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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.7863/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 2/7/2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]AR
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Francesca
Cursano
Ricorrente
C O N T R O
in qualità di titolare e legale rappresentante della omonima Controparte_1 impresa individuale, corrente in Lido Conchiglie di Gallipoli (LE), rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Greco
Resistente Oggetto: Rivendicazione crediti di lavoro
FATTO DIRITTO
Con atto depositato il 23/7/2020, il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver lavorato alle dipendenze di presso il Bar denominato “Oasi Bar” in CP_1
Gallipoli dal 17/6/2017 al 25/9/2017, con contratto regolarizzato soltanto per il periodo dal 17/6/2017 al 16/9/2017, con orario previsto come part time al 60%
e con mansioni di barista e cameriere, addetto alla predisposizione di bevande e pietanze semplici e di gelati e rosticceria e alla pulizia del bar e del bancone, nonché con mansioni di addetto ai tavoli, con il compito di prendere le ordinazioni dei clienti e ricevere il pagamento, afferma di aver lavorato tutti i giorni della settimana, da Lunedì a Domenica, dalle 6,30 alle 18,00 senza pausa, di aver lavorato anche nel giorno di Ferragosto, di aver percepito una retribuzione giornaliera di 30 euro corrisposta ogni settimana in contanti da e di aver percepito soltanto per due settimane nel mese di Agosto CP_1 la retribuzione giornaliere di 35 euro e lamenta di non aver ricevuto la retribuzione prevista dal CCNL Turismo Pubblici Esercizi per il personale di VI
Livello, di non aver ricevuto alcun compenso per il lavoro straordinario, né indennità sostitutiva di ferie, festività e r.o.l. non goduti, né tredicesima e quattordicesima mensilità né il Trattamento di Fine Rapporto nella misura spettante.
Parte ricorrente, tanto esposto e lamentato, rappresenta di aver rivendicato invano le differenze retributive dovute con lettera del 29/1/2018 e di aver richiesto in data 19/3/2018 l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro il quale comunicava, all'esito della attività ispettiva, che per il periodo dal 17/9/2017 al
25/9/2017 erano emerse violazioni in materia di orario di lavoro per omessa maggiorazione per straordinario, per superamento dei limiti di orario straordinario e per mancata concessione dei riposi settimanali e chiede:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
A. Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro per cui è causa si è svolto per come dedotto nel presente ricorso e, pertanto, che tra le parti dal 17.06.2017 al
25.09.2017 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, per l'intero periodo sopra indicato, nel 6° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del
Turismo – Pubblici Esercizi. Accertare e dichiarare, altresì, che per tutti i titoli e le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, il ricorrente va creditore nei confronti della ditta convenuta della somma di €.8.294,95 (ottomila duecentonovantaquattro/95) ovvero della somma maggiore o minore che emergerà
a seguito di CTU, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria.
B. Per l'effetto, per tutti i titoli e le causali di cui al presente ricorso, condannare la
IG.ra , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede CP_1 in Frazione di Lido Conchiglie – Gallipoli (LE), Via Delle Sirene, n. 18 - C.F.
– P.IVA al pagamento della somma di C.F._1 P.IVA_1
€.8.294,95 (ottomila duecentonovantaquattro/95) o della somma maggiore o minore che emergerà a seguito di CTU, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione all'effettivo soddisfo nonché alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente.
C. Condannare la predetta convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio “””””.
Si è costituita in giudizio tardivamente alla udienza del CP_1
27/10/2021, con memoria nella quale contesta nel merito il ricorso, di cui chiede la reiezione, affermando che parte ricorrente ha lavorato per il periodo dal
17/6/2017 al 16/9/2017 con contratto a tempo determinato e a tempo parziale
2 al 60%, ha svolto le mansioni di cameriere di VI Livello e non ha effettuato lavoro straordinario perché il restante 40% dell'orario lavorativo veniva coperto “a chiamata” da un'altra dipendente, ; la resistente contesta i Persona_1 conteggi di parte sostenendone la infondatezza.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato soltanto parzialmente e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Va infatti ricordato che la Corte di Cassazione con sentenza n.6332 del
5/5/2001 ha affermato che “in base al principio generale desumibile dall'art.
2697 cod. civ. secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè durata del rapporto lavorativo e livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale
è commisurata – per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”.
Si deve inoltre rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza n.3714 del
16/2/2009 ha chiarito che “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”.
Per quanto concerne poi la indennità per ferie, festività e permessi non goduti, si osserva che la Corte di Cassazione con sentenza n.12311 del 21/8/2003 ha affermato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti
3 l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore
e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica”.
Nella fattispecie è documentato in atti che il rapporto di lavoro è stato instaurato tra le parti in forza di contratto a tempo determinato per il periodo dal
24/6/2017 al 16/9/2017 con assegnazione delle mansioni di “addetto ai tavoli”
e con inquadramento al VI° Livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Minori, con orario di 24 ore settimanali distribuite in quattro ore giornaliere su sei giorni da Lunedì a Domenica, con giorni di riposo Martedì, e con paga oraria di €
7,56, di cui € 4,53 di paga base ed € 3,026 di contingenza (vedasi contratto di lavoro allegato e buste paga allegate al ricorso).
Pertanto, sono pacifici tra le parti e documentati l'esistenza del rapporto lavorativo per il periodo 24/6/2017 – 16/9/2017 e l'inquadramento al 6° Livello
CCNL Pubblici Esercizi Minori (sebbene al ricorso sia stato allegato il CNNL
Pubblici Esercizi).
Sono invece controversi tra le parti l'esistenza del rapporto lavorativo nel periodo
17/6/2017 – 23/6/2017 e nel periodo 17/9/2017 – 25/9/2017, lo svolgimento di ore di lavoro straordinario oltre le ore contrattualmente pattuite e oltre le ore retribuite, il mancato godimento di ferie, r.o.l. permessi e festività e il mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva, nonchè il pagamento degli importi spettanti a titolo di 13° mensilità e 14° mensilità e di Trattamento di
Fine Rapporto.
Tanto premesso, si deve rilevare come parte resistente ammetta nella memoria che il rapporto lavorativo ha avuto inizio in data 17/6/2017 (vedasi foglio 2 della memoria) e come dalla istruttoria non sia invece emersa prova ragionevolmente certa delle allegazioni attoree inerenti lo svolgimento di attività lavorativa in periodo posteriore al 16/9/2017.
Dalla istruttoria neppure è emerso lo svolgimento di ore di lavoro in misura eccedente le ore contrattualmente previste e riportate in busta paga ed è invece emersa prova del mancato godimento di ferie e permessi.
Va, infatti, rilevato che i testi escussi per parte ricorrente hanno dichiarato quanto segue.
La teste ascoltata alla udienza del 16/11/2022 ha dichiarato: S_
“conosco perché abbiamo lavorato insieme alle dipendenze di AR
; io ho lavorato per dal Giugno 2016 a fine Agosto o CP_1 CP_1
4 inizio Settembre dello stesso anno. Ricordo che già lavorava per AR
. Dico meglio, ho lavorato per nell'estate del 2017. CP_1 CP_1 si occupava della sala e quindi di portare le comande ai tavoli, AR molto spesso si occupava anche di sistemare le forniture di acqua e caffè o prodotti alimentari, a volte aiutava me al bancone. Io infatti lavoravo al bancone.
Lavoravamo tutti i giorni, anche se io, più anziana rispetto agli altri lavoratori, riuscivo a prendere un giorno di permesso a Giugno e Luglio, mentre non ricordo che gli altri prendessero permessi, perché io li trovavo sempre al lavoro. Io lavoravo nel turno di mattina, dalle 7,00 alle 16,00. Ho incontrato molto spesso nel turno di mattina, ma quando io andavo via alle ore 16,00, lui AR restava e a volte l'ho trovato al lavoro di mattina anche quando sapevo che aveva fatto il turno di pomeriggio in occasione di eventi particolari organizzati dal Bar. Il
Bar non aveva un giorno di chiusura settimanale, lavoravamo tutti i giorni, da
Lunedì Domenica, potevamo chiedere un giorno di permesso ma difficilmente ci veniva concesso e comunque non venivano concessi permessi nel mese di Agosto.
Non so dire se abbia chiesto permessi o se abbia mai chiesto un AR cambio di turno, ricordo che abbiamo lavorato spesso insieme”, e “non ho cause contro ”. CP_1
La teste ascoltata alla udienza del 17/5/2023, ha Testimone_2 dichiarato: “”””””””” sono la compagna di io ho iniziato a lavorare per AR CP_1
l'11/6/2017 e ha cominciato a lavorare per lei il 18/6/2017. Io
AR avrei dovuto finire di lavorare il 16/9/2017, secondo contratto, ma devo specificare che sono stata in malattia dal 29/9/2017 al 15/9/2017 e poi sono tornata a lavorare fino a metà Ottobre, senza alcuna proroga del contratto che mi era stata promessa, ma non è stata fatta. ha continuato a
AR lavorare per fino a metà Settembre, ma non ricordo con precisione CP_1 fino a quale data. faceva il cameriere, si occupava del servizio ai
AR tavoli, solo sporadicamente stava dietro al bancone. Io e
AR facevamo lo stesso turno, la mattina dalle 7.00 fino alle 18,00, perché avremmo dovuto staccare alle 16,30, ma finivamo non prima delle 17,30 – 18,00 perché
c'erano i frigoriferi da caricare e le operazioni di pulizia da eseguire. Lavoravamo tutti i giorni da Lunedì a Domenica. Che io ricordi nel periodo in AR cui ha lavorato per non ha fruito né di ferie né di permessi. CP_1 [...] non ha avuto alcun compenso per le ferie e i permessi non goduti”, “ho Pt_1 anche io una causa contro per motivi di lavoro e ho chiamato CP_1 [...]
a testimoniare in mio favore”. Pt_1
5 Il teste ascoltato alla udienza dell'11/12/2024, ha dichiarato: “ Testimone_3 conosco perché abbiamo lavorato insieme nell'Oasi Bar a Lido AR
Conchiglie nel 2017; io ho iniziato a lavorare nel periodo di Pasqua nei fine settimana fino a Maggio, poi ho iniziato a lavorare tutti i giorni e ricordo che dopo qualche tempo, a fine Giugno o a metà Luglio, è venuto a lavorare con me
[...]
Abbiamo lavorato insieme fino alla metà di Settembre. Sia io, da Maggio Pt_1 in poi, che quando ha iniziato a lavorare nel Bar, abbiamo AR lavorato tutti i giorni, da Lunedì a Domenica ma non sempre eravamo nello stesso turno. I turni in teoria dovevano andare dalle 7,00 alle 16,00 o dalle 16,00 per le successive quattro ore, in quanto avevamo un contratto part time, ma in realtà lavoravamo più ore del dovuto, perché chi faceva il turno di pomeriggio iniziava a lavorare alle 16,00, ma finiva di lavorare alle 4,00 del mattino successivo, mentre chi faceva il turno di mattina a volte finiva intorno alle 17,30 – 18,00. Io e il sig. non abbiamo fruito di ferie, né di permessi orari”, ha Pt_1 AR cessato di lavorare per l'Oasi Bar qualche giorno prima di me, io sono stato
l'ultimo a terminare di lavorare nel Bar. Io ricordo di aver lavorato fino alla metà di
Settembre”. “né io, né né gli altri dipendenti abbiamo fruito di AR ferie o permessi, tanto posso dire perché anche quando ed io non AR eravamo nello stesso turno, io comunque incontravo al momento AR del cambio turno, quando io andavo via e lui arrivava o viceversa”
Da queste dichiarazioni testimoniali si evince che ha lavorato AR nel Bar di dalla metà di Settembre, in quanto sia la teste CP_1
, sia il teste concordano sul punto, e poi è la stessa resistente Tes_2 Tes_3 che ammette che il rapporto lavorativo è iniziato il 17/6/2017.
Non emerge invece dalle testimonianze prova che il rapporto sia perdurato dopo il 16/9/2017, in quanto la teste ha dichiarato di aver finito di lavorare agli S_ inizi di Settembre e i testi e concordano sulla circostanza che Tes_2 Tes_4 abbia terminato di lavorare per a metà AR CP_1
Settembre.
Si deve pertanto ritenere raggiunta prova ragionevolmente certa dello svolgimento del rapporto lavorativo dal 17/6/2017 al 16/9/2017.
Dalle testimonianze è emersa anche la conferma dell'espletamento delle mansioni di cameriere da parte del ricorrente ( “ si S_ AR occupava della sala e quindi di portare le comande ai tavoli, molto spesso si occupava anche di sistemare le forniture di acqua e caffè o prodotti alimentari, a volte aiutava me al bancone”, : “ faceva il cameriere, si Tes_2 AR occupava del servizio ai tavoli, solo sporadicamente stava dietro al bancone.”), mansioni peraltro incontestate da parte resistente, così come è pacifico tra le
6 parti ed è documento nelle buste paga e nel contratto di lavoro allegato al ricorso che tali mansioni siano state inquadrate nel VI° Livello del CCNL di settore.
In ordine all'espletamento di ore di lavoro straordinario non retribuite si osserva che non risulta raggiunta prova ragionevolmente certa dell'espletamento di ore di lavoro oltre quelle pattuite e retribuite come conteggiate in busta paga.
Infatti, premesso che dalle buste paga allegate al ricorso risulta computata la maggiorazione per turno diurno e che nella busta paga di Agosto risultano conteggiati la maggiorazione per lavoro supplementare e la retribuzione per la festività di Ferragosto non goduta, si deve evidenziare che mentre la teste ha dichiarato che lei e hanno sempre Testimone_2 AR effettuato il turno di mattina dalle 7,00 alle 17,30 – 18,00, gli altri due testi,
e hanno invece dichiarato che non sempre S_ Tes_3 AR lavorava nel turno mattutino.
Infatti la teste ha dichiarato: “Ho incontrato molto spesso S_ AR nel turno di mattina, ma quando io andavo via alle ore 16,00, lui restava e a volte
l'ho trovato al lavoro di mattina anche quando sapevo che aveva fatto il turno di pomeriggio in occasione di eventi particolari organizzati dal Bar” e il teste ha dichiarato: “Sia io, da Maggio in poi, che quando ha Tes_3 AR iniziato a lavorare nel Bar, abbiamo lavorato tutti i giorni, da Lunedì a Domenica ma non sempre eravamo nello stesso turno. I turni in teoria dovevano andare dalle 7,00 alle 16,00 o dalle 16,00 per le successive quattro ore, in quanto avevamo un contratto part time, ma in realtà lavoravamo più ore del dovuto, perché chi faceva il turno di pomeriggio iniziava a lavorare alle 16,00, ma finiva di lavorare alle 4,00 del mattino successivo, mentre chi faceva il turno di mattina a volte finiva intorno alle 17,30 – 18,00”.
Sebbene da queste testimonianze appaia emergere lo svolgimento di ore di lavoro ulteriori rispetto all'orario part time 60% pattuito nel contratto di lavoro, dalle dichiarazioni testimoniali non emerge prova ragionevolmente certa dell''orario lavorativo 6.30 - 18.00 asserito nel punto n.5 a foglio 2 del ricorso, poiché non solo tutti i testi concordano nell'affermare che il lavoro nel turno di mattina iniziava alle ore 7,00 e non alle 6,30, ma dalle dichiarazioni testimoniali di S_
e emerge che a volte ha seguito un turno diverso da Tes_3 AR quello diurno.
Ne consegue che dalle dichiarazioni testimoniali non emerge ragionevolmente provato “ il numero di ore effettivamente svolto” come richiesto dalla giurisprudenza sopra citata.
Dalle dichiarazioni testimoniali emerge, invece, prova ragionevolmente certa del mancato godimento di ferie e permessi, in quanto tutti i testi concordano nel
7 dichiarare che il Bar non era mai chiuso e che non si è mai AR assentato.
Infatti, sul punto la teste ha dichiarato: “Lavoravamo tutti i giorni, anche se S_ io, più anziana rispetto agli altri lavoratori, riuscivo a prendere un giorno di permesso a Giugno e Luglio, mentre non ricordo che gli altri prendessero permessi, perché io li trovavo sempre al lavoro….. Il Bar non aveva un giorno di chiusura settimanale, lavoravamo tutti i giorni, da Lunedì Domenica, potevamo chiedere un giorno di permesso ma difficilmente ci veniva concesso e comunque non venivano concessi permessi nel mese di Agosto. Non so dire se abbia AR chiesto permessi o se abbia mai chiesto un cambio di turno, ricordo che abbiamo lavorato spesso insieme”, la teste ha dichiarato: “Lavoravamo tutti i Tes_2 giorni da Lunedì a Domenica. Che io ricordi nel periodo in cui ha AR lavorato per non ha fruito né di ferie né di permessi” e il teste CP_1 ha dichiarato: ““né io, né né gli altri dipendenti abbiamo Tes_3 AR fruito di ferie o permessi, tanto posso dire perché anche quando AR ed io non eravamo nello stesso turno, io comunque incontravo al AR momento del cambio turno, quando io andavo via e lui arrivava o viceversa”.
Né si può ritenere l'incapacità a testimoniare della teste per Testimone_2 avere introdotto analogo ricorso;
infatti, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. è quello giuridico, personale, concreto e attuale, che comporta la legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa (cfr. Cass. Sez. lavoro, sent. n.
11034 del 12-05-2006).
Si deve pertanto riconoscere il diritto di a percepire la indennità AR per ferie, festività e permessi non goduti.
In ordine alla quantificazione di tale indennità si ritiene di aderire al conteggio elaborato da parte ricorrente, considerato che il medesimo è stato elaborato per il periodo 17/9/2017 – 25/9/2017 laddove nelle buste paga allegate al ricorso è stato considerato il periodo dal 24/6/2017 al 16/9/2017 e quindi un uguale numero di settimane rispetto a quelle computate nel conteggio e considerata, altresì, la genericità della contestazione di controparte.
Si deve pertanto dichiarare e riconoscere il diritto del ricorrente a percepire la somma di € 49,89 per festività, € 324,31 per ferie non godute ed € 196,09 per
8 permessi e festività soppresse non goduti, con conseguente condanna di CP_1
a corrispondere al lavoratore la complessiva somma lorda di € 570,09, oltre
[...] accessori di legge a titolo di indennità ferie, festività e permessi non goduti.
Si deve inoltre rilevare che nei punti 10 e 11 a foglio 2 del ricorso AR afferma di non aver ricevuto i ratei di 13° e 14° mensilità e il Trattamento di Fine
Rapporto e che nel conteggio esposto in ricorso alle voci 13° e 14° mensilità il percepito è pari a zero.
Si deve altresì rilevare che parte resistente nella propria memoria non allega di aver corrisposto somme al lavoratore, ma si limita ad affermare che “né alcuna differenza retributiva ad altro titolo gli spetta”-.
Si deve pertanto riconoscere e dichiarare il diritto di a percepire i AR ratei di 13° e 14° mensilità e il Trattamento di Fine Rapporto.
In ordine alla quantificazione di questi emolumenti, tuttavia, non si ritiene di aderire al conteggio di parte perché formulato sulla base di un orario lavorativo che non ha trovato riscontro nella istruttoria svola nel corso del procedimento, ma si ritiene di aderire invece al computo di tali voci elaborato nelle buste paga allegate al ricorso.
Ne consegue che si deve riconoscere in favore di a percepire i ratei AR di 13° e 14° mensilità riportati nella busta paga di Luglio per € 63,50 lordi per ciascun rateo, nella busta paga di Agosto per € 63,50 lordi per ciascun rateo e nella busta paga di Settembre per € 68,04 lordi per ciascun rateo e il Trattamento di
Fine Rapporto per l'importo lordo di € 182,31 come indicato nella busta paga di
Settembre 2017, con condanna di a corrispondere al lavoratore CP_1
l'importo complessivo di € 390,08, con accessori di legge, a titolo di ratei di 13° e
14° mensilità e l'importo di € 182,31 a titolo di TFR..
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la sussistenza del rapporto lavorativo per il periodo dal 17/6/2017 al 16/9/2017 con mansioni rientranti nel VI° Livello del CCNL Pubblici Esercizi Minori e con orario part time al
60% e deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma lorda CP_1 di € 1.142,48, a titolo di indennità ferie, festività e permessi non goduti, a titolo di
13° e 14° mensilità e a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto sino al soddisfo.
Stante la parziale soccombenza reciproca, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che ha AR lavorato alle dipendenze della convenuta dal 17/6/2017 al 16/9/2017 con
9 mansioni di cameriere rientranti nel VI° Livello CCNL Pubblici Esercizi Minori con orario part time al 60% e, per l'effetto, condanna in CP_1 qualità di titolare e legale rappresentante della omonima impresa individuale, corrente in Lido Conchiglie di Gallipoli (LE), a corrispondere a AR
la somma lorda di € 1.142,48, a titolo di indennità ferie, festività e
[...] permessi non goduti, a titolo di 13° e 14° mensilità e a titolo di Trattamento di
Fine Rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto sino al soddisfo.
Spese compensate.
Lecce, li 2 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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