Sentenza 20 aprile 2022
Ordinanza cautelare 27 aprile 2022
Ordinanza collegiale 21 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 13 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/01/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00717/2025REG.PROV.COLL.
N. 02762/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di TO
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2762 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello TO, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione III di Lecce n. -OMISSIS-, resa tra le parti in data 10 gennaio 2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il consigliere Maria Stella Boscarino;
Vista la richiesta dell’appellante di passaggio in decisione della causa senza discussione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’oggetto del giudizio di primo grado è costituito dall’impugnazione della nota prot. n. 333.C/9016.3.42 del 26.3.2019, notificata in pari data via p.e.c., con la quale il Ministero dell’Interno ha riscontrato negativamente l'atto di diffida del 14.3.2019 con cui l’Assistente Capo della Polizia di TO -OMISSIS-, in servizio presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS- (Lecce), ha formulato richiesta di promozione alla qualifica superiore per merito straordinario, e delle note interlocutorie della Questura di Lecce e della Prefettura di Lecce rispettivamente in data 15.9.2016 e 19.4.2017
2. I fatti salienti della vicenda e del procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti:
2.1. Il ricorrente, in data 1.7.2016 si rendeva protagonista di un’operazione di salvataggio in mare per la quale il Dirigente del Commissariato di -OMISSIS-, in data 13.9.2016, avanzava al Questore di Lecce formale proposta di riconoscimento premiale.
2.2. Poiché presso la Questura di Lecce risultava che il procedimento avviato con la predetta proposta non era mai stato portato a termine, con diffida del 14.3.2019 l’Assistente Capo ricorrente invitava il Ministero dell’Interno a voler concludere il procedimento de quo formulando richiesta di promozione alla qualifica superiore per merito straordinario, preavvertendolo che in difetto, decorso l’ulteriore termine di 30 giorni, avrebbe impugnato il silenzio-inadempimento.
2.3. Con nota prot. n. 333.C/9016.3.42 del 26.3.2019, il Direttore del Dipartimento delle Pubblica Sicurezza -Direzione Centrale per le Risorse Umane U.U.A.N.P.- Servizio Dirigenti Direttivi e Ispettori del Ministero dell’Interno comunicava che “pende procedimento amministrativo per l’attribuzione di una ricompensa al merito civile” e non invece lo speciale procedimento di cui agli artt. 71 e ss. D.P.R. n. 335/1982 ai fini della promozione per merito speciale.
3. Il Signor-OMISSIS- nel ricorso di primo grado, ha articolato un unico motivo (esteso da pagina 2 a pagina 5) con il quale ha lamentato la “ Violazione degli artt. 71 e ss. D.P.R. n. 335/1982 come riformato ed integrato dal D. Lgs. 5.10.2018 n.126 - Eccesso di potere per travisamento, illogicità e contraddittorietà manifesta ”.
4. Con la sentenza n. -OMISSIS-appellata il T.a.r. adito ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
4.1. Dopo aver ricordato che < l’Assistente Capo della P.S. ricorrente, in data 1 luglio 2016 si rendeva protagonista di una operazione (indubbiamente lodevole) di salvataggio in mare, soccorrendo due adulti e tre bambini che si aggrappavano ad un pattino capovolto ad oltre cento metri dalla spiaggia di Porto Cesareo, al di fuori dei compiti di servizio e allorchè era libero dal servizio, pur se occupato in attività di volontariato per “Legambiente Onlus” >, ha escluso la sussistenza dei vizi lamentati sia perchè nell'ordinamento del personale della P.S. il sistema delle ricompense per meriti di servizio è caratterizzato da una accentuata discrezionalità, tanto più ampia quanto più elevato è il livello delle ricompense, sia perchè le norme richiamate a sostegno del ricorso presuppongono la ricollegabilità del comportamento alle funzioni esercitate nella specifica qualifica rivestita.
5. Ha interposto appello il Sig. -OMISSIS- articolando un unico, articolato, motivo (esteso da pagina 6 a pagina 10), con il quale ha lamentato l’erroneità della sentenza per “ Errores in iudicando: il Giudice di prime cure ha errato nel non ritenere la Violazione degli artt. 71 e ss. D.P.R. n. 335/1982 come riformato ed integrato dal D. Lgs. 5.10.2018 n.126 - Eccesso di potere per travisamento, illogicità e contraddittorietà manifesta ”.
5.1. L’appellante, dopo aver richiamato la normativa in materia di promozione per merito speciale della Polizia di TO per come riformata ed integrata dal D.Lgs. 5.10.2018 n.126 e dal D.P.R. n.82 del 21.6.2019, nonché la circolare del 15.4.2020 del Capo della Polizia, evidenzia che la promozione straordinaria ricomprende tra le attività meritevoli di valutazione anche quelle di “soccorso pubblico”; rileva che l'art. 68 della L. 1 aprile 1981, n. 121 stabilisce che "Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione". E poiché l'agente di pubblica sicurezza deve considerarsi in servizio permanente, il primo profilo della motivazione della sentenza appellata sarebbe errato.
5.2. Per il resto la sentenza gravata non terrebbe conto che la promozione per merito straordinario spetta in tutti i casi in cui l’operatore abbia corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.
6. In data 13.04.2024 si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
7. All’esito della Camera di consiglio del 26.4.2022 con ordinanza n. 1935 del 27.04.2022 l’istanza cautelare è stata rigettata per difetto dei requisiti del fumus e del periculum .
8. Con memorie del 19.12.2024 le parti hanno ribadito le proprie conclusioni.
9. L’appellante ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione.
10. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. Il Collegio ritiene l’appello infondato.
11.1. Occorre premettere che la normativa di settore (artt. 71 e ss. d.p.r. n. 335/1982) presuppone, ai fini della concessione della promozione per meriti straordinari, due circostanze che possono essere alternativamente sussistenti, stabilendo che “ La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti e agli assistenti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica ”.
In entrambi i casi, si deve far riferimento - stando al tenore letterale della disposizione in commento - unicamente ad attività attinenti ai compiti di istituto; infatti, l’espressione “ i quali nell'esercizio delle loro funzioni “ deve intendersi riferita ad entrambe le fattispecie, come fatto palese dalla circostanza che alla stessa seguono i verbi “ abbiano conseguito …. “ e “…. abbiano corso “ .
La Circolare del 15 aprile 2020, adottata a seguito dell'emanazione dell'art. 2, comma 1, lett. m), n), o), p), q) e r) del D.Lgs. 5 ottobre 2018 n. 126 (di riforma del d.p.r. n. 335/1982), reca i "Criteri di massima per il conferimento delle promozioni per merito straordinario agli appartenenti della Polizia di TO, ai sensi degli artt. 71,72,73,74,75 e 75 bis del DPR 24/4/1982 n. 335, modificati ed introdotti dal D.Lgs. 5/10/2018 n. 126".
Detta Circolare trova il suo presupposto normativo nell'art. 75-bis d.p.r. n. 335/1982 ("Criteri per il conferimento delle promozioni per merito straordinario"), disposizione inserita dall'art. 2, comma 1, lett. r), D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, secondo cui:
" 1. Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di TO e per i funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di TO .".
La Circolare individua - in linea con il disposto normativo (artt. 71 e ss. d.p.r. n. 335/1982 come novellati dal citato dlgs n. 126/2018) - due ipotesi disgiuntamente legittimanti il riconoscimento della ricompensa della promozione per meriti straordinari:
a) il " conseguimento di risultati eccezionali in attività attinenti ai compiti d'istituto ";
b) " grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e incolumità pubblica " precisando che si configura in tutti quei casi in cui " il dipendente consapevolmente compia atti che lo espongano a pericolo di vita particolarmente grave e finalizzati al conseguimento di risultati che superino gli ordinari doveri d'istituto; pertanto si terrà conto dei seguenti criteri specifici (da documentare in maniera incontrovertibile):
- entità, attualità ed idoneità del pericolo;
- percezione cosciente del pericolo;
- condizione di tempo e di luogo dell'intervento in relazione alla gravità dell'esposizione a pericolo;
- azione individuale o contributo determinante all'esito dell'operazione;
- eventuale assenza di specifici strumenti di protezione personale o altrimenti di ausilio ".
11.2. Ciò detto, deve osservarsi che per costante giurisprudenza (per tutte: Cons. TO 16 novembre 2018, n. 6452) nell’ordinamento del personale della P.S. il sistema delle ricompense per meriti di servizio è caratterizzato da un’accentuata discrezionalità, la quale anzi diviene tanto più ampia quanto più elevato è il livello delle ricompense (Consiglio di TO, sez. III, 23/10/2015, n. 4889) e, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità, davanti al giudice amministrativo, solo se risulti viziata da travisamento dei fatti o da macroscopica illogicità.
Questo Consiglio ha, in particolare, evidenziato come la promozione per merito straordinario si ricolleghi alla straordinaria rilevanza delle operazioni di servizio compiute sotto il profilo dei risultati conseguiti, nonché alla dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune ed assolutamente eccezionali.
Di recente, Consiglio di TO, sezione I, con parere 14 agosto 2023, n. 1120 ha ribadito come la promozione per merito straordinario si ricolleghi alla straordinaria rilevanza delle operazioni di servizio compiute sotto il profilo dei risultati conseguiti, nonché alla dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune ed assolutamente eccezionali; la valutazione della p.a. è, pertanto, ampiamente discrezionale e censurabile dal giudice amministrativo solo se risulti, ictu oculi , viziata da travisamento dei fatti o da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, che nel caso in questione non appaiono ricorrere, in quanto, nella situazione evidenziata, il comportamento del ricorrente sicuramente evidenzia sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione, ma non appare raggiungere livelli di eccezione delle qualità personali e professionali rispetto all’ordinarietà dei compiti istituzionali affidati agli appartenenti alla Polizia di TO.
11.3. Quanto alla fattispecie (alternativamente sottoposta dall’appellante) del dipendente che abbia corso pericolo di vita per tutelare l’incolumità altrui, la tesi prospettata dall’appellante, secondo la quale il militare debba considerarsi in servizio permanente, contrasta con il chiaro disposto della norma e della circolare invocate dal ricorrente, che richiedono, testualmente, che il fatto sia avvenuto durante il servizio.
11.4. Oltretutto, anche a tralasciare quanto sopra precisato, nella vicenda in questione non si evince che l’appellante (il quale si trovava a bordo di un gommone) abbia corso un concreto pericolo di vita, durante il salvataggio delle persone in difficoltà.
12. Conclusivamente, l’appello dev’essere respinto.
13. Tuttavia, la natura della controversia induce a ravvisare nella fattispecie i presupposti per la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di TO in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO