Decreto presidenziale 27 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
Decreto presidenziale 2 maggio 2026
Decreto presidenziale 4 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03469/2026REG.PROV.COLL.
N. 03607/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3607 del 2026, proposto da
UL Di TE, IC OS, AD LL, EO VE, FR PO, DR NE, TO TI, AN D'AQ, ER DE PI, TI ES, RA NI, EN CO, UC NO, UC AT, ST OS, VA TR, AN BI, SA IG, rappresentati e difesi dall'avvocato VA TR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pontecorvo, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LM ON, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 491 del 2026, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero dell’interno - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 4 maggio 2026 il Cons. NA QU e uditi per le parti l’avvocato VA TR e l’avvocato dello Stato Edoardo Morena;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Giunge in decisione l’appello proposto dai signori UL Di TE nella qualità di candidato sindaco, IC OS quale presentatore della lista in questione, e dagli altri quali candidati alla carica di consigliere comunale per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 491 del 2026, che ha respinto il loro ricorso per l’annullamento del verbale n. 127 del 25 aprile 2026 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pontecorvo, con il quale è stata disposta la ricusazione della candidatura alla carica di Sindaco del Sig. UL Di TE e della relativa lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale, contraddistinta dal contrassegno: “ Contrassegno circolare, la parte superiore reca la silhouette del centrocittà su fondo blu con scritta la vera alternativa in maiuscolo, bianco su due righe. Al centro il ponte in bianco a tre archi in blu con due bande: verde e rosso su fondo bianco e sotto la scritta DI PRETE in blu su una base rossa con scritta CO in bianco ” per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 del Comune di Pontecorvo e atti connessi.
Deve premettersi che, il 25 aprile 2026 alle ore 10:30, veniva presentata, presso la Segreteria del comune di Pontecorvo, una lista per le elezioni del 24 e 25 maggio, mediante apposito modulo, corredato dagli allegati prescritti, tra i quali il modulo di candidatura del sig. UL Di TE alla carica di Sindaco, i moduli di accettazione della candidatura dei candidati al Consiglio Comunale nonché i certificati elettorali di tutti i candidati, sindaco e consiglieri, oltre che dei presentatori.
Le dichiarazioni di accettazione della candidatura erano sottoscritte da ciascun candidato e redatte su modello conforme a quello ministeriale, recante i dati anagrafici del candidato (parte dichiarativa), la sottoscrizione autografa di ciascun candidato nonché una sezione finale relativa all’autenticazione della sottoscrizione del candidato, in guisa da consentire l’individuazione del soggetto dichiarante (il candidato), della sottoscrizione apposta dal medesimo, nonché dell’intervento del pubblico ufficiale, che ha apposto la propria firma in calce alla sezione destinata all’autenticazione.
La Sottocommissione elettorale, alla quale la lista era stata tempestivamente tramessa, ha disposto, all’unanimità, la « ricusazione della candidatura alla carica di Sindaco di UL di TE (….) e della relativa lista dei candidati a consigliere comunale », ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000, in quanto « la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e quelle di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale non sono corredate da valida autenticazione della firma del candidato; in particolare, nella parte riservata all’autenticazione della firma del candidato l’autenticatore certifica “..che è vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal Sig. IC OS…”, il quale corrisponde al medesimo pubblico ufficiale che ha proceduto all’autenticazione (….); peraltro la data in cui i candidati hanno firmato la dichiarazione di accettazione della candidatura (tranne che per il candidato a sindaco Sig. UL Di TE e per il candidato a consigliere Comunale Sig. AN D’AQ) è anteriore alla data dell’autenticazione », ravvisando, in relazione agli indicati profili, l’incertezza del fatto « essenziale, ai fini della candidatura, che la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di accettazione provenga proprio dalla persona in essa generalizzata ».
Il suddetto provvedimento di ricusazione è stato impugnato innanzi al Tar Lazio, sezione staccata di Latina, che con la sentenza oggetto della presente impugnazione ha respinto il ricorso.
Gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza per i seguenti motivi di diritto:
I) Erronea qualificazione del vizio di autentica come mancanza di autenticazione – Violazione dell’art. 21 DPR 445/2000 e dell’art. 32 DPR 570/1960 – Travisamento dei fatti;
II) Discrasia temporale tra sottoscrizione e autentica – Violazione dell’art. 21 DPR 445/2000 e dell’art. 14 L. 53/1990 – Illogicità della motivazione;
III) Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis – Violazione artt. 3 e 51 Cost. – Art. 33 DPR 570/1960;
IV) Difetto di istruttoria e di motivazione del verbale di ricusazione e della sentenza – Violazione dell’art. 3 L. 241/1990, degli artt. 64 e 129 c.p.a. – Travisamento del materiale documentale e mancata valutazione complessiva dei moduli;
V) Assenza di controinteresse sostanziale e irrilevanza lesiva della riammissione – Rafforzamento del favor partecipationis – Manifesta sproporzione dell’esclusione nel contesto concreto.
Si è costituito per resistere all’appello il Ministero dell’interno - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone.
All’udienza pubblica speciale elettorale del 4 maggio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la statuizione con cui il Tar ha ritenuto che le dichiarazioni di accettazione delle candidature fossero prive di valida autentica, perché il consigliere comunale IC OS – pubblico ufficiale autenticante – avrebbe “di fatto” autenticato la propria firma e non quella dei candidati, con conseguente mancanza del requisito essenziale di cui all’art. 32, comma 9, d.P.R. n. 570 del 1960. Questa conclusione si fonderebbe, per gli appellanti, su un duplice errore: - un evidente travisamento del contenuto e della struttura dei moduli ministeriali utilizzati; - una non corretta applicazione dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, letta in modo più rigido di quanto la stessa giurisprudenza consenta, specie nelle decisioni che hanno distinto tra vizi essenziali e meri errori materiali.
L’unica anomalia, rilevata dalla Sottocommissione e posta a fondamento della sentenza, consisterebbe nel fatto che, nella formula dell’autentica, la parte in cui si indicano le generalità del soggetto di cui si attesta la firma reca, per errore, il nome e cognome del consigliere OS, anziché quello del candidato. A fronte di questa situazione, il Tar avrebbe tratto l’erronea conclusione che “di fatto” il pubblico ufficiale avrebbe autenticato la propria firma, dunque non vi sarebbe alcuna autentica delle firme dei candidati. Ma una simile lettura non reggerebbe ad un esame attento del modulo nel suo complesso, avendo il Tar trasformato un chiaro errore di compilazione in un vizio strutturale dell’autentica. Si sarebbe in presenza di un travisamento dei fatti, prima ancora che di un errore di diritto.
Gli appellanti contestano, inoltre, che il Tar abbia collocato la fattispecie concreta nella stessa categoria delle ipotesi in cui gli elementi essenziali mancano, mentre il caso sarebbe, in realtà, pienamente riconducibile a quella diversa linea di precedenti in cui la giurisprudenza ha riconosciuto come meri errori materiali alcune difformità nelle formule di autentica, quando la funzione di identificazione risulti comunque raggiunta.
L’atto di autentica deve essere considerato nella sua interezza e nella sua funzione. Se, come nel caso di specie, dal complesso del documento emerge comunque, senza ambiguità, chi è il sottoscrittore, chi è l’ufficiale autenticante, qual è la dichiarazione cui la firma si riferisce e in quale arco temporale essa è stata resa, l’ordinamento non impone di sanzionare ogni imprecisione testuale con la pena estrema dell’inesistenza dell’autentica. L’errore nella compilazione della parte descrittiva dell’autentica non determinerebbe automaticamente invalidità, se dal complesso del modulo risulta comunque certa l’identità del candidato e la riferibilità della firma. L’errore del Tar avrebbe inciso direttamente sull’esito del giudizio, atteso che la lista sarebbe stata esclusa non perché mancasse l’autenticazione, ma perché il primo giudice avrebbe erroneamente equiparato, senza adeguata motivazione, una difformità materiale a un vizio radicale dell’atto.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno contestato la sentenza appellata nella parte in cui, valorizzando la mancata coincidenza tra la data apposta dal candidato nella dichiarazione di accettazione e la data indicata dal pubblico ufficiale nella formula di autentica, ha ritenuto tale discrasia temporale idonea a inficiare la validità stessa dell’autenticazione, quasi si trattasse di un elemento strutturale essenziale della fattispecie, la cui difformità comporta l’inesistenza dell’atto, mentre, per la costante giurisprudenza, la data non sarebbe elemento costitutivo dell’autenticazione, ma mero dato funzionale al controllo del limite temporale dei 180 giorni di cui all’art. 14, comma 3, l. n. 53 del 1990, secondo cui: “ le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature ”. Laddove risulta certa la collocazione temporale entro il periodo utile, l’eventuale discrasia tra la data apposta dal candidato e quella indicata dall’ufficiale, o una irregolarità della data, non integrerebbero un vizio invalidante dell’autentica.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui, nel confermare l’esclusione della lista, avrebbe applicato in modo meramente automatico e rigoristico la disciplina formale sulle autentiche, senza svolgere quel necessario bilanciamento tra esigenze di certezza e regolarità del procedimento elettorale e tutela effettiva del diritto di elettorato passivo (art. 51 della Costituzione) e del principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), alla luce, in particolare, dell’art. 33 d.P.R. n. 570 del 1960 e dei principi di favor partecipationis e di proporzionalità.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti hanno denunciato i profili di illegittimità che inficerebbero, sotto il versante istruttorio e motivazionale, tanto il verbale di ricusazione della Sottocommissione elettorale circondariale quanto la sentenza del Tar che lo ha confermato.
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti hanno dedotto il profilo della sproporzione pratica dell’esclusione rispetto agli interessi effettivamente in gioco: da un lato, una lista e un candidato che risulterebbero pienamente identificati e genuinamente sostenuti; dall’altro, l’assenza di un reale controinteresse alla loro partecipazione, in un contesto in cui il pluralismo e il diritto di elettorato passivo risulterebbero altrimenti compressi oltre il necessario; gli appellanti hanno, inoltre, invocato il principio del favor partecipationis .
L’appello è infondato, potendosi tutte le censure esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
L’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, norma applicabile all’autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale, dispone, nella parte di interesse ai fini in esame, che: “ l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio ”.
Nella specie, l’errata compilazione delle generalità e delle modalità di identificazione del candidato (in particolare del nominativo, del luogo e della data di nascita, del domicilio e del documento di identificazione) nello spazio riservato all’autenticazione della sottoscrizione dell’atto di accettazione della candidatura impediscono di identificare il soggetto a cui l’autentica stessa della sottoscrizione si riferisce, dunque costituiscono errori essenziali che incidono sulla stessa esistenza dell’autenticazione, che deve ritenersi, quindi, nulla.
L'autenticazione della lista elettorale consiste, infatti, nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento, da parte dello stesso pubblico ufficiale, dell’identità della persona che sottoscrive. L’identificazione è il risultato dell’attività conoscitiva mediante la quale il pubblico ufficiale, chiamato ad autenticare una sottoscrizione, verifica la corrispondenza soggettiva tra l'autore della firma, materialmente apposta in sua presenza, e il titolare del nome e cognome in essa indicato.
Ed invero, come risulta dal consolidato orientamento giurisprudenziale: “ le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del t. u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione. Sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro, l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, la legittimazione di quest'ultimo, infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione. L'autentica della dichiarazione di accettazione delle candidature - prevista dall'articolo 32, comma 9, n. 2 del TU n. 570/1960 - è indefettibile requisito prescritto ad substantiam e non integrabile aliunde, funzionale a garantire la certezza della provenienza delle dichiarazioni medesime. La mancanza o la irritualità di detto elemento essenziale della fattispecie determina non la mera irregolarità, ma la nullità insanabile della sottoscrizione, e, quindi, dello stesso atto di presentazione delle candidature ” (cfr., per tutte, Cons. Stato, V, 6 novembre 2025, n. 8650).
“ Le invalidità, che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole, da esse presidiate, mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale non integrabile della presentazione della lista o delle candidature ” (Cons. Stato, III, 29 maggio 2017, n. 2551).
Nella fattispecie in questione è evidente che l’errore nella compilazione dell’autentica ne determina la nullità insanabile, nonché quella dello stesso atto di presentazione della candidatura, atteso che risulta incerta l’identità del candidato e, pertanto, la riferibilità della firma medesima.
Nel caso di specie, inoltre, il Tar, dopo aver rilevato che in quasi tutti i moduli (tranne quello del candidato sindaco sig. UL Di TE e del candidato a consigliere Comunale sig. AN D’AQ) la data indicata nella dichiarazione del candidato non coincide con quella riportata dal consigliere comunale nella formula di autentica, ha del tutto legittimamente tratto la conclusione che tale discrasia impedisce di ritenere che la firma sia stata apposta “in presenza” del pubblico ufficiale nel momento attestato, derivandone la radicale invalidità dell’autenticazione in ragione della “non contestualità” in senso cronologico dell’autentica rispetto all’apposizione della sottoscrizione, con conseguente inidoneità della stessa a garantire la certezza della sottoscrizione medesima.
“ Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature ” (cfr. Cons. Stato, V, 15 giugno 2015, n. 2920).
Neppure risultano fondate le censure dedotte sotto il versante istruttorio e motivazionale, tanto nei confronti del verbale di ricusazione della Sottocommissione elettorale circondariale che della sentenza impugnata.
Ed invero, dall’esame del verbale di ricusazione si evince che lo stesso è stato redatto in seguito ad una idonea e sufficiente istruttoria e nel pieno rispetto dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, atteso che, come risulta dalla motivazione dello stesso - che in questa sede si intende integralmente richiamata - il verbale è stato redatto successivamente allo scrupoloso esame della documentazione, delle disposizioni normative e degli orientamenti giurisprudenziali rilevanti, oltretutto citati nello stesso espressamente, mentre le statuizioni della sentenza risultano supportate da una scrupolosa ricostruzione in fatto del materiale documentale, oltre che da una condivisibile valutazione delle disposizioni normative e della giurisprudenza coinvolte nella fattispecie.
Per tutto quanto osservato, risulta, altresì, l’infondatezza delle ulteriori doglianze che concernono l’invocazione del bilanciamento tra esigenze di certezza e regolarità del procedimento elettorale e tutela effettiva del diritto di elettorato passivo e del principio di uguaglianza e ragionevolezza, alla luce, in particolare, dei principi di favor partecipationis e di proporzionalità.
Ed invero, i suddetti principi, pur di assoluto rilievo, non possono che restare subordinati, al cospetto dei gravi vizi che inficiano l’autenticazione nel caso di specie.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero dell’interno – Prefettura di Frosinone, che si liquidano in euro 10.000, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL AN IC LO, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
NA QU, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NA QU | OL AN IC LO |
IL SEGRETARIO