Sentenza 9 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 09/05/2023, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/05/2023
N. 01512/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del diniego di autorizzazione edilizia prot. n. -OMISSIS- del 7 ottobre 2012;
nonché per la condanna del Comune di AT al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore l’avv. Donatella Testini nell'udienza del giorno 13 febbraio 2023, svoltasi con modalità telematica in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Emerge ex actis che la ricorrente ha realizzato delle opere sine titulo sull’immobile sito in AT, alla via -OMISSIS- e, segnatamente, come da sopralluogo dei vigili urbani dei Vigili Urbani eseguito in data 19 aprile 2006, quanto segue.
Previa demolizione del tetto di copertura e della muratura interna all’immobile, originariamente costituito da un solo piano terra, la ricorrente realizzava all’interno della preesistente muratura perimetrale un manufatto a tre elevazioni fuori terra (piano terra-piano primo- piano copertura), costituito dalla struttura portante verticale ed orizzontale in cemento armato (fondazioni, pilastri, travi in elevazione, n. 2 solai di copertura e corpo scala di collegamento tra i vari piani).
In data 9 agosto 2006, la ricorrente rivolgeva istanza al Comune, dichiarando testualmente “ premesso che detto immobile, a seguito di rilevamento per violazione urbanistica accertata in data 19/04/2006, è stato sottoposto a sequestro giudiziario, con la presente si chiede il rilascio dell’autorizzazione o Concessione Edificatoria, ai sensi dell’art. 13 della L.47/85 relativamente ai piani terra e primo nonché alla demolizione dell’unità realizzata a piano secondo ”.
Con concessione n. -OMISSIS- del 15 luglio 2009, il Comune rilasciava il titolo in sanatoria dell’art. 36 T.U.Ed.) per il piano terra e per il primo, con obbligo di demolizione del secondo.
In data precedente all’istanza di sanatoria del 9 agosto 2009, la ricorrente, in data 7 luglio 2006, aveva chiesto l’autorizzazione edilizia per la demolizione parziale della muratura prospiciente la via -OMISSIS-.
L’istanza è stata respinta con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 7 ottobre 2012.
Con ricorso notificato il 31 dicembre 2012, la ricorrente domanda l’annullamento del predetto atto e chiede che il Comune venga condannato al risarcimento del danno ex art. 2 bis , comma 1, della l. n. 241/1990 per la ritardata adozione del provvedimento.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in rito, l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica e, nel merito, l’infondatezza della domanda, invocandone la reiezione.
Previo deposito di memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione all’udienza di riduzione dell’arretrato del 13 febbraio 2023.
2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
2.1 Va respinta l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal Comune.
L’atto impugnato è stato notificato il 31 ottobre 2012 sicché il termine di sessanta giorni di cui all’art. 29 del c.p.a. va a scadere il 30 dicembre 2012, che, però, era una domenica.
Sicché, ai sensi dell’art. 52, comma 3, del c.p.a., lo stesso deve considerarsi prorogato al 31 dicembre 2012, data in cui è stato tempestivamente notificato il ricorso.
2.2 Dall’esposizione dei fatti di causa emerge che l’atto impugnato s’inserisce in una vicenda di abusivismo già conclusasi con la concessione in sanatoria del 15 luglio 2009, mai impugnata, in forza della quale la ricorrente ha l’obbligo di demolire il secondo piano.
L’atto impugnato, adottato dopo tre anni dal titolo in sanatoria, riguarda una pretesa già respinta con la concessione del 2009.
Le doglianze, di natura anche risarcitoria, collegate dalla ricorrente alla violazione del termine di conclusione del procedimento, pertanto, sono infondate.
Le ulteriori censure sono inconferenti in quanto sostanzialmente dirette a contestare la concessione del 2009.
2.3 Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune di AT, che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.