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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 314 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 314-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
LI NA
- RICORRENTE- nei confronti di
(P. IVA e C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale a Torino (TO), Largo Orbassano n. 66 bis cap 10129
- CONVENUTA–
***
Con ricorso depositato il 28.5.2025 ha domandato Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
P. IVA e C.F. ), con sede legale a Torino (TO), Largo
[...] P.IVA_2
Orbassano n. 66 bis cap 10129.
La Cancelleria il 6.6.2025 ha notificato, a mezzo pec, alla società convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza. ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 10.6.2025 ed CP_2 inserita nel fascicolo telematico il 12.6.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 56.441,28 quali “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”.
All'udienza dell'8 luglio 2025 sono comparsi la ricorrente e il legale rappresentante della società convenuta , accompagnato dall'avv. Niccolò AL. L'Avv. Controparte_3
AL ha precisato di non aver depositato una memoria di costituzione e, circa il debito erariale, che “gli è stato riferito che esistono dei crediti da portare a compensazione e che comunque sarebbe possibile la rateizzazione”.
Il legale rappresentante della convenuta, , ha dichiarato che: la Controparte_3 società sta continuando a lavorare, ci sono delle commesse in corso, i problemi nei pagamenti sarebbero da attribuire ai crediti fiscali ed entro Dicembre potrebbe essere integralmente pagata la somma dovuta al ricorrente, previa rateizzazione.
Il difensore della ricorrente ha chiesto un rinvio di udienza lungo per verificare e la convenuta si è associata, anche al fine di esaminare le informative depositate.
L'udienza è stata rinviata al 26 settembre 2025 ed in tale occasione nessuno è comparso per la società convenuta, la parte ricorrente ha insistito nella domanda e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
Occorre precisare che a richiesto ed Controparte_1 ottenuto la visibilità del fascicolo telematico il 22.7.2025 e tuttavia non risulta aver depositato alcuna memoria di costituzione.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che risulta creditrice sulla base del decreto ingiuntivo n. 6102/2024 e successivo atto di precetto 23.1.2025 (docc. 52 e 53) per la somma di euro 28.824,25. Occorre rilevare che nel ricorso ha Parte_1 allegato di aver concordato con la debitrice, dopo la notifica del precetto, un piano di rientro rimasto ineseguito poiché non è stata pagata alcuna rata. Non appare in concreto depositato il documento a supporto di tale affermazione (indicato nell'elenco come doc. 54) e tuttavia la ricorrente, comparsa all'udienza dell'8 luglio 2025 tramite il legale rappresentante (come consentito dall'art. 40 co 5 CCII che prevede la possibilità di stare in giudizio personalmente), nulla ha osservato o contestato al riguardo, così che la circostanza deve ritenersi provata ex art. 115 co 1 ult. parte c.p.c.;
2 - questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poiché la sede legale della società è a Torino (TO), Largo Orbassano n. 66 bis cap 10129 (cfr. visura camerale del 6.6.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate ed
è comparsa all'udienza dell'8 luglio 2025 tramite il legale rappresentante (come consentito dall'art. 40 co 5 CCII);
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale la costruzione di edifici ed il montaggio e la manutenzione di impianti fotovoltaici e solari) e la mancata prova da parte della Controparte_1 el possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII,
[...] il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dal bilancio 2023 (ultimo depositato) risultano un attivo di euro 812.780 e ricavi per 1.577.246 euro, dunque superiori alle soglie rispettivamente di euro 200.000 e 300.000 stabilite dall'art. 2 co 1 lett. d) n. 1 CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente, nonostante la pattuizione di piano di rientro (come si è detto sopra da ritenere provata perché non contestata dalla convenuta comparsa all'udienza 8.7.2025); la mancata formulazione da parte della convenuta, anche all'esito della notifica del ricorso e dopo la partecipazione all'udienza dell'8 luglio 2025, di una proposta di pagamento rateale del debito del ricorrente, circostanza significativa dell'impossibilità di sostenere anche esborsi contenuti;
l'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da e sopra citata, da cui risultano euro 56.441,28 CP_2 iscritti a ruolo (“importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”), in relazione a cui all'udienza 8.7.2025 la convenuta tramite l'avv. AL aveva prospettato la esistenza di crediti da portare in compensazione e la possibilità di rateizzazione, senza poi dare notizia della concretizzazione a tali
3 affermazioni, così mostrando in via alternativa disinteresse per le sorti dell'impresa o l'incapacità di sostenere o ottenere una rateizzazione di tali poste;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente e di quello indicato nell'informativa citata. CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
P. IVA e C.F. ), con sede legale a Torino Controparte_1 P.IVA_2
(TO), Largo Orbassano n. 66 bis cap 10129; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta
4 a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 10 febbraio 2026 alle ore 15.00 nell'aula 12510 del Tribunale (piano primo, ingresso
13), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti
è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le
5 comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 2.10.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 314-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
LI NA
- RICORRENTE- nei confronti di
(P. IVA e C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale a Torino (TO), Largo Orbassano n. 66 bis cap 10129
- CONVENUTA–
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Con ricorso depositato il 28.5.2025 ha domandato Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
P. IVA e C.F. ), con sede legale a Torino (TO), Largo
[...] P.IVA_2
Orbassano n. 66 bis cap 10129.
La Cancelleria il 6.6.2025 ha notificato, a mezzo pec, alla società convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza. ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 10.6.2025 ed CP_2 inserita nel fascicolo telematico il 12.6.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 56.441,28 quali “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”.
All'udienza dell'8 luglio 2025 sono comparsi la ricorrente e il legale rappresentante della società convenuta , accompagnato dall'avv. Niccolò AL. L'Avv. Controparte_3
AL ha precisato di non aver depositato una memoria di costituzione e, circa il debito erariale, che “gli è stato riferito che esistono dei crediti da portare a compensazione e che comunque sarebbe possibile la rateizzazione”.
Il legale rappresentante della convenuta, , ha dichiarato che: la Controparte_3 società sta continuando a lavorare, ci sono delle commesse in corso, i problemi nei pagamenti sarebbero da attribuire ai crediti fiscali ed entro Dicembre potrebbe essere integralmente pagata la somma dovuta al ricorrente, previa rateizzazione.
Il difensore della ricorrente ha chiesto un rinvio di udienza lungo per verificare e la convenuta si è associata, anche al fine di esaminare le informative depositate.
L'udienza è stata rinviata al 26 settembre 2025 ed in tale occasione nessuno è comparso per la società convenuta, la parte ricorrente ha insistito nella domanda e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
Occorre precisare che a richiesto ed Controparte_1 ottenuto la visibilità del fascicolo telematico il 22.7.2025 e tuttavia non risulta aver depositato alcuna memoria di costituzione.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che risulta creditrice sulla base del decreto ingiuntivo n. 6102/2024 e successivo atto di precetto 23.1.2025 (docc. 52 e 53) per la somma di euro 28.824,25. Occorre rilevare che nel ricorso ha Parte_1 allegato di aver concordato con la debitrice, dopo la notifica del precetto, un piano di rientro rimasto ineseguito poiché non è stata pagata alcuna rata. Non appare in concreto depositato il documento a supporto di tale affermazione (indicato nell'elenco come doc. 54) e tuttavia la ricorrente, comparsa all'udienza dell'8 luglio 2025 tramite il legale rappresentante (come consentito dall'art. 40 co 5 CCII che prevede la possibilità di stare in giudizio personalmente), nulla ha osservato o contestato al riguardo, così che la circostanza deve ritenersi provata ex art. 115 co 1 ult. parte c.p.c.;
2 - questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poiché la sede legale della società è a Torino (TO), Largo Orbassano n. 66 bis cap 10129 (cfr. visura camerale del 6.6.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate ed
è comparsa all'udienza dell'8 luglio 2025 tramite il legale rappresentante (come consentito dall'art. 40 co 5 CCII);
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale la costruzione di edifici ed il montaggio e la manutenzione di impianti fotovoltaici e solari) e la mancata prova da parte della Controparte_1 el possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII,
[...] il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dal bilancio 2023 (ultimo depositato) risultano un attivo di euro 812.780 e ricavi per 1.577.246 euro, dunque superiori alle soglie rispettivamente di euro 200.000 e 300.000 stabilite dall'art. 2 co 1 lett. d) n. 1 CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente, nonostante la pattuizione di piano di rientro (come si è detto sopra da ritenere provata perché non contestata dalla convenuta comparsa all'udienza 8.7.2025); la mancata formulazione da parte della convenuta, anche all'esito della notifica del ricorso e dopo la partecipazione all'udienza dell'8 luglio 2025, di una proposta di pagamento rateale del debito del ricorrente, circostanza significativa dell'impossibilità di sostenere anche esborsi contenuti;
l'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da e sopra citata, da cui risultano euro 56.441,28 CP_2 iscritti a ruolo (“importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”), in relazione a cui all'udienza 8.7.2025 la convenuta tramite l'avv. AL aveva prospettato la esistenza di crediti da portare in compensazione e la possibilità di rateizzazione, senza poi dare notizia della concretizzazione a tali
3 affermazioni, così mostrando in via alternativa disinteresse per le sorti dell'impresa o l'incapacità di sostenere o ottenere una rateizzazione di tali poste;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente e di quello indicato nell'informativa citata. CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
P. IVA e C.F. ), con sede legale a Torino Controparte_1 P.IVA_2
(TO), Largo Orbassano n. 66 bis cap 10129; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta
4 a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 10 febbraio 2026 alle ore 15.00 nell'aula 12510 del Tribunale (piano primo, ingresso
13), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti
è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le
5 comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 2.10.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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