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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3475/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3475/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA e dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Via Galileo Galilei, 118/A 64100 TERAMO - San Nicolo' a
Tordinopresso il difensore avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REFERZA PIETRO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO CERULLI 31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. REFERZA PIETRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi cartolarmente pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
hiede al Tribunale di Teramo di accertare la nullità, illegittimità, CP_2 invalidità del contratto di mutuo fondiario ipotecario a rogito notar repertorio numero Persona_1 2638raccolta 1098 del 5 febbraio 2004, e per l'effetto condannare la banca convenuta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2033 codice civile a restituire e pagare all'attrice tutte le somme versate da quest'ultima e pari agli interessi e tutte le spese di istruttoria e di stipula del mutuo determinate e quantificate in difetto nella somma di euro 39.225,20, ovvero quanto di giustizia oltre interessi e rivalutazione;
in subordine dichiarare l'inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali, delle commissioni finanziarie ed accessorie e sostituirle con interessi legali, accertare violazione di correttezza e buona fede, indebito anatocismo, non convocante commissioni, indeterminatezza dell'oggetto, contrarietà a norme imperative, usurarietà, illegittimo esercizio dello ius variandi e rideterminare quanto dovuto a mezzo consulenza tecnica. invoca la prescrizione e Controparte_1 difende la legittimità del contratto. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al consulente tecnico è stato chiesto di accertare se il tasso praticato nel mutuo fosse stato conforme a quello previsto e verificare gli importi addebitati in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali;
se il tasso di interesse contrattuale superasse al tempo della sua pattuizione il tasso soglia usurario, con riferimento all'entità del tasso anti usura al momento della pattuizione;
per effettuare tale verifica doveva procedere alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale considerando qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo, e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte, tasse nonché a titolo di commissione di estinzione anticipata, avendo cura di considerare separatamente le singole voci considerate;
in caso positivo provveda alla depurazione di tutti gli interessi applicati, e quindi doveva quantificare l'importo dovuto da parte attrice, tenuto conto delle somme già corrisposte;
nel caso in cui la verifica che precede avesse avuto esito negativo, verificasse se il tasso mora previsto nel contratto, superava il tasso soglia dell'usura al momento della conclusione, doveva effettuare tale calcolo maggiorando 2.1 punti percentuali il tasso soglia vigente per la categoria delle operazioni di volta in volta in considerazione, specificando se la mora fosse stata effettivamente corrisposta dall'attore, in tal caso doveva procedere al ricalcolo delle somme dovute dal mutuatario eliminando le sole somme già addebitate a titolo di interessi di mora;
all'esito della valutazione il consulente doveva provvedere a determinare le rispettive partite di dare / avere tra le parti. Il totale delle somme calcolate A titolo di interessi alla data del 5 novembre 2005 ammontava ad euro 35. 225, 20. Non sono presenti in atti estratti di conto corrente e distinte di pagamento di nessuna delle singole rate del prestito concesso dall' istituto di credito, e quindi il CTU non ha potuto determinare l'importo delle rate effettivamente corrisposte. Il tasso di interesse corrisposto è corrispondente a quanto previsto. Vi è sostanziale coincidenza . Il Taeg determinato considerando tutte le spese e commissioni che fanno parte di tale misurazione secondo le istruzioni della Banca di Italia al momento della stipula del contratto rende il tasso fisso del finanziamento inferiore al tasso soglia all'epoca determinato. Non vi è anatocismo illegittimo. Anche il tasso di mora determinato contrattualmente è inferiore al tasso soglia per la categoria dei mutui a tasso fisso all'epoca del contratto determinati. Che questo sia stato concretamente versato è impossibile da stabilire mancando in atti le distinte dei singoli versamenti.
Coerentemente con tali conclusioni il Ctu non ha effettuato alcun ricalcolo. Come affermato da
Cassazione, sentenza 707/2024, La nullità della consulenza tecnica d'ufficio è soggetta al regime di cui all'articolo 157 del Cpc, avendo carattere relativo, per cui deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata. Non sono, quindi, pertinenti i principi richiamati dalla ricorrente, riguardanti il diverso caso della valutazione in ordine alla rinuncia della domanda non riproposta in fase di precisazione delle conclusioni. Inoltre, la sanatoria delle nullità a carattere relativo della consulenza d'ufficio può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'articolo 196 del Cpc. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, il giudice, rigettata l'istanza di rinnovazione della consulenza d'ufficio, ha dato alle parti termine per presentare osservazioni e al consulente d'ufficio successivo termine per rispondere alle osservazioni. In questo pagina 2 di 3 modo e, cioè per rinnovazione, è comunque avvenuta la sanatoria di ogni eventuale vizio della consulenza d'ufficio fino a quel momento, in quanto il contraddittorio eventualmente leso in precedenza è stato garantito dal giudice, con la concessione alle parti di un nuovo termine per formulare le loro osservazioni e di successivo termine al Ctu per rispondere). Ora, le doglianze sono state proposte alla udienza del 15 settembre 2020, quindi sono tempestive. Sostiene parte attrice che avuta comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali al 3 3 2020 aveva ottenuto il rinvio a data da destinarsi delle dette operazioni, fissate al 20.3.2020, e quindi sostanzialmente a sorpresa ebbe il deposito della relazione al 10 aprile 2020 della relazione in bozza. Dall'esame però delle comunicazioni si vede come l'inizio delle operazioni peritali deve considerarsi il 13.1.2020; con comunicazione delle successive operazioni via Pec, perché nessuno era comparso;
non quindi rinvio dell'inizio delle operazioni peritali, ritualmente comunicati ed iniziati il 13.1.20. L'incontro del 20.3.20 fu annullato perché il Ctu aveva terminato elaborando i propri calcoli;
in sostanza il Ctu, senza alcun impedimento specifico segnalato da alcuna delle parti, ha preso atto che nessuno era presente ed ha proseguito nel suo incarico. Come è noto e ribadito da Corte di Appello di Napoli sentenza 4862/22, La mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali, della sospensione, ovvero del successivo riavvio delle stesse comporta la nullità della consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui abbia costituito una limitazione grave del diritto di difesa. Qui in sostanza non si è avuta alcuna sospensione e ripresa delle operazioni non comunicata, le operazioni hanno avuto regolarmente luogo il 13 gennaio 2020, sono stati comunicati rinvii via Pec alle parti, nessun impedimento è mai stato segnalato, relativamente alla partecipazione a distanza, per cui nessuna nullità si è verificata. Del resto le osservazioni di parte attrice non potranno mai essere comprovate allo stato degli atti;
pacifico che non vi sono singole distinte, pacifico quindi che la possibilità contrattuale di elevare, in assenza dell'intervento di artigiancassa il tasso fisso da 5.80 a 6.35 è una eventualità contrattuale, come il secondo possibile piano di ammortamento, la cui concreta applicazione non potrà mai essere comprovata in assenza delle distinte di versamento delle singole rate. Questo dato appare fondamentale;
e su questa criticità segnalata dal Ctu parte attrice . Pt_2 Come afferma Cassazione 9752/24, Se il correntista agisce per la ripetizione di somme, a suo dire indebitamente percette dalla banca in costanza di rapporto, previa la rideterminazione del saldo, sulla scorta dell'invocata nullità di talune clausole contrattuali, l'onere probatorio non può che gravare, exarticolo 2697 del Cc, sullo stesso correntista, con la conseguenza che, qualora gli estratti siano prodotti a far data da un certo momento del rapporto, in cui vi siano appostazioni negative, in mancanza di diversa prova, occorre prendere a riferimento, ai fini dell'effettuazione della Ctu, proprio quel saldo. Da ciò ne consegue che anche una ipotetica reiterazione della Ctu non potrebbe che avere lo stesso risultato, in quanto in assenza delle distinte delle singole ricevute il risultato non può materialmente cambiare se non nella ipotetica versione di parte attrice che però è sviluppata come esercizio teorico svincolato dal corredo probatorio esistente ed utilizzabile. E quindi se si debba partire da un mutuo concretamente applicato di 6,35% annuo è impossibile concretamente da provare;
così come la discrepanza di 37 centesimi ben rientra nell'arrotondamento tollerabile. Le istruzioni della Banca di Italia possono, ma non debbono essere disattese;
non lo debbono essere nel caso concreto, ove le commissioni sono determinate a costo fisso e non in percentuale sul non avuto, e quindi non hanno alcuna natura di interesse corrispettivo mascherato;
e bene è individuata l'applicazione degli interessi di mora, su cui parte attrice non prende alcuna posizione specifica. Ne consegue quindi che l'azione va respinta, qualsiasi altro risultato non potendo prescindere da quanto in atti manca e non Parte potrà mai esservi, ovvero le distinte dei singoli versamenti di u cui parte attrice non prende alcuna posizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Parte Rigetta la domanda e condanna lle spese di lite, che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo 30 gennaio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3475/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA e dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Via Galileo Galilei, 118/A 64100 TERAMO - San Nicolo' a
Tordinopresso il difensore avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REFERZA PIETRO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO CERULLI 31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. REFERZA PIETRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi cartolarmente pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
hiede al Tribunale di Teramo di accertare la nullità, illegittimità, CP_2 invalidità del contratto di mutuo fondiario ipotecario a rogito notar repertorio numero Persona_1 2638raccolta 1098 del 5 febbraio 2004, e per l'effetto condannare la banca convenuta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2033 codice civile a restituire e pagare all'attrice tutte le somme versate da quest'ultima e pari agli interessi e tutte le spese di istruttoria e di stipula del mutuo determinate e quantificate in difetto nella somma di euro 39.225,20, ovvero quanto di giustizia oltre interessi e rivalutazione;
in subordine dichiarare l'inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali, delle commissioni finanziarie ed accessorie e sostituirle con interessi legali, accertare violazione di correttezza e buona fede, indebito anatocismo, non convocante commissioni, indeterminatezza dell'oggetto, contrarietà a norme imperative, usurarietà, illegittimo esercizio dello ius variandi e rideterminare quanto dovuto a mezzo consulenza tecnica. invoca la prescrizione e Controparte_1 difende la legittimità del contratto. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al consulente tecnico è stato chiesto di accertare se il tasso praticato nel mutuo fosse stato conforme a quello previsto e verificare gli importi addebitati in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali;
se il tasso di interesse contrattuale superasse al tempo della sua pattuizione il tasso soglia usurario, con riferimento all'entità del tasso anti usura al momento della pattuizione;
per effettuare tale verifica doveva procedere alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale considerando qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo, e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte, tasse nonché a titolo di commissione di estinzione anticipata, avendo cura di considerare separatamente le singole voci considerate;
in caso positivo provveda alla depurazione di tutti gli interessi applicati, e quindi doveva quantificare l'importo dovuto da parte attrice, tenuto conto delle somme già corrisposte;
nel caso in cui la verifica che precede avesse avuto esito negativo, verificasse se il tasso mora previsto nel contratto, superava il tasso soglia dell'usura al momento della conclusione, doveva effettuare tale calcolo maggiorando 2.1 punti percentuali il tasso soglia vigente per la categoria delle operazioni di volta in volta in considerazione, specificando se la mora fosse stata effettivamente corrisposta dall'attore, in tal caso doveva procedere al ricalcolo delle somme dovute dal mutuatario eliminando le sole somme già addebitate a titolo di interessi di mora;
all'esito della valutazione il consulente doveva provvedere a determinare le rispettive partite di dare / avere tra le parti. Il totale delle somme calcolate A titolo di interessi alla data del 5 novembre 2005 ammontava ad euro 35. 225, 20. Non sono presenti in atti estratti di conto corrente e distinte di pagamento di nessuna delle singole rate del prestito concesso dall' istituto di credito, e quindi il CTU non ha potuto determinare l'importo delle rate effettivamente corrisposte. Il tasso di interesse corrisposto è corrispondente a quanto previsto. Vi è sostanziale coincidenza . Il Taeg determinato considerando tutte le spese e commissioni che fanno parte di tale misurazione secondo le istruzioni della Banca di Italia al momento della stipula del contratto rende il tasso fisso del finanziamento inferiore al tasso soglia all'epoca determinato. Non vi è anatocismo illegittimo. Anche il tasso di mora determinato contrattualmente è inferiore al tasso soglia per la categoria dei mutui a tasso fisso all'epoca del contratto determinati. Che questo sia stato concretamente versato è impossibile da stabilire mancando in atti le distinte dei singoli versamenti.
Coerentemente con tali conclusioni il Ctu non ha effettuato alcun ricalcolo. Come affermato da
Cassazione, sentenza 707/2024, La nullità della consulenza tecnica d'ufficio è soggetta al regime di cui all'articolo 157 del Cpc, avendo carattere relativo, per cui deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata. Non sono, quindi, pertinenti i principi richiamati dalla ricorrente, riguardanti il diverso caso della valutazione in ordine alla rinuncia della domanda non riproposta in fase di precisazione delle conclusioni. Inoltre, la sanatoria delle nullità a carattere relativo della consulenza d'ufficio può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'articolo 196 del Cpc. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, il giudice, rigettata l'istanza di rinnovazione della consulenza d'ufficio, ha dato alle parti termine per presentare osservazioni e al consulente d'ufficio successivo termine per rispondere alle osservazioni. In questo pagina 2 di 3 modo e, cioè per rinnovazione, è comunque avvenuta la sanatoria di ogni eventuale vizio della consulenza d'ufficio fino a quel momento, in quanto il contraddittorio eventualmente leso in precedenza è stato garantito dal giudice, con la concessione alle parti di un nuovo termine per formulare le loro osservazioni e di successivo termine al Ctu per rispondere). Ora, le doglianze sono state proposte alla udienza del 15 settembre 2020, quindi sono tempestive. Sostiene parte attrice che avuta comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali al 3 3 2020 aveva ottenuto il rinvio a data da destinarsi delle dette operazioni, fissate al 20.3.2020, e quindi sostanzialmente a sorpresa ebbe il deposito della relazione al 10 aprile 2020 della relazione in bozza. Dall'esame però delle comunicazioni si vede come l'inizio delle operazioni peritali deve considerarsi il 13.1.2020; con comunicazione delle successive operazioni via Pec, perché nessuno era comparso;
non quindi rinvio dell'inizio delle operazioni peritali, ritualmente comunicati ed iniziati il 13.1.20. L'incontro del 20.3.20 fu annullato perché il Ctu aveva terminato elaborando i propri calcoli;
in sostanza il Ctu, senza alcun impedimento specifico segnalato da alcuna delle parti, ha preso atto che nessuno era presente ed ha proseguito nel suo incarico. Come è noto e ribadito da Corte di Appello di Napoli sentenza 4862/22, La mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali, della sospensione, ovvero del successivo riavvio delle stesse comporta la nullità della consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui abbia costituito una limitazione grave del diritto di difesa. Qui in sostanza non si è avuta alcuna sospensione e ripresa delle operazioni non comunicata, le operazioni hanno avuto regolarmente luogo il 13 gennaio 2020, sono stati comunicati rinvii via Pec alle parti, nessun impedimento è mai stato segnalato, relativamente alla partecipazione a distanza, per cui nessuna nullità si è verificata. Del resto le osservazioni di parte attrice non potranno mai essere comprovate allo stato degli atti;
pacifico che non vi sono singole distinte, pacifico quindi che la possibilità contrattuale di elevare, in assenza dell'intervento di artigiancassa il tasso fisso da 5.80 a 6.35 è una eventualità contrattuale, come il secondo possibile piano di ammortamento, la cui concreta applicazione non potrà mai essere comprovata in assenza delle distinte di versamento delle singole rate. Questo dato appare fondamentale;
e su questa criticità segnalata dal Ctu parte attrice . Pt_2 Come afferma Cassazione 9752/24, Se il correntista agisce per la ripetizione di somme, a suo dire indebitamente percette dalla banca in costanza di rapporto, previa la rideterminazione del saldo, sulla scorta dell'invocata nullità di talune clausole contrattuali, l'onere probatorio non può che gravare, exarticolo 2697 del Cc, sullo stesso correntista, con la conseguenza che, qualora gli estratti siano prodotti a far data da un certo momento del rapporto, in cui vi siano appostazioni negative, in mancanza di diversa prova, occorre prendere a riferimento, ai fini dell'effettuazione della Ctu, proprio quel saldo. Da ciò ne consegue che anche una ipotetica reiterazione della Ctu non potrebbe che avere lo stesso risultato, in quanto in assenza delle distinte delle singole ricevute il risultato non può materialmente cambiare se non nella ipotetica versione di parte attrice che però è sviluppata come esercizio teorico svincolato dal corredo probatorio esistente ed utilizzabile. E quindi se si debba partire da un mutuo concretamente applicato di 6,35% annuo è impossibile concretamente da provare;
così come la discrepanza di 37 centesimi ben rientra nell'arrotondamento tollerabile. Le istruzioni della Banca di Italia possono, ma non debbono essere disattese;
non lo debbono essere nel caso concreto, ove le commissioni sono determinate a costo fisso e non in percentuale sul non avuto, e quindi non hanno alcuna natura di interesse corrispettivo mascherato;
e bene è individuata l'applicazione degli interessi di mora, su cui parte attrice non prende alcuna posizione specifica. Ne consegue quindi che l'azione va respinta, qualsiasi altro risultato non potendo prescindere da quanto in atti manca e non Parte potrà mai esservi, ovvero le distinte dei singoli versamenti di u cui parte attrice non prende alcuna posizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Parte Rigetta la domanda e condanna lle spese di lite, che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo 30 gennaio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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