Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 25/03/2026, n. 5498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5498 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05498/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15946/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15946 del 2025, proposto da MI EK, rappresentato e difeso dall’avvocato Manuel Del Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam e FO Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OR De TO, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
- del silenzio rigetto formatosi in data 11/12/2025 sull’istanza di accesso agli atti presentata a mezzo PEC dall’odierno Ricorrente in data 06/11/2025 e sulla successiva istanza di integrazione presentata a mezzo PEC dall’odierno Ricorrente in data 11/11/2025;
- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui alle istanze citate del 6 e 11 dicembre 2025, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente ad esibire e rilasciare copia degli atti e documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di FO Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che la parte ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 161 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021, comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali, secondo la procedura concorsuale disciplinata dall’art. 35- quater , comma 3- bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha superato la prova scritta con il punteggio di 25,25 ed è risultato idoneo non vincitore, collocandosi al settimo posto nella graduatoria finale riferita alla Regione Abruzzo, pubblicata in data 15 settembre 2025 sul portale InPa;
Premesso, altresì, che il ricorrente, con istanze del 6 e 11 dicembre 2025, ha chiesto all’Amministrazione di accedere alla seguente documentazione: i) la scheda valutativa, il verbale della commissione aggiudicatrice per l’attribuzione dei titoli, la scheda valutativa analitica allegata al verbale relativo alla valutazione dei titoli del ricorrente, la valutazione dei titoli e la graduatoria finali di merito, così come riferibile al curriculum vitae contenuto nella domanda di partecipazione del ricorrente (istanza di accesso del 6 dicembre 2025); ii) i verbali della Commissione giudicatrice, la graduatoria finale di merito completa dei candidati collocati dalla quinta fino alla ventesima posizione e le domande prodotte dai candidati collocati dalla prima fino alla ventesima posizione (istanza di accesso dell’11 dicembre 2025);
Atteso che l’Amministrazione, nel termine di trenta giorni previsto dalla legge non riscontrava le istanze ostensive del ricorrente, quest’ultimo, con la proposizione del ricorso in esame, ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi in ragione del contegno omissivo tenuto dall’Amministrazione, chiedendo l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla documentazione richiesta;
Rilevato che, nelle more del presente giudizio, l’Amministrazione, in data 21 gennaio e 18 febbraio 2026, ha depositato i seguenti documenti: a) nove verbali relativi alle modalità operative dello svolgimento delle prove scritte; b) copia della domanda di partecipazione del ricorrente e di sei candidati collocati in graduatoria in posizione poziore rispetto a quella del ricorrente; c) la graduatoria finale; d) il bando; e) il diario d’esame; f) l’esito della prova scritta;
Considerato che la parte ricorrente, con memoria depositata in data 21 febbraio 2026, ha rappresentato che la documentazione depositata dall’Amministrazione corrisponde solo in parte a quella richiesta con le istanze ostensive del 6 e 11 dicembre 2025, evidenziando la necessità difensiva di accedere alla documentazione richiesta e non ostesa, avendo già proposto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso gli atti e provvedimenti del concorso indetto dall’Amministrazione ministeriale resistente;
Rilevato che FO Pa, con il rapporto informativo e la documentazione depositata in data 6 marzo 2026, ha rappresentato che la Commissione esaminatrice ha rivalutato i titoli dichiarati dalla parte ricorrente e, con verbale n. 25 del 17 febbraio 2026, ha disposto la rettifica in aumento del punteggio assegnato per i titoli (da 5,5 punti a 8,5 punti). Il ricorrente, per effetto di tale rinnovata valutazione, si è collocato in seconda posizione nella graduatoria definitiva rettificata, risultando vincitore del concorso in questione;
All’udienza camerale del 9 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, in primo luogo, che il presente ricorso sia parzialmente definibile mediante declaratoria della cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che l’Amministrazione ha, lite pendente , versato in atti parte dei documenti oggetto delle istanze ostensive del 6 e 11 dicembre 2025;
Ritenuto, in secondo luogo, che, con riferimento alla documentazione non ostesa, il ricorso in esame sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla delibazione nel merito, in quanto il ricorrente, come debitamente rappresentato e documentato dall’Amministrazione in corso di causa, è risultato vincitore del concorso pubblico in questione per effetto della rivalutazione dei propri titoli e della conseguente rettifica in aumento del punteggio conseguito, per cui è venuto meno “ l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ” ex articolo 22, comma 1, lett. b) , della legge 7 agosto 1990, n 241;
Ritenute sussistenti giuste ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto delle peculiarità della controversia, anche alla luce del contegno processuale dell’Amministrazione e delle sopravvenienze occorse lite pendente ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere e per la restante parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate; contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
CA AR, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | RI RI |
IL SEGRETARIO