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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5651 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 64823/2019 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 64823 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 18 settembre 2024
TRA
con Presidente del Consiglio di Amministrazione la Parte_1 CP_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, P.IVA_1
Via Giuseppe Capogrossi n. 50 (p.iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Azzurra P.IVA_2
Presciutti ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Nettuno Via Trieste n. 80;
- opponente
E
(codice fiscale e partita iva Controparte_2
), con sede legale in Jesi (AN), Via Marche n. 1, in persona del Curatore fallimentare, P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avvocati Cristian Sgaramella e Michele Giuliani elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito in Roma, Largo Angelo Fochetti n° 29;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il convenendo in Parte_1
giudizio il dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_3
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 15897/2019, emesso dal Tribunale il 30 luglio 2019, per sentir “A) In via principale, nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o inesistenza della pretesa creditoria avanzata dal
[...]
per tutti i motivi dedotti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o Controparte_3 dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo …; B) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato che l'opposta vanta un credito nei confronti della opponente, in accoglimento della eccezione riconvenzionale innanzi formulata, si chiede che
l'eventuale credito riconosciuto venga rideterminato decurtando la somma di euro 37.403,72
(trentasettemilaquattrocentotre/72) vantata dalla opponente o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
C) Ci si oppone sin da ora alla concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, del decreto ingiuntivo …; Con vittoria di spese…”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 23 agosto 2019, la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti del della somma di CP
euro 108.528,73, a titolo di saldo delle fatture emesse nei suoi confronti da parte della
[...]
, in relazione a corrispettivi dovutile per l'esecuzione di servizi di trasporto nel Controparte_2
periodo compreso tra i mesi di luglio 2018 a settembre 2018, sul presupposto che esse fossero state soltanto parzialmente pagate da parte sua.
A sostegno dell'opposizione, allegava di avere pagato per intero nei confronti della società fallita il corrispettivo di tutti i servizi effettuati in suo favore e di avere anzi contestato in sede stragiudiziale l'inesatto adempimento dell'opposta alle obbligazioni assunte nei suoi confronti. Allegava, al contrario, di vantare crediti nei confronti del , avendo fatto fronte al pagamento per intero CP
Contr della retribuzione dei lavoratori della cooperativa n relazione al mese di luglio 2018, nonché al versamento di tutte le spettanze di fine rapporto maturate dagli stessi, comprensive dei ratei tredicesima, indennità sostitutiva di ferie, permessi, ex festività maturate e trattamento di fine rapporto, per l'importo di euro 18.160 ed anche di avere pagato ulteriori somme in luogo della Contr cooperativa alla società Gamma Auto Srl, che aveva noleggiato i mezzi alla Cooperativa per
2 complessivi euro 19.243,72; donde, in via riconvenzionale eccepiva in compensazione il credito vantato per euro 37.403,72.
Si costituiva il , premettendo: che la , CP Controparte_2
quale consorziata di aveva operato, sin dalla sua costituzione nel 2016, nel Parte_1
settore dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi, svolgendo in particolare la propria attività nel territorio marchigiano, nelle zone di Ancona e Jesi;
che il aveva intrattenuto rapporti Parte_1
diretti con soggetti terzi, stipulando i contratti di trasporto con i committenti finali ed affidando poi la commessa alle singole consorziate;
che il non aveva mezzi e lavoratori propri;
che, in Parte_1
tale contesto, con lettera di affidamento del 3 novembre 2016, rinnovata tacitamente per un ulteriore
Contro anno, il aveva affidato a lo svolgimento dei servizi di trasporto e consegna merci Parte_1
commissionati dalla società SDA Courier s.p.a., soggetto operante nel settore delle spedizioni espresse sul territorio nazionale e internazionale. Contr Esponeva che l'accordo tra il e la società prevedeva i servizi da rendere, Parte_1
disciplinava i rapporti economici (corrispettivi, modalità di remunerazione e di rimborso delle spese sostenute dalla consorziata): il provvedeva mensilmente al pagamento nei confronti della Parte_1
dei corrispettivi dovuti per le prestazioni rese, quantificati in relazione alle Controparte_2
Contro tratte percorse e alle merci consegnate, e rimborsava a anche le spese collaterali all'attività di trasporto, nella maggior parte dei casi anticipate da parte sua per il noleggio degli autoveicoli, della motrice e per il gasolio consumato. Deduceva che i rapporti tra le due società si fossero protratti senza problemi fino al mese di luglio 2018 e avessero poi subito una lieve riduzione nei periodi di
Contr agosto e settembre 2018, fino a cessare definitivamente in tale data. Riferiva che la aveva emesso le fatture per i corrispettivi e i rimborsi dovutile, come di consueto, rimodulando poi gli importi richiesti a seguito di talune contestazioni pervenutele da parte del;
che, a fronte Parte_1 dell'inadempimento del al pagamento delle fatture, la società aveva chiesto ed ottenuto Parte_1 decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Ancona per l'importo di 108.528,73; che il 7 marzo Contro 2019 era stato dichiarato il Fallimento della e che il Curatore aveva rinvenuto tra i documenti della fallita anche il decreto ingiuntivo, avvedendosi del fatto che esso non fosse stato però tempestivamente notificato nei confronti della debitrice;
donde la reiterazione della domanda di ingiunzione nei confronti del . Parte_1
Nel costituirsi nel presente giudizio di opposizione, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente nei suoi confronti, sul presupposto che ogni pretesa nei confronti del dovesse essere avanzata nel contesto della procedura CP
concorsuale. Nel merito, negava la fondatezza dei motivi di opposizione, e concludeva nei seguenti termini: “A. in via preliminare di rito, dichiarare la propria incompetenza in relazione alla
3 domanda riconvenzionale in favore del Tribunale Fallimentare di Ancona…; B. in via preliminare di merito, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648, seconda parte, c.p.c. del decreto ingiuntivo … in relazione all'importo pari ad euro 37.619,57 euro;
C. in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal in quanto Parte_1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
D. in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, svolte le necessarie valutazioni nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, sussistente il diritto del a vedersi corrisposta, da CP parte dell'opponente, la somma ingiunta con il decreto opposto, e per l'effetto condannare il al pagamento in favore del di una somma pari a quella Parte_1 CP
ingiunta con il decreto opposto o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa;
E. con vittoria di spese…”.
Con ordinanza depositata in data 8 luglio 2020, era respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante assunzione della prova testimoniale richiesta dalla parte opposta, non anche di quelle richieste dalla parte opponente, essendo quest'ultima decaduta dalla prova per mancata intimazione dei testi per l'udienza fissata.
Le parti precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2024, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. Contro Il Fallimento della società cooperativa ha proposto ricorso per ingiunzione nei confronti del
, allegando l'inadempimento di quest'ultimo all'obbligazione di pagamento di somme Parte_1
dovute alla società fallita a titolo di corrispettivo di servizi resi in suo favore, nonché a titolo di rimborso di costi anticipati per suo conto ai fini dell'espletamento dei servizi stessi. Ai fini della prova del proprio credito, ha prodotto in atti le fatture emesse dalla società fallita nei confronti del
, registrate nella contabilità della società, dando conto del fatto che per l'importo ingiunto Parte_1 la società avesse già chiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, non tempestivamente notificato: segnatamente, l'opposta ha allegato il parziale pagamento delle fatture n. 37 del 17 settembre 2018 di Euro 124.672,26, n. 38 del 19 settembre
2018 di Euro 32.227,80, n. 39 del 19 settembre 2018 di Euro 10.396,92, n. 42 del 4 ottobre 2018 di
Euro 33.363,60, n. 45 del 17 ottobre 2018 di Euro 11.270,97, n. 48 del 14 novembre 2018 di Euro
4 Contro 1.719,81 emesse dalla in relazione ai servizi di trasporto che la cooperativa avrebbe svolto in favore della opponente nel periodo da luglio 2018 a settembre 2018. Ancora l'opposta ha prodotto in atti copia dell'Accordo costituente il titolo del rapporto con il , nonché il contratto Parte_1
stipulato dal con la committente dei servizi di trasporto, nonché una serie di tabelle nelle Parte_1
quali risulterebbero riportati nel dettaglio i servizi asseritamente resi su commissione del Parte_1
nel periodo cui è riferita la pretesa creditoria (compreso tra i mesi di luglio e settembre 2018).
L'opposta ha contestato la fondatezza della pretesa, allegando di avere pagato integralmente la Contro fattura n. 37, emessa a settembre 2018 per i servizi asseritamente resi dalla nel precedente mese di luglio, essendole stato inviato nel mese di agosto un preavviso dell'emissione di essa, pur avvedendosi poi del fatto che parte delle somme richieste non fossero dovute;
ha poi negato che la parte ricorrente avesse fornito idonea prova dell'effettiva esecuzione di servizi nei suoi confronti nel periodo successivo e in ogni caso dell'entità di essi;
ha sottolineato che la ricorrente avesse anche inserito nelle fatture la pretesa di rimborso di spese non già sostenute da parte sua, bensì da parte del;
ancora ha lamentato la circostanza che la ricorrente avesse preteso il rimborso CP_1 di costi sostenuti per l'acquisto di gasolio asseritamente utilizzato per l'esecuzione dei servizi di Contr trasporto commissionati alla a parte sua, comprovando l'esborso di somme per l'acquisto del combustibile, non anche la circostanza che esso fosse stato destinato alla dichiarata finalità. Infine,
Contr l'opponente ha eccepito in compensazione crediti nei confronti della maturati a seguito dell'assunzione da parte sua di spese che avrebbero dovuto gravare sulla (a titolo di CP
retribuzioni di lavoratori e di corrispettivo di noleggio di mezzi utilizzati dalla medesima).
Preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla parte opposta in relazione alla pretesa domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, dovendosi rilevare che quest'ultimo si è limitato a formulare eccezione in via riconvenzionale in relazione ad un proprio credito nei confronti del , cosicché debba ritenersi operante il principio secondo il quale CP
“Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere
5 l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto. (cfr., da ultimo, sul punto Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 13345 del 14/05/2024).
Va poi rilevato, nel merito, che a fronte delle contrapposte allegazioni delle parti, fosse il Contro
onerato della prova dell'effettiva sussistenza del credito della nei confronti del CP
. Parte_1
In tale prospettiva, ritiene il giudicante che l'opposta non abbia assolto all'onere probatorio sulla Contro medesima incombente: invero, la mera produzione in atti delle fatture emesse dalla nei confronti del non costituisce di per sé prova della fondatezza della sua pretesa. Né la Parte_1
Contro produzione dei documenti unilateralmente formati dalla nei quali risultano riportati, in modo peraltro neppure intellegibile, elenchi di servizi asseritamente resi nei confronti del , in Parte_1 assenza di ulteriore documentazione che comprovi l'effettiva esecuzione di essi, assume valenza probatoria decisiva in ordine alla fondatezza del credito vantato da parte del nei CP confronti dell'opponente.
Quanto alla prova testimoniale assunta, si rileva che il legale rappresentante della società fallita escusso si è limitato a confermare la circostanza che il rapporto con il si fosse protratto, Parte_1 sia pure con “flussi” di lavoro “ridotti” anche nei mesi di agosto e settembre 2018: ma l'assoluta genericità delle dichiarazioni del teste non consente di pervenire all'accertamento del credito dell'opposta nei confronti dell'opponente e comunque di quantificarne l'eventuale entità.
L'opposta avrebbe avuto altresì l'onere (ex art. 1193 c.c.) di imputare il pagamento ricevuto da parte dell'opponente per euro 125.000 nel mese di agosto 2018 (ed asseritamente riferibile secondo la stessa ai corrispettivi dovutile per i servizi resi nel mese di luglio) a debiti pregressi della stessa parte, in modo preciso e non già meramente ipotetico: sul punto, si rileva che l'opposta basandosi su Contr quanto desumibile dall'estratto conto circa la causale del bonifico ricevuto dalla ha meramente ipotizzato che tale pagamento potesse essere riferito ai corrispettivi dovuti per il mese di giugno od anche alternativamente di gennaio, operando così in modo approssimativo e comunque insoddisfacente ai fini della prova.
Ancora si rileva, quanto alle somme richieste a titolo di rimborso di spese asseritamente sostenute per l'esecuzione dei servizi commissionatile dall'opponente, che l'opposta non ha fornito prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero di avere effettivamente sostenuto le spese documentate per tale finalità; la parte opposta, nel contestare l'allegazione del in ordine al fatto che talune Parte_1
delle spese oggetto della richiesta di rimborso fossero state invero assunte da parte sua o per suo conto dalla società , e nel lamentare che l'opponente non avesse comunque fornito prova CP_1
6 di essa, trascura di considerare che incombesse sul l'onere di provare che tali spese CP
Contr fossero state effettivamente assunte da parte della e non gravasse al contrario sul Parte_1
l'onere di provare che di esse si fossero fatti carico altri.
Per tali ragioni l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza la parte opposta è condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opposta, che si liquidano complessivamente in euro 406,50 per esborsi e euro 11.268, per compensi professionali (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese del procedimento, che liquida in euro 406,50, per esborsi ed euro 11.268, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 05/04/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 64823 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 18 settembre 2024
TRA
con Presidente del Consiglio di Amministrazione la Parte_1 CP_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, P.IVA_1
Via Giuseppe Capogrossi n. 50 (p.iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Azzurra P.IVA_2
Presciutti ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Nettuno Via Trieste n. 80;
- opponente
E
(codice fiscale e partita iva Controparte_2
), con sede legale in Jesi (AN), Via Marche n. 1, in persona del Curatore fallimentare, P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avvocati Cristian Sgaramella e Michele Giuliani elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito in Roma, Largo Angelo Fochetti n° 29;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il convenendo in Parte_1
giudizio il dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_3
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 15897/2019, emesso dal Tribunale il 30 luglio 2019, per sentir “A) In via principale, nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o inesistenza della pretesa creditoria avanzata dal
[...]
per tutti i motivi dedotti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o Controparte_3 dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo …; B) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato che l'opposta vanta un credito nei confronti della opponente, in accoglimento della eccezione riconvenzionale innanzi formulata, si chiede che
l'eventuale credito riconosciuto venga rideterminato decurtando la somma di euro 37.403,72
(trentasettemilaquattrocentotre/72) vantata dalla opponente o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
C) Ci si oppone sin da ora alla concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, del decreto ingiuntivo …; Con vittoria di spese…”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 23 agosto 2019, la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti del della somma di CP
euro 108.528,73, a titolo di saldo delle fatture emesse nei suoi confronti da parte della
[...]
, in relazione a corrispettivi dovutile per l'esecuzione di servizi di trasporto nel Controparte_2
periodo compreso tra i mesi di luglio 2018 a settembre 2018, sul presupposto che esse fossero state soltanto parzialmente pagate da parte sua.
A sostegno dell'opposizione, allegava di avere pagato per intero nei confronti della società fallita il corrispettivo di tutti i servizi effettuati in suo favore e di avere anzi contestato in sede stragiudiziale l'inesatto adempimento dell'opposta alle obbligazioni assunte nei suoi confronti. Allegava, al contrario, di vantare crediti nei confronti del , avendo fatto fronte al pagamento per intero CP
Contr della retribuzione dei lavoratori della cooperativa n relazione al mese di luglio 2018, nonché al versamento di tutte le spettanze di fine rapporto maturate dagli stessi, comprensive dei ratei tredicesima, indennità sostitutiva di ferie, permessi, ex festività maturate e trattamento di fine rapporto, per l'importo di euro 18.160 ed anche di avere pagato ulteriori somme in luogo della Contr cooperativa alla società Gamma Auto Srl, che aveva noleggiato i mezzi alla Cooperativa per
2 complessivi euro 19.243,72; donde, in via riconvenzionale eccepiva in compensazione il credito vantato per euro 37.403,72.
Si costituiva il , premettendo: che la , CP Controparte_2
quale consorziata di aveva operato, sin dalla sua costituzione nel 2016, nel Parte_1
settore dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi, svolgendo in particolare la propria attività nel territorio marchigiano, nelle zone di Ancona e Jesi;
che il aveva intrattenuto rapporti Parte_1
diretti con soggetti terzi, stipulando i contratti di trasporto con i committenti finali ed affidando poi la commessa alle singole consorziate;
che il non aveva mezzi e lavoratori propri;
che, in Parte_1
tale contesto, con lettera di affidamento del 3 novembre 2016, rinnovata tacitamente per un ulteriore
Contro anno, il aveva affidato a lo svolgimento dei servizi di trasporto e consegna merci Parte_1
commissionati dalla società SDA Courier s.p.a., soggetto operante nel settore delle spedizioni espresse sul territorio nazionale e internazionale. Contr Esponeva che l'accordo tra il e la società prevedeva i servizi da rendere, Parte_1
disciplinava i rapporti economici (corrispettivi, modalità di remunerazione e di rimborso delle spese sostenute dalla consorziata): il provvedeva mensilmente al pagamento nei confronti della Parte_1
dei corrispettivi dovuti per le prestazioni rese, quantificati in relazione alle Controparte_2
Contro tratte percorse e alle merci consegnate, e rimborsava a anche le spese collaterali all'attività di trasporto, nella maggior parte dei casi anticipate da parte sua per il noleggio degli autoveicoli, della motrice e per il gasolio consumato. Deduceva che i rapporti tra le due società si fossero protratti senza problemi fino al mese di luglio 2018 e avessero poi subito una lieve riduzione nei periodi di
Contr agosto e settembre 2018, fino a cessare definitivamente in tale data. Riferiva che la aveva emesso le fatture per i corrispettivi e i rimborsi dovutile, come di consueto, rimodulando poi gli importi richiesti a seguito di talune contestazioni pervenutele da parte del;
che, a fronte Parte_1 dell'inadempimento del al pagamento delle fatture, la società aveva chiesto ed ottenuto Parte_1 decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Ancona per l'importo di 108.528,73; che il 7 marzo Contro 2019 era stato dichiarato il Fallimento della e che il Curatore aveva rinvenuto tra i documenti della fallita anche il decreto ingiuntivo, avvedendosi del fatto che esso non fosse stato però tempestivamente notificato nei confronti della debitrice;
donde la reiterazione della domanda di ingiunzione nei confronti del . Parte_1
Nel costituirsi nel presente giudizio di opposizione, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente nei suoi confronti, sul presupposto che ogni pretesa nei confronti del dovesse essere avanzata nel contesto della procedura CP
concorsuale. Nel merito, negava la fondatezza dei motivi di opposizione, e concludeva nei seguenti termini: “A. in via preliminare di rito, dichiarare la propria incompetenza in relazione alla
3 domanda riconvenzionale in favore del Tribunale Fallimentare di Ancona…; B. in via preliminare di merito, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648, seconda parte, c.p.c. del decreto ingiuntivo … in relazione all'importo pari ad euro 37.619,57 euro;
C. in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal in quanto Parte_1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
D. in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, svolte le necessarie valutazioni nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, sussistente il diritto del a vedersi corrisposta, da CP parte dell'opponente, la somma ingiunta con il decreto opposto, e per l'effetto condannare il al pagamento in favore del di una somma pari a quella Parte_1 CP
ingiunta con il decreto opposto o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa;
E. con vittoria di spese…”.
Con ordinanza depositata in data 8 luglio 2020, era respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante assunzione della prova testimoniale richiesta dalla parte opposta, non anche di quelle richieste dalla parte opponente, essendo quest'ultima decaduta dalla prova per mancata intimazione dei testi per l'udienza fissata.
Le parti precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2024, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
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L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. Contro Il Fallimento della società cooperativa ha proposto ricorso per ingiunzione nei confronti del
, allegando l'inadempimento di quest'ultimo all'obbligazione di pagamento di somme Parte_1
dovute alla società fallita a titolo di corrispettivo di servizi resi in suo favore, nonché a titolo di rimborso di costi anticipati per suo conto ai fini dell'espletamento dei servizi stessi. Ai fini della prova del proprio credito, ha prodotto in atti le fatture emesse dalla società fallita nei confronti del
, registrate nella contabilità della società, dando conto del fatto che per l'importo ingiunto Parte_1 la società avesse già chiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, non tempestivamente notificato: segnatamente, l'opposta ha allegato il parziale pagamento delle fatture n. 37 del 17 settembre 2018 di Euro 124.672,26, n. 38 del 19 settembre
2018 di Euro 32.227,80, n. 39 del 19 settembre 2018 di Euro 10.396,92, n. 42 del 4 ottobre 2018 di
Euro 33.363,60, n. 45 del 17 ottobre 2018 di Euro 11.270,97, n. 48 del 14 novembre 2018 di Euro
4 Contro 1.719,81 emesse dalla in relazione ai servizi di trasporto che la cooperativa avrebbe svolto in favore della opponente nel periodo da luglio 2018 a settembre 2018. Ancora l'opposta ha prodotto in atti copia dell'Accordo costituente il titolo del rapporto con il , nonché il contratto Parte_1
stipulato dal con la committente dei servizi di trasporto, nonché una serie di tabelle nelle Parte_1
quali risulterebbero riportati nel dettaglio i servizi asseritamente resi su commissione del Parte_1
nel periodo cui è riferita la pretesa creditoria (compreso tra i mesi di luglio e settembre 2018).
L'opposta ha contestato la fondatezza della pretesa, allegando di avere pagato integralmente la Contro fattura n. 37, emessa a settembre 2018 per i servizi asseritamente resi dalla nel precedente mese di luglio, essendole stato inviato nel mese di agosto un preavviso dell'emissione di essa, pur avvedendosi poi del fatto che parte delle somme richieste non fossero dovute;
ha poi negato che la parte ricorrente avesse fornito idonea prova dell'effettiva esecuzione di servizi nei suoi confronti nel periodo successivo e in ogni caso dell'entità di essi;
ha sottolineato che la ricorrente avesse anche inserito nelle fatture la pretesa di rimborso di spese non già sostenute da parte sua, bensì da parte del;
ancora ha lamentato la circostanza che la ricorrente avesse preteso il rimborso CP_1 di costi sostenuti per l'acquisto di gasolio asseritamente utilizzato per l'esecuzione dei servizi di Contr trasporto commissionati alla a parte sua, comprovando l'esborso di somme per l'acquisto del combustibile, non anche la circostanza che esso fosse stato destinato alla dichiarata finalità. Infine,
Contr l'opponente ha eccepito in compensazione crediti nei confronti della maturati a seguito dell'assunzione da parte sua di spese che avrebbero dovuto gravare sulla (a titolo di CP
retribuzioni di lavoratori e di corrispettivo di noleggio di mezzi utilizzati dalla medesima).
Preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla parte opposta in relazione alla pretesa domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, dovendosi rilevare che quest'ultimo si è limitato a formulare eccezione in via riconvenzionale in relazione ad un proprio credito nei confronti del , cosicché debba ritenersi operante il principio secondo il quale CP
“Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere
5 l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto. (cfr., da ultimo, sul punto Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 13345 del 14/05/2024).
Va poi rilevato, nel merito, che a fronte delle contrapposte allegazioni delle parti, fosse il Contro
onerato della prova dell'effettiva sussistenza del credito della nei confronti del CP
. Parte_1
In tale prospettiva, ritiene il giudicante che l'opposta non abbia assolto all'onere probatorio sulla Contro medesima incombente: invero, la mera produzione in atti delle fatture emesse dalla nei confronti del non costituisce di per sé prova della fondatezza della sua pretesa. Né la Parte_1
Contro produzione dei documenti unilateralmente formati dalla nei quali risultano riportati, in modo peraltro neppure intellegibile, elenchi di servizi asseritamente resi nei confronti del , in Parte_1 assenza di ulteriore documentazione che comprovi l'effettiva esecuzione di essi, assume valenza probatoria decisiva in ordine alla fondatezza del credito vantato da parte del nei CP confronti dell'opponente.
Quanto alla prova testimoniale assunta, si rileva che il legale rappresentante della società fallita escusso si è limitato a confermare la circostanza che il rapporto con il si fosse protratto, Parte_1 sia pure con “flussi” di lavoro “ridotti” anche nei mesi di agosto e settembre 2018: ma l'assoluta genericità delle dichiarazioni del teste non consente di pervenire all'accertamento del credito dell'opposta nei confronti dell'opponente e comunque di quantificarne l'eventuale entità.
L'opposta avrebbe avuto altresì l'onere (ex art. 1193 c.c.) di imputare il pagamento ricevuto da parte dell'opponente per euro 125.000 nel mese di agosto 2018 (ed asseritamente riferibile secondo la stessa ai corrispettivi dovutile per i servizi resi nel mese di luglio) a debiti pregressi della stessa parte, in modo preciso e non già meramente ipotetico: sul punto, si rileva che l'opposta basandosi su Contr quanto desumibile dall'estratto conto circa la causale del bonifico ricevuto dalla ha meramente ipotizzato che tale pagamento potesse essere riferito ai corrispettivi dovuti per il mese di giugno od anche alternativamente di gennaio, operando così in modo approssimativo e comunque insoddisfacente ai fini della prova.
Ancora si rileva, quanto alle somme richieste a titolo di rimborso di spese asseritamente sostenute per l'esecuzione dei servizi commissionatile dall'opponente, che l'opposta non ha fornito prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero di avere effettivamente sostenuto le spese documentate per tale finalità; la parte opposta, nel contestare l'allegazione del in ordine al fatto che talune Parte_1
delle spese oggetto della richiesta di rimborso fossero state invero assunte da parte sua o per suo conto dalla società , e nel lamentare che l'opponente non avesse comunque fornito prova CP_1
6 di essa, trascura di considerare che incombesse sul l'onere di provare che tali spese CP
Contr fossero state effettivamente assunte da parte della e non gravasse al contrario sul Parte_1
l'onere di provare che di esse si fossero fatti carico altri.
Per tali ragioni l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza la parte opposta è condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opposta, che si liquidano complessivamente in euro 406,50 per esborsi e euro 11.268, per compensi professionali (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese del procedimento, che liquida in euro 406,50, per esborsi ed euro 11.268, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 05/04/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
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