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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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- 1. I dati reddituali non vengono comunicati all’INPS? La reversibilità può essere sospesa e revocataAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 8 gennaio 2026
- 2. Sospensione della reversibilità prodromica alla revoca solo se effettivaAccesso limitatoAlberto Girinelli · https://www.eutekne.info/
- 3. Il Quotidiano del CommercialistaAccesso limitatoAlberto Girinelli · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/12/2025, n. 33054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33054 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 33368-2019 proposto da: ZZ IG, rappresentata e difesa dagli avvocati AMOS ANDREONI, ANDREA SERRETI;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LU LI, IN CO, RG PREDEN;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 158/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/05/2019 R.G.N. 329/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto Reversibilità Comunicazione redditi Sospensione e revoca R.G.N. 33368/2019 Cron. Rep. Ud. 24/06/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 33054 Anno 2025 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: ORIO ATTILIO FRANCO Data pubblicazione: 18/12/2025 2 udito l'avvocato ANDREA SERRETI. FATTI DI CAUSA 1.La Corte d’appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’appello di INPS e respinto l’originaria domanda di ZZ IA volta a conseguire l’annullamento dei provvedimenti di ripetizione di indebito emessi il 4/8/2016 e 24/10/2016 sulle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità del coniuge, nonché ad accertare il diritto a percepirle per l’anno 2014 ed a condannare l’INPS alla restituzione di quanto trattenuto sul trattamento pensionistico a decorrere dal dicembre 2016. Il Tribunale, esaminata la disciplina normativa prevista dal comma 10-bis dell’art.35 del D.L. 207/08 conv. in L.14/09, modificato dall’art.13 co.6 lett.c del D.L.78/10 conv. in L.122/10, secondo la quale i percettori di prestazioni previdenziali collegate al reddito sono tenuti a comunicare i dati reddituali agli enti erogatori conseguendo, in caso di mancata comunicazione, dapprima la sospensione della prestazione nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa e, in un secondo momento, la revoca della prestazione in via definitiva qualora i redditi non siano comunicati entro i successivi 60 giorni dalla sospensione, ha ritenuto che la preliminare sospensione debba essere effettiva, svolgendo solo in tal modo la sua funzione di “sollecitazione ultima” a provvedere alla comunicazione reddituale dovuta, come un primo ammonimento, e che persistendo l’inadempimento ne segua la revoca. Nel caso specifico, l’INPS aveva richiesto alla pensionata in data 1/9/2014, con trasmissione del modulo RED, di comunicare i dati reddituali relativi all’anno 2013 e, con un successivo avviso del 6/10/2015, aveva comunicato di aver disposto la sospensione della prestazione, non 3 essendo state ancora ricevute le notizie richieste, con l’avvertenza che sarebbe stata operativa nel corso dell’anno 2016; quindi, nello stesso avviso l’INPS aveva invitato la pensionata a trasmettere le informazioni richieste entro il 29/2/2016 per evitare la revoca, che sarebbe stata disposta entro 60 giorni successivi alla sospensione, ed infine, con un’altra missiva del 4/8/2016 l’ente previdenziale informava che sarebbe stata disposta la revoca della prestazione per l’anno 2013; in tal modo, si era creato un indebito di Euro 4.344,73 da recuperare a partire dal mese di dicembre 2016 se non fossero state rese le dovute informazioni entro il 14/10/2016. Con l’ultima comunicazione del 24/10/2016, infine, l’istituto avvisava che si sarebbe proceduto alla revoca definitiva della prestazione. In primo grado era stata ritenuta illegittima la disposta revoca con annullamento dell’indebito, essendo mancata una sospensione effettiva della prestazione;
in secondo grado è stato invece ritenuto che, dopo le plurime comunicazioni inoltrate per sollecitare la pensionata all’adempimento, attendendo anche termini superiori a 60 giorni dalla disposta sospensione prima di inoltrare la nuova comunicazione di revoca, la pensionata non poteva non sapere di non aver sanato la propria irregolarità all’ente, né l’aver beneficiato di un trattamento più favorevole aveva creato l’affidamento di una presunta regolarizzazione della sua posizione, dipendente soltanto dall’invio della comunicazione reddituale come sollecitata dall’ente previdenziale. Ritiene la Corte territoriale che le comunicazioni erano state chiare nel sollecitare la pensionata all’adempimento e che la tolleranza dimostrata dall’ente non rendeva illegittima la revoca, essendo irrilevante la circostanza che per l’anno 2013 la ricorrente non aveva superato i limiti di reddito e rilevando 4 invece la natura di indebito speciale che deriva dall’inadempimento sanzionato con la revoca. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione ZZ IA con due motivi, illustrati da successive memorie, a cui resiste INPS con controricorso. 3. All’udienza pubblica del 24 giugno 2025, svolta la relazione del Consigliere relatore, udita la requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso, e sentito il difensore di parte ricorrente, la Corte si è riservata di decidere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce in relazione all’art. 360 co 1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 co.6 d.l. 78/10 conv. in L. 122/10: sostiene che il dies a quo dei 60 giorni per disporre la revoca della prestazione si identifica con l’intervenuta sospensione, elemento necessario e anteriore rispetto alla revoca della prestazione, e che nel caso in esame l’INPS aveva solo preannunciato la sospensione per poi procedere ad una revoca diretta della pensione. Osserva la ricorrente che, per poter svolgere la funzione di sollecitazione al pensionato a trasmettere la comunicazione reddituale, la sospensione deve essere effettiva, non già comunicata;
diversamente opinando non sarebbe necessario alcun ripristino della prestazione sospesa, come previsto nell’ultima parte del comma 10-bis dell’art. 35, per il caso della successiva comunicazione dei redditi presentata entro il termine di 60 giorni, se la prestazione non fosse stata in concreto sospesa. L’impugnata sentenza si scontrerebbe con il dato testuale della norma, che parla di sospensione, non di comunicazione della sospensione, e richiede una sequenza procedurale 5 precisa. La revoca è, dunque, una sanzione prevista non per il superamento dei limiti reddituali ma per l’omessa comunicazione dei redditi;
e, nel caso in esame, la ricorrente nulla aveva dichiarato perché oltre alla pensione minima percepiva un reddito della casa di abitazione di € 207,00, ed alla fine i redditi del 2013 erano stati trasmessi il 2/9/2016: quindi la ricorrente non aveva superato i limiti reddituali per avere diritto alla pensione di reversibilità ed una attestazione in tal senso, seppur tardiva, era stata comunque trasmessa. Ritiene la ricorrente, infine, che soltanto l’effettività della sospensione incide sul bene vita e induce anche il soggetto più sprovveduto al comportamento richiesto;
e nel suo caso, poi, il provvedimento di sospensione non attuato fu comunicato alla pensionata (all’epoca ottantenne) e non al suo Patronato, non potendosi avvedere dell’attendibilità del comportamento richiesto. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., deduce la violazione dell’art. 38 Cost. in combinato disposto con l’art. 13 co.6 d.l. 78/10, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la comunicazione tardiva non valga né a ricostituire la pensione né a sanare l’indebito; considera che il ravvedimento operoso (valido in materia penale e tributaria) qui non avrebbe alcuna incidenza. Rileva quindi che il diritto a pensione costituzionalmente garantito potrebbe essere perso per un’intera annualità anche se in concreto i redditi siano stati inferiori ai limiti di legge;
in tal modo il bisogno previdenziale resta insoddisfatto, laddove ai sensi dell’art. 13 L. 412/91, doveva essere l’INPS ad attivarsi presso gli uffici finanziari per verificare i limiti di reddito. Deduce pertanto la lesione dell’art. 38 Cost., e chiede, in caso di conferma della sentenza di appello, la rimessione alla Corte costituzionale per la non manifesta infondatezza della 6 questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 co.6 L. 122/2010, in violazione dell’art. 38 Cost. 1.1 - Nelle memorie depositate in prossimità di udienza ribadisce che solo la sospensione effettiva può legittimare il decorso dei 60 gg. e la revoca, e che nel caso specifico il trattamento non era indebito, non ricorrendo le condizioni economiche, trattandosi di una prestazione dovuta per incapienza reddituale del soggetto economicamente debole, indigente, avente il diritto a trattenere quanto pagato per errore, come consentito dalla sentenza Corte EDU dell’11/2/21 par.74, e come emerge dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.8 del 2023. 2. Nel controricorso l’INPS insiste per il regolare corso della procedura di legge, trattandosi di pensionato che non aveva comunicato i propri redditi all’Amministrazione Finanziaria, e ciò comportando la ripetizione del trattamento pensionistico;
rileva che la procedura era stata seguita con ampia tolleranza per la pensionata che, da canto suo, aveva percepito la pensione per 5 anni e solo nel 2016 aveva comunicato i redditi del 2013. La procedura della norma era stata seguita, e sulla inidoneità di una comunicazione tardiva del dato reddituale ai fini dell’irripetibilità della erogazione indebita, ritiene inammissibile l’argomentazione svolta richiamando l’art. 13 L.412/91, disposizione non applicabile. 3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta rappresenta di condividere l’interpretazione offerta dal primo giudice, segnalando che “la legge espressamente indica il fatto della sospensione delle prestazioni collegate al reddito e non il provvedimento di sospensione” optando per una interpretazione restrittiva della norma “in ragione degli effetti 7 decadenziali derivanti dalla mancata comunicazione del reddito”. 4. Il ricorso è fondato e va accolto. 5. La pensione di reversibilità è una prestazione collegata al reddito del beneficiario, come si evince dall’art. 1 comma 41 della L.335/1995 che, nel prevedere la cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, rinvia alla allagata tabella F individua percentuali decrescenti di cumulabilità del trattamento di reversibilità in ragione del graduale innalzamento del reddito percepito commisurato al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il comma 8 dell’art. 35 d.l. n.207/2008 conv. in L. n.14/2009, ha previsto che il reddito di riferimento sia quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente. 5.1 - Il sistema normativo prevede che i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito abbiano l'obbligo di dichiarare annualmente all'INPS i propri redditi rilevanti sulle prestazioni erogate, mediante trasmissione del cd. Modello RED, la cui fonte trae origine dalla disciplina delle prestazioni indebite: all’art. 52 L. 88/1989 è previsto che le pensioni a carico dell’AGO possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della pensione, ma nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato (art. 52 co.2). La disposizione è stata autenticamente interpretata dall’art. 8 13 della Legge n. 412/1991 nel senso che la sanatoria prevista dal citato comma 2 dell’art. 52 opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; aggiunge il primo comma dell’art. 13 che “L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. 5.2 - Sul punto, è ulteriormente intervenuto il legislatore con D.L. n.78/2010 (conv. in L. 122/2010) in sede di adozione di misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, introducendo, nel corpo del menzionato art. 35 del d.l. 207/08 sulle prestazioni collegate al reddito, il comma 10-bis, oggetto della presente controversia interpretativa ed applicativa, che così recita “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991 n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si 9 procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.” 6. Il panorama normativo dianzi enunciato consente di individuare, sotto il profilo storico e sistematico, una corretta interpretazione della disposizione che la ricorrente assume essere stata violata. Tra l’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o misura della pensione in godimento, che non siano già conosciuti dall’ente erogatore, e la ripetizione delle somme che l’INPS assume essere indebitamente percepite, come previsto dal primo comma dell’art. 13 L.412/91, si inserisce il procedimento comunicativo di cui all’art. 35 comma 10-bis del D.L. 207/08, introdotto dall’art. 13 comma 6 D.L. 78/2010. L’obbligo di comunicare le situazioni reddituali note al beneficiario del trattamento pensionistico e non conosciute dall’INPS ha fonte legale e la modalità conoscitiva viene attuata con la trasmissione del Mod. RED contenente dati che contribuiscono alla determinazione della percentuale di cumulabilità della pensione di reversibilità (tra i quali, i redditi del coniuge e dei componenti del nucleo familiare, eventuali variazioni della situazione reddituale, e i redditi che non sono integralmente comunicati all’Amministrazione finanziaria -a titolo esemplificativo, interessi bancari o postali o di titoli di Stato, redditi da abitazione principale, arretrati da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, rendite vitalizie a titolo oneroso, TFR, redditi da lavoro dipendente prestato 10 all’estero). La fattispecie dell’art. 35 co.10-bis riguarda, infatti, “chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi alla amministrazione finanziaria, e l’inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all’ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l’anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro della prestazione” (cfr. Cass. sent. n. 3802/2019 par. 4.6). 7. La conseguenza dell’inadempiuto obbligo comunicativo è dunque di tipo sanzionatorio e l’iter procedimentale per addivenire alla revoca del trattamento pensionistico merita un’interpretazione limitata, quanto più aderente al testo normativo, non estensibile a casi non esplicitamente previsti. 8. Orbene, dalla disposizione in esame emergono almeno quattro situazioni conseguenti all’omessa comunicazione preventiva dei dati reddituali percepiti dal pensionato e non integralmente comunicati all’amministrazione finanziaria: l’INPS indica al pensionato come e quando comunicare i dati reddituali -“nei tempi e nelle modalità stabilite”-, ed il pensionato adempie;
oppure, se l’interessato non trasmette i dati richiesti entro il termine e con le modalità stabilite, l’INPS “procede alla sospensione delle prestazioni”; di seguito, se entro i successivi 60 giorni dalla sospensione l’interessato presenta la comunicazione reddituale, l’INPS procede al “ripristino” della prestazione sospesa;
se invece entro tale termine non perviene all’INPS la comunicazione dei redditi percepiti, l’istituto procede alla “revoca definitiva” delle prestazioni collegate al reddito e al “recupero di tutte le somme erogate” a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa. 8.1 - Si osserva che l’iter procedimentale prevede la verifica dell’adempiuto obbligo comunicativo dei dati reddituali, non 11 una valutazione sull’entità del reddito percepito;
è rilevante, ai fini dell’avveramento degli effetti conseguenziali, la prima formalità, nei tempi e con le modalità stabilite dall’INPS, non escluso anche fornendo al pensionato un modello precompilato RED sulla base dei dati già in suo possesso, da confermare o rettificare o variare a cura del pensionato. Si attua in tal modo una modalità di verifica delle situazioni reddituali, come richiesto dal secondo comma dell’art.13 L.412/91, in linea con la finalità di “razionalizzazione degli adempimenti di cui all’art. 13”, come previsto in esordio della prescrizione normativa del comma 10-bis dell’art.35. 8.2 - E l’effetto della mancata comunicazione dei dati reddituali può essere duplice: una sospensione temporanea della prestazione collegata al reddito, oppure la sua revoca. 9. La questione introdotta nella controversia in esame è se la sospensione dell’erogazione della pensione debba essere effettiva o soltanto annunciata, e se il termine legale di sessanta giorni previsto a pena di revoca della prestazione per trasmettere la comunicazione dei dati reddituali, fino a quel momento omessa, decorra dalla effettiva sospensione della prestazione o dalla comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dall’ente. La soluzione volge nel primo senso. 10. La norma, nel prevedere una revoca in via definitiva susseguente alla mancata comunicazione dei dati reddituali entro i sessanta giorni successivi alla sospensione, evidenzia la conclamata maturazione di un effetto revocatorio definitivo della prestazione, che fino a quel momento era stata solo sospesa in via temporanea;
non avrebbe senso disporre una sospensione puramente enunciata o preannunciata se ad essa non faccia seguito la sospensione degli effetti della 12 erogazione della prestazione, e se, per contro, ad essa faccia seguito direttamente la sola revoca;
sarebbe stato sufficiente preannunciare soltanto la revoca, cioè la cessazione definitiva della prestazione per l’anno non coperto dalla comunicazione dei dati reddituali di riferimento. 10.1 - Inoltre, la norma nel disporre che “si procede alla sospensione delle prestazioni” fa chiaro ed esclusivo riferimento all’effetto conseguenziale su un trattamento pensionistico in corso di erogazione, dove le singole prestazioni si susseguono regolarmente a scadenza prefissate ed in modo continuativo. Ed ancora, nel testo normativo non si fa menzione di un provvedimento di sospensione o di una comunicazione della sospensione, non v’è alcun riferimento alla fase formativa della volontà dell’ente di sospendere il trattamento o alla fase trasmissiva della determinazione assunta dall’ente, ma unicamente alla “sospensione”: in particolare, laddove è previsto che si procede alla revoca “qualora entro 60 giorni dalla sospensione” non sia pervenuta la comunicazione reddituale, costituirebbe interpretazione estensiva con effetti sfavorevoli per il pensionato intendere che tale termine decorra dalla “comunicazione della sospensione”. Peraltro, anche la sospensione è a sua volta preceduta da una disposizione dell’ente sui tempi e modalità con cui il pensionato è tenuto ad effettuare le comunicazioni dei propri dati reddituali: il trattamento è sospeso per l’inosservanza comunicativa entro un termine stabilito dall’ente, invece il trattamento è revocato per l’inadempiuta trasmissione della richiesta di comunicazione entro un termine previsto ex lege. 10.2 - Va aggiunto un ulteriore elemento letterale e fattuale contemplato dalla norma, consistente nella previsione del “ripristino della prestazione sospesa” qualora la 13 comunicazione reddituale sia presentata entro il predetto termine di 60 giorni;
trattasi di una conclusione -favorevole- alternativa alla revoca -sfavorevole- per il pensionato al quale era stata sospesa la prestazione: il ripristino riespande l’efficacia del trattamento sospeso, la prestazione sospesa, cioè, torna ad essere erogata “dal mese successivo alla comunicazione”, come previsto nell’ultimo periodo del comma 10-bis. È evidente che il “ripristino della prestazione sospesa” si riferisce alla ripresa erogazione della prestazione pensionistica, in virtù della comunicazione reddituale che, seppur tardivamente resa, è tuttavia validamente impeditiva dell’effetto revocatorio connesso al superamento del termine di 60 giorni dalla sospensione. 11. In definitiva, l’effettiva sospensione temporanea della prestazione, per la sua evidente finalità sollecitatoria o di tangibile ammonimento delle conseguenze a cui il beneficiario della reversibilità va incontro in caso di mancata comunicazione dei dati reddituali, costituisce il prodromico atto dispositivo dell’ente erogatore in vista della revoca definitiva della prestazione medesima e del recupero delle somme erogate nell’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa. 12. L’interpretazione restrittiva dell’effetto decadenziale del diritto alla prestazione si coniuga non solo con il tenore letterale del testo normativo ma anche con la lettura sistematica e finalistica dell’intera disciplina esaminata, su cui l’impugnata sentenza non ha fatto adeguata e completa valutazione. Si consideri, non da ultimo, che l’effettiva sospensione dei ratei pensionistici introdotta dal comma 10- bis è in linea con il passaggio da un sistema di verifica d’ufficio del requisito reddituale con l’assetto normativo basato sull’onere di comunicazione da parte dell’interessato, 14 sicché lo strumento dell’effettiva sospensione favorisce la sollecitazione a comunicare i dati reddituali utili per poter continuare a godere del trattamento di reversibilità. 13. La ricostruzione storica dei fatti compiuta dalla Corte territoriale ha focalizzato l’attenzione sul trattamento favorevole riservato alla beneficiaria della reversibilità, a cui non era stata data attuazione della comunicata sospensione, giungendo, però, in tal modo a confermare una revoca definitiva della prestazione non previamente sospesa e neppure ripristinabile mancando il passaggio intermedio del possibile adempimento entro 60 giorni dalla sospensione della prestazione. La valorizzazione dell’aspetto formale comunicativo della disposta sospensione ha precluso, tuttavia, all’interessata di avvedersi delle conseguenze concrete di un trattamento sospeso, superando la finalità sollecitatoria ad un adempimento che solo la parte privata può rendere, a lei esigibile, e che le viene richiesto ex lege dall’ente, indipendentemente dalla incidenza dell’ammontare reddituale non comunicato ai fini della conferma o variazione della pensione di reversibilità, profilo valutabile in una fase successiva, afferente al quantum prestazionale. 14. In conclusione, all’accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo per la ritenuta rilevanza di una comunicazione tardiva ai fini del ripristino della prestazione sospesa e per la conseguente eventuale insoddisfazione del bisogno previdenziale costituzionalmente tutelato in ragione di un ammontare reddituale non ancora verificabile, segue la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Brescia che, seguendo i principi enunciati, procederà a nuovo esame della controversia, statuendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità. 15
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza del 24 giugno 2025. Il consigliere estensore La Presidente IL FR OR LU IT
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LU LI, IN CO, RG PREDEN;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 158/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/05/2019 R.G.N. 329/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto Reversibilità Comunicazione redditi Sospensione e revoca R.G.N. 33368/2019 Cron. Rep. Ud. 24/06/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 33054 Anno 2025 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: ORIO ATTILIO FRANCO Data pubblicazione: 18/12/2025 2 udito l'avvocato ANDREA SERRETI. FATTI DI CAUSA 1.La Corte d’appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’appello di INPS e respinto l’originaria domanda di ZZ IA volta a conseguire l’annullamento dei provvedimenti di ripetizione di indebito emessi il 4/8/2016 e 24/10/2016 sulle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità del coniuge, nonché ad accertare il diritto a percepirle per l’anno 2014 ed a condannare l’INPS alla restituzione di quanto trattenuto sul trattamento pensionistico a decorrere dal dicembre 2016. Il Tribunale, esaminata la disciplina normativa prevista dal comma 10-bis dell’art.35 del D.L. 207/08 conv. in L.14/09, modificato dall’art.13 co.6 lett.c del D.L.78/10 conv. in L.122/10, secondo la quale i percettori di prestazioni previdenziali collegate al reddito sono tenuti a comunicare i dati reddituali agli enti erogatori conseguendo, in caso di mancata comunicazione, dapprima la sospensione della prestazione nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa e, in un secondo momento, la revoca della prestazione in via definitiva qualora i redditi non siano comunicati entro i successivi 60 giorni dalla sospensione, ha ritenuto che la preliminare sospensione debba essere effettiva, svolgendo solo in tal modo la sua funzione di “sollecitazione ultima” a provvedere alla comunicazione reddituale dovuta, come un primo ammonimento, e che persistendo l’inadempimento ne segua la revoca. Nel caso specifico, l’INPS aveva richiesto alla pensionata in data 1/9/2014, con trasmissione del modulo RED, di comunicare i dati reddituali relativi all’anno 2013 e, con un successivo avviso del 6/10/2015, aveva comunicato di aver disposto la sospensione della prestazione, non 3 essendo state ancora ricevute le notizie richieste, con l’avvertenza che sarebbe stata operativa nel corso dell’anno 2016; quindi, nello stesso avviso l’INPS aveva invitato la pensionata a trasmettere le informazioni richieste entro il 29/2/2016 per evitare la revoca, che sarebbe stata disposta entro 60 giorni successivi alla sospensione, ed infine, con un’altra missiva del 4/8/2016 l’ente previdenziale informava che sarebbe stata disposta la revoca della prestazione per l’anno 2013; in tal modo, si era creato un indebito di Euro 4.344,73 da recuperare a partire dal mese di dicembre 2016 se non fossero state rese le dovute informazioni entro il 14/10/2016. Con l’ultima comunicazione del 24/10/2016, infine, l’istituto avvisava che si sarebbe proceduto alla revoca definitiva della prestazione. In primo grado era stata ritenuta illegittima la disposta revoca con annullamento dell’indebito, essendo mancata una sospensione effettiva della prestazione;
in secondo grado è stato invece ritenuto che, dopo le plurime comunicazioni inoltrate per sollecitare la pensionata all’adempimento, attendendo anche termini superiori a 60 giorni dalla disposta sospensione prima di inoltrare la nuova comunicazione di revoca, la pensionata non poteva non sapere di non aver sanato la propria irregolarità all’ente, né l’aver beneficiato di un trattamento più favorevole aveva creato l’affidamento di una presunta regolarizzazione della sua posizione, dipendente soltanto dall’invio della comunicazione reddituale come sollecitata dall’ente previdenziale. Ritiene la Corte territoriale che le comunicazioni erano state chiare nel sollecitare la pensionata all’adempimento e che la tolleranza dimostrata dall’ente non rendeva illegittima la revoca, essendo irrilevante la circostanza che per l’anno 2013 la ricorrente non aveva superato i limiti di reddito e rilevando 4 invece la natura di indebito speciale che deriva dall’inadempimento sanzionato con la revoca. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione ZZ IA con due motivi, illustrati da successive memorie, a cui resiste INPS con controricorso. 3. All’udienza pubblica del 24 giugno 2025, svolta la relazione del Consigliere relatore, udita la requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso, e sentito il difensore di parte ricorrente, la Corte si è riservata di decidere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce in relazione all’art. 360 co 1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 co.6 d.l. 78/10 conv. in L. 122/10: sostiene che il dies a quo dei 60 giorni per disporre la revoca della prestazione si identifica con l’intervenuta sospensione, elemento necessario e anteriore rispetto alla revoca della prestazione, e che nel caso in esame l’INPS aveva solo preannunciato la sospensione per poi procedere ad una revoca diretta della pensione. Osserva la ricorrente che, per poter svolgere la funzione di sollecitazione al pensionato a trasmettere la comunicazione reddituale, la sospensione deve essere effettiva, non già comunicata;
diversamente opinando non sarebbe necessario alcun ripristino della prestazione sospesa, come previsto nell’ultima parte del comma 10-bis dell’art. 35, per il caso della successiva comunicazione dei redditi presentata entro il termine di 60 giorni, se la prestazione non fosse stata in concreto sospesa. L’impugnata sentenza si scontrerebbe con il dato testuale della norma, che parla di sospensione, non di comunicazione della sospensione, e richiede una sequenza procedurale 5 precisa. La revoca è, dunque, una sanzione prevista non per il superamento dei limiti reddituali ma per l’omessa comunicazione dei redditi;
e, nel caso in esame, la ricorrente nulla aveva dichiarato perché oltre alla pensione minima percepiva un reddito della casa di abitazione di € 207,00, ed alla fine i redditi del 2013 erano stati trasmessi il 2/9/2016: quindi la ricorrente non aveva superato i limiti reddituali per avere diritto alla pensione di reversibilità ed una attestazione in tal senso, seppur tardiva, era stata comunque trasmessa. Ritiene la ricorrente, infine, che soltanto l’effettività della sospensione incide sul bene vita e induce anche il soggetto più sprovveduto al comportamento richiesto;
e nel suo caso, poi, il provvedimento di sospensione non attuato fu comunicato alla pensionata (all’epoca ottantenne) e non al suo Patronato, non potendosi avvedere dell’attendibilità del comportamento richiesto. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., deduce la violazione dell’art. 38 Cost. in combinato disposto con l’art. 13 co.6 d.l. 78/10, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la comunicazione tardiva non valga né a ricostituire la pensione né a sanare l’indebito; considera che il ravvedimento operoso (valido in materia penale e tributaria) qui non avrebbe alcuna incidenza. Rileva quindi che il diritto a pensione costituzionalmente garantito potrebbe essere perso per un’intera annualità anche se in concreto i redditi siano stati inferiori ai limiti di legge;
in tal modo il bisogno previdenziale resta insoddisfatto, laddove ai sensi dell’art. 13 L. 412/91, doveva essere l’INPS ad attivarsi presso gli uffici finanziari per verificare i limiti di reddito. Deduce pertanto la lesione dell’art. 38 Cost., e chiede, in caso di conferma della sentenza di appello, la rimessione alla Corte costituzionale per la non manifesta infondatezza della 6 questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 co.6 L. 122/2010, in violazione dell’art. 38 Cost. 1.1 - Nelle memorie depositate in prossimità di udienza ribadisce che solo la sospensione effettiva può legittimare il decorso dei 60 gg. e la revoca, e che nel caso specifico il trattamento non era indebito, non ricorrendo le condizioni economiche, trattandosi di una prestazione dovuta per incapienza reddituale del soggetto economicamente debole, indigente, avente il diritto a trattenere quanto pagato per errore, come consentito dalla sentenza Corte EDU dell’11/2/21 par.74, e come emerge dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.8 del 2023. 2. Nel controricorso l’INPS insiste per il regolare corso della procedura di legge, trattandosi di pensionato che non aveva comunicato i propri redditi all’Amministrazione Finanziaria, e ciò comportando la ripetizione del trattamento pensionistico;
rileva che la procedura era stata seguita con ampia tolleranza per la pensionata che, da canto suo, aveva percepito la pensione per 5 anni e solo nel 2016 aveva comunicato i redditi del 2013. La procedura della norma era stata seguita, e sulla inidoneità di una comunicazione tardiva del dato reddituale ai fini dell’irripetibilità della erogazione indebita, ritiene inammissibile l’argomentazione svolta richiamando l’art. 13 L.412/91, disposizione non applicabile. 3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta rappresenta di condividere l’interpretazione offerta dal primo giudice, segnalando che “la legge espressamente indica il fatto della sospensione delle prestazioni collegate al reddito e non il provvedimento di sospensione” optando per una interpretazione restrittiva della norma “in ragione degli effetti 7 decadenziali derivanti dalla mancata comunicazione del reddito”. 4. Il ricorso è fondato e va accolto. 5. La pensione di reversibilità è una prestazione collegata al reddito del beneficiario, come si evince dall’art. 1 comma 41 della L.335/1995 che, nel prevedere la cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, rinvia alla allagata tabella F individua percentuali decrescenti di cumulabilità del trattamento di reversibilità in ragione del graduale innalzamento del reddito percepito commisurato al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il comma 8 dell’art. 35 d.l. n.207/2008 conv. in L. n.14/2009, ha previsto che il reddito di riferimento sia quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente. 5.1 - Il sistema normativo prevede che i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito abbiano l'obbligo di dichiarare annualmente all'INPS i propri redditi rilevanti sulle prestazioni erogate, mediante trasmissione del cd. Modello RED, la cui fonte trae origine dalla disciplina delle prestazioni indebite: all’art. 52 L. 88/1989 è previsto che le pensioni a carico dell’AGO possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della pensione, ma nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato (art. 52 co.2). La disposizione è stata autenticamente interpretata dall’art. 8 13 della Legge n. 412/1991 nel senso che la sanatoria prevista dal citato comma 2 dell’art. 52 opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; aggiunge il primo comma dell’art. 13 che “L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. 5.2 - Sul punto, è ulteriormente intervenuto il legislatore con D.L. n.78/2010 (conv. in L. 122/2010) in sede di adozione di misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, introducendo, nel corpo del menzionato art. 35 del d.l. 207/08 sulle prestazioni collegate al reddito, il comma 10-bis, oggetto della presente controversia interpretativa ed applicativa, che così recita “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991 n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si 9 procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.” 6. Il panorama normativo dianzi enunciato consente di individuare, sotto il profilo storico e sistematico, una corretta interpretazione della disposizione che la ricorrente assume essere stata violata. Tra l’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o misura della pensione in godimento, che non siano già conosciuti dall’ente erogatore, e la ripetizione delle somme che l’INPS assume essere indebitamente percepite, come previsto dal primo comma dell’art. 13 L.412/91, si inserisce il procedimento comunicativo di cui all’art. 35 comma 10-bis del D.L. 207/08, introdotto dall’art. 13 comma 6 D.L. 78/2010. L’obbligo di comunicare le situazioni reddituali note al beneficiario del trattamento pensionistico e non conosciute dall’INPS ha fonte legale e la modalità conoscitiva viene attuata con la trasmissione del Mod. RED contenente dati che contribuiscono alla determinazione della percentuale di cumulabilità della pensione di reversibilità (tra i quali, i redditi del coniuge e dei componenti del nucleo familiare, eventuali variazioni della situazione reddituale, e i redditi che non sono integralmente comunicati all’Amministrazione finanziaria -a titolo esemplificativo, interessi bancari o postali o di titoli di Stato, redditi da abitazione principale, arretrati da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, rendite vitalizie a titolo oneroso, TFR, redditi da lavoro dipendente prestato 10 all’estero). La fattispecie dell’art. 35 co.10-bis riguarda, infatti, “chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi alla amministrazione finanziaria, e l’inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all’ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l’anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro della prestazione” (cfr. Cass. sent. n. 3802/2019 par. 4.6). 7. La conseguenza dell’inadempiuto obbligo comunicativo è dunque di tipo sanzionatorio e l’iter procedimentale per addivenire alla revoca del trattamento pensionistico merita un’interpretazione limitata, quanto più aderente al testo normativo, non estensibile a casi non esplicitamente previsti. 8. Orbene, dalla disposizione in esame emergono almeno quattro situazioni conseguenti all’omessa comunicazione preventiva dei dati reddituali percepiti dal pensionato e non integralmente comunicati all’amministrazione finanziaria: l’INPS indica al pensionato come e quando comunicare i dati reddituali -“nei tempi e nelle modalità stabilite”-, ed il pensionato adempie;
oppure, se l’interessato non trasmette i dati richiesti entro il termine e con le modalità stabilite, l’INPS “procede alla sospensione delle prestazioni”; di seguito, se entro i successivi 60 giorni dalla sospensione l’interessato presenta la comunicazione reddituale, l’INPS procede al “ripristino” della prestazione sospesa;
se invece entro tale termine non perviene all’INPS la comunicazione dei redditi percepiti, l’istituto procede alla “revoca definitiva” delle prestazioni collegate al reddito e al “recupero di tutte le somme erogate” a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa. 8.1 - Si osserva che l’iter procedimentale prevede la verifica dell’adempiuto obbligo comunicativo dei dati reddituali, non 11 una valutazione sull’entità del reddito percepito;
è rilevante, ai fini dell’avveramento degli effetti conseguenziali, la prima formalità, nei tempi e con le modalità stabilite dall’INPS, non escluso anche fornendo al pensionato un modello precompilato RED sulla base dei dati già in suo possesso, da confermare o rettificare o variare a cura del pensionato. Si attua in tal modo una modalità di verifica delle situazioni reddituali, come richiesto dal secondo comma dell’art.13 L.412/91, in linea con la finalità di “razionalizzazione degli adempimenti di cui all’art. 13”, come previsto in esordio della prescrizione normativa del comma 10-bis dell’art.35. 8.2 - E l’effetto della mancata comunicazione dei dati reddituali può essere duplice: una sospensione temporanea della prestazione collegata al reddito, oppure la sua revoca. 9. La questione introdotta nella controversia in esame è se la sospensione dell’erogazione della pensione debba essere effettiva o soltanto annunciata, e se il termine legale di sessanta giorni previsto a pena di revoca della prestazione per trasmettere la comunicazione dei dati reddituali, fino a quel momento omessa, decorra dalla effettiva sospensione della prestazione o dalla comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dall’ente. La soluzione volge nel primo senso. 10. La norma, nel prevedere una revoca in via definitiva susseguente alla mancata comunicazione dei dati reddituali entro i sessanta giorni successivi alla sospensione, evidenzia la conclamata maturazione di un effetto revocatorio definitivo della prestazione, che fino a quel momento era stata solo sospesa in via temporanea;
non avrebbe senso disporre una sospensione puramente enunciata o preannunciata se ad essa non faccia seguito la sospensione degli effetti della 12 erogazione della prestazione, e se, per contro, ad essa faccia seguito direttamente la sola revoca;
sarebbe stato sufficiente preannunciare soltanto la revoca, cioè la cessazione definitiva della prestazione per l’anno non coperto dalla comunicazione dei dati reddituali di riferimento. 10.1 - Inoltre, la norma nel disporre che “si procede alla sospensione delle prestazioni” fa chiaro ed esclusivo riferimento all’effetto conseguenziale su un trattamento pensionistico in corso di erogazione, dove le singole prestazioni si susseguono regolarmente a scadenza prefissate ed in modo continuativo. Ed ancora, nel testo normativo non si fa menzione di un provvedimento di sospensione o di una comunicazione della sospensione, non v’è alcun riferimento alla fase formativa della volontà dell’ente di sospendere il trattamento o alla fase trasmissiva della determinazione assunta dall’ente, ma unicamente alla “sospensione”: in particolare, laddove è previsto che si procede alla revoca “qualora entro 60 giorni dalla sospensione” non sia pervenuta la comunicazione reddituale, costituirebbe interpretazione estensiva con effetti sfavorevoli per il pensionato intendere che tale termine decorra dalla “comunicazione della sospensione”. Peraltro, anche la sospensione è a sua volta preceduta da una disposizione dell’ente sui tempi e modalità con cui il pensionato è tenuto ad effettuare le comunicazioni dei propri dati reddituali: il trattamento è sospeso per l’inosservanza comunicativa entro un termine stabilito dall’ente, invece il trattamento è revocato per l’inadempiuta trasmissione della richiesta di comunicazione entro un termine previsto ex lege. 10.2 - Va aggiunto un ulteriore elemento letterale e fattuale contemplato dalla norma, consistente nella previsione del “ripristino della prestazione sospesa” qualora la 13 comunicazione reddituale sia presentata entro il predetto termine di 60 giorni;
trattasi di una conclusione -favorevole- alternativa alla revoca -sfavorevole- per il pensionato al quale era stata sospesa la prestazione: il ripristino riespande l’efficacia del trattamento sospeso, la prestazione sospesa, cioè, torna ad essere erogata “dal mese successivo alla comunicazione”, come previsto nell’ultimo periodo del comma 10-bis. È evidente che il “ripristino della prestazione sospesa” si riferisce alla ripresa erogazione della prestazione pensionistica, in virtù della comunicazione reddituale che, seppur tardivamente resa, è tuttavia validamente impeditiva dell’effetto revocatorio connesso al superamento del termine di 60 giorni dalla sospensione. 11. In definitiva, l’effettiva sospensione temporanea della prestazione, per la sua evidente finalità sollecitatoria o di tangibile ammonimento delle conseguenze a cui il beneficiario della reversibilità va incontro in caso di mancata comunicazione dei dati reddituali, costituisce il prodromico atto dispositivo dell’ente erogatore in vista della revoca definitiva della prestazione medesima e del recupero delle somme erogate nell’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa. 12. L’interpretazione restrittiva dell’effetto decadenziale del diritto alla prestazione si coniuga non solo con il tenore letterale del testo normativo ma anche con la lettura sistematica e finalistica dell’intera disciplina esaminata, su cui l’impugnata sentenza non ha fatto adeguata e completa valutazione. Si consideri, non da ultimo, che l’effettiva sospensione dei ratei pensionistici introdotta dal comma 10- bis è in linea con il passaggio da un sistema di verifica d’ufficio del requisito reddituale con l’assetto normativo basato sull’onere di comunicazione da parte dell’interessato, 14 sicché lo strumento dell’effettiva sospensione favorisce la sollecitazione a comunicare i dati reddituali utili per poter continuare a godere del trattamento di reversibilità. 13. La ricostruzione storica dei fatti compiuta dalla Corte territoriale ha focalizzato l’attenzione sul trattamento favorevole riservato alla beneficiaria della reversibilità, a cui non era stata data attuazione della comunicata sospensione, giungendo, però, in tal modo a confermare una revoca definitiva della prestazione non previamente sospesa e neppure ripristinabile mancando il passaggio intermedio del possibile adempimento entro 60 giorni dalla sospensione della prestazione. La valorizzazione dell’aspetto formale comunicativo della disposta sospensione ha precluso, tuttavia, all’interessata di avvedersi delle conseguenze concrete di un trattamento sospeso, superando la finalità sollecitatoria ad un adempimento che solo la parte privata può rendere, a lei esigibile, e che le viene richiesto ex lege dall’ente, indipendentemente dalla incidenza dell’ammontare reddituale non comunicato ai fini della conferma o variazione della pensione di reversibilità, profilo valutabile in una fase successiva, afferente al quantum prestazionale. 14. In conclusione, all’accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo per la ritenuta rilevanza di una comunicazione tardiva ai fini del ripristino della prestazione sospesa e per la conseguente eventuale insoddisfazione del bisogno previdenziale costituzionalmente tutelato in ragione di un ammontare reddituale non ancora verificabile, segue la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Brescia che, seguendo i principi enunciati, procederà a nuovo esame della controversia, statuendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità. 15
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza del 24 giugno 2025. Il consigliere estensore La Presidente IL FR OR LU IT