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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/12/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
CI NI Presidente rel.
OR Di TO UD
RI NI UD
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1244/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale e promossa
D A residente in [...]Parte_1
c.f. C.F._1 avv. BONANNI DAVIDE per procura in atti
- RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...]Controparte_1
c.f. C.F._2 avv. NOVELLI STEFANIA per procura in atti - CONVENUTA -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
1.9.2025 a margine del decreto di fissazione d'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I
precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 27/11/2025 :
“Voglia il Tribunale Ill.mo, DISPORRE l'affidamento condiviso tra i genitori delle minori
nata a [...] il [...] e Persona_1 Parte_2
nata a [...] il [...], DISCIPLINARE il diritto di visita del padre nei
[...] seguenti termini: incontri settimanali di durata inizialmente limitata (2-3 ore) da incrementare progressivamente con la crescita delle bambine, con possibilità di ampliare il diritto di visita previo accordo con la madre;
pernottamento delle minori presso la residenza del padre solo previo accordo con la madre ovvero al raggiungimento di almeno anni 2 di età atteso che le minori hanno sempre vissuto solo con la madre. Vista la tenera età delle bambine disciplinare la frequentazione dei genitori durante le festività
e i periodi di vacanza in modo progressivo e con possibilità che i genitori trovino di volta in volta la modalità più idonea al soddisfacimento delle esigenze delle minori;
DETERMINARE e DISPORRE a carico del ricorrente Sig. a Parte_1 somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, importo da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, DISPORRE che
l'assegno unico erogato dall' sia percepito integralmente e direttamente dalla Sig.ra CP_2
DISPORRE altresì che le spese straordinarie da sostenersi Controparte_1 per le figlie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo il
Protocollo adottato dal Tribunale della Spezia”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver intrattenuto una relazione affettiva, ora Parte_1 conclusa, con , e di aver avuto una figlia, Controparte_1 Persona_1 nata il [...] alla Spezia e riconosciuta da entrambi i genitori, ha chiesto la
[...] regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte convenuta si è costituita non opponendosi alla domanda ma chiedendo
2 l'accoglimento delle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e precisando che le parti hanno avuto un'altra figlia, , nata a [...] Parte_2
l'8/10/2025, ed anch'essa riconosciuta da entrambi i genitori.
All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 18.11.2025 le parti hanno chiesto rinvio per verificare la possibilità di un accordo ed alla successiva udienza in data 27.11.2025, i procuratori delle parti presenti personalmente, autorizzati dal
UD delegato, hanno precisato congiuntamente le conclusioni sulle quali la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
Va premesso che sussiste la giurisdizione del giudice italiano, nonché la competenza territoriale di questo Tribunale e che deve essere applicata la disciplina italiana, in quanto nonostante entrambe le parti abbiano cittadinanza dominicana, entrambi risiedono da tempo alla Spezia, ed entrambe le minori sono nate e vivono stabilmente alla Spezia.
Le condizioni concordate sono conformi a legge, rispondenti all'interesse di entrambe le figlie in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con il genitore non collocatario, tenendo conto della tenerissima età delle stesse, e congrue sotto il profilo economico, raffrontate le rispettive capacità economiche delle parti e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
La natura della causa e l'accordo raggiunto tra le parti giustificano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1244/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale, prendendo atto dell'accordo tra le parti così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso tra i genitori delle minori Persona_1
nata a [...] il [...] e nata a [...]
[...] Parte_2
Spezia il 8/10/2025,
DISCIPLINA il diritto di visita del padre nei seguenti termini: incontri settimanali di durata inizialmente limitata (2-3 ore) da incrementare progressivamente con la crescita delle
3 bambine, con possibilità di ampliare il diritto di visita previo accordo con la madre;
pernottamento delle minori presso la residenza del padre solo previo accordo con la madre ovvero al raggiungimento di almeno anni 2 di età atteso che le minori hanno sempre vissuto solo con la madre. Vista la tenera età delle bambine disciplinare la frequentazione dei genitori durante le festività e i periodi di vacanza in modo progressivo e con possibilità che i genitori trovino di volta in volta la modalità più idonea al soddisfacimento delle esigenze delle minori;
DISPONE a carico del ricorrente Sig. a somma di € 250,00 a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, importo da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
DISPONE che l'assegno unico erogato dall' sia percepito integralmente e CP_2 direttamente dalla Sig.ra Controparte_1
DISPONE altresì che le spese straordinarie da sostenersi per le figlie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo il Protocollo adottato dal
Tribunale della Spezia.
Spese integralmente compensate tra le parti
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 3/12/2025
Il Presidente estensore
CI NI
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