Articolo 6 della Legge 26 marzo 1986, n. 86
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 aprile 1986
Art. 6.
In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi per la copertura dei posti di geologo e di architetto sono banditi per la qualifica iniziale e per un numero di posti pari alla dotazione organica.
Il passaggio alla qualifica funzionale superiore avviene con le modalita' previste dalle norme in vigore e nei limiti delle dotazioni organiche indicate nella tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge.
Entrata in vigore il 18 aprile 1986
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