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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Dispositivo della
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G.L. n. 626/2025 promossa da:
Ass. Avv. CAVALLITO STEFANO ANDREA – Avv. DRUETTA Parte_1
GIULIA
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Ass. Avv. VILLANI MARCO – Avv. VILLANI CAMILLA Controparte_1 [...]
– Avv. MORASCHINI MATTEO PIETRO CP_2
- PARTE CONVENUTA -
* * * * * * *
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che tra e è intercorso rapporto di Parte_1 CP_1
lavoro di natura subordinata dal 2/8/2021 al 24/7/2024;
- visto l'art. 3 co 1 dlvo 23/2015, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del
24/7/2024 e condanna al pagamento, in favore di , di CP_1 Parte_1 indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale quantificata in 10 mensilità
dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, retribuzione pari ad euro 1.921,77
lordi;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla violazione, da parte di degli obblighi in materia informativa e di CP_1
trattamento automatizzato;
- dispone la separazione della causa relativa alle domande di accertamento del diritto all'inquadramento nel VI livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, e di condanna di alla corresponsione delle differenze retributive derivanti CP_1
dall'inquadramento indicato ed al rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo di mezzo proprio;
riservando provvedimenti da emettersi nella causa così separata;
- visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei CP_1
confronti dei procuratori di , dichiaratasi antistatari;
spese liquidate Parte_1
in complessivi euro spese liquidate in complessivi euro 11.327,00, oltre a maggiorazione del 30% ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, oltre a rimborso forfettario al
15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Vista la complessità della controversia, si fissa in giorni 60 il termine di deposito della motivazione della sentenza.
Torino, 23 luglio 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
SEZIONE LAVORO
Dispositivo della
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G.L. n. 626/2025 promossa da:
Ass. Avv. CAVALLITO STEFANO ANDREA – Avv. DRUETTA Parte_1
GIULIA
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Ass. Avv. VILLANI MARCO – Avv. VILLANI CAMILLA Controparte_1 [...]
– Avv. MORASCHINI MATTEO PIETRO CP_2
- PARTE CONVENUTA -
* * * * * * *
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che tra e è intercorso rapporto di Parte_1 CP_1
lavoro di natura subordinata dal 2/8/2021 al 24/7/2024;
- visto l'art. 3 co 1 dlvo 23/2015, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del
24/7/2024 e condanna al pagamento, in favore di , di CP_1 Parte_1 indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale quantificata in 10 mensilità
dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, retribuzione pari ad euro 1.921,77
lordi;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla violazione, da parte di degli obblighi in materia informativa e di CP_1
trattamento automatizzato;
- dispone la separazione della causa relativa alle domande di accertamento del diritto all'inquadramento nel VI livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, e di condanna di alla corresponsione delle differenze retributive derivanti CP_1
dall'inquadramento indicato ed al rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo di mezzo proprio;
riservando provvedimenti da emettersi nella causa così separata;
- visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei CP_1
confronti dei procuratori di , dichiaratasi antistatari;
spese liquidate Parte_1
in complessivi euro spese liquidate in complessivi euro 11.327,00, oltre a maggiorazione del 30% ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, oltre a rimborso forfettario al
15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Vista la complessità della controversia, si fissa in giorni 60 il termine di deposito della motivazione della sentenza.
Torino, 23 luglio 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito