Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00547/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Ancona, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona in data 15.1.2026, prot. 34/26, con il quale l’istanza di accesso alla documentazione del procedimento disciplinare svoltosi a carico dell’avv. -OMISSIS-, presentata dal dott. -OMISSIS- in data 11.12.2025, è stata rigettata;
- della comunicazione di conferma del diniego opposto dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Ancona in data 30.1.2026 mediante pec inviata al difensore del dott. -OMISSIS-, e dell’eventuale provvedimento di diniego tacito a seguito del compimento del termine di 30 giorni dall’istanza di accesso del 11.12.2025 che si ritenesse formato nonostante la tardiva risposta del Consiglio Distrettuale di Disciplina del 15.1.2026;
e per l’ accertamento del diritto del ricorrente dott. -OMISSIS- al rilascio della documentazione richiesta con la sua istanza del 11.12.2025 (oggetto della richiesta era il rilascio di “copia integrale degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento” promosso a seguito della sua segnalazione nei confronti dell’avv. -OMISSIS-) e conseguentemente per sentir condannare il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Ancona al rilascio della documentazione anzidetta entro il termine assegnato, salva la nomina di un Commissario ad acta ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 la dott.ssa SI De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, come dichiarato e documentato dallo stesso ricorrente, la documentazione richiesta con l’istanza di accesso per cui è causa è stata esibita nelle more del giudizio ad iniziativa del controinteressato;
Ritenuto che ciò determini la soddisfazione della pretesa azionata e che dunque vada dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese del giudizio debbano essere poste a carico del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Ancona e che vadano liquidate come in dispositivo, tenendo conto, da un lato, che, se la resistente avesse fornito prima la documentazione, il ricorso si sarebbe potuto evitare, dall’altro, che la richiesta di accesso è stata evasa anche grazie all’atteggiamento collaborativo tenuto dal controinteressato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Ancona al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 600 (seicento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA GR, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
SI De MA, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| SI De MA | Renata MA GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.