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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6993 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Renzo Segala in forza di procura allegata all'atto di citazione e dall'avv. Marco
Occhipinti in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 2.3.2022; attrice contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ) e C.F._3 Controparte_3
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 CP_2
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Ballarini, Luca Ballarini e
[...]
Marco Ballarini in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
In punto: regolamento di confini e apposizione di termini;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il Giudice osserva quanto segue.
L'attrice , comproprietaria (unitamente al fratello Parte_1 CP_4
dei terreni siti in Negrar di Valpolicella e distinti al Catasto Terreni del
[...] medesimo Comune, foglio 22, mappali n. 1514 e 1515, ha convenuto in giudizio e , comproprietari dei terreni confinanti distinti ai Controparte_2 Controparte_1 mappali n. 1516 e 1517, nonché l utilizzatrice Controparte_3 dei medesimi, lamentando che a partire dal 2017 i convenuti avrebbero effettuato il raschiamento e il livellamento del piede della collina nonché il taglio della lingua di bosco alle sue pendici ed avrebbero occupato parte dei terreni di proprietà di essa attrice con l'impianto di un filare di vigneto, rimuovendo i cippi di confine posti sul crinale della collina.
In ragione di ciò ha chiesto di accertare il confine tra i terreni di proprietà delle parti e di procedere all'apposizione di termini nonché di condannare i convenuti:
i) all'immediato rilascio della porzione di terreno occupata, con condanna dei medesimi al pagamento della somma di 50,00 € per ogni giorno di ritardo nel rilascio ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; ii) alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi dai vigneti ivi piantati;
iii) al risarcimento dei danni patiti e patiendi da essa attrice in conseguenza di tale occupazione e, in via subordinata, alla corresponsione di un indennizzo per ingiustificato arricchimento;
iv) al ripristino dei luoghi e al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da essa attrice. Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno contestato la fondatezza delle domanda attoree, chiedendone il rigetto. In particolare, hanno allegato di aver provveduto esclusivamente alla “pulizia della vegetazione” e che la scomparsa del piede della collina sarebbe stata opera della naturale erosione dei luoghi. I medesimi hanno contestato, inoltre, l'esistenza di cippi di confine, affermando che l'attrice avrebbe picchettato con tondini in ferro l'asserito terreno di sua proprietà per l'intera sua lunghezza, così spostando il confine più a valle di 50/80 cm.
Ciò posto, nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio volta: a) ad accertare la linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti;
b) ad accertare la modifica dello stato dei luoghi lamentata da parte attrice;
c) ad indicare gli interventi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, la loro messa in sicurezza ed il relativo costo;
d) ad accertare l'estensione della porzione del fondo di proprietà dell'attrice eventualmente occupata dai convenuti ed ad indicarne il valore locativo e/o il reddito ricavabile, avendo riguardo alla destinazione del fondo antecedente all'impianto del vigneto.
Ebbene, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio il C.T.U. nominato, geom.
dopo aver dettagliatamente descritto i luoghi di causa e le proprietà Controparte_5 delle parti (si veda a pag.
7-11 della consulenza tecnica d'ufficio):
• ha affermato che “Attualmente in prossimità della base della collina è stato modificato il declivio esistente realizzando un passaggio livellato utilizzabile con mezzi agricoli ed un filare di viti lungo tutto il confine con il fondo di proprietà di parte attrice identificato con le particelle n.° 1514 e 1515 (ex p.lla 77)”, evidenziando che
“Il filare di viti posto a margine della capezzagna presenta caratteristiche di recente impianto” e che “Ad Ovest del predetto passaggio è presente una scarpata terrosa realizzata artificialmente con ancora evidenti le radici tagliate degli alberi preesistenti del bosco.”;
• ha provveduto a verificare la posizione dei confini tra le proprietà delle parti attraverso il metodo topografico di rilievo e di calcolo cd. “dell'Apertura a Terra”
(dettagliatamente descritto a pagg. 11-14 della consulenza), precisando che i risultati ottenuti sono da considerarsi attendibili in quanto il margine di incertezza e precisione rientra nei valori di normale tolleranza. In particolare, ha accertato che i confini tra le proprietà delle parti sono quelli indicati nell'Elaborato Grafico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio (al quale si rinvia);
• ha accertato che l'attuale passaggio realizzato dai convenuti “occupa indebitamente una porzione di terreno di proprietà di parte attrice per una superficie complessiva pari a 150 mq circa, calcolata dal confine catastale fino alla base della scarpata posta in prossimità del limite del bosco”, evidenziando che “anche una porzione di filare di viti, per una lunghezza di 28,70 m circa, ricade all'interno della proprietà di parte attrice”; • ha individuato gli interventi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e la loro messa in sicurezza, prospettando due soluzioni alternative, e segnatamente:
a) Soluzione n. 1, che prevede il mantenimento dell'attuale stradello e la realizza- zione di una struttura in terra rinforzata rinverdibile con terreni di riempimento neutri (per un costo complessivo di circa 79.000,00 €);
b) Soluzione n. 2, che prevede il ripristino di tutto il fronte della vecchia scarpata esistente (per un costo complessivo di circa 27.000,00 €);
• ha stimato il valore locativo e/o reddittuale della porzione di fondo di proprietà dell'attrice occupata dai convenuti, affermando che, considerando i valori agricoli medi tabellari (annualità 2020) per la zona di Negrar e la coltura a bosco ceduo
(antecedente all'attuale impianto a vigneto), pari a 0,97 €/mq, il valore del terreno risulta pari ad euro 145,50 (150 mq x 0,97 €/mq).
Tali conclusioni, raggiunte dal C.T.U. attraverso un percorso argomentativo chiaro, coerente ed immuni da vizi logici non risultano inficiate da osservazioni dei
C.T.P., avendo il C.T.U. fornito adeguate e convincenti risposte alle osservazioni formulate dal CT di parte attrice. In particolare, con riferimento alla necessità evidenziata da quest'ultimo che “l'eventuale rimissione in pristino del versante richieda di stabilizzare, mediante intervento antierosivo in terre rinforzate, anche i terreni a monte ed a valle rispetto al sedime di rinterro, ottenendo quindi una superficie di intervento maggiore di quella preventivata dallo scrivente CTU e con un costo notevolmente maggiore”, il C.T.U., pur avendo correttamente rappresentato che per una migliore verifica dell'intervento ipotizzato dal CT di parte attrice sarebbe indispensabile il coinvolgimento di altri professionisti (geologo, agronomo e ingegnere forestale), ha precisato che tale intervento “non sarebbe indispensabile, cioè con
«terre armate», in quanto nel caso di ripristino del versante secondo le condizioni preesistenti, si ritiene sufficiente prevedere il riporto del terreno, il relativo compattamento e successivo inerbimento, come descritto in relazione.”
In conseguenza di quanto precede, può ritenersi accertato che i confini tra i fondi di proprietà delle parti sono quelli indicati nell'Elaborato Grafico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. depositata il 7.3.2023. Controparte_5
Risulta inoltre che i convenuti hanno effettuato un intervento di asportazione di terra e livellamento del piede della collina in prossimità del confine tra i fondi di proprietà delle parti, occupando parte dei terreni di proprietà dell'attrice con l'impianto di un filare di vigneto. Che si tratti di una immutazione artificiale dello stato dei luoghi risulta infatti chiaramente non solo da quanto affermato dal C.T.U. ma anche dalle fotografie prodotte da parte attrice (doc. 3 di parte attrice) e da quelle allegate alla consulenza tecnica d'ufficio, nelle quali si nota una scarpata di formazione evidentemente non naturale, con asportazione di terreno e taglio delle radici delle piante.
I convenuti vanno pertanto condannati ad espiantare il vigneto impiantato sulla porzione di proprietà dell'attrice da essi illegittimamente occupata (individuata in colore giallo nell'Ingrandimento Raffronto Grafico - scala 1:200 riportato nell'Elaborato
Grafico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio) e all'immediato rilascio della stessa in favore dell'attrice nonché, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a pagare all'attrice la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio del terreno a decorrere dal decimo giorno successivo al deposito della presente sentenza.
Ai sensi dell'art. 951 c.c., entrambe le parti sono autorizzate a richiedere e, per altro verso, obbligate ad acconsentire all'apposizione, a spese comuni, di termini sul confine individuato nell'Elaborato Grafico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio. L'azione per apposizione di termini presuppone, infatti, che il confine sia certo e determinato (ab initio o per intervenuta sentenza di regolamento di confini) e tende a renderlo visibile e riconoscibile attraverso l'esecuzione di una prestazione consistente nell'obbligo, posto dall'art. 951 c.c. a carico del proprietario del fondo contiguo, di apporre o ristabilire a spese comuni con il richiedente i segni indicativi dei termini tra i due immobili. (Cass. 5597/1981). Peraltro, nel procedimento per apposizione di termini la sentenza di condanna che lo conclude può non indicare in dispositivo le parti obbligate in quanto queste possono trovarsi nella medesima posizione processuale, e cosi essere entrambe destinatarie della condanna ad apporre i termini e facoltizzate a chiederne l'esecuzione (Cass. 4794/1979).
I convenuti vanno altresì condannati in solido a provvedere, a proprie cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla Soluzione n. 2 descritta a pagg. 15-16 della consulenza tecnica d'ufficio. Tale Soluzione deve essere senz'altro preferita all'altra soluzione prospettata dal C.T.U. e alle ulteriori soluzioni prospettate dalle parti perché è quella volta a garantire il ripristino più fedele dello stato dei luoghi antecedente gli interventi effettuati dai convenuti.
La domanda di condanna dei convenuti alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi dai vigneti va invece rigettata perché è evidente che non si tratta di frutti derivanti dal terreno (adibito a bosco / incolto) di proprietà dell'attrice ma dal vigneto impiantato dai convenuti.
Va parimenti rigettata la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da illegittima occupazione, non essendo stati specificamente allegati concreti pregiudizi apprezzabili in termini di danno emergente o di lucro cessante.
I convenuti vanno invece condannati a pagare all'attrice un indennizzo da ingiustificato arricchimento per l'illegittima occupazione della porzione di fondo di proprietà della stessa, da quantificarsi in via equitativa, sulla base del valore locativo del terreno stimato dal C.T.U., in complessivi € 1.200,00.
In virtù della loro soccombenza, i convenuti vanno condannati in solido, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a rifondere all'attrice le spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
Anche le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido in ragione della loro soccombenza.
Va invece respinta la domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96
c.p.c. (che presuppone il requisito oggettivo della totale soccombenza e quello soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente) in difetto del requisito della totale soccombenza.
L'attrice ha chiesto inoltre di ordinare, ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c., la cancellazione delle seguenti espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella comparsa di costituzione e risposta avversaria: «comportamenti arbitrari, illegittimi ed illegali assunti dalla stessa» (pag. 4); «perspicace fantasia» (pag. 6); «illazioni contenute nell'atto di citazione» (pag. 6); «attesa l'indole sopra descritta della dott.ssa
(pag. 6); «sconcertanti comportamenti di quest'ultima» (pag. 6). Pt_1
Ora, è noto che, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., i rapporti tra le parti processuali devono sempre essere improntati ai canoni della correttezza e della lealtà e che il processo non è la sede naturale per scambiarsi offese e giudizi personali. In particolare, a norma dell'art. 89 c.p.c., le espressioni contenute negli scritti difensivi non debbono eccedere, nella forma e nel contenuto, i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa e di critica, sicché le manifestazioni passionali e scomposte, caratterizzate dall'intento di offendere la controparte e i suoi difensori, costituiscono abuso di quel diritto, anche se aventi attinenza con l'oggetto della lite. Non sussistono, invece, i presupposti per disporre la cancellazione quando le espressioni usate, anche se colorite o aventi ad oggetto gravi addebiti, sono usate senza intento offensivo nei confronti della controparte e sono preordinate al solo fine di dimostrare la fondatezza delle proprie tesi e di apportare elementi utili ai fini della decisione.
Ciò posto, le frasi oggetto della richiesta in esame non appaiono gratuitamente offensive nel senso sopra precisato perché alcune di esse («comportamenti arbitrari, illegittimi ed illegali assunti dalla stessa»; «illazioni contenute nell'atto di citazione») rientrano appieno nella normale dialettica processuale mentre altre, benché colorite, sono comunque tese a sostenere con fermezza le proprie tesi e l'infondatezza delle affermazioni della controparte. L'istanza di cancellazione va pertanto disattesa.
Considerato, infine, che i convenuti non hanno partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria, gli stessi vanno condannati in solido, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010, a versare all'entrata del bilancio dello
Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) accerta e dichiara che i confini tra terreni siti in Comune di Negrar, distinti al
Catasto Terreni del medesimo Comune, foglio 22, mappali n. 1514 e 1515, ed i terreni siti in Comune di Negrar, distinti al Catasto Terreni del medesimo Comune, foglio 22, mappali n. 1516, 1517 e 1518, sono quelli indicati nell'Elaborato Grafico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. Controparte_5 depositata il 7.3.2023;
b) accerta e dichiara che i convenuti hanno occupato la porzione di terreno di proprietà dell'attrice individuata in colore giallo nell'Ingrandimento Raffronto
Grafico - scala 1:200 riportato nell'Elaborato Grafico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. e, conseguentemente, Controparte_5 condanna i convenuti ad espiantare il vigneto impiantato su tale porzione e all'immediato rilascio della stessa in favore dell'attrice;
c) condanna i convenuti in solido a pagare all'attrice la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto stabilito al punto b) del presente dispositivo a decorrere dal decimo giorno successivo al deposito della presente sentenza;
d) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di acconsentire all'apposizione, a spese comuni, di termini sul confine individuato nell'Elaborato Grafico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. Controparte_5
e) condanna i convenuti in solido a provvedere, a proprie cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla Soluzione n. 2 descritta a pagg. 15-16 della consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. Controparte_5
f) rigetta le domande di condanna dei convenuti alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi dai vigneti e al risarcimento dei danni da illegittima occupazione;
g) condanna i convenuti in solido a pagare all'attrice la somma di € 1.200,00 a titolo di indennizzo da ingiustificato arricchimento;
h) condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese del procedimento di mediazione, che liquida in euro 72,95 per esborsi ed euro 772,00 per compensi,
e quelle processuali, che liquida in euro 552,40 per esborsi euro 10.350,00 per compensi (già aumentati ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55/2014 nella misura ritenuta congrua del 15%), oltre spese generali 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
i) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, come già liquidate in atti, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro;
j) rigetta la domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
k) rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata da parte attrice;
l) condanna i convenuti in solido a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Verona, il 31.3.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)