è chiaro che il costo del derivato si somma allo spread pagato sull'operazione di leasing…In sintesi,
l'operazione finanziaria nel suo complesso costa al cliente, fino al 28 Giugno 2013, la somma dello
0,90% sul leasing più lo spread dello 0,60% + Euribor 3 mesi (con l'avvertenza che in assenza di floor il tasso totale potrebbe assumere valori inferiori all'1,50%) ed il tasso massimo del 5,30%, mentre per il periodo successivo costa il tasso minimo del 2,75% fino al massimo del 5,30%.
Al costo complessivo dell'operazione finanziaria va inoltre sommata algebricamente una variabile… data dal differenziale della diversa modalità di calcolo del tasso Euribor”.
Contrariamente a quanto allegato dall'appellante, il Tribunale non ha preteso un'assoluta identità di tutte le caratteristiche tecnico-finanziarie dei due contratti;
ha invece correttamente accertato, sulla base delle risultanze della c.t.u. e del disallineamento evidenziato, l'assenza di elevata correlazione
(malgrado la correlazione in punto nozionale e in punto durata dei due contratti), in considerazione del fatto che il derivato maturava i flussi a livello trimestrale mentre i canoni di leasing dovevano essere pagina 11 di 19 pagati mensilmente, con significativo e potenzialmente rilevante disaccoppiamento fra i rispettivi flussi;
e che i tassi erano oggettivamente diversi, sia in punto data di rilevazione, sia in punto tasso rilevante;
infatti, come evidenziato dalla c.t.u., il tasso variabile riconosciuto dalla banca al cliente con il derivato non era “correttamente allineato” con il tasso che la cliente pagava sul leasing “sia per la differente metodologia di rilevazione sia perché non includeva una componente importante del tasso finale”.
Le contrarie considerazioni svolte dall'appellante sono generiche e comunque infondate, in quanto non tengono conto dell'accertamento peritale.
Come rilevato dall'appellata, poiché la funzione perseguita era quella di cautelarsi rispetto al rischio di rialzo del tasso di interesse Euribor 3 mesi pagato sull'indebitamento sottostante, la rilevazione del tasso applicato e la periodicità di scambio sono gli indici maggiormente significativi per dimostrare l'efficacia del derivato a perseguire la funzione di copertura dal rialzo dei tassi di interesse.
Sono altresì infondate le deduzioni svolte dall'appellante nel quarto motivo;
la c.t.u. infatti, in risposta al quesito “se al momento della sottoscrizione del derivato gli scenari probabilistici relativi al futuro andamento dei tassi rilevanti in questo giudizio fossero coerenti con il meccanismo di copertura concordato, ovvero in altre parole se il rischio oggetto di copertura fosse effettivamente esistente
(rectius ritenuto esistente dagli operatori di mercato) al momento della stipulazione del derivato (con valutazione, dunque, ex ante)”, ha rilevato che:
-la banca non ha fornito in sede contrattuale alcuna indicazione circa le prospettive dei tassi nell'arco temporale dei 15 anni in cui il contratto derivato avrebbe esplicato i suoi effetti (così come ha omesso ogni indicazione in punto mark to market e costi impliciti);
-sono stati utilizzati due diversi parametri;
utilizzando il parametro consistente nella curva dei tassi di interesse attesi secondo le previsioni redatte dalla Banca Centrale Europea, si sarebbe verificata una crescita tendenziale e prospettica dei tassi di interesse ad un livello leggermente superiore al tasso massimo del 4,40% solo a partire dalla metà dell'anno 2017; mentre i tassi forward calcolati sulla base dei tassi Eurirs (tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria
Europea e pari alla media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nella UE quotano l'intererst rate swap), non avrebbero mai superato il tasso massimo del 4,40% indicato nel contratto per tutta la durata del contratto derivato;
“in entrambi le analisi non sarebbe avvenuto, oppure sarebbe avvenuto solamente verso la fine del periodo contrattuale, il superamento teorico del tasso di interesse massimo del 4,40%”;
-pertanto “posizionare il tasso massimo del contratto derivato pari al 4,40%... non era corretto in quanto il rischio teorico di aumento dei tassi non era equamente ripartito fra le parti poiché il rischio di pagina 12 di 19 aumento dei tassi oltre tale soglia era sostanzialmente e teoricamente spostato verso la fine del periodo contrattuale, laddove i valori di riferimento (nozionale e debito residuo) sarebbero stati peraltro di importo trascurabile”;
-“il rischio, sulla base delle previsioni della Banca Centrale Europea e del tasso forward, era fortemente squilibrato a favore della banca”; calcolando i flussi teorici che sarebbero stati addebitati/accreditati alla società nel corso della durata del contratto di copertura, risulta che al cliente sarebbero stati complessivamente addebitati differenziali negativi che oscillavano da € 147.038,64 (utilizzando i tassi previsti dalla Banca Centrale Europea) a € 274.035,05 (utilizzando i tassi forward calcolati sulla base dei tassi Eurirs).
Pertanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il derivato era stato strutturato con caratteristiche ex ante tali da determinare, con elevatissime probabilità, ingenti perdite in danno del cliente, il quale, a seconda dei modelli utilizzati, o non avrebbe mai avuto alcun beneficio dal derivato, oppure lo avrebbe avuto per importi modestissimi, in alcun modo comparabili con il vantaggio goduto dalla Banca.
Il contratto di swap, contratto atipico in cui il giudizio di immeritevolezza di cui all'art.1322 c.2 c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, è nullo per difetto di alea, ovvero per sostanziale mancanza del rischio oggetto di copertura;
l'assenza del rischio, o la dimensione minima dello stesso, implica l'assenza della causa del contratto.
Le ulteriori contrarie considerazioni svolte dall'appellante nei motivi terzo e quarto sono generiche e comunque infondate, in quanto non tengono conto delle risultanze della c.t.u. che ha già ampiamente considerato tutte le condizioni del contratto derivato, anche con riferimento alle pattuizioni floor e cap
e alla struttura c.d. amortizing del nozionale del derivato (nel quale il valore nozionale viene ridotto in modo incrementale passando da una riduzione di circa € 60.000 per le prime scadenze a oltre € 120.000 per le ultime scadenze), nonché le diverse osservazioni dei c.t.p., giungendo alle condivisibili conclusioni che sono state illustrate.
Le istanze di prova orale riproposte in appello non vengono ammesse in quanto le circostanze indicate nei capi sono irrilevanti.
Con il quinto motivo - “erroneità della statuizione del Tribunale relativa al riconoscimento degli interessi legali di mora ex art. 1284, quarto comma, cod. civ.”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto gli interessi spettanti sulle somme da restituire, sotto i seguenti profili:
a) erroneo riconoscimento del saggio degli interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., anziché nella misura legale ordinaria, rilevando che la ratio dell'art. 1284 comma 4 c.c. è quella di pagina 13 di 19 scoraggiare l'inadempimento e perseguire un effetto deflattivo del contenzioso, che la norma può trovare applicazione solo con riguardo ad obbligazioni contrattuali, che la stessa non si applica nel caso
(come quello di specie) in cui la restituzione dell'indebito discende dalla nullità del contratto, che in tal caso infatti la restituzione non consegue all'inadempimento di un obbligo pattiziamente assunto né sussiste la ratio di colpire l'inadempienza, e la fonte dell'obbligazione restitutoria non può essere individuata nel contratto (che in forza della retroattività della dichiarazione di nullità non ha mai prodotto effetti nell'ordinamento);
b) erronea decorrenza degli interessi dal 10.7.2018 (data della lettera di costituzione in mora), anziché dalla data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, a fronte dell'univoco dato testuale dell'art. 1284 comma 4 c.c. che àncora la decorrenza degli interessi al
“momento in cui è proposta domanda giudiziale”.
L'appellata rileva l'infondatezza del motivo, dettando l'art. 1284 comma 4 c.c. una regola generale, applicabile a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle di fonte contrattuale, ed essendo generiche e prive di pregio le argomentazioni di parte appellante in ordine alla decorrenza degli interessi;
in subordine chiede che siano riconosciuti gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della lettera di diffida fino alla notificazione dell'atto di citazione e gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di notifica della domanda giudiziale al soddisfo.
Il profilo a) del motivo è infondato.
Il tasso di interesse applicabile è quello di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., così come statuito dalla condivisibile pronuncia Cass. civ. 61/2023, secondo cui:
-la disposizione di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento;
-depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio; la norma è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite;
si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu "deflattiva" del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura pagina 14 di 19 dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre;
-nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato "saggio degli interessi", cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni;
-pertanto “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già
a delimitarne il campo d'applicazione”.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, invocando un precedente orientamento giurisprudenziale, gli interessi al tasso maggiorato sono quindi dovuti anche per le obbligazioni di fonte non contrattuale, quali sono le obbligazioni nascenti da pagamento d'indebito; la clausola di salvezza iniziale contenuta nell'art. 1284 comma 4 c.c., che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura (“Se le parti non ne hanno determinato la misura…”), vale soltanto ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della norma, e non invece a delimitarne il campo d'applicazione alle sole obbligazioni aventi fonte in un atto di autonomia privata, capace di dettare regole ad hoc sul saggio di interessi.
Tale orientamento giurisprudenziale di legittimità, cui questa Corte ha già aderito (cfr., tra le altre, sentenza C.App. Torino sezione prima n.255/2025), è stato recentemente confermato da Cass. civ.
7677/2025, che ha così statuito:
-“il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione”;
-“il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, 4 comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte”; dovendo, per altro verso, accertarsi "se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata";
pagina 15 di 19 -“A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4 co., c.c., qualunque ne sia la relativa fonte”.
Il profilo b) del motivo di appello è fondato.
L'art. 1284 comma 4 c.c. fa esplicito riferimento all'applicazione del saggio degli interessi ivi previsto, solo “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”.
A fronte di tale chiaro e inequivoco dato normativo, gli interessi al tasso maggiorato sono dovuti solo a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, non dalla lettera di messa in mora come ritenuto dal Tribunale.
Nello stesso senso, Cass. civ. 61/2023 ha rilevato, trattando dei differenti campi di applicazione degli artt. 1224 e 1284 comma 4 c.c., che mentre l'art. 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno della mora, anche se anteriore all'inizio del processo, l'art. 1284 comma 4 c.c. riguarda invece solo “il periodo successivo all'inizio del processo”.
Pertanto ai sensi dell'art. 2033 c.c. sono dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla costituzione in mora (10.7.2018) per i pagamenti effettuati in data antecedente, mentre per i pagamenti avvenuti in data successiva gli interessi decorrono dalla data del singolo pagamento;
e, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., sono dovuti gli interessi al tasso maggiorato ivi previsto dal
24.1.2020 (data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
La sentenza di primo grado viene conseguentemente riformata sul punto.
Alla riforma della sentenza consegue il diritto dell'appellante alla restituzione della maggior somma versata alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado (€ 797.453,10, doc. E), rispetto a quanto risulta dovuto con la presente pronuncia;
con gli interessi legali dalla data del pagamento
23.6.2022 al saldo.
IV. A fronte del rigetto dei motivi di appello principale relativi alla dichiarazione di nullità del contratto di swap, non viene esaminato l'appello incidentale condizionato, proposto dall'appellata per il solo caso di accoglimento di detti motivi di appello principale (attenendo a ulteriori profili di nullità, oltre che all'annullabilità e risoluzione, del contratto).
V. L'appellata propone appello incidentale con cui censura la sentenza per “Violazione degli artt. 2033
e 1418 co. II cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. da parte del Tribunale di Torino”, nella parte in cui ha escluso dalla condanna restitutoria i pagamenti relativi alle scadenze del
31.12.2012 e 31.12.2013 per complessivi € 27.199,40 e i pagamenti in corso di causa relativi alle pagina 16 di 19 scadenze del 31.12.2020, 31.3.2021, 30.6.2021 per complessivi € 40.173,64; allega che: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i pagamenti in questione dovessero essere documentati, violando gli artt. 167
e 115 c.p.c.; a fronte della domanda di ripetizione della somma di € 626.837,81, comprensiva della somma di € 27.199,40 per le scadenze 31.12.2012 e 31.12.2013, la banca non ha dedotto o contestato espressamente e tempestivamente alcunché circa il mancato pagamento di tale importo;
la mancata contestazione dei fatti posti da parte attrice a fondamento della domanda, implica che gli stessi devono considerarsi incontroversi e non richiedenti dimostrazione;
anzi, il consulente tecnico della banca ha confermato l'ammontare dei differenziali a debito;
e d'altronde se i flussi non fossero stati pagati, la banca avrebbe proposto domanda riconvenzionale per il pagamento;
parimenti, non necessitava di prova il pagamento dei flussi scaduti in corso di causa per € 40.173,64, conteggiati dal c.t.u., non avendo la banca contestato alcunché in relazione alla quantificazione e all'avvenuto pagamento, né in ordine alla domanda di condanna proposta in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice;
pertanto tali pagamenti devono ritenersi non contestati e la sentenza deve essere riformata sul punto, con condanna della banca alla restituzione di € 67.373,04 oltre interessi.
eccepisce l'infondatezza dell'appello incidentale, evidenziando che il quantum della Parte_1
pretesa restitutoria è stato tempestivamente contestato per mancanza di prova dei pagamenti, così come ritenuto dal Tribunale.
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità della nuova domanda proposta da con la seconda CP_1 comparsa conclusionale nel presente giudizio di appello, di condanna della controparte “alla rifusione di € 91.503,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria, somma corrispondente ai differenziali negativi corrisposti da a successivamente a quelli riconosciuti dalla sentenza di primo grado ivi CP_1 Pt_1
inclusi gli interessi di mora applicati dalla Banca”, nella parte in cui fa riferimento a differenziali ulteriori rispetto a quelli oggetto del motivo di appello;
la domanda è inammissibile in quanto tardivamente proposta solo in sede di atti conclusivi nel giudizio di appello, così come eccepito da
. Parte_1
Si rileva altresì l'inammissibilità (parimenti eccepita) delle nuove produzioni documentali effettuate con la medesima seconda comparsa conclusionale come All. H, all'asserito fine di provare i pagamenti successivi a quelli riconosciuti nella sentenza, trattandosi di documenti inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto prodotti dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie del primo grado di giudizio e solo in sede di atti conclusivi nel giudizio d'appello, senza neppure allegare una giustificazione circa la tardiva produzione.
pagina 17 di 19 L'appello è infondato.
La banca, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha espressamente e tempestivamente contestato il quantum della pretesa restitutoria dell'attrice ed eccepito la mancanza di prova dei pagamenti CP_1 allegati (cfr. comparsa di costituzione: “Con riferimento alle domande di condanna di parte attrice, la ribadisce che sono del tutto contestati gli importi che la Società afferma – ma non prova – di CP_6 aver pagato alla (mentre grava sull'attore il relativo onere)”). CP_6
Analoga contestazione è stata svolta in comparsa conclusionale, a seguito della domanda di condanna formulata da controparte in sede di precisazione delle conclusioni (avvenuta con note scritte) comprensiva dei differenziali con scadenze in corso di causa, ove la banca (oltre a ribadire quanto già eccepito in comparsa di costituzione) ha aggiunto che “Sotto il profilo del quantum la domanda potrebbe essere accolta per i soli differenziali effettivamente versati e non per quelli oggetto di
“calcolo” da parte del CTU in assenza di prova”.
Non sussiste pertanto la non contestazione rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. e i pagamenti dovevano essere provati da parte attrice , quali fatti posti a fondamento della CP_1
domanda di ripetizione;
ed è pacifico che non ha documentato detti pagamenti, non avendo CP_1
censurato la sentenza nella parte in cui accerta la mancanza di documentazione sul punto (così come peraltro evidenziato dal c.t.u.) e avendo poi prodotto documentazione inammissibile proprio all'asserito fine di fornire tale prova.
Nessun riconoscimento di avvenuto pagamento è stato effettuato dal consulente di parte della banca, che ha fatto riferimento ai differenziali netti a debito della società e non ai pagamenti effettuati.
VI. Tenendo conto complessivamente dell'esito della causa, le spese di lite (tanto del giudizio di primo grado quanto del giudizio di appello) vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3 e poste per la restante quota dei 2/3 a carico di la cui soccombenza è prevalente a seguito della Parte_1
dichiarazione di nullità del contratto derivato e degli obblighi di ripetizione.
Le spese per il presente giudizio di appello vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 520.000,01 a €
1.000.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 5.706,00 per fase di studio, € 3.318,00 per fase introduttiva, € 9.487,00 per fase decisionale, per totali € 18.511,00 per compensi;
la quota dei 2/3 a carico dell'appellante principale è pertanto di € 12.340,67; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Per il giudizio di primo grado rimane ferma la liquidazione già effettuata dal Tribunale.
pagina 18 di 19 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.1330/2022 del Tribunale di Torino pubblicata il 28.3.2022,
-condanna a corrispondere a sulla somma di Parte_1 Controparte_1
€ 599.002,54, gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. con decorrenza dal 10.7.2018 con riferimento ai pagamenti effettuati in data antecedente e dal singolo pagamento per quelli avvenuti in data successiva, fino al 24.1.2020; e gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 24.1.2020 al saldo;
-conferma per il resto la sentenza del Tribunale.
Rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
Dichiara tenuta e condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1
maggior somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado rispetto a quanto risulta dovuto con la presente pronuncia;
con gli interessi legali dal 23.6.2022 al saldo.
Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio d'appello nella misura di 1/3 e condanna
[...]
al pagamento della restante quota dei 2/3 delle spese processuali a favore di Parte_1 [...]
quota che liquida in € 12.340,67 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese Controparte_1
in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12.9.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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